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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro OR H. NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.4834.2023 R.A.C.L., promossa da:
EP GI
con il proc. avv. De Maglio
CONTRO
CP_1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito tempestivamente questo Giudice, ex art.445 bis cpc, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità con conseguente condanna di all'erogazione della prestazione riconosciuta, oltre ad interessi CP_1
e rivalutazione a far tempo dalla domanda amministrativa;
il tutto con vittoria di spese e di onorari da distrarsi a favore della difesa antistataria.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
L'assegno mensile è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno (e dal 2018, ex art.24, co.8 dl.201.11 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed ex art.12 dl 78.2010, 66 anni e 7 mesi e dal 2019 67 anni) in possesso del requisito reddituale di cui all'art.12 l.118 del 1971 ed incollocati al lavoro, nei cui confronti, ai sensi dell'art.9, I comma, dlgsvo 23.11.88 n.509, sia accertata, a decorrere dal 12 marzo 1992 (ovvero dalla data di entrata in vigore del D.M. 5\2\92 con cui è stata approvata la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità) una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% (mentre prima era richiesta una riduzione della capacità di lavoro in misura superiore ai 2\3).
A seguito della l.247\2007 (art.1, commi 35 e 36) alla condizione di incollocamento al lavoro è CP_ subentrata quella di non svolgere attività lavorativa [cfr. Messaggio n.5783 del 6.3.2008].
Parte ricorrente ha documentato detta condizione a far data dal 12.5.21.
Per l'affermazione del diritto alla percezione della pensione di inabilità ovvero dell'assegno di invalidità ex l.118 del 1971 si impone quindi al giudice la verifica della sussistenza del requisito reddituale che costituisce elemento costitutivo del diritto e non mera condizione di erogabilità. E' quanto del resto afferma la giurisprudenza maggioritaria, benché non manchino isolate pronunce in base alle quali la rilevabilità d'ufficio (ovvero la deducibilità da parte delle parti) dell'inesistenza di un elemento costitutivo è esclusa allorché la sussistenza di tale elemento debba ritenersi pacifica tra le parti e perciò estranea al thema decidendum.
Ritiene questo Decidente come, stante la natura costitutiva del diritto, il ricorrente sia tenuto ad allegare e provare anche la sussistenza delle condizioni reddituali.
Invero detto onere probatorio, traducendosi nella prova di fatti negativi, si deve ritenere soddisfatto anche attraverso il meccanismo presuntivo ex art.2729 c.c.
All'uopo, tuttavia, nessun valore può essere riconosciuto alle dichiarazioni sostitutive rese ex l.15\1968 ed alle autocertificazioni;
invero, l'equiparazione probatoria tra la dichiarazione resa dal soggetto interessato e quella resa da terzi (tracciata dall'art.4 l.15\68) esaurisce la propria operatività nell'ambito del procedimento amministrativo e non in quello dinanzi all'autorità giudiziaria.
Ci si pone, allora, nel solco tracciato dalla Corte Suprema (cfr. Cass.26.2.2001, n.2628; Sezioni Unite 14 ottobre 1998, 10153) secondo cui nessun valore probatorio, neppure indiziario, può essere riconosciuto nel giudizio civile (strutturato sul principio dell'onere probatorio) alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda ed eccezione. Altrimenti, si correrebbe il rischio di violare il principio secondo cui la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento del proprio onere probatorio, elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni.
Semmai, siccome affermato da Cass.12.8.2001 n.11031, i requisiti reddituali possono essere provati in sede amministrativa con autocertificazione dell'interessato; atto questo che, se non contrastato dalle risultanze certificative acquisite dalla Pubblica Amministrazione, è suscettibile di valutazione anche da parte del giudice ex art.116, I comma, cpc purchè già prodotto nella fase amministrativa.
Nella specie risulta documentata la sussistenza del requisito reddituale al tempo della domanda amministrativa sino al 2023.
Ebbene, il ctu ha accertato come parte ricorrente, nata in data [...], sia invalida in misura del 75% dal gennaio 2024, essendo affetta dalle patologie in consulenza meglio individuate. Tanto premesso in linea di diritto, ritiene il giudicante che nel merito le risultanze della c.t.u. medico- legale possono condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile e facendo ricorso a corretti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non minate dalle opposte argomentazioni svolte dalla parte interessata.
Occorre pertanto dichiarare che la parte ricorrente sia invalida nella suddetta misura dalla data CP_ indicata dal consulente tecnico d'ufficio e conseguentemente condannare alla corresponsione della connessa prestazione con decorrenza ex lege oltre interessi e rivalutazione, salvo il superamento del prescritto limite reddituale. In proposito, vale ricordare come nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione [Cassazione civile , sez. III, 19 giugno 2008, n. 16621].
Inoltre vale evidenziare come sulla scorta della sentenza della Consulta n.156 del 1991, la materia degli interessi e della rivalutazione monetaria in tema di prestazioni previdenziali sia stata ridisegnata dal legislatore. Infatti, come è noto, l'art.16, comma VI, l.30.12.91 n.412 prevede per i crediti previdenziali la non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, dovendo semmai l'importo dovuto a titolo di interessi essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del suo credito.
In considerazione della suddetta decorrenza della prestazione rispetto alla data degli accertamenti in sede amministrativa, sussistono gravi motivi per una compensazione delle spese di lite [Cass. 19738/2014 nonché Cass. 7307/2011].
Pqm
Il Giudice,
rigettata ogni altra domanda,
dichiara che la parte ricorrente è invalida in misura del 75% dal gennaio 2024 e CP_ conseguentemente condanna, salvo il superamento del prescritto limite reddituale, alla corresponsione dell'assegno per cui è causa con decorrenza ex lege oltre interessi e rivalutazione (siccome specificato in parte motiva) .
CP_ Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio siccome liquidate a carico di
Spese compensate.
Lecce, 07/10/2025
OR NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro OR H. NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.4834.2023 R.A.C.L., promossa da:
EP GI
con il proc. avv. De Maglio
CONTRO
CP_1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito tempestivamente questo Giudice, ex art.445 bis cpc, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità con conseguente condanna di all'erogazione della prestazione riconosciuta, oltre ad interessi CP_1
e rivalutazione a far tempo dalla domanda amministrativa;
il tutto con vittoria di spese e di onorari da distrarsi a favore della difesa antistataria.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
L'assegno mensile è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno (e dal 2018, ex art.24, co.8 dl.201.11 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed ex art.12 dl 78.2010, 66 anni e 7 mesi e dal 2019 67 anni) in possesso del requisito reddituale di cui all'art.12 l.118 del 1971 ed incollocati al lavoro, nei cui confronti, ai sensi dell'art.9, I comma, dlgsvo 23.11.88 n.509, sia accertata, a decorrere dal 12 marzo 1992 (ovvero dalla data di entrata in vigore del D.M. 5\2\92 con cui è stata approvata la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità) una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% (mentre prima era richiesta una riduzione della capacità di lavoro in misura superiore ai 2\3).
A seguito della l.247\2007 (art.1, commi 35 e 36) alla condizione di incollocamento al lavoro è CP_ subentrata quella di non svolgere attività lavorativa [cfr. Messaggio n.5783 del 6.3.2008].
Parte ricorrente ha documentato detta condizione a far data dal 12.5.21.
Per l'affermazione del diritto alla percezione della pensione di inabilità ovvero dell'assegno di invalidità ex l.118 del 1971 si impone quindi al giudice la verifica della sussistenza del requisito reddituale che costituisce elemento costitutivo del diritto e non mera condizione di erogabilità. E' quanto del resto afferma la giurisprudenza maggioritaria, benché non manchino isolate pronunce in base alle quali la rilevabilità d'ufficio (ovvero la deducibilità da parte delle parti) dell'inesistenza di un elemento costitutivo è esclusa allorché la sussistenza di tale elemento debba ritenersi pacifica tra le parti e perciò estranea al thema decidendum.
Ritiene questo Decidente come, stante la natura costitutiva del diritto, il ricorrente sia tenuto ad allegare e provare anche la sussistenza delle condizioni reddituali.
Invero detto onere probatorio, traducendosi nella prova di fatti negativi, si deve ritenere soddisfatto anche attraverso il meccanismo presuntivo ex art.2729 c.c.
All'uopo, tuttavia, nessun valore può essere riconosciuto alle dichiarazioni sostitutive rese ex l.15\1968 ed alle autocertificazioni;
invero, l'equiparazione probatoria tra la dichiarazione resa dal soggetto interessato e quella resa da terzi (tracciata dall'art.4 l.15\68) esaurisce la propria operatività nell'ambito del procedimento amministrativo e non in quello dinanzi all'autorità giudiziaria.
Ci si pone, allora, nel solco tracciato dalla Corte Suprema (cfr. Cass.26.2.2001, n.2628; Sezioni Unite 14 ottobre 1998, 10153) secondo cui nessun valore probatorio, neppure indiziario, può essere riconosciuto nel giudizio civile (strutturato sul principio dell'onere probatorio) alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda ed eccezione. Altrimenti, si correrebbe il rischio di violare il principio secondo cui la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento del proprio onere probatorio, elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni.
Semmai, siccome affermato da Cass.12.8.2001 n.11031, i requisiti reddituali possono essere provati in sede amministrativa con autocertificazione dell'interessato; atto questo che, se non contrastato dalle risultanze certificative acquisite dalla Pubblica Amministrazione, è suscettibile di valutazione anche da parte del giudice ex art.116, I comma, cpc purchè già prodotto nella fase amministrativa.
Nella specie risulta documentata la sussistenza del requisito reddituale al tempo della domanda amministrativa sino al 2023.
Ebbene, il ctu ha accertato come parte ricorrente, nata in data [...], sia invalida in misura del 75% dal gennaio 2024, essendo affetta dalle patologie in consulenza meglio individuate. Tanto premesso in linea di diritto, ritiene il giudicante che nel merito le risultanze della c.t.u. medico- legale possono condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile e facendo ricorso a corretti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non minate dalle opposte argomentazioni svolte dalla parte interessata.
Occorre pertanto dichiarare che la parte ricorrente sia invalida nella suddetta misura dalla data CP_ indicata dal consulente tecnico d'ufficio e conseguentemente condannare alla corresponsione della connessa prestazione con decorrenza ex lege oltre interessi e rivalutazione, salvo il superamento del prescritto limite reddituale. In proposito, vale ricordare come nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione [Cassazione civile , sez. III, 19 giugno 2008, n. 16621].
Inoltre vale evidenziare come sulla scorta della sentenza della Consulta n.156 del 1991, la materia degli interessi e della rivalutazione monetaria in tema di prestazioni previdenziali sia stata ridisegnata dal legislatore. Infatti, come è noto, l'art.16, comma VI, l.30.12.91 n.412 prevede per i crediti previdenziali la non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, dovendo semmai l'importo dovuto a titolo di interessi essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del suo credito.
In considerazione della suddetta decorrenza della prestazione rispetto alla data degli accertamenti in sede amministrativa, sussistono gravi motivi per una compensazione delle spese di lite [Cass. 19738/2014 nonché Cass. 7307/2011].
Pqm
Il Giudice,
rigettata ogni altra domanda,
dichiara che la parte ricorrente è invalida in misura del 75% dal gennaio 2024 e CP_ conseguentemente condanna, salvo il superamento del prescritto limite reddituale, alla corresponsione dell'assegno per cui è causa con decorrenza ex lege oltre interessi e rivalutazione (siccome specificato in parte motiva) .
CP_ Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio siccome liquidate a carico di
Spese compensate.
Lecce, 07/10/2025
OR NO