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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13474 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 50986/2024 del Ruolo Generale e promossa da
nata in [...], il Parte_1
12/10/1970; nato in [...], il [...]; Controparte_1
, nato in [...], il [...]; Controparte_2
nato in [...], lo [...]; Controparte_3 [...]
nata in [...], il [...]; Parte_2 Parte_3
nata in [...], il [...], per sé e, unitamente a
[...] [...]
, nato in Brasile, lo [...], in [...] esercente Controparte_4
la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1
nato in [...], lo [...], e
[...] [...]
, nato in [...], il [...]; Persona_2 [...]
nata in [...], il [...], Parte_4
elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania (NA), Via Ripuaria n.
185, presso lo studio dell'Avv. Isabel De Lima, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti –
nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_5 P.IVA_1 Controparte_6
(C.F. , in persona dei Ministri in carica pro
[...] P.IVA_2
pagina 1 tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato;
- resistenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia […] l'Ill.mo Giudice Adito: all'esito dell'udienza trattenere la causa
in decisione, accogliendo la domanda attorea pertanto accertare e
dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani in quanto discendenti del
sig. cittadino che ha validamente Persona_3
trasmesso la propria cittadinanza italiana [e] per l'effetto ordinare
all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni
e trascrizioni [e si] impugna e contesta tutto quanto ex avverso chiesto,
prodotto, dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto con
vittoria di spese ed onorari di giudizio all'avvocato antistatario, con
salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che Ecc.mo Tribunale 1 adito VOGLIA 1)
Inammissibilità\infondatezza della domanda 2) Nel merito, in caso di
riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio.';
fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro
status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da , cittadino italiano nato nel Comune di Persona_3
pagina 2 Pontecorvo (FR), successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resistono in giudizio il ed il Controparte_5 Controparte_6
chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di
[...]
inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito, nel caso di accoglimento del ricorso, la compensazione delle spese di lite.
***
Deve anzi tutto essere respinta l'eccezione di inammissibilità/infondatezza della domanda sollevata dai costituiti per violazione dell'art. 281 CP_7
duodecies, comma quarto, cod. proc. civ.. Ed invero, contrariamente a quanto eccepito dalla parte resistente, tutta la documentazione probatoria utile ai fini della decisione risulta prodotta dai ricorrenti unitamente all'atto introduttivo del giudizio.
Ciò posto, in via preliminare deve evidenziarsi che l'eventuale pendenza del procedimento amministrativo non è circostanza idonea ad escludere in radice la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti. Ed
invero, il disposto dell'art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 362 secondo cui
'...per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il termine per la definizione dei procedimenti [amministrativi di acquisto della cittadinanza italiana] è di settecentotrenta giorni dalla data di
presentazione della domanda' non costituisce, in difetto di un'inequivoca previsione normativa, una condizione di ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.
Sempre con riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo,
deve altresì osservarsi che il lungo lasso temporale trascorso dalla pagina 3 presentazione da parte dei ricorrenti della domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentato in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza
iure sanguinis da parte del consolato generale di Curitiba circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa,
che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per
nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo
status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo.
Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti CP_5
modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11
febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n.
25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un pagina 4 provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti,
debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr.
certificato negativo di naturalizzazione, doc. 20, fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei Controparte_5
conseguenti provvedimenti.
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
1. dichiara che gli istanti , Parte_1
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3 Parte_2 Parte_3
pagina 5 , Parte_2 Persona_1 [...]
e Per_2 Persona_1 Parte_4
sono cittadini italiani;
[...]
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 1 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 6
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 50986/2024 del Ruolo Generale e promossa da
nata in [...], il Parte_1
12/10/1970; nato in [...], il [...]; Controparte_1
, nato in [...], il [...]; Controparte_2
nato in [...], lo [...]; Controparte_3 [...]
nata in [...], il [...]; Parte_2 Parte_3
nata in [...], il [...], per sé e, unitamente a
[...] [...]
, nato in Brasile, lo [...], in [...] esercente Controparte_4
la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1
nato in [...], lo [...], e
[...] [...]
, nato in [...], il [...]; Persona_2 [...]
nata in [...], il [...], Parte_4
elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania (NA), Via Ripuaria n.
185, presso lo studio dell'Avv. Isabel De Lima, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti –
nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_5 P.IVA_1 Controparte_6
(C.F. , in persona dei Ministri in carica pro
[...] P.IVA_2
pagina 1 tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato;
- resistenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia […] l'Ill.mo Giudice Adito: all'esito dell'udienza trattenere la causa
in decisione, accogliendo la domanda attorea pertanto accertare e
dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani in quanto discendenti del
sig. cittadino che ha validamente Persona_3
trasmesso la propria cittadinanza italiana [e] per l'effetto ordinare
all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni
e trascrizioni [e si] impugna e contesta tutto quanto ex avverso chiesto,
prodotto, dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto con
vittoria di spese ed onorari di giudizio all'avvocato antistatario, con
salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che Ecc.mo Tribunale 1 adito VOGLIA 1)
Inammissibilità\infondatezza della domanda 2) Nel merito, in caso di
riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio.';
fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro
status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da , cittadino italiano nato nel Comune di Persona_3
pagina 2 Pontecorvo (FR), successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resistono in giudizio il ed il Controparte_5 Controparte_6
chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di
[...]
inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito, nel caso di accoglimento del ricorso, la compensazione delle spese di lite.
***
Deve anzi tutto essere respinta l'eccezione di inammissibilità/infondatezza della domanda sollevata dai costituiti per violazione dell'art. 281 CP_7
duodecies, comma quarto, cod. proc. civ.. Ed invero, contrariamente a quanto eccepito dalla parte resistente, tutta la documentazione probatoria utile ai fini della decisione risulta prodotta dai ricorrenti unitamente all'atto introduttivo del giudizio.
Ciò posto, in via preliminare deve evidenziarsi che l'eventuale pendenza del procedimento amministrativo non è circostanza idonea ad escludere in radice la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti. Ed
invero, il disposto dell'art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 362 secondo cui
'...per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il termine per la definizione dei procedimenti [amministrativi di acquisto della cittadinanza italiana] è di settecentotrenta giorni dalla data di
presentazione della domanda' non costituisce, in difetto di un'inequivoca previsione normativa, una condizione di ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.
Sempre con riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo,
deve altresì osservarsi che il lungo lasso temporale trascorso dalla pagina 3 presentazione da parte dei ricorrenti della domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentato in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza
iure sanguinis da parte del consolato generale di Curitiba circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa,
che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per
nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo
status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo.
Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti CP_5
modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11
febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n.
25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un pagina 4 provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti,
debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr.
certificato negativo di naturalizzazione, doc. 20, fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei Controparte_5
conseguenti provvedimenti.
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
1. dichiara che gli istanti , Parte_1
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3 Parte_2 Parte_3
pagina 5 , Parte_2 Persona_1 [...]
e Per_2 Persona_1 Parte_4
sono cittadini italiani;
[...]
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 1 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 6