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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 6064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6064 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14412/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di LA, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14412/2020 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pt, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FOTI LONGO MONICA
ATTORE
contro
Avv. CRISTINA MARTA MARLETTA (C.F. ), rappresentata e difesa da se C.F._1
stessa
CONVENUTO
e nei confronti di
Avv. SALVATORE COSTARELLI , (CF ), rappresentato e difeso da se stesso C.F._2
in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'Avv. SALVATORE BARRESI
pagina 1 di 7 ER HI
Avente ad oggetto: responsabilità professionale amministratore di condominio – risarcimento del danno
Motivi in fatto e diritto
Con l'atto introduttivo il in epigrafe, premesso il giudizio di opposizione a Decreto Parte_1 ingiuntivo promosso nei confronti di con il patrocinio dell'avv. SA EL ( Controparte_2 ed iscritto al Rg n. 9070008/2011), riferiva che a seguito della nomina del nuovo amministratore Avv.
ST AR ( in sostituzione del precedente dott. , l'assemblea aveva deciso Controparte_3 di revocare il mandato all'avv. EL;
riferiva che il giudizio era stato cancellato all'udienza del
17.7.2014 per mancata comparizione delle parti ed il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo in data 12.12.2017; dolendosi del fatto che l'avv. AR n.q. di amministratore di condominio avesse abbandonato il giudizio senza riferire in assemblea e richiamando il disposto di cui all'art. 1131 cc, allegava dunque l'inadempimento della stessa, da cui era derivato il danno economico pari all'importo corrisposto al creditore in esecuzione del Decreto ingiuntivo;
chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta avv. ST AR per aver abbandonato il giudizio senza la necessaria delibera assembleare e condannarla al risarcimento del danno pari ad € 17.973,47 pari all'importo del DI opposto;
chiedeva altresì condannare l'avv. ST AR al risarcimento del danno ex art. 1131 cc stabilito forfettariamente in € 5000,00, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l'avv. ST AR, deducendo di aver svolto l'incarico di amministratore del attore dal 24.10.2013 fino alla fine del 2014, subentrando al dott. Parte_1 Controparte_3 riferiva che su richiesta dell'assemblea aveva revocato il mandato conferito all'avv. SA
EL, invitandolo tuttavia a relazionare in ordine ai giudizi pendenti ed a compiere in ogni caso le attività necessarie per non incorrere in decadenze;
deduceva che l'avv. EL non aveva comunicato la pendenza del giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo di che trattasi, né che all'udienza del 15.5.2014 il giudice avesse rinviato al 17.7.2014 per consentire la costituzione con nuovo procuratore;
deducendo pertanto che unico responsabile del danno allegato da parte attrice era l'avv. SA EL, eccepiva in ogni caso l'assenza di allegazioni e prova circa l'esito del giudizio di opposizione, ovvero circa le possibilità di accoglimento della domanda e dunque di annullamento del provvedimento monitorio;
ribadiva di non essere stata messa a conoscenza della esistenza del giudizio in questione e di non aver mai deciso di abbandonarlo in violazione dell'art. 1130
pagina 2 di 7 cc, eccependo l'assenza di responsabilità ed allegando piuttosto la correttezza del proprio operato.
Chiedeva pertanto di essere autorizzata a chiamare in giudizio l'avv SA EL e rigettarsi le domande attoree, con vittoria di spese e compensi e condanna ex art. 96 cpc.
Autorizzata la chiamata in giudizio, si costituiva l'avv. SA EL, deducendo di aver regolarmente ottemperato al dovere di comunicazione, inviando pec all'avv. AR in data 5.12.2013 ed informandola del rinvio del procedimento in questione all'udienza del 18.1.2014 al fine di consentire al di costituirsi con altro procuratore;
riferiva infatti di aver presenziato Parte_1 all'udienza del 5.12.2013 ( prima udienza successiva alla revoca) e di aver presenziato anche alla successiva udienza del 15.5.2014. Deducendo pertanto che l'avv. AR era stata regolarmente e tempestivamente informata della esistenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eccepiva l'infondatezza della chiamata in causa, nonché in ogni caso la prescrizione della domanda proposta nei propri confronti, per decorso del termine prescrizionale di cinque anni di cui all'art 2947 cc;
deducendo di aver patito danno morale e psicologico dalla presente azione giudiziaria, quantificabile equitativamente in € 5000,00, nella non temuta ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda, riferiva di aver contratto polizza assicurativa con e chiedeva, pertanto, di essere Controparte_1 autorizzato a chiamare in giudizio la compagnia.
Chiedeva pertanto, disporsi il differimento dell'udienza per consentire la citazione della compagnia assicurativa, rigettarsi la domanda proposta dall'avv. ST AR, dichiararsi la prescrizione della domanda e condannarsi l'avv. AR al risarcimento del danno morale e psicologico patito, quantificato in via equitativa in € 5000,00; chiedeva condannarsi l'avv. AR ex art. 96 cpc, con vittoria di spese e compensi.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva , eccependo l'infondatezza della Controparte_1 domanda avanzata dall'avv. AR, unica responsabile dell'abbandono del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante le comunicazioni ricevute dall'avv. EL;
richiamando poi le condizioni contrattuali in termini di scoperto e massimale, chiedeva il rigetto di ogni domanda ed in subordine, ritenere e dichiarare il proprio obbligo di manleva in favore dell'avv. SA EL delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione del presente giudizio, senza condanna diretta e detratta la franchigia pari al 10% e nei limiti del massimale di polizza, con vittoria di spese e compensi.
La controversia istruita documentalmente, è stata posta in decisione all'udienza del 19.6.2025 con pagina 3 di 7 assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
In via preliminare occorre osservare che parte attrice non ha esteso la domanda risarcitoria nei confronti dell'avv. SA EL e non opera l'estensione automatica, poiché la convenuta avv.
ST AR non ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, bensì ha chiamato in garanzia l'avv. EL, deducendo di non essere stata messa al corrente della esistenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
sul punto, va richiamato quanto affermato dalla
Corte di Legittimità: “ Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 20610 del
07/10/2011; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 24294 del 29/11/2016; id. Sez. 1 -, Ordinanza n. 5580 del
08/03/2018). Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto non trova applicazione allorquando il chiamante, senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi", come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria, o di azione condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione. In tal caso è infatti rimessa in via esclusiva all'attore la scelta - alla stregua della situazione giuridica dedotta nell'atto di chiamata in causa - di proporre o meno autonoma domanda anche nei confronti del terzo chiamato (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008; id. Sez. L, Sentenza n. 12317 del 07/06/2011; id. Sez. 2, Sentenza n. 8411 del
27/04/2016). Relativamente alla ipotesi in cui il convenuto chiami un terzo in giudizio indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda, senza rigettare la propria legittimazione passiva, soltanto di essere manlevato delle conseguenze della soccombenza nei confronti dell'attore, il quale a sua volta non estenda la domanda verso il terzo, è stato affermato che il cumulo di cause integra un litisconsorzio facoltativo ed ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di manleva in sede di impugnazione dà luogo ad una situazione di scindibilità delle cause
(cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 5444 del 14/03/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 23308 del
08/11/2007).” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 30601/2018).
pagina 4 di 7 Procedendo al merito si osserva.
La domanda risarcitoria promossa dal nei confronti dell'avv. AR ST, n.q. di Parte_1 amministratore di condominio non è fondata.
Ed infatti, non vi è allegazione né prova alcuna del fatto che, ove proseguito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si sarebbe concluso con l'accoglimento e dunque con la revoca del provvedimento monitorio;
ciò incide senz'altro in senso negativo sulla prospettazione attorea, perché non vi è prova alcuna del fatto che l'inadempimento o la negligenza dell'amministratore di condominio, abbia provocato un pregiudizio economico, nemmeno in punto di maggior esborso di denaro, nulla essendo stato allegato sul punto.
In proposito può essere qui richiamato il consolidato orientamento della Corte di Legittimità circa la responsabilità dell'avvocato : “ … Si tratta, peraltro, di accertamento rispetto al quale, in sede civile,
"vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"", da tenere ferma, appunto,
"anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva", ove "il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonchè l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno" (così, nuovamente, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.) Tuttavia, occorre "distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato" (in tal senso, ancora, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.).
Orbene, in caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione, o - come nell'ipotesi che qui occupa - per scadenza del termine per il rituale deposito del ricorso per cassazione,
è ravvisabile "la seconda delle ipotesi innanzi considerate", poichè l'esito del giudizio il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista "non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica", sicchè "l'affermazione della responsabilità per colpa implica pagina 5 di 7 una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita" (così, del pari, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.; in senso analogo, peraltro, già Cass. Sez. 3, sent. 5 febbraio 2013, n. 2638, Rv. 625017-
01; Cass. Sez. 3, sent. 26 aprile 2010, n. 9917, Rv. 612727-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2004, n.
10966, Rv. 573480-01)” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 10320/2018).
Sebbene nel caso che occupa si tratti di responsabilità di amministratore di condominio e non di avvocato, è evidente che i principi affermati trovano piena applicazione, laddove l'omissione contestata all'avv. AR è l'abbandono di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in assenza di allegazione e prova che, ove proseguito, il provvedimento monitorio sarebbe stato annullato e, dunque, il Condominio sarebbe stato liberato dall'obbligazione di pagamento.
Concludendo la domanda attorea può essere parzialmente accolta nel senso di ritenere provato l'inadempimento dell'avv. AR n.q. di amministratore di condominio, ma le pretese risarcitorie vanno respinte.
Ciò implica assorbimento della domanda di garanzia avanzata dall'avv. AR n.q di amministratore di condominio nei confronti dell'avv. SA EL;
ai fini della valutazione della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese di lite si osserva.
Non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente dimostrato, che con pec del 5.12.2013, l'avv.
SA EL scriveva all'avv. AR “ comunico che all'udienza di oggi della causa in oggetto ( n. 90700008/2011 RG) dinanzi al Giudice della Prima sezione civile dott.sa Codecasa, come richiestomi con comunicazione a mezzo pec del 5.11.2013 , ho rinunciato al mandato professionale. La causa è stata rinviata all'udienza del 28.1.2014 per consentire al medesimo di costituirsi Parte_1 in giudizio a mezzo di nuovo procuratore. ..” ( cfr allegato alla comparsa di costituzione e risposta); risulta inoltre che l'avv. SA EL abbia presenziato all'udienza del 5.12.2013 ( comunicando di essere stato revocato dal nuovo amministratore di condominio) ed all'udienza del
28.1.2014 (in cui rappresentava al giudicante di aver comunicato all'amministratore avv. AR la data del rinvio): tali circostanze risultano documentate dal deposito delle copie dei verbali del processo di che trattasi unitamente alla comparsa di costituzione dell'avv. EL. Risulta poi depositata anche la copia di un verbale del 15.5.2014 che appare tuttavia redatto dal solo avv. EL in cui lo stesso da atto di aver inviato pec all'avv. AR in data 5.12.2013 con rinunzia al mandato e comunicazione della nuova udienza;
il procedimento venne poi in ogni caso dichiarato estinto pagina 6 di 7 all'udienza del 17.7.2014 per mancata comparizione delle parti.
Tutto ciò premesso, contrariamente a quanto riferito dall'avv. ST AR, risulta documentalmente dimostrato che l'avv. EL SA ebbe a comunicare la pendenza del giudizio e le date di rinvio del procedimento;
era dunque senz'altro onere della stessa, n.q di amministratore di condominio, convocare l'assemblea ed informarla circa la pendenza del procedimento e la necessità di ponderare il da farsi, rappresentando che l'abbandono dell'opposizione avrebbe comportato la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (come già evidenziato in precedenza, tuttavia, provato tale inadempimento, non vi è prova del danno in capo a parte attrice).
Va respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'avv. EL nei confronti dell'avv. AR, non essendo configurabile l'illecito nell'aver spiegato domanda di garanzia e, in ogni caso, non essendovi prova alcuna del pregiudizio allegato.
Le spese tra il Condominio e l'avv. AR seguono la reciproca soccombenza e, liquidate tenendo conto di quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, vengono compensate in ragione della metà; l'avv. AR è invece tenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'avv. SA EL e di , avuto riguardo al criterio della Controparte_1 piena soccombenza, liquidate tenendo conto del III scaglione della tabella n.2 allegata al DM n. 55/2014, in ragione dell'assorbimento della domanda di garanzia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, dichiara l'inadempimento dell'avv. ST AR n.q. di amministratore di condominio;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa in ragione di metà le spese del processo, liquidate in complessivi € 7616,00 e condanna l'avv. AR ST al pagamento in favore del attore della quota di Parte_1
€ 132,00 per esborsi ed € 3808,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- Condanna l'avv. ST AR al pagamento delle spese di lite nei confronti di avv. SA EL e di , liquidate in complessivi € 5077,00 ciascuno Controparte_1 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 15.12.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di LA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di LA, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14412/2020 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pt, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FOTI LONGO MONICA
ATTORE
contro
Avv. CRISTINA MARTA MARLETTA (C.F. ), rappresentata e difesa da se C.F._1
stessa
CONVENUTO
e nei confronti di
Avv. SALVATORE COSTARELLI , (CF ), rappresentato e difeso da se stesso C.F._2
in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'Avv. SALVATORE BARRESI
pagina 1 di 7 ER HI
Avente ad oggetto: responsabilità professionale amministratore di condominio – risarcimento del danno
Motivi in fatto e diritto
Con l'atto introduttivo il in epigrafe, premesso il giudizio di opposizione a Decreto Parte_1 ingiuntivo promosso nei confronti di con il patrocinio dell'avv. SA EL ( Controparte_2 ed iscritto al Rg n. 9070008/2011), riferiva che a seguito della nomina del nuovo amministratore Avv.
ST AR ( in sostituzione del precedente dott. , l'assemblea aveva deciso Controparte_3 di revocare il mandato all'avv. EL;
riferiva che il giudizio era stato cancellato all'udienza del
17.7.2014 per mancata comparizione delle parti ed il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo in data 12.12.2017; dolendosi del fatto che l'avv. AR n.q. di amministratore di condominio avesse abbandonato il giudizio senza riferire in assemblea e richiamando il disposto di cui all'art. 1131 cc, allegava dunque l'inadempimento della stessa, da cui era derivato il danno economico pari all'importo corrisposto al creditore in esecuzione del Decreto ingiuntivo;
chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta avv. ST AR per aver abbandonato il giudizio senza la necessaria delibera assembleare e condannarla al risarcimento del danno pari ad € 17.973,47 pari all'importo del DI opposto;
chiedeva altresì condannare l'avv. ST AR al risarcimento del danno ex art. 1131 cc stabilito forfettariamente in € 5000,00, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l'avv. ST AR, deducendo di aver svolto l'incarico di amministratore del attore dal 24.10.2013 fino alla fine del 2014, subentrando al dott. Parte_1 Controparte_3 riferiva che su richiesta dell'assemblea aveva revocato il mandato conferito all'avv. SA
EL, invitandolo tuttavia a relazionare in ordine ai giudizi pendenti ed a compiere in ogni caso le attività necessarie per non incorrere in decadenze;
deduceva che l'avv. EL non aveva comunicato la pendenza del giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo di che trattasi, né che all'udienza del 15.5.2014 il giudice avesse rinviato al 17.7.2014 per consentire la costituzione con nuovo procuratore;
deducendo pertanto che unico responsabile del danno allegato da parte attrice era l'avv. SA EL, eccepiva in ogni caso l'assenza di allegazioni e prova circa l'esito del giudizio di opposizione, ovvero circa le possibilità di accoglimento della domanda e dunque di annullamento del provvedimento monitorio;
ribadiva di non essere stata messa a conoscenza della esistenza del giudizio in questione e di non aver mai deciso di abbandonarlo in violazione dell'art. 1130
pagina 2 di 7 cc, eccependo l'assenza di responsabilità ed allegando piuttosto la correttezza del proprio operato.
Chiedeva pertanto di essere autorizzata a chiamare in giudizio l'avv SA EL e rigettarsi le domande attoree, con vittoria di spese e compensi e condanna ex art. 96 cpc.
Autorizzata la chiamata in giudizio, si costituiva l'avv. SA EL, deducendo di aver regolarmente ottemperato al dovere di comunicazione, inviando pec all'avv. AR in data 5.12.2013 ed informandola del rinvio del procedimento in questione all'udienza del 18.1.2014 al fine di consentire al di costituirsi con altro procuratore;
riferiva infatti di aver presenziato Parte_1 all'udienza del 5.12.2013 ( prima udienza successiva alla revoca) e di aver presenziato anche alla successiva udienza del 15.5.2014. Deducendo pertanto che l'avv. AR era stata regolarmente e tempestivamente informata della esistenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eccepiva l'infondatezza della chiamata in causa, nonché in ogni caso la prescrizione della domanda proposta nei propri confronti, per decorso del termine prescrizionale di cinque anni di cui all'art 2947 cc;
deducendo di aver patito danno morale e psicologico dalla presente azione giudiziaria, quantificabile equitativamente in € 5000,00, nella non temuta ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda, riferiva di aver contratto polizza assicurativa con e chiedeva, pertanto, di essere Controparte_1 autorizzato a chiamare in giudizio la compagnia.
Chiedeva pertanto, disporsi il differimento dell'udienza per consentire la citazione della compagnia assicurativa, rigettarsi la domanda proposta dall'avv. ST AR, dichiararsi la prescrizione della domanda e condannarsi l'avv. AR al risarcimento del danno morale e psicologico patito, quantificato in via equitativa in € 5000,00; chiedeva condannarsi l'avv. AR ex art. 96 cpc, con vittoria di spese e compensi.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva , eccependo l'infondatezza della Controparte_1 domanda avanzata dall'avv. AR, unica responsabile dell'abbandono del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante le comunicazioni ricevute dall'avv. EL;
richiamando poi le condizioni contrattuali in termini di scoperto e massimale, chiedeva il rigetto di ogni domanda ed in subordine, ritenere e dichiarare il proprio obbligo di manleva in favore dell'avv. SA EL delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione del presente giudizio, senza condanna diretta e detratta la franchigia pari al 10% e nei limiti del massimale di polizza, con vittoria di spese e compensi.
La controversia istruita documentalmente, è stata posta in decisione all'udienza del 19.6.2025 con pagina 3 di 7 assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
In via preliminare occorre osservare che parte attrice non ha esteso la domanda risarcitoria nei confronti dell'avv. SA EL e non opera l'estensione automatica, poiché la convenuta avv.
ST AR non ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, bensì ha chiamato in garanzia l'avv. EL, deducendo di non essere stata messa al corrente della esistenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
sul punto, va richiamato quanto affermato dalla
Corte di Legittimità: “ Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 20610 del
07/10/2011; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 24294 del 29/11/2016; id. Sez. 1 -, Ordinanza n. 5580 del
08/03/2018). Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto non trova applicazione allorquando il chiamante, senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi", come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria, o di azione condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione. In tal caso è infatti rimessa in via esclusiva all'attore la scelta - alla stregua della situazione giuridica dedotta nell'atto di chiamata in causa - di proporre o meno autonoma domanda anche nei confronti del terzo chiamato (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008; id. Sez. L, Sentenza n. 12317 del 07/06/2011; id. Sez. 2, Sentenza n. 8411 del
27/04/2016). Relativamente alla ipotesi in cui il convenuto chiami un terzo in giudizio indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda, senza rigettare la propria legittimazione passiva, soltanto di essere manlevato delle conseguenze della soccombenza nei confronti dell'attore, il quale a sua volta non estenda la domanda verso il terzo, è stato affermato che il cumulo di cause integra un litisconsorzio facoltativo ed ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di manleva in sede di impugnazione dà luogo ad una situazione di scindibilità delle cause
(cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 5444 del 14/03/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 23308 del
08/11/2007).” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 30601/2018).
pagina 4 di 7 Procedendo al merito si osserva.
La domanda risarcitoria promossa dal nei confronti dell'avv. AR ST, n.q. di Parte_1 amministratore di condominio non è fondata.
Ed infatti, non vi è allegazione né prova alcuna del fatto che, ove proseguito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si sarebbe concluso con l'accoglimento e dunque con la revoca del provvedimento monitorio;
ciò incide senz'altro in senso negativo sulla prospettazione attorea, perché non vi è prova alcuna del fatto che l'inadempimento o la negligenza dell'amministratore di condominio, abbia provocato un pregiudizio economico, nemmeno in punto di maggior esborso di denaro, nulla essendo stato allegato sul punto.
In proposito può essere qui richiamato il consolidato orientamento della Corte di Legittimità circa la responsabilità dell'avvocato : “ … Si tratta, peraltro, di accertamento rispetto al quale, in sede civile,
"vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"", da tenere ferma, appunto,
"anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva", ove "il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonchè l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno" (così, nuovamente, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.) Tuttavia, occorre "distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato" (in tal senso, ancora, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.).
Orbene, in caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione, o - come nell'ipotesi che qui occupa - per scadenza del termine per il rituale deposito del ricorso per cassazione,
è ravvisabile "la seconda delle ipotesi innanzi considerate", poichè l'esito del giudizio il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista "non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica", sicchè "l'affermazione della responsabilità per colpa implica pagina 5 di 7 una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita" (così, del pari, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.; in senso analogo, peraltro, già Cass. Sez. 3, sent. 5 febbraio 2013, n. 2638, Rv. 625017-
01; Cass. Sez. 3, sent. 26 aprile 2010, n. 9917, Rv. 612727-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2004, n.
10966, Rv. 573480-01)” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 10320/2018).
Sebbene nel caso che occupa si tratti di responsabilità di amministratore di condominio e non di avvocato, è evidente che i principi affermati trovano piena applicazione, laddove l'omissione contestata all'avv. AR è l'abbandono di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in assenza di allegazione e prova che, ove proseguito, il provvedimento monitorio sarebbe stato annullato e, dunque, il Condominio sarebbe stato liberato dall'obbligazione di pagamento.
Concludendo la domanda attorea può essere parzialmente accolta nel senso di ritenere provato l'inadempimento dell'avv. AR n.q. di amministratore di condominio, ma le pretese risarcitorie vanno respinte.
Ciò implica assorbimento della domanda di garanzia avanzata dall'avv. AR n.q di amministratore di condominio nei confronti dell'avv. SA EL;
ai fini della valutazione della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese di lite si osserva.
Non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente dimostrato, che con pec del 5.12.2013, l'avv.
SA EL scriveva all'avv. AR “ comunico che all'udienza di oggi della causa in oggetto ( n. 90700008/2011 RG) dinanzi al Giudice della Prima sezione civile dott.sa Codecasa, come richiestomi con comunicazione a mezzo pec del 5.11.2013 , ho rinunciato al mandato professionale. La causa è stata rinviata all'udienza del 28.1.2014 per consentire al medesimo di costituirsi Parte_1 in giudizio a mezzo di nuovo procuratore. ..” ( cfr allegato alla comparsa di costituzione e risposta); risulta inoltre che l'avv. SA EL abbia presenziato all'udienza del 5.12.2013 ( comunicando di essere stato revocato dal nuovo amministratore di condominio) ed all'udienza del
28.1.2014 (in cui rappresentava al giudicante di aver comunicato all'amministratore avv. AR la data del rinvio): tali circostanze risultano documentate dal deposito delle copie dei verbali del processo di che trattasi unitamente alla comparsa di costituzione dell'avv. EL. Risulta poi depositata anche la copia di un verbale del 15.5.2014 che appare tuttavia redatto dal solo avv. EL in cui lo stesso da atto di aver inviato pec all'avv. AR in data 5.12.2013 con rinunzia al mandato e comunicazione della nuova udienza;
il procedimento venne poi in ogni caso dichiarato estinto pagina 6 di 7 all'udienza del 17.7.2014 per mancata comparizione delle parti.
Tutto ciò premesso, contrariamente a quanto riferito dall'avv. ST AR, risulta documentalmente dimostrato che l'avv. EL SA ebbe a comunicare la pendenza del giudizio e le date di rinvio del procedimento;
era dunque senz'altro onere della stessa, n.q di amministratore di condominio, convocare l'assemblea ed informarla circa la pendenza del procedimento e la necessità di ponderare il da farsi, rappresentando che l'abbandono dell'opposizione avrebbe comportato la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (come già evidenziato in precedenza, tuttavia, provato tale inadempimento, non vi è prova del danno in capo a parte attrice).
Va respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'avv. EL nei confronti dell'avv. AR, non essendo configurabile l'illecito nell'aver spiegato domanda di garanzia e, in ogni caso, non essendovi prova alcuna del pregiudizio allegato.
Le spese tra il Condominio e l'avv. AR seguono la reciproca soccombenza e, liquidate tenendo conto di quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, vengono compensate in ragione della metà; l'avv. AR è invece tenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'avv. SA EL e di , avuto riguardo al criterio della Controparte_1 piena soccombenza, liquidate tenendo conto del III scaglione della tabella n.2 allegata al DM n. 55/2014, in ragione dell'assorbimento della domanda di garanzia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, dichiara l'inadempimento dell'avv. ST AR n.q. di amministratore di condominio;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa in ragione di metà le spese del processo, liquidate in complessivi € 7616,00 e condanna l'avv. AR ST al pagamento in favore del attore della quota di Parte_1
€ 132,00 per esborsi ed € 3808,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- Condanna l'avv. ST AR al pagamento delle spese di lite nei confronti di avv. SA EL e di , liquidate in complessivi € 5077,00 ciascuno Controparte_1 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 15.12.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di LA
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