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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/11/2025, n. 4261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4261 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 6149/2025
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 8585/2024
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
AT D'Aniello, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Patrizia
Colella, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.07.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile assistenziale e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, legge
104/1992, rappresentando che l' dopo averlo sottoposta a visita, l'aveva CP_1
riconosciuto invalido nella misura del 67% ed in condizione di disabilità ex art. 3, comma 1, legge 104/1992.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , valutava il ricorrente invalido Persona_1
nella misura del 70% ed in condizione di disabilità ex art. 1, comma 1, legge 104/1992, dunque senza la necessità di sostegno intensivo.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 02.05.2025, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per le prestazioni suddette.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 16.10.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 8585/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle
2 indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa e sull'autonomia del ricorrente.
Segnatamente, parte opponente si duole che il c.t.u. avrebbe mal valutato l'obesità, riconoscendo per tale patologia la sola percentuale di invalidità del 35%, anziché quella del 40%, ritenuta maggiormente idonea viste anche le complicanze artrosiche dimostrate dalla documentazione in atti. Il c.t.u., in proposito, avrebbe errato nel non valorizzare il certificato medico del 30.03.2022, depositato agli atti del giudizio di CP_2
solo perché non proveniente da struttura pubblica. Tale certificato, anzi, nel diagnosticare una “coxartrosi destra sintomatica con limitazione funzionale e zoppia”
e consigliare “intervento chirurgico di artroprotesi”, imporrebbe poi di valutare la coxartrosi, non come una complicanza dell'obesità, bensì come una patologia autonoma, con conseguente riconoscimento della ulteriore percentuale del 35% in applicazione della voce tabellare “rigidità di anca superiore al 50”. Risulterebbe sottostimata, inoltre, anche l'ipoacusia percettiva bilaterale (28%) per non avere il c.t.u. considerato il certificato medico del 16.11.2022 che, contenendo una diagnosi di
“ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave”, avrebbe imposto il riconoscimento di una percentuale di invalidità quantomeno del 33%. Il c.t.u., infine, avrebbe sottostimato anche la patologia psichica, ingiustamente ritenendola di grado lieve con percentuale del solo 10%. Il quadro clinico del periziato, in buona sostanza, ove correttamente stimato, avrebbe certamente comportato il raggiungimento di una invalidità pari o superiore al 74%, nonché il riconoscimento della condizione di disabilità grave, con conseguente necessità di rinnovo delle operazioni peritali.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
3 A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 26.02.2025).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto il periziato affetto da: “Obesità media (BMI = 39) con complicanze osteoartosiche e spondilodiscopatia Codice 7105 - Ric. Inv. 35% • Cardiopatia sclero-ipertensiva (I classe NYHA) Codice 6441 - Ric. Inv. 30% • Ipoacusia percettiva bilaterale Codice
4005 - Ric. Inv. 28% • Sindrome ansioso-depressivo endoreattiva lieve Codice 2204 -
Ric. Inv. 10% Secondo la formula riduzionistica di AR applicata il ricorrente
è invalido al 70%.”
Nel merito, ha osservato: “Relativamente all'obesità con presenza di complicanze artrosiche, è stato utilizzato come riferimento tabellare il codice 7105 della tabella validata dal D.M. Sanità 5.2.1992, il quale si riferisce a “obesità (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche”, con valutazione compresa tra il 31 e il 40%. Il ricorrente presenta un'obesità media con BMI pari a
39, manifestando un quadro osteoarticolare con precipuo coinvolgimento delle articolazioni coxo-femorali e del rachide lombare con presenza di spondilodiscopatia
e note osteoartrosiche. L'obiettività raccolta nel corso della visita peritale, che beneficia dell'imaging radiografico, ma non si compendia in esso in quanto occorre sempre rapportarlo alla valutazione diretta della funzionalità residua, mostra esclusivamente una limitazione lieve della fisiologica escursione articolare del rachide lombare ai gradi estremi di flesso-estensione e rotazione e una moderata limitazione algo-funzionale, riferita ai gradi estremi di mobilizzazione attiva e passiva delle articolazioni coxo-femorali, mentre le restanti articolazioni appaiono normomobili con fisiologico range di movimento. Il grado di severità di tale ricaduta invalidante emerso all'esame obiettivo è in sintonia con la raccolta anamnestica fornita dal ricorrente, che nega la necessità di trattamenti fisiokinesiterapici pregressi o attuali
e/o la previsione di intervento di sostituzione protesica articolare. Dallo studio della
4 documentazione sanitaria in atti si evince un quadro di spondilodiscopatia, ma con modesti segni artrosici: la lentezza e la facile esauribilità nei passaggi posturali sono riferibili non già alle complicanze artrosiche, che complessivamente impattano in maniera lieve sull'intero complesso osteo-articolare, quanto piuttosto all'impaccio ponderale per la volumetria dei cingoli articolari, rappresentato efficacemente dal valore del BMI pari a 39. Ciò premesso, considerato l'interessamento funzionale oligoarticolare, il suo grado di severità e l'indice di massa corporea, si ritiene congruo riconoscere a tale minorazione una percentuale invalidante media nel range proposto, pari al 35%. […] In riferimento all'ipoacusia, si specifica che dall'esame audiometrico con grafico esibito [doc. sanit. n. 21] in cui si possono valutare le perdite uditive alla frequenza di 500, 1000 e 2000 Hz, comparando l'orecchio migliore con l'orecchio peggiore, si addiviene al calcolo della perdita uditiva mono o bilaterale e alla relativa ricaduta invalidante in termini percentuali. Pertanto, è stato utilizzato come riferimento il codice 4005 della tabella validata dal D.M. Sanità 5.2.1992, il quale si riferisce a “perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 dB”, con valutazione tabellare pari al 28%. • In relazione alla sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di grado lieve, lascia perplessi che in atti sia riscontrabile un'unica certificazione di natura psichiatrica [cfr. doc. sanit. n. 20], mancando il requisito della cronicità e ricorrenza della patologia, pur trattandosi per definizione di una patologia caratterizzata da lunghi periodi temporali di recidiva e remittenza, solitamente con frequenti valutazioni del programma farmacologico in corso, presso un Centro di
Salute Mentale. Tutti aspetti assenti e/o non adeguatamente documentati nel fascicolo sanitario. Ciò premesso, si ritiene congruo applicare come riferimento il codice tabellare 2204 il quale, nella tabella validata dal D.M. Sanità 5.2.1992, si riferisce a
"sindrome ansioso-depressivo endoreattiva lieve", con valutazione tabellare fissa pari al 10%.”.
All'esito, poi, di note critiche alla bozza, il c.t.u. ha potuto ulteriormente specificare il proprio convincimento con riguardo, in particolare, alla valutazione dell'obesità e delle complicanze artrosiche come segue: “Nel nostro caso specifico, similmente, ci troviamo nella condizione di un soggetto con BMI pari a 39, quindi collocabile nel range previsto dalla tabella validata, in presenza di complicanze artrosiche rappresentate, sulla scorta della documentazione in atti e corroborate dall'obiettività 5 raccolta in corso in visita peritale, da una limitazione algo-funzionale di grado moderato delle articolazioni coxo-femorali e di grado lieve del rachide, con normomobilità fino ai gradi estremi alla mobilizzazione attiva e passiva delle restanti articolazioni. Pertanto, alla luce di un tale interessamento osteoartrosico valutato globalmente, appare congruo attribuire a tale ricaduta invalidante un valore intermedio, quindi pari al 35%, poiché l'effettivo pregiudizio patito per tale affezione può essere complessivamente stimato di media gravità, certamente non presentando i caratteri di massima severità come preteso da parte ricorrente. La subordinata valutazione della rigidità di anca superiore al 50%, che avrebbe oltretutto una valore tabellare analogo a quello assegnato nella bozza peritale, non è accettabile in quanto si configurerebbe il caso di minorazioni concorrenti con altre comprese nelle fasce superiori, così come non è accettabile il richiamo al certificato del 30.03.2022, versato in atti, che risulta essere redatto da specialista privato, pertanto non rilasciato da
Struttura Nosocomiale pubblica: inoltre, aver disatteso, a distanza di quasi 3 anni, un'indicazione medica specialistica, seppur con ridotta rilevanza medico-legale, (che mostrerebbe la possibilità del ricorrente di emendare la propria condizione menomativa, sottoponendosi a sostituzione con artroprotesi d'anca), rappresenta un ulteriore pregiudizio alla condizione di permanenza e invariabilità del quadro clinico osservato in passato, in confronto allo status funzionale obiettivato durante l'accesso peritale, che risulta ben lontano da presentare una rigidità d'anca superiore al 50%”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni del periziato, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Ben chiaro, risulta, in particolare che la valutazione del consulente con riguardo all'obesità ed alle complicanze artrosiche sia dispesa principalmente dallo status funzionale obiettivato durante la visita peritale, ritenuto “ben lontano da presentare una rigidità d'anca superiore al 50%, mentre, a prescindere dalla rilevanza medico- legale attribuita al certificato del 30.03.2022, la circostanza che la prescrizione di intervento di artroprotesi ivi contenuta non sia stata seguita da altre prescrizioni analoghe e dall'intervento medesimo a distanza di quasi tre anni, ha condivisibilmente
6 indotto il c.t.u. ad escludere la rilevanza di detto certificato nella valutazione delle problematiche in argomento.
Del resto, anche dall'ulteriore certificazione allegata al ricorso in opposizione, in alcun modo richiamata nell'atto introduttivo, emerge come l'intervento di PTA non sia attualmente necessario, essendo prescritta una mera “rivalutazione a distanza”.
A ciò si aggiunga che la dedotta valutabilità della “coxartrosi destra sintomatica con limitazione funzionale e zoppia” non come una complicanza dell'obesità, bensì come una patologia autonoma, comporterebbe l'inapplicabilità del codice 7105, rispetto al quale le complicanze artrosiche rappresentano un presupposto necessario.
Corretta e condivisibile si palesa, poi, la valutazione espressa dal c.t.u. con riguardo alla ipoacusia percettiva bilaterale, resa all'esito di ulteriori approfondimenti chiesti ed autorizzati da questo Giudice, nonché quella della sindrome ansioso-depressiva, vista l'assenza in atti di documentazione idonea ad attestare la cronicità e ricorrenza di tale affezione.
Né può ipotizzarsi alcun obbligo per il consulente di “arrotondare” la percentuale di invalidità del 70% ottenuta così da permettere il raggiungimento della soglia del 74% dovendosi, in proposito, evidenziare come le Linee Guida prevedono la CP_1 possibilità di applicare una “variazione in più” di un massimo di cinque punti percentuali nella sola ipotesi in cui l'infermità, tenuto conto della formazione tecnico- professionale del soggetto, incida significativamente sulla sua capacità lavorativa specifica e in occupazioni confacenti alle sue attitudini. La valutazione, dunque, circa il riconoscimento di una percentuale di invalidità aggiuntiva rispetto a quella risultante dal calcolo riduzionistico è rimessa all'opinione del consulente e non può pretendersene un'applicazione automatica ed indiscriminata.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
7 Quanto all'insorgenza di un aggravamento, deve evidenziarsi come la stessa risulta dedotta solo in via generica, essendosi parte ricorrente limitata a produrre documentazione medica successiva, senza in alcun modo chiarire in che misura si sia verificato un peggioramento della situazione preesistente in grado di incidere sul riconoscimento delle prestazioni invocate e senza operare un confronto con la documentazione già valutata dal consulente.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 04.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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