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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 16527/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Licia BARDESONO del foro di Novara;
Parte_1
-PARTE ATTRICE-
contro
:
, Controparte_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di;
CP_1
-PARTE CONVENUTA- ed in contraddittorio con:
presso il Tribunale di Torino; Controparte_2
-INTERVENTORE NECESSARIO-
avente ad oggetto: querela di falso;
pagina 1 di 18
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 26.09.2025): Parte_1
“Voglia il Tribunale civile di Torino adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare la falsità/apocrifia delle tre firme di apposte sulle Parte_1 cartoline di ricevimento e/o sugli avvisi di ricevimento indicati in narrativa e prodotti in copia, allegate da alla comparsa di costituzione nella causa pendente innanzi alla Corte di Controparte_3
Giustizia di primo grado di Pavia avente Rg n. 87/23, emettendo ogni più opportuno provvedimento dichiarativo della invalidità ed inefficacia delle suddette firme a riconoscere il documento come riferibile alla persona indicata;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge e il rimborso del CU.”.
Per la parte convenuta Controparte_1
(nelle “note scritte” depositate in data 29.09.2025):
[...]
“Visti gli esiti della CTU, giudicarsi secondo giustizia con integrale compensazione delle spese di lite.”.
pagina 2 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 14.09.2023 ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino l' Controparte_1
chiedendo, nel merito, di “accertare e dichiarare la
[...] falsità delle firme apposte sulle cartoline di ricevimento e/o sugli avvisi di ricevimento indicati in narrativa e prodotti in copia, allegate da alla comparsa di costituzione nella causa CP_4 pendente innanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di Pavia avente Rg n. 87/23”.
1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta
[...]
, in persona del Direttore pro tempore Controparte_1
(d'ora in avanti, per brevità, anche semplicemente ”), depositando comparsa di costituzione CP_1
e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiararsi inammissibile la proposta querela di falso per le ragioni ci cui in premessa. In subordine, giudicarsi secondo giustizia in merito alla denunciata falsità. Con vittoria o compensazione delle spese di lite.”
1.4. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 29.04.2024, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c. pagina 3 di 18
1.5. Con successivo Decreto il nuovo Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha rinviato l'udienza fisica alla nuova data del 30.04.2024.
1.6. All'udienza così fissata la parte attrice ha riferito che le notifiche dell' sono Controparte_1 avvenute non in forma c.d. “semplificata”, ma tutte ai sensi della Legge n. 890 del 1982 ovvero la notifica per posta di atti giudiziari, come da relate di notifica prodotte nell'ambito del procedimento tributario, da cui si evince la notifica a mezzo del messo notificatore, per cui risulta inconferente la giurisprudenza citata da controparte, trattandosi appunto di cartoline ex art. 140 c.p.c. (e non di notifica diretta da parte dell' ); la parte attrice ha dunque insistito nell'ordine di esibizione Controparte_1 della procedura di notificazione già dedotto nella memoria integrativa ex art. 171 ter, c.p.c. nonché sulle altre prove dedotte (CTU grafologica e prove per testi).
1.7. Con Ordinanza in data 06.05.2024 il Giudice:
- ha ordinato alla parte convenuta l'esibizione in giudizio entro la data sotto indicata le copie di tutte le cartoline / avvisi contestati relativi alla procedura di notificazione effettuata nell'ambito del procedimento tributario, invitando inoltre la parte convenuta a prendere posizione su quanto precisato dalla parte attrice a verbale d'udienza in data 30.04.2024 (ossia che le notifiche dell' CP_1
sarebbero avvenute non in forma c.d. “semplificata”, bensì tutte ai sensi della Legge n. 890 del
[...]
1982 ovvero la notifica per posta di atti giudiziari, come da relate di notifica prodotte nell'ambito del procedimento tributario, da cui si evincerebbe la notifica a mezzo del messo notificatore, per cui risulterebbe inconferente la giurisprudenza citata dalla parte convenuta, trattandosi appunto di cartoline ex art. 140 c.p.c. e non di notifica diretta da parte dell' ); Controparte_1
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio fino al 10.10.2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
1.8. Con Ordinanza in data 10.10.2024 il Giudice:
- rilevato che la parte attrice ha proposto querela di falso avverso le firme apposte sulle 5 cartoline di ricevimento e/o sugli avvisi di ricevimento di cartelle e/o comunicazioni notificate da indicate CP_4 alla lettera e) dell'atto di citazione, prodotte in copia sub doc. 4), e qui di seguito riportate:
1) Allegato n. 4 di “estratto di ruolo” avviso di ricevimento n. 68939441483-0 a firma CP_4
ritenuta palesemente falsa;
Persona_1
pagina 4 di 18 2) Allegato 12 avviso di ricevimento del 9.6.15 n. 68911824464-8 a firma di Parte_1 ritenuta palesemente falsa;
3) Allegato 13 avviso di ricevimento del 3.5.2017 (numero non leggibile) a firma di Pt_1
ritenuta palesemente falsa;
[...]
4) Allegato 23 relata di notifica 9.6.2015, n. 07376201500000823000 della postina
[...]
, a firma di ritenuta palesemente contraffatta;
Pt_2 Parte_1
5) Allegato 26 relata di notifica a firma di del 29.11.2019 n. 67382479142-3, Persona_1 ritenuta palesemente contraffatta;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 221, 3° comma, c.p.c., nel caso di proposizione della querela di falso, “è obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero” e che, nel presente processo, è stata disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, affinché potesse intervenire, così come previsto dall'art. 71, 1° comma, c.p.c.;
- rilevato che, nel caso di specie, non risulta essere stata accertata con sentenza passata in giudicato la verità dei documenti impugnati (cfr. art. 221, 1° comma, c.p.c.);
- rilevato che la querela di falso proposta contiene “l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità” (cfr. art. 221, 2° comma, c.p.c.);
- rilevato che la stessa è stata proposta dal difensore della parte attrice munito di procura speciale (cfr. art. 221, 2° comma, c.p.c.);
- ritenuta ammissibile la querela di falso proposta dalla parte attrice, tenuto conto dei rilievi che precedono e, in particolare, che le notifiche dell' risultano essere avvenute non in Controparte_1 forma c.d. “semplificata”, bensì tutte ai sensi della Legge n. 890 del 1982 ovvero la notifica per posta di atti giudiziari, come da relate di notifica prodotte nell'ambito del procedimento tributario, da cui si evince la notifica a mezzo del messo notificatore (per cui risulta inconferente la giurisprudenza citata dalla parte convenuta, non trattandosi di notifica diretta da parte dell' ); Controparte_1
- rilevato che:
➢ l'art. 223 c.p.c., sotto la rubrica “processo verbale di deposito del documento”, prevede testualmente quanto segue:
“Nell'udienza in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato.
Il processo verbale è redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra.
pagina 5 di 18 Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica.”;
➢ l'art. 224 c.p.c., sotto la rubrica “sequestro del documento”, prevede testualmente quanto segue:
“Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale, dopo di che si redige il processo verbale di cui all'articolo precedente.
Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova”;
➢ peraltro, secondo l'orientamento della Cassazione prevalente, meritevole di essere condiviso,
“sia il sequestro sia il processo verbale di deposito del documento relativamente al quale sia stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli, ove ne ravvisi la necessità, in relazione alla peculiarità del caso concreto, senza peraltro che dalla legge siano comminate sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti, essendo questi posti in funzione della attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 23 dicembre 2003, n. 19727; in senso conforme cfr. anche Cass. civile, sez. II, 16 maggio 1990, n. 4236);
- ha ammesso la querela di falso proposta dalla parte attrice;
- ha fissato udienza fisica in presenza avanti a sé al 14.11.2024 alla presenza delle parti e del Pubblico
Ministero;
- ha ordinato all' di RA (NO) la produzione degli originali Controparte_1 delle seguenti 5 cartoline/avvisi di ricevimento prodotte dalla predetta nel giudizio pendente CP_1 avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA n. 87/2023 promosso da Pt_1
(rappresentato e difeso dall' Avv. BARDESONO Licia);
[...]
1) Allegato n. 4 di “estratto di ruolo” avviso di ricevimento n. 68939441483-0 a firma CP_4
ritenuta dalla parte attrice palesemente falsa;
Persona_1
2) Allegato 12 avviso di ricevimento del 9.6.15 n. 68911824464-8 a firma di Parte_1 ritenuta dalla parte attrice palesemente falsa;
3) Allegato 13 avviso di ricevimento del 3.5.2017 (numero non leggibile) a firma di Pt_1
ritenuta dalla parte attrice palesemente falsa;
[...]
4) Allegato 23 relata di notifica 9.6.2015, n. 07376201500000823000 della postina
[...]
, a firma di ritenuta dalla parte attrice palesemente contraffatta;
Pt_2 Parte_1
pagina 6 di 18 5) Allegato 26 relata di notifica a firma di del 29.11.2019 n. 67382479142- 3, Persona_1 ritenuta dalla parte attrice palesemente contraffatta;
da effettuarsi prima della predetta udienza presso la Cancelleria della Terza Sezione Civile del
Tribunale di Torino oppure direttamente alla predetta udienza e da custodirsi in Cassaforte a cura della
Cancelleria;
- ha riservato alla predetta udienza gli eventuali incombenti previsti dal citato art. 223 c.p.c.;
- ha riservato all'esito l'ammissione della C.T.U. grafologica per stabilire la falsità delle firme del sig.
e Parte_1 Persona_1
- non ha ammesso le prove orali dedotte dalla parte attrice in citazione;
- ha mandato alla Cancelleria:
➢ di comunicare la presente Ordinanza alle parti ed al Pubblico Ministero;
➢ di provvedere alla custodia in Cassaforte degli originali dei predetti 5 documenti impugnati una volta esibiti dall' di RA (NO). Controparte_1
1.9. All'udienza così fissata il Giudice ha chiesto al sig. se riconosce come proprie Parte_1 le firme apposte:
➢ nell'Allegato 12 avviso di ricevimento del 9.6.15 n. 68911824464-8 a firma di Pt_1
[...]
➢ nell'Allegato 13 avviso di ricevimento del 3.5.2017 (numero non leggibile) a firma di
Parte_1
➢ nell'Allegato 23 relata di notifica 9.6.2015, n. 07376201500000823000 della postina
[...]
, a firma di Pt_2 Parte_1
Il Giudice ha richiamato quindi l'art. 223 c.p.c., ai sensi del quale:
“Nell'udienza in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato.
Il processo verbale è redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra.
Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica.”;
Il Giudice, visto l'art. 223 c.p.c., ha dichiarato che i documenti impugnati risultano integri;
le parti e il
Pubblico Ministero hanno concordato.
pagina 7 di 18 Il Pubblico Ministero, il Giudice e il Cancelliere hanno quindi apposto le proprie sigle sul retro dei documenti impugnati.
La parte attrice, come rappresentata dal difensore in udienza, ha insistito nella nomina di un perito calligrafo.
La parte convenuta, come rappresentata dal difensore in udienza, si è rimessa sulla nomina del consulente.
1.10. Con Ordinanza in data 20.11.2024 il Giudice:
- ha disposto CTU sul seguente quesito nominando all'uopo la Dr.ssa Persona_2
“ Il CTU, nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti, tenuto conto dei documenti di causa,
e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c.:
Previo esperimento di un idoneo tentativo di conciliazione tra le parti fin dall'inizio delle operazioni peritali, da rinnovarsi all'esito nel caso di esito negativo, risponda al seguente quesito:
Accerti la falsità o meno delle firme a nome e apposte sulle 5 Parte_1 CP_5 cartoline di ricevimento e/o sugli avvisi di ricevimento di cartelle e/o comunicazioni notificate da indicate alla lettera e) dell'atto di citazione, prodotte in copia dalla parte attrice sub doc. 4) ed i CP_4 cui originali sono custoditi nella Cassaforte della Cancelleria, qui di seguito riportate:
• Allegato n. 4 di “estratto di ruolo” avviso di ricevimento n. 68939441483-0 a firma CP_4 Per_1
;
[...]
• Allegato 12 avviso di ricevimento del 9.6.15 n. 68911824464-8 a firma di Parte_1
• Allegato 13 avviso di ricevimento del 3.5.2017 (numero non leggibile) a firma di Parte_1
• Allegato 23 relata di notifica 9.6.2015, n. 07376201500000823000 della postina , a Parte_2 firma di Parte_1
• Allegato 26 relata di notifica a firma di del 29.11.2019 n. 67382479142-3 Persona_1
Alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate.”
- ha assegnato alla CTU un termine fino al 28.11.2024 per il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dall'art. 193, comma 1,
c.p.c.;
- ha assegnato, ai sensi dell'art. 201 c.p.c., alle parti termine per nominare un proprio consulente tecnico fino alla data di inizio delle operazioni peritali che sarà indicata dalla CTU;
- ha disposto che la CTU trasmetta alle parti costituite (e, precisamente, ai difensori delle parti, oltre che ai rispettivi CTP) la propria relazione scritta entro il 10/03/2025 (primo termine ex art. 195, 3° pagina 8 di 18 comma, c.p.c.); ha fissato termine fino al 10/04/2025 entro il quale le parti devono trasmettere alla
CTU le proprie osservazioni sulla relazione stessa (secondo termine ex art. 195, 3° comma, c.p.c.); ha fissato termine fino al 30/04/2025 entro il quale la CTU deve depositare la relazione scritta, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione sulle stesse (terzo termine ex art. 195, 3° comma,
c.p.c.);
- ha autorizzato lo svolgimento delle sessioni peritali con i CTP e/o difensori delle parti anche mediante collegamenti da remoto, nel rispetto del contraddittorio e dell'effettiva partecipazione delle parti;
- ha autorizzato la CTU al ritiro dei documenti cartacei necessari per l'adempimento dell'incarico
(custoditi in Cancelleria in cassaforte) previo appuntamento per il ritiro da fissare con il responsabile della Cancelleria, col quale concordare altresì le modalità di restituzione;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio fino al 22 maggio 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, riservando la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine.
1.11. Una volta depositata la relazione scritta da parte della CTU, con Ordinanza in data 26.06.2025 il
Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;, dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale pagina 9 di 18 principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 29.09.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.12. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
pagina 10 di 18
3. Sulla querela di falso proposta dal sig. Parte_1
3.1. Come si è detto in precedenza, il sig. ha proposto querela di falso avverso le Parte_1 firme apposte sulle cinque cartoline di ricevimento e/o avvisi di ricevimento di cartelle e/o comunicazioni notificate dall' (d'ora in Controparte_6 avanti, per brevità, anche semplicemente indicate alla lettera e) dell'atto di citazione, prodotte CP_4 in copia sub doc. 4), e qui di seguito riportate:
1) Allegato n. 4 di “estratto di ruolo” avviso di ricevimento n. 68939441483-0 a firma CP_4 Per_1
, ritenuta palesemente falsa;
[...]
2) Allegato 12 avviso di ricevimento del 9.6.15 n. 68911824464-8 a firma di Parte_1 ritenuta palesemente falsa;
3) Allegato 13 avviso di ricevimento del 3.5.2017 (numero non leggibile) a firma di Pt_1
ritenuta palesemente falsa;
[...]
4) Allegato 23 relata di notifica 9.6.2015, n. 07376201500000823000 della postina a Parte_2 firma di ritenuta palesemente contraffatta;
Parte_1
5) Allegato 26 relata di notifica a firma di del 29.11.2019 n. 67382479142-3, Persona_1 ritenuta palesemente contraffatta.
Nell'atto di citazione il sig. ha quindi chiesto nel merito, di “accertare e Parte_1 dichiarare la falsità delle firme apposte sulle cartoline di ricevimento e/o sugli avvisi di ricevimento indicati in narrativa e prodotti in copia, allegate da alla comparsa di costituzione nella CP_4 causa pendente innanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di Pavia avente Rg n. 87/23”.
A sostegno di tale domanda il sig. ha dedotto: Parte_1
- che in data 28.11.2022, veniva notificata da parte di Controparte_6
, a mezzo posta raccomandata alla residenza di BI (PV), un'intimazione di
[...] pagamento avente n. 07320229002019153000, per n. 31 cartelle insolute, con la quale veniva richiesto il pagamento entro 5 giorni della somma di Euro 118.816,56 (doc. 2);
- che la predetta intimazione di pagamento sottende tutta una serie di cartelle e di avvisi per il mancato pagamento di diversi tributi statali, regionali, catastali, di contributi INPS, nonché di provvedimenti amministrativi relativi ad un'infrazione del Codice della Strada e alcune sanzioni amministrative emesse dalla Prefettura di Novara, per violazione della legge 386/1990 e ulteriori sanzioni amministrative per violazioni in materia di contributi, notificate nel corso degli anni;
- che la predetta intimazione è stata impugnata (essendo decorsi i termini per l'impugnazione nel merito della pretesa esattiva) per motivi afferenti alla prescrizione del diritto e alla decadenza dal potere della nelle sedi competenti per materia e territorio, in particolare le cartelle relative ai CP_7
pagina 11 di 18 tributi statali e regionali ( le più numerose) sono state oggetto di ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Pavia, luogo di residenza del contribuente e di notifica dell'atto avente la funzione anche di precetto ex art. 480, V comma, c.p.c., avendo promosso il contribuente una opposizione ex art. 615 1° comma cpc avente Rg n. 87/2023 (doc. 2);
- che, costituendosi, ha prodotto in allegato una serie di cartoline/avvisi di ricevimento CP_4 delle raccomandate spedite, per dimostrare la notifica degli atti interruttivi della prescrizione;
- che diverse relate o avvisi di ricevimento di cartelle e/o comunicazioni varie asseritamente notificate da le 5 sopra indicate riportano in calce firme false: 3 dell'attore e due della sorella, CP_4 Per_1
, palesemente contraffatte, perché del tutto non somiglianti agli originali (doc. 4);
[...]
- che la firma del sig. originale, è quella apposta in calce alla procura, che è Parte_1 completamente differente da quelle fasulle, mentre la firma della sorella sig.ra è del Persona_1 tutto differente dalle due indicate sopra;
- che, oltre al fatto della palese differenza tra gli originali e i falsi - davvero molto differenti e grossolani - vi è il fatto che il sig. si era materialmente trasferito a vivere a casa Parte_1 della compagna, sig.ra e dei futuri suoceri, in BI (PV) sin dal gennaio del 2014 e, Persona_3 pertanto, non era fisicamente rintracciabile dai postini in Romentino all'indirizzo risultante all'anagrafe;
- che solo in qualche occasione il sig. avvertito della presenza di un avviso dalla Parte_1 sorella, era riuscito a recarsi in posta per ritirare qualche piego in giacenza.
3.2. La parte convenuta Controparte_1
ha eccepito l'inammissibilità della proposta querela, “non potendo
[...]
l'autenticità della sottoscrizione sugli avvisi di ricevimento essere contestata tramite querela di falso posto che l'agente postale, nel recapitare una raccomandata ordinaria, direttamente inviata da CP_4 non ha svolto le funzioni accertatrici previste dalla legge n. 892/1982 o dal c.p.c. relative all'identificazione del consegnatario. In relazione alla tipologia di notifica oggetto di giudizio, non deve essere infatti redatta alcuna relata.”
L'eccezione non risulta fondata, atteso che, come correttamente rilevato dalla parte attrice, le notifiche dell' in questione sono avvenute non in forma c.d. “semplificata”, bensì tutte ai Controparte_1 sensi della Legge n. 890 del 1982 (notifica per posta di atti giudiziari), come da relate di notifica prodotte nell'ambito del procedimento tributario, da cui si evince la notifica a mezzo del messo notificatore.
pagina 12 di 18 3.3. Ciò chiarito, deve richiamarsi la relazione scritta depositata in data 19.05.2025 dalla CTU Dr.ssa la quale, in base agli elementi rinvenuti in relazione alle scritture esaminate, ha Persona_2 concluso riferendo testualmente quanto segue (cfr. relazione scritta alle pagine 68 e seguenti):
“La verifica tecnica ha per oggetto cinque sottoscrizioni classificate come all.4 – all.12 , all.13 , all.23, all.26 apposte su avvisi ricevimento e notifiche postali.
Le firme all.4 e all.26 sono a nome e sono state indicate con lettera Y;
le firme Persona_1 all.12, all.13, all.23 sono a nome e sono state indicate con lettera X. Tutte sono Parte_1 state esaminate in originale.
Quali comparative dei due soggetti sono state acquisiti una serie di campioni tra cui i saggi grafici rilasciati alla presenza e sotto dettattura dellla scrivente CTU.
Il lavoro tecnico si è svolto esaminando dapprima il gruppo delle cinque verificande, poi dividendo i campioni secondo nominativo e svolgendo due perizie specifiche sui due diversi soggetti.
I saggi grafici sono risultati particolarmente utili poiché hanno consentito di rilevare affinità e divergenze secondo le diverse tipologie stilistiche di e . Pt_1 Persona_1
I gruppi autografi sono stati classificati con lettera A per B per , e sono risultati Pt_1 Per_1 quantitativamente e qualitativamente idonei al raggiungimento di un esito dirimente, non rendendo necessarie altre acquisizioni.
In fase valutativa sono state considerate tutte le possibili ipotesi esecutive dall'autografia all'apocrifia, nelle loro possibili declinazioni, escludendo da subito per tutte le verificande l'ipotesi di costruzione documentale per trasposizione di firma, stante l'esibizione degli originali e tenuto conto della natura dei documenti.
Per quanto riguarda l'indagine sulle firme X a nome esse divergono dallo stile Pt_1 Pt_1 per elementi dinamici e compositivi che portano ad accertare l'estraneità del soggetto alla
[...] materiale stesura delle sottoscrizioni. Le firme sono quindi da considerarsi apocrife.
Sono state vagliate le ipotesi di autografia spontanea, di autografia celata volontariamente dalla sinistrografia o in autodissimulazione e nessuna di queste può trovare sostanza di prova stante la divergenza dei piccoli segni interni e oltre alla incompatibilità dei tratti dinamici e pressori.
Escluse anche l'ipotesi di falso pedissequo e per ricalco, per la natura veloce ed impulsiva del gesto che conduce le verificande.
Verosimile invece l'ipotesi di falso a memoria per forme note, per il generico richiamo alle forme esteriori del modello , la rapidità del tratto, l'estemporaneità del prodotto eseguito e la divergenza di molteplici segni interni. pagina 13 di 18 In merito al'indagine sulle firme Y a nome , esse hanno trovato conferma nello stile spontaneo Per_1 di con particolare riferimento ai campioni vergati in modalità più veloce e Persona_1 dinamica. Gli elementi di personalizzazione più spiccata sono stati rinvenuti nelle verificande con il medesimo valore di ductus, in termini di andamento rapido, disordinato, gettato via, pressione alternata, ritmo agitato. L'ipotesi di autografia è risultata l'unica plausibile e sostenibile.
Sono state considerate le ipotesi di falso pedissequo, per ricalco o a memoria per forme note ma ognuna di esse può escludersi per la presenza di totali convergenze con le autografe soprattutto dei piccoli segni poco visibili ma ben più specifici che non possono essere riprodotti da mano estranea.
Nel corso della verifica sul saggio di sono emerse corrispondenze con le firme di Persona_1 risultate apocrife e specificatamente le firme X all.23 e X all.12. Pt_1
La presenza dello stesso cognome ha agevolato l'accertamento poiché già dai campioni a nome sono emerse analogie con il patronimico delle firme apocrife di I Persona_1 Pt_1 campioni vergati da a nome che hanno completato il saggio grafico, hanno Per_1 Pt_1 corroborato l'ipotesi, portando all'evidenza ulteriori corrispondenze anche nel nominativo . Pt_1
Se ne deduce che le firme X all.23 e X all.12 certamente false, sono state apposte dalla mano di Per_1
con modalità libera, a memoria per forme note.”
[...]
Non essendo pervenute osservazioni alla relazione scritta dalle parti, la CTU ha definitivamente concluso riferendo testualmente quanto segue (cfr. relazione scritta a pag. 70):
“Le sottoscrizioni a nome apposte ai documenti indicati agli Atti come allegato 12 Parte_1
– allegato 13 – allegato 23 , non provengono dalla funzionalità di e sono quindi da Parte_1 giudicarsi apocrife.
Per la salienza dei dati emersi, il giudizio viene espresso con il massimo grado di confidenza tecnica
(cfr metodologia pag.7) .
Le sottoscrizioni a nome apposte ai documenti indicati agli Atti come allegato 4 – Persona_1 allegato 26 provengono dalla funzionalità di e sono quindi da giudicarsi autografe. Persona_1
Per la salienza dei dati emersi, il giudizio viene espresso con il massimo grado di confidenza tecnica”.
3.4. Alla luce delle predette conclusioni cui è pervenuto la CTU, la querela di falso proposta dalla parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento unicamente nei confronti dei seguenti documenti:
- Allegato 12 / avviso di ricevimento del 9.6.15 n. 68911824464-8 a firma , da Parte_1 considerarsi apocrifa non provenendo dal sig. (sia pure con la dovuta precisazione Parte_1 che, come chiarito dalla CTU, tale firma, pur essendo falsa, è stata apposta dalla sig.ra Per_1
, sorella dell'attore, “con modalità libera, a memoria per forme note.”);
[...]
pagina 14 di 18 - Allegato 13 / avviso di ricevimento del 3.5.2017 (numero non leggibile) a firma Pt_1
, da considerarsi apocrifa non provenendo dal sig.
[...] Parte_1
- Allegato 23 / relata di notifica 9.6.2015, n. 07376201500000823000 della postina a Parte_2 firma , da considerarsi apocrifa non provenendo dal sig. (sia Parte_1 Parte_1 pure con la dovuta precisazione che, come chiarito dalla CTU, tale firma, pur essendo falsa, è stata apposta dalla sig.ra sorella dell'attore, “con modalità libera, a memoria per forme Persona_1 note.”).
3.5. Invece, la querela di falso proposta dalla parte attrice in atto di citazione risulta infondata nei confronti dei seguenti documenti:
- Allegato n. 4 di “estratto di ruolo” avviso di ricevimento n. 68939441483-0 a firma CP_4 Per_1
;
[...]
- Allegato 26 relata di notifica a firma di del 29.11.2019 n. 67382479142-3. Persona_1
Come si è detto, infatti, le sottoscrizioni a nome apposte ai predetti documenti sono Persona_1 risultate autografe, provenendo dalla sig.ra Persona_1
3.6. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in parziale accoglimento della querela di falso proposta dalla parte attrice in atto di citazione, deve accertarsi e dichiararsi la falsità/apocrifia delle tre firme del sig. apposte sui seguenti documenti prodotti in copia, allegati Parte_1 dall alla comparsa di costituzione nella causa Controparte_1 pendente innanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di Pavia avente Rg n. 87/2023:
➢ Allegato 12 / avviso di ricevimento del 9.6.15 n. 68911824464-8;
➢ Allegato 13 / avviso di ricevimento del 3.5.2017 (numero non leggibile);
➢ Allegato 23 / relata di notifica 9.6.2015, n. 07376201500000823000 della postina
[...]
. Pt_2
3.7. Ai sensi dell'art. 226, 2° comma, c.p.c., “con la sentenza che accerta la falsità il Tribunale, anche
d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo 537 c.p.p.”
L'art. 537 c.p.p. prevede testualmente quanto segue ai commi 1° e 2°:
“
1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo.
2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione pagina 15 di 18 del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.”
Infine, ai sensi dell'art. 227 c.p.c., l'esecuzione delle sentenze previste nell'art. 226 c.p.c. “non può aver luogo prima che siano passate in giudicato” e, se non è richiesta dalle parti, “l'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 c.p.p.” (ora art. 675 c.p.p.).
Nel caso di specie, alla luce dei citati articoli, deve ordinarsi la cancellazione delle firme del sig. sui predetti documenti oggetto di querela di falso di cui è stata accertata la falsità Parte_1 delle firme, con effetto dal passaggio in giudicato della presente Sentenza.
4. Sulle spese processuali del presente giudizio.
4.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”
Nel caso di specie, infatti, è ravvisabile una soccombenza reciproca delle parti in quanto, come si è detto, la querela di falso proposta dalla parte attrice in atto di citazione è risultata fondata unicamente nei confronti dei tre documenti a firma indicati in precedenza (senza che rilevi, Parte_1 sotto tale profilo, la modifica delle conclusioni definitive da parte dell'attore, effettuate soltanto dopo il deposito della relazione scritta della CTU che, come si è detto, ha accertato che, contrariamente a quanto dedotto dall'attore in citazione, le sottoscrizioni a nome apposte ai predetti Persona_1 documenti sono risultate autografe).
4.2. Inoltre, si deve richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.” pagina 16 di 18 Nel caso di specie, sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili:
- nella particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico e dall'esito incerto;
- nella considerazione che l'accertata falsità non è stata commessa da legittimata passivamente CP_4 nel presente giudizio esclusivamente in quanto soggetto detentore dell'originale dei documenti.
4.3. Per la medesima ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato
Decreto, devono porsi definitivamente a carico:
➢ dell'attore sig. nella misura del 50%; Parte_1
➢ della convenuta Controparte_1
, nella misura del 50%.
[...]
Invero, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso:
- “Compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica
d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1023);
- “Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa. Non risulta, difatti, in tal modo violato il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (art. 91 c.p.c.), dato che la compensazione delle spese processuali
- nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 08 settembre 2005, n. 17953).
pagina 17 di 18
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
16527/2023 R.G. promossa dal sig. (attore) contro l' Parte_1 [...]
, in persona del Direttore Controparte_1 pro tempore (convenuta) ed in contraddittorio con il presso il Tribunale di Controparte_2
Torino (interventore necessario), nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento della querela di falso proposta dall'attore:
1) Accerta e dichiara la falsità/apocrifia delle tre firme del sig. apposte sui Parte_1 seguenti documenti prodotti in copia, allegati dall' Controparte_1 alla comparsa di costituzione nella causa pendente innanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di
Pavia avente Rg n. 87/2023:
➢ Allegato 12 / avviso di ricevimento del 9.6.15 n. 68911824464-8;
➢ Allegato 13 / avviso di ricevimento del 3.5.2017 (numero non leggibile);
➢ Allegato 23 / relata di notifica 9.6.2015, n. 07376201500000823000 della postina
[...]
. Pt_2
2) Ordina la cancellazione delle firme del sig. sui predetti documenti oggetto di Parte_1 querela di falso di cui è stata accertata la falsità delle firme, con effetto dal passaggio in giudicato della presente Sentenza.
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. .
4) Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto in data 21/05/2025, definitivamente a carico:
➢ dell'attore sig. nella misura del 50%; Parte_1
➢ della convenuta Controparte_1
, nella misura del 50%.
[...]
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 06 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 16527/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Licia BARDESONO del foro di Novara;
Parte_1
-PARTE ATTRICE-
contro
:
, Controparte_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di;
CP_1
-PARTE CONVENUTA- ed in contraddittorio con:
presso il Tribunale di Torino; Controparte_2
-INTERVENTORE NECESSARIO-
avente ad oggetto: querela di falso;
pagina 1 di 18
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 26.09.2025): Parte_1
“Voglia il Tribunale civile di Torino adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare la falsità/apocrifia delle tre firme di apposte sulle Parte_1 cartoline di ricevimento e/o sugli avvisi di ricevimento indicati in narrativa e prodotti in copia, allegate da alla comparsa di costituzione nella causa pendente innanzi alla Corte di Controparte_3
Giustizia di primo grado di Pavia avente Rg n. 87/23, emettendo ogni più opportuno provvedimento dichiarativo della invalidità ed inefficacia delle suddette firme a riconoscere il documento come riferibile alla persona indicata;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge e il rimborso del CU.”.
Per la parte convenuta Controparte_1
(nelle “note scritte” depositate in data 29.09.2025):
[...]
“Visti gli esiti della CTU, giudicarsi secondo giustizia con integrale compensazione delle spese di lite.”.
pagina 2 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 14.09.2023 ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino l' Controparte_1
chiedendo, nel merito, di “accertare e dichiarare la
[...] falsità delle firme apposte sulle cartoline di ricevimento e/o sugli avvisi di ricevimento indicati in narrativa e prodotti in copia, allegate da alla comparsa di costituzione nella causa CP_4 pendente innanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di Pavia avente Rg n. 87/23”.
1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta
[...]
, in persona del Direttore pro tempore Controparte_1
(d'ora in avanti, per brevità, anche semplicemente ”), depositando comparsa di costituzione CP_1
e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiararsi inammissibile la proposta querela di falso per le ragioni ci cui in premessa. In subordine, giudicarsi secondo giustizia in merito alla denunciata falsità. Con vittoria o compensazione delle spese di lite.”
1.4. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 29.04.2024, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c. pagina 3 di 18
1.5. Con successivo Decreto il nuovo Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha rinviato l'udienza fisica alla nuova data del 30.04.2024.
1.6. All'udienza così fissata la parte attrice ha riferito che le notifiche dell' sono Controparte_1 avvenute non in forma c.d. “semplificata”, ma tutte ai sensi della Legge n. 890 del 1982 ovvero la notifica per posta di atti giudiziari, come da relate di notifica prodotte nell'ambito del procedimento tributario, da cui si evince la notifica a mezzo del messo notificatore, per cui risulta inconferente la giurisprudenza citata da controparte, trattandosi appunto di cartoline ex art. 140 c.p.c. (e non di notifica diretta da parte dell' ); la parte attrice ha dunque insistito nell'ordine di esibizione Controparte_1 della procedura di notificazione già dedotto nella memoria integrativa ex art. 171 ter, c.p.c. nonché sulle altre prove dedotte (CTU grafologica e prove per testi).
1.7. Con Ordinanza in data 06.05.2024 il Giudice:
- ha ordinato alla parte convenuta l'esibizione in giudizio entro la data sotto indicata le copie di tutte le cartoline / avvisi contestati relativi alla procedura di notificazione effettuata nell'ambito del procedimento tributario, invitando inoltre la parte convenuta a prendere posizione su quanto precisato dalla parte attrice a verbale d'udienza in data 30.04.2024 (ossia che le notifiche dell' CP_1
sarebbero avvenute non in forma c.d. “semplificata”, bensì tutte ai sensi della Legge n. 890 del
[...]
1982 ovvero la notifica per posta di atti giudiziari, come da relate di notifica prodotte nell'ambito del procedimento tributario, da cui si evincerebbe la notifica a mezzo del messo notificatore, per cui risulterebbe inconferente la giurisprudenza citata dalla parte convenuta, trattandosi appunto di cartoline ex art. 140 c.p.c. e non di notifica diretta da parte dell' ); Controparte_1
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio fino al 10.10.2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
1.8. Con Ordinanza in data 10.10.2024 il Giudice:
- rilevato che la parte attrice ha proposto querela di falso avverso le firme apposte sulle 5 cartoline di ricevimento e/o sugli avvisi di ricevimento di cartelle e/o comunicazioni notificate da indicate CP_4 alla lettera e) dell'atto di citazione, prodotte in copia sub doc. 4), e qui di seguito riportate:
1) Allegato n. 4 di “estratto di ruolo” avviso di ricevimento n. 68939441483-0 a firma CP_4
ritenuta palesemente falsa;
Persona_1
pagina 4 di 18 2) Allegato 12 avviso di ricevimento del 9.6.15 n. 68911824464-8 a firma di Parte_1 ritenuta palesemente falsa;
3) Allegato 13 avviso di ricevimento del 3.5.2017 (numero non leggibile) a firma di Pt_1
ritenuta palesemente falsa;
[...]
4) Allegato 23 relata di notifica 9.6.2015, n. 07376201500000823000 della postina
[...]
, a firma di ritenuta palesemente contraffatta;
Pt_2 Parte_1
5) Allegato 26 relata di notifica a firma di del 29.11.2019 n. 67382479142-3, Persona_1 ritenuta palesemente contraffatta;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 221, 3° comma, c.p.c., nel caso di proposizione della querela di falso, “è obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero” e che, nel presente processo, è stata disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, affinché potesse intervenire, così come previsto dall'art. 71, 1° comma, c.p.c.;
- rilevato che, nel caso di specie, non risulta essere stata accertata con sentenza passata in giudicato la verità dei documenti impugnati (cfr. art. 221, 1° comma, c.p.c.);
- rilevato che la querela di falso proposta contiene “l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità” (cfr. art. 221, 2° comma, c.p.c.);
- rilevato che la stessa è stata proposta dal difensore della parte attrice munito di procura speciale (cfr. art. 221, 2° comma, c.p.c.);
- ritenuta ammissibile la querela di falso proposta dalla parte attrice, tenuto conto dei rilievi che precedono e, in particolare, che le notifiche dell' risultano essere avvenute non in Controparte_1 forma c.d. “semplificata”, bensì tutte ai sensi della Legge n. 890 del 1982 ovvero la notifica per posta di atti giudiziari, come da relate di notifica prodotte nell'ambito del procedimento tributario, da cui si evince la notifica a mezzo del messo notificatore (per cui risulta inconferente la giurisprudenza citata dalla parte convenuta, non trattandosi di notifica diretta da parte dell' ); Controparte_1
- rilevato che:
➢ l'art. 223 c.p.c., sotto la rubrica “processo verbale di deposito del documento”, prevede testualmente quanto segue:
“Nell'udienza in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato.
Il processo verbale è redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra.
pagina 5 di 18 Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica.”;
➢ l'art. 224 c.p.c., sotto la rubrica “sequestro del documento”, prevede testualmente quanto segue:
“Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale, dopo di che si redige il processo verbale di cui all'articolo precedente.
Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova”;
➢ peraltro, secondo l'orientamento della Cassazione prevalente, meritevole di essere condiviso,
“sia il sequestro sia il processo verbale di deposito del documento relativamente al quale sia stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli, ove ne ravvisi la necessità, in relazione alla peculiarità del caso concreto, senza peraltro che dalla legge siano comminate sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti, essendo questi posti in funzione della attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 23 dicembre 2003, n. 19727; in senso conforme cfr. anche Cass. civile, sez. II, 16 maggio 1990, n. 4236);
- ha ammesso la querela di falso proposta dalla parte attrice;
- ha fissato udienza fisica in presenza avanti a sé al 14.11.2024 alla presenza delle parti e del Pubblico
Ministero;
- ha ordinato all' di RA (NO) la produzione degli originali Controparte_1 delle seguenti 5 cartoline/avvisi di ricevimento prodotte dalla predetta nel giudizio pendente CP_1 avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA n. 87/2023 promosso da Pt_1
(rappresentato e difeso dall' Avv. BARDESONO Licia);
[...]
1) Allegato n. 4 di “estratto di ruolo” avviso di ricevimento n. 68939441483-0 a firma CP_4
ritenuta dalla parte attrice palesemente falsa;
Persona_1
2) Allegato 12 avviso di ricevimento del 9.6.15 n. 68911824464-8 a firma di Parte_1 ritenuta dalla parte attrice palesemente falsa;
3) Allegato 13 avviso di ricevimento del 3.5.2017 (numero non leggibile) a firma di Pt_1
ritenuta dalla parte attrice palesemente falsa;
[...]
4) Allegato 23 relata di notifica 9.6.2015, n. 07376201500000823000 della postina
[...]
, a firma di ritenuta dalla parte attrice palesemente contraffatta;
Pt_2 Parte_1
pagina 6 di 18 5) Allegato 26 relata di notifica a firma di del 29.11.2019 n. 67382479142- 3, Persona_1 ritenuta dalla parte attrice palesemente contraffatta;
da effettuarsi prima della predetta udienza presso la Cancelleria della Terza Sezione Civile del
Tribunale di Torino oppure direttamente alla predetta udienza e da custodirsi in Cassaforte a cura della
Cancelleria;
- ha riservato alla predetta udienza gli eventuali incombenti previsti dal citato art. 223 c.p.c.;
- ha riservato all'esito l'ammissione della C.T.U. grafologica per stabilire la falsità delle firme del sig.
e Parte_1 Persona_1
- non ha ammesso le prove orali dedotte dalla parte attrice in citazione;
- ha mandato alla Cancelleria:
➢ di comunicare la presente Ordinanza alle parti ed al Pubblico Ministero;
➢ di provvedere alla custodia in Cassaforte degli originali dei predetti 5 documenti impugnati una volta esibiti dall' di RA (NO). Controparte_1
1.9. All'udienza così fissata il Giudice ha chiesto al sig. se riconosce come proprie Parte_1 le firme apposte:
➢ nell'Allegato 12 avviso di ricevimento del 9.6.15 n. 68911824464-8 a firma di Pt_1
[...]
➢ nell'Allegato 13 avviso di ricevimento del 3.5.2017 (numero non leggibile) a firma di
Parte_1
➢ nell'Allegato 23 relata di notifica 9.6.2015, n. 07376201500000823000 della postina
[...]
, a firma di Pt_2 Parte_1
Il Giudice ha richiamato quindi l'art. 223 c.p.c., ai sensi del quale:
“Nell'udienza in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato.
Il processo verbale è redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra.
Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica.”;
Il Giudice, visto l'art. 223 c.p.c., ha dichiarato che i documenti impugnati risultano integri;
le parti e il
Pubblico Ministero hanno concordato.
pagina 7 di 18 Il Pubblico Ministero, il Giudice e il Cancelliere hanno quindi apposto le proprie sigle sul retro dei documenti impugnati.
La parte attrice, come rappresentata dal difensore in udienza, ha insistito nella nomina di un perito calligrafo.
La parte convenuta, come rappresentata dal difensore in udienza, si è rimessa sulla nomina del consulente.
1.10. Con Ordinanza in data 20.11.2024 il Giudice:
- ha disposto CTU sul seguente quesito nominando all'uopo la Dr.ssa Persona_2
“ Il CTU, nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti, tenuto conto dei documenti di causa,
e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c.:
Previo esperimento di un idoneo tentativo di conciliazione tra le parti fin dall'inizio delle operazioni peritali, da rinnovarsi all'esito nel caso di esito negativo, risponda al seguente quesito:
Accerti la falsità o meno delle firme a nome e apposte sulle 5 Parte_1 CP_5 cartoline di ricevimento e/o sugli avvisi di ricevimento di cartelle e/o comunicazioni notificate da indicate alla lettera e) dell'atto di citazione, prodotte in copia dalla parte attrice sub doc. 4) ed i CP_4 cui originali sono custoditi nella Cassaforte della Cancelleria, qui di seguito riportate:
• Allegato n. 4 di “estratto di ruolo” avviso di ricevimento n. 68939441483-0 a firma CP_4 Per_1
;
[...]
• Allegato 12 avviso di ricevimento del 9.6.15 n. 68911824464-8 a firma di Parte_1
• Allegato 13 avviso di ricevimento del 3.5.2017 (numero non leggibile) a firma di Parte_1
• Allegato 23 relata di notifica 9.6.2015, n. 07376201500000823000 della postina , a Parte_2 firma di Parte_1
• Allegato 26 relata di notifica a firma di del 29.11.2019 n. 67382479142-3 Persona_1
Alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate.”
- ha assegnato alla CTU un termine fino al 28.11.2024 per il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dall'art. 193, comma 1,
c.p.c.;
- ha assegnato, ai sensi dell'art. 201 c.p.c., alle parti termine per nominare un proprio consulente tecnico fino alla data di inizio delle operazioni peritali che sarà indicata dalla CTU;
- ha disposto che la CTU trasmetta alle parti costituite (e, precisamente, ai difensori delle parti, oltre che ai rispettivi CTP) la propria relazione scritta entro il 10/03/2025 (primo termine ex art. 195, 3° pagina 8 di 18 comma, c.p.c.); ha fissato termine fino al 10/04/2025 entro il quale le parti devono trasmettere alla
CTU le proprie osservazioni sulla relazione stessa (secondo termine ex art. 195, 3° comma, c.p.c.); ha fissato termine fino al 30/04/2025 entro il quale la CTU deve depositare la relazione scritta, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione sulle stesse (terzo termine ex art. 195, 3° comma,
c.p.c.);
- ha autorizzato lo svolgimento delle sessioni peritali con i CTP e/o difensori delle parti anche mediante collegamenti da remoto, nel rispetto del contraddittorio e dell'effettiva partecipazione delle parti;
- ha autorizzato la CTU al ritiro dei documenti cartacei necessari per l'adempimento dell'incarico
(custoditi in Cancelleria in cassaforte) previo appuntamento per il ritiro da fissare con il responsabile della Cancelleria, col quale concordare altresì le modalità di restituzione;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio fino al 22 maggio 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, riservando la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine.
1.11. Una volta depositata la relazione scritta da parte della CTU, con Ordinanza in data 26.06.2025 il
Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;, dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale pagina 9 di 18 principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 29.09.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.12. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
pagina 10 di 18
3. Sulla querela di falso proposta dal sig. Parte_1
3.1. Come si è detto in precedenza, il sig. ha proposto querela di falso avverso le Parte_1 firme apposte sulle cinque cartoline di ricevimento e/o avvisi di ricevimento di cartelle e/o comunicazioni notificate dall' (d'ora in Controparte_6 avanti, per brevità, anche semplicemente indicate alla lettera e) dell'atto di citazione, prodotte CP_4 in copia sub doc. 4), e qui di seguito riportate:
1) Allegato n. 4 di “estratto di ruolo” avviso di ricevimento n. 68939441483-0 a firma CP_4 Per_1
, ritenuta palesemente falsa;
[...]
2) Allegato 12 avviso di ricevimento del 9.6.15 n. 68911824464-8 a firma di Parte_1 ritenuta palesemente falsa;
3) Allegato 13 avviso di ricevimento del 3.5.2017 (numero non leggibile) a firma di Pt_1
ritenuta palesemente falsa;
[...]
4) Allegato 23 relata di notifica 9.6.2015, n. 07376201500000823000 della postina a Parte_2 firma di ritenuta palesemente contraffatta;
Parte_1
5) Allegato 26 relata di notifica a firma di del 29.11.2019 n. 67382479142-3, Persona_1 ritenuta palesemente contraffatta.
Nell'atto di citazione il sig. ha quindi chiesto nel merito, di “accertare e Parte_1 dichiarare la falsità delle firme apposte sulle cartoline di ricevimento e/o sugli avvisi di ricevimento indicati in narrativa e prodotti in copia, allegate da alla comparsa di costituzione nella CP_4 causa pendente innanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di Pavia avente Rg n. 87/23”.
A sostegno di tale domanda il sig. ha dedotto: Parte_1
- che in data 28.11.2022, veniva notificata da parte di Controparte_6
, a mezzo posta raccomandata alla residenza di BI (PV), un'intimazione di
[...] pagamento avente n. 07320229002019153000, per n. 31 cartelle insolute, con la quale veniva richiesto il pagamento entro 5 giorni della somma di Euro 118.816,56 (doc. 2);
- che la predetta intimazione di pagamento sottende tutta una serie di cartelle e di avvisi per il mancato pagamento di diversi tributi statali, regionali, catastali, di contributi INPS, nonché di provvedimenti amministrativi relativi ad un'infrazione del Codice della Strada e alcune sanzioni amministrative emesse dalla Prefettura di Novara, per violazione della legge 386/1990 e ulteriori sanzioni amministrative per violazioni in materia di contributi, notificate nel corso degli anni;
- che la predetta intimazione è stata impugnata (essendo decorsi i termini per l'impugnazione nel merito della pretesa esattiva) per motivi afferenti alla prescrizione del diritto e alla decadenza dal potere della nelle sedi competenti per materia e territorio, in particolare le cartelle relative ai CP_7
pagina 11 di 18 tributi statali e regionali ( le più numerose) sono state oggetto di ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Pavia, luogo di residenza del contribuente e di notifica dell'atto avente la funzione anche di precetto ex art. 480, V comma, c.p.c., avendo promosso il contribuente una opposizione ex art. 615 1° comma cpc avente Rg n. 87/2023 (doc. 2);
- che, costituendosi, ha prodotto in allegato una serie di cartoline/avvisi di ricevimento CP_4 delle raccomandate spedite, per dimostrare la notifica degli atti interruttivi della prescrizione;
- che diverse relate o avvisi di ricevimento di cartelle e/o comunicazioni varie asseritamente notificate da le 5 sopra indicate riportano in calce firme false: 3 dell'attore e due della sorella, CP_4 Per_1
, palesemente contraffatte, perché del tutto non somiglianti agli originali (doc. 4);
[...]
- che la firma del sig. originale, è quella apposta in calce alla procura, che è Parte_1 completamente differente da quelle fasulle, mentre la firma della sorella sig.ra è del Persona_1 tutto differente dalle due indicate sopra;
- che, oltre al fatto della palese differenza tra gli originali e i falsi - davvero molto differenti e grossolani - vi è il fatto che il sig. si era materialmente trasferito a vivere a casa Parte_1 della compagna, sig.ra e dei futuri suoceri, in BI (PV) sin dal gennaio del 2014 e, Persona_3 pertanto, non era fisicamente rintracciabile dai postini in Romentino all'indirizzo risultante all'anagrafe;
- che solo in qualche occasione il sig. avvertito della presenza di un avviso dalla Parte_1 sorella, era riuscito a recarsi in posta per ritirare qualche piego in giacenza.
3.2. La parte convenuta Controparte_1
ha eccepito l'inammissibilità della proposta querela, “non potendo
[...]
l'autenticità della sottoscrizione sugli avvisi di ricevimento essere contestata tramite querela di falso posto che l'agente postale, nel recapitare una raccomandata ordinaria, direttamente inviata da CP_4 non ha svolto le funzioni accertatrici previste dalla legge n. 892/1982 o dal c.p.c. relative all'identificazione del consegnatario. In relazione alla tipologia di notifica oggetto di giudizio, non deve essere infatti redatta alcuna relata.”
L'eccezione non risulta fondata, atteso che, come correttamente rilevato dalla parte attrice, le notifiche dell' in questione sono avvenute non in forma c.d. “semplificata”, bensì tutte ai Controparte_1 sensi della Legge n. 890 del 1982 (notifica per posta di atti giudiziari), come da relate di notifica prodotte nell'ambito del procedimento tributario, da cui si evince la notifica a mezzo del messo notificatore.
pagina 12 di 18 3.3. Ciò chiarito, deve richiamarsi la relazione scritta depositata in data 19.05.2025 dalla CTU Dr.ssa la quale, in base agli elementi rinvenuti in relazione alle scritture esaminate, ha Persona_2 concluso riferendo testualmente quanto segue (cfr. relazione scritta alle pagine 68 e seguenti):
“La verifica tecnica ha per oggetto cinque sottoscrizioni classificate come all.4 – all.12 , all.13 , all.23, all.26 apposte su avvisi ricevimento e notifiche postali.
Le firme all.4 e all.26 sono a nome e sono state indicate con lettera Y;
le firme Persona_1 all.12, all.13, all.23 sono a nome e sono state indicate con lettera X. Tutte sono Parte_1 state esaminate in originale.
Quali comparative dei due soggetti sono state acquisiti una serie di campioni tra cui i saggi grafici rilasciati alla presenza e sotto dettattura dellla scrivente CTU.
Il lavoro tecnico si è svolto esaminando dapprima il gruppo delle cinque verificande, poi dividendo i campioni secondo nominativo e svolgendo due perizie specifiche sui due diversi soggetti.
I saggi grafici sono risultati particolarmente utili poiché hanno consentito di rilevare affinità e divergenze secondo le diverse tipologie stilistiche di e . Pt_1 Persona_1
I gruppi autografi sono stati classificati con lettera A per B per , e sono risultati Pt_1 Per_1 quantitativamente e qualitativamente idonei al raggiungimento di un esito dirimente, non rendendo necessarie altre acquisizioni.
In fase valutativa sono state considerate tutte le possibili ipotesi esecutive dall'autografia all'apocrifia, nelle loro possibili declinazioni, escludendo da subito per tutte le verificande l'ipotesi di costruzione documentale per trasposizione di firma, stante l'esibizione degli originali e tenuto conto della natura dei documenti.
Per quanto riguarda l'indagine sulle firme X a nome esse divergono dallo stile Pt_1 Pt_1 per elementi dinamici e compositivi che portano ad accertare l'estraneità del soggetto alla
[...] materiale stesura delle sottoscrizioni. Le firme sono quindi da considerarsi apocrife.
Sono state vagliate le ipotesi di autografia spontanea, di autografia celata volontariamente dalla sinistrografia o in autodissimulazione e nessuna di queste può trovare sostanza di prova stante la divergenza dei piccoli segni interni e oltre alla incompatibilità dei tratti dinamici e pressori.
Escluse anche l'ipotesi di falso pedissequo e per ricalco, per la natura veloce ed impulsiva del gesto che conduce le verificande.
Verosimile invece l'ipotesi di falso a memoria per forme note, per il generico richiamo alle forme esteriori del modello , la rapidità del tratto, l'estemporaneità del prodotto eseguito e la divergenza di molteplici segni interni. pagina 13 di 18 In merito al'indagine sulle firme Y a nome , esse hanno trovato conferma nello stile spontaneo Per_1 di con particolare riferimento ai campioni vergati in modalità più veloce e Persona_1 dinamica. Gli elementi di personalizzazione più spiccata sono stati rinvenuti nelle verificande con il medesimo valore di ductus, in termini di andamento rapido, disordinato, gettato via, pressione alternata, ritmo agitato. L'ipotesi di autografia è risultata l'unica plausibile e sostenibile.
Sono state considerate le ipotesi di falso pedissequo, per ricalco o a memoria per forme note ma ognuna di esse può escludersi per la presenza di totali convergenze con le autografe soprattutto dei piccoli segni poco visibili ma ben più specifici che non possono essere riprodotti da mano estranea.
Nel corso della verifica sul saggio di sono emerse corrispondenze con le firme di Persona_1 risultate apocrife e specificatamente le firme X all.23 e X all.12. Pt_1
La presenza dello stesso cognome ha agevolato l'accertamento poiché già dai campioni a nome sono emerse analogie con il patronimico delle firme apocrife di I Persona_1 Pt_1 campioni vergati da a nome che hanno completato il saggio grafico, hanno Per_1 Pt_1 corroborato l'ipotesi, portando all'evidenza ulteriori corrispondenze anche nel nominativo . Pt_1
Se ne deduce che le firme X all.23 e X all.12 certamente false, sono state apposte dalla mano di Per_1
con modalità libera, a memoria per forme note.”
[...]
Non essendo pervenute osservazioni alla relazione scritta dalle parti, la CTU ha definitivamente concluso riferendo testualmente quanto segue (cfr. relazione scritta a pag. 70):
“Le sottoscrizioni a nome apposte ai documenti indicati agli Atti come allegato 12 Parte_1
– allegato 13 – allegato 23 , non provengono dalla funzionalità di e sono quindi da Parte_1 giudicarsi apocrife.
Per la salienza dei dati emersi, il giudizio viene espresso con il massimo grado di confidenza tecnica
(cfr metodologia pag.7) .
Le sottoscrizioni a nome apposte ai documenti indicati agli Atti come allegato 4 – Persona_1 allegato 26 provengono dalla funzionalità di e sono quindi da giudicarsi autografe. Persona_1
Per la salienza dei dati emersi, il giudizio viene espresso con il massimo grado di confidenza tecnica”.
3.4. Alla luce delle predette conclusioni cui è pervenuto la CTU, la querela di falso proposta dalla parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento unicamente nei confronti dei seguenti documenti:
- Allegato 12 / avviso di ricevimento del 9.6.15 n. 68911824464-8 a firma , da Parte_1 considerarsi apocrifa non provenendo dal sig. (sia pure con la dovuta precisazione Parte_1 che, come chiarito dalla CTU, tale firma, pur essendo falsa, è stata apposta dalla sig.ra Per_1
, sorella dell'attore, “con modalità libera, a memoria per forme note.”);
[...]
pagina 14 di 18 - Allegato 13 / avviso di ricevimento del 3.5.2017 (numero non leggibile) a firma Pt_1
, da considerarsi apocrifa non provenendo dal sig.
[...] Parte_1
- Allegato 23 / relata di notifica 9.6.2015, n. 07376201500000823000 della postina a Parte_2 firma , da considerarsi apocrifa non provenendo dal sig. (sia Parte_1 Parte_1 pure con la dovuta precisazione che, come chiarito dalla CTU, tale firma, pur essendo falsa, è stata apposta dalla sig.ra sorella dell'attore, “con modalità libera, a memoria per forme Persona_1 note.”).
3.5. Invece, la querela di falso proposta dalla parte attrice in atto di citazione risulta infondata nei confronti dei seguenti documenti:
- Allegato n. 4 di “estratto di ruolo” avviso di ricevimento n. 68939441483-0 a firma CP_4 Per_1
;
[...]
- Allegato 26 relata di notifica a firma di del 29.11.2019 n. 67382479142-3. Persona_1
Come si è detto, infatti, le sottoscrizioni a nome apposte ai predetti documenti sono Persona_1 risultate autografe, provenendo dalla sig.ra Persona_1
3.6. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in parziale accoglimento della querela di falso proposta dalla parte attrice in atto di citazione, deve accertarsi e dichiararsi la falsità/apocrifia delle tre firme del sig. apposte sui seguenti documenti prodotti in copia, allegati Parte_1 dall alla comparsa di costituzione nella causa Controparte_1 pendente innanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di Pavia avente Rg n. 87/2023:
➢ Allegato 12 / avviso di ricevimento del 9.6.15 n. 68911824464-8;
➢ Allegato 13 / avviso di ricevimento del 3.5.2017 (numero non leggibile);
➢ Allegato 23 / relata di notifica 9.6.2015, n. 07376201500000823000 della postina
[...]
. Pt_2
3.7. Ai sensi dell'art. 226, 2° comma, c.p.c., “con la sentenza che accerta la falsità il Tribunale, anche
d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo 537 c.p.p.”
L'art. 537 c.p.p. prevede testualmente quanto segue ai commi 1° e 2°:
“
1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo.
2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione pagina 15 di 18 del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.”
Infine, ai sensi dell'art. 227 c.p.c., l'esecuzione delle sentenze previste nell'art. 226 c.p.c. “non può aver luogo prima che siano passate in giudicato” e, se non è richiesta dalle parti, “l'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 c.p.p.” (ora art. 675 c.p.p.).
Nel caso di specie, alla luce dei citati articoli, deve ordinarsi la cancellazione delle firme del sig. sui predetti documenti oggetto di querela di falso di cui è stata accertata la falsità Parte_1 delle firme, con effetto dal passaggio in giudicato della presente Sentenza.
4. Sulle spese processuali del presente giudizio.
4.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”
Nel caso di specie, infatti, è ravvisabile una soccombenza reciproca delle parti in quanto, come si è detto, la querela di falso proposta dalla parte attrice in atto di citazione è risultata fondata unicamente nei confronti dei tre documenti a firma indicati in precedenza (senza che rilevi, Parte_1 sotto tale profilo, la modifica delle conclusioni definitive da parte dell'attore, effettuate soltanto dopo il deposito della relazione scritta della CTU che, come si è detto, ha accertato che, contrariamente a quanto dedotto dall'attore in citazione, le sottoscrizioni a nome apposte ai predetti Persona_1 documenti sono risultate autografe).
4.2. Inoltre, si deve richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.” pagina 16 di 18 Nel caso di specie, sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili:
- nella particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico e dall'esito incerto;
- nella considerazione che l'accertata falsità non è stata commessa da legittimata passivamente CP_4 nel presente giudizio esclusivamente in quanto soggetto detentore dell'originale dei documenti.
4.3. Per la medesima ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato
Decreto, devono porsi definitivamente a carico:
➢ dell'attore sig. nella misura del 50%; Parte_1
➢ della convenuta Controparte_1
, nella misura del 50%.
[...]
Invero, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso:
- “Compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica
d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1023);
- “Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa. Non risulta, difatti, in tal modo violato il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (art. 91 c.p.c.), dato che la compensazione delle spese processuali
- nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 08 settembre 2005, n. 17953).
pagina 17 di 18
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
16527/2023 R.G. promossa dal sig. (attore) contro l' Parte_1 [...]
, in persona del Direttore Controparte_1 pro tempore (convenuta) ed in contraddittorio con il presso il Tribunale di Controparte_2
Torino (interventore necessario), nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento della querela di falso proposta dall'attore:
1) Accerta e dichiara la falsità/apocrifia delle tre firme del sig. apposte sui Parte_1 seguenti documenti prodotti in copia, allegati dall' Controparte_1 alla comparsa di costituzione nella causa pendente innanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di
Pavia avente Rg n. 87/2023:
➢ Allegato 12 / avviso di ricevimento del 9.6.15 n. 68911824464-8;
➢ Allegato 13 / avviso di ricevimento del 3.5.2017 (numero non leggibile);
➢ Allegato 23 / relata di notifica 9.6.2015, n. 07376201500000823000 della postina
[...]
. Pt_2
2) Ordina la cancellazione delle firme del sig. sui predetti documenti oggetto di Parte_1 querela di falso di cui è stata accertata la falsità delle firme, con effetto dal passaggio in giudicato della presente Sentenza.
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. .
4) Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto in data 21/05/2025, definitivamente a carico:
➢ dell'attore sig. nella misura del 50%; Parte_1
➢ della convenuta Controparte_1
, nella misura del 50%.
[...]
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 06 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA pagina 18 di 18