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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 103/2022 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. ORLANDO AUGUSTO VINCENZO PIO, in Parte_1 virtù di mandato in calce dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in SPIAZZO DE FAZIO
FRANCAVILLA FONTANA;
OPPONENTE ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti GIANNOTTA OLINTO FABIO e PULPITO
CATALDO FRANCESCO, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA G. MESSINA, 36 TARANTO.
OPPOSTO CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso il decreto ingiuntivo n°2179/2021 del 25.11.2021 R.G. 6843/2021 del Tribunale di Taranto
Giudice dr. A. Attanasio, notificato telematicamente il 30.11.2021 con cui veniva ingiunto a Parte_2
1
[...] di pagare alla società la somma di €.3.416,00 per Controparte_1 Controparte_1 canoni impagati a partire dal agosto 2021 a novembre 2021, oltre spese e competenze legali, questi chiedeva: ritenuta la responsabilità della convenuta anche ai sensi dell'art.1575 c.c. e dell'art. 1337 cc, accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo per i motivi sopra esposti, dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo n°2179/2021 del 25.11.2021 R.G. 6843/2021 ed in via riconvenzionale condannare la società
al pagamento della complessiva somma di Controparte_1
€.25.919,93 o quell'altra somma ritenuta di giustizia, per i danni ed il mancato guadagno cagionati dall'apponente per la mancata fruizione dell'immobile, con vittoria di spese e compenso difensivo da distrarsi in favore del deducente legale anticipatario.
Si costituiva la società opposta con comparsa di costituzione e risposta chiedendo: preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o, in ogni caso, condannare controparte al pagamento della somma di € 3.416,00; rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta da controparte;
condannare controparte al pagamento degli ulteriori canoni di locazione che matureranno, eventualmente sino alla scadenza del contratto;
condannare controparte ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale e prova testimoniale, quindi, veniva rinviata per la discussione con termine per note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è risultata infondata e, pertanto va rigettata, con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, con contratto di locazione della durata di 6 anni ed al canone mensile di € 700,00 oltre IVA stipulato il 01.02.2021 e registrato il 02.02.2021 al n.001037- serie 3T, la società
" concedeva in locazione alla Controparte_1 Controparte_1 [...]
, in persona del titolare legale rappresentante, l'immobile sito in Taranto Controparte_2 alla via Alto Adige nn. 31/33/37 piano SI-T.) La si rendeva morosa della Controparte_2 complessiva somma di € 3.416,00 (4 mesi), per canoni di locazione impagati a partire da agosto 2021 a tutto novembre 2021.
Orbene, la motivazione addotta da parte opponente, che nel corso delle trattative, durate diverse settimane, la società proprietaria dolosamente aveva taciuto l'esistenza di una delibera per la ristrutturazione dell'intero prospetto del condominio e che, l'esecuzione dei lavori all'esterno, aveva prodotto un notevole danno,
2 consistente nella perdita della clientela, impossibilità di carico e scarico a causa della impalcatura e perdita di fatturato, rimaneva priva di prova.
È fuor di dubbio che, incombeva sul conduttore opponente dare la prova di un silenzio dolosamente serbato dai locatori circa la imminente apposizione davanti all'esercizio commerciale della impalcatura. Per di più, avrebbe dovuto provare, e non lo ha fatto, che il posizionamento della impalcatura aveva ad esempio comportato un utilizzo solo parziale dell'immobile locato o un inutilizzo totale dello stesso.
A riguardo la Suprema Corte ha affermato che “Al conduttore non è consentito di astenersi da versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente nel caso si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene e ciò, anche quando assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio
“inadimplenti non est adimplendum”, la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede” (Cass. civ. n. 261/2008 Cass. civ. n. 14739/2005, n. 2855/2005, n. 8425/2006; n.
3341/2001).
Ne consegue il rigetto della opposizione.
Anche la domanda riconvenzionale non può essere accolta.
Parte opponente afferma di aver subito una forte riduzione delle vendite, ma non fornisce le prove del regime d'affari antecedente i lavori né di quello successivo: ad esempio, scritture contabili, fatture, bolle di accompagnamento, fino ad azzerarle. Afferma altresì che fosse impossibile caricare e scaricare i mobili oggetto di contratto e di aver dovuto rinunciare a contratti già stipulati, ma non vi è prova alcuna nemmeno di ciò.
Consegue pertanto, il rigetto della domanda riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti della Parte_1 in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, così dispone:
3 1) Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n°2179/2021 del 25.11.2021 R.G.
6843/2021 del Tribunale di Taranto Giudice dr. A. Attanasio;
2) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi € 2.552,80 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge, in favore dei difensori antistatari.
Taranto, 23/06/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
4
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 103/2022 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. ORLANDO AUGUSTO VINCENZO PIO, in Parte_1 virtù di mandato in calce dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in SPIAZZO DE FAZIO
FRANCAVILLA FONTANA;
OPPONENTE ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti GIANNOTTA OLINTO FABIO e PULPITO
CATALDO FRANCESCO, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA G. MESSINA, 36 TARANTO.
OPPOSTO CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso il decreto ingiuntivo n°2179/2021 del 25.11.2021 R.G. 6843/2021 del Tribunale di Taranto
Giudice dr. A. Attanasio, notificato telematicamente il 30.11.2021 con cui veniva ingiunto a Parte_2
1
[...] di pagare alla società la somma di €.3.416,00 per Controparte_1 Controparte_1 canoni impagati a partire dal agosto 2021 a novembre 2021, oltre spese e competenze legali, questi chiedeva: ritenuta la responsabilità della convenuta anche ai sensi dell'art.1575 c.c. e dell'art. 1337 cc, accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo per i motivi sopra esposti, dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo n°2179/2021 del 25.11.2021 R.G. 6843/2021 ed in via riconvenzionale condannare la società
al pagamento della complessiva somma di Controparte_1
€.25.919,93 o quell'altra somma ritenuta di giustizia, per i danni ed il mancato guadagno cagionati dall'apponente per la mancata fruizione dell'immobile, con vittoria di spese e compenso difensivo da distrarsi in favore del deducente legale anticipatario.
Si costituiva la società opposta con comparsa di costituzione e risposta chiedendo: preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o, in ogni caso, condannare controparte al pagamento della somma di € 3.416,00; rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta da controparte;
condannare controparte al pagamento degli ulteriori canoni di locazione che matureranno, eventualmente sino alla scadenza del contratto;
condannare controparte ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale e prova testimoniale, quindi, veniva rinviata per la discussione con termine per note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è risultata infondata e, pertanto va rigettata, con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, con contratto di locazione della durata di 6 anni ed al canone mensile di € 700,00 oltre IVA stipulato il 01.02.2021 e registrato il 02.02.2021 al n.001037- serie 3T, la società
" concedeva in locazione alla Controparte_1 Controparte_1 [...]
, in persona del titolare legale rappresentante, l'immobile sito in Taranto Controparte_2 alla via Alto Adige nn. 31/33/37 piano SI-T.) La si rendeva morosa della Controparte_2 complessiva somma di € 3.416,00 (4 mesi), per canoni di locazione impagati a partire da agosto 2021 a tutto novembre 2021.
Orbene, la motivazione addotta da parte opponente, che nel corso delle trattative, durate diverse settimane, la società proprietaria dolosamente aveva taciuto l'esistenza di una delibera per la ristrutturazione dell'intero prospetto del condominio e che, l'esecuzione dei lavori all'esterno, aveva prodotto un notevole danno,
2 consistente nella perdita della clientela, impossibilità di carico e scarico a causa della impalcatura e perdita di fatturato, rimaneva priva di prova.
È fuor di dubbio che, incombeva sul conduttore opponente dare la prova di un silenzio dolosamente serbato dai locatori circa la imminente apposizione davanti all'esercizio commerciale della impalcatura. Per di più, avrebbe dovuto provare, e non lo ha fatto, che il posizionamento della impalcatura aveva ad esempio comportato un utilizzo solo parziale dell'immobile locato o un inutilizzo totale dello stesso.
A riguardo la Suprema Corte ha affermato che “Al conduttore non è consentito di astenersi da versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente nel caso si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene e ciò, anche quando assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio
“inadimplenti non est adimplendum”, la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede” (Cass. civ. n. 261/2008 Cass. civ. n. 14739/2005, n. 2855/2005, n. 8425/2006; n.
3341/2001).
Ne consegue il rigetto della opposizione.
Anche la domanda riconvenzionale non può essere accolta.
Parte opponente afferma di aver subito una forte riduzione delle vendite, ma non fornisce le prove del regime d'affari antecedente i lavori né di quello successivo: ad esempio, scritture contabili, fatture, bolle di accompagnamento, fino ad azzerarle. Afferma altresì che fosse impossibile caricare e scaricare i mobili oggetto di contratto e di aver dovuto rinunciare a contratti già stipulati, ma non vi è prova alcuna nemmeno di ciò.
Consegue pertanto, il rigetto della domanda riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti della Parte_1 in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, così dispone:
3 1) Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n°2179/2021 del 25.11.2021 R.G.
6843/2021 del Tribunale di Taranto Giudice dr. A. Attanasio;
2) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi € 2.552,80 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge, in favore dei difensori antistatari.
Taranto, 23/06/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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