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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di OL, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 10.7.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1811/2025
TRA
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to Pt_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in OL, Via Variante 7/bis Ricorrente
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Controparte_1
ricorso introduttivo del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., dall'Avv.Giuseppe Iorio del Foro di OL ) che lo rappresenta e difende
C.F._1
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18.3.2025, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., l , Pt_1 dopo aver contestato le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha tempestivamente proposto il giudizio di merito reiterando l'eccezione di inammissibilità del ricorso per atp per superamento dei limiti di reddito previsti per l'assegno d'invalidità civile;
nel dettaglio, nella precedente fase del giudizio,
il nominato ctu, all'esito dell'accesso peritale dell'11.10.2024, aveva riconosciuto il sig. invalido nella misura del 75% dal Controparte_1 gennaio 2023. La parte resistente si è costituita, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, mancando qualsivoglia censura all'operato del ctu, investendo esclusivamente questioni preliminari, già vagliate dal giudice e, in ogni caso, estranee al giudizio. È stata prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
L'opposizione dell' è fondata. Pt_1
In via preliminare, va accertata la proponibilità, nel giudizio di merito successivo ad ATP, di questioni non strettamente riguardanti la valutazione medico-legale. Al riguardo, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto (cfr. Cass. N° 8932/2015) che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti
1 sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario. Inoltre, il profilo dell'interesse ad agire dovrà essere valutato dal giudice nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato. Coerentemente con tale premessa, deve poi ritenersi, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. N° 8932/2015), che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa (ai sensi dei commi 4 e 5) può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione così come sopra delineati;
in mancanza di contestazioni, l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, nè il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.. Se invece una delle parti contesti non solo le conclusioni del c.t.u., ma la possibilità del giudice di ratificare l'accertamento medico, si apre un procedimento secondo il rito ordinario, con onere della parte dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Pertanto, a seguito del riconoscimento da parte del ctu dott. Per_1 dell'assegno di invalidità civile (75%) nei confronti del sig. , Controparte_1
l'unico rimedio concesso all' per far valere l'eccezione (già proposta in atp) Pt_1 relativa al superamento dei limiti di reddito per beneficiare della prestazione, è proprio il giudizio di merito di cui all'art. 445bis cpc. Ciò detto, le contestazioni proposte dall' , appaiono fondate. CP_2
Nel caso in esame, in seguito alla proposizione del ricorso in atp – avente r.g. 1632/2024 – e trattato innanzi al Gop delegato, l costituendosi aveva Pt_1 eccepito l'inammissibilità della domanda, evidenziando il superamento della
2 soglia reddituale per beneficiare della prestazione invocata, allegando documentazione a supporto, in relazione alla quale la parte ricorrente nulla aveva dedotto. Dunque, in virtù della stretta interdipendenza tra la fase sommaria del giudizio e quella ordinaria successiva, la circostanza che il precedente magistrato titolare abbia superato l'eccezione di inammissibilità dell' , conferendo incarico al Pt_1 ctu, non può avere cristallizzato definitivamente l'esistenza dei presupposti processuali. Ciò posto, va chiarito che con riferimento alla prestazione assistenziale per cui è causa, il requisito reddituale, al pari degli ulteriori stabiliti dalla legge n. 118/1971 rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere. Sul punto, la S.C. ha precisato che “In tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (nella specie, l'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118) debbono coesistere con l'erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non – come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi – con riferimento all'anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui all'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14” (Cassazione civile sez. VI, 11/04/2014, n.8633). Nella versione vigente, l'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, prevede: “
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”. Nel caso in esame, a fronte di una domanda amministrativa presentata in data 27.1.2022, l , già in atp, aveva prodotto documentazione fiscale (cfr. Pt_1 modello CUD anno 2022) da cui emergeva un reddito imponibile di € 5.231,53, superiore alle soglie legali previste per l'assegno di invalidità civile per l'anno 2022 (pari ad € 5.025,02). Dunque, la domanda volta al riconoscimento del requisito sanitario utile a beneficiare dell'assegno di invalidità civile deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse ad agire ab imis.
3 Ciò premesso, in definitiva, la domanda dell' è fondata e va dunque Pt_1 accolta. Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc depositata nel giudizio di atp rg 1632/2024. Spese di ctu a carico dell' , come da separato decreto. Pt_1
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso dell' ; Pt_1
- Dichiara l'inammissibilità della domanda relativa al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile per superamento dei limiti di reddito;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Spese di ctu del giudizio rg. N. 1632/2024 a carico dell' , come da Pt_1 separato decreto.
OL, 10.7.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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