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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2024, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.VG. 1758/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1758/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.LOMBARDI FRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. LOMBARDI FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 5/10/2024 e esponevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto, in data 27/4/1986, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati due figli maggiorenni ed autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, essendo liberi di fissare la pro-
pria residenza ove riterranno opportuno;
2. la casa coniugale, di proprietà della NO , sita in Cassano all'Ionio alla Parte_1
Via Francesco Bruno n. 7, viene assegnata alla stessa con tutti i beni mobili, ove continuerà
a permanervi in via esclusiva;
3. la NO si obbliga a versare in favore di un assegno Parte_1 Controparte_1
men-sile, a titolo di mantenimento, di € 100,00; con la previsione di adeguamento
automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
4. le parti dichiarano di aver definito ogni loro personale rapporto economico e di non aver
nulla a pretendere, l'uno nei confronti dell'altro, a qualsiasi titolo o ragione.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 7 dicembre 2024
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1758/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.LOMBARDI FRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. LOMBARDI FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 5/10/2024 e esponevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto, in data 27/4/1986, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati due figli maggiorenni ed autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, essendo liberi di fissare la pro-
pria residenza ove riterranno opportuno;
2. la casa coniugale, di proprietà della NO , sita in Cassano all'Ionio alla Parte_1
Via Francesco Bruno n. 7, viene assegnata alla stessa con tutti i beni mobili, ove continuerà
a permanervi in via esclusiva;
3. la NO si obbliga a versare in favore di un assegno Parte_1 Controparte_1
men-sile, a titolo di mantenimento, di € 100,00; con la previsione di adeguamento
automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
4. le parti dichiarano di aver definito ogni loro personale rapporto economico e di non aver
nulla a pretendere, l'uno nei confronti dell'altro, a qualsiasi titolo o ragione.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 7 dicembre 2024
Il Presidente- estensore
Massimo Lento