Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/05/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza dell'8.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2369/2023 R.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1
virtù di procura in atti dall'avv. Giuseppe Vassallo;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1
rappresentante legale p.t., c.f. , rappresentata e difesa da , Dirigente P.IVA_1 CP_2
avv., nonché UN Cristina AR e GR NU AR collaboratrici amministrative professionali avv., come da procura in atti;
Resistente
E
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso PA C.F._2
dall'avv. Giuseppe Augello come da procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.2.2023, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: - di essere Professore Associato di Chirurgia
Generale della Facoltà di Medicina, nell'Università degli Studi di Catania e di prestare servizio assistenziale di dirigente medico presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria “ Controparte_1
”; - di avere ricevuto i seguenti giudizi di idoneità dal medico competente: I) del 21.5.2013
[...]
con il quale veniva prescritto “Controindicazioni al lavoro notturno”, reiterato sino al 2018; II) del
29.4.2019 e del 1.10.2019 con i quali veniva prescritto “Controindicazione allo svolgimento di attività chirurgica se non limitata all'esecuzione di procedure semplici”; - che il Prof. , direttore Per_1
dell' ed il Prof. , Responsabile del Programma Parte_2 Persona_2
Infradipartimentale di Chirurgia d'Urgenza stabilirono che l'attività della ricorrente dovesse essere
- che, ancora, veniva formulato un nuovo giudizio a seguito delle visite periodiche del 17.2.2020 e del 3.8.2020 con cui veniva prescritto alla ricorrente “Controindicazione allo svolgimento di attività chirurgica se non limitata all'esecuzione di procedure semplici. Controindicata l'attività oltre il normale orario di servizio e l'attività di guardia compresa la reperibilità”; - che, pertanto, la ricorrente veniva esclusa dai turni di guardia, stante che, ai sensi dell'art. 26 del CCNL sanità 2016/18, i turni di guardia sono i servizi espletati nelle ore notturne e nei giorni festivi;
- che, purtuttavia, dal momento dell'insediamento di quale PA
direttore dell'U.O.C. di Chirurgia Generale III, alla ricorrente venivano riservati da questi trattamenti mobbizzanti, costituiti: I) dalla sospensione dall'attività chirurgica, seppur soltanto verbalmente, fin quando non fosse rientrata nei turni di guardia;
II) dall'avere il escluso la ricorrente nelle CP_3
attività di tutoraggio;
III) dall'avere il egato valenza ai documenti sanitari ad esso mostrati CP_3
e dall'avere risposto alla ricorrente di poterli considerare soltanto dopo averlo ricevuto dal Direttore
Generale; IV) dall'avere ricevuto una nota disciplinare dal datata 18.10.2021, con cui CP_3
veniva contestato alla ricorrente che l'attività resa da questi in regime di intramoenia non fosse autorizzata;
V) dall'essere la ricorrente inserita nei turni di guardia, feriali, festivi e super festivi a far data dal novembre 2021, il tutto senza neppure tenere conto della visita collegiale della Commissione
Medica di Vigilanza e delle norme vigenti in tale ambito;
VI) dall'essere coinvolta in tutti i turni super festivi nel periodo di Natale 2021 e nel successivo periodo pasquale, il tutto, malgrado la nota del
20.12.2021 del Direttore Sanitario dott. rivolta al VII) dall'essere la Parte_3 CP_3
ricorrente riammessa allo svolgimento dell'attività chirurgica dopo circa tre mesi dal periodo natalizio del 2021, e ciò in seguito ad una ipotizzabile conversazione tenuta tra il Direttore Generale Sirna ed il volta all'acquisizione della documentazione sanitaria della ricorrente;
VIII) dall'avere CP_3
continuato a tenere il un atteggiamento ostile, procedendo alla valutazione della CP_3
dipendente per l'anno 2021 senza neppure convocarla;
- che le condotte vessatorie subite le hanno cagionato un danno alla salute psichica e fisica, inquadrabile nella sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo con somatizzazioni, tra cui l'alopecia psicogena, a far data dal settembre 2021 (v. pag. 3 ricorso); - che, essendo causalmente riconducibile la superiore sintomatologia all'operato del sussiste in capo a questi nonché al datore di lavoro la responsabilità per danno alla CP_3
lavoratrice ex art. 2087 c.c., inquadrabile nella fattispecie del c.d. mobbing discendente;
- che il danno in parola è costituito dal danno biologico valutato dal CTP dott. , nella misura del 30%, Per_3
corrispondente ad € 88.927,41 in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano. La ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la ricorrente
è stata oggetto di sopraindicati atti persecutori e di privazione delle mansioni da parte del resistente prof. , diretti alla emarginazione dal contesto professionale aziendale;
2) PA
accertare e dichiarare che l' resistente ha colpevolmente omesso di reprimere i CP_1
comportamenti mobizzanti del resistente prof. ; 3) accertare e dichiarare la PA
illegittimità della scheda di valutazione individuale della ricorrente per l'anno 2021 e conseguentemente annullarla;
4) condannare il resistente a cessare con effetto PA
immediato, qualsiasi atto persecutorio nei confronti della ricorrente, adottando ogni provvedimento a ciò necessario;
5) condannare l' resistente, in persona del legale rappresentante CP_1
protempore, a reintegrare la ricorrente nella pienezza delle sue funzioni siccome espletate antecedente ai fatti di causa e secondo le prescrizioni del Medico Competente, della CMC, dell' Pt_4
e del Direttore Sanitario;
6) condannare i resistenti in solido al risarcimento
[...] Parte_5
del danno biologico subito dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimo comportamento del prof.
, nella misura di € 88.927,41 o in quella maggiore o minore misura che sarà PA
accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
7) Con vittoria di spese e compensi”.
Fissata la prima udienza per il 24.5.2023, l' si è costituita in giudizio con memoria Controparte_1
depositata il 11.5.2023, eccependo: - la contraddittorietà della prospettazione in fatto della ricorrente;
- che la contestazione disciplinare eseguita dal era intesa all'osservanza degli CP_3
interessi pubblici sottesi alla trasparenza nella gestione delle liste d'attesa; - che le conversazioni riportate in ricorso costituiscono mere esternazioni labiali prive di riscontro alcuno;
- il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere titolare formale del rapporto di lavoro;
- la carenza di prova relativa alle allegazioni di controparte, specialmente in ordine all'intento persecutorio e vessatorio;
- che la valutazione della performance risulta essere di giudizio positivo;
- che alcuna condotta colposa in vigilando può essere ascritta all' . Parte_6
Pertanto, l'Asp ha chiesto: “- In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
in quanto non titolare del rapporto di lavoro dedotto dalla Controparte_4
ricorrente; - In via principale, rigettare integralmente il ricorso proposto dalla prof. Parte_1
, in quanto del tutto pretestuoso ed infondato, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui
[...]
alla presente memoria difensiva e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza di alcuna condotta, integrante mobbing, perpetrata in danno della ricorrente;
- In subordine, rigettare tutte le eccezioni, istanze e conclusioni formulate in ricorso nei confronti della resistente Amministrazione, per mancanza di alcuna responsabilità della stessa per i fatti per cui è causa;
- In via istruttoria, rigettare la richiesta CTU medico-legale per la natura esplorativa della stessa nonché in quanto assolutamente inconducente alla luce della mancata dimostrazione di tutti i requisiti atti a configurare il mobbing, ivi compresa la dimostrazione del nesso causale tra le condotte definite da controparte “mobizzanti” e i problemi di salute lamentati dalla prof. ; - Condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Si è costituito in giudizio con memoria depositata il 12.5.2023, chiedendo PA
“...che l'Illustre Giudice adito, preliminarmente autorizzi la chiamata in causa degli Parte_7
che hanno assunto il rischio relativo al certificato n. DCB382300748-LB, in persona del
[...]
Rappresentante Generale per l'Italia dei pro tempore, con sede in Milano, Corso Garibaldi 86, Pt_7
C.F. P.IVA. – PEC - emettendo P.IVA_2 P.IVA_3 Email_1
all'uopo un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza nei termini previsti, dando mandato alla
Cancelleria di notificarlo al terzo e a parte ricorrente, unitamente al ricorso introduttivo e alla presente memoria, oppure disponendo chi debba provvedervi in assegnando termine. Nel merito rigetti integralmente il ricorso proposto per insussistenza delle condotte e dei presupposti di mobbing e conseguentemente condanni la ricorrente al pagamento delle spese legali anche del terzo chiamato.
In subordine nella ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande formulate dalla ricorrente, dichiarare che è, in forza della polizza n.ro n. DCB382300748-LB, RT
obbligata a garantire e manlevare il prof. indi condannare PA RT
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare direttamente ovvero a
[...]
rivalsare il Prof. c.f. , di tutto quanto lo stesso sarà tenuto PA C.F._2
o costretto a pagare alla ricorrente o alle altre parti in causa in virtù del presente giudizio, anche per spese ed accessori. Rigetto delle avverse istanze istruttorie”.
Rigettata, con ordinanza del 31.5.2023, l'istanza di chiamata del terzo in giudizio, in quanto
“...l'eventuale condanna in questa sede pronunciata non potrebbe avere quale destinatario il singolo dirigente quand'anche fosse effettivamente l'autore materiale delle condotte persecutorie ascrivibili alla responsabilità datoriale ex art. 2087 cc;
che pertanto sarebbe inutile aggravio processuale la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa del convenuto , l'udienza dell'8.4.2025 CP_3
è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente, occorre osservare che le domande di parte ricorrente sono basate su una dedotta violazione degli obblighi di protezione ex art. 2087 c.c., ciò che configura una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, dovendosi sul punto richiamare l'orientamento della Cassazione, secondo cui “In tema di mobbing, la responsabilità esclusiva di altro dipendente, il quale si trovi eventualmente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, è configurabile solo ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non a titolo contrattuale, essendo egli soggetto terzo con riguardo al rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L, n. 29310/2024).
Pertanto, non essendo il datore di lavoro della ricorrente, vanno disattese le PA
domande proposte nei suoi confronti, in quanto non è parte del rapporto di lavoro nel cui ambito la ricorrente assume essersi verificato l'inadempimento.
In ordine all'eccezione sollevata dall' Controparte_6
di non essere datore di lavoro della ricorrente, va osservato che risultano pacifici tra le parti
[...]
tanto l'appartenenza della ricorrente all'Università degli studi di Catania quale Professore Associato di Chirurgia Generale, quanto la prestazione di servizio assistenziale di dirigente medico presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico G. Rodolico-San Marco”1.
La materia dei rapporti tra Università e servizio sanitario nazionale è disciplinata dal d.lgs. 517/1999, il quale, nel solco della costituzione delle aziende ospedaliero-universitarie (dotate di autonoma personalità giuridica e distinte, quanto alla struttura, dalle aziende sanitarie, v. art. 2 d. lgs. cit.), prevede che: - a) “1. L'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento emanati, su proposta dei Ministri della
[...]
, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59...” (art. 1 d. Controparte_7
lgs. cit.); - b) “1. I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all'articolo 2 sono individuate con apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'università relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, è stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui all'articolo 3, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l'attività del dipartimento. I protocolli d'intesa tra università e regione determinano, in caso di conferimento di compiti didattici, l'attribuzione di funzioni assistenziali alle figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 6. 2. Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando l'applicazione del presente decreto, apposite linee guida emanate con decreti dei Ministri , d'intesa con la Conferenza Stato- Controparte_7
Regioni, possono stabilire specifiche modalità attuative in relazione alle esigenze di didattica e di ricerca. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale. Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca. L'obbligo dell'esercizio dell'attività assistenziale per i professori e per i ricercatori è sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le autorizzazioni di cui al predetto articolo 17 sono concesse dal rettore, previa intesa con il direttore generale, per assicurare la compatibilità con l'ordinario esercizio dell'attività assistenziale. Non è altrimenti consentito al predetto personale recedere dall'attività assistenziale...” (art. 5); - c) “1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca...” (art 6).
Dunque, in base alla convenzione in essere tra Azienda sanitaria ed Università, non sussiste una separazione tra titolarità formale e sostanziale del rapporto di lavoro, quanto piuttosto un effettivo inserimento della lavoratrice nell'assetto organizzativo della struttura ospedaliera – con annesso assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari – per effetto del conferimento delle funzioni assistenziali, rendendo la ricorrente la propria prestazione lavorativa in favore dell'
[...]
(v. d. l.vi. 502/1992, 29/1993, Controparte_1
517/1999 e s.m.i., in base ai quali vi è, nella sostanza, una equiparazione nel trattamento economico con l'omologa dirigenza medica in regime di diritto privato). In materia di mobbing occorre innanzitutto richiamare l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, secondo cui “...la nozione di mobbing (come quella di straining) è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 cod. civ. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291; Cass. n. 32257/2019).
Secondo gli orientamenti maturati presso questa Corte, è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima (Cass. 21 maggio 2018, n. 12437; Cass. 10 novembre 2017, n. 26684), a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell'art. 2087 cod. civ. e quindi di responsabilità contrattuale, anche con i maggiori effetti di cui all'art. 1225 cod. civ. per il caso di dolo;
è configurabile lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass. 10 luglio 2018, n. 18164)” (in tal senso Cass. Sez. L, n. 15957/2024).
Inoltre, “...in tema di onere della prova in riferimento al diritto al risarcimento dei danni in favore del lavoratore per violazione degli obblighi del datore di lavoro di sicurezza e di protezione della salute del lavoratore di cui all'art. 2087 c.c., è stato chiarito dalla giurisprudenza costante di questa Corte che non si tratta di ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, e che i rispettivi oneri di allegazione e prova sono articolati come segue: il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili (Cass. n. 34968/2022; cfr. anche Cass. n.
10992/2020, n. 14064/2019, n. 8911/2019, n. 24742/2018); appunto poiché l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi;
né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 c.c., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (così Cass. n.
2038/2013; cfr. anche Cass n. 25151/2017)” (sul tema Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21682 del 2023).
Tanto premesso, appaiono prima facie insussistenti il requisito oggettivo, ovverosia una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli ed il requisito soggettivo dell'intento persecutorio nei confronti della ricorrente, non avendo quest'ultima compiutamente dedotto e provato gli stessi.
A tal riguardo, in ricorso è allegato che il vrebbe posto in essere le seguenti condotte: “1) CP_3
ha sospeso dall'attività operatoria per circa 9 mesi la prof.ssa senza che vi fosse una reale Pt_1
motivazione, in quanto la stessa da circa due anni era abile con limitazioni, ma aveva continuato con grande serenità e con successo ad eseguire, in convenzione ed in regime di intramoenia, interventi di riparazione della parete addominale sempre in assenza di complicanze di alcun genere;
pretestuose pertanto risultano le motivazioni addotte “… nella salvaguardia della salute del dipendente e dei pazienti”;
2) ha inviato una nota disciplinare dopo l'esecuzione di un intervento in regime di intramoenia da parte della prof.ssa , attività non regolata o autorizzata dai direttori di U.O., bensì Pt_1
dall' , autorizzazione che la ricorrente possedeva da circa un ventennio;
CP_1
Part [... 3) ha eluso il giudizio del Medico Competente, della CMV, dell' e del Direttore Sanitario dott.
circa la possibilità lavorative della ricorrente, come già ampiamente documentato;
Pt_5
4) ha sottoposto la prof.ssa a turni di guardia spropositati nel numero globale ed assegnati Pt_1
in prevalenza nei giorni festivi e superfestivi (come dimostra la documentazione allegata), che non possono essere considerati normali turni di lavoro, ciò è dimostrato dal fatto che prevedono delle timbrature associate ad un codice specifico, così come per il servizio notturno (cod. 50); 5) non ha integrato settimanalmente la ricorrente nella programmazione operatoria (come ammesso dallo stesso prof. nella nota del 09.05.2022), e come dimostrato dal fatto che la prof.ssa CP_3
ha effettuato un numero estremamente esiguo di interventi chirurgici, soltanto 10 in regime Pt_1
di convenzione e 5 in regime di intramoenia, dalla data dell'insediamento del prof. a CP_3
tutt'oggi, e ciò malgrado il grande numero di pazienti in lista di attesa;
6) ha impedito il regolare svolgimento dei tirocini per gli studenti del corso di laurea in Medicina assegnati alla prof.ssa , che normalmente si svolgono non soltanto in reparto ed in Pt_1
ambulatorio, ma anche in sala operatoria;
7) ha impedito alla prof.ssa il ruolo di Tutor per la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pt_1
Generale, che ogni anno viene assegnato ai docenti, facendolo assegnare ad un medico ospedaliero del suo entourage;
8) ha formulato una scheda di valutazione scadente della dipendente, per giunta senza osservare le previste regole procedurali” (in sintesi, così, a pagg. 15-16 del ricorso).
In merito alla condotta sub 1), la stessa si rivela come non debitamente allegata, non provata e - di per sé considerata - neppure avente finalità persecutoria. La ricorrente ha, infatti, allegato di essere stata sospesa dall'attività chirurgica, con la sola “possibilità di eseguire interventi di piccola chirurgia”
(pag. 2 del ricorso). Ora, in base a quanto riferito, non può saggiarsi la vessatorietà dell'ordine di servizio – tra l'altro neppure provato, né oggetto di richiesta di prova – poiché non è esplicitata la differenza tra l'attività medica sino ad allora svolta, ovverosia la “chirurgia riparativa della parete addominale”, e l'attività che il avrebbe demandato alla ricorrente, consistente in CP_3
“interventi di piccola chirurgia”.
Inoltre, non emerge la differenza quantitativa nella programmazione dell'attività chirurgica, come il concreto ed effettivo atteggiarsi della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente nell'arco delle ore di attività assistenziale, mentre, semmai, appare per converso confacente alla prescrizione del
17.2.2020 ed alla successiva del 3.8.2020, secondo cui vi è “Controindicazione allo svolgimento di attività chirurgica se non limitata all'esecuzione di procedure semplici”, l'asserita limitazione agli
“interventi di piccola chirurgia”. Parimenti, non è provata la sospensione degli interventi nei confronti
“dei numerosi pazienti in lista di attesa ... ai quali era stato detto che sarebbero stati operati nell'arco di qualche giorno”, né il fatto che il le avrebbe negato lo svolgimento dell'attività di CP_3
tirocinio per gli studenti e di tutoraggio (v. sopra riportati punti 6-7).
In merito alla condotta sub 2), in base alla quale, a seguito dell'attività intramuraria resa dalla ricorrente, la medesima avrebbe ricevuto una nota disciplinare, si legge nella documentazione prodotta dalla ricorrente e a firma del he “Tale attività è stata svolta senza dare nessuna CP_3
comunicazione al sottoscritto e disattendendo le indicazioni verbali a tutela della sua salute e di quella dei Pazienti da Lei ricoverati, da me messe in atto dopo le limitazioni sancite dal Medico Competente”.
A tal proposito, il co. 5 dell'art. 1 l. 120/2007 prevede: “Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto pubblico predispone un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano adeguata pubblicità ed informazione relativamente ai piani, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, della commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del presente articolo. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso”.
La predetta norma, volta ad “assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa [tale per cui] l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali (co. 3 art. 15 quinquies d. lgs. 502/1992), sostanzialmente impone alle Aziende sanitarie, ivi comprese anche l'odierna convenuta, di adottare un piano aziendale volto al governo e alla misura delle attività istituzionale e intramuraria rese dalla dirigenza medica. Dall'anzidetta necessità e dalla documentazione versata in atti emerge non tanto una condotta vessatoria quanto, piuttosto, un richiamo inteso alla regolamentazione del fenomeno intramurario ed alla tutela della medesima salute della ricorrente, laddove, a seguito del giudizio emesso in data 9.11.2021, era “Controindicata
l'attività oltre il normale orario di servizio”, quale è quella intramuraria, caratterizzata – v. art. 15 quinquies d. lgs. 502/1992 – dall'essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro.
Anche per tale ragione non può affermarsi che il come indicato dalla ricorrente sub 3) CP_3
Part abbia eluso il giudizio del Medico Competente, della CMV, dell' e del Direttore Sanitario dott. A.
circa la possibilità lavorative della ricorrente, quanto all'opposto che vi abbia dato seguito2; Pt_3 così come alcun comportamento oggettivamente vessatorio vi è nell'invito rivolto alla ricorrente inteso ad inserire nel regime ospedaliero l'aggregato di pazienti già precedentemente in regime di intra moenia (v. pag. 5 ricorso), e ciò in quanto – al di là dell'eventuale pregiudizio economico che la predetta circostanza avrebbe potuto arrecare, non oggetto di lamentela in questa sede ed in ogni caso non risarcibile per le ragioni di cui infra – la controindicazione allo svolgimento di attività lavorative al di fuori dell'orario di lavoro, prescritta alla ricorrente dallo Spresal il 9.11.2021, è la ragione posta alla base degli atti adottati dal direttore dell' Pt_2
Dunque, pur laddove il avesse tergiversato nella individuazione delle concrete mansioni CP_3
da assegnare alla ricorrente, tanto i chiarimenti da questo richiesti al Medico competente quanto gli atti adottati appaiono finalizzati ad una corretta osservanza delle prescrizioni relative al giudizio di idoneità e non già aventi contenuto e finalità mobbizzanti.
Né, per altro verso, risponde al vero quanto affermato al punto 5), secondo cui la ricorrente sarebbe stata esclusa dalla programmazione operatoria ed avrebbe eseguito un numero esiguo di interventi chirurgici, stante che tale affermazione non trova riscontro alcuno, men che meno nella nota prot. n.
25070 del 9.5.2022 (all. 24 al ricorso), nella quale è unicamente contenuta una replica del CP_3
alla missiva inoltratagli dalla difesa della ricorrente e con la quale, dopo avere illustrato le modalità di programmazione delle attività ambulatoriali e di quelle in elezione chirurgica proprie del reparto da questi diretto, richiamando puntualmente la disciplina normativa e pattizia in materia, il CP_3
stesso puntualizzava la necessità, per la tutela della salute della ricorrente, che la stessa svolgesse la propria attività lavorativa negli orari “d'ufficio”.
A tal proposito, venendo alla doglianza di cui al punto 4 (“ha sottoposto la prof.ssa a turni Pt_1
di guardia spropositati nel numero globale ed assegnati in prevalenza nei giorni festivi e superfestivi
(come dimostra la documentazione allegata), che non possono essere considerati normali turni di lavoro, ciò è dimostrato dal fatto che prevedono delle timbrature associate ad un codice specifico, così come per il servizio notturno (cod. 50)”), in disparte la carenza di precisa allegazione e prova in merito alla esatta individuazione dei giorni nei quali la è stata chiamata a lavorare, è necessario Pt_1
chiarire quanto segue.
Secondo l'art. 1 d. lgs. 66/2003, è da considerarsi orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”
(lett. b. co. 2 art. cit.). L'art. 2 l. 260/1949 dispone: “Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti: tutte le domeniche;
il primo giorno dell'anno; il giorno dell'Epifania; il giorno della festa, di San Giuseppe;
il 25 aprile: anniversario della liberazione;
il giorno di lunedi dopo Pasqua;
il giorno dell'Ascensione; il giorno del Corpus Domini;
il 1 maggio: festa del lavoro;
il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo;
il giorno dell'Assunzione della B. V. AR;
il giorno di Ognissanti;
il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale;
il giorno della festa dell'Immacolata
Concezione; il giorno di Natale;
il giorno 26 dicembre” (salve le giornate poi soppresse ed ugualmente fruibili dalle ss.mm.ii., c.d. festività soppresse).
Ciò premesso, le limitazioni inserite nei giudizi del medico competente, volte a scongiurare per la ricorrente l'attività oltre il normale orario di servizio, sono intese a circoscrivere il normale orario di lavoro settimanale della ricorrente.
Non avendosi alcuna violazione della misura limitativa in essere dallo svolgimento – sic et simpliciter
– della prestazione lavorativa della ricorrente nell'arco di giornate festive, non può nemmeno dirsi, alla stregua della totale carenza assertiva sul punto, che lo svolgimento di tali prestazioni lavorative sia contrario ai doveri di correttezza e buona fede che improntano il rapporto contrattuale.
A tal riguardo è stato chiarito dalla giurisprudenza “...che: a) la possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa possa avvenire per libera scelta del datore di lavoro;
la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa né alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del lavoratore, ma al loro accordo;
b) la legge n. 260/1949, che ha individuato le festività celebrative di ricorrenze civili e religiose con il conseguente diritto del lavoratore di astenersi dal prestare lavoro in dette festività, è completa e non consente di fare ricorso al procedimento per analogia, non occorrendo ricercare un quid comune per integrare una lacuna dell'ordinamento; in particolare, non occorre accertare se sussista una identità di ratio tra "riposo settimanale" - o "riposo coincidente con la domenica" – e "riposo infrasettimanale" al mero fine di sostenere che il "riposo per le festività" – così come il "riposo domenicale" - non avrebbe funzione "di ristoro" bensì "di fruizione di tempo libero qualificato", sì da tentare impropriamente di utilizzare in sede interpretativa il procedimento analogico;
c) la normativa sulle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose
(legge n. 260/1949) è stata emanata successivamente alla normativa sul riposo domenicale e settimanale (legge n. 370/1934) e in essa non solo non sono state estese alle festività infrasettimanali le eccezioni all'inderogabilità previste ex lege esclusivamente per il riposo domenicale, ma con successiva norma (legge n. 520/1952) è stato sancito che solo per "il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private" sussiste l'obbligo (="il personale per ragioni inerenti all'esercizio deve prestare servizio nelle suddette giornate") della prestazione lavorativa durante le festività ("nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo") su ordine datoriale in presenza, appunto (anche in questa specifica ipotesi), di "esigenze di servizio"; d) di conseguenza appare evidente, sotto qualsivoglia profilo, che non sussiste un obbligo "generale" a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati ex lege per la celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro (cui è consentito derogare per il solo lavoratore domenicale); in nessun caso una norma di un contratto collettivo può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore (come il diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali), non trattandosi di diritto disponibile per le organizzazioni sindacali
(Cass. n. 9176/1997 cit.); e) il d. lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (in "attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro") nulla aggiunge alla specifica normativa sulle festività infrasettimanali, in quanto la normativa comunitaria si riferisce espressamente al riposo settimanale ed alla possibilità che siffatto riposo (e non certo il diritto di astensione dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose) possa essere calcolato in giorno diverso dalla domenica” (Cass. Sez. L, n. 16592 del
2015).
Nella fattispecie concreta, come già accennato, la ricorrente non ha compiutamente dedotto: che fossero assenti le esigenze di servizio;
di non avere ricevuto la maggiorazione stipendiale prevista per il lavoro festivo;
che le turnazioni poste in essere avessero quale specifico destinatario ella stessa, con una specifica indicazione delle ore e dei giorni in cui la struttura sanitaria rendeva i propri servizi all'utenza e con l'indicazione analitica del personale sanitario ivi impiegato, sì da poter vagliare una ipotetica prevalenza dei turni assegnati alla medesima ovvero comprendere se l'assegnazione di turni di guardia e/o festivi sia stata un episodio sporadico ovvero ricorrente.
La rilevata carenza assertiva rende impossibile reputare sussistente alcuna condotta vessatoria nei confronti della ricorrente, “dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite", non potendo nemmeno i mezzi di prova servire per supplire le carenze, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso (v.
Cass. 13989/2008).
Dunque, considerate le limitazioni conseguenti ai giudizi di idoneità resi alla ricorrente, non può affermarsi che l'orario di lavoro svolto durante i turni festivi possa essere considerato alla stregua di una prestazione resa in un periodo eccedente il normale orario di lavoro (e dunque, per ciò solo, costituente una misura lesiva di quanto tutelato dall'art. 2087 c.c.). Del pari, alcuna violazione dei canoni di correttezza e buona fede è stata debitamente paventata ed è, altresì, privo di pregio il rilievo, fondato sul codice timbratura, per cui i festivi non possono essere considerati normali turni di lavoro.
È anche il caso di osservare come, pure in astratto, non sussisterebbe alcun demansionamento nei confronti del dirigente medico chiamato a svolgere unicamente attività ambulatoriale (non rimasto in uno stato di inattività né assegnato a funzioni svilenti il suo bagaglio di conoscenze specialistiche)
e non già quella chirurgica, posto che, come già chiarito dalla Corte di cassazione, “nell'impiego pubblico contrattualizzato non trova applicazione per la dirigenza medica l'art. 2103 cod. civ., perché gli incarichi dirigenziali, in quanto ritenuti dal legislatore equivalenti esprimono la medesima professionalità, sicché il dirigente medico non ha un diritto soggettivo a svolgere interventi qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelli affidati ad altri dirigenti della medesima struttura né a quelli da lui svolti in passato, fermo restando che lo stesso non può essere lasciato in una condizione di sostanziale inattività né assegnato a svolgere funzioni che esulino del tutto dal bagaglio di conoscenze specialistiche posseduto» (Cass.
7.10.2013 n. 22789; v. altresì Cass. n. 12623 del 2022)” (da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 31910 del 2024).
In ordine alla formulazione di una scheda di valutazione “scadente” (così a pag. 16 del ricorso) ed emessa senza l'osservanza delle regole procedurali3 (punto 8), giova puntualizzare come la documentazione versata in atti dalla ricorrente non prova gli assunti della stessa.
In merito al giudizio assegnatole – per quanto non sia definibile con parametri oggettivi ciò che la ricorrente intende per “scadente” e per quanto non sia stato chiesto uno scrutinio in merito alla rispondenza del giudizio attribuito al raggiungimento degli obiettivi – non appare sussistere alcun connotato negativo (nella specie, quindici “ottimo”, ovverosia 5/5, corrispondente al massimo, e quattro “buono”, ovverosia 4/5, corrispondente quasi al massimo dei voti).
Quanto alla lamentata violazione delle regole procedurali, è indicato nella documentazione prodotta che “il valutato accede alla piattaforma aziendale ” tramite un indirizzo Internet;
che, inserita CP_8
una prima valutazione da parte del valutatore, il valutato ne prende visione e può decidere di firmarla o meno;
a sua volta, “Se il valutato non ha condiviso la valutazione, il valutatore prende atto del riscontro del valutato e se lo ritiene contatta il valutato. Nel caso in cui il valutatore intende modificare la valutazione contatta la U.O.C. Performance, sviluppo aziendale e rapporti con l'Università • Il valutatore dichiara se e con quale modalità è stato svolto il colloquio con il valutato • firma la scheda
• conferma e salva”; “9. le schede possono essere salvate e stampate in PDF sia dal Valutatore sia dal
Valutato”; “Quando tutte le schede sono firmate, da Valutatori e Valutati, il Valutatore con email comunica alla U.O.C. Performance aziendale e rapporti con l'Università la conclusione del Parte_8
Processo di valutazione (entro il 24/CW/2022)” (v. all. 26 al ricorso).
Diversamente, la ricorrente afferma di non essere stata convocata, quando la medesima avrebbe dovuto esternare le proprie osservazioni nelle modalità telematiche precedentemente indicate;
la ricorrente avrebbe potuto salvare e stampare in PDF le schede di valutatore e valutato ed avrebbe potuto/dovuto estrarre l'intera copia del documento sì da consentire di verificare se, nell'apposito campo, fosse assente la propria sottoscrizione ed in ipotesi lamentare la mancata sottoscrizione, non potendosi esaminare tale profilo in quanto il campo relativo alle sottoscrizioni risulta non presente nella copia telematica versata in atti unitamente al ricorso introduttivo.
Inoltre, non è stato neppure paventato che la ricorrente avrebbe ricevuto brevi manu la valutazione in assenza di contraddittorio, bensì solo genericamente che siano state violate le “regole procedurali”
(sul punto erroneamente richiamate anche in seno alle memorie del 23.5.2023, con le quali è stata tardivamente versata in atti documentazione irrituale – posto che con la sola ordinanza del 3.6.2024
è stata ammessa la produzione “relativa a documentazione medica sopravvenuta nonché ai nuovi turni di servizio” – e comunque inconferente, atteso che la stessa riguarderebbe la valutazione per l'anno 2022 e la relativa nota sarebbe stata inoltrata non attraverso il sistema telematico anzi descritto, bensì tramite missiva peraltro neppure trasmessa al controparte nel CP_3
contraddittorio valutativo, quanto a soggetti estranei alla procedura, ovverosia “AI Dott. Per_4
Con Con Direttore Generale Dott. Direttore Sanitario Controparte_10 Parte_5 CP_11
).
[...]
Da quanto osservato discende che, non configurandosi il comportamento del come CP_3
persecutorio nei confronti della ricorrente, non può neppure sussistere una responsabilità ex art. 2087 c.c. dell'Azienda datrice di lavoro per la dedotta condotta omissiva colposa nel non aver represso il predetto comportamento, con la conseguenza che alcun inadempimento può essere ascritto alla parte datoriale, per cui i danni che la ricorrente assume di aver subito non possono essere imputati a responsabilità del datore di lavoro.
Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, mentre non si ritengono sussistere gli estremi per disporre la chiesta condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, in favore dell' Parte_1 [...]
, con riduzione 20 % ex art. 152 bis Controparte_1
disp. att. c.p.c., in € 2.951,20 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
in favore di in € 3.689,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. PA
Catania, 8 maggio 2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel doc. 7 al ricorso, contenente la delibera di nomina della ricorrente a professore di II fascia, vi è indicata la cessazione dell'incarico di dirigente medico, ma ciò in quanto è stata disposta conformemente alle norme di legge di seguito indicata, “l'esercizio dell'attività assistenziale da parte della stessa presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale 1 a far data dal 1° novembre 2007”. 2 Se è controindicata l'attività al di fuori dell'orario di lavoro, allora deve essere impedita l'attività di intramoenia. 3 In proposito, la ricorrente ha altresì dedotto che “L'atteggiamento ostile nei confronti della ricorrente, è poi proseguito anche nella scheda di valutazione individuale per l'anno 2021 (v. copia allegata), senza che vi fosse alcuna convocazione da parte del valutatore, come invece prevede la procedura, con un punteggio assolutamente privo di fondamento” (v. pag. 8 al ricorso), rispetto alla quale è stato, altresì, richiesto all'odierno giudice di “accertare e dichiarare la illegittimità della scheda di valutazione individuale della ricorrente per l'anno 2021 e conseguentemente annullarla” (v. pag. 20, in conclusioni).