Articolo 1833 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1832Articolo 1824
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9 ottobre 2010
Art. 1833. Organismi di protezione sociale 1. Per l'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale, il Ministero della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalita' che sono stabilite nel regolamento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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