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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3775 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 983 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del
02.05.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
NO (FR), Via G. Pascoli n. 38, in persona del legale rappresentante p.t.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Daniele Parte_2
RECLAMANTE
E
Controparte_1
(n. 1/2025 Tribunale di NO), in persona del curatore p.t. Avv. Maria
Barbara Gradini, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Simeone
RECLAMATA
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Bortone
RECLAMATO
r.g. n. 983/2025 1 OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) ”CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia, previa dichiarazione di ammissibilità del detto reclamo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 51 CCII voglia ai sensi dell'art. 18 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., revocare la sentenza dell'apertura della liquidazione giudiziale sopra indicato e accogliere le seguenti conclusioni:
1) in riforma della sentenza n. 4/2025 voglia l'adita Corte di Appello rigettare la domanda di apertura della procedura giudiziale della società Parte_1
sia per mancanza di alcun titolo esecutivo nei suoi confronti sia per carenza dei
[...]
presupposti di cui all'art. 121 CCII essendo invece dimostrato ed accertato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co° 1 lettera d CCII e la qualifica di impresa minore in capo alla pretesa debitrice Parte_1
2) emettere qualsiasi provvedimento ex lege per il ritorno in bonis e ripristino della società Parte_1
3) con ogni conseguenza di legge e di soccombenza sulle spese di giudizio”.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, rigettare il reclamo ex adverso proposto e per l'effetto confermare la sentenza Sent. n. 04/2025 –
Rep. n° 04/2025 – P.U. 87/2024 – dichiarativa della apertura della liquidazione giudiziale n° 01/2025 del Tribunale di NO, pubblicata in data 20.01.2025.
Con condanna della e, in via solidale, del suo legale Parte_1
rappresentate ai sensi dell'art. 94 cod. proc. civ., alle spese ed agli onorari del presente grado di giudizio”.
“contrariis reiectis”: Controparte_2
- RIGETTARE in toto il reclamo promosso dalla avverso Parte_1
la sentenza di liquidazione giudiziale n. 04/2025 del Tribunale di NO in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto
r.g. n. 983/2025 2 - CONFERMARE la sentenza n. 04/2025 (P.U. n. 87/2024 – Liquidazione Giudiziale
n. 1/2025) del Tribunale ci NO, emessa in data 13.01.2025 e pubblicata in data
20/01/2025; CP_
- CONDANNARE la al pagamento delle spese di lite, Parte_1
anche in solido con il legale rappresentante p.t. sig. . Parte_2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La già ha Parte_1 Parte_3
proposto reclamo avverso la sentenza n. 4/2025, pubblicata il 20.01.2025, con la quale il Tribunale di NO ha dichiarato aperta la sua liquidazione giudiziale, chiedendone la revoca, per i seguenti motivi:
1) mancata prova del credito posto a fondamento della domanda ex art. 40
CCII avanzata da per omessa notifica alla debitrice del Controparte_2
decreto ingiuntivo emesso il 09.11.2022 dal Tribunale di NO in accoglimento del ricorso proposto dallo stesso , in quanto CP_2
adottato nei confronti di società, cancellata Parte_3
dal registro delle imprese per trasferimento in altra Provincia;
2) infondatezza della statuizione relativa a debiti di ammontare superiore a
500.000 Euro nei confronti di;
Controparte_4
3) possesso dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
4) insussistenza dello stato di insolvenza.
In data 18.04.2025 si è tempestivamente costituito il creditore istante
, il quale ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_2
In data 19.04.2025 sempre tempestivamente si è costituita la liquidatela giudiziale della che ha richiesto parimenti il Parte_1
rigetto del reclamo e la condanna della reclamante in solido con il legale rappresentante al pagamento delle spese processuali ex art. 94 c.p.c.
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
r.g. n. 983/2025 3 Le contestazioni mosse dalla debitrice in ordine alla legittimazione di a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale non Controparte_2
hanno pregio. Il credito dell'ex dipendente di Controparte_5
che ha poi mutato denominazione in non trae Parte_1
infatti fondamento dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di NO il
09.11.2022 ma dal rapporto di lavoro, che è pacificamente intercorso tra il
01.03.2005 e il 07.06.2022 tra l'istante e la detta società ed è inequivocabilmente documentato dai seguenti atti, anche di provenienza datoriale:
- la Certificazione Unica 2022, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale è annotata la quota del TFR del maturata al CP_2
31.12.2021 (€ 39.098,96);
- le buste paga dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno
2022, parimenti sottoscritte dal legale rappresentante della società, nelle quali sono annotate le quote del TFR maturate tra il 01.01.2022 e il
07.06.2022, data del licenziamento (€ 503,58).
E' appena il caso di rilevare che, come ha correttamente osservato il creditore istante, i prospetti paga hanno valore di confessione stragiudiziale ed efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, quando queste, come nel caso di specie, siano chiare e non contraddittorie (v. Cass. n.
2239/2017, Cass. n. 991/2016, Cass. n. 12769/2003), mentre la Certificazione
Unica, così come un tempo il Modello CUD, integra il requisito di prova documentale richiesta al fine dell'opponibilità della prova scritta di un credito al fallimento anche in ordine al parametro di cui all'art. 2704 c.c. (v. Cass. n.
10041/2017).
E, del resto, la società debitrice non ha minimamente contestato: (i)
l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro con;
(ii) la Controparte_2
debenza del TFR nei confronti di quest'ultimo, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro;
(iii) il quantum dovuto a titolo di TFR. La stessa società debitrice ha peraltro riconosciuto che i rapporti facenti capo alla
[...]
fanno attualmente capo alla Parte_3 Parte_1
dopo il mutamento della denominazione sociale dell'ente.
In effetti, risulta documentalmente che in data 07.06.2022 l'assemblea dei soci della deliberava di mutare la denominazione Parte_3
r.g. n. 983/2025 4 sociale in e di trasferire la sede legale da Parte_1
a NO (FR) e contestualmente i due soci della società, Parte_4
e cedevano tutte le quote a Controparte_6 Controparte_7 Parte_2
, il quale diveniva socio unico della assumendo
[...] Parte_1
anche la qualifica di amministratore unico.
è dunque pienamente legittimato a richiedere l'apertura Controparte_2
della liquidazione giudiziale della già Parte_1 [...]
Parte_3
La società debitrice, a ciò espressamente onerata, non ha affatto dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII.
Al riguardo, è opportuno rammentare che:
- il debitore deve fornire dimostrazione della propria non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale innanzitutto attraverso i bilanci degli ultimi tre esercizi, che lo stesso debitore deve depositare all'atto di costituirsi ai sensi dell'art. 41 comma 4 CCII nel procedimento promosso da un creditore o dal
Pubblico Ministero e che costituiscono “mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi” (così,
Cass. 24138/2019), quali le scritture contabili dell'impresa o altra documentazione, pure formata da terzi, che sia però concretamente capace
“di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” (così, Cass. 25025/2020; conf. Cass. 21188/2021);
- i bilanci degli ultimi tre esercizi che il debitore è tenuto a depositare “sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 cod. civ.; sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (v. Cass. n.
13746-17)” (così, Cass. n. 33091/2018).
Nel caso di specie, l'unico bilancio di esercizio del triennio antecedente la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ad essere stato approvato dall'assemblea dei soci e pubblicato nel registro delle imprese,
r.g. n. 983/2025 5 quello chiuso al 31.12.2021, documenta che l'attivo patrimoniale (€ 799.951,00), i ricavi lordi (€ 344.306,00) e l'ammontare complessivo dei debiti (€ 626.038,00) eccedono, peraltro grandemente, le soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII.
Ciò di per sé è sufficiente a far ricadere l'attuale reclamante nell'area della fallibilità, rectius dell'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.
Non hanno poi alcun fondamento le generiche contestazioni mosse in ordine all'ammontare del debito erariale, atteso che: (i) il prospetto dei debiti tributari ex art. 367 CCII trasmesso da nel corso dell'istruttoria Controparte_4
indica un importo complessivo dovuto di € 532.572,07 in riscontro alla richiesta avanzata dall'Ufficio Giudiziario ai sensi dell'art. 42 CCII;
(ii) nel progetto di stato passivo delle domande tempestive che il curatore della liquidazione giudiziale ha prodotto è stata proposta l'ammissione al passivo di
[...]
per la Provincia di Latina e di Controparte_4 CP_4 [...]
per complessivi € 632.185,02. Controparte_8
Nessuna specifica censura è stata mossa dalla reclamante in ordine alla positiva delibazione dello stato di insolvenza compiuta dal tribunale, che appare correttamente fondata sul prolungato inadempimento nei confronti del creditore ricorrente, il quale ha maturato il suo diritto al pagamento del TFR già in data 07.06.2022, sulla consistente debitoria tributaria (v. supra) e sul mancato deposito nel registro delle imprese dei bilanci di esercizio 2022 e 2023. Dato quest'ultimo dimostrativo della disfunzione organizzativa dell'ente, al pari della mancata comunicazione di inizio dell'attività dell'impresa al registro delle imprese, che fa risultare l'impresa stessa registrata come “inattiva” nonostante il curatore, in occasione dell'accesso presso la sede legale e la sede secondaria, abbia positivamente riscontrato lo svolgimento di attività imprenditoriale.
Il reclamo deve essere pertanto respinto, risultando accertati tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, seguono la soccombenza.
Avendo la reclamante per il tramite del suo legale rappresentante agito nella consapevolezza del superamento delle soglie dimensionali per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale (dato risultante dal bilancio 2021 depositato nel registro delle imprese), del proprio stato di decozione e della r.g. n. 983/2025 6 fondatezza della pretesa creditoria azionata da (scaturente, Controparte_2
come detto, da un rapporto di lavoro incontestato nella sua esistenza e nella sua durata e certificata da documenti di provenienza datoriale), sussistono i gravi motivi di cui all'art. 94 c.p.c. per la condanna in solido con la società reclamante del legale rappresentante . Parte_2
Le medesime ragioni legittimano la condanna ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c. della società reclamante al pagamento in favore di ciascuna delle controparti reclamate di una somma corrispondente all'importo delle spese legali liquidate.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna la società reclamante e in solido il suo legale rappresentante al pagamento in favore dei reclamati delle spese di lite, che Parte_2
liquida per ciascuna delle parti in Euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Condanna altresì la società reclamante al pagamento in favore di ciascuno dei reclamati della somma di Euro 1.500,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
16.06.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 983/2025 7