Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 376/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 12
marzo 2025
d a
in persona del procuratore speciale dott. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Leonardo Parte_2
Tani del Foro di Firenze, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
Camillo Testori del Foro di Mantova, procuratore anche domiciliatario,
giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATO
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Mantova n.
489/2020 pubblicata il 6 ottobre 2020 e non notificata.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta,
- preliminarmente in via istruttoria: ai sensi dell'art. 356 c.p.c.,
disporre la rinnovazione della CTU sulla base di tutte le censure operate alla medesima ed alla sentenza di primo grado, come illustrate nei motivi di appello, qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini del decidere in ordine all'assenza di “usura originaria” con riferimento alle proposte di modifica unilaterale ex art. 118 TUB depositate in atti;
- nel merito:
- riformare integralmente la gravata Sentenza n. 489/2020 del
Tribunale di Mantova e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte dal sig. poiché infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1
- condannare il sig. alla refusione delle Controparte_1
spese di lite del presente grado di appello e del primo grado di giudizio,
ponendo le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice e condannando la medesima alla refusione in favore di parte convenuta di quanto da essa pagato al CTU sulla base della liquidazione operata dal Tribunale;
- condannare il sig. alla refusione delle Controparte_1
spese di CTP del pari a complessivi € 1,268,60, Parte_1
come da fattura del Dott. prodotta in primo grado Persona_1
(vds. ns. doc. 19); - 3 -
- condannare il sig. alla restituzione in favore del CP_1
dell'importo di € 33.842,90 corrisposto in virtù Parte_1
della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal dì del pagamento (24.11.2020) a quello della integrale restituzione (vds. ns. docc. 4 e 5).
Dell'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa:
a) rigettare, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, l'appello proposto dal avverso la sentenza n.489/2020 del Parte_1
Tribunale di Mantova, pubblicata in data 06.10.2020, e con esso tutti i motivi di impugnazione proposti ex adverso, siccome inammissibili e/o infondati in fatto e in diritto, confermando in toto la predetta sentenza;
b) rigettare, per l'effetto, tutte le domande formulate in giudizio dal nel merito e in via istruttoria, siccome Parte_1
inammissibili e/o infondate, in fatto e in diritto;
c) con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale di Mantova la soc. lamentando Parte_1
l'applicazione di addebiti illegittimi per usura nel corso del rapporto intrattenuto con l'istituto di credito e chiedendo la rideterminazione del saldo del conto corrente nonché la ripetizione dell'indebito.
La soc. esisteva, eccependo preliminarmente Parte_1
l'inammissibilità della domanda, essendo il conto ancora aperto, e la - 4 -
prescrizione.
Il Tribunale disponeva l'espletamento di una ctu contabile,
all'esito della quale così decideva:
1. In accoglimento della domanda di parte attrice, accertata la illegittimità degli addebiti per le causali di cui in motivazione,
condanna a restituire ad Controparte_2
la somma di euro 21.405,00, Controparte_1
maggiorata di interessi legali dalla data del 28/12/2016 sino al soddisfo,
con la precisazione che dalla data della domanda giudiziale (2/10/2017)
saranno dovuti gli interessi ex art. 1284/4 c.c.;
2. Condanna alla Controparte_2
rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
che liquida in euro 323,33 per spese (ivi compresa la
[...]
mediazione) e in € 4.835,00 a titolo di compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di
CTU, come liquidate con separato decreto in atti.
Riteneva il primo giudice
- che l'eccezione di inammissibilità della domanda era infondata, essendo stato il conto chiuso in corso di causa, prima della formazione delle preclusioni assertive;
- che l'eccezione di prescrizione era infondata, essendo la domanda riferita agli addebiti effettuati a partire dal 1 aprile 2011, e quindi integralmente entro il decennio anteriore alla domanda medesima;
- 5 -
- che le variazioni contrattuali indicate dall'attore avevano natura negoziale;
- che, pertanto, l'eventuale superamento del tasso soglia a fronte di una variazione negoziale integrava usura originaria e non sopravvenuta;
- che l'usurarietà originaria andava verificata sia con riferimento al momento della stipula del contratto, sia con riguardo alle eventuali successive pattuizioni modificative, concordate o unilaterali;
- che il ctu aveva individuato i trimestri in cui, in concomitanza ad una variazione ex art. 118 tub, si era verificato il predetto superamento e quantificato gli interessi addebitati sino all'intervento di successiva variazione idonea a riportare i tassi entro la soglia;
- che erano stati applicati interessi usurari in tutti i trimestri in esame, ad eccezione del terzo trimestre 2011, quarto trimestre 2011,
secondo trimestre 2012, quarto trimestre 2012;
- che, in definitiva, applicato l'art. 1815 co. 2 c.c., la convenuta andava condannata a restituire all'attore, a titolo di ripetizione dell'indebito, la somma di € 21.405,00=;
- che la clausola di salvaguardia, invocata dalla banca, era irrilevante a fronte dell'accertato, concreto superamento del tasso soglia;
- che la somma capitale andava incrementata con gli interessi legali semplici (art. 1284 co. 1 c.c.) a far tempo dalla messa in mora e con gli interessi legali maggiorati (art. 1284 co. 4 c.c.) a far tempo dalla domanda. - 6 -
Il interponeva appello avverso la suddetta decisione Parte_1
per i seguenti motivi:
- 1) Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene ammissibile ed accoglie la domanda di condanna alla restituzione dell'indebito qualora il conto corrente sia aperto al momento della domanda e venga successivamente chiuso in corso di causa;
- 2) Violazione dell'art. 112 c.p.c.. Omessa pronuncia sulle eccezioni del iguardanti il mancato assolvimento Parte_1
dell'onere probatorio gravante sul sig. CP_1
- 3) Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto acriticamente proprie le argomentazioni e conclusioni della CTU, ritenendo che fosse stata integrata da parte della la fattispecie di usura originaria in occasione delle variazioni ex CP_3
art. 118 TUB non motivando in ordine alle specifiche osservazioni alla
CTU formulate dal CTP del Parte_1
- 4) Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la nullità della CTU per aver indagato su questioni non prospettati e fatti non allegati dalle parti;
- 5) Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l'esistenza della clausola di salvaguardia;
- 6) Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la al pagamento degli interessi ex art. CP_3 - 7 -
dell'effettivo soddisfo.
Resisteva il CP_1
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 12 marzo 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la banca lamenta l'illegittimità
ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene ammissibile ed accoglie la domanda di condanna alla restituzione dell'indebito qualora il conto corrente sia aperto al momento della domanda e venga successivamente chiuso in corso di causa. Osserva
che il conto era ancora aperto al momento della proposizione della domanda, ed era stato chiuso soltanto dopo la notificazione della citazione;
che, pertanto, la domanda di ripetizione dell'indebito
(diversa dalla domanda di rettificazione del saldo del conto) è
inammissibile, giacchè gli importi a quella data non erano esigibili;
che in questo senso si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. n. 24418/2010); che l'interesse ad agire deve sussistere fin dal momento della proposizione della domanda;
che la domanda di ripetizione dell'indebito rimane inammissibile quand'anche il conto sia stato chiuso in corso di causa;
che l'inammissibilità colpisce, altresì, le domande presupposte di accertamento della nullità e di rideterminazione del saldo del conto;
che il correntista non ha provato la natura solutoria ovvero ripristinatoria delle rimesse effettuate;
che l'attore in primo grado,
malgrado la sopravvenuta chiusura del conto, non ha modificato la - 8 -
domanda originaria.
Il motivo è infondato.
Invero il conto era sì aperto al momento della domanda, ma è
stato chiuso in corso di causa.
Nel contratto di conto corrente i crediti derivanti dalle reciproche rimesse si considerano inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto (art. 1832 c.c.). Quando, però, il conto viene chiuso le rimesse danno luogo ad un pagamento, ossia si realizza uno spostamento patrimoniale che, in assenza di una causa debendi,
configura un indebito oggettivo e vale a rendere esperibile l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c..
In tale ottica la chiusura del conto è una condizione dell'azione,
non già un presupposto processuale, e quindi basta che sussista al momento della decisione;
la sopravvenienza della condizione rende l'azione proponibile ab initio, indipendentemente dal momento in cui si verifica.
In questi termini si è espressa la giurisprudenza di merito citata dall'appellato (Tribunale Brescia 23.02.2019, Corte d'Appello Milano
20.07.2017 e Tribunale Pavia 07.02.2018).
Mentre la giurisprudenza di legittimità ammette l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito anche in presenza di un conto aperto, laddove il versamento abbia natura solutoria
(Sez. 1 - , Sentenza n. 4214 del 15/02/2024 : “In tema di operazioni bancarie
regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è
ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), ma affinché la - 9 -
pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata
una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di
indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria).
Nella specie il conto è stato chiuso subito dopo la notificazione della citazione, e pertanto la domanda ripetizione dell'indebito (a dir il vero proposta ab initio. Ergo non si pone nemmeno un problema di mutamento della domanda) diviene perfettamente ammissibile.
Con il secondo motivo di appello la banca lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa pronuncia sulle eccezioni del
[...]
riguardanti il mancato assolvimento dell'onere probatorio Parte_1
gravante sul sig. Osserva che nulla l'attore ha provato nel CP_1
primo grado di giudizio, con peculiare riguardo agli interessi usurari,
essendosi egli limitato a produrre una documentazione parziale, anche sul versante contrattuale (il contratto di apertura del conto corrente, ma non i documenti di sintesi e le condizioni generali che regolano i rapporti tra le parti); che, in tale contesto, la ctu espletata nel medesimo grado di giudizio, e su cui è stata imperniata la sentenza, era del tutto esplorativa.
Il motivo è infondato.
Invero l'appellato, nel primo grado di giudizio, oltre ai decreti ministeriali recanti le rilevazioni trimestrali dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, ha prodotto:
- a) un calcolo analitico del tasso effettivo globale (TEG)
applicato dalla banca nel corso del rapporto di conto corrente n.1030,
distinto trimestre per trimestre, con dettagliata indicazione delle - 10 -
singole voci considerate e con dettagliata spiegazione dei criteri di analisi adottati;
- b) un prospetto analitico di tutte le variazioni, in senso sfavorevole al correntista, apportate dalla nel corso del rapporto CP_3
di conto corrente n.1030 (dall'01.04.2011 al 31.03.2016), con separata indicazione: i) della decorrenza di ciascuna variazione;
ii) della condizione economica variata;
iii) della variazione apportata.
Il consulente tecnico d'ufficio ha, poi, effettuato i calcoli,
basandosi sulla documentazione prodotta dalla parte.
L'appellante, dunque, ha assolto l'onere della prova che gli incombeva, mentre la consulenza tecnica d'ufficio espletata non ha avuto un carattere esplorativo.
Infatti, in giurisprudenza è ormai assodato il principio secondo cui, volta che sono stati allegati i fatti principali, è ben possibile che il consulente svolga le proprie indagini, finanche acquisendo nuovi documenti, senza che ciò determini alcuna nullità
(Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022: “In materia di consulenza tecnica
d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli
e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti
all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere
ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere
delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto
a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio”; e, ancora: “In
materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal
giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del - 11 -
contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo
dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di
rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti
dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”).
Con il terzo motivo di appello lamenta l'illegittimità ed erroneità
della sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto acriticamente proprie le argomentazioni e conclusioni della CTU, ritenendo che fosse stata integrata da parte della la fattispecie di usura originaria in CP_3
occasione delle variazioni ex art. 118 TUB non motivando in ordine alle specifiche osservazioni alla CTU formulate dal CTP del
[...]
Osserva che il Tribunale si è basto unicamente sulla ctu, Parte_1
e non ha tenuto conto delle osservazioni formulate dal ctp della CP_3
che le variazioni intervenute ex art. 118 tub non hanno natura contrattuale, e pertanto non sono rilevanti ai fini della legge usura;
che gli interessi usurari devono essere tali al momento della loro iniziale pattuizione;
che, in ogni caso, l''accertamento avrebbe dovuto riguardare il momento iniziale di ogni singola variazione se contrattuale;
che nelle date indicate dal giudice (1/4/11; ; CP_4
14/7/12; 1/1/13; 1/10/15) non è intervenuta alcuna variazione contrattuale;
che le proposte di modifica unilaterale ex art. 118 tub hanno diverse date (26/11/2010, 08/04/2011, 17/05/2011, 28/09/2011,
27/07/2012, 03/08/2012, 20/02/2013, 04/02/2014, 26/06/2015 e
28/09/2015); che non vi è alcuna corrispondenza tra le variazioni contrattuali indicate dal giudice ed il superamento dei tassi soglia accertato dal ctu;
che, una volta esclusa la configurazione dell'usura - 12 -
genetica, l'attore avrebbe dovuto dimostrare dall'applicazione di quali condizioni economiche era derivato un'eventuale superamento dei tassi soglia.
Il motivo è infondato.
Invero non è condivisibile l'assunto di fondo che lo permea, vale a dire la tesi secondo cui le variazioni intervenute ex art. 118 tub non hanno natura contrattuale (e, pertanto, non sono rilevanti ai fini dell'usura, potendo dar luogo, al più, ad usura sopravenuta, giammai ad usura originaria).
Infatti, l'usurarietà dei tassi d'interesse va apprezzata non soltanto con riguardo a quelli indicati nel contratto originario, ma altresì con riguardo a quelli derivanti dal legittimo esercizio dello ius
variandi, che hanno un'indubbia natura negoziale, e quindi rientrano perfettamente nell'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 1
co. 1 d.l. n. 394/2000 convertito in l. n. 24/2001 (secondo cui “ai fini
dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., 2° comma, si
intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla
legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a
qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro
pagamento”).
Il peculiare meccanismo di cui all'art. 118 tub, imperniato sulla proposta di modifica unilaterale da parte della banca, fa sì che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso da parte del cliente,
intervenga una variazione contrattuale, senz'altro rilevante ai fini dell'usura. - 13 -
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di merito
(Tribunale Padova, 12/08/2014: “Il tasso d'interesse applicato al conto corrente
bancario che supera il tasso-soglia in seguito a modificazioni unilaterali da parte
della banca od anche a pattuizioni concluse successivamente all'entrata in vigore
della l. n. 108 del 1996, è nullo per violazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., con la
conseguenza che nessun interesse è dovuto”; Tribunale Lecce, 12/05/2020:
“Qualora non si ravvisi usura originaria, non può escludersi l'applicazione degli
interessi per tutta la durata del rapporto. Deve escludersi l'applicazione degli
interessi con riferimento ai soli trimestri in cui si è avuto il superamento del tasso
soglia, in ragione della circostanza che – nel contratto di conto corrente – le
condizioni sono soggette a modifica anche ai sensi dell'art. 118 TUB, sicché non è
detto che ci si trovi in presenza di usura sopravvenuta, essendo probabile che si
tratti di usura su nuovi tassi “convenuti” con le modifiche unilaterali alle quali non
sia seguito il recesso del correntista”; e Corte d' Appello di Firenze, 07/09/2023:
“ L'unica forma di superamento del TSU che rileva, anche per i conti correnti, è
quella genetica, ossia pattuita ab origine oppure definita in conseguenza di una
nuova pattuizione (anche unilaterale ex art. 118 TUB). L'unica eccezione a tale
principio è costituita dall'ipotesi in cui in corso di rapporto vi sia una modifica
della pattuizione degli interessi, anche eventualmente per effetto di una legittima
variazione unilaterale ad opera dell'istituto di credito. In tale ipotesi, infatti, non si
determina un fenomeno di c.d. usura sopravvenuta, ma l'illegittimità della
individuazione del tasso è collegata alla nuova pattuizione, concretizzando una c.d.
usura originaria, per quanto in corso di rapporto").
Contrariamente all'assunto dell'appellante, poi, le variazioni considerate dal consulente e recepite dal giudice (1.4.11, 1.2.12, - 14 -
14.7.12, 1.1.13 e 1.10.15) rientrano nel più lungo elenco di quelle indicate dall'attore alle pp. 7 – 8 della citazione.
D'altro canto, la tesi in scrutinio appare in insanabile contrasto con la condotta tenuta nel corso del giudizio di primo grado dalla banca, la quale non ha mai negato l'esercizio dello ius variandi nel corso del rapporto e nulla ha obiettato in sede di operazioni peritali, né
prima del conferimento dell'incarico né dopo il deposito della relazione.
Con il quarto motivo di appello la banca lamenta l'illegittimità
ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la nullità della CTU per aver indagato su questioni non prospettati e fatti non allegati dalle parti. Osserva che il quesito sottoposto dal giudice al ctu non indicava la necessità di svolgere accertamenti sull'usura sopravvenuta, ma soltanto su quella originaria;
che, pertanto, la ctu espletata in primo grado è nulla, avendo il ctu indagato su questioni non prospettate dalle parti;
che, tra l'altro, l'usura sopravvenuta è irrilevante, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 24675/2017).
Il motivo è infondato.
Invero, a prescindere dal fatto che l'usura dà luogo a nullità (e che la nullità è rilevabile anche d'ufficio), è sufficiente osservare che il ctu non ha accertato l'usura sopravvenuta, bensì l'usura originaria,
seppure anche in relazione allo ius variandi.
Il ctu, pertanto, non ha svolto accertamenti su fatti diversi da quelli principali dedotti a fondamento della domanda, di cui non ha - 15 -
assolutamente travalicato i limiti.
In ogni caso, eventuali nullità della ctu, per avere il perito svolto accertamenti su fatti estranei al thema decidendum, hanno carattere relativo, e pertanto devono essere tempestivamente eccepite,
rimanendo altrimenti sanate (Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022: “In
materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti
principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo,
quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o
l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice
accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del
contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte
nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso”).
Nessuna eccezione è stata sollevata dalla banca in termini analoghi a quelli contenuti nell'illustrazione del motivo in scrutinio.
Infatti, nel verbale d'udienza del 26 novembre 2019 il legale dell'appellante si è limitato a chiedere un'integrazione del quesito, sul presupposto (peraltro, erroneo) che il ctu avrebbe accertato l'usura sopravvenuta, ma non ha eccepito alcuna nullità della consulenza.
Con il quinto motivo di appello la banca lamenta l'illegittimità
ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l'esistenza della clausola di salvaguardia. Osserva che la clausola di salvaguardia, contrariamente all'assunto del Tribunale, è
rilevante ed efficace, in quanto risponde al principio di salvaguardare il divieto di applicare interessi al di sopra dei limiti consentiti per legge ai fini usura;
che detta clausola è stata inserita in tutte le proposte di - 16 -
modifica unilaterale delle condizioni economiche e contrattuali.
Il motivo è infondato.
Invero la clausola di salvaguardia non vale ad elidere l'illiceità
della pattuizione originariamente usuraria
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 27106 del 18/10/2024: “La
cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare la validità di
una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a
tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2,
comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla
stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un
tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del
superamento del menzionato tasso soglia. (Nella specie, relativa a un contratto di
leasing nel quale la determinazione degli interessi moratori era stata
convenzionalmente ancorata al valore del tasso Euribor, la S.C. ha cassato con
rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'originaria nullità della
pattuizione, derivante dal superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina
anti-usura, potesse considerarsi neutralizzata dalla clausola di salvaguardia con la
quale le parti avevano stabilito che, in tale eventualità, l'ammontare degli interessi
moratori restasse contenuto entro il limite del tasso-soglia suddetto)”) e, in ogni caso, configura un impegno a carico del creditore (di mantenere i tassi entro la soglia) il cui adempimento deve essere debitamente provato
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 13144 del 15/05/2023: “In tema di leasing immobiliare,
l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale
fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora dovrà essere comunque
mantenuta entro i limiti del cd. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma - 17 -
4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari
nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della società di
leasing, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del
rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge;
pertanto, in caso di contestazione, spetterà alla società di leasing medesima,
secondo le regole della responsabilità "ex contractu", l'onere della prova di aver
regolarmente adempiuto all'impegno assunto”).
Nella fattispecie concreta tale onere non è stato assolto dalla banca, e pertanto bene ha fatto il Tribunale a ritenere l'irrilevanza della clausola.
Con il sesto motivo di appello la banca lamenta l'illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la al pagamento degli interessi ex art. 1284 c.c. co. 4 a partire dalla CP_3
data di messa in mora sino al dì dell'effettivo soddisfo. Osserva che la norma in questione si applica soltanto alle obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale, laddove, nel caso di specie, l'attore aveva proposto una domanda imperniata, non già su un inadempimento contrattuale,
bensì su un atto illecito di rilievo penale (l'usura).
Il motivo è infondato.
Innanzitutto il giudice di primo grado ha applicato gli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. (i c.d. super – interessi o interessi maggiorati)
non a far data dalla costituzione in mora, ma a far data dalla domanda giudiziale.
In secondo luogo, secondo il più recente e preferibile indirizzo giurisprudenziale, tali interessi si applicano a tutti i tipi di obbligazione, - 18 -
qualunque ne sia la fonte (Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023: "Il saggio
di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle
sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o
da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che
rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere
imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione”).
L'istanza di rinnovazione della ctu, formulata dall'appellante, è
infondata.
L'indagine disposta nel primo grado di giudizio appare corretta,
esaustiva e condivisibile.
D'altro canto, la rinnovazione è stata sollecitata sulla base della condizione, non verificatosi, dell'accoglimento dei motivi di gravame,
che al contrario sono stati in toto respinti.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 6.713,00= (di cui € 1.701,00= per la fase di studio, € 1.204,00= per la fase introduttiva, € 903,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.905,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto - 19 -
per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 6.713,00= (di cui € 1.701,00= per la fase di studio, € 1.204,00= per la fase introduttiva, € 903,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.905,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 giugno
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
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1284 c.c. co. 4 a partire dalla data di messa in mora sino al dì