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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza di discussione del 21.05.2025 mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1060/2020 R.G.
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di nato ad Parte_4 Persona_1
Ercolano il 6.4.1951 e deceduto a Napoli il 28.11.2021 rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv.to Casaburo Lucia
Ricorrente
E
in qualità di Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Elisa Nannucci CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.2.2020 la parte ricorrente in epigrafe esponeva: di aver impugnato la sentenza n. 2089/2013 del Tribunale di Nola Sezione Lavoro che negava ad il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege Persona_1
222/84 ; che con sentenza n. 1959/2019 la Corte di Appello di Napoli accertata e dichiarava il diritto di alla corresponsione dell'assegno ordinario di Persona_1
CP_ invalidità con decorrenza dal 1.1.2009 e condannando l' al pagamento dei relativi CP_ ratei;
che notificava all' la suddetta sentenza in data 21.06.2019; , che in data
16.5.07.2019 trasmetteva all'istituto previdenziale il modello Ap/15; che in data CP_ 24.10.2019 inviava all' lettera di messa in mora per il pagamento della prestazione;
che nonostante il riconoscimento del requisito sanitario e l'esistenza dei prescritti requisiti di legge l' non aveva provveduto al pagamento. CP_1
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo : di dichiarare che in forza del riconosciuto requisito sanitario e del possesso di tutti i requisiti di legge ha diritto alla liquidazione dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 dal 1.1.2009 all'attualità, CP_ oltre interessi legali fino al soddisfo;
di condannare, per l'effetto, l' al pagamento delle relative prestazioni per un importo pari ad euro 51.529,04 oltre interessi legali e svalutazione monetaria fino al soddisfo come da conteggi allegati, il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' limitandosi a CP_1
chiedere un breve rinvio al fine di verificare la posizione della parte ricorrente.
All'udienza del 23.06.2021 il giudizio veniva rinviato dal GL dott.sa Naldi per discussione al 15.06.2022 ed in tale udienza la causa veniva rinviata al 26.10.2022 per il conferimento dell'incarico al CTU e la formulazione dei quesiti;
che in tale udienza tenuta dal Gop- in sostituzione della dott.ssa Naldi in congedo per maternità- la causa è stata rinviata all'11.10.2023 . Avvenuta la costituzione in giudizio degli eredi di
, veniva conferito incarico per l'esplemento di una perizia contabile al Persona_2
CTU dott. , rinviando per la discussione la causa all'udienza del Persona_3
18.09.2024 . Tale udienza il giudizio veniva rinviata al 5.3.2025 per impedimento della dott.ssa Naldi e nuovamente rinviata al 10.09.2025 per le medesime ragioni . Con decreto del Presidente del Tribunale di Nola n. 59/2025 la causa veniva scardinata dal ruolo della dott.ssa Naldi ed assegnata alla sottoscritta, la quale con decreto del
22.4.2025 fissava per la trattazione della causa innanzi a sé l'udienza del 21.05.2025 .
In tale udienza trattata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente nel presente giudizio ha rivendicato il diritto alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 per il periodo dal 1.1.2009 all'attualità ( data del deposito del ricorso 14.2.2.2020) .
Tuttavia, dall'esame della documentazione in atti, si evince che con sentenza n.
1959/2019 la Corte di Appello di Napoli, pubblicata in data 15.3.2019, in riforma della sentenza n. 2089/2013 del Tribunale di Nola Sezione Lavoro ha accertato e dichiarato il diritto del de cuius alla corresponsione dell'assegno ordinario di Persona_1
invalidità ex lege 222/84 con decorrenza dal 1.1.2009 e solo per un triennio, sulla scorta di motivazioni diffusamente illustrate ed alle quali integralmente si rimanda. In particolare, è stata evidenziata la necessità di una previa domanda ammnistrativa per poter ottenere la conferma dell'assegno ordinario per tre periodi triennali consecutivi
(con richiami alle pronunce della Cassazione 2016/21709, 2018/ 25934) e la sua mancanza nella fattispecie in esame.
Tali considerazioni continuano ad essere pienamente valide anche con riferimento alla richiesta avanzata nel presente giudizio di riconoscimento del diritto al godimento dell'assegno ordinario di invalidità anche per il periodo successivo al triennio e fino al deposito del ricorso (14.2.2.2020), atteso che fino al deposito della sentenza della Corte di Appello di Napoli avvenuto il 15.3.2019 opera la preclusione costituita dal giudicato, mentre per il periodo successivo continua a difettare una previa domanda amministrativa di conferma;
profili entrambi rilevabili d'ufficio dal giudice.
Pertanto, entro i limiti tracciati dalla pronuncia della Corte di Appello di Napoli n.
1959/2019 è stato conferito incarico al CTU dott. al fine di Persona_3 determinare l'ammontare della somma da corrispondere alla parte ricorrente a titolo di assegno ordinario di invalidità ex L.222/1984 a decorrere dal 1.1.2009 e sino al
1.1.2012 (dunque per un triennio), oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singola posta al saldo.
Il nominato Ctu ha depositato in data 18.4.2024 l'elaborato peritale le cui conclusioni, non oggetto di alcuna contestazione delle parti, appaiono corrette ed immuni da vizi e sono fatte proprie dal Giudicante.
Giova osservare che il CTU ha preso in considerazione l'arco temporale dal 1.1.2019 al
31.12.2011 al fine di considerare compiuto il triennio di calcolo indicato nella sentenza della Corte di Appello di Napoli. Sulla scorta delle risultanze della CTU, l' va, dunque, condannata al pagamento a CP_1
titolo di ratei di assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 dal 1.1.2009 al
31.12.2011 in favore della parte ricorrente della somma complessiva di euro 19.538,28 di cui euro 1506,24 a titolo di interessi legali maturati fino al 31.3.2024, oltre interessi legali maturati dal 31.3.2024 e fino al soddisfo.
Le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento a CP_1
titolo di ratei di assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 dal 1.1.2009 al
31.12.2011 in favore della parte ricorrente della somma complessiva di euro 19.538,28 di cui euro 1506,24 a titolo di interessi legali maturati fino al 31.3.2024, oltre interessi legali maturati dal 31.3.2024 e fino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
2697,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario in misura pari al 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
Pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola, 21.05.2025
Il GL
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza di discussione del 21.05.2025 mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1060/2020 R.G.
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di nato ad Parte_4 Persona_1
Ercolano il 6.4.1951 e deceduto a Napoli il 28.11.2021 rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv.to Casaburo Lucia
Ricorrente
E
in qualità di Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Elisa Nannucci CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.2.2020 la parte ricorrente in epigrafe esponeva: di aver impugnato la sentenza n. 2089/2013 del Tribunale di Nola Sezione Lavoro che negava ad il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege Persona_1
222/84 ; che con sentenza n. 1959/2019 la Corte di Appello di Napoli accertata e dichiarava il diritto di alla corresponsione dell'assegno ordinario di Persona_1
CP_ invalidità con decorrenza dal 1.1.2009 e condannando l' al pagamento dei relativi CP_ ratei;
che notificava all' la suddetta sentenza in data 21.06.2019; , che in data
16.5.07.2019 trasmetteva all'istituto previdenziale il modello Ap/15; che in data CP_ 24.10.2019 inviava all' lettera di messa in mora per il pagamento della prestazione;
che nonostante il riconoscimento del requisito sanitario e l'esistenza dei prescritti requisiti di legge l' non aveva provveduto al pagamento. CP_1
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo : di dichiarare che in forza del riconosciuto requisito sanitario e del possesso di tutti i requisiti di legge ha diritto alla liquidazione dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 dal 1.1.2009 all'attualità, CP_ oltre interessi legali fino al soddisfo;
di condannare, per l'effetto, l' al pagamento delle relative prestazioni per un importo pari ad euro 51.529,04 oltre interessi legali e svalutazione monetaria fino al soddisfo come da conteggi allegati, il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' limitandosi a CP_1
chiedere un breve rinvio al fine di verificare la posizione della parte ricorrente.
All'udienza del 23.06.2021 il giudizio veniva rinviato dal GL dott.sa Naldi per discussione al 15.06.2022 ed in tale udienza la causa veniva rinviata al 26.10.2022 per il conferimento dell'incarico al CTU e la formulazione dei quesiti;
che in tale udienza tenuta dal Gop- in sostituzione della dott.ssa Naldi in congedo per maternità- la causa è stata rinviata all'11.10.2023 . Avvenuta la costituzione in giudizio degli eredi di
, veniva conferito incarico per l'esplemento di una perizia contabile al Persona_2
CTU dott. , rinviando per la discussione la causa all'udienza del Persona_3
18.09.2024 . Tale udienza il giudizio veniva rinviata al 5.3.2025 per impedimento della dott.ssa Naldi e nuovamente rinviata al 10.09.2025 per le medesime ragioni . Con decreto del Presidente del Tribunale di Nola n. 59/2025 la causa veniva scardinata dal ruolo della dott.ssa Naldi ed assegnata alla sottoscritta, la quale con decreto del
22.4.2025 fissava per la trattazione della causa innanzi a sé l'udienza del 21.05.2025 .
In tale udienza trattata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente nel presente giudizio ha rivendicato il diritto alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 per il periodo dal 1.1.2009 all'attualità ( data del deposito del ricorso 14.2.2.2020) .
Tuttavia, dall'esame della documentazione in atti, si evince che con sentenza n.
1959/2019 la Corte di Appello di Napoli, pubblicata in data 15.3.2019, in riforma della sentenza n. 2089/2013 del Tribunale di Nola Sezione Lavoro ha accertato e dichiarato il diritto del de cuius alla corresponsione dell'assegno ordinario di Persona_1
invalidità ex lege 222/84 con decorrenza dal 1.1.2009 e solo per un triennio, sulla scorta di motivazioni diffusamente illustrate ed alle quali integralmente si rimanda. In particolare, è stata evidenziata la necessità di una previa domanda ammnistrativa per poter ottenere la conferma dell'assegno ordinario per tre periodi triennali consecutivi
(con richiami alle pronunce della Cassazione 2016/21709, 2018/ 25934) e la sua mancanza nella fattispecie in esame.
Tali considerazioni continuano ad essere pienamente valide anche con riferimento alla richiesta avanzata nel presente giudizio di riconoscimento del diritto al godimento dell'assegno ordinario di invalidità anche per il periodo successivo al triennio e fino al deposito del ricorso (14.2.2.2020), atteso che fino al deposito della sentenza della Corte di Appello di Napoli avvenuto il 15.3.2019 opera la preclusione costituita dal giudicato, mentre per il periodo successivo continua a difettare una previa domanda amministrativa di conferma;
profili entrambi rilevabili d'ufficio dal giudice.
Pertanto, entro i limiti tracciati dalla pronuncia della Corte di Appello di Napoli n.
1959/2019 è stato conferito incarico al CTU dott. al fine di Persona_3 determinare l'ammontare della somma da corrispondere alla parte ricorrente a titolo di assegno ordinario di invalidità ex L.222/1984 a decorrere dal 1.1.2009 e sino al
1.1.2012 (dunque per un triennio), oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singola posta al saldo.
Il nominato Ctu ha depositato in data 18.4.2024 l'elaborato peritale le cui conclusioni, non oggetto di alcuna contestazione delle parti, appaiono corrette ed immuni da vizi e sono fatte proprie dal Giudicante.
Giova osservare che il CTU ha preso in considerazione l'arco temporale dal 1.1.2019 al
31.12.2011 al fine di considerare compiuto il triennio di calcolo indicato nella sentenza della Corte di Appello di Napoli. Sulla scorta delle risultanze della CTU, l' va, dunque, condannata al pagamento a CP_1
titolo di ratei di assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 dal 1.1.2009 al
31.12.2011 in favore della parte ricorrente della somma complessiva di euro 19.538,28 di cui euro 1506,24 a titolo di interessi legali maturati fino al 31.3.2024, oltre interessi legali maturati dal 31.3.2024 e fino al soddisfo.
Le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento a CP_1
titolo di ratei di assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 dal 1.1.2009 al
31.12.2011 in favore della parte ricorrente della somma complessiva di euro 19.538,28 di cui euro 1506,24 a titolo di interessi legali maturati fino al 31.3.2024, oltre interessi legali maturati dal 31.3.2024 e fino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
2697,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario in misura pari al 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
Pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola, 21.05.2025
Il GL
Dott.ssa Daniela Ammendola