Art. 96. Trasferimento ad altra Amministrazione
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'impiegato collocato in disponibilita' puo' essere trasferito, anche a domanda, ad un posto vacante nei ruoli di altra Amministrazione, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione.
Il trasferimento puo' essere disposto soltanto in carriere e con qualifiche corrispondenti a quelle dell'impiegato collocato in disponibilita'. Il trasferimento in altra carriera o con altra qualifica, puo' essere disposto soltanto con il consenso dell'interessato.
Il trasferimento non e' consentito nei ruoli nei quali si abbiano gia' impiegati in disponibilita' che possano essere richiamati in servizio ai sensi dell'articolo successivo. In ogni caso l'impiegato conserva l'anzianita' e il trattamento economico di cui godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo e' collocato dopo gli impiegati della sua qualifica appartenenti ad esso.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'impiegato collocato in disponibilita' puo' essere trasferito, anche a domanda, ad un posto vacante nei ruoli di altra Amministrazione, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione.
Il trasferimento puo' essere disposto soltanto in carriere e con qualifiche corrispondenti a quelle dell'impiegato collocato in disponibilita'. Il trasferimento in altra carriera o con altra qualifica, puo' essere disposto soltanto con il consenso dell'interessato.
Il trasferimento non e' consentito nei ruoli nei quali si abbiano gia' impiegati in disponibilita' che possano essere richiamati in servizio ai sensi dell'articolo successivo. In ogni caso l'impiegato conserva l'anzianita' e il trattamento economico di cui godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo e' collocato dopo gli impiegati della sua qualifica appartenenti ad esso.