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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/05/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 243/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sassari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 243/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti PIANA ANTONELLO e LADU EMANUELA, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Sassari, Viale Caprera 1/o attrice c o n t r o
(già già Controparte_1 Controparte_2
) (P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_1
FOGLIA MASSIMO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lorusso in Sassari, Via Savoia 48 e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_4 P.IVA_2
CANTONE FRANESCA ANDREA e FRAU MARCELLO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Frau in Sassari, Via Alivia 1 convenute
I CP_5
Per parte attrice, come da atto di citazione:
“A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
Dichiarare le commissioni finanziarie, bancarie e accessorie, o comunque denominate, e gli oneri assicurativi, illegittimamente imputati quali costi a
pagina 1 di 9 carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per Parte_1 mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare la o la o Controparte_2 CP_4 entrambe in solido tra loro, alla restituzione della somma omnia di € 6.372 (di cui 779 per premio assicurativo e e 5593 per commissioni), o veriore accertanda, oltre interessi al 2,40% come da prospetto prodotto oltre € 400 per spese di mediazione e al netto di quanto rimborsato a seguito di estinzione anticipata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario”.
Per (già già Controparte_1 Controparte_2 [...]
), come da comparsa di costituzione: Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare la prescrizione di ogni diritto inerente il contratto oggetto del presente giudizio per inutile decorso del termine decennale dalla sua stipula;
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva della scrivente per le ragioni sopra esposte pronunziando la sua estromissione dal giudizio;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate
- rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto, sia nell'an, sia nel quantum debeatur dichiarando nulla essere dovuto per le ragioni sopra indicate, con vittoria di spese e compensi oltre CSG ed accessori di legge;
in mancanza,
- dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t., a manlevare e tenere indenne la concludente da tutto quanto fosse costretta a pagare o subire, anche a titolo di spese legali, per effetto del presente giudizio”.
Per come da comparsa di costituzione: Controparte_4
“voler accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva nel presente procedimento, estromettendola dal Giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge”.
pagina 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 citato in giudizio già , e Controparte_2 Controparte_3
allegando in particolare: Controparte_4
1) di aver stipulato, nel 2009, un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto con pattuendo la Controparte_2 restituzione dell'importo lordo di € 30.000,00 in 120 rate di € 250,00 ciascuna e con erogazione della somma netta di € 20.075,00;
2) che nel contratto venivano indicati un TAN del 2,40% ed un TAEG del 8,94% e che le erano stati complessivamente imputati interessi corrispettivi per € 3.352,00 e commissioni e spese per € 6.572,00;
3) la nullità delle clausole relative a commissioni e spese, che hanno inciso in maniera anomala sulla struttura del contratto e sull'equilibrio tra le prestazioni principali ed accessorie;
4) la carenza di giustificazione causale concreta delle commissioni imputate (escluse quelle per spese di istruttoria per € 200), in quanto:
- alla voce “Commissioni Bancarie/finanziarie” sono state imputate per complessivi € 3.207: le spese per l'attività istruttoria, già conteggiate nell'apposita voce;
gli oneri per la conversione del tasso, impossibile e, pertanto, inconferente rispetto ai contratti di questa tipologia;
gli oneri per l'acquisizione della provvista, relativi alla remunerazione del costo del denaro e già ricompresi nel calcolo degli interessi;
gli oneri per le perdite durante il preavviso di mutamento delle condizioni, inconferenti in quanto non previsto né ammissibile lo ius variandi;
- le “Commissioni dell'intermediario finanziario”, per € 2.386, costituiscono un indebito compenso per l'attività di intermediazione che avrebbe CP_2 svolto nei confronti di se stessa e comprendono: le spese per istruttoria, già imputate nell'apposita voce;
la “gestione dei rapporti contabili”, senza che sia specificato quali rapporti e quale sia l'attività svolta specificamente;
le spese per l'eventuale estinzione di precedenti prestiti, facendo quindi pagare al consumatore un'attività solo eventuale;
le commissioni per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso”, inconferente nel caso di specie in quanto non vi è distinzione tra l'intermediario ed il finanziatore;
le perdite per la differenza di valuta tra l'erogazione del prestito ed il rimborso delle rate, che costituiscono, in sostanza, una duplicazione degli interessi;
pagina 3 di 9 - con la voce “Oneri assicurativi”, per complessivi € 779,00, ha posto CP_2 totalmente in capo all'attrice l'onere di pagamento del premio assicurativo per la copertura del rischio morte e perdita di impiego, nonostante la polizza prevedesse comunque il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti del consumatore, con conseguente mancanza di giustificazione concreta per assenza del rischio ed ingiustificato arricchimento del mutuante. Pertanto, ha chiesto di dichiarare illegittime le clausole di Parte_1 cui sopra e, per l'effetto, di condannare, in solido o alternativamente, e la cessionaria alla restituzione Controparte_2 Controparte_4 della somma complessiva di € 6.372,00, indebitamente percepita.
1.2. Costituitasi in data 3.05.2022, già Controparte_2 [...]
, ha eccepito: Controparte_3
1) la prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto di finanziamento de quo, in quanto inutilmente decorso il termine decennale dalla stipula;
2) la propria carenza di legittimazione passiva per intervenuta cessione pro soluto del credito per cui è causa a in data 24.07.2009; Controparte_4
3) l'inapplicabilità della conseguenza della nullità parziale di cui all'art. 1815, comma II c.c. alle clausole di cui trattasi, in quanto prevista esclusivamente in relazione alla pattuizione di interessi usurari;
4) che le commissioni a carico della mutuataria risultavano giustificate, in quanto relative ad attività e spese prodromiche e contestuali alla concessione del prestito;
5) con riguardo alla domanda di restituzione del premio assicurativo, il difetto di legittimazione passiva (spettando essa alla compagnia di assicurazione) e comunque l'infondatezza nel merito, dal momento che all'epoca della stipula del contratto di finanziamento in questione non sussisteva alcun obbligo di rimborso di quota parte del premio a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento. Per tali ragioni, già , ha Controparte_2 Controparte_3 chiesto di dichiarare la prescrizione di ogni diritto inerente al contratto in questione, nonché la propria carenza di legittimazione passiva o, in subordine, il rigetto delle avverse domande e, in via ulteriormente subordinata, la condanna di a manlevarla in caso di Controparte_4 accoglimento della domanda attorea.
pagina 4 di 9 Con note di trattazione scritta in data 7.10.2022, ha Controparte_2 poi dato atto della variazione della propria denominazione sociale in
[...]
Parte_2
[...]
Costituitasi in data 11.10.2022, ha eccepito la
[...] Controparte_4 propria carenza di legittimazione passiva, avendo ceduto il rapporto per cui è causa a con decorrenza dal Controparte_6
14.03.2017 ed ha chiesto, pertanto, di essere estromessa dal presente giudizio.
1.4. La causa, istruita esclusivamente mediante produzioni documentali, previo mutamento del giudice istruttore, è stata posta in decisione all'udienza del 19.09.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Rimessa in trattazione, la causa è stata poi trattenuta in decisione all'udienza del 14.5.2025.
2. La domanda è parzialmente fondata.
2.1. In via preliminare, si rileva che l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta (poi divenuta è Controparte_2 Controparte_1 inammissibile, essendosi la convenuta costituita tardivamente con comparsa depositata il 3 maggio 2022, ossia oltre il termine, prescritto dall'art. 166 cpc (nel testo vigente ratione temporis) di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata in atto di citazione (3/5/2022 nel caso di specie, poi rinviata d'ufficio al 13/10/2022). In ogni caso, la stessa appare infondata atteso che, ancorché sulla base del contratto le commissioni in oggetto risultino trattenute dalla mutuante in un'unica soluzione al momento della stipulazione del prestito (in quanto direttamente detratte dalla somma erogata per capitale mutuato), non risulta tuttavia eseguito alcun effettivo pagamento all'atto della conclusione del contratto in data 27.4.2009. Il relativo importo appare piuttosto essere stato conglobato nella rateizzazione mensile dell'obbligazione restitutoria gravante sulla mutuataria. Di conseguenza, deve farsi applicazione del principio per cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e cioè, per i contratti di mutuo, come affermato da consolidata pagina 5 di 9 giurisprudenza (Cass. 16/09/2024, n. 24720), dalla scadenza dell'ultima rata o dalla estinzione anticipata (ovvero nel 2019 nel caso di specie, essendo stato pattuito il rimborso mediante 120 rate mensili e non essendo stata allegata l'estinzione anticipata del mutuo). Da ciò deriva che il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. non era certamente maturato alla data dell'atto interruttivo rappresentato dalla domanda di mediazione (con incontro tenutosi il 22.9.2021, come da verbale prodotto dall'attrice sub 2).
2.2. Da rigettare sono anche le eccezioni di carenza di legittimazione passiva proposte da entrambe le convenute. Quanto a , è infatti incontestata oltre che Controparte_2 documentalmente provata (doc. 1 attrice) la stipula del contratto di finanziamento per cui è causa proprio con la convenuta Controparte_2 in qualità di mutuante, nonché iniziale accipiens delle somme corrisposte dall'attrice mediante rimborso rateale, come non è contestato. Quanto a , si rileva che la stessa non contesta di essere CP_4 divenuta cessionaria del credito in virtù di atto di cessione del 24.7.2009, come allegato dalla cedente né di aver ricevuto, in parte, pagamenti CP_2 in forza del contratto di finanziamento per cui è causa, essendosi limitata ad eccepire l'ulteriore, successiva cessione del credito con effetto dal 14.3.2017 ad altro soggetto ( ). Ciò, tuttavia, non fa venir meno la CP_6 legittimazione passiva di , posto che, come peraltro già CP_4 affermato in casi analoghi a quello di specie dalla Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, nel rapporto con la debitrice ceduta che ha agito in ripetizione di indebito “i soggetti succedutisi nella titolarità del credito rispondono in via solidale, salva la regolazione dei rapporti interni, delle somme pagate in difetto di valido titolo e, nelle specie, delle commissioni addebitate nel calcolo delle rate, con l'effetto di spalmarne il complessivo ammontare nel termine stabilito per la restituzione” (sent. n. 268/2022 in data 9/09/2022). Inconferente è del resto, nel caso di specie – in cui, si ribadisce, l'attrice agisce per la ripetizione di indebiti pagamenti - la giurisprudenza citata da in comparsa conclusionale, essendo questa riferita ad CP_4 azioni per risarcimento danni da responsabilità precontrattuale.
2.3. Nel merito, precisato che l'attrice non contesta quanto dovuto in forza del contratto di mutuo de quo a titolo di interessi corrispettivi e di spese di pagina 6 di 9 istruttoria (lettera D elenco di sintesi del contratto), in ordine all'eccepita nullità per difetto di causa e vessatorietà delle pattuizioni contrattuali relative alle ulteriori commissioni, si rileva quanto segue. L'obbligo di pagamento delle “commissioni finanziaria” per € 3.207,40 (art. 1 let. a1 delle condizioni contrattuali) risulta pattuito per attività quali l'esame della documentazione, gli oneri per la conversione del tasso, quelli per la copertura del rischio, per l'acquisizione della provvista e per le perdite durante il preavviso di mutamento delle condizioni. Anche sulla base di orientamento costante di questo Tribunale cui si intende dare continuità, si rileva trattarsi di pattuizioni prive di un'adeguata giustificazione causale, oltre che previste in violazione delle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori. Non risultano, infatti, indicate in modo chiaro e comprensibile le attività effettivamente svolte dal soggetto finanziatore in violazione degli artt. 34, comma II e 35 Codice del Consumo. Tali voci di costo, peraltro, appaiono già previste e remunerate in parte attraverso la pattuizione degli interessi corrispettivi (operazioni di acquisizione della provvista o copertura del rischio) ed in parte con la specifica previsione delle spese di istruttoria (esame documentazione, elaborazione dei dati in funzione delle l. 197/91), con conseguente indebita duplicazione dei costi in danno del consumatore. Generiche e inapplicabili al rapporto de quo appaiono poi le previsioni di oneri per la conversione del tasso di interesse e per le perdite durante il preavviso di mutamento delle condizioni (il che peraltro contrasterebbe con le disposizioni del Testo Unico Bancario in tema di ius variandi). Parimenti deve dirsi per quanto riguarda la previsione delle commissioni all'intermediario finanziario (art. 1 let. a2 del contratto), indebitamente addebitate alla mutuataria per la somma di € 2.386. Nel contratto di prestito con cessione del quinto per cui è causa l'allora Controparte_3
infatti, si qualifica quale mandataria di se stessa, senza che risulti
[...] intervenuto nella stipula alcun agente in attività finanziaria o alcun terzo intermediario. Né è stata fornita alcuna prova al riguardo, così che non si comprende la ragione dell'addebito di tale commissione. In ogni caso, anche le voci di costo addebitate quali commissioni all'intermediario finanziario appaiono prive di giustificazione causale, non essendo poste a presidio di alcuno scopo pratico o economico – sociale meritevole di tutela giuridica e rappresentando indebite duplicazioni di pagina 7 di 9 costi già corrisposti ad altro titolo (interessi corrispettivi e spese di istruttoria).
2.4. Quanto invece alla domanda di ripetizione delle somme corrisposte per premi assicurativi (€ 779,00), deve osservarsi che - sulla base delle stesse allegazioni attoree e per quanto risulta documentato (doc. 1 attrice)
– nel contratto di mutuo con cessione di quote del compenso mensile era prevista la contestuale stipula di una polizza assicurativa, obbligatoria per legge, a garanzia del diritto al rimborso del finanziatore a copertura del rischio morte e perdita di impiego della mutuataria cedente, con oneri a carico di quest'ultima. Posto che non risulta in atti la polizza in questione ma che non è oggetto di contestazione da parte dell'attrice l'avvenuta stipula della stessa, non può essere condivisa la tesi attorea secondo cui si tratterebbe di clausola vessatoria e priva di giustificazione causale, trattandosi di assicurazione imposta ex lege e parendo gli esborsi in questione giustificati alla luce del trasferimento in capo alla compagnia assicuratrice dei rischi assicurati (perdita impiego e morte della mutuataria) che ben avrebbero potuto verificarsi in pendenza del rapporto di finanziamento. Rilevato che, peraltro, non è stata allegata l'estinzione anticipata del finanziamento che avrebbe dato diritto al rimborso della quota di premi assicurativi non goduta, la domanda sul punto non può trovare accoglimento.
In conclusione, le convenute devono allora essere condannate, in via solidale tra loro, alla restituzione in favore dell'attrice della complessiva somma di € 5.593,40. La ripartizione del debito fra cedente e cessionaria, tenute in solido nei confronti dell'attrice, seguirà la regolamentazione contrattuale dei rapporti interni.
Sulla somma di € 5.593,40 sono dovuti gli interessi in misura legale ex art. 1284 comma I c.c. dal giorno della domanda al saldo, non essendo stata provata, né invero allegata la mala fede delle convenute (art. 2033 c.c.).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia sulla base del pagina 8 di 9 decisum, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria e che non sono state depositate memorie ex art. 183, comma VI cpc. I costi di mediazione non risultano documentati da parte attrice, così che la relativa domanda di rimborso deve essere rigettata.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone:
1. in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna, in solido, le convenute (ora ) e Controparte_2 Controparte_1 al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_4
5.593,40, oltre interessi legali ex art. 1284, comma I c.c. dalla domanda al saldo;
2. condanna le convenute in solido alla rifusione in favore dell'attrice, e per la stessa dei difensori dichiaratisi antistatari Avv.ti Antonello Piana e Manuela Ladu, delle spese di lite liquidate in € 2.547,00 per compensi, oltre ad € 264,00 per esborsi ed oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Sassari, 10/09/2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sassari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 243/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti PIANA ANTONELLO e LADU EMANUELA, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Sassari, Viale Caprera 1/o attrice c o n t r o
(già già Controparte_1 Controparte_2
) (P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_1
FOGLIA MASSIMO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lorusso in Sassari, Via Savoia 48 e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_4 P.IVA_2
CANTONE FRANESCA ANDREA e FRAU MARCELLO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Frau in Sassari, Via Alivia 1 convenute
I CP_5
Per parte attrice, come da atto di citazione:
“A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
Dichiarare le commissioni finanziarie, bancarie e accessorie, o comunque denominate, e gli oneri assicurativi, illegittimamente imputati quali costi a
pagina 1 di 9 carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per Parte_1 mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare la o la o Controparte_2 CP_4 entrambe in solido tra loro, alla restituzione della somma omnia di € 6.372 (di cui 779 per premio assicurativo e e 5593 per commissioni), o veriore accertanda, oltre interessi al 2,40% come da prospetto prodotto oltre € 400 per spese di mediazione e al netto di quanto rimborsato a seguito di estinzione anticipata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario”.
Per (già già Controparte_1 Controparte_2 [...]
), come da comparsa di costituzione: Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare la prescrizione di ogni diritto inerente il contratto oggetto del presente giudizio per inutile decorso del termine decennale dalla sua stipula;
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva della scrivente per le ragioni sopra esposte pronunziando la sua estromissione dal giudizio;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate
- rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto, sia nell'an, sia nel quantum debeatur dichiarando nulla essere dovuto per le ragioni sopra indicate, con vittoria di spese e compensi oltre CSG ed accessori di legge;
in mancanza,
- dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t., a manlevare e tenere indenne la concludente da tutto quanto fosse costretta a pagare o subire, anche a titolo di spese legali, per effetto del presente giudizio”.
Per come da comparsa di costituzione: Controparte_4
“voler accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva nel presente procedimento, estromettendola dal Giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge”.
pagina 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 citato in giudizio già , e Controparte_2 Controparte_3
allegando in particolare: Controparte_4
1) di aver stipulato, nel 2009, un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto con pattuendo la Controparte_2 restituzione dell'importo lordo di € 30.000,00 in 120 rate di € 250,00 ciascuna e con erogazione della somma netta di € 20.075,00;
2) che nel contratto venivano indicati un TAN del 2,40% ed un TAEG del 8,94% e che le erano stati complessivamente imputati interessi corrispettivi per € 3.352,00 e commissioni e spese per € 6.572,00;
3) la nullità delle clausole relative a commissioni e spese, che hanno inciso in maniera anomala sulla struttura del contratto e sull'equilibrio tra le prestazioni principali ed accessorie;
4) la carenza di giustificazione causale concreta delle commissioni imputate (escluse quelle per spese di istruttoria per € 200), in quanto:
- alla voce “Commissioni Bancarie/finanziarie” sono state imputate per complessivi € 3.207: le spese per l'attività istruttoria, già conteggiate nell'apposita voce;
gli oneri per la conversione del tasso, impossibile e, pertanto, inconferente rispetto ai contratti di questa tipologia;
gli oneri per l'acquisizione della provvista, relativi alla remunerazione del costo del denaro e già ricompresi nel calcolo degli interessi;
gli oneri per le perdite durante il preavviso di mutamento delle condizioni, inconferenti in quanto non previsto né ammissibile lo ius variandi;
- le “Commissioni dell'intermediario finanziario”, per € 2.386, costituiscono un indebito compenso per l'attività di intermediazione che avrebbe CP_2 svolto nei confronti di se stessa e comprendono: le spese per istruttoria, già imputate nell'apposita voce;
la “gestione dei rapporti contabili”, senza che sia specificato quali rapporti e quale sia l'attività svolta specificamente;
le spese per l'eventuale estinzione di precedenti prestiti, facendo quindi pagare al consumatore un'attività solo eventuale;
le commissioni per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso”, inconferente nel caso di specie in quanto non vi è distinzione tra l'intermediario ed il finanziatore;
le perdite per la differenza di valuta tra l'erogazione del prestito ed il rimborso delle rate, che costituiscono, in sostanza, una duplicazione degli interessi;
pagina 3 di 9 - con la voce “Oneri assicurativi”, per complessivi € 779,00, ha posto CP_2 totalmente in capo all'attrice l'onere di pagamento del premio assicurativo per la copertura del rischio morte e perdita di impiego, nonostante la polizza prevedesse comunque il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti del consumatore, con conseguente mancanza di giustificazione concreta per assenza del rischio ed ingiustificato arricchimento del mutuante. Pertanto, ha chiesto di dichiarare illegittime le clausole di Parte_1 cui sopra e, per l'effetto, di condannare, in solido o alternativamente, e la cessionaria alla restituzione Controparte_2 Controparte_4 della somma complessiva di € 6.372,00, indebitamente percepita.
1.2. Costituitasi in data 3.05.2022, già Controparte_2 [...]
, ha eccepito: Controparte_3
1) la prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto di finanziamento de quo, in quanto inutilmente decorso il termine decennale dalla stipula;
2) la propria carenza di legittimazione passiva per intervenuta cessione pro soluto del credito per cui è causa a in data 24.07.2009; Controparte_4
3) l'inapplicabilità della conseguenza della nullità parziale di cui all'art. 1815, comma II c.c. alle clausole di cui trattasi, in quanto prevista esclusivamente in relazione alla pattuizione di interessi usurari;
4) che le commissioni a carico della mutuataria risultavano giustificate, in quanto relative ad attività e spese prodromiche e contestuali alla concessione del prestito;
5) con riguardo alla domanda di restituzione del premio assicurativo, il difetto di legittimazione passiva (spettando essa alla compagnia di assicurazione) e comunque l'infondatezza nel merito, dal momento che all'epoca della stipula del contratto di finanziamento in questione non sussisteva alcun obbligo di rimborso di quota parte del premio a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento. Per tali ragioni, già , ha Controparte_2 Controparte_3 chiesto di dichiarare la prescrizione di ogni diritto inerente al contratto in questione, nonché la propria carenza di legittimazione passiva o, in subordine, il rigetto delle avverse domande e, in via ulteriormente subordinata, la condanna di a manlevarla in caso di Controparte_4 accoglimento della domanda attorea.
pagina 4 di 9 Con note di trattazione scritta in data 7.10.2022, ha Controparte_2 poi dato atto della variazione della propria denominazione sociale in
[...]
Parte_2
[...]
Costituitasi in data 11.10.2022, ha eccepito la
[...] Controparte_4 propria carenza di legittimazione passiva, avendo ceduto il rapporto per cui è causa a con decorrenza dal Controparte_6
14.03.2017 ed ha chiesto, pertanto, di essere estromessa dal presente giudizio.
1.4. La causa, istruita esclusivamente mediante produzioni documentali, previo mutamento del giudice istruttore, è stata posta in decisione all'udienza del 19.09.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Rimessa in trattazione, la causa è stata poi trattenuta in decisione all'udienza del 14.5.2025.
2. La domanda è parzialmente fondata.
2.1. In via preliminare, si rileva che l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta (poi divenuta è Controparte_2 Controparte_1 inammissibile, essendosi la convenuta costituita tardivamente con comparsa depositata il 3 maggio 2022, ossia oltre il termine, prescritto dall'art. 166 cpc (nel testo vigente ratione temporis) di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata in atto di citazione (3/5/2022 nel caso di specie, poi rinviata d'ufficio al 13/10/2022). In ogni caso, la stessa appare infondata atteso che, ancorché sulla base del contratto le commissioni in oggetto risultino trattenute dalla mutuante in un'unica soluzione al momento della stipulazione del prestito (in quanto direttamente detratte dalla somma erogata per capitale mutuato), non risulta tuttavia eseguito alcun effettivo pagamento all'atto della conclusione del contratto in data 27.4.2009. Il relativo importo appare piuttosto essere stato conglobato nella rateizzazione mensile dell'obbligazione restitutoria gravante sulla mutuataria. Di conseguenza, deve farsi applicazione del principio per cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e cioè, per i contratti di mutuo, come affermato da consolidata pagina 5 di 9 giurisprudenza (Cass. 16/09/2024, n. 24720), dalla scadenza dell'ultima rata o dalla estinzione anticipata (ovvero nel 2019 nel caso di specie, essendo stato pattuito il rimborso mediante 120 rate mensili e non essendo stata allegata l'estinzione anticipata del mutuo). Da ciò deriva che il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. non era certamente maturato alla data dell'atto interruttivo rappresentato dalla domanda di mediazione (con incontro tenutosi il 22.9.2021, come da verbale prodotto dall'attrice sub 2).
2.2. Da rigettare sono anche le eccezioni di carenza di legittimazione passiva proposte da entrambe le convenute. Quanto a , è infatti incontestata oltre che Controparte_2 documentalmente provata (doc. 1 attrice) la stipula del contratto di finanziamento per cui è causa proprio con la convenuta Controparte_2 in qualità di mutuante, nonché iniziale accipiens delle somme corrisposte dall'attrice mediante rimborso rateale, come non è contestato. Quanto a , si rileva che la stessa non contesta di essere CP_4 divenuta cessionaria del credito in virtù di atto di cessione del 24.7.2009, come allegato dalla cedente né di aver ricevuto, in parte, pagamenti CP_2 in forza del contratto di finanziamento per cui è causa, essendosi limitata ad eccepire l'ulteriore, successiva cessione del credito con effetto dal 14.3.2017 ad altro soggetto ( ). Ciò, tuttavia, non fa venir meno la CP_6 legittimazione passiva di , posto che, come peraltro già CP_4 affermato in casi analoghi a quello di specie dalla Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, nel rapporto con la debitrice ceduta che ha agito in ripetizione di indebito “i soggetti succedutisi nella titolarità del credito rispondono in via solidale, salva la regolazione dei rapporti interni, delle somme pagate in difetto di valido titolo e, nelle specie, delle commissioni addebitate nel calcolo delle rate, con l'effetto di spalmarne il complessivo ammontare nel termine stabilito per la restituzione” (sent. n. 268/2022 in data 9/09/2022). Inconferente è del resto, nel caso di specie – in cui, si ribadisce, l'attrice agisce per la ripetizione di indebiti pagamenti - la giurisprudenza citata da in comparsa conclusionale, essendo questa riferita ad CP_4 azioni per risarcimento danni da responsabilità precontrattuale.
2.3. Nel merito, precisato che l'attrice non contesta quanto dovuto in forza del contratto di mutuo de quo a titolo di interessi corrispettivi e di spese di pagina 6 di 9 istruttoria (lettera D elenco di sintesi del contratto), in ordine all'eccepita nullità per difetto di causa e vessatorietà delle pattuizioni contrattuali relative alle ulteriori commissioni, si rileva quanto segue. L'obbligo di pagamento delle “commissioni finanziaria” per € 3.207,40 (art. 1 let. a1 delle condizioni contrattuali) risulta pattuito per attività quali l'esame della documentazione, gli oneri per la conversione del tasso, quelli per la copertura del rischio, per l'acquisizione della provvista e per le perdite durante il preavviso di mutamento delle condizioni. Anche sulla base di orientamento costante di questo Tribunale cui si intende dare continuità, si rileva trattarsi di pattuizioni prive di un'adeguata giustificazione causale, oltre che previste in violazione delle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori. Non risultano, infatti, indicate in modo chiaro e comprensibile le attività effettivamente svolte dal soggetto finanziatore in violazione degli artt. 34, comma II e 35 Codice del Consumo. Tali voci di costo, peraltro, appaiono già previste e remunerate in parte attraverso la pattuizione degli interessi corrispettivi (operazioni di acquisizione della provvista o copertura del rischio) ed in parte con la specifica previsione delle spese di istruttoria (esame documentazione, elaborazione dei dati in funzione delle l. 197/91), con conseguente indebita duplicazione dei costi in danno del consumatore. Generiche e inapplicabili al rapporto de quo appaiono poi le previsioni di oneri per la conversione del tasso di interesse e per le perdite durante il preavviso di mutamento delle condizioni (il che peraltro contrasterebbe con le disposizioni del Testo Unico Bancario in tema di ius variandi). Parimenti deve dirsi per quanto riguarda la previsione delle commissioni all'intermediario finanziario (art. 1 let. a2 del contratto), indebitamente addebitate alla mutuataria per la somma di € 2.386. Nel contratto di prestito con cessione del quinto per cui è causa l'allora Controparte_3
infatti, si qualifica quale mandataria di se stessa, senza che risulti
[...] intervenuto nella stipula alcun agente in attività finanziaria o alcun terzo intermediario. Né è stata fornita alcuna prova al riguardo, così che non si comprende la ragione dell'addebito di tale commissione. In ogni caso, anche le voci di costo addebitate quali commissioni all'intermediario finanziario appaiono prive di giustificazione causale, non essendo poste a presidio di alcuno scopo pratico o economico – sociale meritevole di tutela giuridica e rappresentando indebite duplicazioni di pagina 7 di 9 costi già corrisposti ad altro titolo (interessi corrispettivi e spese di istruttoria).
2.4. Quanto invece alla domanda di ripetizione delle somme corrisposte per premi assicurativi (€ 779,00), deve osservarsi che - sulla base delle stesse allegazioni attoree e per quanto risulta documentato (doc. 1 attrice)
– nel contratto di mutuo con cessione di quote del compenso mensile era prevista la contestuale stipula di una polizza assicurativa, obbligatoria per legge, a garanzia del diritto al rimborso del finanziatore a copertura del rischio morte e perdita di impiego della mutuataria cedente, con oneri a carico di quest'ultima. Posto che non risulta in atti la polizza in questione ma che non è oggetto di contestazione da parte dell'attrice l'avvenuta stipula della stessa, non può essere condivisa la tesi attorea secondo cui si tratterebbe di clausola vessatoria e priva di giustificazione causale, trattandosi di assicurazione imposta ex lege e parendo gli esborsi in questione giustificati alla luce del trasferimento in capo alla compagnia assicuratrice dei rischi assicurati (perdita impiego e morte della mutuataria) che ben avrebbero potuto verificarsi in pendenza del rapporto di finanziamento. Rilevato che, peraltro, non è stata allegata l'estinzione anticipata del finanziamento che avrebbe dato diritto al rimborso della quota di premi assicurativi non goduta, la domanda sul punto non può trovare accoglimento.
In conclusione, le convenute devono allora essere condannate, in via solidale tra loro, alla restituzione in favore dell'attrice della complessiva somma di € 5.593,40. La ripartizione del debito fra cedente e cessionaria, tenute in solido nei confronti dell'attrice, seguirà la regolamentazione contrattuale dei rapporti interni.
Sulla somma di € 5.593,40 sono dovuti gli interessi in misura legale ex art. 1284 comma I c.c. dal giorno della domanda al saldo, non essendo stata provata, né invero allegata la mala fede delle convenute (art. 2033 c.c.).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia sulla base del pagina 8 di 9 decisum, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria e che non sono state depositate memorie ex art. 183, comma VI cpc. I costi di mediazione non risultano documentati da parte attrice, così che la relativa domanda di rimborso deve essere rigettata.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone:
1. in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna, in solido, le convenute (ora ) e Controparte_2 Controparte_1 al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_4
5.593,40, oltre interessi legali ex art. 1284, comma I c.c. dalla domanda al saldo;
2. condanna le convenute in solido alla rifusione in favore dell'attrice, e per la stessa dei difensori dichiaratisi antistatari Avv.ti Antonello Piana e Manuela Ladu, delle spese di lite liquidate in € 2.547,00 per compensi, oltre ad € 264,00 per esborsi ed oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Sassari, 10/09/2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
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