Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/05/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 857/2023 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 8 maggio 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 857/23 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Alessandra Parte_1
Vogliano e Paolo Alberto Novel ricorrente c o n t r o
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Roberta Controparte_1
Ricagni e Vincenzo Ferrarese resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) ricorre in opposizione all'ingiunzione, ex artt. 2 e 3 del R.D. n. 639 del Parte_1
1910,, con la quale l' (già Controparte_1 Controparte_2
) domanda la restituzione di € 35.956,96 oltre interessi legali successivi al
[...]
21.1.2023, per erronea erogazione di somme retributive non dovute.
Allega ed eccepisce: (a) la nullità del provvedimento per omessa indicazione delle modalità di opposizione;
(b) l'illegittimità dell'ingiunzione per violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 per carenza motivazionale ed istruttoria;
(c) l'illegittimità dell'ingiunzione per inapplicabilità dell'art. 2033 cc e per violazione dei principi di buona fede e di affidamento;
(d) l'illegittimità della pretesa azionata dall' per intervenuta prescrizione, quantomeno parziale, del credito azionato;
(e) CP_1
l'illegittimità della pretesa azionata dall' per erroneità della richiesta di restituzione delle CP_1
somme lorde.
Così conclude: «in via principale, nel merito: per le ragioni dedotte nell'espositiva che precede: a) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità dell'atto di ingiunzione dell' n. 20673 di prot. Controparte_2 dell'8 agosto 2023, notificato il 28 agosto 2023 per violazione dell'art. 3 L. n. 241/'90 e/o per irripetibilità della somma ingiunta, revocando per l'effetto l'ingiunzione medesima;
in via
e/o di accoglimento solo parziale della presente opposizione: a) accertare e dichiarare in ogni caso prescritto, ex art 2947 c.c., ogni importo richiesto ingiuntivamente per il periodo antecedente il 28 giugno 2018 o, in subordine, ex art. 2943 c.c., per quello antecedente il 28 giugno 2013, conseguentemente revocando e/o dichiarando nullo e/o annullando e/o dichiarando inefficace e/o invalido l'atto di ingiunzione medesimo;
b) accertare e dichiarare, altresì, non dovute tutte le somme richieste ex adverso al lordo delle ritenute fiscali e/o previdenziali, conseguentemente dichiarando la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e, comunque, revocando l'ingiunzione opposta;
c) accertato e dichiarato il diritto della signora al pagamento - a titolo Parte_1
di trattamento retributivo e/o di malattia per il periodo dal 21 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 - così come statuito nella sentenza n. 1 97/'23 della Sez. Lavoro del Tribunale di Alessandria - della somma lorda di Euro 3.170,02 - o, verior, quel diverso importo accertando in corso di causa o ritenuto di giustizia - oltre all'incidenza della stessa sulle mensilità aggiuntive e sul trattamento di fine rapporto - compensare la suddetta somma con quanto l'opponente risulterà tenuta a rimborsare
a favore della;
d) determinare le modalità di recupero della somma Controparte_3 da ripetere in favore dell'azienda opposta proporzionate alle condizioni di vita dell'opponente signora quali verranno accertate all'esito dell'istruttoria, in ogni caso assicurando alla Pt_1
stessa la duratura percezione di una retribuzione che le assicuri un'esistenza libera e dignitosa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».
Resiste l' che, contestate le argomentazioni difensive della Controparte_1 ricorrente, così conclude: «Nel merito: respingere l'opposizione avversaria e per l'effetto confermare in toto l'ingiunzione opposta;
In subordine: respinte comunque le avversarie domande ed eccezioni, se dal Giudicante ritenuto: revocare l'ingiunzione opposta, ma in ogni caso condannare l'opponente al pagamento della somma di € 35.956,96= oltre spese di notifica, ovvero per mero tuziorismo difensivo, a quella diversa ritenuta o risultante in corso di causa, per il titolo di indebiti retributivi percepiti dalla ricorrente, in ogni caso oltre interessi di legge dal giorno della domanda di restituzione ex art. 2033 cod.civ. al saldo;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di giudizio comprese quelle di CTU e CTP, oltre rimborso forfettario».
II) La ricorrente, dipendente dell' con qualifica di assistente Controparte_1 amministrativo presso la Struttura Area Politiche e Risorse Umane, in passato e sino all'8.10.2006, è stata inquadrata nel ruolo sanitario come infermiera, sempre alle dipendenze della resistente.
A seguito della ricollocazione derivante dall'attuale inquadramento, è stato riconosciuto alla ricorrente un “assegno ad personam” funzionale a garantirle la conservazione del più favorevole trattamento economico di cui all'inquadramento di provenienza A seguito di aggiornamenti stipendiali, nel febbraio 2008, per mero errore contabile, il Settore
Stipendi, con decorrenza da detta mensilità, ha riconosciuto indebitamente alla ricorrente un importo più elevato riferito alla predetta voce “assegno ad personam”, con la conseguenza che è risultato che da tale data la ricorrente ha percepito € 253,92 lordi mensili in più sino ad aprile 2008 e da maggio
2008, in conseguenza della modifica dell'orario di lavoro da part time a tempo pieno, € 304,72 lordi mensili in più sino ad ottobre 2019.
III) Passando all'esame delle doglianze della ricorrente, si osserva quanto segue.
III-A) L'eccezione di nullità dell'ingiunzione per omessa indicazione delle modalità di opposizione non è fondata.
La carente indicazione delle modalità di impugnazione deve, al più, essere qualificata come mera irregolarità e, come tale, non può certamente comportare la nullità dell'atto.
In ogni caso, deve rimarcarsi che detta omissione, peraltro non presente nell'atto impugnato, può avere rilievo solo laddove la normativa in tema di impugnazione presenti tratti di obiettiva incertezza, tali da non consentire, oggettivamente, di individuare con sufficiente margine di certezza l'Autorità presso la quale presentare il ricorso in opposizione.
Nel caso in esame, al di là del fatto che nell'ingiunzione viene richiamato, quanto alle modalità di opposizione, l'art. 32 del D.Lgs. n. 150 del 2011, risulta che la ricorrente ha presentato tempestivamente il ricorso davanti all'Autorità competente, segno evidente dell'assenza di oggettiva ambiguità della normativa di riferimento.
III-B) L'eccezione di illegittimità dell'ingiunzione, per carenza di motivazione e di istruttoria, non è fondata.
La motivazione, da intendersi come indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento dell'atto, è certamente presente, laddove viene fatto riferimento, da un lato, alla circostanza che per un mero errore nell'inserimento di dati informatizzati, a decorrere dalla mensilità di febbraio 2008 erano state erogate somme non dovute, dall'altro lato, il riferimento alla doverosità del recupero ed il richiamo all'indebita percezione delle somme, costituisce certamente richiamo alle ragioni giuridiche sottese all'atto, sì da consentire al destinatario di comprendere il fondamento della pretesa.
Quanto alla doglianza relativa alla carenza di istruttoria, si tratta di eccezione inammissibile in quanto solo enunciata nel corpo del ricorso introduttivo.
III-C) La ricorrente sostiene che alla fattispecie non sarebbe applicabile l'art. 2033 cod. civ. e che, comunque, l' avrebbe, col proprio agire, violato i principi di buona Controparte_1 fede e dell'affidamento. Secondo la Corte di cassazione (sez. L, 1.8.2023, n. 23419), il cui stralcio di motivazione si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. «Il recupero da parte del datore di lavoro pubblico delle retribuzioni corrisposte indebitamente è atto di natura privatistica riconducibile alla disciplina della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. e non costituisce atto di esercizio di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina che prescrive i presupposti per
l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990. Peraltro, già la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione (ad esempio, Consiglio di Stato, sezione III, 9 giugno 2014, n. 2903) atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 cod. civ. In tal caso, infatti, l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede neppure specifica motivazione in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr. Cons. Stato, A.P.,
17 ottobre 2017, n. 8; Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500). È stato anche affermato, prima ancora della decisione della Corte cost. n.
8 del 2023, che, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., è diritto-dovere della Pubblica Amministrazione ripetere somme indebitamente erogate;
di conseguenza, l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere (cfr. già Consiglio di
Stato, Sez. III, 28 novembre 2011, n. 6278; Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5043; si veda anche Cass.
20 febbraio 2017, n. 4323). Pertanto, la P.A. non ha alcuna discrezionalità al riguardo, tanto che il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate configura danno erariale, con il solo temperamento costituito, come detto, dalla regola per cui le modalità dello stesso non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle esigenze di vita del debitore ed alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie, avuto riguardo alla natura degli importi richiesti in restituzione, alle cause dell'errore nell'erogazione, al lasso di tempo trascorso tra la stessa e
l'emanazione del provvedimento di recupero, all'entità delle somme corrisposte, riferita alle singole mensilità e nel totale determinato dalla relativa sommatoria (v., in tal senso, Consiglio di Stato, sez.
V, 13 aprile 2012, n. 2118; id. 15 ottobre 2003, n. 6291)».
Alla luce di tale orientamento, l'eccezione non è fondata.
III-D) La ricorrente ha eccepito che la pretesa dell' sarebbe, Controparte_1
almeno in parte, prescritta.
A tal fine, nega la sussistenza di atti interruttivi e sostiene che anche per le richieste di ripetizione di indebito in materia di retribuzioni il termine di prescrizione, al pari di quello previsto per i crediti del lavoratore, dovrebbe essere quinquennale. Sono stati sentiti come testimoni i dottori e i quali hanno ricordato che il 22.1.2020, Tes_1 Tes_2
presso lo studio medico della dott.ssa , alla presenza del dott. venne Persona_1 Testimone_3
consegnata alla ricorrente la comunicazione scritta datata 21.1.2020 prot. M. 0001527, con la quale l' domandava formalmente la restituzione delle somme Controparte_1
indebitamente percepite.
In quel contesto, secondo la ricostruzione di entrambi i testimoni, la ricorrente, visibilmente scossa, prese visione del contenuto dell'atto che, peraltro, le venne parzialmente letto ad alta voce, si rifiutò di firmarlo per ricevuta e di trattenerlo e disse che intendeva riflettere sulla richiesta dell'Azienda riservandosi di rileggere la lettera in futuro.
Non vi è motivo per dubitare della genuinità delle dichiarazioni rese dai testimoni che, peraltro, non risulta abbiano particolari interessi confliggenti con quelli della ricorrente.
Pertanto, deve ritenersi che alla ricorrente venne consegnata, previa lettura, la lettera in oggetto e che la medesima lesse la lettera e, si ritiene dalle risposte fornite sul momento e dall'atteggiamento serbato, l'abbia compiutamente compresa.
Si tratta, certamente, di intimazione o richiesta scritta utile alla costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 cod. civ., e, quindi, atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ.
Del resto, è sufficiente che l'atto di costituzione in mora, per produrre i propri effetti, giunga nella sfera di conoscibilità del destinatario, e ciò è senz'altro avvenuto mediante la consegna e lettura, anche a voce alta da parte della dott.ssa , responsabile del personale e presente all'incontro Pt_2 presso lo studio medico della dott.ssa , del contenuto dell'atto. Persona_1
Il fatto, poi, che la ricorrente, dopo averne appreso il contenuto, si sia rifiutata di firmare l'atto e di trattenerne una copia, non vale a privare l'atto stesso del carattere di costituzione in mora idonea ad interrompere la prescrizione.
Pertanto, si può ritenere provato che la prescrizione è stata interrotta in data 22.1.2020.
Per quanto riguarda il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie della ripetizione dell'indebito, anche laddove abbia ad oggetto prestazioni retributive, esso è decennale, in quanto l'applicabilità dell'art. 2948 cod. civ. riferito alla prescrizione quinquennale presuppone che la cadenza periodica del credito sia prevista ex ante in relazione al titolo dell'obbligazione.
Quanto, infine, alla pretesa dell' di considerare non prescritti anche Controparte_1
i crediti maturati anteriormente al decennio antecedente alla costituzione in mora, per effetto di riconoscimento tacito mediante comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore successivamente alla eliminazione dallo stipendio della voce non dovuta a decorrere dal novembre 2019, la prova è carente. L'aver rinegoziato il mutuo è comportamento che può essere stato indotto da una pluralità di ragioni e che, da solo, non può certamente essere considerato utile per ritenere tacitamente riconosciuto il diritto della resistente.
In conclusione, preso atto dell'interruzione della prescrizione in data 22.1.2020 devono considerarsi prescritte le pretese della resistente riferite al periodo anteriore al 22.1.2010.
III-E) La restituzione delle somme indebitamente erogate deve avvenire al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
La trattenuta lorda sul cedolino va a compensare quanto a suo tempo trattenuto per contributi e oneri fiscali, per cui, come ben evidenziato dalla circolare n. 8 del 2021 dell'Agenzia delle Entrate, la restituzione deve essere effettuata al netto.
Il CTU, dott. con motivazione adeguata, convincente ed immune da vizi logici, ha Persona_2
quantificato la somma netta che la ricorrente deve restituire, avuto riguardo al periodo non estinto per prescrizione, in € 23.086,09 conteggiando correttamente anche l'indebito effettuato nelle mensilità supplementari.
Su detto importo vanno calcolati gli interessi legali dal giorno della costituzione in mora (22.1.2020).
III-F) Anche l'eccezione di compensazione non è accoglibile.
La ricorrente domanda, infatti, che quanto eventualmente dovuto sia in parte compensato con quanto riconosciuto alla stessa con sentenza n. 197/23 di questo Tribunale.
In tale sentenza, come mero obiter, è stato riconosciuto alla ricorrente il diritto di percepire l'indennità di malattia durante un periodo di assenza per malattia coincidente con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per inottemperanza all'obbligo vaccinale contro il Covid-19.
Al di là del fatto che si tratta di un mero obiter, per cui non vi è traccia di detta statuizione nel dispositivo, si osserva che, comunque, la compensazione non sarebbe praticabile in quanto la somma da porre in compensazione non è liquida né facilmente liquidabile.
IV) In conclusione, il ricorso deve essere accolto e l'ingiunzione revocata.
Nondimeno, la ricorrente deve essere condannata a pagare all' € Controparte_1
23.086,09 oltre interessi legali dal 22.1.2020 a titolo di ripetizione dell'indebito.
V) Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico solidale delle parti, stante comunque la revoca dell'ingiunzione.
VI) La posizione delle parti e la natura della causa giustificano la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: revoca l'ingiunzione opposta;
dichiara tenuta e condanna a pagare all' , Parte_1 Controparte_1
a titolo di ripetizione dell'indebito, € 23.086,09 oltre interessi legali dal 22.1.2020; rigetta per il resto;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico solidale delle parti;
compensa le spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 8 maggio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio