Articolo 1 della Legge 15 maggio 1967, n. 430
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7 luglio 1967
Art. 1. Articolo unico.

Presso la Corte di appello di Catanzaro e' istituita una nuova sezione in funzione di Corte di assise di appello con sede di normale convocazione in Catanzaro.
La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi a detta sede sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.
In conseguenza, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 , con le varianti successive, e' modificata - per la parte relativa al distretto di Catanzaro - come dalla tabella annessa alla presente legge.

Entrata in vigore il 7 luglio 1967