CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 25 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.
1081/2024, pubblicata il 23/09/2024,
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Bettini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via Martin
Piaggio n. 17/7, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE-
CONTRO
(società di diritto svizzero iscritta presso il registro delle imprese del CP_1
ON Ticino con il numero CHE – 225.630.046), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Dragoni del Foro di Vicenza CP_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Contrà Santa Corona n. 9, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1081/2024, pubblicata il 23 settembre 2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1 pagina 1 di 19 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectiis, in modifica e riforma della sentenza impugnata:
In via preliminare
- sospendere il presente giudizio di appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. sino all'esito del Procedimento Penale, come definito in atto di appello del 25 novembre 2024, e/o sino alla decisione del giudizio n. rg. 12222/2025 davanti al Tribunale di Milano, Giudice
Dott.ssa Amina Simonetti, per tutti i motivi esposti in atti;
In via principale e nel merito
- accogliere tutte le domande, eccezioni ed istanze formulate nel giudizio di primo grado dalla
Sig.ra e, dunque, accertare il difetto di titolarità/legittimazione della Parte_1 medesima, posto che, per i motivi esposti in atti, l'appellante ha accettato l'eredità del Sig. con beneficio di inventario ed è stata avviata la procedura di liquidazione Controparte_3
concorsuale con riferimento all'eredità beneficiata;
- nella denegata ma non creduta ipotesi in cui non fosse accertato il difetto di titolarità/legittimazione sopra dedotto, accertare in ogni caso l'inesigibilità e/o la carenza di titolarità e/o legittimità ad agire in capo ad riguardo al credito azionato con il CP_1
Precetto, come definito in atto di appello, ai danni della Sig.ra e, dunque, Parte_1
la nullità e/o invalidità e/o inesistenza del Precetto, con ogni conseguente declaratoria di legge;
- in ogni caso rigettare le domande, eccezioni ed argomentazioni tutte proposte da controparte;
Con vittoria di compensi professionali e spese, oltre IVA, cpa e spese generali 15% per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate già nel giudizio di primo grado.
E, dunque, si insiste nella richiesta ex art. 210 c.c., avente ad oggetto l'ordine di esibizione degli estratti relativi al conto corrente di aperto presso Banca Popolare di Sondrio CP_1
(Suisse) IBAN CH79 0825 2027 7522 C000 E, così da dimostrare ulteriormente che su tale conto sono stati addebitati finanziamenti soci della Sig.ra Pt_2
Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
A) “Vero che nel febbraio 2022 ha ricevuto un mandato da ZF S.r.l. per formulare al Pt_3
Pool Unicredit e due proposte di acquisto che si rammostra al teste?” (cfr. Parte_4
Docc. 144-145);
pagina 2 di 19 B) “Vero che nell'aprile 2022 su indicazione di ZF S.r.l., ha comunicato al Pool Pt_3
Unicredit e di nominare AG Ita 1 S.r.l. quale terzo acquirente dei due beni Parte_4
– immobili e credito - oggetto delle due proposte inviate a febbraio 2022?”;
C) “Vero che nel 2022 il Sig. insieme al Sig. al Sig. Testimone_1 Parte_5 Pt_6
e al Dott. , ha svolto per il Gruppo ZA solo attività di consulenza e,
[...] Persona_1 in particolare, è stato incaricato nel 2022 di strutturare un'operazione che consentisse a ZF di acquisire, mediante un veicolo societario di nuova costituzione, la titolarità dei due Centri
Commerciali di EV e AG già di proprietà del Pool delle società di leasing
Unicredit e unitamente al credito vantato dal Pool verso Nacom S.r.l. e Becom Parte_4
S.r.l. al prezzo complessivo di Euro 18.000.000?”;
D) “Vero che era noto a tutti i soggetti coinvolti nell'Operazione AG e, precisamente, al
Sig. al Sig. al Dott. , al Dott. ai Testimone_1 Parte_5 Persona_1 Parte_6
professionisti dello Studio Legale DLA Piper di Milano e all'Avv. Paolo Pecorella che, sino a che ZF S.r.l. non avrebbe acquisito il controllo di AG Ita 1 S.r.l., quest'ultima società non avrebbe potuto disporre né degli immobili, né del credito, ceduti entrambi dal Pool Unicredit
– Selmabipiemme nel maggio 2022?”;
E) “Vero che, secondo gli accordi intercorsi nel 2022 tra ZF S.r.l., Controparte_4
e AG Ita 1 S.r.l., quest'ultima società non avrebbe potuto né vendere i
[...]
Centri Commerciali di EV e AG, né vendere o far valere il credito acquistato dal
Pool dei Leasing senza l'autorizzazione di ZF S.r.l.?”;
F) “Vero che il Sig. è stato nominato amministratore unico di AG Ita 1 Parte_5
S.r.l. su indicazione di ZF S.r.l.?”;
G) “Vero che a maggio 2022 AG Ita 1 S.r.l. si impegnava a formalizzare una lettera di rinuncia al credito acquistato dal Pool Unicredit e nei tempi e con i modi Parte_4 indicati da ZF S.r.l.?”
Si indicano quali testi:
- , C.F. , domiciliato presso Frontis NPL S.p.A., Testimone_2 C.F._2
Milano, Via Fatebenefratelli 10, sui capitoli di prova A) e B);
e
- C.F. , residente in [...] C.F._3
Battisti 11;
- Avv. Antonio Tomassini, C.F. , con domicilio professionale in Milano, C.F._4
Via della Posta 7;
pagina 3 di 19 - Avv. Fabio Del Bene, C.F. con domicilio professionale in Milano, Via C.F._5
della Posta 7;
- Prof. Dott. Corrado Ferriani, C.F. con domicilio professionale in C.F._6
Milano, Via Solferino 7, sui capitoli di prova da C) a G).
In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello ritenesse di ammettere i capitoli di prova avversari, si chiede l'audizione dei seguenti testimoni a prova contraria:
- C.F. residente in [...] C.F._7
Del Cairo 9;
- C.F. , residente in [...] C.F._3
Battisti 11;
- Avv. Antonio Tomassini, C.F. , con domicilio professionale in Milano, C.F._4
Via della Posta 7;
- Avv. Fabio Del Bene, C.F. con domicilio professionale in Milano, Via C.F._5
della Posta 7.
Per la denegata ipotesi in cui fosse ammesso il capitolo di prova 1) riportato a pagina 16 della terza memoria avversaria – si chiede l'audizione del Prof. Dott. Corrado Ferriani sui seguenti capitoli di prova:
H) “Vero che tra aprile e settembre 2022 la Sig.ra ha promosso procedimenti Testimone_4
cautelari
contro
ZF S.r.l. e AS S.r.l. in cui, tra il resto, ha dato atto di sapere che ZF aveva finanziato Euro 18.000.000 per l'acquisto dei Centri Commerciali di EV e
AG e per la contestuale definizione dei contenziosi tra il Gruppo ZA e il
[...]
; Controparte_6
I) “Vero che tra aprile e settembre 2022 la Sig.ra anche per tramite dei Testimone_4
consulenti e Avv. Carlo Canal, ha ricevuto informazioni e chiarimenti, anche in Tes_5
sede di assemblee dei soci, in relazione a AS S.r.l., a ZF S.r.l. e al processo di ristrutturazione del Gruppo ZA, ivi inclusa l'operazione di acquisto dei Centri
Commerciali di EV e AG e la contestuale definizione dei contenziosi – mediante cessione di credito - tra il Gruppo ZA e il ”; Controparte_6
L) “Vero che in data 5 ottobre 2022 il Sig. si è recato presso la sede del Gruppo Tes_5
ZA in Vergiate, ha incontrato il Prof. Dott. Corrado Ferriani e, all'esito del colloquio con quest'ultimo, ha dichiarato di non aver più nulla da chiedere e chiarire in merito sia a
AS S.r.l., sia a ZF S.r.l.?”.
pagina 4 di 19 Si chiede, inoltre, all'Ill.ma Corte di ritenere ammissibili i documenti depositati con nota del 7 aprile 2025, per le ragioni esposte nella nota stessa, nonché all'udienza tenutasi in data 8 aprile 2025.
Per : CP_1
“Ogni diversa e contraria eccezione, deduzione e conclusione respinta o disattesa,
In via preliminare: rigettarsi l'istanza di sospensione del processo formulata dall'appellante non sussistendo i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c.
In via principale: rigettarsi l'appello proposto dalla signora in quanto Parte_1 totalmente infondato in fatto e in diritto per i motivi dedotti in atti, e per l'effetto confermarsi la sentenza di prime cure in tutti i capi con esso gravati.
In ogni caso, spese e compensi di procuratore integralmente rifusi sia del presente giudizio
d'appello, sia del sub procedimento di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c. (R.G. 3277-1/2024) sia del sub procedimento cautelare ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. (R.G. 3277- 2/2024).
In via istruttoria, ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte non avendo
l'appellante impugnato il capo della sentenza in cui il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie riproposte dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni. Le istanze istruttorie di controparte (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e prova per testi) sono in ogni caso inammissibili e/o irrilevanti ai fini del decidere per i motivi da noi già esposti nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. e dal Tribunale con l'ordinanza del 23.04.2024 e in sentenza.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere ammesse le istanze di prova avversarie, si chiede che siano ammesse le istanze formulate dalla convenuta nelle me-morie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c.
Si producono i seguenti documenti sopravvenuti:
4a) Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 537/2025 pubblicata il 30.04.2025, R.G. n.
1870/2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione a precetto del signor Parte_7
[...]
5a) Ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione Terza Civile in composizione collegiale, n.
1320/2025 del 12.05.2025 R.G. n. 4575/2025, con la quale è stata revocata l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo pronunciata dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott.ssa Laura Cesira Stella il 18.01.2025, nella causa di opposizione a precetto
n. 16232/2023 R.G. promossa dalla signora Parte_8
Con ogni più ampia riserva di deduzione negli scritti conclusivi finali, anche in ordine all'eccepita inammissibilità della documentazione ex adverso prodotta in giudizio, ecce-zione che qui si ribadisce e di cui parimenti si chiede l'accoglimento”.
pagina 5 di 19 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado ha riassunto innanzi al Tribunale di Milano, a seguito della Parte_1
declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di NA, il giudizio di opposizione all'atto di precetto notificatole da parte di in data 13 aprile 2023 in forza del CP_1 decreto ingiuntivo (divenuto definitivo) n. 918/2020, emesso per l'importo complessivo di euro
6.905.652,94 dal medesimo Tribunale di Milano nei confronti di Nacom S.r.l. e di CP_3
e in favore di e di
[...] Controparte_7 Controparte_8
A sostegno dell'opposizione, ha evidenziato di agire in qualità di erede Parte_1 dell'ingiunto e ha contestato il diritto di di procedere Controparte_3 CP_1 all'esecuzione forzata sulla base del suddetto titolo (nel caso concreto, azionato pro quota, limitatamente all'importo di euro 776.885,95), eccependo:
• l'insussistenza della posizione debitoria di nei confronti di Controparte_3
e di a seguito del conferimento Controparte_7 Controparte_8
del ramo di azienda inerente al centro commerciale di AG (oggetto del contratto di leasing all'origine del credito) in favore di Nacom S.r.l.;
• l'inesigibilità del credito nei propri confronti, avendo accettato l'eredità del padre con beneficio di inventario;
• l'inopponibilità a sé, ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, c.c., della cessione del credito in favore di in quanto effettuata in violazione degli accordi inseriti CP_1
nel contratto di opzione put/call, sottoscritto in data 15 aprile 2022 tra ZF S.r.l. e
AG ES Netherland B.V.
La vicenda sostanziale all'origine della controversia è stata ricostruita da Parte_1
nei termini di seguito sintetizzati.
[...]
- Il credito azionato da è stato ceduto da e CP_1 Controparte_8
(rectius dalla avente causa di quest'ultima Relais SPV S.r.l.) ad AG Controparte_7
Ita 1 S.r.l. nel contesto di una più ampia operazione finanziaria denominata Blackhorn, volta alla ristrutturazione del c.d. Gruppo AS (costituito da un insieme di società facenti capo a
, per la cui realizzazione era stata programmata da un pool di consulenti Controparte_3 incaricati dalla famiglia l'acquisizione: Parte_1
• degli immobili (centri commerciali di AG e EV) che erano stati concessi in leasing da parte di e Controparte_7 Controparte_8 CP_3
al quale erano in seguito subentrate le società Nacom S.r.l. e Becom S.r.l.;
[...]
pagina 6 di 19 • dei crediti vantati dalle società di leasing nei confronti di Nacom S.r.l. e Becom S.r.l. e di (che, quale debitore originario, non era stato liberato) con Controparte_3
riferimento ai medesimi contratti di leasing.
- La provvista per il pagamento del prezzo degli immobili alle società di leasing è stata fornita da ZF S.r.l., le cui quote sono detenute dagli eredi di Controparte_3
- L'operazione è stata avviata mediante la sottoscrizione da parte di ZF S.r.l. di un prestito obbligazionario emesso dalla società lussemburghese Sphinx S.A., riconducibile a Method
ES & OR LT (società facente capo al pool dei consulenti coinvolti nell'operazione, segnatamente a , con conseguente versamento dell'importo di Testimone_1
euro 18.000.000,00 in favore di quest'ultima.
- Method ES & OR LT ha poi versato la suddetta somma nelle casse della propria controllata la quale ha trasferito la provvista per Controparte_4
la compravendita alla società di nuova costituzione AG Ita 1 S.r.l. (interamente controllata dalla stessa AG;
Controparte_4
- AG Ita 1 S.r.l., in data 12 maggio 2022, ha acquistato gli asset immobiliari e i crediti vantati dalle società di leasing nei confronti di Nacom S.r.l., Becom S.r.l. e di Controparte_3
- Secondo lo schema di ristrutturazione programmato, ZF S.r.l. sarebbe dovuta subentrare nella titolarità delle quote di AG Ita 1 S.r.l., in modo da riportare gli asset immobiliari e i crediti nel patrimonio della famiglia Parte_1
- ZF S.r.l. e AG ES Netherland B.V. avevano infatti stipulato, in data 15 aprile
2022, un contratto di “put/call option” che aveva lo specifico scopo di far rientrare nel patrimonio e nella disponibilità della medesima ZF S.r.l. le quote di AG Ita 1 S.r.l. e, quindi, gli immobili e i crediti che a breve sarebbero stati acquistati.
- In tale prospettiva, con la clausola III.6 del contratto di put/call option, Controparte_4
si era altresì obbligata, per un verso, a non cedere a terzi la quota detenuta in
[...]
AG Ita 1 S.r.l. e il finanziamento soci posto a base dell'operazione di capitalizzazione della medesima società e, per altro verso, a fare in modo che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381
c.c., AG Ita 1 S.r.l. non cedesse a terzi gli immobili e/o le partecipazioni e/o il finanziamento soci e, comunque, non ponesse in essere operazioni societarie straordinarie od operazioni di gestione diverse dalla gestione ordinaria.
- AG Ita 1 S.r.l. e hanno invece violato il suddetto patto Controparte_4 fiduciario, facendo pervenire i crediti nella titolarità di una società estranea all'operazione,
riconducibile a (seconda moglie di e socia CP_1 Testimone_4 Controparte_3 di ZF S.r.l.) e, come tale, a conoscenza dell'intera operazione.
pagina 7 di 19 ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di accertare l'inesistenza del Parte_1 diritto di di procedere all'esecuzione nei suoi confronti. CP_1
si è costituita nel giudizio di primo grado e ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, eccependo la decadenza dell'opponente dal beneficio di inventario ed affermando la validità della cessione del credito di cui è causa in proprio favore.
In particolare, nella comparsa di costituzione depositata innanzi al Tribunale di CP_1
NA (richiamata in sede di costituzione nel giudizio riassunto), ha fatto rilevare che i crediti che AG Ita 1 S.r.l. aveva acquistato dalle società di leasing non erano stati contemplati nel contratto di opzione put/call stipulato fra e ZF S.r.l. e Controparte_4
che, pertanto, nessun divieto di cessione era configurabile con riguardo ad essi;
ha inoltre precisato che aveva acquistato i suddetti crediti dalla Controparte_4 propria controllata AG Ita 1 S.r.l., ritenendoli una garanzia dell'adempimento, da parte di
ZF S.r.l., delle obbligazioni assunte nell'ambito dell'operazione Blackhorn, rispetto alla quale aveva ricoperto la posizione di investitrice e non di mera Controparte_4
prestanome; in un secondo momento, le quote di Controparte_4
precedentemente detenute da una società riconducibile a erano state cedute, CP_9
unitamente alla titolarità dei crediti originariamente vantati dalle società di leasing nei confronti di Nacom S.r.l., Becom S.r.l. e a allo scopo di evitare che Controparte_3 Testimone_4
tali crediti potessero essere fatti valere nei confronti della stessa, in qualità di principale erede di Infine, – successivamente al Controparte_3 Controparte_4 passaggio di proprietà delle sue quote in capo a – aveva ceduto i suddetti crediti Testimone_4
ad essa CP_1
ha depositato unitamente alla comparsa conclusionale, Parte_1
sostenendo di non averne avuto la disponibilità in precedenza, gli atti del procedimento penale n. 1500/2023 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Busto
Arsizio nei confronti, tra gli altri, di e ne ha segnalato la rilevanza ai fini sia Testimone_4
della dimostrazione delle allegazioni già precedentemente svolte, sia della configurazione in termini di abuso del diritto della condotta di e della conseguente applicazione alla CP_1
fattispecie di causa del rimedio della exceptio doli generalis; inoltre, ha chiesto al Tribunale di disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo civile in attesa della definizione del suddetto procedimento penale.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1081/2024 depositata il 23 settembre 2024:
- ha dichiarato l'inammissibilità dei documenti depositati da unitamente Parte_1
alla comparsa conclusionale;
pagina 8 di 19 - ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale;
- ha accertato la sussistenza dei crediti delle società di leasing nei confronti del de cuius
Controparte_3
- ha escluso che fosse stato pattuito un divieto di cessione dei crediti derivanti dai contratti di leasing nel contratto di opzione del 15 aprile 2022, reputando quindi efficace e opponibile a la cessione degli stessi in favore di Parte_1 CP_1
- ha valutato infondata l'exceptio doli generalis formulata da Parte_1
- ha ritenuto che fosse decaduta dal beneficio di inventario ex art. 493 Parte_1
c.c., per avere disposto dei beni ereditari stipulando alcune transazioni con le società di leasing senza autorizzazione del giudice;
- ha rigettato l'opposizione a precetto proposta da Parte_1
2. Il giudizio di secondo grado ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando cinque Parte_1
motivi di appello, relativi a ciascuna delle statuizioni del Tribunale che sono state sopra ricapitolate, con la sola eccezione della pronuncia di accertamento della sussistenza dei crediti delle società di leasing nei confronti di che è dunque passata in giudicato. Controparte_3
Più precisamente, ha dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale Parte_1
nella parte in cui: 1) non ha ammesso i documenti nuovi allegati alla comparsa conclusionale;
2) ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; 3) ha escluso che nel patto di opzione stipulato in data 15 aprile 2022 tra e ZF S.r.l. Controparte_4
fosse stato concordato il divieto di cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 c.c., dei crediti derivanti dai contratti di leasing relativi ai centri commerciali di AG e EV;
4) ha dichiarato infondata l'exceptio doli generalis proposta nella comparsa conclusionale;
5) ha ritenuto che essa appellante fosse decaduta dal beneficio di inventario.
Più in generale, inoltre, ha eccepito la nullità per carenza di motivazione Parte_1
della sentenza impugnata, evidenziando che il giudice di primo grado “ha ritrascritto la motivazione resa in altro giudizio, senza neppure impostare una motivazione ad hoc”.
si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
***
2.1 Sulla nullità della sentenza per carenza di motivazione
pagina 9 di 19 Prima di affrontare i singoli motivi di appello proposti da è Parte_1 opportuno prendere in considerazione l'eccezione di nullità della sentenza per carenza di motivazione.
A tale proposito, si fa rilevare che nella sentenza appellata risulta in effetti sostanzialmente ritrascritta la motivazione posta a fondamento di un'ordinanza pronunciata dal medesimo giudice in un giudizio cautelare instaurato da nei confronti di Parte_7 CP_1
per questioni analoghe.
[...]
Nondimeno, va rammentato che “nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” (Cass. n. 642/2015).
Nella fattispecie concreta, le considerazioni inserite nella sentenza impugnata sono del tutto coerenti con le questioni sollevate in causa da e consentono di Parte_1
ricostruire con chiarezza il ragionamento giuridico posto a fondamento della decisione.
L'eccezione in discussione deve dunque essere disattesa.
2.2 Sulla decadenza di dal beneficio di inventario Parte_1
Per ragioni di ordine logico, è opportuno esaminare prioritariamente il quinto motivo di appello, in quanto potenzialmente idoneo, se valutato fondato, ad assorbire ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Secondo il Tribunale, è “da ritenersi decaduta dal beneficio di cui Parte_1 all'art. 484 c.c. per aver posto in essere un atto dispositivo dell'eredità beneficiata (la transazione sottoscritta in data 12 maggio 2022, doc. 10 di parte opposta) che disponeva il riconoscimento del debito ingiunto dalle società di Leasing nei confronti dell'originario debitore con contestuale abbandono dei giudizi di opposizione a spese di Controparte_3 lite compensate, atto sottoscritto in assenza dell'autorizzazione del Tribunale prevista dall'art.
493 c.c. quale condizione necessaria e sufficiente per il mantenimento del beneficio”.
L'appellante ha fatto rilevare che le transazioni relative ai crediti vantati dalle società di leasing nei confronti delle società Nacom S.r.l. e Becom S.r.l. sono state stipulate nel contesto della pagina 10 di 19 operazione di ristrutturazione del Gruppo AS e che con le stesse non sono stati compiuti atti di disposizione del patrimonio ereditario, ma sono stati definiti due contenziosi all'epoca ancora pendenti (l'opposizione a precetto proposta da Becom S.r.l. con riguardo al decreto ingiuntivo n. 25763/19, già divenuto definitivo, e l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 918/2020, proposta da Nacom S.r.l.), i quali erano stati introdotti da al solo fine di sollecitare Controparte_3
una trattativa con le società di leasing e senza che vi fosse alcuna ragionevole prospettiva di vittoria.
In altri termini, secondo la prospettazione dell'appellante, nessuna decadenza dal beneficio di inventario sarebbe configurabile a suo carico poiché le transazioni stipulate con le società di leasing hanno avuto ad oggetto due giudizi in cui sarebbe sicuramente Controparte_3
risultato soccombente.
Sulla questione, è innanzitutto utile rammentare che “in caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'art. 493 cod. civ. non consente all'erede beneficiato di disporre liberamente dei beni dell'asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione o di straordinaria amministrazione, incidente sul patrimonio ereditario e non finalizzato alla sua conservazione e liquidazione, stante l'obbligo di amministrazione dei beni nell'interesse dei creditori e dei legatari” (v. Cass. n. 24171/2013).
In particolare, “al fine di valutare se l'atto dismissivo, posto in essere dall'erede beneficiato, debba essere previamente autorizzato ai sensi dell'art. 493 c.c., occorre indagare se lo stesso si ponga come atto di straordinaria amministrazione, senza che rilevi la sua denominazione formale, sicché anche un atto denominato come transazione può esserne sottratto quando sia di ordinaria amministrazione, restando soggetto ad autorizzazione se sussiste il pericolo di diminuzione della garanzia patrimoniale” (v. Cass. 6146/2022, la quale ha ritenuto non necessaria l'autorizzazione del Tribunale in un'ipotesi di transazione avente ad oggetto il riconoscimento del debito ereditario in misura inferiore a quella richiesta in via giudiziale e con l'impegno degli eredi di far fronte all'obbligazione con denaro proprio).
Alla luce dei principi sopra richiamati, si osserva che, in generale, il riconoscimento di un debito ereditario, tanto più se nell'ambito di un negozio transattivo, può integrare un atto di disposizione soggetto all'applicazione dell'art. 493 c.c.; nondimeno, va valutato in concreto se tale riconoscimento sia idoneo o meno ad incidere negativamente sul patrimonio ereditario.
Nella fattispecie di causa, vengono in considerazione due transazioni con le quale gli eredi hanno riconosciuto integralmente debiti ereditari per circa 32 milioni di euro, senza Parte_1
ottenere alcuna riduzione di essi e senza assumerne in proprio il pagamento.
pagina 11 di 19 Infatti, il “Credito Leasing” al quale fanno riferimento le transazioni stipulate tra i fratelli le società di leasing in relazione alle posizioni debitorie di Nacom S.r.l. e di Becom Parte_1
S.r.l. non è costituito esclusivamente dalle somme risultanti dai decreti ingiuntivi n. 918/2020
e n. 25763/19, ottenuti da e per il Controparte_7 Controparte_8 pagamento dei canoni scaduti all'epoca della risoluzione dei contratti di leasing, ma comprende anche l'ulteriore credito per penali contrattuali e indennità di occupazione non ancora azionato
(v. punto 13 delle transazioni di cui ai docc. 113 e 114 depositati da nel Parte_1 fascicolo di primo grado, nei quali è indicato l'ammontare complessivo, per ciascuna transazione, del Credito Leasing).
I riconoscimenti inseriti nelle transazioni stipulate dai fratelli con le società di Parte_1
leasing, come correttamente osservato dal Tribunale nella sentenza impugnata, hanno quindi determinato, quantomeno potenzialmente, un pregiudizio per le ragioni dei creditori del de cuius e dei legatari testamentari, vieppiù nell'ipotesi - ricorrente nel caso Controparte_3
di specie - di una riferita liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, essendo venuta meno per effetto di essi, sostanzialmente senza alcuna contropartita diretta, la possibilità di far valere l'infondatezza, a qualsiasi titolo, delle pretese inerenti ai contratti di leasing (ivi comprese quelle non ancora azionate, rispetto alle quali, considerata la vendita degli immobili e l'incasso del relativo prezzo da parte delle società di leasing, erano sicuramente ipotizzabili delle strategie difensive).
Conseguentemente, va confermata la statuizione di decadenza di ai Parte_1
sensi dell'art. 493 c.c., dal beneficio di inventario.
2.3 Sulla richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
In ordine alla richiesta di sospensione del presente giudizio, è sufficiente richiamare l'orientamento secondo il quale la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. “è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (v. Cass. n. 21954/2021, Cass. n. 11688/ 2018; Cass. n. 313/
2015).
pagina 12 di 19 Dagli atti di causa, non risulta che sia stata esercitata l'azione penale in relazione al procedimento posto a fondamento della richiesta di sospensione formulata da Parte_1
[...]
Il motivo di appello deve pertanto, per ciò solo, essere dichiarato infondato.
Per completezza, è tuttavia opportuno fare rilevare che, anche indipendentemente dallo stato nel quale si trova il procedimento penale RGNR n. 1500/2023 pendente presso la Procura di
Busto Arsizio, non sussistono comunque i presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile,
e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Più precisamente, “perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale” (Cass. n.
15248/2021).
Nel caso concreto, non ricorre tale evenienza, tanto più se si considera che nessuno degli indagati del procedimento penale sopra menzionato è parte del presente giudizio.
Infatti, non è ipotizzabile alcun rapporto di pregiudizialità rispetto a cause pendenti fra soggetti diversi, poiché la pronuncia sulla questione sottoposta all'esame del giudice in ciascun processo non è suscettibile di fare stato nei riguardi delle parti dell'altro processo (v. Cass. n. 12996/2018
e, specificamente con riferimento ai rapporti fra processo penale e processo civile, Cass. n.
4033/1979).
2.4 Sulla ammissibilità dei documenti allegati alla comparsa conclusionale di primo grado
I documenti dei quali ha chiesto l'ammissione, per la prima Parte_1
volta, nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado e, successivamente, nel presente giudizio di appello sono costituiti:
- dalla richiesta di sequestro preventivo e di applicazione di misure interdittive formulata dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento RGNR n. 1500/2023, pendente presso la procura della Repubblica di Busto Arsizio nei confronti di e di altri indagati;
Testimone_4
pagina 13 di 19 - dal decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari in parziale accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero;
- dalle dichiarazioni rese da e Controparte_5 Testimone_2 Tes_6 in sede di indagini difensive compiute nell'interesse della persona offesa dal reato ex
[...]
art. 391 bis c.p.p.;
- dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Nacom S.r.l. e di Becom S.r.l.;
- dagli scritti difensivi depositati nel giudizio arbitrale promosso da ZF S.r.l. nei confronti di ai sensi dell'art. 2932 c.c. per ottenere il Controparte_4
trasferimento delle quote di AG Ita 1 S.r.l.
Sono tutti documenti di formazione successiva rispetto alla maturazione delle preclusioni istruttorie nella fase di primo grado.
Essi, come tali, sarebbero stati ammissibili nel giudizio innanzi al Tribunale se depositati entro l'udienza di precisazione delle conclusioni;
essendo invece stati allegati alla comparsa conclusionale, deve ritenersi che il Tribunale ne abbia correttamente escluso l'ammissibilità (v.
Cass. n. 25655/2014, la quale richiama l'esigenza che sulla documentazione prodotta “possa compiutamente svolgersi il doveroso dibattito e contraddittorio processuale, eventualmente tramite la richiesta di termine per potere esaminare i nuovi atti e replicarvi” e fa rilevare che la produzione unitamente alla comparsa conclusionale “si risolverebbe in pregiudizio per il diritto di difesa della controparte che non vi abbia aderito e si sia opposta, conculcato dalla funzione meramente illustrativa dei successivi consentiti scritti defensionali” e che resterebbe inoltre “inosservato il principio della ragionevole durata del processo, stante l'eventualità di dovere riaprire la fase istruttoria”).
Tuttavia, i suddetti documenti possono ritenersi compresi fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili ex art. 345, comma 3 c.p.c. nel presente giudizio;
deve infatti escludersi che nel vigente regime processuale sussista un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori (v. Cass.
n. 15503/2022).
Sotto il diverso profilo della valenza probatoria, occorre invece chiarire che le considerazioni svolte dal Pubblico Ministero e dal Giudice per le Indagini Preliminari in ordine alle risultanze delle indagini preliminari, così come gli scritti difensivi depositati dalle parti nell'ambito di altre cause civili, sono del tutto privi di efficacia nel presente giudizio, se non quale spunto di ragionamento deduttivo;
al contrario, possono assumere rilievo, sebbene quali meri argomenti pagina 14 di 19 di prova e sempre che risultino in concreto rilevanti, le dichiarazioni raccolte dal difensore della persona offesa (nella specie, i querelanti e Testimone_3 Parte_7 ai sensi dell'art. 391 ter c.p.p. (v. Cass. n. 5888/2024, in motivazione).
Per quanto sin qui argomentato, il motivo di appello in esame va dichiarato infondato, ma i documenti in esso menzionati possono ritenersi ritualmente acquisiti agli atti del presente giudizio di appello, con i limiti in punto di efficacia probatoria e rilevanza ai quali si è data evidenza.
2.5 Sulla cessione del Credito Leasing
Nella sentenza appellata, è stato escluso che il testo del contratto di opzione put/call possa essere interpretato come comprensivo anche dell'impegno (assunto da
[...] ai sensi dell'art 1381 c.c.) a fare in modo che AG Ita 1 S.r.l. Controparte_4
non cedesse i crediti acquistati dalle società di leasing.
A tale decisione, il Tribunale è pervenuto sostanzialmente sulla base delle seguenti considerazioni:
- “Il pactum de non cedendo si colloca, nell'ordinamento, come eccezione convenzionale alla regola codicistica della libera cedibilità dei diritti di credito, a tutela dell'affidamento del cessionario e quale manifestazione particolare del principio di relatività del contratto”;
- pertanto, occorre adottare un approccio assai rigoroso nella individuazione della clausola contrattuale che possa qualificarsi come pactum de non cedendo e “selezionare solo ed esclusivamente quelle clausole che pongano, in modo espresso, sufficientemente preciso ed univoco, un divieto di cessione rispetto ad un credito individuato dalle parti, in modo altrettanto preciso ed univoco”;
- clausole generali come quella richiamata da che prevedano “la Parte_1
promessa di impedire ad un terzo operazioni di gestione societaria straordinaria non possono, sic et simpliciter, qualificarsi come pactum de non cedendo opponibile ai terzi”, poiché sono
“inidonee ad identificare, con precisione ed univocità, il credito asseritamente oggetto del divieto e, soprattutto, impediscono (in un momento logico giuridico successivo) di riscontrare
l'esistenza di una effettiva conoscenza” del divieto stesso;
- “il deficit di precisione della clausola rende, in altre parole, fumoso l'accertamento della conoscenza in capo al cessionario e si, pone, da questo punto di vista, in netto contrasto, con la gravità della sanzione della inefficacia ad effetti reali”.
pagina 15 di 19 La Corte reputa irrilevante ai fini della decisione l'accertamento della sussistenza o meno di un pactum de non cedendo riferito ai c.d. Crediti Leasing all'interno del contratto di opzione put/call stipulato fra ZF S.r.l. e Controparte_4
Quand'anche, infatti, potesse configurarsi il suddetto divieto di cessione, la sua applicazione non potrebbe essere invocata da la quale non è parte del contratto di Parte_1
opzione put/call e non può quindi far valere le clausole in esso inserite.
Ai sensi dell'art. 1372 comma 2 c.c., il contratto non può avere effetto che fra le parti contraenti e non può, quindi, eccettuati i casi tassativamente stabiliti dalla legge, portare giovamento a terzi ad esso estranei. Terzo, a tal fine, è chiunque non abbia partecipato al contratto e non sia successore a titolo universale di una delle parti.
Esclusivamente ZF S.r.l. e sono dunque legittimate a Controparte_10
far valere le pattuizioni inserite nel contratto di opzione ed eventualmente la loro opponibilità ai terzi.
Sotto altro profilo, ha dedotto, per la prima volta nella fase di Parte_1
appello, la inefficacia erga omnes delle cessioni dei Crediti Leasing in ragione della nullità dei relativi contratti.
In particolare, secondo la tesi dell'appellante, dagli atti del procedimento penale emergerebbe la nullità per mancanza di causa della cessione dei Crediti Leasing intervenuta tra AG Ita 1
S.r.l. e non essendo stato pagato alcun prezzo effettivo Controparte_4
e, pertanto, non essendo intercorso alcuno scambio di prestazioni;
tale nullità si sarebbe poi ripercossa sulla successiva cessione tra e Controparte_4 CP_1
Al riguardo, la Corte osserva che la nullità del contratto, “siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass. n. 4867/2024).
Nel caso concreto, i fatti posti a fondamento dell'eccezione di nullità e, quindi di inefficacia della cessione erga omnes, sono stati introdotti in causa da parte dell'appellante solo con la comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado. Conseguentemente, l'eccezione va dichiarata inammissibile e non può essere esaminata nel merito.
Per quanto considerato, il motivo di appello in discussione deve essere rigettato.
2.6 Sull'exceptio doli generalis pagina 16 di 19 ha dedotto l'applicabilità al caso concreto della exceptio doli Parte_1
generalis per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado e ha poi reiterato l'eccezione nell'atto di citazione in appello;
a sostegno di essa, ha evidenziato che è venuta in possesso del credito posto a fondamento del precetto CP_1 oggetto di opposizione mediante attività illecita e fraudolenta, posta in essere “non al fine di riscuotere lecitamente una posizione creditoria, bensì di regolare altri interessi personali”.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione in forza delle considerazioni che seguono, ritenute dalla
Corte sostanzialmente condivisibili:
- essendo il debito in capo al debitore originario cristallizzato dalla Controparte_3
definitività del decreto ingiuntivo, nessun danno alla posizione degli eredi di CP_3
potrebbe astrattamente derivare dalla cessione (lecita o illecita) del credito
[...]
medesimo;
- il tentativo di recuperare il credito non integra in sé alcuna iniziativa fraudolenta;
conseguentemente, “che il credito venga azionato da AG Ita 1 o Controparte_4
da nulla sposta con riferimento alla posizione patrimoniale del debitore CP_1
originario e/o dei suoi eredi, che di tale debito ben dovevano e Controparte_3 devono rispondere”;
- il pregiudizio lamentato da è derivato, oltre che dalla violazione del Parte_9
divieto di cessione dalla stessa allegata, soprattutto dal mancato perfezionamento del piano di ristrutturazione, all'esito del quale il credito di cui è causa avrebbe dovuto essere rinunciato;
- “Il fatto che il complesso ed articolato progetto di ristrutturazione non si sia mai perfezionato neppure nei suoi step intermedi esclude in radice la configurabilità dell'invocata exceptio doli”;
- l'omesso perfezionamento del piano di ristrutturazione non può essere imputato ad o ai suoi danti causa. CP_1
Sul tema, occorre innanzitutto delineare l'ambito di operatività della exceptio doli generalis.
Essa “costituisce un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi codificate, ove l'attore, nel chiedere tutela giudiziale di un diritto, si renda colpevole di frode, tacendo, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni modificative o estintive sopravvenute alla fonte negoziale, ovvero avanzando richieste di pagamento prima facie abusive o fraudolente, o contravvenendo al divieto di venire contra factum proprium, e si distingue dall'exceptio doli specialis seu praeteriti, che è, invece, diretta a far valere l'esistenza di raggiri al tempo della conclusione del contratto, per ottenerne l'annullamento o denunziare
pagina 17 di 19 la violazione dell'obbligo di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, che assume rilievo quale dolo incidente, non comportando l'invalidità dello stesso, ma la responsabilità del contraente in mala fede, per i danni arrecati dal suo comportamento illecito” (Cass. n. 27145/2024).
In forza della definizione sopra trascritta, nella fattispecie concreta non può darsi rilievo, al fine di valutare la configurabilità della exceptio doli generalis, alle vicende che hanno consentito a di acquisire la titolarità del credito fatto valere nei confronti di CP_1 Parte_1
in quanto antecedenti e non sopravvenute alla fonte negoziale posta a fondamento
[...]
del diritto esercitato, costituita dal contratto di cessione stipulato con Controparte_4
in data 9 febbraio 2023.
[...]
Non è quindi necessario valutare la configurabilità o meno della violazione da parte di CP_1
degli obblighi di buona fede nella fase di conclusione del contratto di cessione del credito
[...]
dedotto in causa.
Nella medesima prospettiva, non possono essere valorizzate neppure le allegazioni di
[...] in ordine all'obiettivo perseguito da con l'escussione del credito Parte_1 CP_1
acquistato (in ipotesi) fraudolentemente, che sarebbe ravvisabile nell'intento di realizzare interessi personali di del tutto estranei alla concreta soddisfazione della Testimone_4
posizione creditoria.
Infatti, in termini strettamente giuridici, è innegabile l'interesse che assiste l'azione di CP_1
volta a realizzare il proprio credito, mentre il riferimento al supposto esclusivo fine di
[...] tutelare interessi personali di appartiene all'ambito dei motivi dell'agire e, come Testimone_4
tale, non è rilevante (a questo proposito, si veda Cass. n. 27145/2024, già sopra citata, nella quale l'exceptio doli generalis è stata respinta seguendo un ragionamento del tutto analogo).
Pertanto, l'exceptio doli generalis proposta da non può essere accolta. Parte_1
***
Alla luce delle complessive argomentazioni che precedono, l'appello proposto da deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della Parte_1
sentenza impugnata.
2.7 Sul regolamento delle spese di lite
In ossequio al criterio della soccombenza è tenuta a rifondere in Parte_1
favore di le spese del presente giudizio di appello, ivi comprese quelle dei CP_1
subprocedimenti cautelari instaurati in corso di causa. Alla relativa liquidazione si provvede avendo riguardo allo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 520.001,00 ed pagina 18 di 19 euro 1.000.000,00 e applicando i parametri medi previsti dal DM 147/2022 per le fasi introduttiva, di studio e decisoria e i parametri minimi per la fase di mera trattazione.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. Parte_1
1081/2024, pubblicata il 23/09/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 CP_1
presente grado di appello, liquidate:
o quanto alla fase cautelare relativa al sub procedimento 3277-1/2024 R.G. in euro
12.717,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
o quanto alla fase cautelare relativa al sub procedimento 3277-2/2024 R.G., in euro 12.717,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
o quanto alla fase di merito, in euro 22.333,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 25 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.
1081/2024, pubblicata il 23/09/2024,
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Bettini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via Martin
Piaggio n. 17/7, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE-
CONTRO
(società di diritto svizzero iscritta presso il registro delle imprese del CP_1
ON Ticino con il numero CHE – 225.630.046), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Dragoni del Foro di Vicenza CP_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Contrà Santa Corona n. 9, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1081/2024, pubblicata il 23 settembre 2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1 pagina 1 di 19 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectiis, in modifica e riforma della sentenza impugnata:
In via preliminare
- sospendere il presente giudizio di appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. sino all'esito del Procedimento Penale, come definito in atto di appello del 25 novembre 2024, e/o sino alla decisione del giudizio n. rg. 12222/2025 davanti al Tribunale di Milano, Giudice
Dott.ssa Amina Simonetti, per tutti i motivi esposti in atti;
In via principale e nel merito
- accogliere tutte le domande, eccezioni ed istanze formulate nel giudizio di primo grado dalla
Sig.ra e, dunque, accertare il difetto di titolarità/legittimazione della Parte_1 medesima, posto che, per i motivi esposti in atti, l'appellante ha accettato l'eredità del Sig. con beneficio di inventario ed è stata avviata la procedura di liquidazione Controparte_3
concorsuale con riferimento all'eredità beneficiata;
- nella denegata ma non creduta ipotesi in cui non fosse accertato il difetto di titolarità/legittimazione sopra dedotto, accertare in ogni caso l'inesigibilità e/o la carenza di titolarità e/o legittimità ad agire in capo ad riguardo al credito azionato con il CP_1
Precetto, come definito in atto di appello, ai danni della Sig.ra e, dunque, Parte_1
la nullità e/o invalidità e/o inesistenza del Precetto, con ogni conseguente declaratoria di legge;
- in ogni caso rigettare le domande, eccezioni ed argomentazioni tutte proposte da controparte;
Con vittoria di compensi professionali e spese, oltre IVA, cpa e spese generali 15% per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate già nel giudizio di primo grado.
E, dunque, si insiste nella richiesta ex art. 210 c.c., avente ad oggetto l'ordine di esibizione degli estratti relativi al conto corrente di aperto presso Banca Popolare di Sondrio CP_1
(Suisse) IBAN CH79 0825 2027 7522 C000 E, così da dimostrare ulteriormente che su tale conto sono stati addebitati finanziamenti soci della Sig.ra Pt_2
Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
A) “Vero che nel febbraio 2022 ha ricevuto un mandato da ZF S.r.l. per formulare al Pt_3
Pool Unicredit e due proposte di acquisto che si rammostra al teste?” (cfr. Parte_4
Docc. 144-145);
pagina 2 di 19 B) “Vero che nell'aprile 2022 su indicazione di ZF S.r.l., ha comunicato al Pool Pt_3
Unicredit e di nominare AG Ita 1 S.r.l. quale terzo acquirente dei due beni Parte_4
– immobili e credito - oggetto delle due proposte inviate a febbraio 2022?”;
C) “Vero che nel 2022 il Sig. insieme al Sig. al Sig. Testimone_1 Parte_5 Pt_6
e al Dott. , ha svolto per il Gruppo ZA solo attività di consulenza e,
[...] Persona_1 in particolare, è stato incaricato nel 2022 di strutturare un'operazione che consentisse a ZF di acquisire, mediante un veicolo societario di nuova costituzione, la titolarità dei due Centri
Commerciali di EV e AG già di proprietà del Pool delle società di leasing
Unicredit e unitamente al credito vantato dal Pool verso Nacom S.r.l. e Becom Parte_4
S.r.l. al prezzo complessivo di Euro 18.000.000?”;
D) “Vero che era noto a tutti i soggetti coinvolti nell'Operazione AG e, precisamente, al
Sig. al Sig. al Dott. , al Dott. ai Testimone_1 Parte_5 Persona_1 Parte_6
professionisti dello Studio Legale DLA Piper di Milano e all'Avv. Paolo Pecorella che, sino a che ZF S.r.l. non avrebbe acquisito il controllo di AG Ita 1 S.r.l., quest'ultima società non avrebbe potuto disporre né degli immobili, né del credito, ceduti entrambi dal Pool Unicredit
– Selmabipiemme nel maggio 2022?”;
E) “Vero che, secondo gli accordi intercorsi nel 2022 tra ZF S.r.l., Controparte_4
e AG Ita 1 S.r.l., quest'ultima società non avrebbe potuto né vendere i
[...]
Centri Commerciali di EV e AG, né vendere o far valere il credito acquistato dal
Pool dei Leasing senza l'autorizzazione di ZF S.r.l.?”;
F) “Vero che il Sig. è stato nominato amministratore unico di AG Ita 1 Parte_5
S.r.l. su indicazione di ZF S.r.l.?”;
G) “Vero che a maggio 2022 AG Ita 1 S.r.l. si impegnava a formalizzare una lettera di rinuncia al credito acquistato dal Pool Unicredit e nei tempi e con i modi Parte_4 indicati da ZF S.r.l.?”
Si indicano quali testi:
- , C.F. , domiciliato presso Frontis NPL S.p.A., Testimone_2 C.F._2
Milano, Via Fatebenefratelli 10, sui capitoli di prova A) e B);
e
- C.F. , residente in [...] C.F._3
Battisti 11;
- Avv. Antonio Tomassini, C.F. , con domicilio professionale in Milano, C.F._4
Via della Posta 7;
pagina 3 di 19 - Avv. Fabio Del Bene, C.F. con domicilio professionale in Milano, Via C.F._5
della Posta 7;
- Prof. Dott. Corrado Ferriani, C.F. con domicilio professionale in C.F._6
Milano, Via Solferino 7, sui capitoli di prova da C) a G).
In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello ritenesse di ammettere i capitoli di prova avversari, si chiede l'audizione dei seguenti testimoni a prova contraria:
- C.F. residente in [...] C.F._7
Del Cairo 9;
- C.F. , residente in [...] C.F._3
Battisti 11;
- Avv. Antonio Tomassini, C.F. , con domicilio professionale in Milano, C.F._4
Via della Posta 7;
- Avv. Fabio Del Bene, C.F. con domicilio professionale in Milano, Via C.F._5
della Posta 7.
Per la denegata ipotesi in cui fosse ammesso il capitolo di prova 1) riportato a pagina 16 della terza memoria avversaria – si chiede l'audizione del Prof. Dott. Corrado Ferriani sui seguenti capitoli di prova:
H) “Vero che tra aprile e settembre 2022 la Sig.ra ha promosso procedimenti Testimone_4
cautelari
contro
ZF S.r.l. e AS S.r.l. in cui, tra il resto, ha dato atto di sapere che ZF aveva finanziato Euro 18.000.000 per l'acquisto dei Centri Commerciali di EV e
AG e per la contestuale definizione dei contenziosi tra il Gruppo ZA e il
[...]
; Controparte_6
I) “Vero che tra aprile e settembre 2022 la Sig.ra anche per tramite dei Testimone_4
consulenti e Avv. Carlo Canal, ha ricevuto informazioni e chiarimenti, anche in Tes_5
sede di assemblee dei soci, in relazione a AS S.r.l., a ZF S.r.l. e al processo di ristrutturazione del Gruppo ZA, ivi inclusa l'operazione di acquisto dei Centri
Commerciali di EV e AG e la contestuale definizione dei contenziosi – mediante cessione di credito - tra il Gruppo ZA e il ”; Controparte_6
L) “Vero che in data 5 ottobre 2022 il Sig. si è recato presso la sede del Gruppo Tes_5
ZA in Vergiate, ha incontrato il Prof. Dott. Corrado Ferriani e, all'esito del colloquio con quest'ultimo, ha dichiarato di non aver più nulla da chiedere e chiarire in merito sia a
AS S.r.l., sia a ZF S.r.l.?”.
pagina 4 di 19 Si chiede, inoltre, all'Ill.ma Corte di ritenere ammissibili i documenti depositati con nota del 7 aprile 2025, per le ragioni esposte nella nota stessa, nonché all'udienza tenutasi in data 8 aprile 2025.
Per : CP_1
“Ogni diversa e contraria eccezione, deduzione e conclusione respinta o disattesa,
In via preliminare: rigettarsi l'istanza di sospensione del processo formulata dall'appellante non sussistendo i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c.
In via principale: rigettarsi l'appello proposto dalla signora in quanto Parte_1 totalmente infondato in fatto e in diritto per i motivi dedotti in atti, e per l'effetto confermarsi la sentenza di prime cure in tutti i capi con esso gravati.
In ogni caso, spese e compensi di procuratore integralmente rifusi sia del presente giudizio
d'appello, sia del sub procedimento di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c. (R.G. 3277-1/2024) sia del sub procedimento cautelare ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. (R.G. 3277- 2/2024).
In via istruttoria, ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte non avendo
l'appellante impugnato il capo della sentenza in cui il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie riproposte dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni. Le istanze istruttorie di controparte (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e prova per testi) sono in ogni caso inammissibili e/o irrilevanti ai fini del decidere per i motivi da noi già esposti nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. e dal Tribunale con l'ordinanza del 23.04.2024 e in sentenza.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere ammesse le istanze di prova avversarie, si chiede che siano ammesse le istanze formulate dalla convenuta nelle me-morie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c.
Si producono i seguenti documenti sopravvenuti:
4a) Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 537/2025 pubblicata il 30.04.2025, R.G. n.
1870/2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione a precetto del signor Parte_7
[...]
5a) Ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione Terza Civile in composizione collegiale, n.
1320/2025 del 12.05.2025 R.G. n. 4575/2025, con la quale è stata revocata l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo pronunciata dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott.ssa Laura Cesira Stella il 18.01.2025, nella causa di opposizione a precetto
n. 16232/2023 R.G. promossa dalla signora Parte_8
Con ogni più ampia riserva di deduzione negli scritti conclusivi finali, anche in ordine all'eccepita inammissibilità della documentazione ex adverso prodotta in giudizio, ecce-zione che qui si ribadisce e di cui parimenti si chiede l'accoglimento”.
pagina 5 di 19 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado ha riassunto innanzi al Tribunale di Milano, a seguito della Parte_1
declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di NA, il giudizio di opposizione all'atto di precetto notificatole da parte di in data 13 aprile 2023 in forza del CP_1 decreto ingiuntivo (divenuto definitivo) n. 918/2020, emesso per l'importo complessivo di euro
6.905.652,94 dal medesimo Tribunale di Milano nei confronti di Nacom S.r.l. e di CP_3
e in favore di e di
[...] Controparte_7 Controparte_8
A sostegno dell'opposizione, ha evidenziato di agire in qualità di erede Parte_1 dell'ingiunto e ha contestato il diritto di di procedere Controparte_3 CP_1 all'esecuzione forzata sulla base del suddetto titolo (nel caso concreto, azionato pro quota, limitatamente all'importo di euro 776.885,95), eccependo:
• l'insussistenza della posizione debitoria di nei confronti di Controparte_3
e di a seguito del conferimento Controparte_7 Controparte_8
del ramo di azienda inerente al centro commerciale di AG (oggetto del contratto di leasing all'origine del credito) in favore di Nacom S.r.l.;
• l'inesigibilità del credito nei propri confronti, avendo accettato l'eredità del padre con beneficio di inventario;
• l'inopponibilità a sé, ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, c.c., della cessione del credito in favore di in quanto effettuata in violazione degli accordi inseriti CP_1
nel contratto di opzione put/call, sottoscritto in data 15 aprile 2022 tra ZF S.r.l. e
AG ES Netherland B.V.
La vicenda sostanziale all'origine della controversia è stata ricostruita da Parte_1
nei termini di seguito sintetizzati.
[...]
- Il credito azionato da è stato ceduto da e CP_1 Controparte_8
(rectius dalla avente causa di quest'ultima Relais SPV S.r.l.) ad AG Controparte_7
Ita 1 S.r.l. nel contesto di una più ampia operazione finanziaria denominata Blackhorn, volta alla ristrutturazione del c.d. Gruppo AS (costituito da un insieme di società facenti capo a
, per la cui realizzazione era stata programmata da un pool di consulenti Controparte_3 incaricati dalla famiglia l'acquisizione: Parte_1
• degli immobili (centri commerciali di AG e EV) che erano stati concessi in leasing da parte di e Controparte_7 Controparte_8 CP_3
al quale erano in seguito subentrate le società Nacom S.r.l. e Becom S.r.l.;
[...]
pagina 6 di 19 • dei crediti vantati dalle società di leasing nei confronti di Nacom S.r.l. e Becom S.r.l. e di (che, quale debitore originario, non era stato liberato) con Controparte_3
riferimento ai medesimi contratti di leasing.
- La provvista per il pagamento del prezzo degli immobili alle società di leasing è stata fornita da ZF S.r.l., le cui quote sono detenute dagli eredi di Controparte_3
- L'operazione è stata avviata mediante la sottoscrizione da parte di ZF S.r.l. di un prestito obbligazionario emesso dalla società lussemburghese Sphinx S.A., riconducibile a Method
ES & OR LT (società facente capo al pool dei consulenti coinvolti nell'operazione, segnatamente a , con conseguente versamento dell'importo di Testimone_1
euro 18.000.000,00 in favore di quest'ultima.
- Method ES & OR LT ha poi versato la suddetta somma nelle casse della propria controllata la quale ha trasferito la provvista per Controparte_4
la compravendita alla società di nuova costituzione AG Ita 1 S.r.l. (interamente controllata dalla stessa AG;
Controparte_4
- AG Ita 1 S.r.l., in data 12 maggio 2022, ha acquistato gli asset immobiliari e i crediti vantati dalle società di leasing nei confronti di Nacom S.r.l., Becom S.r.l. e di Controparte_3
- Secondo lo schema di ristrutturazione programmato, ZF S.r.l. sarebbe dovuta subentrare nella titolarità delle quote di AG Ita 1 S.r.l., in modo da riportare gli asset immobiliari e i crediti nel patrimonio della famiglia Parte_1
- ZF S.r.l. e AG ES Netherland B.V. avevano infatti stipulato, in data 15 aprile
2022, un contratto di “put/call option” che aveva lo specifico scopo di far rientrare nel patrimonio e nella disponibilità della medesima ZF S.r.l. le quote di AG Ita 1 S.r.l. e, quindi, gli immobili e i crediti che a breve sarebbero stati acquistati.
- In tale prospettiva, con la clausola III.6 del contratto di put/call option, Controparte_4
si era altresì obbligata, per un verso, a non cedere a terzi la quota detenuta in
[...]
AG Ita 1 S.r.l. e il finanziamento soci posto a base dell'operazione di capitalizzazione della medesima società e, per altro verso, a fare in modo che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381
c.c., AG Ita 1 S.r.l. non cedesse a terzi gli immobili e/o le partecipazioni e/o il finanziamento soci e, comunque, non ponesse in essere operazioni societarie straordinarie od operazioni di gestione diverse dalla gestione ordinaria.
- AG Ita 1 S.r.l. e hanno invece violato il suddetto patto Controparte_4 fiduciario, facendo pervenire i crediti nella titolarità di una società estranea all'operazione,
riconducibile a (seconda moglie di e socia CP_1 Testimone_4 Controparte_3 di ZF S.r.l.) e, come tale, a conoscenza dell'intera operazione.
pagina 7 di 19 ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di accertare l'inesistenza del Parte_1 diritto di di procedere all'esecuzione nei suoi confronti. CP_1
si è costituita nel giudizio di primo grado e ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, eccependo la decadenza dell'opponente dal beneficio di inventario ed affermando la validità della cessione del credito di cui è causa in proprio favore.
In particolare, nella comparsa di costituzione depositata innanzi al Tribunale di CP_1
NA (richiamata in sede di costituzione nel giudizio riassunto), ha fatto rilevare che i crediti che AG Ita 1 S.r.l. aveva acquistato dalle società di leasing non erano stati contemplati nel contratto di opzione put/call stipulato fra e ZF S.r.l. e Controparte_4
che, pertanto, nessun divieto di cessione era configurabile con riguardo ad essi;
ha inoltre precisato che aveva acquistato i suddetti crediti dalla Controparte_4 propria controllata AG Ita 1 S.r.l., ritenendoli una garanzia dell'adempimento, da parte di
ZF S.r.l., delle obbligazioni assunte nell'ambito dell'operazione Blackhorn, rispetto alla quale aveva ricoperto la posizione di investitrice e non di mera Controparte_4
prestanome; in un secondo momento, le quote di Controparte_4
precedentemente detenute da una società riconducibile a erano state cedute, CP_9
unitamente alla titolarità dei crediti originariamente vantati dalle società di leasing nei confronti di Nacom S.r.l., Becom S.r.l. e a allo scopo di evitare che Controparte_3 Testimone_4
tali crediti potessero essere fatti valere nei confronti della stessa, in qualità di principale erede di Infine, – successivamente al Controparte_3 Controparte_4 passaggio di proprietà delle sue quote in capo a – aveva ceduto i suddetti crediti Testimone_4
ad essa CP_1
ha depositato unitamente alla comparsa conclusionale, Parte_1
sostenendo di non averne avuto la disponibilità in precedenza, gli atti del procedimento penale n. 1500/2023 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Busto
Arsizio nei confronti, tra gli altri, di e ne ha segnalato la rilevanza ai fini sia Testimone_4
della dimostrazione delle allegazioni già precedentemente svolte, sia della configurazione in termini di abuso del diritto della condotta di e della conseguente applicazione alla CP_1
fattispecie di causa del rimedio della exceptio doli generalis; inoltre, ha chiesto al Tribunale di disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo civile in attesa della definizione del suddetto procedimento penale.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1081/2024 depositata il 23 settembre 2024:
- ha dichiarato l'inammissibilità dei documenti depositati da unitamente Parte_1
alla comparsa conclusionale;
pagina 8 di 19 - ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale;
- ha accertato la sussistenza dei crediti delle società di leasing nei confronti del de cuius
Controparte_3
- ha escluso che fosse stato pattuito un divieto di cessione dei crediti derivanti dai contratti di leasing nel contratto di opzione del 15 aprile 2022, reputando quindi efficace e opponibile a la cessione degli stessi in favore di Parte_1 CP_1
- ha valutato infondata l'exceptio doli generalis formulata da Parte_1
- ha ritenuto che fosse decaduta dal beneficio di inventario ex art. 493 Parte_1
c.c., per avere disposto dei beni ereditari stipulando alcune transazioni con le società di leasing senza autorizzazione del giudice;
- ha rigettato l'opposizione a precetto proposta da Parte_1
2. Il giudizio di secondo grado ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando cinque Parte_1
motivi di appello, relativi a ciascuna delle statuizioni del Tribunale che sono state sopra ricapitolate, con la sola eccezione della pronuncia di accertamento della sussistenza dei crediti delle società di leasing nei confronti di che è dunque passata in giudicato. Controparte_3
Più precisamente, ha dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale Parte_1
nella parte in cui: 1) non ha ammesso i documenti nuovi allegati alla comparsa conclusionale;
2) ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; 3) ha escluso che nel patto di opzione stipulato in data 15 aprile 2022 tra e ZF S.r.l. Controparte_4
fosse stato concordato il divieto di cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 c.c., dei crediti derivanti dai contratti di leasing relativi ai centri commerciali di AG e EV;
4) ha dichiarato infondata l'exceptio doli generalis proposta nella comparsa conclusionale;
5) ha ritenuto che essa appellante fosse decaduta dal beneficio di inventario.
Più in generale, inoltre, ha eccepito la nullità per carenza di motivazione Parte_1
della sentenza impugnata, evidenziando che il giudice di primo grado “ha ritrascritto la motivazione resa in altro giudizio, senza neppure impostare una motivazione ad hoc”.
si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
***
2.1 Sulla nullità della sentenza per carenza di motivazione
pagina 9 di 19 Prima di affrontare i singoli motivi di appello proposti da è Parte_1 opportuno prendere in considerazione l'eccezione di nullità della sentenza per carenza di motivazione.
A tale proposito, si fa rilevare che nella sentenza appellata risulta in effetti sostanzialmente ritrascritta la motivazione posta a fondamento di un'ordinanza pronunciata dal medesimo giudice in un giudizio cautelare instaurato da nei confronti di Parte_7 CP_1
per questioni analoghe.
[...]
Nondimeno, va rammentato che “nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” (Cass. n. 642/2015).
Nella fattispecie concreta, le considerazioni inserite nella sentenza impugnata sono del tutto coerenti con le questioni sollevate in causa da e consentono di Parte_1
ricostruire con chiarezza il ragionamento giuridico posto a fondamento della decisione.
L'eccezione in discussione deve dunque essere disattesa.
2.2 Sulla decadenza di dal beneficio di inventario Parte_1
Per ragioni di ordine logico, è opportuno esaminare prioritariamente il quinto motivo di appello, in quanto potenzialmente idoneo, se valutato fondato, ad assorbire ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Secondo il Tribunale, è “da ritenersi decaduta dal beneficio di cui Parte_1 all'art. 484 c.c. per aver posto in essere un atto dispositivo dell'eredità beneficiata (la transazione sottoscritta in data 12 maggio 2022, doc. 10 di parte opposta) che disponeva il riconoscimento del debito ingiunto dalle società di Leasing nei confronti dell'originario debitore con contestuale abbandono dei giudizi di opposizione a spese di Controparte_3 lite compensate, atto sottoscritto in assenza dell'autorizzazione del Tribunale prevista dall'art.
493 c.c. quale condizione necessaria e sufficiente per il mantenimento del beneficio”.
L'appellante ha fatto rilevare che le transazioni relative ai crediti vantati dalle società di leasing nei confronti delle società Nacom S.r.l. e Becom S.r.l. sono state stipulate nel contesto della pagina 10 di 19 operazione di ristrutturazione del Gruppo AS e che con le stesse non sono stati compiuti atti di disposizione del patrimonio ereditario, ma sono stati definiti due contenziosi all'epoca ancora pendenti (l'opposizione a precetto proposta da Becom S.r.l. con riguardo al decreto ingiuntivo n. 25763/19, già divenuto definitivo, e l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 918/2020, proposta da Nacom S.r.l.), i quali erano stati introdotti da al solo fine di sollecitare Controparte_3
una trattativa con le società di leasing e senza che vi fosse alcuna ragionevole prospettiva di vittoria.
In altri termini, secondo la prospettazione dell'appellante, nessuna decadenza dal beneficio di inventario sarebbe configurabile a suo carico poiché le transazioni stipulate con le società di leasing hanno avuto ad oggetto due giudizi in cui sarebbe sicuramente Controparte_3
risultato soccombente.
Sulla questione, è innanzitutto utile rammentare che “in caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'art. 493 cod. civ. non consente all'erede beneficiato di disporre liberamente dei beni dell'asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione o di straordinaria amministrazione, incidente sul patrimonio ereditario e non finalizzato alla sua conservazione e liquidazione, stante l'obbligo di amministrazione dei beni nell'interesse dei creditori e dei legatari” (v. Cass. n. 24171/2013).
In particolare, “al fine di valutare se l'atto dismissivo, posto in essere dall'erede beneficiato, debba essere previamente autorizzato ai sensi dell'art. 493 c.c., occorre indagare se lo stesso si ponga come atto di straordinaria amministrazione, senza che rilevi la sua denominazione formale, sicché anche un atto denominato come transazione può esserne sottratto quando sia di ordinaria amministrazione, restando soggetto ad autorizzazione se sussiste il pericolo di diminuzione della garanzia patrimoniale” (v. Cass. 6146/2022, la quale ha ritenuto non necessaria l'autorizzazione del Tribunale in un'ipotesi di transazione avente ad oggetto il riconoscimento del debito ereditario in misura inferiore a quella richiesta in via giudiziale e con l'impegno degli eredi di far fronte all'obbligazione con denaro proprio).
Alla luce dei principi sopra richiamati, si osserva che, in generale, il riconoscimento di un debito ereditario, tanto più se nell'ambito di un negozio transattivo, può integrare un atto di disposizione soggetto all'applicazione dell'art. 493 c.c.; nondimeno, va valutato in concreto se tale riconoscimento sia idoneo o meno ad incidere negativamente sul patrimonio ereditario.
Nella fattispecie di causa, vengono in considerazione due transazioni con le quale gli eredi hanno riconosciuto integralmente debiti ereditari per circa 32 milioni di euro, senza Parte_1
ottenere alcuna riduzione di essi e senza assumerne in proprio il pagamento.
pagina 11 di 19 Infatti, il “Credito Leasing” al quale fanno riferimento le transazioni stipulate tra i fratelli le società di leasing in relazione alle posizioni debitorie di Nacom S.r.l. e di Becom Parte_1
S.r.l. non è costituito esclusivamente dalle somme risultanti dai decreti ingiuntivi n. 918/2020
e n. 25763/19, ottenuti da e per il Controparte_7 Controparte_8 pagamento dei canoni scaduti all'epoca della risoluzione dei contratti di leasing, ma comprende anche l'ulteriore credito per penali contrattuali e indennità di occupazione non ancora azionato
(v. punto 13 delle transazioni di cui ai docc. 113 e 114 depositati da nel Parte_1 fascicolo di primo grado, nei quali è indicato l'ammontare complessivo, per ciascuna transazione, del Credito Leasing).
I riconoscimenti inseriti nelle transazioni stipulate dai fratelli con le società di Parte_1
leasing, come correttamente osservato dal Tribunale nella sentenza impugnata, hanno quindi determinato, quantomeno potenzialmente, un pregiudizio per le ragioni dei creditori del de cuius e dei legatari testamentari, vieppiù nell'ipotesi - ricorrente nel caso Controparte_3
di specie - di una riferita liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, essendo venuta meno per effetto di essi, sostanzialmente senza alcuna contropartita diretta, la possibilità di far valere l'infondatezza, a qualsiasi titolo, delle pretese inerenti ai contratti di leasing (ivi comprese quelle non ancora azionate, rispetto alle quali, considerata la vendita degli immobili e l'incasso del relativo prezzo da parte delle società di leasing, erano sicuramente ipotizzabili delle strategie difensive).
Conseguentemente, va confermata la statuizione di decadenza di ai Parte_1
sensi dell'art. 493 c.c., dal beneficio di inventario.
2.3 Sulla richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
In ordine alla richiesta di sospensione del presente giudizio, è sufficiente richiamare l'orientamento secondo il quale la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. “è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (v. Cass. n. 21954/2021, Cass. n. 11688/ 2018; Cass. n. 313/
2015).
pagina 12 di 19 Dagli atti di causa, non risulta che sia stata esercitata l'azione penale in relazione al procedimento posto a fondamento della richiesta di sospensione formulata da Parte_1
[...]
Il motivo di appello deve pertanto, per ciò solo, essere dichiarato infondato.
Per completezza, è tuttavia opportuno fare rilevare che, anche indipendentemente dallo stato nel quale si trova il procedimento penale RGNR n. 1500/2023 pendente presso la Procura di
Busto Arsizio, non sussistono comunque i presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile,
e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Più precisamente, “perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale” (Cass. n.
15248/2021).
Nel caso concreto, non ricorre tale evenienza, tanto più se si considera che nessuno degli indagati del procedimento penale sopra menzionato è parte del presente giudizio.
Infatti, non è ipotizzabile alcun rapporto di pregiudizialità rispetto a cause pendenti fra soggetti diversi, poiché la pronuncia sulla questione sottoposta all'esame del giudice in ciascun processo non è suscettibile di fare stato nei riguardi delle parti dell'altro processo (v. Cass. n. 12996/2018
e, specificamente con riferimento ai rapporti fra processo penale e processo civile, Cass. n.
4033/1979).
2.4 Sulla ammissibilità dei documenti allegati alla comparsa conclusionale di primo grado
I documenti dei quali ha chiesto l'ammissione, per la prima Parte_1
volta, nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado e, successivamente, nel presente giudizio di appello sono costituiti:
- dalla richiesta di sequestro preventivo e di applicazione di misure interdittive formulata dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento RGNR n. 1500/2023, pendente presso la procura della Repubblica di Busto Arsizio nei confronti di e di altri indagati;
Testimone_4
pagina 13 di 19 - dal decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari in parziale accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero;
- dalle dichiarazioni rese da e Controparte_5 Testimone_2 Tes_6 in sede di indagini difensive compiute nell'interesse della persona offesa dal reato ex
[...]
art. 391 bis c.p.p.;
- dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Nacom S.r.l. e di Becom S.r.l.;
- dagli scritti difensivi depositati nel giudizio arbitrale promosso da ZF S.r.l. nei confronti di ai sensi dell'art. 2932 c.c. per ottenere il Controparte_4
trasferimento delle quote di AG Ita 1 S.r.l.
Sono tutti documenti di formazione successiva rispetto alla maturazione delle preclusioni istruttorie nella fase di primo grado.
Essi, come tali, sarebbero stati ammissibili nel giudizio innanzi al Tribunale se depositati entro l'udienza di precisazione delle conclusioni;
essendo invece stati allegati alla comparsa conclusionale, deve ritenersi che il Tribunale ne abbia correttamente escluso l'ammissibilità (v.
Cass. n. 25655/2014, la quale richiama l'esigenza che sulla documentazione prodotta “possa compiutamente svolgersi il doveroso dibattito e contraddittorio processuale, eventualmente tramite la richiesta di termine per potere esaminare i nuovi atti e replicarvi” e fa rilevare che la produzione unitamente alla comparsa conclusionale “si risolverebbe in pregiudizio per il diritto di difesa della controparte che non vi abbia aderito e si sia opposta, conculcato dalla funzione meramente illustrativa dei successivi consentiti scritti defensionali” e che resterebbe inoltre “inosservato il principio della ragionevole durata del processo, stante l'eventualità di dovere riaprire la fase istruttoria”).
Tuttavia, i suddetti documenti possono ritenersi compresi fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili ex art. 345, comma 3 c.p.c. nel presente giudizio;
deve infatti escludersi che nel vigente regime processuale sussista un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori (v. Cass.
n. 15503/2022).
Sotto il diverso profilo della valenza probatoria, occorre invece chiarire che le considerazioni svolte dal Pubblico Ministero e dal Giudice per le Indagini Preliminari in ordine alle risultanze delle indagini preliminari, così come gli scritti difensivi depositati dalle parti nell'ambito di altre cause civili, sono del tutto privi di efficacia nel presente giudizio, se non quale spunto di ragionamento deduttivo;
al contrario, possono assumere rilievo, sebbene quali meri argomenti pagina 14 di 19 di prova e sempre che risultino in concreto rilevanti, le dichiarazioni raccolte dal difensore della persona offesa (nella specie, i querelanti e Testimone_3 Parte_7 ai sensi dell'art. 391 ter c.p.p. (v. Cass. n. 5888/2024, in motivazione).
Per quanto sin qui argomentato, il motivo di appello in esame va dichiarato infondato, ma i documenti in esso menzionati possono ritenersi ritualmente acquisiti agli atti del presente giudizio di appello, con i limiti in punto di efficacia probatoria e rilevanza ai quali si è data evidenza.
2.5 Sulla cessione del Credito Leasing
Nella sentenza appellata, è stato escluso che il testo del contratto di opzione put/call possa essere interpretato come comprensivo anche dell'impegno (assunto da
[...] ai sensi dell'art 1381 c.c.) a fare in modo che AG Ita 1 S.r.l. Controparte_4
non cedesse i crediti acquistati dalle società di leasing.
A tale decisione, il Tribunale è pervenuto sostanzialmente sulla base delle seguenti considerazioni:
- “Il pactum de non cedendo si colloca, nell'ordinamento, come eccezione convenzionale alla regola codicistica della libera cedibilità dei diritti di credito, a tutela dell'affidamento del cessionario e quale manifestazione particolare del principio di relatività del contratto”;
- pertanto, occorre adottare un approccio assai rigoroso nella individuazione della clausola contrattuale che possa qualificarsi come pactum de non cedendo e “selezionare solo ed esclusivamente quelle clausole che pongano, in modo espresso, sufficientemente preciso ed univoco, un divieto di cessione rispetto ad un credito individuato dalle parti, in modo altrettanto preciso ed univoco”;
- clausole generali come quella richiamata da che prevedano “la Parte_1
promessa di impedire ad un terzo operazioni di gestione societaria straordinaria non possono, sic et simpliciter, qualificarsi come pactum de non cedendo opponibile ai terzi”, poiché sono
“inidonee ad identificare, con precisione ed univocità, il credito asseritamente oggetto del divieto e, soprattutto, impediscono (in un momento logico giuridico successivo) di riscontrare
l'esistenza di una effettiva conoscenza” del divieto stesso;
- “il deficit di precisione della clausola rende, in altre parole, fumoso l'accertamento della conoscenza in capo al cessionario e si, pone, da questo punto di vista, in netto contrasto, con la gravità della sanzione della inefficacia ad effetti reali”.
pagina 15 di 19 La Corte reputa irrilevante ai fini della decisione l'accertamento della sussistenza o meno di un pactum de non cedendo riferito ai c.d. Crediti Leasing all'interno del contratto di opzione put/call stipulato fra ZF S.r.l. e Controparte_4
Quand'anche, infatti, potesse configurarsi il suddetto divieto di cessione, la sua applicazione non potrebbe essere invocata da la quale non è parte del contratto di Parte_1
opzione put/call e non può quindi far valere le clausole in esso inserite.
Ai sensi dell'art. 1372 comma 2 c.c., il contratto non può avere effetto che fra le parti contraenti e non può, quindi, eccettuati i casi tassativamente stabiliti dalla legge, portare giovamento a terzi ad esso estranei. Terzo, a tal fine, è chiunque non abbia partecipato al contratto e non sia successore a titolo universale di una delle parti.
Esclusivamente ZF S.r.l. e sono dunque legittimate a Controparte_10
far valere le pattuizioni inserite nel contratto di opzione ed eventualmente la loro opponibilità ai terzi.
Sotto altro profilo, ha dedotto, per la prima volta nella fase di Parte_1
appello, la inefficacia erga omnes delle cessioni dei Crediti Leasing in ragione della nullità dei relativi contratti.
In particolare, secondo la tesi dell'appellante, dagli atti del procedimento penale emergerebbe la nullità per mancanza di causa della cessione dei Crediti Leasing intervenuta tra AG Ita 1
S.r.l. e non essendo stato pagato alcun prezzo effettivo Controparte_4
e, pertanto, non essendo intercorso alcuno scambio di prestazioni;
tale nullità si sarebbe poi ripercossa sulla successiva cessione tra e Controparte_4 CP_1
Al riguardo, la Corte osserva che la nullità del contratto, “siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass. n. 4867/2024).
Nel caso concreto, i fatti posti a fondamento dell'eccezione di nullità e, quindi di inefficacia della cessione erga omnes, sono stati introdotti in causa da parte dell'appellante solo con la comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado. Conseguentemente, l'eccezione va dichiarata inammissibile e non può essere esaminata nel merito.
Per quanto considerato, il motivo di appello in discussione deve essere rigettato.
2.6 Sull'exceptio doli generalis pagina 16 di 19 ha dedotto l'applicabilità al caso concreto della exceptio doli Parte_1
generalis per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado e ha poi reiterato l'eccezione nell'atto di citazione in appello;
a sostegno di essa, ha evidenziato che è venuta in possesso del credito posto a fondamento del precetto CP_1 oggetto di opposizione mediante attività illecita e fraudolenta, posta in essere “non al fine di riscuotere lecitamente una posizione creditoria, bensì di regolare altri interessi personali”.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione in forza delle considerazioni che seguono, ritenute dalla
Corte sostanzialmente condivisibili:
- essendo il debito in capo al debitore originario cristallizzato dalla Controparte_3
definitività del decreto ingiuntivo, nessun danno alla posizione degli eredi di CP_3
potrebbe astrattamente derivare dalla cessione (lecita o illecita) del credito
[...]
medesimo;
- il tentativo di recuperare il credito non integra in sé alcuna iniziativa fraudolenta;
conseguentemente, “che il credito venga azionato da AG Ita 1 o Controparte_4
da nulla sposta con riferimento alla posizione patrimoniale del debitore CP_1
originario e/o dei suoi eredi, che di tale debito ben dovevano e Controparte_3 devono rispondere”;
- il pregiudizio lamentato da è derivato, oltre che dalla violazione del Parte_9
divieto di cessione dalla stessa allegata, soprattutto dal mancato perfezionamento del piano di ristrutturazione, all'esito del quale il credito di cui è causa avrebbe dovuto essere rinunciato;
- “Il fatto che il complesso ed articolato progetto di ristrutturazione non si sia mai perfezionato neppure nei suoi step intermedi esclude in radice la configurabilità dell'invocata exceptio doli”;
- l'omesso perfezionamento del piano di ristrutturazione non può essere imputato ad o ai suoi danti causa. CP_1
Sul tema, occorre innanzitutto delineare l'ambito di operatività della exceptio doli generalis.
Essa “costituisce un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi codificate, ove l'attore, nel chiedere tutela giudiziale di un diritto, si renda colpevole di frode, tacendo, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni modificative o estintive sopravvenute alla fonte negoziale, ovvero avanzando richieste di pagamento prima facie abusive o fraudolente, o contravvenendo al divieto di venire contra factum proprium, e si distingue dall'exceptio doli specialis seu praeteriti, che è, invece, diretta a far valere l'esistenza di raggiri al tempo della conclusione del contratto, per ottenerne l'annullamento o denunziare
pagina 17 di 19 la violazione dell'obbligo di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, che assume rilievo quale dolo incidente, non comportando l'invalidità dello stesso, ma la responsabilità del contraente in mala fede, per i danni arrecati dal suo comportamento illecito” (Cass. n. 27145/2024).
In forza della definizione sopra trascritta, nella fattispecie concreta non può darsi rilievo, al fine di valutare la configurabilità della exceptio doli generalis, alle vicende che hanno consentito a di acquisire la titolarità del credito fatto valere nei confronti di CP_1 Parte_1
in quanto antecedenti e non sopravvenute alla fonte negoziale posta a fondamento
[...]
del diritto esercitato, costituita dal contratto di cessione stipulato con Controparte_4
in data 9 febbraio 2023.
[...]
Non è quindi necessario valutare la configurabilità o meno della violazione da parte di CP_1
degli obblighi di buona fede nella fase di conclusione del contratto di cessione del credito
[...]
dedotto in causa.
Nella medesima prospettiva, non possono essere valorizzate neppure le allegazioni di
[...] in ordine all'obiettivo perseguito da con l'escussione del credito Parte_1 CP_1
acquistato (in ipotesi) fraudolentemente, che sarebbe ravvisabile nell'intento di realizzare interessi personali di del tutto estranei alla concreta soddisfazione della Testimone_4
posizione creditoria.
Infatti, in termini strettamente giuridici, è innegabile l'interesse che assiste l'azione di CP_1
volta a realizzare il proprio credito, mentre il riferimento al supposto esclusivo fine di
[...] tutelare interessi personali di appartiene all'ambito dei motivi dell'agire e, come Testimone_4
tale, non è rilevante (a questo proposito, si veda Cass. n. 27145/2024, già sopra citata, nella quale l'exceptio doli generalis è stata respinta seguendo un ragionamento del tutto analogo).
Pertanto, l'exceptio doli generalis proposta da non può essere accolta. Parte_1
***
Alla luce delle complessive argomentazioni che precedono, l'appello proposto da deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della Parte_1
sentenza impugnata.
2.7 Sul regolamento delle spese di lite
In ossequio al criterio della soccombenza è tenuta a rifondere in Parte_1
favore di le spese del presente giudizio di appello, ivi comprese quelle dei CP_1
subprocedimenti cautelari instaurati in corso di causa. Alla relativa liquidazione si provvede avendo riguardo allo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 520.001,00 ed pagina 18 di 19 euro 1.000.000,00 e applicando i parametri medi previsti dal DM 147/2022 per le fasi introduttiva, di studio e decisoria e i parametri minimi per la fase di mera trattazione.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. Parte_1
1081/2024, pubblicata il 23/09/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 CP_1
presente grado di appello, liquidate:
o quanto alla fase cautelare relativa al sub procedimento 3277-1/2024 R.G. in euro
12.717,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
o quanto alla fase cautelare relativa al sub procedimento 3277-2/2024 R.G., in euro 12.717,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
o quanto alla fase di merito, in euro 22.333,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
pagina 19 di 19