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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/02/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile –, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6610 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 26.09.2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in CA (Na) alla Parte_1 C.F._1
Via De Gasperi n. 33, presso lo studio dell'avv. Alessandra Angelino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Crispano (Na) CP_1 C.F._2 alla Via S. Di Giacomo n. 1, presso lo studio dell'avv. Michele Emiliano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 26.09.2024 il procuratore di parte ricorrente precisava le proprie conclusioni chiedendo: - autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente e pronunciarsi la separazione tra gli stessi;
- disporsi l'affido esclusivo dei figli alla madre, con residenza presso la stessa;
stabilirsi che il diritto di visita del padre venga esercitato previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze dei figli minori e delle loro volontà; confermarsi l'assegno di mantenimento - da versare entro il giorno 10 di ogni mese – di € 500,00 per la moglie e stabilirsi un assegno di € 500,00 per il mantenimento di ciascun figlio, per l'importo complessivo di € 1.500,00; disporsi che le spese straordinarie (rette della scuola, corsi di inglese e palestre, ecc.) siano poste a carico di entrambi i coniugi nella misura della metà; - stabilirsi che l'assegno unico venga usufruito nella misura del 100 % dalla madre;
- disporsi a carico del padre il contributo di € 250,00 per il canone di locazione dell'immobile ove abitano i minori.
Il P.M. in data 30.09.2024 apponeva il proprio visto nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2022 la sig.ra premettendo che il 27.05.2005 Parte_1
in CA (Na) aveva contratto matrimonio in regime di separazione dei beni con il sig. CP_1
e che dalla loro unione erano nati i figli il 16.01.2008, e il 19.04.2013,
[...] Per_1 Per_2 deduceva che: - l'affectio coniugalis era venuta meno per cause imputabili al resistente il quale per anni si era disinteressato dei fabbisogni familiari nonché aveva posto in essere condotte dispotiche e violente;
- invero, essa ricorrente già nell'anno 2018 depositava presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ricorso per la separazione, per poi riconciliarsi con il marito;
- tra dicembre 2019 e gennaio 2020 essa istante veniva a conoscenza della circostanza che il marito intratteneva relazioni a pagamento con prostitute e che lo stesso faceva uso di sostanze stupefacenti palesando ciò anche sui social network;
- negli ultimi due anni il marito aveva posto in essere diverse condotte violente in danno della moglie anche in presenza dei figli;
- nel mese di giugno 2022 il figlio , Per_1 utilizzando il pc del padre, scopriva che quest'ultimo pubblicava annunci su sito porno.
Per detti motivi, chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
- assegnarsi la casa coniugale sita in Sant'Arpino (Ce) alla Via Renato Guttuso n. 4 ad essa ricorrente;
- disporsi l'affido esclusivo deli minori alla madre, con collocamento prevalente degli stessi presso essa ricorrente;
- regolamentarsi il diritto di visita come indicato nel ricorso introduttivo;
- porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando l'assegno mensile di euro 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun minore), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- disporsi in capo al resistente l'obbligo di versare mensilmente la somma pari ad euro
1.000,00 a titolo di mantenimento della moglie.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il sig. il quale, pur non opponendosi alla CP_1
domanda di separazione, contestava tutto quanto ex adverso dedotto in ordine alle cause della crisi coniugale. Invero, il resistente deduceva che: - l'unione coniugale diveniva intollerabile a causa del comportamento irascibile, distaccato, ostile e provocatorio della ricorrente la quale, essendo originaria di una famiglia benestante, sminuiva in più occasioni esso resistente tale da costringerlo a lasciare l'originaria casa coniugale (immobile messo a disposizione dalla famiglia di esso resistente) per acquistare un immobile in Sant'Arpino dal valore commerciale superiore alle proprie capacità economiche;
- pertanto, il rapporto matrimoniale era contraddistinto da numerosi litigi scaturenti da pretese economiche della sig.ra nonché dal fatto che la stessa, in talune occasioni, Parte_1 pretendeva che il marito dormisse in un'altra camera o non rientrasse presso l'abitazione coniugale;
- altresì, dopo il periodo di Covid, la ricorrente iniziava a fare uso di sostanze alcoliche tale per cui, in più occasioni, esso resistente rinveniva la moglie svenuta in giardino o in garage nonché, durante questi episodi, la sig.ra apostrofava esso resistente “drogato” facendo riferimento, Parte_1 probabilmente, ad episodi risalenti fino all'anno 2007 in cui entrambi i coniugi, congiuntamente, facevano uso di sostanze stupefacenti;
- esso resistente era vittima di continue aggressioni da parte della ricorrente la quale, trovandosi spesso in uno stato di alterazione psicofisica, aggrediva fisicamente anche i minori.
Per questi motivi
il resistente chiedeva: - pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie e, pertanto, rigettarsi la domanda avversa di addebito;
- disporsi l'affido esclusivo dei minori ad esso resistente con residenza privilegiata dei figli presso il padre;
- porsi a carico della ricorrente l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori;
- assegnarsi ad esso resistente la casa coniugale identificata in atti.
All'esito dell'udienza del 13.12.2022 il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sciolta la riserva, con provvedimento del 16.01.2023 emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- affida i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori e dispone che i genitori debbano reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c. e prescrive alle parti una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica dei minori;
- assegna la casa coniugale alla madre che vi abiterà unitamente ai figli minori;
- dispone che i Servizi sociali competenti per il territorio di Sant'Arpino provvedano ad effettuare un'indagine psicosociale sul nucleo familiare materno e paterno nonché ad individuare un calendario di visite tra i minori ed il padre secondo quanto previsto in parte motiva e ad attivare eventuali interventi di sostegno, in considerazione anche dell'età dei minori;
- dispone che i Servizi Sociali trasmettano gli esiti dell'indagine compiuta e degli interventi effettuati sia con i minori che con le parti mediante relazione definitiva con la quale dovranno essere indicate eventuali ipotesi di affido e permanenza dei minori con i genitori, avviando le parti ad un approfondimento delle loro competenze genitoriali presso gli psicologi della ASL che avranno cura di segnalare possibili fonti di pregiudizio per i minori;
- dispone che il padre incontri i figli per due pomeriggi infrasettimanali alla presenza dei Servizi
Sociali del Comune di Sant'Arpino secondo il programma di incontri all'uopo fissato dai suddetti S.S. d'intesa con le parti e nel rispetto delle esigenze dei minori e secondo quanto precisato in parte motiva, affinché forniscano un adeguato e professionale supporto per il recupero del rapporto affettivo genitoriale;
- i SS provvederanno ad inviare apposita relazione, a questo Tribunale, sull'esito degli incontri, sulla capacità genitoriale delle parti e circa l'esito dell'indagine psico/sociali sopra indicata, evidenziando anche eventuali comportamenti dei genitori che si appalesino pregiudizievoli per la minore entro e non oltre il 30 maggio 2023; - in caso di comportamenti pregiudizievoli dei genitori, i predetti SS dovranno relazionare immediatamente anche alla competente Procura della Repubblica c/o l'intestato Tribunale per eventuale attivazione di procedimenti ex art. 330 e ss c.c.; - stabilisce che contribuisca al mantenimento CP_1 dei figli mediante corresponsione di un assegno mensile complessivo di euro 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio) ed al mantenimento della moglie in misura di € 500,00 mensili da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per la figlia, purché previamente concordate e documentate, come da protocollo di intesa sottoscritto presso l'intestato Tribunale in data 25-10-2019; quindi rimetteva le parti dinanzi al Giudice
Istruttore all'udienza cartolare del 14.06.2023.
In data 20.03.2023, parte ricorrente depositava memoria integrativa con la quale reiterava tutte le proprie domande ed eccezioni;
di contro, in data 24.05.2023 veniva depositata rinuncia al mandato da parte del procuratore del resistente.
All'esito dell'udienza cartolare del 14.06.2023, il G.I. rinviava la causa all'udienza figurata del
06.12.2023, concedendo i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; quivi, il G.I., non essendo state avanzate istanze istruttorie, rinviava la causa all'udienza cartolare del 20.05.2024, anche per la precisazione delle conclusioni.
Con note per la trattazione scritta depositate il 17.05.2024, parte ricorrente ribadiva e deduceva che:
- l'immobile adibito a casa coniugale era stato alienato per il corrispettivo di euro 850.000,00, somma suddivisa al 50% tra i coniugi e dalla quale andava detratto il mutuo residuo pari ad euro
284.000,00 circa;
- pertanto, essa ricorrente si era trasferita unitamente ai figli minori in un immobile locato in Frattamaggiore per la somma di euro 500,00 mensili;
- da più di un anno il resistente si era disinteressato dei minori non versando il contributo di mantenimento né esercitando il proprio diritto di visita;
- essa ricorrente stava svolgendo l'attività di insegnante presso la scuola paritaria “Giardino di Infanzia” sita in Afragola. Per detti motivi chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei minori in favore della madre con esercizio del diritto di visita da parte del padre previo accordo con la madre, porsi a carico del resistente l'obbligo di versare a titolo di mantenimento dei figli la somma mensile di euro 1000,00 e della moglie di euro 500,00, nonché autorizzarsi essa istante a percepire nella misura del 100% l'assegno unico per i minori;
porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire alla metà del canone di locazione dell'abitazione della nuova casa familiare versando in favore di essa ricorrente la somma di euro 250,00.
All'esito dell'udienza cartolare del 20.05.2024 il G.I., rilevato che il procuratore di parte resistente aveva rinunciato al proprio mandato e che non era intervenuta la costituzione di un nuovo difensore per il sig. , rinviava la causa all'udienza del 26.09.2024 per i medesimi incombenti. CP_1
Quivi, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, da un lato, le dichiarazioni dei coniugi secondo cui tra i coniugi era terminata
“l'affectio maritalis” e dall'altro, le accuse reciproche mosse dagli stessi e la circostanza che i coniugi non convivono più insieme, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno formulato reciprocamente la richiesta di addebito della separazione, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis: Cass. Civ. Sez. I n.
2445 del 9.02.2015; Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009; Cass. Civ., Sez. I, n. 2740 del
5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite, se siano stati posti in essere dai coniugi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr.:
Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
Orbene, il Collegio ritiene che le domande di addebito non abbiano trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa, in quanto le circostanze poste a fondamento dell'istanza non risultano idonee a dimostrare l'imputabilità in capo a nessuno dei coniugi della sopravvenuta crisi coniugale, che appare, piuttosto, riconducibile ad una incompatibilità caratteriale dei coniugi.
Invero, i fatti posti a fondamento delle istanze non hanno trovato idoneo riscontro restando mere asserzioni, posto che le parti, peraltro, non avanzavano istanze istruttorie e non insistevano per l'accoglimento delle domande di addebito e, pertanto, non sussistono elementi oggettivi e concreti dai quali evincere condotte dei coniugi contrarie ai doveri matrimoniali nonché funzionalmente e causalmente determinanti la rottura dell'unione. Alla luce delle svolte considerazioni, la rottura dell'unione matrimoniale deve, dunque, ricondursi prettamente all'obiettiva impossibilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, concretatasi da tempo in una convivenza solo formale e connotata da un progressivo deterioramento dei legami familiari.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c.
Per quanto attiene ai provvedimenti inerenti i minori e il Tribunale ritiene che Per_1 Per_2
debba essere disposto l'affido in via esclusiva degli stessi alla madre.
Invero, il Collegio reputa che, allo stato, detto regime sia quello più idoneo a salvaguardare gli interessi dei minori medesimi, tenuto conto del disinteresse manifestato dal resistente nei confronti dei figli, omettendo di partecipare alla vita degli stessi ed, in particolare, privando i minori di qualsiasi forma di mantenimento, così come dichiarato dalla ricorrente e non smentito dal resistente.
A ciò si aggiunga quanto emerso dalle relazioni dei S.S. di Arzano (Na) – depositate in atti - ove si legge che “[…] , come già descritto dalla psicologa, non è intenzionato a riprendere il Per_1
rapporto con il padre ma questo non ha ostacolato il suo interesse per la scuola o per le attività extra-scolastiche. invece, si presenta serena anche se a volte si evidenzia uno stato di ansia Per_2
dovuto alle vicende vissute in famiglia, che spesso la bambina racconta per scaricarsi dal peso che le si crea. […] Dalla relazione pervenutaci dall' si evince che il sig. si è Pt_2 CP_1
presentato con estremo ritardo ad unico colloquio, disertando poi quelli successivi, mentre la sig. ha partecipato con puntualità ed assiduità. […] in merito proprio al suo ( ) Pt_3 Per_1 rapporto con quest'ultimo (padre), manifesta sentimenti di rabbia e disinteresse, Per_1
considerandola una figura poco presente con la quale non ha costruito un rapporto significativo, mostrando poca apertura alla possibilità di riallacciare un rapporto padre-figlio. […] Allo stato
l'ex marito ( ) non ha più contatti né con lei né con i minori, i quali appaiono più CP_1
sereni da quando il papà è andato via. Infatti ed hanno deciso di non avere più Per_2 Per_1 rapporti con il padre.” (cfr. relazioni S.S. del 23.02.2023, del 30.05.2023 e del 02.11.2023).
Il Collegio, pertanto, tenuto conto della mancanza di rapporto tra padre e figli, al fine di evitare che per il futuro si possano verificare condotte di abbandono evidentemente pregiudizievoli per i minori, ritiene conforme all'interesse degli stessi che laddove il padre intenda incontrare i figli, potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità e qualora detto percorso abbia esito positivo, gli incontri verranno attuati secondo le modalità di tempo e di luogo stabilite dai servizi sociali territorialmente competenti nonché tenuto conto dei desiderata degli stessi minori.
Quanto al godimento della casa coniugale, nulla va disposto atteso che l'immobile nelle more del giudizio è stato alienato e che la madre ha trasferito la residenza altrove unitamente ai minori. Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo
Collegio ritiene che la ricorrente provvederà ai figli minori attraverso il suo diretto sostentamento, in quanto con la stessa convivente, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento dei predetti figli attraverso la corresponsione di un assegno mensile.
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale reputa conforme a giustizia stabilire a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con la somma mensile di €
1.000,00 (€ 500,00 per ciascun minore), e che la detta somma, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata alla ricorrente. Ciò tenuto conto dell'età dei minori, della valenza economica delle attività di accudimento della prole rimessa in via esclusiva alla madre, e delle capacità reddituali dei genitori. Invero, come dedotto negli scritti difensivi e confermato in sede di comparsa conclusionale, la ricorrente svolge attività lavorativa come insegnante presso la scuola
“Giardino di Infanzia” sita in Afragola, e il resistente svolge attività di commerciante di articoli di profumeria, attività che in costanza di matrimonio ha garantito alla famiglia di godere di un buon tenore di vita, non risultando contestate le circostanze dedotte dalla ricorrente secondo le quali la famiglia era sovente fare viaggi di piacere, i bambini frequentavano scuole private e svolgevano diverse attività extra scolastiche (inglese, teatro e danza inglese e pallavolo Antonio), Per_2
nonché della circostanza della avvenuta vendita della casa coniugale, il cui prezzo è stato percepito in parti uguali dai coniugi, e che la madre attualmente vive unitamente ai figli presso una casa condotta in locazione sostenendo la spesa mensile di euro 500,00.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50 %, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
Quanto alla percezione dell'assegno unico, stante l'affido esclusivo dei minori alla ricorrente, quest'ultima ai sensi dell'art. 6, comma 4 D.lgs. 230/2021 ha diritto a percepire lo stesso per intero e, pertanto, nella misura del 100%.
Relativamente ai rapporti economici dei coniugi, deve premettersi che per giurisprudenza costante, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. civ. n. 1480/06, n. 13747/03) e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso.
A differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone – invero - la permanenza del vincolo coniugale, con la conseguenza che i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (cfr. in tal senso Cass. n. 975/2021; Cass. Sez. I, Sentenza n. 12196 del
16/05/2017)
Tanto premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale che parte ricorrente non ha dedotto in ordine all'impossibilità di procurarsi un reddito, avendo diversamente rappresentato di lavorare quale insegnante presso una scuola paritaria sita in Afragola. Pertanto, valorizzata la circostanza che la ricorrente è in piena età lavorativa (48 anni) e, difatti lavora producendo un proprio reddito quale insegnante e che la stessa a titolo di corrispettivo per la vendita della casa coniugale ha incassato la somma pari ad euro 283.000,00 (calcolata dividendo per due l'importo del prezzo pari ad
850.000,00 cui andava detratto l'importo di euro 284.000 per il mutuo residuo e spese varie), deve ritenersi infondata la domanda di mantenimento formulata con conseguente suo rigetto.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Il Collegio, tenuto conto della materia trattata e del tenore della decisione, ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Ce) il 13.06.1977 e , nato a [...] il [...]; CP_1
b) dispone l'affido esclusivo alla madre dei figli minori e on residenza privilegiata Per_1 Per_2
degli stessi presso la ricorrente;
c) dispone che gli incontri del padre con i figli minori avvengano come indicato in parte motiva;
d) pone a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori la CP_1
somma mensile di € 1.000,00;
e) dispone che la predetta somma, automaticamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici
Istat, sia versata alla ricorrente;
f) pone a carico di l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese CP_1
mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per i figli minori, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
g) autorizza la ricorrente, quale genitore affidatario dei figli minori, a percepire per intero l'importo CP_ erogato dall' a titolo di assegno unico per i minori;
h) nulla dispone in ordine al godimento della casa coniugale;
i) rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore del coniuge avanzata dalla ricorrente come indicato in parte motiva;
l) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396, (Ordinamento dello Stato Civile), nonché ai sensi dell'art 191 comma 1 bis L. 2015 n. 107 (atto n. 26 parte II, Serie B, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2005)
i) spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 05.02.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro