Art. 1833. Organismi di protezione sociale 1. Per l'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale, il Ministero della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalita' che sono stabilite nel regolamento.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Roma, ordinanza 16/10/2025Provvedimento: N. R.G. 38165/2019 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Anna Multari, viste le note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di discussione, nel procedimento in epigrafe tra Parte_1 , in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa come in atti parte ricorrente nei confronti di OP , in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato parte resistente ha pronunciato la seguente ORDINANZA Parte_1 Parte_11. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l' (di seguito, per brevità, CP_2 ) in contraddittorio con il CP_1 in epigrafe adiva l'intestato Tribunale per sentire accolte le …Leggi di più...
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