Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/04/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 904/2020
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 11/04/2025
È presente, per l'attore, l'avv. Laura Bezzon, in sostituzione dell'avv. NICOLA RENDACE. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Nicola Bruno, in sostituzione dell'avv. ANTONINA ACCARDI. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Bezzon chiede preliminarmente la modifica dell'ordinanza relativamente alla CTU contabile. Insiste dunque per l'ammissione della stessa. In ogni caso, si riporta alle conclusioni rassegnate in atti, evidenziando che la procedura esecutiva derivata da questo precetto è stata definita con ordinanza di estinzione e chiede dunque dichiararsi cessazione di materia del contendere con compensazione delle spese di lite relativamente all'opposizione 617 c.p.c. L'avv. Bruno si riporta alle conclusioni già rassegnate e alle memorie e verbali precedenti. Si oppone alle richieste formulate da controparte e segnatamente nella richiesta di CTU. Contesta infine la presunta cessazione della materia del contendere, atteso che il pignoramento si è estinto, ma solo perché sull'immobile gravano due sequestri penali precedenti. In ogni caso, la causa odierna riguarda un'opposizione ex art. 615 c.p.c. Insiste, pertanto, nelle richieste già formulate e nelle conclusioni rassegnate. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 904/2020 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Rendace (C.F. C.F._2
; C.F._3
Attori
E
(C.F. ) in persona dell'amministratore unico Controparte_1 P.IVA_1
p.t., e per essa, quale mandataria la con sede in Milano alla Controparte_2
Via Valtellina n. 15/17, a sua volta rappresentata dalla Controparte_3
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonina Accardi (C.F. P.IVA_2
; C.F._4
Convenuta
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. e hanno proposto opposizione avverso atto Parte_1 Parte_2 di precetto notificato in data 16/07/2020, con il quale è stato loro intimato il pagamento della somma di € 216.700,15, comprensiva di sorte capitale, interessi e spese della procedura, in favore di quale mandataria di Controparte_3 Controparte_1
a titolo di residuo non pagato del contratto di mutuo fondiario, pari ad €
[...]
130.000,00, stipulato tra la (oggi Controparte_4 Controparte_1
e la in data 06/12/2005 con rogito del Notaio
[...] Controparte_5 [...]
(Rep. n. 73245 Racc. n. 26944), successivamente frazionato con atto di Persona_1
pagina 2 di 7 riduzione ed erogazione e quietanza a saldo del 09/10/2006 (Rep. n. 75935 e Racc. n. 28159) e accollato, per la parte frazionata relativa all'immobile di pertinenza, in occasione della stipula del contratto di compravendita del 28/11/2006 (Rep. n. 76227 Racc. n. 28353).
1.1. Gli attori deducono, innanzitutto, la nullità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo contrattuale esecutivo – rappresentato dal contratto di compravendita – nei confronti di moglie di e posta in regime di Parte_1 Parte_2 comunione legale di beni con lui. Nel merito, assumono l'inesistenza del credito azionato relativamente al capitale e agli interessi, in ragione della sussistenza di diversi profili di invalidità, quali: i) la nullità della clausola di applicazione dell'interesse ultralegale, poiché contrastante con i requisiti di determinabilità ex art. 1346 cod. civ. e della forma scritta richiesta ad substantiam per la pattuizione di interessi ultralegali ex art. 1284 cod. civ.; ii) la violazione dell'art. 1283 cod. civ. in merito alla clausola di applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale;
iii) la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto per violazione degli artt. 1284 terzo comma, 1325 e 1418 secondo comma cod. civ.; iv) l'inesattezza del conteggio di tutti i pagamenti portati all'incasso e/o negoziati;
v) l'erroneità del calcolo delle somme indicate nel precetto relativamente agli interessi legali e moratori, con conseguente illegittimità della pretesa creditoria in esso formalizzata. Concludono chiedendo, in via preliminare e previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di accertare la nullità dell'atto di precetto e delle pretese creditorie in esso riportate;
nel merito, insistono per la declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia del contratto di mutuo fondiario stipulato il 06/12/2005 e del successivo atto di frazionamento del 09/10/2006, nonché dell'accollo della quota parte di mutuo a carico di Parte_2
e, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, di accertare e dichiarare l'esatto
[...] ammontare da corrispondere al creditore sulla base della riclassificazione contabile del rapporto. Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., a parziale modifica/integrazione della domanda, gli istanti hanno dedotto ulteriori profili di invalidità del precetto, quali: i) l'illegittimità e/o invalidità dell'atto di precetto opposto a causa della nullità del contratto di mutuo fondiario ad esso sotteso perché il tasso Euribor relativo al triennio 2005-2008 è stato manipolato per effetto di intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Commissione Europea, onde il tasso di interesse sarebbe indeterminabile;
ii) la nullità, invalidità, inefficacia e/o illegittimità dell'atto di precetto notificato a causa dell'usurarietà dei tassi previsti nel contratto di mutuo;
iii) la nullità del precetto per mancanza di certezza del credito, non essendo stati indicati i conteggi relativi alla somma richiesta a titolo di interessi e competenze. Con le note di trattazione scritta depositate in data 17/10/2024 la difesa degli attori ha poi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere del procedimento de quo in quanto, nelle more del giudizio, il Tribunale di Paola Sez. Esecuzione Immobiliare emetteva in data 21/11/2023 provvedimento di estinzione/inefficacia del pignoramento immobiliare iscritto al n. 84/2020 RGEI e promosso dalla odierna convenuta sulla base dell'atto di precetto oggi opposto.
pagina 3 di 7 1.2. Si è costituita in qualità di mandataria di Controparte_3 CP_1 la quale, preliminarmente, contesta l'asserita nullità dell'atto di precetto
[...] avanzata dagli attori, dal momento che non è necessaria la notifica del titolo esecutivo né nei confronti del debitore né nei confronti di eventuali terzi. Nel merito, deduce l'infondatezza delle eccezioni sollevate nel libello introduttivo in quanto generiche e sfornite di prova. Conclude chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto.
1.3. Esaurito lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., il procedimento è stato ritenuto maturo per la decisione e rinviato all'udienza del 11/04/2025 ed è stato, poi, definito con sentenza contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere solo limitatamente ai vizi deducibili (e dedotti) come opposizione agli atti esecutivi.
2.1. Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 10/07/2014 (Rv. 631879 - 01)].
2.2. Nel caso che ci occupa, gli opponenti assumono la nullità del precetto, tra l'altro, per omessa notifica del titolo esecutivo, vizio sicuramente deducibile con l'opposizione preventiva di cui all'art. 617, co. 1, c.p.c. [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17308 del 31/08/2015 (Rv. 636479 - 01)]. Per quanto, invece, attiene agli altri profili che afferiscono alla validità del titolo esecutivo di formazione stragiudiziale (il contratto di mutuo), deducibili come opposizione all'esecuzione [Cass. Civ Sez. 3, Sentenza n. 21293 del 14/10/2011 (Rv. 619969 - 01)], la domanda è procedibile, nonostante l'intervenuta estinzione del processo esecutivo, per l'attitudine del titolo ad essere nuovamente attivato con un nuovo e distinto processo di esecuzione.
3. Ad ogni modo, l'eccezione di nullità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo contrattuale esecutivo nei confronti di – scrutinata ai fini della Parte_1 statuizione sulle spese secondo il noto criterio della soccombenza virtuale – è manifestamente infondata.
3.1. L'art. 41 comma uno del d.lgs n. 385/1993 (T.U.B.) prevede che: «Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo».
3.2. Dalla disamina dell'atto di compravendita del 28/11/2006 (rogato dal notaio , Per_1 rep. 76227 – racc. 28353) risulta che la signora è qualificata, insieme al Parte_1 di lei coniuge, come “parte acquirente”. Dal successivo art. 3 emerge che la quota parte del prezzo di acquisto nella misura di € 130.000,00 è stata pagata mediante “accollo”, di cui “la parte acquirente si obbliga a pagare le rate in scadenza al 30 giugno 2007”. Pertanto, la signora ha accollato il mutuo insieme al coniuge ed è sicuramente condebitrice e Pt_1 non terza, onde non è richiesta alcuna previa notifica del titolo esecutivo. Peraltro, anche laddove la signora fosse effettivamente “terza” – a dispetto del chiaro tenore Pt_1
pagina 4 di 7 letterale del contratto – l'omessa notifica del titolo esecutivo non avrebbe alcun rilievo inficiante, perché, in tema di azione esecutiva promossa in forza di mutuo ipotecario fondiario, l'obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso anche nel caso in cui l'espropriazione sia condotta nei confronti del terzo proprietario del bene ipotecato. [Cass. Civ. Cass. Sez. 3, 22/09/2022 n. 27848 (Rv. 665930 – 02)].
4. L'opposizione all'esecuzione è infondata.
4.1. Occorre premettere che l'art. 3 dell'atto di compravendita e di accollo del 28/11/2006 rinvia al contratto di mutuo del 6 dicembre 2005 (rep. n. 73245/26944) e al successivo atto di frazionamento del 9 ottobre 2006 (rep. n. 75935/28159), le cui condizioni la parte acquirente ha dichiarato “di ben conoscere ed accettare”. Pertanto, è quell'atto negoziale che occorre esaminare per la verifica della sussistenza dei vizi denunciati.
4.1.1. In primo luogo, deve escludersi che il tasso di interesse ultralegale sia indeterminato. In particolare, alle lettere b) e c) dell'art. 3 del già citato contratto di mutuo, è desumibile la determinazione del saggio di interesse applicato, che è variabile con cadenza semestrale e indicizzazione al parametro EURIBOR a sei mesi, "quotazione 360, con arrotondamento per eccesso, di cinque centesimi in cinque centesimi del secondo decimale (da 1 a 4, al 5 e da 6 a 9, al 10) aumentato di 1,80 (uno virgola ottanta) punti in ragione d'anno”.
4.1.2. Relativamente al rapporto per cui è causa deve escludersi che sia stato applicato l'anatocismo, secondo le modalità descritte dagli opponenti nel libello introduttivo, ove si assume una applicazione dell'anatocismo su base trimestrale "in violazione dell'art. 1283 cc, in assenza di un uso normativo, che contempli la capitalizzazione degli interessi scaduti”: si tratta di doglianze riferibili ai rapporti regolati in conto corrente e non ai mutui, in cui il piano di rimborso non prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ma un sistema di ammortamento di tipo scalare.
4.1.3. Analoghe considerazioni valgono per la dedotta nullità della commissione di massimo scoperto, relativamente alla quale alcuna pattuizione è desumibile dagli atti esaminati e la cui applicazione non è configurabile con riferimento al rapporto per cui è causa.
4.1.4 Generiche e non provate sono, poi, le doglianze concernenti la non corretta contabilizzazione dei pagamenti eseguiti e la erroneità delle somme e dei conteggi effettuati nei precetti. Al riguardo gli opponenti non indicano quali siano le somme già corrisposte (di cui, peraltro, omettono di fornire adeguata prova) e non contabilizzate da parte dell'opposto, così come non indicano quali siano gli errori commessi nella redazione dell'atto di precetto. A fronte di tale genericità, alcuna statuizione può essere assunta, con conseguenziale rigetto delle stesse. L''onere di allegazione va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche. Le allegazioni difensive formulate nei termini sopra riferiti sono generiche ed inutili. Generiche perché non mettono né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere quale sia in concreto il vizio denunciato;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere. La Suprema Corte ha in diverse occasioni evidenziato che l'onere di contestazione gravante sul convenuto e quello di allegazione gravante sull'attore sono tra loro speculari e complementari: sicché il mancato pagina 5 di 7 assolvimento del secondo, non fa sorgere il primo [cfr. Ex multis Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004 (Rv. 574223)].
4.1.5. Per quanto concerne la nullità del mutuo per manipolazione del tasso Euribor è sufficiente osservare che «I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE. » [Cass. Civ. Sez. 3, 03/05/2024, n. 12007 Rv. 670868 – 02)]. L'opponente non ha fornito alcuna prova della effettiva “conoscenza” in capo alla creditrice dell'esistenza di un'intesa illecita finalizzata alla manipolazione del parametro Euribor in favore degli istituti di credito aderenti, così come non vi è alcuna prova dell'esistenza di un
“intento” di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato della menzionata intesa, sicché deve escludersi la sussistenza della nullità denunciata.
4.1.6. Quanto alla dedotta usurarietà dei tassi applicati, si premette che il delitto di usura consiste nella condotta di chi «si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari». L'art. 644 c.p. rinvia alla legge per la determinazione del «limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari». La disposizione richiamata prevede che «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito». L'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 affida al Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, il compito della rilevazione trimestrale del «tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura». La norma prevede, inoltre, che «I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale». Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è, dunque, dato dal tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso «aumentato della metà» (secondo la versione applicabile all'odierno rapporto ratione temporis). Per quanto rileva in questa sede, deve poi aggiungersi che l'usura vietata è necessariamente originaria, nel senso che pagina 6 di 7 per la verifica del rispetto delle soglie anti-usura occorre far riferimento esclusivamente al momento della pattuizione del tasso di interesse, a nulla rilevando, invece, la conformità del tasso convenzionale alle successive variazioni del tasso soglia, onde deve escludersi la possibilità che l'usura sopravvenuta possa determinare la nullità (anch'essa sopravvenuta) della pattuizione contrattuale originariamente lecita (cfr. Cass. S.U. sent. n. 24675 del 19.10.2017). Secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, deve escludersi, poi, che la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori possa determinare un fenomeno di usura, così come, simmetricamente, deve escludersi che ai fini della verifica dell'usurarietà di un rapporto debba operarsi una qualche sommatoria tra i due tassi. A seguito della sentenza resa dalle S.U. della Suprema Corte, deve ritenersi ormai composto il contrasto sorto tra le corti di merito relativamente alla indubbia soggezione anche degli interessi di mora ai limiti imposti dalla normativa antiusura. Anche per tale tipologia di interessi, in ossequio al criterio di simmetria (Cfr. Cass. civ. S.U. sentenza n. 19597 del 18/09/2020) in precedenza elaborato per la valutazione dell'usurarietà dei tassi per l'incidenza degli altri oneri accessori tipici dei rapporti bancari (il riferimento concerne la commissione di massimo scoperto), occorre tenere conto dell'incremento statistico medio applicato dagli istituti di credito in caso di mora. Nel caso che ci occupa, non sussiste alcuna usura, né con riferimento al tasso corrispettivo né con riferimento al tasso di mora convenuti. Alla data di conclusione del contratto (06/12/2005), infatti, il TEGM del trimestre di riferimento (1 ottobre 2005 – 31 dicembre 2005) per la categoria di operazioni “mutui ipotecari a tasso variabile” era pari all' 3,82%. Pertanto, il tasso soglia era pari a 5,73% mentre quello di mora, ottenuto applicando al TEGM la maggiorazione statistica di 2,1 e aumentando il risultato ottenuto per la metà, per come ribadito dalla menzionata pronuncia delle S.U. (19597/2020), era pari all'8,88%. Poiché il tasso corrispettivo iniziale è pari al 4,35% mentre quello di mora è pari all'8,35%, deve escludersi che siano stati convenuti interessi usurari.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 ai valori tabellari minimi previsti per procedimenti di cognizione dinnanzi al Tribunale, tenuto conto del carattere routinario e seriale delle questioni dibattute e della non complessità delle stesse.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente all'opposizione agli atti esecutivi e rigetta, per il resto, la domanda. Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite nei confronti della convenuta, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta. Paola, 11 aprile 2025.
Il Giudice Matteo Torretta
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