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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/10/2024, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4505 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2008 trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ), via A. Volta n. 21, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sardo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE E CONVENUTO IN RICONVENZIONALE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Controparte_1 C.F._2
Terme (CZ), via Leonardo Da Vinci n. 15, presso lo studio dell'avv. Pietro Sinopoli, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO E ATTORE IN RICONVENZIONALE NONCHE' CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme CP_2 C.F._3
(CZ), via Fosse Ardeatine n. 7, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Borrello, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA E ATTRICE IN RICONVENZIONALE E CON ARCH. (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._4
Lamezia Terme (CZ), via Scaramuzzino n. 23, presso lo studio dell'avv. Sergio Tomaino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
TERZO CHIAMATO NONCHE' CON CURATELA DEL FALLIMENTO SIRE S.R.L., in persona del Curatore p.t.; TERZA CHIAMATA CONTUMACE OGGETTO: cessione dei crediti. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato il geom. conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, i coniugi e , al fine di Controparte_1 CP_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale emettere sentenza che produca gli effetti del contratto che si sarebbe dovuto concludere per effetto del contratto di appalto del 10.2.2006 e della successiva scrittura del 2.8.2006 ed in conseguenza disponga il trasferimento 1 di proprietà in favore del sig. box contrassegnati con i numeri 13 e 11 Parte_2 realizzati all'interno dello stabile sito in via XX Settembre n. 22, riportati in Catasto al foglio n. 20 particelle 464 sub 73 e 464 sub 75 nonché, alternativamente, in favore del sig.
[...] box contrassegnato con il numero 5 riportato in Catasto al foglio n. 20 particella 464 Parte_3 sub 67. Voglia in conseguenza ordinare al Dirigente dell'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catanzaro la trascrizione a favore dell'attore dell'emenanda sentenza e dei relativi trasferimenti ed al Responsabile dell'Ufficio del Catasto di procedere alle susseguenti volture. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. A sostegno della domanda la difesa dell'attore deduceva: che, con contratto del 10.2.2006,
aveva affidato in appalto alla società Sire s.r.l. la realizzazione di n. 18 box Controparte_1 all'interno dello stabile sito in via XX Settembre n. 22 costituito da uno scantinato già adibito a garage;
che il costo delle opere era stato determinato nella misura indicata nel computo metrico e segnatamente in euro 90.000,00 per lavori edili ed euro 10.917,00 per l'impianto elettrico, oltre IVA al 20 %, specificandosi che in luogo di tali somme il committente avrebbe trasferito all'appaltatore o a persona che questi avrebbe riservato di nominare entro la data del rogito notarile, quattro dei diciotto box individuati nella piantina planimetrica con i numeri 13, 11, 7 e 9; che, successivamente, con scrittura del 2.8.2006, in luogo del box n. 9 l'appaltante si era impegnato a cedere il box n. 5, specificandosi che la differenza di prezzo (il box n. 5 era di superficie maggiore del box n. 9) sarebbe stata corrisposta dalla Sire s.r.l. mediante l'esecuzione di lavori da quantificare separatamente tra le parti;
che, in Catasto urbano, i precitati box avevano assunto le seguenti caratteristiche: foglio n. 20, particella 464 sub 67, 69, 73 e 75; che i lavori affidati in appalto erano iniziati il 13.3.2006 ed erano stati consegnati il 1.11.2006; che, avvenuta la consegna dei box, il aveva messo in vendita i box realizzati, vendendone due a e uno di CP_1 Persona_1 quelli che avrebbe dovuto essere trasferito all'appaltatore (il n. 7) ai coniugi CP_4 indicati dalla società appaltatrice che si era riservata la facoltà di nomina del terzo;
che, successivamente, il aveva rifiutato il trasferimento dei residui tre box adducendo una CP_1 infiltrazione di umidità contestata dal quale acquirente dei due box auto sopraindicati;
che, Per_1 poiché le infiltrazioni di umidità non erano riconducibili ai lavori eseguiti dalla Sire s.r.l., era stato avviato il tentativo di conciliazione di cui all'art. 17 del contratto di appalto, che non dava però esito positivo;
che, nel frattempo, la Sire s.r.l. aveva promesso in vendita a con Parte_4 atto del 3.8.2006, il box n. 5, in Catasto al foglio 20, particella 464 sub 67; che, in seguito, la Sire s.r.l. aveva ceduto i diritti derivanti dal contratto di appalto del 10.2.2006 al socio con atto _1 di cessione del 21.11.2008; che l'attore aveva intenzione di rispettare gli impegni assunti dalla Sire s.r.l. nei riguardi di Parte_4
Sulla scorta di tali deduzioni l'attore concludeva come sopra. Si costituiva in giudizio con apposita comparsa di risposta, , il quale eccepiva, Controparte_1 preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva dell'attore per la nullità dell'atto di cessione del contratto della Sire s.r.l. al;
nel merito, contestava tutti gli assunti della parte attrice _1 eccependo l'inadempimento della Sire s.r.l. rispetto agli obblighi negoziali assunti avendo realizzato opere con gravi difetti e non avendo effettuato tutti i lavori pattuiti. Rappresentava, altresì, che alcuni box erano stati occupati dalla Sire s.r.l. senza titolo alcuno e non erano stati mai rilasciati nonostante le relative varie richieste. Il convenuto, previa chiamata in causa della Sire s.r.l. e dell'arch. concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_3
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, per tutti i motivi di cui in narrativa, contrariis reiectis: in via
2 pregiudiziale: accertare e dichiarare previa declaratoria di invalidità e/o nullità e/o inefficacia dell'atto di cessione notificato al sig. da parte del geom. , il Controparte_1 Parte_1 difetto di legittimazione attiva in capo al medesimo geom. per l'effetto Controparte_5 rigettare le richieste e conclusioni e domande dal medesimo sig. formulate Parte_1 nell'ambito del proprio atto di citazione in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili;
in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di riconoscimento della legittimazione attiva in capo al geom. , rigettare comunque le domande dallo Parte_1 stesso proposte perché infondate sia in fatto che in diritto in virtù dei motivi descritti in narrativa. Nel merito e/o in via riconvenzionale, in virtù anche dell'eccezione di inadempimento sollevata dal sig. : - accertare e dichiarare la responsabilità della società Sire s.r.l., in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., in qualità di impresa esecutrice dei lavori e dell'arch. CP_3
in qualità di direttore dei lavori, in ordine ai fatti evidenziati in narrativa ed in particolare
[...] in relazione alle disfunzioni, e/o omissioni e/o vizi e/o difetti costruttivi integrati in occasione della realizzazione del complesso immobiliare, comprensivo di numero 18 box-garage di contitolarità di e sito in Lamezia Terme (CZ), alla via XX Settembre n. 22; per l'effetto Controparte_1 dichiarare la risoluzione per inadempimento del rapporto negoziale intercorso tra il medesimo sig.
e la società Sire s.r.l. di cui al contratto di appalto del 10.2.2006 – nonché di Controparte_1 ogni atto e accordo presupposto, connesso, collegato e susseguente, ivi compreso quello di cui alla scrittura privata del 2.8.2006 – per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, da imputarsi alla società Sire s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.; - accertare e dichiarare per tutti i motivi descritti in narrativa la responsabilità della società Sire s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di impresa esecutrice dei lavori e dell'arch. in Controparte_6 qualità di direttore dei lavori, in ordine ai fatti descritti ed in particolare alle disfunzioni e/o omissioni e/o vizi e/o difetti costruttivi integrati in occasione della realizzazione del complesso immobiliare, comprensivo di numero 18 box-garage di contitolarità di e sito in Controparte_1
Lamezia Terme (CZ), alla via XX Settembre n. 22 e per l'effetto condannare la società Sire s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e l'arch. solido tra loro, al pagamento Controparte_7 in favore del sig. , a titolo di spese e costi necessari al ripristino della regolarità Controparte_1 tecnica ed urbanistica del complesso immobiliare di titolarità del medesimo sig. CP_1
e/o a titolo di risarcimento di tutti i danni da quest'ultimo subiti e subendi per effetto
[...] della vicenda per cui è causa – ivi compresi il danno patrimoniale, morale, esistenziale, da perdita di chances, da illecita e/o abusiva occupazione – della somma di euro 100.000,00 ovvero di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o che si riterrà equa e di giustizia, il tutto oltre interessi e/o rivalutazione monetaria e/o il pagamento del danno da ritardato adempimento;
- in subordine – e salvo gravame – nella denegata ipotesi in cui l'On. Tribunale di Lamezia Terme ritenesse di non accogliere la domanda di risoluzione per inadempimento così come sopra proposta, sempre previo accertamento della responsabilità della Sire s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di impresa esecutrice dei lavori in ordine ai fatti descritti in narrativa ed in particolare alle disfunzioni e/o omissioni e/o vizi e/o difetti costruttivi integrati in occasione della realizzazione del complesso immobiliare, comprensivo di numero 18 box-garage di contitolarità del sig. e sito in Lamezia Terme (CZ), alla via XX Settembre n. Controparte_1
22. Ridurre il corrispettivo eventualmente dovuto nei confronti della società Sire s.r.l. e fissato nell'ambito del contratto del 10.2.2006 e della scrittura del 2.8.2006, della somma necessaria all'espletamento dei lavori occorrenti per l'eliminazione dei difetti e/o vizi di costruzione afferenti
3 le opere realizzate dalla società Sire s.r.l. presso il complesso immobiliare per cui è causa e non inferiore, ad oggi, ad euro 70.000,00 – salvo errori e/o omissioni – ovvero di quella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta equa e di giustizia;
per l'effetto condannare la società Sire s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e l'arch. solido tra loro, al pagamento in favore del sig. , a titolo Controparte_7 Controparte_1 di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto della vicenda per cui è causa – ivi compresi il danno patrimoniale, non patrimoniale, morale, esistenziale, da perdita di chances, da illecita e/o abusiva occupazione della somma di euro 30.000,00 ovvero di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o che si riterrà equa o di giustizia, il tutto oltre interessi e/o rivalutazione monetaria e/o il pagamento del danno da ritardato adempimento;
ordinare alla società Sire s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., il rilascio in favore del sig. CP_1
dei box garage siti in Lamezia Terme (CZ), alla via XX Settembre n. 22 (identificati
[...] catastalmente al foglio di mappa n. 20 del Comune di Lamezia Terme particella 464 sub 67, 73 e 75), abusivamente detenuti e/o occupati dalla predetta società senza alcun titolo. Emettere ogni ulteriore statuizione e/o provvedimento e/o declaratoria del caso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Resisteva alla pretesa attorea anche la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità CP_2 dell'atto di citazione avversario per carenza di legittimazione attiva in capo al geom. Parte_1
; nel merito e in via riconvenzionale, eccepiva l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto di
[...] appalto stipulato il 10.2.2006 tra la Sire s.r.l. e il coniuge per violazione Controparte_1 dell'art. 184 c.c.. Deduceva, altresì, l'inadempimento della Sire s.r.l. rispetto al contratto di appalto concluso con il per non avere completato le opere e per non averle eseguite a perfetta CP_1 regola d'arte. La convenuta concludeva, previa chiamata in causa della Sire s.r.l., chiedendo, in via principale o in via subordinata, la declaratoria del difetto di legittimazione attiva dell'attore, l'annullamento del contratto del 10.2.2006 tra la Sire s.r.l. e il marito , la Controparte_1 risoluzione del contratto di appalto tra le parti per grave inadempimento dell'appaltatore o la riduzione del corrispettivo, il risarcimento di tutti i danni subiti e il rilascio dei box auto occupati illegittimamente dalla Sire s.r.l.; il tutto con il successo delle spese di lite. Con comparsa di intervento si costituiva in giudizio la Sire s.r.l. la quale eccepiva la decadenza della domanda riconvenzionale dei convenuti per violazione e mancata osservazione dei termini di cui all'art. 1667 c.c. contestando, nel merito, tutti gli assunti dei coniugi;
Parte_5 aderendo alle difese del geom. , chiedeva l'accoglimento della richiesta ex art. Parte_1
2932 c.c. avanzata dall'attore e in subordine, nel caso di accertamento del difetto di legittimazione attiva del geom. , domandava al Tribunale di “emettere sentenza che produca gli effetti del _1 contratto che si sarebbe dovuto concludere per effetto del contratto di appalto del 10.2.2006 e della successiva scrittura del 2.8.2006 ed in conseguenza disponga il trasferimento di proprietà in favore della box contrassegnati con i numeri 13 e 11 realizzati all'interno dello stabile sito Controparte_8 in via XX Settembre n. 22, riportati in Catasto al foglio n. 20 particelle 464 sub 73 e 464 sub 75 nonché, alternativamente, in favore del sig. box contrassegnato con il Parte_3 numero 5 riportato in Catasto al foglio n. 20 particella 464 sub 67. Voglia in conseguenza ordinare al Dirigente dell'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catanzaro la trascrizione a favore dell'attore dell'emenanda sentenza e dei relativi trasferimenti ed al Responsabile dell'Ufficio del Catasto di procedere alle susseguenti volture”, il tutto con il successo di spese, diritti ed onorari di processo.
4 Autorizzata la chiamata in causa del terzo si costituiva in giudizio l'arch. il Controparte_3 quale eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo di non avere mai svolto la qualifica di direttore dei lavori con riguardo all'appalto oggetto di causa. Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda avanzata nei suoi riguardi dal Cittadino insistendo per il suo rigetto e per il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di processo. All'udienza del 26.10.2011 il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio per il sopravvenuto fallimento della Sire s.r.l.. Con ricorso ex art. 303 c.p.c. il geom. riassumeva il giudizio insistendo in tutte Parte_1 le precedenti richieste, difese, eccezioni e conclusioni. Per l'udienza di prosecuzione del 4.7.2012 si costituivano tutte le altre parti in causa richiamando ogni pregressa domanda, eccezione e conclusione, ad eccezione della Curatela del Fallimento della Sire s.r.l. che rimaneva contumace. La controversia veniva istruita con le produzioni documentali delle parti, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di ATP n. 1866/2008 R.G. e mediante l'espletamento dell'istruttoria orale ammessa (escussione di alcuni testi delle parti). Esaurita l'istruttoria, dopo alcuni tentativi rivolti alla definizione bonaria della controversia e uno determinato dal carico del ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2024 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare occorre dichiarare la contumacia della Curatela del Fallimento Sire s.r.l., la quale ritualmente convenuta nel giudizio riassunto non si è costituita. Il Tribunale, nella odierna sede, è chiamato a delibare le seguenti domande delle parti:
-domanda svolta ai sensi dell'art. 2932 c.c., in via principale e in via subordinata, rispettivamente dal geom. e dalla Sire s.r.l. in bonis nei riguardi dei coniugi Parte_1 Controparte_1
e finalizzata ad ottenere l'emanazione di una sentenza produttiva degli effetti “del CP_2 contratto che si sarebbe dovuto concludere per effetto del contratto di appalto del 10.2.2006 e della successiva scrittura del 2.8.2006” e che, di conseguenza, disponga il trasferimento di proprietà in favore del o della società terza chiamata “dei box contrassegnati con i numeri 13 e 11 _1 realizzati all'interno dello stabile sito in via XX Settembre n. 22, riportati in Catasto al foglio n. 20 particelle 464 sub 73 e 464 sub 75 nonché, alternativamente, in favore del sig.
[...] box contrassegnato con il numero 5 riportato in Catasto al foglio n. 20 particella 464 Parte_3 sub 67”;
- domande riconvenzionali di annullamento, di risoluzione per inadempimento, di riduzione del prezzo relative al contratto di appalto del 10.2.2006 stipulato tra la Sire s.r.l. in bonis e CP_1
avanzate da quest'ultimo e da nei confronti della società interveniente e
[...] CP_2 terza chiamata;
-domande riconvenzionali di risarcimento dei danni conseguenti a quelle di annullamento e di risoluzione del contratto di appalto del 10.2.2006 formulate dai coniugi convenuti nei confronti della Sire s.r.l. quale impresa appaltatrice, e dell'arch. in qualità di direttore dei Controparte_3 lavori anche per i gravi difetti dell'opera;
5 -domanda riconvenzionale svolta da e nei confronti della Sire Controparte_1 CP_2
s.r.l. per ottenere il rilascio/la restituzione dei box/garage occupati illegittimamente dalla predetta società e per il relativo risarcimento del danno da mancato godimento della res occupata. Così sinteticamente fissato il thema decidendum e il conseguente thema probandum si passerà anzitutto in rassegna la domanda ex art. 2932 c.c. del geom. con la Parte_1 puntualizzazione che quella di analogo contenuto, svolta in via subordinata dalla Sire s.r.l. nell'atto di intervento è da ritenersi comunque rinunciata (unitamente a tutte le eccezioni formulate) posto che a seguito del fallimento della predetta società la Curatela interessata non si è costituita in giudizio non coltivando le domande e le eccezioni precedentemente avanzate dalla società in bonis. Vanno premessi cenni di teoria generale in ordine all'istituto di cui all'art. 2932 c.c.. La norma in commento prevede che, in caso di inadempimento dell'obbligo a contrarre, possa essere pronunciata a favore dell'avente diritto una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Secondo dottrina e giurisprudenza pressoché unanimi detta sentenza ha natura costitutiva. La fattispecie prevista dall'art. 2932 non rappresenta, pertanto, una vera e propria ipotesi di esecuzione forzata perché essa non modifica coattivamente lo stato di fatto, ma si limita a produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Generalmente richiamato a proposito dell'inadempimento del contratto preliminare, il rimedio in oggetto trova bensì applicazione in ogni ipotesi di obbligo a contrarre, qualunque ne sia la fonte, legale o negoziale. La collocazione dell'istituto nell'ambito dei mezzi di esecuzione forzata in forma specifica ha suscitato notevoli perplessità; al momento attuale, tuttavia, essa è considerata dalla dottrina maggioritaria essenzialmente coerente con le finalità della norma. L'articolo costituisce una delle principali novità introdotte nell'ordinamento dal codice del 1942. Sotto l'impero del codice abrogato si riteneva che la prestazione del consenso costituisse un facere infungibile, e che la produzione degli effetti del contratto per tramite della sentenza venisse a ledere i principi dell'autonomia privata e della libertà del consenso. In tale ottica, il solo rimedio concepibile a carico del promittente renitente era la condanna al risarcimento del danno. Il legislatore del 1942 ammette invece la possibilità di considerare l'esercizio dei poteri, in cui si riassume l'autonomia privata negoziale, quale contenuto di una vera e propria obbligazione. In numerose occasioni la dottrina si è domandata se sia esatta la collocazione riservata nel codice all'art. 2932, ossia se l'istituto ivi disciplinato rappresenti o meno un'ipotesi di esecuzione forzata. Alcuni autori dando risposta negativa, parlano di vero e proprio «errore sistematico ammesso nella stessa relazione al codice». In effetti, l'esecuzione avviene in questo caso non mediante un'attività materiale, bensì attraverso un provvedimento di cognizione il quale, come tutte le sentenze costitutive, ha la caratteristica di produrre l'effetto giuridico senza bisogno di ulteriore attività esecutiva. Una possibile soluzione pare tuttavia emergere proprio dalla Relazione al Codice Civile, ove si legge che «il caso dell'art. 2932 avrebbe potuto più propriamente ricondursi alla categoria dell'art. 2908 (sentenze costitutive), ma è parso più opportuno inserirlo nel quadro dell'esecuzione in vista della sua finalità». Il che equivale a dire che una tecnica di tutela non propriamente esecutiva (in sé e per sé considerata) viene destinata, per ragioni di opportunità, ad attuare una funzione esecutiva. Secondo la giurisprudenza l'azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo si differenzia dalla domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà a seguito di contratto di compravendita, sia per ciò che riguarda il petitum, sia per quanto riguarda la causa pretendi. Mentre, infatti, la prima è volta ad ottenere una pronuncia
6 costitutiva, fondata su un contratto con effetti meramente obbligatori, la seconda, invece, è volta ad una sentenza dichiarativa, fondata su un negozio con efficacia reale (Cass. n. 13420/2003). Pur riconoscendo la centralità della fattispecie rappresentata dall'inadempimento del contratto preliminare, la dottrina maggioritaria ritiene possibile il ricorso alla produzione giudiziale degli effetti del contratto non concluso anche laddove l'obbligo derivi da fonte legale. La giurisprudenza ritiene applicabile l'art. 2932 c.c. ad ogni obbligo di contrarre, anche se non derivante da un contratto preliminare, giungendo a ritenere ammissibile l'esecuzione specifica di preliminari di locazione o di società (Cass. n. 1708/2000). L'art. 2932 c.c., pertanto, si considera applicabile alla gestione di affari;
alla costituzione della servitù coattiva;
all'obbligo di vendita a carico dell'erede e del legatario in favore del beneficiario;
all'obbligo dell'erede di trasferire al legatario la cosa acquistata dal terzo;
al legato di cosa altrui;
alle ipotesi di trasferimenti fiduciari e a scopo di garanzia;
all'obbligo di contrarre dell'imprenditore che agisce in regime di monopolio, e, pur con alcuni dubbi interpretativi, all'obbligo di contrarre imposto al datore di lavoro. La norma in commento, inoltre, è espressamente richiamata dall'art. 1706, comma 2, c.c. per l'ipotesi in cui il mandatario senza rappresentanza si rifiuti di ritrasferire al mandante l'immobile o il mobile registrato, acquistato per conto di questi. Con riferimento all'obbligo di contrarre avente fonte legale, non manca chi evidenzia il problema rappresentato dai criteri di determinazione del regolamento di interessi che si vuole introdurre ope iudicis. Generalmente si reputa infatti presupposto necessario della sentenza costitutiva un contenuto negoziale già definito nei suoi elementi essenziali. Nell'ipotesi in esame, parrebbe allora necessario che venisse specificato o definito che cosa l'avente diritto possa in concreto pretendere che l'obbligato dia o faccia, non essendo tale determinazione già contenuta nella norma di legge. È con riferimento a quest'ultimo problema che si riscontrano le maggiori oscillazioni in giurisprudenza. La Cassazione ha più volte ribadito l'operatività dell'art. 2932 c.c. non solo nell'ipotesi di inadempimento di un contratto preliminare, ma anche in qualsiasi altro caso di violazione di obblighi a contrarre, siano essi di fonte legale ovvero negoziale (Cass. n. 6071/1995; Cass. n. 6509/1994). In materia di avviamento obbligatorio al lavoro, la Corte è tuttavia intervenuta per affermare che il rifiuto da parte datoriale di assumere il lavoratore collocato obbligatoriamente non può comportare la costituzione coattiva del rapporto di lavoro ex art. 2932 c.c., riconoscendosi al lavoratore stesso il solo diritto al risarcimento del danno subìto per la mancata o ritardata assunzione (Cass. n. 12516/2003; Cass. n. 2568/1992). In senso contrario si sono espressi alcuni giudici di merito (Tribunale Milano 20.11.1991; Pretura Milano 30.7.1991; Pretura Milano 12.7.1991), nonché altra giurisprudenza di legittimità, almeno con riferimento all'inadempimento dell'obbligo di trasformazione di un contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato (Cass. n. 8568/2004). Sempre con riferimento agli obblighi a contrarre imposti dalla legge, ed in particolare in materia di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, si è sostenuto che la dichiarazione del conduttore di voler esercitare il diritto di prelazione a norma dell'art. 38, L. 27.7.1978, n. 392, pur non costituendo accettazione della proposta di alienazione, determina l'obbligo per entrambe le parti di addivenire alla stipula della compravendita, con la conseguenza che, in caso di inadempimento delle parti a tale obbligo, è operante la tutela specifica di cui all'art. 2932 c.c. (Cass. 6509/1994).
7 La dottrina prevalente ritiene che l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. sia possibile tanto per i preliminari di contratti ad efficacia reale, quanto per i preliminari di contratti ad efficacia obbligatoria. Controversa è invece l'ammissibilità dell'esecuzione in forma specifica per i preliminari di contratti reali, ovvero di quei contratti che si perfezionano mediante la dazione della cosa (ad es.: comodato, deposito, mutuo). La dottrina maggioritaria si esprime in senso negativo, osservando che in tali ipotesi la sentenza ex art. 2932 c.c. non potrebbe mai tener luogo del contratto non concluso, perché inidonea a sostituire il fatto materiale della consegna. Secondo un altro orientamento, tuttavia, nell'ipotesi di preliminare di contratto reale sarebbero applicabili sia l'art. 2932 c.c. per quanto riguarda la prestazione del consenso al contratto definitivo, sia l'art. 2930 c.c. per quanto riguarda la consegna della cosa. È discussa l'applicabilità del rimedio ex art. 2932 ad alcune figure di fonte convenzionale, ricomprese nella categoria dei cosiddetti "rapporti giuridici preparatori": si tratta del preliminare a favore di terzo, del preliminare unilaterale, del patto di opzione e del patto di prelazione. Per quanto riguarda il preliminare a favore di terzo, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale il terzo viene ad acquistare un autonomo diritto, consistente nella pretesa alla stipulazione del contratto definitivo, e può pertanto avvalersi della tutela ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento del promittente (Cass n. 9034/1987). Secondo la dottrina prevalente il rimedio ex art. 2932 c.c. è applicabile anche al contratto preliminare unilaterale, in cui una sola delle parti si obbliga alla prestazione del futuro consenso. Non manca tuttavia chi pone in discussione l'autonomia della figura, ritenendo che essa si avvicini al patto di opzione, e che pertanto non esiga, in punto di tutela, l'intervento in funzione costitutiva del giudice, essendo la mera accettazione del promissario di per sé idonea a provocare la conclusione del contratto. Analoghi problemi teorici sorgono per quanto riguarda il patto di prelazione. La dottrina prevalente attribuisce ad esso la natura di semplice accordo preparatorio, riconoscendo pertanto all'avente diritto, nell'ipotesi di violazione dell'obbligo di preferenza, il solo rimedio risarcitorio. L'azione in parola può essere esperita, secondo la giurisprudenza, anche qualora un soggetto si sia impegnato con dichiarazione unilaterale scritta a trasferire ad altri la proprietà di un immobile in esecuzione di un precedente accordo fiduciario, purché l'atto contenga l'esatta identificazione del bene, con tutti i dati catastali (Cass. n. 10633/2014). È facile dedurre dalla norma de qua che, per ottenere l'esecuzione in forma specifica, il contraente diligente deve a sua volta adempiere la propria prestazione. Se, ad esempio, è il promissario acquirente a ricorrere alla procedura di cui all'art. 2932 c.c., costui dovrà mettere a disposizione del promettente alienante il relativo prezzo per poter ottenere, mediante sentenza, il trasferimento della proprietà del bene promesso in vendita. L'azione con la quale il promissario acquirente chiede, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento coattivo della proprietà del bene promessogli in vendita nel contratto preliminare, ha natura personale, e può quindi proporsi soltanto nei confronti dell'obbligato e dei suoi eredi (Cass. n. 4337/1988). Può avvalersi della tutela di cui all'art. 2932 c.c. anche il terzo, il quale tragga il diritto di stipulare da una “promissio” contenuta in un contratto preliminare concluso in suo favore (Cass. n. 9034/1987). Qualora il promissario acquirente di bene immobile abbia agito ex art. 2932 c.c. nei confronti del promittente venditore, il terzo, che si sia successivamente reso promissario del medesimo bene in forza di preliminare intervenuto con il predetto acquirente, può spiegare
8 intervento ad adiuvandum, ma resta privo di diritti direttamente ed autonomamente azionabili contro il primo promittente venditore (Cass. n. 2437/1986). Presupposto necessario per l'ottenimento della tutela ex art. 2932 c.c. è, anzitutto, il mero fatto rappresentato dall'inadempimento dell'obbligo di contrarre, ancorché non imputabile, in conformità ai principi generali che reggono l'esecuzione in forma specifica. Non occorre quindi la preventiva messa in mora del renitente. Altre due condizioni sono poi menzionate nel primo comma dell'articolo in esame. La prima è rappresentata dall'inciso "qualora sia possibile" e ad essa, secondo la dottrina maggioritaria, vanno ricondotte tutte le ipotesi di impossibilità, sia di fatto (ad es.: perimento della cosa oggetto di un preliminare di vendita) che di diritto (ad es.: avvenuta alienazione della cosa ad un terzo). Vi è tuttavia chi rileva che l'inesperibilità del rimedio ex art. 2932 c.c. in tali circostanze è già deducibile dai principi generali, e che il requisito della possibilità dell'esecuzione attiene piuttosto all'ampiezza dei poteri del giudice in sede di determinazione del regolamento di interessi, esplicitando l'esigenza che il preliminare sia idoneo a "definitivizzarsi", salve le eventuali integrazioni o correzioni ope iudicis, o che ricorrano indici obiettivi sufficienti a sostanziare il contratto imposto in presenza di obbligo legale a contrarre. La seconda condizione perché si possa avere un provvedimento ex art. 2932 c.c. è che detta tutela non sia esclusa dal titolo. Le parti, infatti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, possono escludere, al momento della stipulazione del contratto preliminare, l'esperibilità del rimedio in oggetto. Ma l'esclusione, per essere efficace, deve risultare expressis verbis o comunque da univoca volontà delle parti, emergente in modo chiaro dal titolo. Confermando l'orientamento prevalente in dottrina, la Suprema Corte ha escluso che l'azione ex art. 2932 c.c. sia condizionata ad una preventiva costituzione in mora dell'obbligato (Cass. civ. n. 8623/1991). Quanto al requisito della possibilità, esso è stato inteso nel senso di «pratica attuabilità del comando giudiziale», condizione che non può sussistere quando «la particolare situazione di fatto o di diritto impedisce che la sentenza possa realizzare il risultato del contratto definitivo». In materia di preliminare di compravendita, si è ritenuto che la sopravvenuta altruità della cosa per effetto di successiva vendita ad opera del promittente-proprietario privi il promissario acquirente della possibilità di ottenere una sentenza con effetti immediatamente traslativi ex art. 2932 c.c. (Cass. n. 4013/1995; A. Catania 13.8.2008; T. Monza 4.7.2007). L'art. 2932 c.c. non è, pertanto, applicabile ai contratti che si perfezionano con la consegna della cosa, né è applicabile quando la fonte dell'obbligo di contrarre sia un atto che contenga un accordo solo parziale e rimetta a future trattative la definizione degli elementi mancanti (Cass. n. 1818/1984). Del pari, la domanda formulata ex art. 2932 c.c. resta paralizzata dalla riconvenzionale avversaria di risoluzione del preliminare per inadempimento (Cass. n. 138/1984). Non può accogliersi la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di vendita di un bene immobile in assenza degli adempimenti di cui alla L. 28.2.1985, n. 47 (Cass. civ. n. 1199/1997). A tal riguardo, si precisa in giurisprudenza che, in assenza della dichiarazione, contenuta nel preliminare, o successivamente prodotta in giudizio, degli estremi della concessione edilizia, trattandosi di un requisito richiesto a pena di nullità dall'art. 17, L. 28.2.1985, n. 47, ora sostituita dall'art. 46, D.P.R. 6.6.2001, n. 380, non può essere pronunciata la sentenza di trasferimento coattivo prevista dalla norma in commento (Cass. n. 13225/2008). Detto in altre parole, pur essendo applicabile la legge sopra ricordata ai soli contratti ad effetti reali, e non quindi a quelli ad effetti obbligatori, come il contratto preliminare, che sono pertanto validi ed efficaci pur in difetto delle indicazioni richieste dalla legge stessa, per la conclusione del contratto definitivo, così come per la
9 sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., è necessaria invece l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica (Cass. n. 24150/2007). Si veda, peraltro, quella decisione secondo cui non osterebbe all'emanazione della sentenza in parola la mancanza della concessione edilizia (Cass. n. 159/2002). La giurisprudenza ha, inoltre, osservato che nell'ambito di un giudizio promosso per ottenere la tutela prevista dall'art. 2932 c.c., se viene introdotta da parte attrice, nell'udienza di trattazione, una domanda subordinata di accertamento della natura non preliminare ma definitiva di una scrittura privata, ciò comporta l'inammissibilità della domanda stessa per violazione dell'art. 183 c.p.c. (Tribunale Nocera Inferiore 23.1.2003). L'art. 2932, co. 2 c.c. subordina l'accoglibilità della domanda di esecuzione specifica all'esecuzione della prestazione da parte dell'attore, od alla sua offerta nei modi di legge. L'opinione dominante ravvisa nel capoverso della norma un'applicazione della più generale regola
“inadimplenti non est adimplendum”, con l'unica particolarità che il legislatore ha elevato, a maggiore garanzia del convenuto, l'usuale exceptio al rango di condizione di ammissibilità dell'azione. Aggiunge la stessa norma che l'attore è dispensato dall'esecuzione o dall'offerta della prestazione qualora quest'ultima non sia ancora esigibile, circostanza che può dipendere da accordi intercorsi tra le parti, così come dalla natura della prestazione medesima. La ricostruzione sopra osservata è accolta anche in giurisprudenza (Tribunale Torino 4.2.2003), dove si precisa, inoltre, che l'offerta della controprestazione, cui l'art. 2932, co. 2, c.c. subordina l'accoglimento della domanda, non richiede formule solenni, ma può essere costituita anche da una seria manifestazione di volontà di eseguire il pagamento, espressa in qualsiasi modo che non induca in perplessità circa l'intento di adempiere (Cass. n. 14378/2004; Cass. n. 59/2002; Cass. n. 9560/1997; Cass. n. 10675/1995; Cass. n. 8532/1994). Coerentemente a quanto osservato, si ritiene, in giurisprudenza, che la volontà di adempiere può essere financo implicita come accade, ad esempio, con la presentazione dalla domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. (così, Cass. n. 16881/2007), piuttosto che con l'invito fatto alla controparte a comparire davanti al notaio per la stipula del contratto definitivo, così come, infine, attraverso l'offerta della prestazione compiuta in giudizio dalla parte, personalmente o a mezzo del suo procuratore, prima della pronunzia (Cass. n. 5781/1988). Per "offerta nei modi di legge" non deve pertanto necessariamente intendersi l'offerta formale ex artt. 1208 e 1209 c.c., né tantomeno l'offerta seguita dal deposito ex art. 1210 c.c., essendo sufficiente anche la semplice offerta secondo gli usi (Cass. n.14709/1999; Cass. n. 12516/1995). Ancora, va osservato che l'offerta della prestazione corrispettiva, integrando una condizione dell'azione, può essere validamente fatta in tutto il corso del giudizio: è infatti necessario, ma anche sufficiente, che essa sussista al momento della decisione (Cass. n. 1077/1995). Occorre peraltro portare l'attenzione sul termine entro cui va eseguito il pagamento del prezzo da parte del promittente acquirente il bene immobile. Quanto sopra osservato, infatti, secondo cui, si ripete, ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., è sufficiente la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione in qualsiasi forma idonea a manifestare la relativa volontà, vale solo ove le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo, o del residuo prezzo, contestualmente alla stipula del contratto definitivo. Se, invece, il pagamento del prezzo o di una parte di esso deve precedere la stipulazione del contratto definitivo, la parte è obbligata, alla scadenza del previsto termine, anche se non coincidente con quella prevista per la stipulazione del contratto definitivo, al pagamento, da eseguirsi nel domicilio del creditore o da
10 offrirsi formalmente nei modi previsti dalla legge, non sussistendo in tale ipotesi nessuna ragione che giustifichi la sufficienza dell'offerta informale. In caso contrario, colui che è tenuto al pagamento è da considerarsi inadempiente e non può punto ottenere il trasferimento del diritto quando la controparte sollevi l'eccezione di cui all'art. 1460 (Cass. n. 26226/2007). Pertanto, ribadendo il pensiero della giurisprudenza, si può affermare che il contraente che agisce ex art. 2932 c.c. è tenuto ad eseguire la prestazione a proprio carico, o a farne offerta nei modi di legge, soltanto se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale. Se invece, per accordo delle parti, la controprestazione debba essere eseguita al momento della stipula del contratto definitivo o successivamente, la sentenza costitutiva deve essere pronunciata indipendentemente da qualsiasi offerta, ed il pagamento del prezzo (o della parte residua) va imposto dal giudice quale condizione dell'effetto traslativo derivante dalla sentenza (Cass. n. 59/2002; Cass. n. 12556/2000; Cass. n. 9176/2000; Cass. n. 14709/1999; Cass. n. 10069/1996; Cass. n. 3926/1996; Cass. n. 795/1995; Cass. n. 144/1993). La giurisprudenza, quindi, ha stabilito che non integra ultrapetizione, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la fissazione d'ufficio di un termine per l'adempimento della controprestazione nella sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, giacché, non prevedendo l'art. 2932 c.c. alcun termine per essa, lo stesso deve essere necessariamente stabilito dal giudice secondo la previsione dell'art. 1183, comma 1 c.c. (Cass. n. 24655/2007). Da altro angolo visuale, giova ricordare che la giurisprudenza è solita anche subordinare gli effetti della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. alla condizione sospensiva dell'adempimento della controprestazione ad opera della parte attrice (Cass. n. 16881/2007). Al di là di quanto appena osservato, anche con riferimento al giudizio ex art. 2932 c.c., atteso che le statuizioni di condanna consequenziali, dispositive dell'adempimento delle prestazioni a carico delle parti fra le quali la sentenza determina la conclusione del contratto, sono immediatamente esecutive ex art. 282 c.p.c., qualora l'azione fondata sull'art. 2932 c.c. sia stata proposta dal promittente venditore, la statuizione di condanna dello stesso promissario acquirente al pagamento del prezzo è da considerarsi immediatamente esecutiva (Cas. 18512/2007). Tale orientamento è stato però disatteso dalle S.U. della Suprema Corte, le quali hanno osservato che il pagamento del prezzo del bene è subordinato al verificarsi dell'effetto traslativo: poiché quest'ultimo consegue esclusivamente al passaggio in giudicato della sentenza e quindi non è possibile dare esecuzione ad obblighi che sul piano sostanziale non sono ancora sorti, anche il pagamento del prezzo consegue solo all'intervenuto passaggio in giudicato;
pertanto, l'esecutività provvisoria ex art. 282 c.p.c. della sentenza è limitata a quei capi che non riguardano o non condizionano la produzione dell'effetto costitutivo (Cass., S.U., 4059/2010). La sentenza ex art. 2932 c.c. appartiene alla categoria delle sentenze costitutive (art. 2908 c.c.). Sua finalità è quella di operare ex nunc quel mutamento della situazione sostanziale che sarebbe derivato dalla conclusione del contratto dovuto. Essa agisce, pertanto, come surrogato del contratto definitivo, ed i suoi effetti si producono dal momento del passaggio in giudicato. In giurisprudenza, sulla natura costitutiva, si veda Cass. n. 2864/2003. Per quanto concerne l'esecutività della sentenza, le S.U., accogliendo l'orientamento assolutamente maggioritario, hanno stabilito che tanto l'effetto traslativo della proprietà del bene, quanto la condanna al rilascio dell'immobile ed al pagamento del prezzo si producono solo dal momento del passaggio in giudicato, in quanto l'esecutività provvisoria ex art. 282 c.p.c. è limitata ai capi condannatori che
11 non sono parte o non condizionano la produzione dell'effetto costitutivo (C., S.U., 4059/2012; Cass. n. 8250/2009; Cass. n. 7369/2009). Corollario di tale definizione è che l'autorità giudiziaria non può sostituirsi alla volontà delle parti se non limitatamente alla produzione degli effetti del contratto non concluso: l'esecuzione è quindi ammissibile solo se ed in quanto risultino preventivamente determinati dalla volontà delle parti gli elementi essenziali del contratto, non potendo il giudice sostituirsi a queste ultime nella determinazione del contenuto del rapporto giuridico sostanziale. La giurisprudenza è venuta via via ridimensionando il c.d. dogma dell'identità di contenuto tra contratto preliminare e sentenza costitutiva. Per lungo tempo si era ritenuto che la sentenza dovesse riprodurre esattamente il contenuto del preliminare, escludendosi l'ammissibilità dell'esecuzione in forma specifica non solo allorché mancasse nel preliminare l'individuazione dell'oggetto, ma anche qualora lo stesso oggetto avesse subìto una qualsiasi modificazione. Ed ancora, in presenza di vizi o difetti della cosa, si riconosceva al promissario la sola azione di risoluzione del preliminare e di risarcimento del danno. A partire dai primi anni '70 la Suprema Corte ha mutato radicalmente indirizzo, sostenendo che il principio dell'esatta corrispondenza tra contenuto della pronuncia costitutiva e convenzioni stabilite nel preliminare può subire eccezioni. È quanto accade, ad es., qualora siano intervenute modificazioni oggettive le quali, senza determinare l'impossibilità prevista nell'art. 2932 c.c., lasciano presumere che la riproduzione letterale, nella sentenza, di tutte le clausole previste non realizzi più gli interessi delle parti così come erano da queste apprezzati al momento dell'assunzione dell'obbligo di contrarre (Cass. n. 3445/1971). Pur con qualche sporadico ritorno a tesi di carattere restrittivo (Cass. n. 167/1976), si è così consolidato l'orientamento secondo cui la sentenza costitutiva deve rispecchiare integralmente le previsioni negoziali delle parti quali risultano dall'interpretazione del contratto preliminare (Cass. n. 7907/1990). In pratica il giudice, mentre non può, in linea di principio, modificare il contenuto del preliminare, non deve neppure limitarsi ad una semplice e meccanica trasposizione di esso, ma è tenuto ad accertare la effettiva volontà delle parti, anche in ordine alla esatta identificazione dell'oggetto, ed a trasfondere i risultati di tale indagine nella sentenza costitutiva (Cass. n. 1782/1993; Cass. n. 3486/1990; Cass. n. 6724/1987). Per quanto attiene alla identità tra la cosa oggetto del trasferimento e quella prevista nel preliminare, la Cassazione precisa che in presenza di difformità non sostanziali e non interferenti sulla effettiva utilizzabilità del bene secondo le condizioni contrattuali, ma soltanto sul relativo valore, non può negarsi al promissario acquirente la pronuncia costitutiva, salvo la necessità di adeguare al maggiore o minore valore del bene la controprestazione inizialmente pattuita (Cass. n. 4895/1993; Cass. n. 11126/1990; A. Napoli 3.2.2000). A tal proposito, si è affermata la possibilità per il promissario acquirente di agire ex art. 2932 c.c. chiedendo contestualmente e cumulativamente la riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. (actio quanti minoris), in quelle ipotesi in cui il bene risulti affetto da vizi che non lo rendono oggettivamente diverso per struttura e funzione rispetto a quello promesso, ma che incidono sul suo valore o su secondarie modalità di godimento (C., S.U., 1720/1985; Cass. 10454/2003; Cass. 5509/2002; Cass. 9636/2001; Cass. 15958/2000; Cass. 7471/2000; Cass. 5121/2000; Cass. 5615/1996; Cass. 9991/1994; Cass. 7744/1992). Si ritiene che al rapporto derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c. sia applicabile il rimedio della risoluzione per inadempimento (Cass. 8212/2006; Cass. 10827/2001; Cass. 5066/1993) e per eccessiva onerosità (Cass. 2661/2001). È invece inapplicabile il rimedio della rescissione per
12 lesione, poiché questo, riguardando uno squilibrio tra le prestazioni coevo alla stipulazione del contratto (e non, come nel caso della risoluzione, circostanze sopravvenute), verrebbe a menomare l'intangibilità del giudicato. Avverso la sentenza di esecuzione specifica passata in giudicato sono quindi esperibili i normali rimedi della revocazione e dell'opposizione di terzo Anche la giurisprudenza nega che avverso la sentenza ex art. 2932 c.c. possa esperirsi il rimedio rescissorio (Appello Milano 10.10.1986). La Cassazione, tuttavia, ha ampliato la tutela dell'avente diritto, riconoscendo l'opponibilità, in via di eccezione o di riconvenzione, non solo della lesione nascente dal contratto preliminare, ma anche di quella che potrebbe sussistere in concreto al momento in cui viene richiesta l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, configurando in tal modo una sorta di esercizio anticipato dell'azione che avrebbe potuto farsi valere con il definitivo (Cass. 15139/2000; Cass. 1526/1977). Nell'ambito della tutela ex art. 2932 c.c. l'autorità giudiziaria è chiamata, pur mediante l'esercizio del potere giurisdizionale atto ad accertare i presupposti della predetta azione, a compiere verifiche sostanzialmente assimilabili a quelle del notaio rogante. La sentenza, infatti, non può dare alle parti nulla di più rispetto a quanto esse otterrebbero, in assenza di res controversa, mediante l'esercizio dell'autonomia negoziale esercitata in ambito notarile. Arrivando a tirare le fila di quanto finora illustrato può dirsi che affinché possa essere pronunciata una sentenza ex art. 2932 c.c., chi agisce è tenuto a provare la sussistenza dei seguenti presupposti: a) produzione del contratto da cui origina l'obbligo adempitivo delle parti;
b) allegazione dell'inadempimento della controparte;
c) prova di avere adempiuto alle proprie obbligazioni da parte dell'interessato alla pronuncia ex art. 2932 c.c.. Dunque, la sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. presuppone una serie di condizioni verificabili anche d'ufficio: a) la validità e l'attualità del contratto;
b) l'inadempimento del convenuto e la contrapposta "offerta" di adempimento dell'attore; c) la possibilità dell'esecuzione in forma specifica;
d) la mancanza di previsioni ostative contrattuali. Orbene, calando nel caso particolare tutti i suesposti principi di diritto, va respinta, anzitutto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalle difese dei coniugi Parte_5 sul presupposto della presunta invalidità dell'atto di cessione del 21.11.2008 con il quale la Sire s.r.l. aveva ceduto al geom. i diritti derivanti dal contratto di appalto del 10.2.2006. _1
Invero l'attore è titolare della legittimazione esclusiva a richiedere la prestazione al debitore in quanto cessionario dei diritti derivanti dal contratto di appalto del 10.2.2006. Difatti, la Sire s.r.l. in bonis, a fronte di un proprio debito nei confronti dell'odierno attore, ha concluso per iscritto con il geom. un atto di cessione che è stato notificato ai coniugi _1
. Tale atto di cessione è stato previamente autorizzato dalla delibera di assemblea Parte_5 della società del 12.11.2008 e si è perfezionato senza il consenso del debitore. La circostanza che l'atto di cessione del 21.11.2008 rechi in calce la firma del solo geom. _1 non osta alla piena validità dell'atto dal momento che vi era stata la previa delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci della Sire s.r.l. e che l'attuale attore aveva partecipato all'atto nella duplice qualità di rappresentante legale della predetta società ed in proprio, quale cessionario. L'avvenuta previa delibera assembleare con la conseguente predeterminazione del contenuto dell'atto di cessione esclude anche qualsivoglia ipotesi di conflitto di interessi che, ad ogni modo, poteva essere eccepito utilmente solamente dalla società interessata e non anche dal debitore ceduto. Affermata nei termini anzidetti la piena legittimazione attiva dell'attore all'azione ex art. 2932 c.c. (ciò che avrebbe escluso ogni necessità di statuire sulla domanda subordinata avanzata dalla
[...]
[...]
[...] CP_ in bonis qualora la stessa fosse stata riproposta dalla Curatela del Fallimento della medesima società), deve rilevarsene, in ogni caso, l'infondatezza. Nel costituirsi in giudizio, infatti, le parti convenute, hanno sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. deducendo la realizzazione incompleta delle opere di cui al contratto di appalto del 10.2.2006 da parte della Sire s.r.l. nonché l'esistenza di gravi vizi e difformità imputabili alla impresa appaltatrice. Ebbene, l'eccezione di inadempimento anzidetta ha ricevuto pieno supporto probatorio all'esito della istruttoria svolta. Dirimente al riguardo sono state le risultanze della CTU svolta nel giudizio di ATP n. 1866/2008 R.G. celebratosi dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme tra e la Sire s.r.l. e i Persona_1 coniugi che ha riguardato proprio i lavori di appalto di cui al contratto del Parte_5
10.2.2006 oggetto della presente causa;
tale perizia ha asseverato - in modo pienamente condivisibile in quanto basata su un esame obiettivo della documentazione allegata dalle parti, dei luoghi di causa e su osservazioni fondate su principi scientifici condivisibili, ed immune da errori e vizi logici e di giudizio – l'esistenza di gravi difetti dei lavori eseguiti dalla Sire s.r.l. per conto del Cittadino. Al riguardo sembra opportuno richiamare l'insegnamento costante della Suprema Corte in base al quale “gli accertamenti peritali svolti in altri processi possono essere utilizzati dal giudice di merito ove ritualmente prodotti, ovvero, nei giudizi come quello di opposizione a sanzione amministrativa, in cui il giudice ha poteri officiosi, ove ritualmente acquisiti, in modo da garantire il contraddittorio, che altrimenti ne risulta leso” (vedi Cass. 23132/2004). Ora, il CTU dell'ATP, ing. , ha escluso che le infiltrazioni rilevate sulla parete Persona_2 esterna del box acquistato da , sono state causate dalla impresa appaltatrice Persona_1 derivando piuttosto dalla “mancanza di impermeabilizzazione sulla faccia esterna del muro di contenimento, cioè quella a contatto col terrapieno, o qualora l'impermeabilizzazione fosse stata realizzata ai tempi della costruzione del fabbricato dalla sua inefficienza. In ogni caso è evidente che le cause delle infiltrazioni dipendono dalle modalità costruttive del fabbricato all'epoca della sua edificazione e non ai recenti lavori di ristrutturazione e pertanto eventuali responsabilità sono da attribuirsi al precedente proprietario” (v. pagg. 4 e 5 CTU ing. fascicolo d'ufficio ATP n. Per_2
1866/2008 R.G.). Tuttavia, se il CTU dell'ATP ha escluso che le infiltrazioni nel garage del fossero da Per_1 attribuirsi alla cattiva esecuzione dell'appalto da parte della Sire s.r.l., diversamente il perito ha asseverato l'incompletezza dei lavori, i gravi difetti dell'opera e la mancata esecuzione a regola d'arte di altri lavori da parte della impresa appaltatrice. Il perito, al riguardo, ha osservato quanto segue: “Come precedentemente accennato l'intero piano interrato è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione che prevedeva la realizzazione di n. 18 box-garage secondo il progetto allegato alla denuncia di inizio attività depositata al Comune in data 9.3.2006 prot. n. 14152. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Sire s.r.l. in virtù di un contratto di appalto stipulato in data 10.2.2006 al quale è allegato un computo metrico estimativo dei lavori da realizzare oltre che copia dell'atto autorizzativo dei lavori (DIA) e dell'elaborato grafico di progetto. L'immobile è costituito da un piano completamente interrato di superficie pari a circa 820 mq con ingresso dalla via XX Settembre tramite una rampa in calcestruzzo e facente parte di un fabbricato di maggiore consistenza a più elevazioni. Dal computo allegato al contratto si deduce che
14 le opere previste si possono riassumere nella realizzazione delle murature necessarie per le divisioni interne secondo gli elaborati progettuali, la realizzazione della pavimentazione all'interno e sulla rampa di accesso, gli intonaci interni ed esterni sulle nuove murature, la tinteggiatura interna, la realizzazione di una canalizzazione per la raccolta delle acque meteoriche, l'installazione degli infissi interni necessari, nonché l'installazione dell'impianto elettrico e di messa a terra, di illuminazione, di allarme antincendio e di estintori per ciascun box e per le zone comuni. Inoltre, era prevista la demolizione di alcune murature e del pavimento preesistenti. Tralasciando la verifica degli atti autorizzativi e la rispondenza di alcuni elementi costruttivi a caratteristiche specifiche che per norma deve essere certificata dall'impresa esecutrice, dal tecnico direttore dei lavori e dalla ditta costruttrice, nonché dai Vigili del Fuoco, in relazione alla documentazione disponibile ho potuto verificare lo stato di consistenza dei lavori eseguiti riscontrando alcuni difetti costruttivi descritti qui di seguito. – Il pavimento industriale presenta lesioni diffuse per gran parte della sua superficie. Date le caratteristiche richieste secondo la descrizione riportata nel computo metrico di contratto e visto che i lavori sono stati ultimati da poco tempo e quindi con una limitata utilizzazione, è evidente la non corretta esecuzione del pavimento la cui fessurazione può dipendere dall'impiego di materiali non idonei, di scarso spessore dello strato di cemento, dall'inesistenza o inadeguatezza della rete elettrosaldata, dalla imperfetta esecuzione delle lavorazioni o della posa in opera dei materiali, o infine, dall'inadeguatezza del sottosuolo su cui poggia;
- la pavimentazione della rampa esterna in corrispondenza della griglia di raccolta delle acque meteoriche si presenta disfatta. In tale zona di pavimentazione si può rilevare la carenza di spessore del calcestruzzo ed è assente qualsiasi accorgimento tecnico rivolto al rinforzo di una parte di pavimentazione che per sua costituzione richiede particolare cura nella realizzazione in quanto maggiormente sollecitata;
- in alcune zone del soffitto, per una superficie complessiva di circa 4 mq, l'intonaco è rigonfiato ed in alcuni casi già distaccato e crollato lasciando al rustico la superficie del solaio in c.a.. Il distacco dell'intonaco dalle pareti o dal soffitto può essere causato dal verificarsi di infiltrazioni d'acqua per lunghi periodi o dalla non corretta posa in opera o per carenza o inadeguatezza dei materiali. Escludendo la prima eventualità in quanto l'intonaco è stato realizzato da poco più di un anno, anche in questo caso, si deduce la non perfetta esecuzione dell'opera. Nel caso particolare la superficie in calcestruzzo rimasta a nudo dopo il crollo dell'intonaco evidenzia delle screpolature e distacchi del calcestruzzo stesso e la presenza di armature del solaio arrugginite. In tali condizioni prima di applicare dell'intonaco l'impresa avrebbe dovuto sanare la superficie deteriorata eliminando i difetti riscontrati che prevedibilmente avrebbero portato al distacco dell'intonaco. Per quanto riguarda gli impianti elettrico, di illuminazione, di allarme antincendio e di messa a terra, essendo soggetti a normativa specifica che richiede la certificazione di conformità da parte della ditta installatrice, non ho proceduto alla verifica della rispondenza della normativa ma ho accertato la loro realizzazione secondo le previsioni contrattuali e delle prove di funzionamento da cui è risultato che gli impianti sono funzionanti. Quelli sopra descritti sono i difetti costruttivi che sono emersi dalle indagini effettuate e riscontrati sulle opere realizzate dalla Sire s.r.l. e per una più completa esposizione e comprensione dei fatti mi corre l'obbligo di aggiungere qualche considerazione. Alcune categorie di lavoro previste dal contratto d'appalto stipulato tra il sig. e la Sire s.r.l. non sono state CP_1 realizzate ed altre realizzate in parte e pertanto non sono state prese in considerazione ai fini del quesito formulatomi….Per eliminare i difetti costruttivi riscontrati è necessario realizzare degli interventi e precisamente: - demolizione e rifacimento del pavimento esistente nelle zone interessate dalle fessure;
- spicconatura dell'intonaco nelle zone interessate dal distacco e rifacimento dello
15 stesso;
ripristino della pavimentazione della rampa esterna in corrispondenza della griglia di raccolta delle acque meteoriche. In base ai lavori da realizzare è stato redatto un computo metrico dal quale risulta che il costo complessivo per eliminare i difetti costruttivi ammonta in euro 27.514,17” (v. pagg.
6-9 CTU ing. fascicolo d'ufficio ATP n. 1866/2008 R.G.). Per_2
Il perito del Tribunale ha concluso affermando che “…allo stato attuale i lavori realizzati dalla Sire s.r.l. presentano dei difetti costruttivi cioè opere non realizzate secondo la buona tecnica costruttiva e a perfetta regola d'arte riscontrabili nella pavimentazione interna, parti di intonaco del soffitto e parte della pavimentazione della rampa esterna. Il costo per eliminare tali difetti costruttivi è stato determinato in euro 27.514,17” (v. pag. 10 CTU ing. fascicolo d'ufficio ATP n. Per_2
1866/2008 R.G.). I difetti costruttivi individuati e descritti dal CTU ing. , di significativa rilevanza Per_2 economica, sono visibili anche attraverso le fotografie allegate dal perito all'elaborato tecnico, oltre ad essere stati confermati dai testimoni escussi in corso di causa (v. in particolare dichiarazioni del teste verbale di udienza del 20.2.2017 e di verbale di udienza Testimone_1 Testimone_2 del 4.4.2018 in atti). E' evidente, di conseguenza, che se la Sire s.r.l. è stata inadempiente rispetto alle sue obbligazioni negoziali di esecuzione di tutte le opere affidatele in appalto e di realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte, non può essere accolta la domanda ex art. 2932 c.c. del quale Parte_1 cessionario dei diritti della predetta società con riguardo al contratto di appalto del 10.2.2006. Difatti la Sire s.r.l. non ha adempiuto pienamente alle obbligazioni su di essa incombenti che avrebbero dovuto necessariamente precedere il trasferimento della proprietà in capo ad essa (e poi per l'atto di cessione del 21.11.2008 in capo all'odierno attore) dei tre box auto di cui all'atto di citazione. Né tantomeno la parte attrice ha offerto con la domanda introduttiva o anche nel corso del giudizio di porre rimedio all'inadempimento innanzi descritto proponendo di eseguire le opere non realizzate o non eseguite conformemente al contratto di appalto del 10.2.2006. Conseguentemente, a fronte dell'inadempimento della Sire s.r.l rispetto alle sue obbligazioni negoziali il rifiuto opposto dal Cittadino di trasferire la proprietà dei box alla società poi fallita (e quindi al geom. ) costituisce legittimo esercizio del potere di autotutela contrattuale ai sensi _1 dell'art. 1460 c.c.. Nel caso di specie, le obbligazioni negoziali a carico delle parti non erano contestuali, ma richiedevano un adempimento cronologicamente differito, sicchè l'obbligazione della società appaltatrice di eseguire tutte le opere e a perfetta regola d'arte doveva temporalmente precedere quella della parte convenuta di trasferimento dei box alla Sire s.r.l. (e dopo l'atto di cessione del novembre 2008 all'odierno attore). La norma di cui all'art. 1460 c.c. offre a ciascuna delle parti del contratto un potere di autotutela che si concretizza nella possibilità di eccepire, al fine di paralizzare la pretesa avversaria, l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta dalla controparte. L'applicabilità di tale eccezione presuppone da un lato la corrispettività delle prestazioni delle parti e, dall'altro, la contemporaneità tra le prestazioni. Su questa scia si pone anche la giurisprudenza, secondo cui la possibilità di eccepire l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione della controparte trova un limite nella ipotesi in cui siano stabiliti termini diversi per l'adempimento in relazione ai diversi contraenti
16 (nello stesso senso, Cass. 24 settembre 2009 n. 20614; Cass. 16 luglio 2004 n. 13271; Cass. 26 maggio 2003 n. 8314; Cass. 14 ottobre 1970 n. 2026). Il rimedio previsto dall'art. 1460 c.c., infatti, presuppone di regola la simultaneità delle prestazioni, per cui, qualora siano stabiliti termini diversi, non può avvalersene la parte tenuta per prima, attesa l'inesistenza di un inadempimento dell'altra sul quale fondare il potere di rifiutare la propria prestazione, e neppure la parte tenuta per seconda, stante l'inesigibilità della prestazione da lei dovuta in funzione dell'inattuazione del sinallagma. Pertanto, il rifiuto del Cittadino al trasferimento dei garage come corrispettivo dell'appalto è stato pienamente legittimo dal momento che la Sire s.r.l. era rimasta inadempiente alla obbligazione di realizzazione delle opere complete e a perfetta regola d'arte, prestazione che doveva necessariamente precedere (in quanto essenziale) il trasferimento della proprietà dei tre box auto alla società appaltatrice e, quindi, al cessionario geom. . _1
D'altronde, sono tardive ed inammissibili le eccezioni dell'attore di decadenza e prescrizione dall'azione di garanzia del committente per pretese difformità o vizi dell'opera appaltata. Difatti, la corte della nomofilachia ha chiarito che “la decadenza del committente dall'azione di garanzia per vizi dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c. non è rilevabile d'ufficio” (Cass. civ., Sez. II, 11 novembre 1988, n. 6077) e deve essere eccepita dal convenuto con la comparsa di costituzione in giudizio a norma dell'art. 167, comma secondo, c.p.c. (cfr Cass. civ., Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18078; nonché l'ordinanza n. 5931/2016 della Sezione IV). Tali principi di diritto sono stati fatti propri anche dalla giurisprudenza di merito che ha stabilito che
“nel contratto di appalto la decadenza del committente dall'azione di garanzia per vizi dell'opera non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita dall'appaltatore. Infatti, quest'ultimo potrebbe avere interesse a non far valere la decadenza, preferendo che in giudizio venga accertata l'assenza di vizi nell'opera eseguita. Di conseguenza, dalla natura di eccezione in senso stretto della menzionata decadenza, deriva che la stessa dovrà essere sollevata entro gli ordinari termini di preclusione” (Tribunale Patti sez. I, 28/09/2021, n.697; cfr. ex ceteris anche Tribunale di Torino, 29 gennaio 2019 n. 429). Peraltro, trattasi di insegnamento valevole anche in materia di compravendita;
invero la decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta non può essere rilevata d'ufficio, ma va ritualmente eccepita da chi vi ha interesse, cioè dal venditore (Cass. civ., Sez. II, 16/02/2006, n. 3429; App. Campobasso, 11/09/2008; Cass. civ., Sez. II, 29/01/2000, n. 1031; Cass. civ. n. 6031 del 10.07.1987; in tal senso si veda anche Cass. Civ. n. 21463 del 30/11/2012). Nel caso di specie, a fronte della contestazione da parte dei convenuti dei vizi e difetti dell'opera appaltata contenuta nelle rispettive comparse costitutive, il ha sollevato l'eccezione di _1 decadenza e prescrizione soltanto con la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e non quindi, come avrebbe dovuto fare, tempestivamente, nella prima difesa utile, vale a dire nel corso della prima udienza di trattazione o, comunque, con la prima memoria assertiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (non depositata dalla difesa dell'attore). Dunque, l'eccezione di decadenza ex art 1667 cod. civ., non rilevabile d'ufficio, doveva essere spiegata dal entro il termine perentorio di deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. _1
1 c.p.c.; non essendo stato rispettato tale termine l'attore non è legittimato a farla valere, con la conseguente declaratoria di inammissibilità della sollevata eccezione. L'attore, di conseguenza, deve ritenersi decaduto da tale eccezione.
17 Per tutte le considerazioni innanzi esposte, nell'accertata carenza dei presupposti di legge e nella infondatezza delle deduzioni attoree, va rigettata la domanda formulata dall'attore ex art. 2932 c.c.. Venendo ad esaminare le domande riconvenzionali di annullamento del contratto di appalto del 10.2.2006, di risoluzione di tale contratto per grave inadempimento, di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni proposte dalle parti convenute nei confronti della Sire s.r.l. non può che rilevarsene la improcedibilità a seguito del sopravvenuto fallimento della predetta società. Com'è noto l'art. 52 legge fallimentare, applicabile ratione temporis, testualmente sancisce che “Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V salvo diverse disposizioni della legge. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51” e l'art. 24 L. F. che “Il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore”. Dal combinato disposto delle norme de quibus discende una vis attractiva del Tribunale che ha dichiarato il fallimento di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. La giurisprudenza della Suprema Corte, sulla base della sentenza delle Sezioni Unite n. 23077 del 2004, ha più volte affermato che la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento è soggetta al rito dell'accertamento del passivo in sede endofallimentare;
per cui tale domanda, ove proposta con il rito ordinario, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile. Inoltre, secondo l'autorevole insegnamento della più recente giurisprudenza di legittimità, “nelle azioni derivanti dal fallimento, sottoposte alla competenza funzionale del Tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., perché incidenti sul patrimonio del fallito, ivi compresi gli accertamenti che siano premessa di una pretesa verso la massa, rientra anche la domanda di risoluzione del contratto finalizzata alla domanda di risarcimento del danno nei confronti della società fallita” (tra le altre: Cass. 25868/2011). La giurisprudenza del Supremo Collegio è univoca nel ritenere che “in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalla L. Fall., art. 24 e dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa” (Cass. 15982/2018; Cass. 20350/2005), sicchè “sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 24, quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna” (Cass. 17279/2010; conf. Cass. 17388/2007; Cass. 7510/2002). Il tenore letterale del previgente art. 52 L.F., nel fare riferimento omnicomprensivo a “ogni credito” e ad “ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare”, ivi compresi i crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51″, assoggetta inevitabilmente alla competenza dell'organo giurisdizionale fallimentare e al rito speciale dell'accertamento del passivo (cd. concorso formale) anche la cognizione degli antecedenti logico-giuridici che costituiscono il presupposto delle suddette pretese. Ebbene, nel caso di specie, i convenuti, in via riconvenzionale, a seguito della riassunzione del giudizio, hanno reiterato le richieste di annullabilità, risoluzione e riduzione del prezzo del contratto
18 di appalto del 10.2.2006 in quanto funzionali all'accoglimento delle domande di condanna al risarcimento del danno della Curatela fallimentare della Sire s.r.l.. Ne discende che detti accertamenti, in quanto presupposti delle pretese risarcitorie debbano essere assoggettati - in applicazione delle citate coordinate ermeneutiche - alla competenza dell'organo fallimentare e al rito speciale dell'accertamento del passivo. Con specifico riferimento alle domande di risoluzione, milita nel senso della competenza del tribunale fallimentare anche la previsione dell'art. 72 co. 5 Legge fallimentare in base alla quale “se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V”. Questa integra un comando di carattere processuale che non solo non deroga alla regola della L. Fall., art. 52, ma anzi la conferma espressamente, in base al quale il contraente che abbia proposto domanda di risoluzione del contratto prima del fallimento non può coltivare quella domanda in sede ordinaria ma deve proporla in sede fallimentare tutte le volte in cui con essa intenda far valere i consequenziali effetti restitutori o risarcitori nei confronti della massa dei creditori. Pertanto, non si rinviene nel sistema concorsuale vigente un indice normativo che giustifichi la deroga al principio del concorso formale sulle pretese restitutorie o risarcitorie derivanti dalla domanda di risoluzione contrattuale proposta prima della dichiarazione di fallimento, ivi compresi i presupposti di quest'ultima, sia essa di natura dichiarativa, in presenza di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., o costitutiva, per inadempimento colposo ex art. 1453 c.c. (cfr. Cass. 10294/2018). Invero occorre dare atto dell'orientamento giurisprudenziale che -pur affermando che la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento è soggetta al rito dell'accertamento del passivo in sede endo-fallimentare; per cui tale domanda, ove proposta con il rito ordinario, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile- ammette una deroga nell'ipotesi in cui il danneggiato dichiari che la richiesta di condanna nei confronti del fallimento deve intendersi eseguibile solo nell'ipotesi di ritorno in bonis. Più precisamente la Cassazione ha avuto modo di precisare che la domanda potrebbe ritenersi procedibile solo ove l'attore, dopo che il giudizio è stato interrotto e riassunto nei confronti della curatela, rinunci ad ogni pretesa nei confronti del fallimento, ovvero dichiari formalmente che la richiesta condanna nei confronti del fallito deve intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis (Cass. n. 10640/2012; in senso analogo, già Cass. n. 17035/2011). Ebbene, nel caso di specie, siffatta esplicitazione non è stata mai fatta dai convenuti/attori in riconvenzionale i quali anzi hanno reiterato tutte le domande riconvenzionali prima avanzate nei riguardi della Sire s.r.l. nei confronti della Curatela fallimentare, sicchè non possono che essere dichiarate improcedibili tutte le domande risarcitorie con i loro antecedenti logici-giuridici, tra cui quindi anche la domanda di annullamento del contratto di appalto del 10.2.2006, di risoluzione dello stesso per inadempimento e di riduzione del prezzo. Tale ultima domanda, peraltro, essendo stata avanzata dai convenuti, soltanto in via subordinata, non può dipendere che dall'accertamento negativo delle altre formulate dai coniugi e, conseguentemente, non può che Parte_5 essere versata in sede fallimentare anche per tale specifica ragione. Ne consegue che se l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall., ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche
19 nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes" (Cassazione civile, sez. III, 04 Ottobre 2018, n. 24156). Segue da tutto quanto appena detto l'improcedibilità delle domande riconvenzionali appena individuate che sono state spiegate dalle parti convenute nei confronti della Curatela del fallimento Sire s.r.l.. Pertanto, a parere di chi scrive, le uniche domande riconvenzionali dei convenuti suscettibili di disamina nella presente sede sono quelle risarcitorie avanzate dal nei confronti del terzo CP_1 chiamato arch. in qualità di direttore dei lavori delle opere appaltate alla Sire Controparte_3
s.r.l. per i gravi difetti delle opere realizzate dalla impresa appaltatrice e le domande di rilascio dei tre box/garage occupati in modo arbitrario dalla società fallita secondo le deduzioni delle parti convenute. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni del Cittadino nei riguardi dell'arch. non possono che essere richiamati i consolidati principi giurisprudenziali che CP_3 ammettono la responsabilità solidale del direttore dei lavori con l'impresa appaltatrice nel caso di vizi e difetti delle opere appaltate. Difatti, per quanto riguarda la responsabilità dei soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione delle opere, se ne deve rilevare la natura solidale, atteso che è pacifico in giurisprudenza che quando i gravi difetti dipendano anche da errori di progettazione pure il progettista e il direttore dei lavori devono ritenersi responsabili in quanto la presunzione di responsabilità posta dalla legge a carico dell'appaltatore si estende nei confronti di entrambi (tra le altre vedi Cass., sent. n. 17874/2013; Cass. n. 8016/2012; Cass. n. 13158/2002; Cass. n. 10719/2000). In altre parole, quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista/direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 cod. civ. -, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330 cod. civ. e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8016 del 21.5.2012). Difatti la Suprema Corte ha statuito che in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (vedi Cass., sent. n. 14650 del 27.8.2012; cfr. anche di recente Cass. n. 29218/2017: "In tema di contratto di appalto il vincolo di responsabilità solidale tra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende
20 all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale"). Peraltro l'appaltatore ed il direttore dei lavori rispondono solidalmente nei confronti del committente anche dei vizi dei materiali impiegati nelle opere atteso che gli stessi sono forniti dall'appaltatore e sulla idoneità e qualità dei medesimi deve estendersi il necessario controllo tecnico del direttore dei lavori (v. Cassazione civile, sez. I , 10/09/2002 , n. 13158; cfr. per il merito Tribunale Firenze, 12/11/2008, n. 3945). Oltretutto, sempre in tema di inquadramento generale della fattispecie, il committente può richiedere la condanna solidale dell'appaltatore e del progettista (e del direttore dei lavori) alternativamente o al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi ovvero alla diretta esecuzione delle opere stesse (v. ex multis Cass. n. 14449/1999). Tanto detto sulla astratta configurabilità della responsabilità solidale del direttore dei lavori per i gravi difetti dei lavori realizzati dalla parte appaltatrice, comunque, nel caso concreto, la domanda risarcitoria del Cittadino deve essere respinta non avendo dimostrato il convenuto/attore in via riconvenzionale che l'arch. aveva effettivamente rivestito la qualità di direttore dei lavori CP_3 nell'ambito dell'appalto affidato dal convenuto alla Sire s.r.l.. Difatti, agli atti di causa non è stato allegato dall'interessato alcun documento attestante la nomina del professionista terzo chiamato quale direttore dei lavori da parte propria, né tale incarico risulta essere stato attribuito all'arch. nel contratto di appalto del 10.2.2006 laddove all'art. 8 CP_3 rubricato “direzione tecnica dei lavori” veniva soltanto chiarito che la nomina del direttore dei lavori era una facoltà del committente e che tale nomina doveva essere comunicata all'appaltatore in tempo utile per l'inizio dei lavori (vedi contratto di appalto del 10.2.2008 fascicolo di parte convenuta). Nel corso dell'istruttoria orale svolta, inoltre, i testi escussi non hanno fatto alcun riferimento alla presenza sul cantiere dell'arch. come direttore dei lavori, mentre l'unico atto nel quale CP_3 risulta essere richiamato il predetto professionista è la denuncia di inizio attività che sarebbe stata depositata il 9.3.2006 prot. n. 14152 presso il Comune di Lamezia Terme, nella quale l'arch. è stato indicato come redattore di una relazione asseverativa allegata alla stessa denuncia. CP_3
Purtuttavia tale unico documento non è in alcun modo sufficiente a ritenere dimostrata la legittimazione passiva dell'arch. con riguardo alla domanda risarcitoria del Cittadino CP_3 considerato che: 1) il documento depositato è privo di ogni attestazione di protocollo verificabile dal Tribunale essendo la copia prodotta illeggibile nella parte che avrebbe dovuto riportare il protocollo del Comune di Lamezia Terme;
2) ad ogni modo non è stata depositata la relazione asseverativa che sarebbe stata predisposta dal professionista terzo chiamato onde consentire l'accertamento del ruolo eventualmente avuto dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto oggetto di causa. Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'arch. e il conseguente rigetto di ogni domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti per i CP_3 gravi difetti riscontrati a seguito della realizzazione delle opere di appalto da parte della Sire s.r.l.. In ogni caso deve essere disattesa la richiesta di risarcimento dei danni per lite temeraria formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dal terzo chiamato nei riguardi di non sussistendo i Controparte_1 presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione della appena citata norma.
21 Resta da esaminare la domanda riconvenzionale di restituzione proposta dai coniugi Parte_6
nei confronti della Sire s.r.l. e quindi della Curatela del Fallimento Sire s.r.l. per
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l'occupazione abusiva di alcuni box/garage non rilasciati ai legittimi proprietari al termine dei lavori eseguiti dalla società in bonis. Anche tale domanda va disattesa non essendo stato dimostrato nel corso del presente giudizio che i box in questione siano occupati all'attualità dalla Curatela fallimentare e non piuttosto dall'attore o da altri soci della società fallita (come emergerebbe, invece, dalle dichiarazioni dei testimoni e che hanno individuato nel geom. e in Testimone_1 Testimone_2 _1 CP_10
i soggetti occupanti i garage non rilasciati ai coniugi convenuti – cfr. verbali di udienza del
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20.2.2017 e del 4.4.2018 in atti), nei confronti dei quali, purtuttavia, non è stata formulata, nel presente giudizio, alcuna domanda di riconsegna della res (la quale, tuttavia, potrà essere proposta in altro autonomo e separato giudizio). In conclusione, devono essere disattese tutte le domande avanzate dall'attore, così come vanno rigettate nel merito le domande riconvenzionali di risarcimento danni avanzate dal Cittadino nei confronti dell'arch. e quella di rilascio dei box auto svolte dai convenuti nei confronti CP_3 della Sire s.r.l. e quindi della Curatela fallimentare Sire s.r.l.. Vanno dichiarate improcedibili, invece, a seguito dell'intervenuto fallimento della Sire s.r.l., tutte le altre domande avanzate in via riconvenzionale dai convenuti nei riguardi della Curatela del fallimento Sire Parte_5
s.r.l. per le quali opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, ai sensi degli art. 93 ss. l. fall. (disposizioni applicabili al giudizio in oggetto in ragione della dichiarazione di fallimento della Sire s.r.l. avvenuta nel 2011, pertanto sotto la vigenza del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267). La soccombenza reciproca e la notevole complessità e varietà delle questioni giuridiche affrontate giustifica una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. vigente ratione temporis, anche con riferimento alla posizione dell'arch. potendosi derogare al principio giurisprudenziale secondo cui le spese del Controparte_3 giudizio sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa (Cass. ordinanza n. 23123/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in via preliminare dichiara la contumacia della Curatela del Fallimento Sire s.r.l.;
- rigetta la domanda di parte attrice;
- dichiara improcedibili le domande riconvenzionali di annullamento e risoluzione del contratto di appalto del 10.2.2006, di riduzione del prezzo e risarcitorie formulate da e Controparte_1 [...]
nei confronti della Curatela del Fallimento Sire s.r.l.; CP_2
- rigetta la domanda risarcitoria di nei confronti dell'arch. Controparte_1 Controparte_3
- respinge la domanda riconvenzionale di rilascio formulata da e da Controparte_1 [...]
nei confronti della Curatela del Fallimento Sire s.r.l.; CP_2
- respinge la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dall'arch. nei confronti di;
Controparte_3 Controparte_1
- compensa interamente tra tutte le parti in causa le spese di lite;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti
22 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento. Lamezia Terme, 26 settembre 2024. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209.
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