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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 9462/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/08/2024
da
(Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._2
con il proc. e dom. avv. BERTOLI CATERINA, per mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti e sentite queste ultime;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (sentenza di separazione n. 71/2024 del 11/01/2024, depositata il 22/01/2024);
1
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 13/03/2009) e Persona_1
(il 11/05/2010), entrambi minori, e accertato che le condizioni Per_2
corrispondono agli interessi dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CASSACCO (UD) il
20/12/2008 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle seguenti Parte_2
condizioni:
1. dispone che i figli e rimangano affidati ad entrambi i Persona_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente degli stessi ad ogni effetto anagrafico, fiscale e previdenziale, presso la madre.
2. Pone a carico del sig. l'obbligo di versare, a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento della GL , entro il giorno 5 di ogni mese sul conto Persona_1
corrente indicato dalla signora (IBAN IT85 B030 6912 3441 0000 0065 Pt_1
101), la somma di € 150,00= (centocinquanta/00=) mensili, cifra annualmente rivalutabile ex indici ISTAT.
3. Con riferimento al contributo paterno al mantenimento del figlio , dà Per_2
atto che questo viene garantito direttamente dai nonni paterni, presso i quali il minore soggiorna con frequenza.
4. Le spese straordinarie da sostenersi per i figli, disciplinate secondo le previsioni del Regolamento dell'ONDIF protocollato presso il Tribunale di Udine il
28.8.2015 cron. 3477/2015, per quanto riguarda la GL , sono poste Persona_1
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
mentre, per quanto
2
riguarda il figlio , sono poste nella misura del 70% a carico del padre e Per_2
nella misura del 30% a carico della madre.
5. Dà atto che l'assegno unico universale erogato per i due figli verrà percepito integralmente dalla sig.ra osì come la c.d. dote famiglia. Pt_1
6. Dispone che il padre vedrà i figli quando vorrà previo accordo con la madre, e li terrà con sé quantomeno a fine settimana alternati, e un'ulteriore giornata infrasettimanale con pernottamento nonché in altre eventuali giornate da individuarsi concordemente.
7. Dispone che i genitori trascorreranno con i figli due settimane durante il periodo estivo, da concordare anticipatamente entro metà maggio.
8. Dispone che i minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e metà di quelle pasquali, alternando annualmente le giornate di Natale e
Capodanno, Pasqua e Pasquetta, nonché sempre ad anni alterni, le ulteriori festività infrannuali (1^ novembre, 8 dicembre, vacanze carnevale, 25 aprile, 1^
maggio, 2 giugno).
9. Dà atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori.
10. Prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
11. Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza alla presente sentenza, con rinuncia a promuovere impugnazione.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASSACCO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 12, parte II, serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2008.
Udine, li 30/01/2025
3
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 9462/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/08/2024
da
(Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._2
con il proc. e dom. avv. BERTOLI CATERINA, per mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti e sentite queste ultime;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (sentenza di separazione n. 71/2024 del 11/01/2024, depositata il 22/01/2024);
1
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 13/03/2009) e Persona_1
(il 11/05/2010), entrambi minori, e accertato che le condizioni Per_2
corrispondono agli interessi dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CASSACCO (UD) il
20/12/2008 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle seguenti Parte_2
condizioni:
1. dispone che i figli e rimangano affidati ad entrambi i Persona_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente degli stessi ad ogni effetto anagrafico, fiscale e previdenziale, presso la madre.
2. Pone a carico del sig. l'obbligo di versare, a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento della GL , entro il giorno 5 di ogni mese sul conto Persona_1
corrente indicato dalla signora (IBAN IT85 B030 6912 3441 0000 0065 Pt_1
101), la somma di € 150,00= (centocinquanta/00=) mensili, cifra annualmente rivalutabile ex indici ISTAT.
3. Con riferimento al contributo paterno al mantenimento del figlio , dà Per_2
atto che questo viene garantito direttamente dai nonni paterni, presso i quali il minore soggiorna con frequenza.
4. Le spese straordinarie da sostenersi per i figli, disciplinate secondo le previsioni del Regolamento dell'ONDIF protocollato presso il Tribunale di Udine il
28.8.2015 cron. 3477/2015, per quanto riguarda la GL , sono poste Persona_1
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
mentre, per quanto
2
riguarda il figlio , sono poste nella misura del 70% a carico del padre e Per_2
nella misura del 30% a carico della madre.
5. Dà atto che l'assegno unico universale erogato per i due figli verrà percepito integralmente dalla sig.ra osì come la c.d. dote famiglia. Pt_1
6. Dispone che il padre vedrà i figli quando vorrà previo accordo con la madre, e li terrà con sé quantomeno a fine settimana alternati, e un'ulteriore giornata infrasettimanale con pernottamento nonché in altre eventuali giornate da individuarsi concordemente.
7. Dispone che i genitori trascorreranno con i figli due settimane durante il periodo estivo, da concordare anticipatamente entro metà maggio.
8. Dispone che i minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e metà di quelle pasquali, alternando annualmente le giornate di Natale e
Capodanno, Pasqua e Pasquetta, nonché sempre ad anni alterni, le ulteriori festività infrannuali (1^ novembre, 8 dicembre, vacanze carnevale, 25 aprile, 1^
maggio, 2 giugno).
9. Dà atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori.
10. Prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
11. Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza alla presente sentenza, con rinuncia a promuovere impugnazione.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASSACCO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 12, parte II, serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2008.
Udine, li 30/01/2025
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Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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