Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica autorizzato a ratificare i Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.
Articolo 1 della Legge 11 marzo 2002, n. 46
Articolo 2
- Legge 11 marzo 2002, n. 46
Articolo 1 della Legge 11 marzo 2002, n. 46
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3 aprile 2002
3 aprile 2002
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