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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1639/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1639/2023 promossa da
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Gallo e Nello Quadranti, elettivamente domiciliata in Como, P.zza
Pinchetti n. 3 presso lo studio dei difensori
ATTORE
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Controparte_1 C.F._1
Pasquadibisceglie, elettivamente domiciliato in Vedano Olona, via Ed. De Amicis n. 25 presso lo studio del difensore
CONVENUTO
e
(C.F. ); (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
; (C.F. ) C.F._3 Controparte_4 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Varese contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: ACCERTATA la qualità dei convenuti di eredi del sig. ; ACCERTATO il credito della società attrice nei Persona_1 confronti del de cuius sig. per l'esecuzione delle opere di cui è causa nella misura di Persona_1
Euro 45.510,00 oltre IVA 10% pari complessivi Euro 50.061,00 o altra diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dal 23 settembre 2021 fino alla proposizione della domanda giudiziale nella misura del tasso legale, e dalla data della proposizione della domanda giudiziale al saldo nella misura prevista dall'art. 1284 IV comma cc. CONDANNARE le parti convenute al pagamento dell'accertando debito ereditario, ciascuna in proporzione e nei limiti della quota di devoluzione della successione in loro favore e così in forza del disposto di cui all'articolo 581 cc. il coniuge convenuto sig.ra nella Controparte_4 misura di 1/3, pari ad Euro 16.687,00 iva compresa, ed i convenuti , Controparte_1 CP_3
e nella misura di 11.124,67 ciascuno pari ai rimanenti 2/3 divisi per tre, oltre
[...] Controparte_2
pagina 1 di 7 interessi moratori dal 23 settembre 2021 fino alla proposizione della domanda giudiziale nella misura del tasso legale, e dalla data della proposizione della domanda giudiziale al saldo nella misura prevista dall'art. 1284 IV comma cc. CONDANNARE il sig. al risarcimento del danno per Controparte_1 responsabilità aggravata ex art. 96 cpc per aver resisto in giudizio con mala fede e/o colpa grave, nella somma che verrà liquidata in via equitativa e ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, rifuse I.V.A. e C.P.A. In via istruttoria all'occorrenza si chiede l'ammissione di CTU volta ad accertare la congruità dei prezzi esposti per i lavori extra preventivo.” Per l'attore
“1) In via principale nel merito: Accerti e dichiari la non sussistenza o la non efficacia di preventivi, contratti, patti od accordi, a carico del parimenti accertando e dichiarando che l'invocato CP_5 credito non ha natura ereditaria, con rigetto integrale della domanda attorea e condanna alle spese;
2)
In via subordinata nel merito: Nel denegato caso di accertamento di vincolo contrattuale in capo al de cuius (indi sugli eredi) e dichiarazione della natura ereditaria del credito azionato, voglia accertare e dichiarare la non esigibilità certezza liquidità dello stesso credito preteso dall'attore, per mancata iscrizione in bilancio e contabilità societaria dell'attore del credito azionato;
nonché il non corretto adempimento delle opere per difetto del rilascio certificati/dichiarazioni di conformità e di lavoro a regola d'arte ex DM 37/2008, con rigetto integrale della domanda attorea e condanna alle spese;
3) In estremo subordine Nel denegato caso di accertamento e dichiarazione della natura ereditaria del credito azionato, voglia accertarsi e dichiararsi la non sussistenza o non efficacia di alcun preventivo, contratto patto od accordo, ampliativo del credito originario indi accertare e dichiarare che l'unico importo dovuto fosse quello del preventivo originario dedotte le somme già versate, con declaratoria di erroneità del quantum preteso dall'attore nella parte dell'importo derivante dal secondo preventivo/consuntivo mai approvato dal de cuius e dai convenuti;
Con vittoria di spese competenze onorari di causa.” Per il convenuto Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e in diritto
Con atto di citazione convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Busto Arsizio Andrea Parte_1
e , in qualità di eredi di Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
chiedendo la condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento della somma di € Persona_1
45.510,00 oltre IVA al 10%, quale corrispettivo ancora dovuto per la fornitura e posa di impianti di riscaldamento e raffrescamento, idrico sanitario e di scarico presso un complesso immobiliare di proprietà del padre sig. denominato “Residenza Romy”, sito in Tradate (VA), via Persona_1
Piave n. 18.
In data 8.05.2024, si era costituito eccependo l'incompetenza territoriale in favore Controparte_1 del Tribunale di Varese.
Con provvedimento del 14.06.2023, il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale ex art. 38 c.p.c. e la causa è stata pertanto riassunta, nei termini di cui all'art. 38 c.p.c., avanti il Tribunale di Varese.
Con citazione in riassunzione, la società attrice si è riportata all'iniziale atto di citazione. Più nello specifico, la società attrice ha esposto di aver preso contatti con quale Controparte_1 rappresentante del padre , e di aver ricevuto da questi l'incarico per la fornitura e la posa degli Per_1 impianti di riscaldamento, raffreddamento, idrico sanitario e di scarico, per un totale di € 85.294,00 come da preventivo di spesa (cfr. docc. 2, 3); di aver ricevuto, da parte di , il Persona_1
pagina 2 di 7 pagamento di n. 3 fatture di acconto, per un totale di € 55.000 (cfr. docc. 4-9); di aver concordato con il committente alcune modifiche ed integrazioni in aggiunta a quanto precedentemente pattuito e di aver, al termine dei lavori, con mail del 23 settembre 2021, trasmesso il consuntivo delle opere eseguite riportante un totale di € 95.510 oltre IVA, con invito rivolto al committente di far pervenire eventuali osservazioni;
di aver quindi appreso, in data 22.01.2022, della morte di di avere Persona_1 infine richiesto, attesa l'accettazione delle opere senza alcuna contestazione, il pagamento del saldo residuo agli eredi.
Si è costituito in giudizio che, riportandosi integralmente alla comparsa di Controparte_1 costituzione già depositata nel procedimento incardinato presso il Tribunale di Busto Arsizio, ha eccepito: l'inesistenza di un qualsivoglia rapporto negoziale intercorso tra e la Persona_1 società attrice nonché, di conseguenza, l'insussistenza di un debito di natura ereditaria;
di non avere mai agito quale rappresentante del padre e di non aver mai assunto alcuna condotta che consentisse alla società attrice di assumere tale circostanza;
in via subordinata, la non esigibilità del credito per mancata iscrizione in bilancio e contabilità societaria;
il non corretto adempimento delle opere per non aver la società attrice rilasciato al committente alcuna dichiarazione di conformità e di lavoro a regola d'arte ex DM 37/2008; in via ulteriormente subordinata, l'erroneità delle somme richieste, chiedendo di dichiararsi la non sussistenza o la non efficacia di alcun preventivo ampliativo del credito originario.
Alla prima udienza di comparizione, il procuratore di parte attrice ha precisato di aver individuato gli eredi di sulla base del certificato di stato di famiglia e del contenuto della Persona_1 dichiarazione di successione.
Con successiva ordinanza riservata del 28.11.2023, è stata dichiarata la contumacia di CP_3
e e, concessi i termini per il deposito delle memorie ex
[...] Controparte_2 Controparte_4 art. 183 c. VI c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 05.03.2024.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 20.09.2024, ammesse le prove testimoniali formulate da parte attrice nonché l'interrogatorio formale del convenuto, è stata ammessa la produzione documentale dell'ordinanza adottata a conclusione del predetto procedimento di volontaria giurisdizione avviato ai sensi dell'art. 481 c.c. e fissata udienza per l'espletamento delle prove orali in data 05.11.2024 ore 12.00.
Escussi i testi, all'udienza del 28.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e repliche.
******
I. In primo luogo occorre valutare ai fini della legittimazione passiva dei convenuti la loro qualità di eredi di indicato nell'azione quale parte del contratto (committente) da cui è sorto Persona_1 il credito oggetto del giudizio.
Risulta, invero, documentata la qualità di eredi dei convenuti. In particolare, il procedimento ex art. 481 c.c., intrapreso da parte attrice, si è concluso con verbale del 06.04.2024 (cfr. doc. prodotto da parte attrice in data 30.09.2024), nel quale il Giudice ha dato atto che i resistenti ( , Controparte_4
, e hanno confermato di aver accettato Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 tacitamente l'eredità devoluta da in data 04.01.2024, producendo copia della Persona_1 trascrizione dell'atto di accettazione tacita. pagina 3 di 7 Si può pertanto affermare che e le altre convenute contumaci, Controparte_1 Controparte_2
e sono gli eredi di Per tale ragione, al Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 momento della presente pronuncia sussiste la condizione della legittimazione passiva. In mancanza di specifica contestazione sul punto può considerarsi pacifico che la successione è regolata dalle norme previste per la successione legittima, come considerato dall'attore sulla base del certificato di stato di famiglia del sig. Persona_1
II. Venendo al merito, la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra e Parte_1 [...]
è agevolmente dimostrata dalla documentazione prodotta dalla società attrice. Persona_1
Quest'ultima ha esposto di aver stipulato con tramite il figlio Persona_1 Controparte_1 che operava di fatto come suo rappresentante, un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura e posa di impianti di riscaldamento e raffrescamento, idrico sanitario e di scarico presso il complesso immobiliare sito in Tradate, via Piave n. 18 denominato “Residenza Romy” composto di più unità abitative, nonché di aver concordato con quest'ultimo le opere da eseguirsi (cfr. doc.1).
Occorre precisare che, in tema di contratto di appalto, non essendo richiesta la forma scritta ex lege ove questa non sia stata convenuta dai contraenti o da uno di essi richiesta, deve trovare normale applicazione il principio di libertà di forma nella manifestazione della volontà negoziale, dal quale discende che il valutare se l'accordo sia stato o meno raggiunto per consenso manifestato in forma orale o anche tacitamente, per facta concludentia, in relazione alle circostanze del caso concreto, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. Sez. II, 22 novembre 2000 n. 15112).
Ebbene, nel caso di specie, la società attrice ha prodotto un cospicuo scambio di corrispondenza via e- mail intercorsa tra e in data 7 luglio 2020 la società inviò ad Controparte_1 Parte_1 [...] il preventivo con il dettaglio delle opere da eseguire per ciascuno dei 4 appartamenti del CP_1 fabbricato di via Piave 18, per un totale di € 8529; in data 7 luglio 2020 inviò a Controparte_1
i seguenti dati per la fatturazione: VIA ROMITA EP Parte_1 Persona_1
NR 6 21049 TRADATE-VA- C.F. ; CANTIERE DI: VOSTRA PROPRIETA' C.F._5
DI VIA PIAVE NR 18 , 21049 TRADATE -VA-.
Seguì l'invio da parte di di tre fatture in acconto per i lavori in corso di esecuzione: n. Parte_1
91/2020 (€ 15000 + i.v.a.), n. 149/2020 (€ 15000 + i.v.a.) e n. 1/2021 (€ 20000 + i.v.a.), tutte indirizzate ad (docc. 4, 6 e 7); tali importi furono poi pagati con diversi bonifici Persona_1 bancari eseguiti dal conto corrente intestato ad riportando sempre nella causale Persona_1
“LAVORI VIA PIAVE - CORTELLEZZI ANTONIO” e indicando il numero della fattura e la dicitura
“acconto” (estratti conto docc. 5, 8 e 9).
Dalla documentazione allegata appare pertanto evidente la sussistenza del rapporto contrattuale instaurato tra e la società Persona_1 Parte_1
Lo stesso convenuto, in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver contattato la società attrice, per conto del padre , nel giugno 2020 per richiedere un preventivo in relazione alla Per_1 fornitura e posa di impianti di riscaldamento e raffrescamento presso il complesso immobiliare sito in
Tradate di proprietà del de cuius, Ed ancora, ha precisato di aver inviato, come da Persona_1 corrispondenza allegata, copiose mail dal suo indirizzo ( , aventi ad oggetto il Email_1 presente cantiere nonché le tavole progettuali, chiedendo che la fattura venisse intestata al padre pagina 4 di 7 (cfr. verbale del 05.11.2024: “sì è vero. Il doc. 4 rappresenta il mio riscontro al preventivo con Per_1
i dati di mio padre a cui intestare la fattura”).
Non vi è, pertanto, alcun dubbio circa l'effettiva sussistenza di un contratto d'appalto intercorrente tra e la società attrice, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori indicati nel Persona_1 preventivo di cui al doc. 4.
III. Quanto alla congruità del corrispettivo richiesto, la società attrice ha dedotto, con l'atto introduttivo, di aver realizzato lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente preventivo;
di aver, per tale ragione, alla conclusione dei lavori (in data 23.09.2021) presentato un consuntivo per opere realizzate pari ad € 95.510,00 oltre IVA. Motivo per il quale, al netto del pagamento di € 55.000 già pervenuto (cfr. docc. 6, 7, 8 e 9), l'attrice chiede che i convenuti vengano condannati al pagamento del residuo €
45.510 oltre IVA.
Sul punto, il convenuto solleva, seppur genericamente, eccezione di inadempimento, contestando la correttezza del quantum rispetto alle opere effettivamente eseguite.
Ebbene, sulla scorta della documentazione allegata nonché delle prove testimoniali, si ritiene che quanto richiesto da parte attrice risulti congruo.
In particolare, con mail del 15 febbraio 2022, in riscontro alla mail trasmessa dal rappresentante della società del 23.09.2021 avente ad oggetto il consuntivo ad opere ultimate e ai successivi solleciti di saldo del residuo dovuto, non avanzò alcuna contestazione ma rassicurò parte Controparte_1 attrice circa il pagamento del dovuto per il cantiere di via Piave (“Ti voglio solo rassicurare che tutte le pratiche relativa agli eredi sono state immediatamente attivate tramite il Commercialista ed il nostro
Avvocato (dal giorno 27 gennaio) fornendo loro tutto il necessario affiché la successione avvenga al più presto, in quanto gli impegni verso i professionisti incaricati per il cantiere di Via Piave vengano soddisfatti per quanto dovuto”; doc. 12 mail del 15.2.2022).
Del resto, è lo stesso convenuto che, in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver richiesto, in aggiunta al preventivo, delle ulteriori opere (cfr. verbale del 05.11.2024: “a memoria confermo di aver chiesto in aggiunta al preventivo solo sanitari e rubinetterie;
tutte le altre voci, di cui adesso non ricorso anche perché non sono un tecnico, ritenevo potessero considerarsi incluse nel preventivo che per me era omnicomprensivo”).
Parimenti, il teste dipendente di ha confermato l'esecuzione e Tes_1 Parte_1
l'installazione delle opere extra preventivo, dichiarando “la maggior parte dei lavori li avevo realizzati io e comunque ho partecipato anch'io all'installazione. Erano stati chiesti in corso d'opera al mio principale, al quale io avevo chiesto conferma prima di eseguirli.” Ed ancora “io sapevo cosa era contemplato nel preventivo originario, infatti per gli extra chiesti in fase di realizzazione io mi rivolgevo prima al mio datore di lavoro per avere conferma, così come ho fatto per queste opere” (cfr. verbale del 05.11.2024).
Anche la teste dipendente di ha confermato le predette circostanze Testimone_2 Parte_1 dichiarando: “confermo. Il preventivo non includeva questo tipo di lavori. In cantiere
[...]
per conto del padre, dava disposizione di eseguire dei lavori extra preventivo che poi CP_1 venivano eseguiti”.
in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che “le opere sono state realizzate;
Controparte_1 anche perché l'impianto funziona per cui presumo che sia stato fatto tutto”; “sì sono state ultimate ma pagina 5 di 7 la data non la ricordo”. Il teste ha evidenziato che “quanto agli impianti che vedo indicati Tes_1 nel documento 10, posso confermare che sono stati tutti realizzati”. inoltre, ha Testimone_2 confermato che il documento 10 è stato da lei redatto personalmente e che le opere sono state concluse nel giugno 2021 (cfr. verbale del 05.11.2024).
Sulla base di queste risultanze probatorie, non può essere accolta l'eccezione di inadempimento del convenuto, che appare priva di fondamento, avendo lo stesso confermato la realizzazione delle opere e la funzionalità degli impianti (cfr. verbale del 05.11.2024).
In ragione di ciò, la domanda di parte attrice merita accoglimento, limitatamente alla somma residua richiesta, pari ad € 45.510 oltre IVA.
IV. Pertanto, stante la fondatezza della domanda attorea, i convenuti devono essere condannati, per le ragioni sopra enunciate, al pagamento della somma di € 45510 oltre IVA, quindi € 50061. In ragione dell'art. 754 c.c. gli eredi sono tenuti verso il creditore al pagamento del debito ereditario in proporzione della quota ereditaria di ciascuno. Nel caso in esame, trattandosi di successione legittima, il coniuge è tenuta al pagamento della somma di 1/3 del dovuto mentre 2/3 saranno Controparte_4 pagati dai figli discendenti per 2/9 ciascuno. Di conseguenza è condannata al Controparte_4 pagamento della somma di € 16687; e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 devono essere condannati ciascuno al pagamento della somma di € 11124,67.
Sulle predette somme decorreranno gli interessi moratori al tasso legale, la cui decorrenza è stabilita dal 23 settembre 2021 (richiesta del pagamento del consuntivo dovuto da fino alla Persona_1 proposizione della domanda giudiziale nella misura del tasso legale di cui al comma 1 dell'art. 1284
c.c.; dalla data della proposizione della domanda giudiziale fino al saldo il saggio degli interessi legali è quello previsto dal IV comma dell'art. 1284 cc
V. La richiesta di condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., avanzata da parte attrice nei confronti di per asserito abuso della potestas agendi non può, invece, essere accolta per i Controparte_1 seguenti motivi.
Come noto, la norma in questione prescrive la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Ebbene, anche se la formulazione testuale - in specie, l'incipit “in ogni caso” e la stretta correlazione in termini di contestualità con la statuizione sulle spese (“ai sensi dell'art. 91”) - potrebbe accreditare l'idea che la pronuncia della condanna in questione sia giustificata dal mero fatto della soccombenza oppure da una condotta processuale che non integri gli estremi della malafede o della colpa grave ma sia improntata ad una temerarietà di grado minore, per dir così attenuata. In realtà, si ritiene, pur nel silenzio della legge, che la condanna postuli comunque da parte soccombente una resistenza contraddistinta, sotto il profilo soggettivo, da malafede o colpa grave.
Pertanto, presupposto indefettibile per la sua applicazione si sostanzia comunque nell'allegazione e nella dimostrazione della colpa grave della parte soccombente che, nell'agire o nel resistere in giudizio, avrebbe posto in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (cfr. Trib. Milano 9.01.2020).
pagina 6 di 7 Nel caso di specie, tuttavia, l'attrice non ha allegato elementi sufficienti a provare che il convenuto,
abbia, nel presente procedimento, resistito nel presente giudizio con dolo o colpa Controparte_1 grave.
VI. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo il d.m. n.
55/2014, aggiornati al D.M. 147 del 13/08/2022, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e con riferimento ai valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, considerato che l'istruttoria si è basata prevalentemente sulla documentazione allegata alla citazione che le parti non hanno depositato memorie conclusionali di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1 Parte_1 somma di € 11124,67 oltre interessi moratori dal 23 settembre 2021 fino alla proposizione della domanda giudiziale nella misura del tasso legale, e dalla data della proposizione della domanda giudiziale al saldo nella misura prevista dall'art. 1284 IV comma c.c.;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_2 Parte_1 somma di € 11124,67 oltre interessi moratori dal 23 settembre 2021 fino alla proposizione della domanda giudiziale nella misura del tasso legale, e dalla data della proposizione della domanda giudiziale al saldo nella misura prevista dall'art. 1284 IV comma c.c.;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice Controparte_3 Parte_1 della somma di € 11124,67 oltre interessi moratori dal 23 settembre 2021 fino alla proposizione della domanda giudiziale nella misura del tasso legale, e dalla data della proposizione della domanda giudiziale al saldo nella misura prevista dall'art. 1284 IV comma c.c.;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_4 Parte_1 somma di € 16687 oltre interessi moratori dal 23 settembre 2021 fino alla proposizione della domanda giudiziale nella misura del tasso legale, e dalla data della proposizione della domanda giudiziale al saldo nella misura prevista dall'art. 1284 IV comma c.c.;
- condanna i convenuti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in via solidale tra loro a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano CP_4 Parte_1 in € 5261 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA.
Varese, 10.5.2025
Il Giudice
Fabio Rivellini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1639/2023 promossa da
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Gallo e Nello Quadranti, elettivamente domiciliata in Como, P.zza
Pinchetti n. 3 presso lo studio dei difensori
ATTORE
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Controparte_1 C.F._1
Pasquadibisceglie, elettivamente domiciliato in Vedano Olona, via Ed. De Amicis n. 25 presso lo studio del difensore
CONVENUTO
e
(C.F. ); (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
; (C.F. ) C.F._3 Controparte_4 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Varese contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: ACCERTATA la qualità dei convenuti di eredi del sig. ; ACCERTATO il credito della società attrice nei Persona_1 confronti del de cuius sig. per l'esecuzione delle opere di cui è causa nella misura di Persona_1
Euro 45.510,00 oltre IVA 10% pari complessivi Euro 50.061,00 o altra diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dal 23 settembre 2021 fino alla proposizione della domanda giudiziale nella misura del tasso legale, e dalla data della proposizione della domanda giudiziale al saldo nella misura prevista dall'art. 1284 IV comma cc. CONDANNARE le parti convenute al pagamento dell'accertando debito ereditario, ciascuna in proporzione e nei limiti della quota di devoluzione della successione in loro favore e così in forza del disposto di cui all'articolo 581 cc. il coniuge convenuto sig.ra nella Controparte_4 misura di 1/3, pari ad Euro 16.687,00 iva compresa, ed i convenuti , Controparte_1 CP_3
e nella misura di 11.124,67 ciascuno pari ai rimanenti 2/3 divisi per tre, oltre
[...] Controparte_2
pagina 1 di 7 interessi moratori dal 23 settembre 2021 fino alla proposizione della domanda giudiziale nella misura del tasso legale, e dalla data della proposizione della domanda giudiziale al saldo nella misura prevista dall'art. 1284 IV comma cc. CONDANNARE il sig. al risarcimento del danno per Controparte_1 responsabilità aggravata ex art. 96 cpc per aver resisto in giudizio con mala fede e/o colpa grave, nella somma che verrà liquidata in via equitativa e ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, rifuse I.V.A. e C.P.A. In via istruttoria all'occorrenza si chiede l'ammissione di CTU volta ad accertare la congruità dei prezzi esposti per i lavori extra preventivo.” Per l'attore
“1) In via principale nel merito: Accerti e dichiari la non sussistenza o la non efficacia di preventivi, contratti, patti od accordi, a carico del parimenti accertando e dichiarando che l'invocato CP_5 credito non ha natura ereditaria, con rigetto integrale della domanda attorea e condanna alle spese;
2)
In via subordinata nel merito: Nel denegato caso di accertamento di vincolo contrattuale in capo al de cuius (indi sugli eredi) e dichiarazione della natura ereditaria del credito azionato, voglia accertare e dichiarare la non esigibilità certezza liquidità dello stesso credito preteso dall'attore, per mancata iscrizione in bilancio e contabilità societaria dell'attore del credito azionato;
nonché il non corretto adempimento delle opere per difetto del rilascio certificati/dichiarazioni di conformità e di lavoro a regola d'arte ex DM 37/2008, con rigetto integrale della domanda attorea e condanna alle spese;
3) In estremo subordine Nel denegato caso di accertamento e dichiarazione della natura ereditaria del credito azionato, voglia accertarsi e dichiararsi la non sussistenza o non efficacia di alcun preventivo, contratto patto od accordo, ampliativo del credito originario indi accertare e dichiarare che l'unico importo dovuto fosse quello del preventivo originario dedotte le somme già versate, con declaratoria di erroneità del quantum preteso dall'attore nella parte dell'importo derivante dal secondo preventivo/consuntivo mai approvato dal de cuius e dai convenuti;
Con vittoria di spese competenze onorari di causa.” Per il convenuto Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e in diritto
Con atto di citazione convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Busto Arsizio Andrea Parte_1
e , in qualità di eredi di Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
chiedendo la condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento della somma di € Persona_1
45.510,00 oltre IVA al 10%, quale corrispettivo ancora dovuto per la fornitura e posa di impianti di riscaldamento e raffrescamento, idrico sanitario e di scarico presso un complesso immobiliare di proprietà del padre sig. denominato “Residenza Romy”, sito in Tradate (VA), via Persona_1
Piave n. 18.
In data 8.05.2024, si era costituito eccependo l'incompetenza territoriale in favore Controparte_1 del Tribunale di Varese.
Con provvedimento del 14.06.2023, il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale ex art. 38 c.p.c. e la causa è stata pertanto riassunta, nei termini di cui all'art. 38 c.p.c., avanti il Tribunale di Varese.
Con citazione in riassunzione, la società attrice si è riportata all'iniziale atto di citazione. Più nello specifico, la società attrice ha esposto di aver preso contatti con quale Controparte_1 rappresentante del padre , e di aver ricevuto da questi l'incarico per la fornitura e la posa degli Per_1 impianti di riscaldamento, raffreddamento, idrico sanitario e di scarico, per un totale di € 85.294,00 come da preventivo di spesa (cfr. docc. 2, 3); di aver ricevuto, da parte di , il Persona_1
pagina 2 di 7 pagamento di n. 3 fatture di acconto, per un totale di € 55.000 (cfr. docc. 4-9); di aver concordato con il committente alcune modifiche ed integrazioni in aggiunta a quanto precedentemente pattuito e di aver, al termine dei lavori, con mail del 23 settembre 2021, trasmesso il consuntivo delle opere eseguite riportante un totale di € 95.510 oltre IVA, con invito rivolto al committente di far pervenire eventuali osservazioni;
di aver quindi appreso, in data 22.01.2022, della morte di di avere Persona_1 infine richiesto, attesa l'accettazione delle opere senza alcuna contestazione, il pagamento del saldo residuo agli eredi.
Si è costituito in giudizio che, riportandosi integralmente alla comparsa di Controparte_1 costituzione già depositata nel procedimento incardinato presso il Tribunale di Busto Arsizio, ha eccepito: l'inesistenza di un qualsivoglia rapporto negoziale intercorso tra e la Persona_1 società attrice nonché, di conseguenza, l'insussistenza di un debito di natura ereditaria;
di non avere mai agito quale rappresentante del padre e di non aver mai assunto alcuna condotta che consentisse alla società attrice di assumere tale circostanza;
in via subordinata, la non esigibilità del credito per mancata iscrizione in bilancio e contabilità societaria;
il non corretto adempimento delle opere per non aver la società attrice rilasciato al committente alcuna dichiarazione di conformità e di lavoro a regola d'arte ex DM 37/2008; in via ulteriormente subordinata, l'erroneità delle somme richieste, chiedendo di dichiararsi la non sussistenza o la non efficacia di alcun preventivo ampliativo del credito originario.
Alla prima udienza di comparizione, il procuratore di parte attrice ha precisato di aver individuato gli eredi di sulla base del certificato di stato di famiglia e del contenuto della Persona_1 dichiarazione di successione.
Con successiva ordinanza riservata del 28.11.2023, è stata dichiarata la contumacia di CP_3
e e, concessi i termini per il deposito delle memorie ex
[...] Controparte_2 Controparte_4 art. 183 c. VI c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 05.03.2024.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 20.09.2024, ammesse le prove testimoniali formulate da parte attrice nonché l'interrogatorio formale del convenuto, è stata ammessa la produzione documentale dell'ordinanza adottata a conclusione del predetto procedimento di volontaria giurisdizione avviato ai sensi dell'art. 481 c.c. e fissata udienza per l'espletamento delle prove orali in data 05.11.2024 ore 12.00.
Escussi i testi, all'udienza del 28.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e repliche.
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I. In primo luogo occorre valutare ai fini della legittimazione passiva dei convenuti la loro qualità di eredi di indicato nell'azione quale parte del contratto (committente) da cui è sorto Persona_1 il credito oggetto del giudizio.
Risulta, invero, documentata la qualità di eredi dei convenuti. In particolare, il procedimento ex art. 481 c.c., intrapreso da parte attrice, si è concluso con verbale del 06.04.2024 (cfr. doc. prodotto da parte attrice in data 30.09.2024), nel quale il Giudice ha dato atto che i resistenti ( , Controparte_4
, e hanno confermato di aver accettato Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 tacitamente l'eredità devoluta da in data 04.01.2024, producendo copia della Persona_1 trascrizione dell'atto di accettazione tacita. pagina 3 di 7 Si può pertanto affermare che e le altre convenute contumaci, Controparte_1 Controparte_2
e sono gli eredi di Per tale ragione, al Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 momento della presente pronuncia sussiste la condizione della legittimazione passiva. In mancanza di specifica contestazione sul punto può considerarsi pacifico che la successione è regolata dalle norme previste per la successione legittima, come considerato dall'attore sulla base del certificato di stato di famiglia del sig. Persona_1
II. Venendo al merito, la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra e Parte_1 [...]
è agevolmente dimostrata dalla documentazione prodotta dalla società attrice. Persona_1
Quest'ultima ha esposto di aver stipulato con tramite il figlio Persona_1 Controparte_1 che operava di fatto come suo rappresentante, un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura e posa di impianti di riscaldamento e raffrescamento, idrico sanitario e di scarico presso il complesso immobiliare sito in Tradate, via Piave n. 18 denominato “Residenza Romy” composto di più unità abitative, nonché di aver concordato con quest'ultimo le opere da eseguirsi (cfr. doc.1).
Occorre precisare che, in tema di contratto di appalto, non essendo richiesta la forma scritta ex lege ove questa non sia stata convenuta dai contraenti o da uno di essi richiesta, deve trovare normale applicazione il principio di libertà di forma nella manifestazione della volontà negoziale, dal quale discende che il valutare se l'accordo sia stato o meno raggiunto per consenso manifestato in forma orale o anche tacitamente, per facta concludentia, in relazione alle circostanze del caso concreto, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. Sez. II, 22 novembre 2000 n. 15112).
Ebbene, nel caso di specie, la società attrice ha prodotto un cospicuo scambio di corrispondenza via e- mail intercorsa tra e in data 7 luglio 2020 la società inviò ad Controparte_1 Parte_1 [...] il preventivo con il dettaglio delle opere da eseguire per ciascuno dei 4 appartamenti del CP_1 fabbricato di via Piave 18, per un totale di € 8529; in data 7 luglio 2020 inviò a Controparte_1
i seguenti dati per la fatturazione: VIA ROMITA EP Parte_1 Persona_1
NR 6 21049 TRADATE-VA- C.F. ; CANTIERE DI: VOSTRA PROPRIETA' C.F._5
DI VIA PIAVE NR 18 , 21049 TRADATE -VA-.
Seguì l'invio da parte di di tre fatture in acconto per i lavori in corso di esecuzione: n. Parte_1
91/2020 (€ 15000 + i.v.a.), n. 149/2020 (€ 15000 + i.v.a.) e n. 1/2021 (€ 20000 + i.v.a.), tutte indirizzate ad (docc. 4, 6 e 7); tali importi furono poi pagati con diversi bonifici Persona_1 bancari eseguiti dal conto corrente intestato ad riportando sempre nella causale Persona_1
“LAVORI VIA PIAVE - CORTELLEZZI ANTONIO” e indicando il numero della fattura e la dicitura
“acconto” (estratti conto docc. 5, 8 e 9).
Dalla documentazione allegata appare pertanto evidente la sussistenza del rapporto contrattuale instaurato tra e la società Persona_1 Parte_1
Lo stesso convenuto, in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver contattato la società attrice, per conto del padre , nel giugno 2020 per richiedere un preventivo in relazione alla Per_1 fornitura e posa di impianti di riscaldamento e raffrescamento presso il complesso immobiliare sito in
Tradate di proprietà del de cuius, Ed ancora, ha precisato di aver inviato, come da Persona_1 corrispondenza allegata, copiose mail dal suo indirizzo ( , aventi ad oggetto il Email_1 presente cantiere nonché le tavole progettuali, chiedendo che la fattura venisse intestata al padre pagina 4 di 7 (cfr. verbale del 05.11.2024: “sì è vero. Il doc. 4 rappresenta il mio riscontro al preventivo con Per_1
i dati di mio padre a cui intestare la fattura”).
Non vi è, pertanto, alcun dubbio circa l'effettiva sussistenza di un contratto d'appalto intercorrente tra e la società attrice, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori indicati nel Persona_1 preventivo di cui al doc. 4.
III. Quanto alla congruità del corrispettivo richiesto, la società attrice ha dedotto, con l'atto introduttivo, di aver realizzato lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente preventivo;
di aver, per tale ragione, alla conclusione dei lavori (in data 23.09.2021) presentato un consuntivo per opere realizzate pari ad € 95.510,00 oltre IVA. Motivo per il quale, al netto del pagamento di € 55.000 già pervenuto (cfr. docc. 6, 7, 8 e 9), l'attrice chiede che i convenuti vengano condannati al pagamento del residuo €
45.510 oltre IVA.
Sul punto, il convenuto solleva, seppur genericamente, eccezione di inadempimento, contestando la correttezza del quantum rispetto alle opere effettivamente eseguite.
Ebbene, sulla scorta della documentazione allegata nonché delle prove testimoniali, si ritiene che quanto richiesto da parte attrice risulti congruo.
In particolare, con mail del 15 febbraio 2022, in riscontro alla mail trasmessa dal rappresentante della società del 23.09.2021 avente ad oggetto il consuntivo ad opere ultimate e ai successivi solleciti di saldo del residuo dovuto, non avanzò alcuna contestazione ma rassicurò parte Controparte_1 attrice circa il pagamento del dovuto per il cantiere di via Piave (“Ti voglio solo rassicurare che tutte le pratiche relativa agli eredi sono state immediatamente attivate tramite il Commercialista ed il nostro
Avvocato (dal giorno 27 gennaio) fornendo loro tutto il necessario affiché la successione avvenga al più presto, in quanto gli impegni verso i professionisti incaricati per il cantiere di Via Piave vengano soddisfatti per quanto dovuto”; doc. 12 mail del 15.2.2022).
Del resto, è lo stesso convenuto che, in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver richiesto, in aggiunta al preventivo, delle ulteriori opere (cfr. verbale del 05.11.2024: “a memoria confermo di aver chiesto in aggiunta al preventivo solo sanitari e rubinetterie;
tutte le altre voci, di cui adesso non ricorso anche perché non sono un tecnico, ritenevo potessero considerarsi incluse nel preventivo che per me era omnicomprensivo”).
Parimenti, il teste dipendente di ha confermato l'esecuzione e Tes_1 Parte_1
l'installazione delle opere extra preventivo, dichiarando “la maggior parte dei lavori li avevo realizzati io e comunque ho partecipato anch'io all'installazione. Erano stati chiesti in corso d'opera al mio principale, al quale io avevo chiesto conferma prima di eseguirli.” Ed ancora “io sapevo cosa era contemplato nel preventivo originario, infatti per gli extra chiesti in fase di realizzazione io mi rivolgevo prima al mio datore di lavoro per avere conferma, così come ho fatto per queste opere” (cfr. verbale del 05.11.2024).
Anche la teste dipendente di ha confermato le predette circostanze Testimone_2 Parte_1 dichiarando: “confermo. Il preventivo non includeva questo tipo di lavori. In cantiere
[...]
per conto del padre, dava disposizione di eseguire dei lavori extra preventivo che poi CP_1 venivano eseguiti”.
in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che “le opere sono state realizzate;
Controparte_1 anche perché l'impianto funziona per cui presumo che sia stato fatto tutto”; “sì sono state ultimate ma pagina 5 di 7 la data non la ricordo”. Il teste ha evidenziato che “quanto agli impianti che vedo indicati Tes_1 nel documento 10, posso confermare che sono stati tutti realizzati”. inoltre, ha Testimone_2 confermato che il documento 10 è stato da lei redatto personalmente e che le opere sono state concluse nel giugno 2021 (cfr. verbale del 05.11.2024).
Sulla base di queste risultanze probatorie, non può essere accolta l'eccezione di inadempimento del convenuto, che appare priva di fondamento, avendo lo stesso confermato la realizzazione delle opere e la funzionalità degli impianti (cfr. verbale del 05.11.2024).
In ragione di ciò, la domanda di parte attrice merita accoglimento, limitatamente alla somma residua richiesta, pari ad € 45.510 oltre IVA.
IV. Pertanto, stante la fondatezza della domanda attorea, i convenuti devono essere condannati, per le ragioni sopra enunciate, al pagamento della somma di € 45510 oltre IVA, quindi € 50061. In ragione dell'art. 754 c.c. gli eredi sono tenuti verso il creditore al pagamento del debito ereditario in proporzione della quota ereditaria di ciascuno. Nel caso in esame, trattandosi di successione legittima, il coniuge è tenuta al pagamento della somma di 1/3 del dovuto mentre 2/3 saranno Controparte_4 pagati dai figli discendenti per 2/9 ciascuno. Di conseguenza è condannata al Controparte_4 pagamento della somma di € 16687; e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 devono essere condannati ciascuno al pagamento della somma di € 11124,67.
Sulle predette somme decorreranno gli interessi moratori al tasso legale, la cui decorrenza è stabilita dal 23 settembre 2021 (richiesta del pagamento del consuntivo dovuto da fino alla Persona_1 proposizione della domanda giudiziale nella misura del tasso legale di cui al comma 1 dell'art. 1284
c.c.; dalla data della proposizione della domanda giudiziale fino al saldo il saggio degli interessi legali è quello previsto dal IV comma dell'art. 1284 cc
V. La richiesta di condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., avanzata da parte attrice nei confronti di per asserito abuso della potestas agendi non può, invece, essere accolta per i Controparte_1 seguenti motivi.
Come noto, la norma in questione prescrive la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Ebbene, anche se la formulazione testuale - in specie, l'incipit “in ogni caso” e la stretta correlazione in termini di contestualità con la statuizione sulle spese (“ai sensi dell'art. 91”) - potrebbe accreditare l'idea che la pronuncia della condanna in questione sia giustificata dal mero fatto della soccombenza oppure da una condotta processuale che non integri gli estremi della malafede o della colpa grave ma sia improntata ad una temerarietà di grado minore, per dir così attenuata. In realtà, si ritiene, pur nel silenzio della legge, che la condanna postuli comunque da parte soccombente una resistenza contraddistinta, sotto il profilo soggettivo, da malafede o colpa grave.
Pertanto, presupposto indefettibile per la sua applicazione si sostanzia comunque nell'allegazione e nella dimostrazione della colpa grave della parte soccombente che, nell'agire o nel resistere in giudizio, avrebbe posto in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (cfr. Trib. Milano 9.01.2020).
pagina 6 di 7 Nel caso di specie, tuttavia, l'attrice non ha allegato elementi sufficienti a provare che il convenuto,
abbia, nel presente procedimento, resistito nel presente giudizio con dolo o colpa Controparte_1 grave.
VI. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo il d.m. n.
55/2014, aggiornati al D.M. 147 del 13/08/2022, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e con riferimento ai valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, considerato che l'istruttoria si è basata prevalentemente sulla documentazione allegata alla citazione che le parti non hanno depositato memorie conclusionali di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1 Parte_1 somma di € 11124,67 oltre interessi moratori dal 23 settembre 2021 fino alla proposizione della domanda giudiziale nella misura del tasso legale, e dalla data della proposizione della domanda giudiziale al saldo nella misura prevista dall'art. 1284 IV comma c.c.;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_2 Parte_1 somma di € 11124,67 oltre interessi moratori dal 23 settembre 2021 fino alla proposizione della domanda giudiziale nella misura del tasso legale, e dalla data della proposizione della domanda giudiziale al saldo nella misura prevista dall'art. 1284 IV comma c.c.;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice Controparte_3 Parte_1 della somma di € 11124,67 oltre interessi moratori dal 23 settembre 2021 fino alla proposizione della domanda giudiziale nella misura del tasso legale, e dalla data della proposizione della domanda giudiziale al saldo nella misura prevista dall'art. 1284 IV comma c.c.;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_4 Parte_1 somma di € 16687 oltre interessi moratori dal 23 settembre 2021 fino alla proposizione della domanda giudiziale nella misura del tasso legale, e dalla data della proposizione della domanda giudiziale al saldo nella misura prevista dall'art. 1284 IV comma c.c.;
- condanna i convenuti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in via solidale tra loro a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano CP_4 Parte_1 in € 5261 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA.
Varese, 10.5.2025
Il Giudice
Fabio Rivellini
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