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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/10/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2798/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pintauro Pasquale Parte_1 P.IVA_1 (C.F. ); C.F._1 OPPONENTE
(C.F ), con il patrocinio dell'Avv. Loreto Controparte_1 P.IVA_2 Antonio (C.F. ) e dell'Avv. Giglio Giovanni (C.F. C.F._2
); C.F._3 OPPOSTA
OGGETTO: Appalto di pubblico servizio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso monitorio depositato presso l'intestato Tribunale, il Controparte_1 chiedeva l'emissione di una ingiunzione di pagamento nei confronti del per Parte_1
l'importo di € 256.413,38, oltre alle spese e agli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/02, dal giorno successivo alla scadenza di ogni singolo termine contrattuale al saldo.
A sostegno della propria domanda, deduceva quanto segue:
1 • la ricorrente stipulava con la controparte vari contratti d'appalto per la raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, per il periodo che va dal 13.01.2010 e fino al 15.06.2010;
• per l'esecuzione del predetto servizio, emetteva le seguenti fatture:
- n. 8 del 31.01.2010, per un importo totale di € 310.438,16 IVA inclusa, da cui detrarre i già versati € 290.140,96, con un residuo credito di € 20.297,20 IVA inclusa;
- n. 17 del 28.02.2010, per l'importo totale di € 517.328,37 IVA inclusa, da cui detrarre i già versati € 505.657,26, con un residuo credito di € 11.671,11 IVA inclusa;
- n. 26 del 31.03.2010, per l'importo totale di € 517.328,37 IVA inclusa, da cui detrarre i già versati € 511.303,75, con un residuo credito di € 6.024,62 IVA inclusa;
- n. 33 del 16.04.2010, per l'importo totale di € 143.292,60 IVA inclusa;
- n. 35 del 30.04.2010, per l'importo totale di € 517.328,37 IVA inclusa, da cui detrarre i già versati € 511.096,17, con un residuo credito di € 6.232,20 IVA inclusa;
- n. 40 del 30.04.2010, per l'importo totale di € 55.112,48 IVA inclusa;
- n. 50 del 31.05.2010, per l'importo totale di € 561.050,60 IVA inclusa, da cui detrarre i già versati € 555.039,10, con un residuo credito di € 6.011,50 IVA inclusa;
- n. 52 del 25.06.2010, per l'importo totale di € 280.525,30 IVA inclusa, da cui detrarre i già versati € 272.753,63, con un residuo credito di € 7.771,67 IVA inclusa;
• il procedeva al pagamento parziale degli importi indicati all'interno delle Parte_1 fatture citate, per cui la società appaltatrice è ancora creditrice del complessivo importo di €
256.413,38.
Conseguentemente, in data 19.03.2018 veniva emesso da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 1024/2018, notificato all'ingiunto in data 23.03.2018.
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 12.04.2018, il formulava Parte_1 opposizione avverso il menzionato decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'avverso diritto ed evidenziando quanto segue:
• sulle fatture n. 8 del 31.01.2010, n. 17 del 28.02.2010, n. 26 del 31.03.2010, n. 35 del
30.04.2010, n. 50 del 31.05.2010, n. 52 del 25.06.2010, il ha applicato le ritenute Pt_1 scaturenti dall'applicazione delle penali per inadempimento previste dall'art. 4 del contratto;
• sulle fatture n. 35 del 05.05.2010 e n. 52 del 25.06.2010 sono state trattenute le somme accantonate per pignoramenti presso terzi notificati al Comune dai creditori dell'appaltatrice;
2 • sulle fatture n. 62 del 08.06.2010 e n. 77 del 12.07.2010 sono stati trattenuti gli importi dovuti per il nolo di n. 5 costipatori e n. 1 automezzo con gru di proprietà del in virtù del Pt_1 contratto di noleggio del 10.05.2010, con proroga del 10.06.2010;
• la fattura n. 33 del 16.04.2010 non è stata liquidata in quanto relativa a voci di spesa
(adeguamento retribuzioni del personale per passaggio di cantiere) non addebitabili all'ente comunale, ma poste a carico della ditta appaltatrice, in ragione del sottoscritto capitolato d'appalto;
• la fattura n. 40 del 30.04.2010 non risulta agli atti del Parte_1
Chiedeva pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2 – Con comparsa depositata in data 25.09.2018, si costituiva in giudizio il fallimento della
[...]
argomentando per il rigetto dell'opposizione formulata dalla controparte: evidenziava, CP_1 in primo luogo, l'arbitrarietà delle penali per inadempimento applicate dal Parte_1 atteso che la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali è stata rilevata solo in sede di liquidazione delle fatture, senza alcuna preventiva contestazione;
in secondo luogo, sosteneva che le fatture n. 33 e n. 40 riguardano i costi per l'adeguamento del livello e della retribuzione del personale, non noti all'atto della stipula del contratto.
1.3 – All'esito prima udienza, non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza del 25.09.2018 veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte opposta;
dopo l'acquisizione della prova orale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 06.06.2025, il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 12.04.2018, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
23.03.2018; inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 19.04.2018, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 – Nel merito, sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata
3 dall'opponente, invocando l'applicazione del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4
c.c..
Tale eccezione è infondata.
3.1 – In effetti, la norma citata riguarda “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno in termini più brevi”.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso per il pagamento dei corrispettivi previsti all'interno dei tre contratti di appalto stipulati tra il e la società opposta. Si tratta di Pt_1 prezzi stabiliti in maniera unitaria, per i periodi di efficacia di ciascun contratto (dal 13.01.2010 al 30.04.2010, dal 01.05.10 al 31.05.2010, dal 01.06.2010 al 15.06.2010); pertanto, non sono previsti pagamenti periodici, benché il versamento del corrispettivo unitario sia dilazionato in base alla progressiva erogazione del servizio appaltato.
In questa prospettiva, non è applicabile l'art. 2948 c.c., ma deve operare l'ordinario termine di prescrizione decennale, previsto dall'art. 2946 c.c.. Conseguentemente, considerando che i crediti sono sorti nel 2010 e che il decreto ingiuntivo è stato notificato nel 2018, l'eccezione sollevata da parte opponente deve essere rigettata.
4 – Procedendo ad esaminare la domanda sottesa al ricorso monitorio, occorre rilevare che parte opposta, attrice sostanziale nel presente giudizio, ha chiesto il pagamento del corrispettivo previsto dai tre contratti di appalto stipulati con il per l'erogazione del Parte_1 servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2010.
Non sono state contestate l'esistenza del contratto, né l'ammontare del corrispettivo dovuto alla che è stato parzialmente pagato dal debitore;
non è stata sollevata dall'opponente Controparte_1
l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c.; tuttavia, con riferimento alle fatture n.
8 del 31.01.2010, n. 17 del 28.02.2010, n. 26 del 31.03.2010, n. 35 del 30.04.2010, n. 50 del
31.05.2010, n. 52 del 25.06.2010, il ha eccepito in compensazione l'esistenza di propri Pt_1 crediti nei confronti della ditta appaltatrice, derivanti dall'applicazione delle penali previste dall'art. 4 di ciascun contratto di appalto e dal nolo di attrezzature;
ha evidenziato di aver accantonato alcune somme, in virtù di pignoramenti presso terzi notificati dai creditori della società.
Pertanto, occorre verificare la legittimità di tali ritenute.
4.1 – Con riferimento alle penali, è necessario rilevare che il citato art. 4 dei contratti d'appalto
4 prevede: “Per le inadempienze contrattuali di cui all'art. 12 del Capitolato speciale d'Appalto saranno applicate, previa contestazione, cui dovrà essere data giustificazione entro 5 giorni, le penali da un minimo di € 100/giorno fino ad un massimo di € 2.800,00/giorno a seconda della gravità dell'inadempienza. La ritenuta sarà applicata sul corrispettivo dovuto”.
Alla luce della disciplina contrattuale, dunque, l'applicazione di tali penali avrebbe dovuto essere preceduta dalla previa contestazione nei confronti della società appaltatrice, che avrebbe così goduto della possibilità di far pervenire le proprie giustificazioni. Tuttavia, per il periodo compreso tra gennaio e giugno del 2010, non risulta notificata alcuna contestazione scritta nei confronti della da parte del In effetti, risulta versata in atti CP_1 Parte_1 un'unica nota di contestazione, prot. n. 18926 del 27.04.2010, allegata alla determina n. 52 del
05.05.2010; non vi è prova, però, dell'affettiva consegna della stessa alla società appaltatrice.
Del resto, l'assolvimento dell'onere di preventiva contestazione degli inadempimenti non può desumersi neppure dalla testimonianza resa da il quale ha dichiarato: “É vero, Testimone_1 ci sono state delle lamentele a volte, ma svolte oralmente, nel senso che, ad esempio, a sera ci contestavano di non aver provveduto alla raccolta su strade che invece erano state regolarmente pulite, ma su cui poi c'era stato in giornata il passaggio generalizzato dell'utenza. Confermo che poi solo in sede di fatturazione venivano decurtati degli importi per pretesi inadempimenti non specificatamente contestati prima”. Il teste, dunque, ha affermato l'esistenza di contestazioni orali relative soltanto al mancato spazzamento di alcune strade e non riguardanti gli altri inadempimenti indicati all'interno delle determine di liquidazione emesse dal inoltre, la Pt_1 testimonianza acquisita è estremamente generica anche con riferimento alle doglianze concernenti il mancato spazzamento delle strade: non specifica l'identità dei soggetti che effettuavano e ricevevano le contestazioni verbali;
non precisa il contenuto delle stesse, atteso che non indica le strade a cui si riferivano;
non chiarisce la frequenza delle medesime, né il numero di giorni per cui è stato lamentato l'inadempimento. In altri termini, dalle dichiarazioni testimoniali non è possibile evincere il contenuto e la gravità degli inadempimenti contestati dal ai fini dell'applicazione delle penali previste dal contratto. Pt_1
Non è stata provata, quindi, l'osservanza del procedimento previsto dall'art. 4 dei contratti d'appalto, ai fini dell'applicazione delle penali;
esse, pertanto, non possono considerarsi dovute, alla luce della citata previsione contrattuale e, quindi, il ha indebitamente detratto i Pt_1
5 relativi importi dal corrispettivo versato alla società appaltatrice.
Conseguentemente, l'opposizione è infondata, con riferimento all'importo di € 45.408,30.
4.2 – All'interno dei decreti di liquidazione n. 62 del 08.06.2010 e n. 77 del 12.07.2010, risultano trattenute dal corrispettivo dovuto all'odierna opposta le somme dovute dalla stessa, peri a €
5.200,00, per il nolo di n. 5 costipatori e n. 1 automezzo con gru di proprietà del in virtù Pt_1 del contratto di noleggio del 10.05.2010, con proroga del 10.06.2010.
In altri termini, l'ente pubblico ha eccepito la compensazione del credito vantato dall'appaltatrice con il proprio controcredito scaturente dal citato contratto di nolo. Tale controcredito non è stato in alcun modo contestato dall'odierna opposta;
l'eccezione, quindi, deve essere accolta.
L'opposizione, pertanto, è fondata, con riferimento all'importo di € 5.200,00.
4.3 – Inoltre, il ha esposto di aver trattenuto dalle somme dovute alla Parte_1 CP_1
l'importo di € 2.500, in virtù del pignoramento presso terzi notificato da
[...] Parte_2
(cfr. determina n. 52 del 05.05.2010) e l'importo di € 4.900, in virtù del pignoramento presso terzi notificato da , , (cfr. determina n. 77 Parte_3 Persona_1 Persona_2 del 12.07.2010).
Sul punto, si osserva che l'esistenza di tali pignoramenti, con il conseguente obbligo di accantonamento delle somme indicate, è stato documentalmente provato dal Parte_1 mediante il deposito degli atti regolarmente notificati. La società opposta, a fronte di tale produzione documentale, non ha dimostrato l'adempimento di tale debito nei confronti dei propri creditori, né l'estinzione dei procedimenti esecutivi;
pertanto, si può ritenere che l'accantonamento delle somme in questione sia stato correttamente effettuato da parte dell'odierno opponente.
Anche con riferimento all'ulteriore importo di € 7.400,00, quindi, l'opposizione è fondata.
5 – Le contestazioni sollevate dal riguardano, altresì, le fatture n. 33 del Parte_1
16.04.2010 e n. 40 del 30.04.2010, concernenti le spese sostenute dall'odierna opposta per l'aumento dei costi del personale, verificatosi a seguito della stipulazione dei contratti di appalto, per complessivi € 198.405,08.
Anche con riferimento a tale importo l'opposizione è fondata.
5.1 – Invero, l'art 2 dei contratti d'appalto n. 8297/2010, 8310/2010, 8314/2010 (recanti il medesimo contenuto), prevede: “Lo svolgimento del servizio, così come descritto negli artt. 1 e 2
6 del Capitolato è da considerarsi a corpo, rientrando ogni onere, anche di integrazione di mezzi e personale, nel corrispettivo, fatti salvi i servizi aggiuntivi esplicitamente evidenziati”; l'art. 3 dei citati contratti, inoltre, precisa che il prezzo pattuito “comprende l'espletamento di tutti i servizi previsti dal disciplinare senza che l'appaltatore possa vantare alcuna maggiore pretesa”.
Tali previsioni contrattuali, dunque, escludono la possibilità di addebitare al i costi Pt_1 indicati all'interno delle fatture in esame, poiché gli stessi non sono compresi all'interno del corrispettivo pattuito.
5.2 – D'altra parte, l'aumento del prezzo del servizio appaltato non può essere giustificato neppure dall'applicazione dell'art. 1664 c.c., che stabilisce che, qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti nel costo della manodopera, nella misura di un decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può chiedere una revisione del prezzo medesimo, per la differenza che eccede il decimo.
In effetti, parte opposta non ha dimostrato che si è verificato un aumento del costo della manodopera dovuto a circostanze imprevedibili;
al contrario, dalla documentazione versata in atti emerge che il costo del lavoro è stato calcolato in base ai CCNL di settore stipulati in data anteriore rispetto alla conclusione del contratto di appalto.
L'odierna opposta, del resto, ha evidenziato soltanto di essere venuta a conoscenza del reale costo dei dipendenti solo successivamente al passaggio di cantiere intervenuto con la precedente società appaltatrice;
sul punto, il teste ha riferito che “a seguito del passaggio Testimone_1 di cantiere c'è stato un incremento di costi del personale perché ha dovuto assorbire CP_1 dipendenti i cui nominativi non erano stati comunicati preventivamente”. In altri termini, secondo la tesi della creditrice, non si sarebbe verificato un aumento del costo del lavoro, bensì un aumento del numero di lavori assunti, rispetto a quello preventivato, alla luce della clausola sociale.
Sul punto, deve essere osservato che il rispetto della clausola sociale non implica affatto il mantenimento di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto precedente, ma richiede soltanto che l'appaltatore trattenga le risorse impiegate dal gestore uscente nella misura adeguata alle finalità dell'appalto e alle sue esigenze organizzative e imprenditoriali (cfr. Consiglio di Stato sez. III,
10/03/2025, n. 1978). Tale clausola, dunque, deve essere intesa in maniera elastica e non rigida, rimettendo all'operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito
7 all'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario, anche perché l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà
d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (cfr. Consiglio di Stato sez. V,
18/04/2025, n. 3418).
È evidente, dunque, che, a seguito del passaggio di cantiere, l'appaltatrice subentrante era tenuta ad assorbire soltanto i dipendenti ritenuti necessari per la corretta esecuzione del contratto. Tale assorbimento non può dar luogo a un adeguamento del corrispettivo posto a carico del Pt_1 perché non dipende da un imprevedibile aumento dei costi, dal momento che la società appaltatrice avrebbe dovuto adeguatamente stimare, prima della stipula del contratto, il numero di dipendenti necessario per l'esecuzione delle prestazioni pattuite;
l'erronea quantificazione del personale da assumere per il regolare adempimento del contratto, quindi, non può essere addebitata al committente, rientrando nell'organizzazione dell'attività di impresa spettante all'appaltatrice.
L'opposizione deve essere accolta, dunque, con riferimento all'importo di € 198.405,08, poiché tale importo non è dovuto dall'ente opponente.
6 – In sintesi, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, essendo dimostrato che il credito vantato dalla non ammonta ad € CP_1
256.413,38, bensì a € 45.408,30, oltre agli interessi di cui al d.lgs. 231/02 dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo;
pertanto, il deve essere condannato al pagamento di tale Parte_1 importo in favore dell'opposta.
7 – Le spese di lite seguono la soccombenza, tenendo conto dell'unitarietà del procedimento per decreto ingiuntivo e della successiva fase di opposizione, e, quindi, sono poste a carico di parte opponente, in favore di parte opposta, alla luce dell'accoglimento parziale della domanda formulata in sede monitoria (cfr. Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n. 32061). Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità e del contenuto delle difese articolate dalle parti.
8
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di €
45.408,30, oltre agli interessi di cui al d.lgs. 231/02 dalla maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
3. condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del
15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 06/10/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2798/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pintauro Pasquale Parte_1 P.IVA_1 (C.F. ); C.F._1 OPPONENTE
(C.F ), con il patrocinio dell'Avv. Loreto Controparte_1 P.IVA_2 Antonio (C.F. ) e dell'Avv. Giglio Giovanni (C.F. C.F._2
); C.F._3 OPPOSTA
OGGETTO: Appalto di pubblico servizio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso monitorio depositato presso l'intestato Tribunale, il Controparte_1 chiedeva l'emissione di una ingiunzione di pagamento nei confronti del per Parte_1
l'importo di € 256.413,38, oltre alle spese e agli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/02, dal giorno successivo alla scadenza di ogni singolo termine contrattuale al saldo.
A sostegno della propria domanda, deduceva quanto segue:
1 • la ricorrente stipulava con la controparte vari contratti d'appalto per la raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, per il periodo che va dal 13.01.2010 e fino al 15.06.2010;
• per l'esecuzione del predetto servizio, emetteva le seguenti fatture:
- n. 8 del 31.01.2010, per un importo totale di € 310.438,16 IVA inclusa, da cui detrarre i già versati € 290.140,96, con un residuo credito di € 20.297,20 IVA inclusa;
- n. 17 del 28.02.2010, per l'importo totale di € 517.328,37 IVA inclusa, da cui detrarre i già versati € 505.657,26, con un residuo credito di € 11.671,11 IVA inclusa;
- n. 26 del 31.03.2010, per l'importo totale di € 517.328,37 IVA inclusa, da cui detrarre i già versati € 511.303,75, con un residuo credito di € 6.024,62 IVA inclusa;
- n. 33 del 16.04.2010, per l'importo totale di € 143.292,60 IVA inclusa;
- n. 35 del 30.04.2010, per l'importo totale di € 517.328,37 IVA inclusa, da cui detrarre i già versati € 511.096,17, con un residuo credito di € 6.232,20 IVA inclusa;
- n. 40 del 30.04.2010, per l'importo totale di € 55.112,48 IVA inclusa;
- n. 50 del 31.05.2010, per l'importo totale di € 561.050,60 IVA inclusa, da cui detrarre i già versati € 555.039,10, con un residuo credito di € 6.011,50 IVA inclusa;
- n. 52 del 25.06.2010, per l'importo totale di € 280.525,30 IVA inclusa, da cui detrarre i già versati € 272.753,63, con un residuo credito di € 7.771,67 IVA inclusa;
• il procedeva al pagamento parziale degli importi indicati all'interno delle Parte_1 fatture citate, per cui la società appaltatrice è ancora creditrice del complessivo importo di €
256.413,38.
Conseguentemente, in data 19.03.2018 veniva emesso da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 1024/2018, notificato all'ingiunto in data 23.03.2018.
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 12.04.2018, il formulava Parte_1 opposizione avverso il menzionato decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'avverso diritto ed evidenziando quanto segue:
• sulle fatture n. 8 del 31.01.2010, n. 17 del 28.02.2010, n. 26 del 31.03.2010, n. 35 del
30.04.2010, n. 50 del 31.05.2010, n. 52 del 25.06.2010, il ha applicato le ritenute Pt_1 scaturenti dall'applicazione delle penali per inadempimento previste dall'art. 4 del contratto;
• sulle fatture n. 35 del 05.05.2010 e n. 52 del 25.06.2010 sono state trattenute le somme accantonate per pignoramenti presso terzi notificati al Comune dai creditori dell'appaltatrice;
2 • sulle fatture n. 62 del 08.06.2010 e n. 77 del 12.07.2010 sono stati trattenuti gli importi dovuti per il nolo di n. 5 costipatori e n. 1 automezzo con gru di proprietà del in virtù del Pt_1 contratto di noleggio del 10.05.2010, con proroga del 10.06.2010;
• la fattura n. 33 del 16.04.2010 non è stata liquidata in quanto relativa a voci di spesa
(adeguamento retribuzioni del personale per passaggio di cantiere) non addebitabili all'ente comunale, ma poste a carico della ditta appaltatrice, in ragione del sottoscritto capitolato d'appalto;
• la fattura n. 40 del 30.04.2010 non risulta agli atti del Parte_1
Chiedeva pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2 – Con comparsa depositata in data 25.09.2018, si costituiva in giudizio il fallimento della
[...]
argomentando per il rigetto dell'opposizione formulata dalla controparte: evidenziava, CP_1 in primo luogo, l'arbitrarietà delle penali per inadempimento applicate dal Parte_1 atteso che la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali è stata rilevata solo in sede di liquidazione delle fatture, senza alcuna preventiva contestazione;
in secondo luogo, sosteneva che le fatture n. 33 e n. 40 riguardano i costi per l'adeguamento del livello e della retribuzione del personale, non noti all'atto della stipula del contratto.
1.3 – All'esito prima udienza, non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza del 25.09.2018 veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte opposta;
dopo l'acquisizione della prova orale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 06.06.2025, il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 12.04.2018, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
23.03.2018; inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 19.04.2018, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 – Nel merito, sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata
3 dall'opponente, invocando l'applicazione del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4
c.c..
Tale eccezione è infondata.
3.1 – In effetti, la norma citata riguarda “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno in termini più brevi”.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso per il pagamento dei corrispettivi previsti all'interno dei tre contratti di appalto stipulati tra il e la società opposta. Si tratta di Pt_1 prezzi stabiliti in maniera unitaria, per i periodi di efficacia di ciascun contratto (dal 13.01.2010 al 30.04.2010, dal 01.05.10 al 31.05.2010, dal 01.06.2010 al 15.06.2010); pertanto, non sono previsti pagamenti periodici, benché il versamento del corrispettivo unitario sia dilazionato in base alla progressiva erogazione del servizio appaltato.
In questa prospettiva, non è applicabile l'art. 2948 c.c., ma deve operare l'ordinario termine di prescrizione decennale, previsto dall'art. 2946 c.c.. Conseguentemente, considerando che i crediti sono sorti nel 2010 e che il decreto ingiuntivo è stato notificato nel 2018, l'eccezione sollevata da parte opponente deve essere rigettata.
4 – Procedendo ad esaminare la domanda sottesa al ricorso monitorio, occorre rilevare che parte opposta, attrice sostanziale nel presente giudizio, ha chiesto il pagamento del corrispettivo previsto dai tre contratti di appalto stipulati con il per l'erogazione del Parte_1 servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2010.
Non sono state contestate l'esistenza del contratto, né l'ammontare del corrispettivo dovuto alla che è stato parzialmente pagato dal debitore;
non è stata sollevata dall'opponente Controparte_1
l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c.; tuttavia, con riferimento alle fatture n.
8 del 31.01.2010, n. 17 del 28.02.2010, n. 26 del 31.03.2010, n. 35 del 30.04.2010, n. 50 del
31.05.2010, n. 52 del 25.06.2010, il ha eccepito in compensazione l'esistenza di propri Pt_1 crediti nei confronti della ditta appaltatrice, derivanti dall'applicazione delle penali previste dall'art. 4 di ciascun contratto di appalto e dal nolo di attrezzature;
ha evidenziato di aver accantonato alcune somme, in virtù di pignoramenti presso terzi notificati dai creditori della società.
Pertanto, occorre verificare la legittimità di tali ritenute.
4.1 – Con riferimento alle penali, è necessario rilevare che il citato art. 4 dei contratti d'appalto
4 prevede: “Per le inadempienze contrattuali di cui all'art. 12 del Capitolato speciale d'Appalto saranno applicate, previa contestazione, cui dovrà essere data giustificazione entro 5 giorni, le penali da un minimo di € 100/giorno fino ad un massimo di € 2.800,00/giorno a seconda della gravità dell'inadempienza. La ritenuta sarà applicata sul corrispettivo dovuto”.
Alla luce della disciplina contrattuale, dunque, l'applicazione di tali penali avrebbe dovuto essere preceduta dalla previa contestazione nei confronti della società appaltatrice, che avrebbe così goduto della possibilità di far pervenire le proprie giustificazioni. Tuttavia, per il periodo compreso tra gennaio e giugno del 2010, non risulta notificata alcuna contestazione scritta nei confronti della da parte del In effetti, risulta versata in atti CP_1 Parte_1 un'unica nota di contestazione, prot. n. 18926 del 27.04.2010, allegata alla determina n. 52 del
05.05.2010; non vi è prova, però, dell'affettiva consegna della stessa alla società appaltatrice.
Del resto, l'assolvimento dell'onere di preventiva contestazione degli inadempimenti non può desumersi neppure dalla testimonianza resa da il quale ha dichiarato: “É vero, Testimone_1 ci sono state delle lamentele a volte, ma svolte oralmente, nel senso che, ad esempio, a sera ci contestavano di non aver provveduto alla raccolta su strade che invece erano state regolarmente pulite, ma su cui poi c'era stato in giornata il passaggio generalizzato dell'utenza. Confermo che poi solo in sede di fatturazione venivano decurtati degli importi per pretesi inadempimenti non specificatamente contestati prima”. Il teste, dunque, ha affermato l'esistenza di contestazioni orali relative soltanto al mancato spazzamento di alcune strade e non riguardanti gli altri inadempimenti indicati all'interno delle determine di liquidazione emesse dal inoltre, la Pt_1 testimonianza acquisita è estremamente generica anche con riferimento alle doglianze concernenti il mancato spazzamento delle strade: non specifica l'identità dei soggetti che effettuavano e ricevevano le contestazioni verbali;
non precisa il contenuto delle stesse, atteso che non indica le strade a cui si riferivano;
non chiarisce la frequenza delle medesime, né il numero di giorni per cui è stato lamentato l'inadempimento. In altri termini, dalle dichiarazioni testimoniali non è possibile evincere il contenuto e la gravità degli inadempimenti contestati dal ai fini dell'applicazione delle penali previste dal contratto. Pt_1
Non è stata provata, quindi, l'osservanza del procedimento previsto dall'art. 4 dei contratti d'appalto, ai fini dell'applicazione delle penali;
esse, pertanto, non possono considerarsi dovute, alla luce della citata previsione contrattuale e, quindi, il ha indebitamente detratto i Pt_1
5 relativi importi dal corrispettivo versato alla società appaltatrice.
Conseguentemente, l'opposizione è infondata, con riferimento all'importo di € 45.408,30.
4.2 – All'interno dei decreti di liquidazione n. 62 del 08.06.2010 e n. 77 del 12.07.2010, risultano trattenute dal corrispettivo dovuto all'odierna opposta le somme dovute dalla stessa, peri a €
5.200,00, per il nolo di n. 5 costipatori e n. 1 automezzo con gru di proprietà del in virtù Pt_1 del contratto di noleggio del 10.05.2010, con proroga del 10.06.2010.
In altri termini, l'ente pubblico ha eccepito la compensazione del credito vantato dall'appaltatrice con il proprio controcredito scaturente dal citato contratto di nolo. Tale controcredito non è stato in alcun modo contestato dall'odierna opposta;
l'eccezione, quindi, deve essere accolta.
L'opposizione, pertanto, è fondata, con riferimento all'importo di € 5.200,00.
4.3 – Inoltre, il ha esposto di aver trattenuto dalle somme dovute alla Parte_1 CP_1
l'importo di € 2.500, in virtù del pignoramento presso terzi notificato da
[...] Parte_2
(cfr. determina n. 52 del 05.05.2010) e l'importo di € 4.900, in virtù del pignoramento presso terzi notificato da , , (cfr. determina n. 77 Parte_3 Persona_1 Persona_2 del 12.07.2010).
Sul punto, si osserva che l'esistenza di tali pignoramenti, con il conseguente obbligo di accantonamento delle somme indicate, è stato documentalmente provato dal Parte_1 mediante il deposito degli atti regolarmente notificati. La società opposta, a fronte di tale produzione documentale, non ha dimostrato l'adempimento di tale debito nei confronti dei propri creditori, né l'estinzione dei procedimenti esecutivi;
pertanto, si può ritenere che l'accantonamento delle somme in questione sia stato correttamente effettuato da parte dell'odierno opponente.
Anche con riferimento all'ulteriore importo di € 7.400,00, quindi, l'opposizione è fondata.
5 – Le contestazioni sollevate dal riguardano, altresì, le fatture n. 33 del Parte_1
16.04.2010 e n. 40 del 30.04.2010, concernenti le spese sostenute dall'odierna opposta per l'aumento dei costi del personale, verificatosi a seguito della stipulazione dei contratti di appalto, per complessivi € 198.405,08.
Anche con riferimento a tale importo l'opposizione è fondata.
5.1 – Invero, l'art 2 dei contratti d'appalto n. 8297/2010, 8310/2010, 8314/2010 (recanti il medesimo contenuto), prevede: “Lo svolgimento del servizio, così come descritto negli artt. 1 e 2
6 del Capitolato è da considerarsi a corpo, rientrando ogni onere, anche di integrazione di mezzi e personale, nel corrispettivo, fatti salvi i servizi aggiuntivi esplicitamente evidenziati”; l'art. 3 dei citati contratti, inoltre, precisa che il prezzo pattuito “comprende l'espletamento di tutti i servizi previsti dal disciplinare senza che l'appaltatore possa vantare alcuna maggiore pretesa”.
Tali previsioni contrattuali, dunque, escludono la possibilità di addebitare al i costi Pt_1 indicati all'interno delle fatture in esame, poiché gli stessi non sono compresi all'interno del corrispettivo pattuito.
5.2 – D'altra parte, l'aumento del prezzo del servizio appaltato non può essere giustificato neppure dall'applicazione dell'art. 1664 c.c., che stabilisce che, qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti nel costo della manodopera, nella misura di un decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può chiedere una revisione del prezzo medesimo, per la differenza che eccede il decimo.
In effetti, parte opposta non ha dimostrato che si è verificato un aumento del costo della manodopera dovuto a circostanze imprevedibili;
al contrario, dalla documentazione versata in atti emerge che il costo del lavoro è stato calcolato in base ai CCNL di settore stipulati in data anteriore rispetto alla conclusione del contratto di appalto.
L'odierna opposta, del resto, ha evidenziato soltanto di essere venuta a conoscenza del reale costo dei dipendenti solo successivamente al passaggio di cantiere intervenuto con la precedente società appaltatrice;
sul punto, il teste ha riferito che “a seguito del passaggio Testimone_1 di cantiere c'è stato un incremento di costi del personale perché ha dovuto assorbire CP_1 dipendenti i cui nominativi non erano stati comunicati preventivamente”. In altri termini, secondo la tesi della creditrice, non si sarebbe verificato un aumento del costo del lavoro, bensì un aumento del numero di lavori assunti, rispetto a quello preventivato, alla luce della clausola sociale.
Sul punto, deve essere osservato che il rispetto della clausola sociale non implica affatto il mantenimento di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto precedente, ma richiede soltanto che l'appaltatore trattenga le risorse impiegate dal gestore uscente nella misura adeguata alle finalità dell'appalto e alle sue esigenze organizzative e imprenditoriali (cfr. Consiglio di Stato sez. III,
10/03/2025, n. 1978). Tale clausola, dunque, deve essere intesa in maniera elastica e non rigida, rimettendo all'operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito
7 all'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario, anche perché l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà
d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (cfr. Consiglio di Stato sez. V,
18/04/2025, n. 3418).
È evidente, dunque, che, a seguito del passaggio di cantiere, l'appaltatrice subentrante era tenuta ad assorbire soltanto i dipendenti ritenuti necessari per la corretta esecuzione del contratto. Tale assorbimento non può dar luogo a un adeguamento del corrispettivo posto a carico del Pt_1 perché non dipende da un imprevedibile aumento dei costi, dal momento che la società appaltatrice avrebbe dovuto adeguatamente stimare, prima della stipula del contratto, il numero di dipendenti necessario per l'esecuzione delle prestazioni pattuite;
l'erronea quantificazione del personale da assumere per il regolare adempimento del contratto, quindi, non può essere addebitata al committente, rientrando nell'organizzazione dell'attività di impresa spettante all'appaltatrice.
L'opposizione deve essere accolta, dunque, con riferimento all'importo di € 198.405,08, poiché tale importo non è dovuto dall'ente opponente.
6 – In sintesi, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, essendo dimostrato che il credito vantato dalla non ammonta ad € CP_1
256.413,38, bensì a € 45.408,30, oltre agli interessi di cui al d.lgs. 231/02 dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo;
pertanto, il deve essere condannato al pagamento di tale Parte_1 importo in favore dell'opposta.
7 – Le spese di lite seguono la soccombenza, tenendo conto dell'unitarietà del procedimento per decreto ingiuntivo e della successiva fase di opposizione, e, quindi, sono poste a carico di parte opponente, in favore di parte opposta, alla luce dell'accoglimento parziale della domanda formulata in sede monitoria (cfr. Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n. 32061). Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità e del contenuto delle difese articolate dalle parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di €
45.408,30, oltre agli interessi di cui al d.lgs. 231/02 dalla maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
3. condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del
15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 06/10/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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