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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/12/2025, n. 5309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5309 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12546/25 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Maria Secondina Morel
attore contro
Controparte_1
con l'Avv. Giovanni Greco
e contro
Controparte_2
con l'Avv. Claudio Salaris
convenute
premesso
che
- con citazione del 18.6.25 il Sig. ha instaurato il presente procedimento nei Pt_1
confronti dell' quale ente di riscossione e della Controparte_1 quale ente impositore proponendo opposizione avverso la cartella di Controparte_2
pagamento n. 11020130047446146801 di euro 11.473,68 notificatagli, quale obbligato in solido, per la revoca di contributi pubblici che erano stati erogati alla Topkapi s.a.s.;
- a sostengo dell'opposizione il Sig. ha eccepito di non essere più socio della Pt_1
predetta società sin dall'11.12.92 e, in subordine, che il credito si sarebbe comunque prescritto;
- le convenute si sono costituite dando atto che, nel frattempo, la cartella è stata annullata in autotutela, essendosi constatato che l'attore non era più socio negli anni ai quali si riferiva il debito;
- la causa viene decisa con la presente sentenza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
all'esito dell'udienza del 4.12.25 nella quale le parti, nel richiamare le conclusioni già
rassegnate, hanno rinunciato all'assegnazione di termini per il deposito di note scritte conclusive;
osservato
che
- l e la hanno dichiarato e Controparte_1 Controparte_2
documentato che l'impugnata cartella è stata annullata in sede di autotutela dall'
[...]
poiché il Sig. all'epoca di insorgenza del credito Controparte_3 Pt_1
vantato dalla non era più socio di Topkapi s.a.s. e, quindi, neppure Controparte_2
debitore in solido;
- si deve, pertanto, dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- poiché l'erronea notificazione della cartella è attribuibile solamente all'
[...]
, le spese di causa devono seguire la soccombenza di quest'ultima Controparte_1
nei confronti del Sig. e vengono liquidate come in dispositivo;
Pt_1
- l'estraneità della alla fase di riscossione giustifica, per contro, Controparte_2
l'integrale compensazione delle spese tra il Sig. e la;
Pt_1 Controparte_2
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento a favore di Controparte_1
delle spese processuali che liquida in euro 195 per esposti ed Parte_1
euro 1.000 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%,
C.P.A., imposta di registrazione e spese successive occorrende con distrazione a favore dell'Avv. Maria Secondina Morel antistataria;
- compensa integralmente le spese di lite tra e la Parte_1 CP_2
.
[...]
Così deciso in Torino l'8 dicembre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12546/25 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Maria Secondina Morel
attore contro
Controparte_1
con l'Avv. Giovanni Greco
e contro
Controparte_2
con l'Avv. Claudio Salaris
convenute
premesso
che
- con citazione del 18.6.25 il Sig. ha instaurato il presente procedimento nei Pt_1
confronti dell' quale ente di riscossione e della Controparte_1 quale ente impositore proponendo opposizione avverso la cartella di Controparte_2
pagamento n. 11020130047446146801 di euro 11.473,68 notificatagli, quale obbligato in solido, per la revoca di contributi pubblici che erano stati erogati alla Topkapi s.a.s.;
- a sostengo dell'opposizione il Sig. ha eccepito di non essere più socio della Pt_1
predetta società sin dall'11.12.92 e, in subordine, che il credito si sarebbe comunque prescritto;
- le convenute si sono costituite dando atto che, nel frattempo, la cartella è stata annullata in autotutela, essendosi constatato che l'attore non era più socio negli anni ai quali si riferiva il debito;
- la causa viene decisa con la presente sentenza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
all'esito dell'udienza del 4.12.25 nella quale le parti, nel richiamare le conclusioni già
rassegnate, hanno rinunciato all'assegnazione di termini per il deposito di note scritte conclusive;
osservato
che
- l e la hanno dichiarato e Controparte_1 Controparte_2
documentato che l'impugnata cartella è stata annullata in sede di autotutela dall'
[...]
poiché il Sig. all'epoca di insorgenza del credito Controparte_3 Pt_1
vantato dalla non era più socio di Topkapi s.a.s. e, quindi, neppure Controparte_2
debitore in solido;
- si deve, pertanto, dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- poiché l'erronea notificazione della cartella è attribuibile solamente all'
[...]
, le spese di causa devono seguire la soccombenza di quest'ultima Controparte_1
nei confronti del Sig. e vengono liquidate come in dispositivo;
Pt_1
- l'estraneità della alla fase di riscossione giustifica, per contro, Controparte_2
l'integrale compensazione delle spese tra il Sig. e la;
Pt_1 Controparte_2
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento a favore di Controparte_1
delle spese processuali che liquida in euro 195 per esposti ed Parte_1
euro 1.000 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%,
C.P.A., imposta di registrazione e spese successive occorrende con distrazione a favore dell'Avv. Maria Secondina Morel antistataria;
- compensa integralmente le spese di lite tra e la Parte_1 CP_2
.
[...]
Così deciso in Torino l'8 dicembre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)