Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
In persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 12.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11956/2024 R.G. lav. e prev.
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dagli avv. Leopoldo Parte_1 CodiceFiscale_1
Spedaliere e Luciano Spedaliere, con i quali elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Roberto Maisto e domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55
Resistente
OGGETTO: TFR su Fondo di Garanzia
CONCLUSIONI : come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.05.2024, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere stata ammessa al passivo del fallimento del datore di lavoro, Centro Ester SSD, per l'importo di euro 88.009,78 di cui € 9.216,30 per TFR, ha esposto di avere presentato, in data 16.11.2023, domanda per il pagamento del TFR al Fondo di Garanzia dell' , CP_1 rimasta senza esito, anche in seguito al ricorso presentato in via gerarchica.
Tanto premesso, ha adìto il Giudice del Lavoro di Napoli per ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dell'importo complessivo di € € 9.216,30, oltre interessi e rivalutazione;
vinte le spese, con attribuzione.
L' si costituiva e deduceva l'avvenuta liquidazione della prestazione in corso di CP_1 giudizio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
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Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
E' incontestato il riconoscimento del diritto vantato e l'avvenuta liquidazione della prestazione nelle more del presente giudizio. Presente alla odierna udienza, il procuratore della parte ricorrente ha confermato la circostanza e ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di giustizia.
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Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto che la comunicazione di liquidazione della prestazione da parte dell' interveniva il 30.01.2025, ovvero in epoca CP_1 successiva al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (giugno
2024), le stesse seguono la virtuale soccombenza e si liquidano a carico dell' , come CP_1 da dispositivo, in ragione del valore della causa e della assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere.
-Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1865,00 a titolo di CP_1 onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Napoli, 12.02.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Gabriella Gagliardi
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