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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4203/2022 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Filodemo Francesco (c.f. ) dal quale è C.F._2 come da procura su foglio separato;
APPELLANTE E
(c.f.: , in persona del legale rapp.te pt., rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Bonito Giuseppe (c.f. ) in virtù di procura su foglio separato;
C.F._3
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 22/01/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva dinanzi al Tribunale di Avellino la al fine di Parte_1 CP_1 sentirla condannare al risarcimento del danno subito a seguito del furto della sua autovettura BMW X5, targata CL160LN, assicurata per il rischio di furto con la Compagnia convenuta. L'attore assumeva di essere proprietario della suddetta autovettura che, in data 18/07/2010, era stata concessa in uso a il quale, recatosi in Mercogliano, parcheggiata l'auto nei Persona_1 pressi della clinica di Montevergine, si era allontanato per constatarne il furto al suo ritorno alle ore 23,00 circa. Si costituiva la eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per CP_1 il mancato esperimento della procedura di mediazione, oltre il mancato avviso del sinistro da parte dell'assicurato secondo le condizioni previste. La convenuta eccepiva, altresì, l'inoperatività della garanzia per difetto di prova sul corretto uso degli strumenti di salvaguardia e la mancata copertura del sinistro per la violazione dell'art. 190 c.c. e dell'art. 6 delle Condizioni particolari di polizza.
1 La compagnia assicurativa, inoltre, metteva anche in dubbio che l'autovettura potesse essere stata oggetto del furto denunciato in quanto la stessa, in data 23/04/2009, aveva subito un grave sinistro stradale tanto che, nel verbale redatto dalla Polizia stradale di ZA, emergeva che, a seguito del sinistro l'autovettura, non marciante, doveva essere sottoposta a revisione;
la convenuta evidenziava anche che il veicolo attoreo, successivamente a detto sinistro, era stato oggetto di numerosi trasferimenti di proprietà e che, in particolare, il 16.06.2009 veniva venduta alla per il prezzo di € 3.500,00; l'01.07.2009 veniva venduta alla Controparte_2 al prezzo di € 4.000,00; il 04.03.2010 veniva venduta a al Controparte_3 Persona_2 prezzo sempre di € 4.000,00; l'01.04.2010 veniva acquistata dalla De Maio S.r.l. per il prezzo di
€ 15.000,00 e infine, il 12.04.2010 si aveva il trasferimento di proprietà in favore di Pt_1 per il prezzo di acquisto di € 20.000,00. La compagnia assicurativa, quindi, escludeva
[...] che il veicolo fosse stato effettivamente riparato e, quindi, potesse risultare circolante al momento del dedotto furto atteso che, dopo l'incidente, per la riparazione era stata preventivata una spesa di € 50.000,00 ritenuta antieconomica. Infine, la convenuta impugnava il quantum richiesto tenuto conto del deprezzamento per la vetustà oltre a considerare la previsione nel contratto della franchigia del 10%. Disposta, con esito negativo, la procedura di mediazione, istruita la causa con le prove testimoniali dirette e contrarie richieste dalle parti e C.T.U. tecnica valutativa dell'autovettura, all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1236/2022, pubblicata in data 6.7.2022, rigettava la domanda e condannava l'attore al rimborso delle spese di lite in favore di controparte. In sintesi, il Tribunale, in primo luogo riteneva fondata l'eccezione di tardività della denuncia formulata dalla compagnia assicurativa rilevando che l'attore aveva dato avviso all' del CP_1 furto non solo tardivamente, rispetto al termine di tre giorni previsto dalla legge e dal contratto, ma altresì in modo estremamente generico e non circostanziato. In secondo luogo, il primo Giudice riteneva che l'attore non avesse assolto l'onere - su di lui gravante - di provare la verificazione del furto e le circostanze della sua realizzazione. A tal fine, infatti, secondo la sentenza impugnata, non poteva ritenersi sufficiente la denuncia presentata dal conducente dell'auto prima e dall'attore poi, presso la Stazione dei Carabinieri di Montoro. Inoltre, secondo il Giudice di prime cure, al tal fine risultavano irrilevanti anche le dichiarazioni rese dal teste escusso su indicazione di parte attrice, ovvero che avrebbe avuto Persona_1 in uso il veicolo al momento del furto, il quale “oltre a confermare la circostanza di aver chiuso l'auto con il telecomando, non aveva saputo fornire ulteriori elementi in quanto, pur dichiarando di aver parcheggiato l'auto in Mercogliano presso la Clinica Montevergine, a precise domande non aveva saputo precisare in che data si sia recato in Mercogliano ad assistere ad un concerto, non aveva ricordato il cantante, non aveva saputo fornire indicazioni sulla ubicazione del parcheggio né se lo stesso fosse illuminato né l'orario in cui era tornato a prendere l'auto, né se l'auto fosse dotata di ulteriori sistemi di sicurezza.” Analogamente, secondo la sentenza impugnata, risultavano irrilevanti le dichiarazioni rese da:
- , precedente acquirente dell'autovettura sinistrata, il quale riferiva di aver Persona_2 acquistato dei pezzi nuovi e di aver fatto eseguire la riparazione del veicolo da un carrozziere, ma nulla precisava in ordine alle riparazioni effettuate e ai relativi costi
2 dichiarando di non essere in possesso né di fatture né documentazione in merito all'acquisto dei pezzi di ricambio e al pagamento del carrozziere indicato;
- il quale, in qualità di gommista, confermava di aver sostituito 4 Testimone_1 pneumatici dell'autovettura, senza nulla precisare, “anche perché non desumibile dai capitoli di prova articolati, in ordine alla persona che gli aveva portato l'auto e che gli aveva chiesto di fatturare alla De Maio Srl, e per quale motivo, nonché sulle effettive condizioni dell'auto”. Ancora, secondo il Tribunale, risultava oltremodo sospetta la circostanza che l'autovettura, dopo essere stata acquistata al prezzo dichiarato di € 4.000,00, solo pochi giorni dopo e in mancanza di prove adeguate della effettuazione delle necessarie riparazioni, veniva venduta alla De Maio s.r.l. al prezzo dichiarato di € 15.000,00 e che, negli ulteriori 10 giorni da tale ultimo acquisto, il veicolo inspiegabilmente incrementava il suo valore a € 20.000,00. Infine, il primo Giudice spiegava anche di doversi discostare dalle conclusioni alle quali era giunto il CTU nominato in corso di causa il quale aveva ritenuto di determinare il valore commerciale del veicolo alla data del furto (18.07.2010) in € 10.000,00 considerando che il veicolo risultava marciante alla predetta data “in ragione sia del verbale contestato dalla Polizia Municipale di Montoro Superiore in data 22.03.2010 per “sosta in area vietata” su Via Nuova della località Banzano del Comune di Montoro Superiore (AV) e sia del fatto che la lettura di una delle due chiavi, consegnate dall'attore alla convenuta compagnia assicurativa dopo il furto del veicolo, segnalava una percorrenza pari a Km 201.089, ovvero la percorrenza del veicolo prima del furto pari a Km 1.089 se si considera che il suo contachilometri segnalava percorsi Km 200.000 al momento del sinistro del 23.04.2009, come accertato dal Comando della Polizia Stradale di ZA (PR) accorso sui luoghi nell'immediatezza dell'evento”. Secondo il Tribunale, tuttavia, tali considerazioni risultavano errate posto che:
- il fatto che l'autovettura fosse ferma in sosta vietata non provava che la stessa fosse marciante potendo essere parcheggiata in quanto non funzionante;
- l'aumento dei chilometri percorsi dal veicolo in eccedenza dal primo sinistro alla data del furto, accertati a mezzo dell'analisi della chiave in km 201.089 in luogo dei 200.000 indicati dalla Polizia di ZA intervenuta sul luogo del sinistro del 23/04/2009, risultava fondato su di una circostanza poco significativa considerato che il chilometraggio riportato sul rapporto di incidente stradate era stato indicato in modo approssimativo (atteso che tale dato non era significativo, nella sua specificità ai fini della rilevazione del sinistro stradale) tanto che, anche per l'altro veicolo coinvolto nell'incidente, la Opel Corsa tg. AS047EL, i Km percorsi risultavano indicati – approssimativamente - in 72.000. 2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 30.9.2022, tramite pec al difensore costituito per parte appellata nel giudizio di primo grado) ha proposto appello Parte_1 per i seguenti motivi:
2.1 In primo luogo, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto venuto meno il diritto all'indennizzo per il furto unicamente per la tardività della relativa denuncia mentre sarebbe spettato all'assicurazione dimostrare l'intento fraudolento dell'assicurato nel caso di omissione dolosa, oppure, nel caso di colpa, che l'assicurato volontariamente non avesse adempiuto all'obbligo, nonché il pregiudizio sofferto.
3 2.2 Col secondo motivo lamenta che il primo Giudice abbia ritenuto non Parte_1 provata la circostanza dell'avvenuto furto mentre la stessa non era mai stata contestata da parte avversa e, pertanto, doveva ritenersi come provata all'interno del giudizio di primo grado perché fatto pacifico tra le parti. Inoltre, l'appellante, evidenzia che il procedimento penale n.r. 2578/10, istaurato per il reato di cui agli articoli 624 - 625 c.p. relativo al furto autovettura Bmw X5 targata CL160LN, era stato archiviato per essere rimasti ignoti gli autori del reato e non perché il fatto non sussiste.
2.3. Col terzo motivo l'appellante prospetta che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, egli aveva fornito piena prova della reale capacità di marcia del veicolo di sua proprietà ed oggetto di causa mediante deposito di un verbale elevato in data 22/03/2010 dalla Polizia di Montoro per divieto di sosta e che, se l'autovettura non fosse stata ancora riparata, come prospettato dalla compagnia assicurativa, certamente la forza pubblica intervenuta non si sarebbe limitata a elevare il verbale, ma avrebbe disposto la rimozione del veicolo. Inoltre, l'appellante ribadisce che era stato accertato che il veicolo aveva percorso altri 1.089 km circa, rispetto ai 200.000 km dichiarati dai Carabinieri in seguito al sinistro del 23/04/2009. 2.4. Infine, evidenzia che lo stesso CTU nominato dal giudice in corso di Parte_1 causa aveva accertato che l'autovettura di proprietà dell'appellante era effettivamente circolante e, al momento del furto, aveva un valore di euro 10.000,00. Sulla base di tali premesse l'appellante così ha concluso:
-Condannare l' in persona del suo legale rappresentate pro tempore al pagamento di quanto dovuto CP_1
a seguito del furto totale dell'autovettura Bmw X5 CL160LN nonchè al risarcimento dei danni subiti dal sig.
come da valutazione del CTU nel procedimento di 1°, nonchè alla rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali dalla data del sinistro sino al relativo soddisfo.
-Condannare la convenuta al pagamento di diritti, onorari e spese di causa, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da attribuirsi al procuratore costituito, per fattane anticipazione.
2.5. la si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità, ex art. 342 cpc, e CP_1
l'infondatezza dei motivi di appello formulati dalla controparte ed evidenziando, in particolare, che, fin dalla propria costituzione nel giudizio di primo grado, aveva evidenziato tutta una serie di circostanze dalle quali emergevano insanabili contraddizioni sul luogo ed ora del furto, sui fatti riguardanti lo stato e le condizioni del veicolo, e in definitiva sul fatto stesso del furto, in assenza, altresì, di documentata riparazione del veicolo stesso e della prova della sua idoneità alla circolazione al momento del fatto, richiedendosi l'integrale rigetto della domanda per infondatezza in mancanza di prova di tutti i suoi elementi costitutivi. Inoltre, l'appellata evidenzia la correttezza della motivazione della sentenza impugnata e, in ogni caso reitera le censure avverso la quantificazione operata dal CTU e, in caso di accoglimento dell'appello, chiede di decurtare dall'importo eventualmente riconosciuto lo scoperto di polizza contrattualmente pattuito e pari al 10% del danno. Alla luce di quanto premesso la ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
a) dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto per i motivi di cui al capo I della presente comparsa, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio;
4 b) - previo integrale rigetto del proposto appello, per inammissibilità ed infondatezza dei motivi allo stesso sottesi, disporre la totale conferma della sentenza impugnata;
c) - in estremo subordine e senza acquiescenza, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'impugnazione proposta, ridurre l'entità del preteso indennizzo in base alla corretta determinazione del valore reale del veicolo al momento del furto ed applicando le decurtazioni per lo scoperto (10%) e per il deprezzamento per vetustà come da polizza, così come già richiesto in via gradata in primo grado;
d) - rigettare in ogni caso e comunque ogni altra domanda, ivi compresa quella risarcitoria, poiché infondata e non provata, in una alla richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria. All'udienza del 22.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
3. L'appello è infondato e non può essere accolto.
3.1. Al riguardo appare necessario evidenziare che il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da sulla base di due autonome rationes decidendi. Da un lato, Parte_1 infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'assicurato avesse perso il diritto all'indennità per tardivo o addirittura omesso avviso alla compagnia assicurativa ex art. 1915 c.c.; dall'altro, ha affermato che – comunque – l'attore non aveva offerto una prova sufficiente dell'avvenuta verificazione dell'evento assicurato ovvero del furto dell'autovettura. Quanto alla seconda ragione della decisione l'appellante si è limitato ad affermare che la compagnia assicurativa non aveva mai contestato la circostanza del furto del veicolo – che quindi doveva ritenersi pacifica – e che, comunque, la denuncia sporta presso i C.C. di Montoro, prima dall'utilizzatore e, poi, dal proprietario del veicolo, era sufficiente a dimostrare tale circostanza. Tuttavia, sul punto, l'appello è certamente infondato atteso che, diversamente da quanto prospettato da , la compagnia assicurativa, fin dalla propria costituzione in Parte_1 giudizio, aveva prospettato una serie di circostanze – poi recepite anche nella sentenza impugnata – in base alle quali riteneva assai dubbia la verificazione del furto dedotto in giudizio. Inoltre, quanto alla rilevanza della mera denuncia di furto, appare sufficiente ricordare che, secondo la migliore giurisprudenza di legittimità, in materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato. (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2023, n. 3446) Tanto premesso, va poi rilevato che l'appellante, al contrario, non ha formulato nessuna censura alla parte della sentenza nella quale sono esposte le ragioni per le quali le prove testimoniali e documentali offerte nel corso del giudizio di primo grado, anche a prescindere dall'idoneità del veicolo a marciare, erano insufficienti a ritenere provato il furto dell'autovettura di sua proprietà; allo stesso modo, peraltro, l'appellante si è limitato a ribadire che dalla CTU svolta in primo grado il valore del veicolo al momento del furto era stato indicato in euro 10.000,00 ma non ha formulato nessuna doglianza rispetto alle articolate motivazioni in base
5 alle quali il primo Giudice ha ritenuto non attendibili le conclusioni del consulente quanto alla possibilità che il veicolo, alla data del furto, potesse essere effettivamente marciante. In conclusione, come correttamente argomentato dal primo Giudice, l'attore, odierno appellante, non ha fornito elementi sufficienti per ritenere effettivamente verificatosi l'evento (furto) previsto nel contratto di assicurazione sia per l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi dallo stesso indicati, sia per l'inverosimiglianza della circostanza che l'autovettura targata CL160LN, nelle condizioni in cui si trovava a seguito del sinistro verificatosi in data 23.4.2009 (cfr. rilievi fotografici allegati dalla nel giudizio di primo grado), potesse essere di CP_1 nuovo marciante alla data dell'asserito furto (senza, peraltro, che sia stata mai prodotta in giudizio qualsivoglia documentazione volta a dimostrare gli eventuali interventi di riparazione eseguiti sul veicolo). Consegue a quanto premesso che, non essendo stata la seconda delle due “ragioni della decisione” poste a fondamento della sentenza impugnata oggetto di censure idonee a determinare una diversa ricostruzione dei fatti di causa, tale autonoma ratio decidendi deve ritenersi definitivamente stabilizzata con conseguente carenza di interesse del ricorrente all'esame dell'appello relativo alla prima ragione della decisione, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione non oggetto di censura (Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399; Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9752). In conclusione, quindi, l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte appellata (e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria).
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composto, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti di avverso Parte_1 CP_1 la sentenza del Tribunale di Avellino, n. 1236/2022, pubblicata in data 6.7.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto: Parte_1
2. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore Parte_1 di delle spese di lite, che si liquidano in € 4888,00 CP_1
(quattromilaottocentottantotto/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da
6 parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 2/04/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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