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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6363/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 6363/2025, promosso con ricorso congiunto depositato da con l'avv. COSTANTINO GIOVANNA, come da Parte_1 mandato in atti;
e
, con l'avv. FINOTTI STEFANIA, come da mandato in Controparte_1 atti;
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione, come indicate nelle note per l'udienza cartolare dell'1.07.2025, a parziale modifica del ricorso introduttivo, depositato il 20.06.2025:
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, dimora e domicilio, obbligandosi reciprocamente a darsi tempestiva 2
comunicazione di ogni eventuale cambiamento degli stessi e di ogni eventuale variazione dei rispettivi recapiti telefonici.
2) La casa coniugale, sita in Bovolenta (Pd), Via Roncaolo n. 17, di proprietà del IG.
identificata in Catasto Fabbricati del Comune di Bovolenta (B106) Parte_1 al foglio 4, particella 173, sub 3, piano T-1, Cat. A/7, classe 1, consistenza vani 8, rendita catastale €uro 743,70, Via Roncaolo n. 17 ed il garage accessorio di cui al foglio 4, particella 173 sub 2, categoria C/6, classe 1, consistenza mq 17, rendita €uro
26,34, Via Roncaolo n. 17, rimarrà assegnata, con tutti i suoi arredi e corredi, Per_ nell'esclusivo interesse della figlia minore alla IG.ra che Controparte_1 Per_ continuerà a risiedervi insieme alla figlia Previo accordo tra i coniugi, il IG. ha già asportato dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali ed alcuni Pt_1 beni mobili di sua esclusiva proprietà mentre la IG,ra ha già ritirato i beni CP_1 mobili di sua proprietà custoditi nel garage della suocera, IG.ra . Persona_2
Sino a quando non avrà reperito altro idoneo locale, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data dell'udienza presidenziale, il IG. previo avviso alla moglie, Pt_1 potrà accedere al locale ad uso garage/magazzino, facente parte della casa coniugale, ove sono ricoverati materiali ed attrezzature inerenti la sua attività: detto locale verrà chiuso dall'interno dell'abitazione con possibilità di accesso al medesimo solo dal cortile esterno di pertinenza della casa coniugale stessa.
Il IG. si impegna sin d'ora a valutare la possibilità di alienare a terzi la casa Pt_1 coniugale di sua proprietà e, in detta evenienza, la IG.ra si impegna sin d'ora a CP_1 rinunciare alla relativa assegnazione, a condizione che venga contestualmente acquistato, da parte del IG. un appartamento di gradimento di entrambi i Pt_1 ricorrenti quanto ad ubicazione, condizioni, caratteristiche e prezzo, e che dovrà rispondere alle esigenze di abitazione nonché scolastiche e/o lavorative di madre e figlia, dotato di idoneo garage e di ampiezza tale da consentire alle medesime una vita dignitosa, per un prezzo da contenersi nel tetto massimo di € 160.000,00=: detto appartamento verrà intestato, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, alla figlia Per_ con riconoscimento del diritto di abitazione in favore della IG.ra con CP_1 impegno del IG. a sostenere, in via esclusiva, le relative spese notarili, Pt_1 nonché quelle di registro ed ipotecarie e catastali, eccezion fatta che per quelle attinenti alla trascrizione del diritto di abitazione in favore della IG.ra Al CP_1 momento del trasloco la sig.ra potrà asportare tutti i suoi beni e quelli delle CP_1 Per_ figlie e in particolare le camerette delle figlie. Per_3 3
Per_ 3) L'affidamento della figlia minore sarà condiviso tra i genitori con collocazione prevalente presso la madre e conseguente adozione di ogni provvedimento volto al corretto regolare esercizio del diritto di visita da parte del padre. I coniugi, di comune accordo, salvaguarderanno il diritto della minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei due genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi;
inoltre, terranno conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore, ripartendosi in misura paritaria i relativi doveri, compresa ogni decisione, che dovrà essere concordata, circa le scelte scolastiche, l'istruzione, l'educazione, la salute, la gestione del tempo libero ed ogni altra decisione idonea a curare gli interessi della minore, incluso il diritto della stessa di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_ Il padre potrà vedere la figlia minore e stare con la stessa almeno in due tardi pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì oltre ad un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando la porterà a scuola, oltre a quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, a metà delle vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale ed il primo dell'anno con la madre, ed a metà delle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua con la madre, oltre al giorno della festa del papà ed a quello del compleanno del padre oltre a quello del compleanno della minore, quest'ultimo da festeggiarsi insieme alla madre, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e con gli impegni e le esigenze della minore. Per_ Il IG. si impegna a portare la figlia a scuola tutte le mattine eccezion Pt_1 fatta in quelle, previamente segnalate alla IG.ra in cui, per impegni lavorativi, CP_1 dovrà essere presente sul luogo di lavoro prima delle ore 8. Il IG. si rende, Pt_1 Per_ altresì, disponibile ad andare a prelevare la figlia al termine dell'orario scolastico o quando termina il corso di violino e/o i corsi di recupero di pomeriggio, previo accordo con la moglie, solo quando i suoi impegni lavorativi glielo consentiranno, e questo per consentire alla sig.ra di valutare, nella difficile ricerca di un lavoro CP_1 stabile, anche lavori che comportino turni o orari incompatibili con gli orari scolastici Per_ della figlia per potersi mantenere e contribuire al mantenimento della figlia
Nell'eventualità che nessuno dei due genitori, per motivi di lavoro, possa portare a Per_ scuola o prelevarla al termine dell'orario scolastico, i ricorrenti si accorderanno per incaricare all'uopo una persona di fiducia, laddove la minore non utilizzasse i mezzi pubblici, e la relativa spesa sarà a carico di entrambi i genitori. 4
4) Il IG. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Per_ della figlia entro il giorno dieci di ogni mese, la somma mensile di € 450,00=, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per quest'ultima, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, quelle scolastiche, ludiche e parascolastiche, sportive e medico sanitarie, secondo le vigenti linee guida del Protocollo adottato dal CNF, previamente concordate e debitamente documentate. Inoltre il sig. s'impegna, entro la Pt_1 data fissata per l'udienza presidenziale a costituire insieme alla sig.ra un CP_1 Per_ libretto di risparmio cointestato tra i genitori e a favore di vincolato sino al raggiungimento della sua maggiore età, versandovi la somma di € 1.000,00= ciascuno, derivante dalle mance accumulate dalla figlia negli anni, avendone la sig.ra già costituito uno presso l'ufficio Postale di Bovolenta ove i genitori potranno CP_1 eventualmente recarsi insieme per aggiungere l'intestazione anche al padre.
Darsi atto che il IG. si è fatto carico farà integrale delle spese straordinarie Pt_1 per la figlia minore maturate sino al 20.6.2025.
5) Darsi atto che il IG. ha corrisposto alla moglie, entro il giorno dieci di Pt_1 ogni mese, quale contributo al suo mantenimento e sino a che non ha elargito alla medesima la liquidazione una tantum di cui al successivo punto 6, la somma di €
350,00=, rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat.
6) Darsi atto che, a totale definizione di ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio e/o connesso al medesimo, il IG. ha corrisposto alla moglie, in Pt_1 data 20.06.2025, a titolo di liquidazione una tantum, la somma complessiva ed omnicomprensiva di € 40.000,00= (quarantamila/00) a mezzo assegno circolare n.
4030766106-03 tratto su Iccrea Banca Spa alla stessa intestato, e che, pertanto, dal mese di luglio 2025 è cessato ogni obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie da parte del marito.
Ad integrazione del contributo al mantenimento della moglie per i mesi di marzo e aprile 2025, il IG. corrisponderà a quest'ultima l'importo di € 800,00= in Pt_1 due rate di € 400,00= ciascuna, rispettivamente entro il 30 giugno 2025 ed entro il 31 luglio 2025.
7) Darsi atto che il IG. sino alla corresponsione alla moglie della Pt_1 liquidazione una tantum di cui al precedente punto 6 si è fatto inoltre esclusivo carico del pagamento delle bollette inerenti le utenze di acqua ed elettricità della casa 5
coniugale, che la IG.ra si impegna a volturare a suo nome, e provvederà a CP_1 rimborsare integralmente il finanziamento acceso il 17.03.2022 per l'acquisto dell'autovettura Kia intestata alla IG.ra ed in scadenza a marzo 2026. CP_1
8) Darsi atto che il sig. ha messo a disposizione della sig.ra i seguenti Pt_1 CP_1 beni: telecamere di sicurezza asportate dal perimetro esterno della casa;
pompa irrigazione del prato con tubo accessorio;
chiavetta USB contenente tutte le foto e video delle vacanze a ricordo dei momenti e festività trascorsi insieme e con la figlia Per_ salvati nel corso degli anni. Darsi atto, altresì, che il IG. ha già Pt_1 separato l'impianto d'allarme dell'abitazione coniugale da quello della madre sig.ra nonché che provvederà, entro il 30 luglio 2025, a cancellare gli Persona_2 account, il suo e quello della moglie, che consentono il controllo della domotica della casa coniugale.
9) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altro documento di identità valido per l'espatrio.
10) I coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra e viceversa, per nessun titolo o ragione derivante dal rapporto di coniugio o allo stesso connesso avendo già regolamentato tra di loro ogni questione patrimoniale derivante dal matrimonio.
11) Spese di lite compensate.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile a Bovolenta (PD) in data 25.05.2013, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Bovolenta (PD) al n. 2, Parte I, Ufficio 1, Anno
2013, optando per il regime della separazione dei beni. Per_ Dalla loro unione è nata la figlia , in data 5.4.2012.
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale Pt_1 CP_1 proponendo domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del 6
Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010 pertanto la domanda di separazione, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto in ordine a tutte le questioni da regolamentare conclusioni congiunte nel ricorso introduttivo.
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso ed essendo Per_ conformi all'interesse della figlia . Le condizioni di cui ai numeri 2 (nella parte relativa all'eventuale acquisto di una nuova abitazione in caso di vendita della casa familiare), 4 (apertura di un libretto di risparmio a favore della figlia), 6, 7 e 8, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide: 7
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
CP_1
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bovolenta (PD) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 2, Parte I,
Ufficio 1, anno 2013;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate, ad eccezione delle condizioni 2, 4, 6, 7 e 8;
4. Spese di lite al definitivo;
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 8.07.2025
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 6363/2025, promosso con ricorso congiunto depositato da con l'avv. COSTANTINO GIOVANNA, come da Parte_1 mandato in atti;
e
, con l'avv. FINOTTI STEFANIA, come da mandato in Controparte_1 atti;
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione, come indicate nelle note per l'udienza cartolare dell'1.07.2025, a parziale modifica del ricorso introduttivo, depositato il 20.06.2025:
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, dimora e domicilio, obbligandosi reciprocamente a darsi tempestiva 2
comunicazione di ogni eventuale cambiamento degli stessi e di ogni eventuale variazione dei rispettivi recapiti telefonici.
2) La casa coniugale, sita in Bovolenta (Pd), Via Roncaolo n. 17, di proprietà del IG.
identificata in Catasto Fabbricati del Comune di Bovolenta (B106) Parte_1 al foglio 4, particella 173, sub 3, piano T-1, Cat. A/7, classe 1, consistenza vani 8, rendita catastale €uro 743,70, Via Roncaolo n. 17 ed il garage accessorio di cui al foglio 4, particella 173 sub 2, categoria C/6, classe 1, consistenza mq 17, rendita €uro
26,34, Via Roncaolo n. 17, rimarrà assegnata, con tutti i suoi arredi e corredi, Per_ nell'esclusivo interesse della figlia minore alla IG.ra che Controparte_1 Per_ continuerà a risiedervi insieme alla figlia Previo accordo tra i coniugi, il IG. ha già asportato dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali ed alcuni Pt_1 beni mobili di sua esclusiva proprietà mentre la IG,ra ha già ritirato i beni CP_1 mobili di sua proprietà custoditi nel garage della suocera, IG.ra . Persona_2
Sino a quando non avrà reperito altro idoneo locale, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data dell'udienza presidenziale, il IG. previo avviso alla moglie, Pt_1 potrà accedere al locale ad uso garage/magazzino, facente parte della casa coniugale, ove sono ricoverati materiali ed attrezzature inerenti la sua attività: detto locale verrà chiuso dall'interno dell'abitazione con possibilità di accesso al medesimo solo dal cortile esterno di pertinenza della casa coniugale stessa.
Il IG. si impegna sin d'ora a valutare la possibilità di alienare a terzi la casa Pt_1 coniugale di sua proprietà e, in detta evenienza, la IG.ra si impegna sin d'ora a CP_1 rinunciare alla relativa assegnazione, a condizione che venga contestualmente acquistato, da parte del IG. un appartamento di gradimento di entrambi i Pt_1 ricorrenti quanto ad ubicazione, condizioni, caratteristiche e prezzo, e che dovrà rispondere alle esigenze di abitazione nonché scolastiche e/o lavorative di madre e figlia, dotato di idoneo garage e di ampiezza tale da consentire alle medesime una vita dignitosa, per un prezzo da contenersi nel tetto massimo di € 160.000,00=: detto appartamento verrà intestato, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, alla figlia Per_ con riconoscimento del diritto di abitazione in favore della IG.ra con CP_1 impegno del IG. a sostenere, in via esclusiva, le relative spese notarili, Pt_1 nonché quelle di registro ed ipotecarie e catastali, eccezion fatta che per quelle attinenti alla trascrizione del diritto di abitazione in favore della IG.ra Al CP_1 momento del trasloco la sig.ra potrà asportare tutti i suoi beni e quelli delle CP_1 Per_ figlie e in particolare le camerette delle figlie. Per_3 3
Per_ 3) L'affidamento della figlia minore sarà condiviso tra i genitori con collocazione prevalente presso la madre e conseguente adozione di ogni provvedimento volto al corretto regolare esercizio del diritto di visita da parte del padre. I coniugi, di comune accordo, salvaguarderanno il diritto della minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei due genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi;
inoltre, terranno conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore, ripartendosi in misura paritaria i relativi doveri, compresa ogni decisione, che dovrà essere concordata, circa le scelte scolastiche, l'istruzione, l'educazione, la salute, la gestione del tempo libero ed ogni altra decisione idonea a curare gli interessi della minore, incluso il diritto della stessa di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_ Il padre potrà vedere la figlia minore e stare con la stessa almeno in due tardi pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì oltre ad un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando la porterà a scuola, oltre a quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, a metà delle vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale ed il primo dell'anno con la madre, ed a metà delle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua con la madre, oltre al giorno della festa del papà ed a quello del compleanno del padre oltre a quello del compleanno della minore, quest'ultimo da festeggiarsi insieme alla madre, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e con gli impegni e le esigenze della minore. Per_ Il IG. si impegna a portare la figlia a scuola tutte le mattine eccezion Pt_1 fatta in quelle, previamente segnalate alla IG.ra in cui, per impegni lavorativi, CP_1 dovrà essere presente sul luogo di lavoro prima delle ore 8. Il IG. si rende, Pt_1 Per_ altresì, disponibile ad andare a prelevare la figlia al termine dell'orario scolastico o quando termina il corso di violino e/o i corsi di recupero di pomeriggio, previo accordo con la moglie, solo quando i suoi impegni lavorativi glielo consentiranno, e questo per consentire alla sig.ra di valutare, nella difficile ricerca di un lavoro CP_1 stabile, anche lavori che comportino turni o orari incompatibili con gli orari scolastici Per_ della figlia per potersi mantenere e contribuire al mantenimento della figlia
Nell'eventualità che nessuno dei due genitori, per motivi di lavoro, possa portare a Per_ scuola o prelevarla al termine dell'orario scolastico, i ricorrenti si accorderanno per incaricare all'uopo una persona di fiducia, laddove la minore non utilizzasse i mezzi pubblici, e la relativa spesa sarà a carico di entrambi i genitori. 4
4) Il IG. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Per_ della figlia entro il giorno dieci di ogni mese, la somma mensile di € 450,00=, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per quest'ultima, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, quelle scolastiche, ludiche e parascolastiche, sportive e medico sanitarie, secondo le vigenti linee guida del Protocollo adottato dal CNF, previamente concordate e debitamente documentate. Inoltre il sig. s'impegna, entro la Pt_1 data fissata per l'udienza presidenziale a costituire insieme alla sig.ra un CP_1 Per_ libretto di risparmio cointestato tra i genitori e a favore di vincolato sino al raggiungimento della sua maggiore età, versandovi la somma di € 1.000,00= ciascuno, derivante dalle mance accumulate dalla figlia negli anni, avendone la sig.ra già costituito uno presso l'ufficio Postale di Bovolenta ove i genitori potranno CP_1 eventualmente recarsi insieme per aggiungere l'intestazione anche al padre.
Darsi atto che il IG. si è fatto carico farà integrale delle spese straordinarie Pt_1 per la figlia minore maturate sino al 20.6.2025.
5) Darsi atto che il IG. ha corrisposto alla moglie, entro il giorno dieci di Pt_1 ogni mese, quale contributo al suo mantenimento e sino a che non ha elargito alla medesima la liquidazione una tantum di cui al successivo punto 6, la somma di €
350,00=, rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat.
6) Darsi atto che, a totale definizione di ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio e/o connesso al medesimo, il IG. ha corrisposto alla moglie, in Pt_1 data 20.06.2025, a titolo di liquidazione una tantum, la somma complessiva ed omnicomprensiva di € 40.000,00= (quarantamila/00) a mezzo assegno circolare n.
4030766106-03 tratto su Iccrea Banca Spa alla stessa intestato, e che, pertanto, dal mese di luglio 2025 è cessato ogni obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie da parte del marito.
Ad integrazione del contributo al mantenimento della moglie per i mesi di marzo e aprile 2025, il IG. corrisponderà a quest'ultima l'importo di € 800,00= in Pt_1 due rate di € 400,00= ciascuna, rispettivamente entro il 30 giugno 2025 ed entro il 31 luglio 2025.
7) Darsi atto che il IG. sino alla corresponsione alla moglie della Pt_1 liquidazione una tantum di cui al precedente punto 6 si è fatto inoltre esclusivo carico del pagamento delle bollette inerenti le utenze di acqua ed elettricità della casa 5
coniugale, che la IG.ra si impegna a volturare a suo nome, e provvederà a CP_1 rimborsare integralmente il finanziamento acceso il 17.03.2022 per l'acquisto dell'autovettura Kia intestata alla IG.ra ed in scadenza a marzo 2026. CP_1
8) Darsi atto che il sig. ha messo a disposizione della sig.ra i seguenti Pt_1 CP_1 beni: telecamere di sicurezza asportate dal perimetro esterno della casa;
pompa irrigazione del prato con tubo accessorio;
chiavetta USB contenente tutte le foto e video delle vacanze a ricordo dei momenti e festività trascorsi insieme e con la figlia Per_ salvati nel corso degli anni. Darsi atto, altresì, che il IG. ha già Pt_1 separato l'impianto d'allarme dell'abitazione coniugale da quello della madre sig.ra nonché che provvederà, entro il 30 luglio 2025, a cancellare gli Persona_2 account, il suo e quello della moglie, che consentono il controllo della domotica della casa coniugale.
9) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altro documento di identità valido per l'espatrio.
10) I coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra e viceversa, per nessun titolo o ragione derivante dal rapporto di coniugio o allo stesso connesso avendo già regolamentato tra di loro ogni questione patrimoniale derivante dal matrimonio.
11) Spese di lite compensate.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile a Bovolenta (PD) in data 25.05.2013, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Bovolenta (PD) al n. 2, Parte I, Ufficio 1, Anno
2013, optando per il regime della separazione dei beni. Per_ Dalla loro unione è nata la figlia , in data 5.4.2012.
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale Pt_1 CP_1 proponendo domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del 6
Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010 pertanto la domanda di separazione, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto in ordine a tutte le questioni da regolamentare conclusioni congiunte nel ricorso introduttivo.
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso ed essendo Per_ conformi all'interesse della figlia . Le condizioni di cui ai numeri 2 (nella parte relativa all'eventuale acquisto di una nuova abitazione in caso di vendita della casa familiare), 4 (apertura di un libretto di risparmio a favore della figlia), 6, 7 e 8, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide: 7
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
CP_1
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bovolenta (PD) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 2, Parte I,
Ufficio 1, anno 2013;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate, ad eccezione delle condizioni 2, 4, 6, 7 e 8;
4. Spese di lite al definitivo;
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 8.07.2025
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato