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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 16275/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente . dott. Susanna Terni Giudice rel. Est. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 02/05/2022, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 6/2/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26/3/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/01/1975, rappresentato e difeso dall'avv. , con studio in CORSO DI PORTA Parte_2
ROMANA, 52 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/09/1973 , rappresentato e difeso dall'avv. LUCCHINI STEFANO . con studio in PIAZZA
VIRGILIO 3 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON AVV. , Curatore dei Minori , nato il [...], e , Controparte_2 Persona_1 Persona_2
nato il [...], nominato con provvedimento del 1.8.2023, con studio in Milano Via Giotto n.28
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12.5.2022
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Signori e Parte_1 il giorno 19.12.2009 (anno 2009, atto n. 593) in Slavonski Brod (Croazia), non trascritto in Controparte_1 Italia;
b) confermare il rigetto della richiesta di trasferimento dei minori a Vienna svolta dalla madre;
c) ritenuta acquisita al presente procedimento la CTU della Dott.ssa depositata il 7.5.2024 Persona_3 nel sub-procedimento rg. n. 16275-1/2022, disporre l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali territoriali del Comune di Milano come previsto in detta CTU, delegando gli stessi all'attuazione e definizione di un sostegno alla genitorialità con i seguenti obbiettivi: monitorare il nucleo e la qualità delle relazioni genitoriali e genitori/figli; intervenire nelle decisioni di maggiore interesse qualora i genitori non raggiungano un accordo relazionare al giudice il monitoraggio del nucleo e la qualità delle relazioni almeno inizialmente ogni sei mesi, almeno fino a quando la madre definirà il suo progetto lavorativo;
garantire e monitorare due distinti percorsi di ascolto psicoterapeutici a favore dei minori.dc) disporre il collocamento e la regolamentazione dei tempi di permanenza con i genitori come da CTU e quindi come segue: nel caso in cui la madre resti a vivere all'estero (Vienna) e, quindi, non si trasferisca a Milano, i minori resteranno prevalentemente collocati presso il padre presso la cui abitazione avranno la residenza anche ai fini anagrafici, con la seguente regolamentazione dei tempi con la madre: due weekend non consecutivi al mese dal venerdì pomeriggio dopo la scuola sino al lunedì mattina al rientro a scuola;
rispetto alle vacanze scolastiche della scuola francese in autunno (ottobre/novembre) ed in primavera (Pasqua) i minori staranno per un periodo di due terzi con la madre ed un terzo con il padre;
le vacanze invernali ed estive manterranno invece una suddivisione paritaria tra madre e padre;
nel caso in cui la madre dovesse trasferirsi a Milano, i minori trascorreranno un tempo paritario con entrambi i genitori, alternando una settimana presso il padre e una settimana presso la madre (dal lunedì alla domenica); le vacanze saranno equamente suddivise al 50 % mantenendo inalterata l'alternanza delle settimane, precisando che per le vacanze estive a partire dal luglio 2025 i minori staranno i primi 15 giorni con il padre e i successivi 15 giorni con la madre e lo stesso nel successivo mese di agosto, alternando tali periodi tra i genitori di anno in anno;
gli stessi manterranno la residenza anagrafica presso il padre;
d) disporre i seguenti interventi terapeutici: presso i Servizi Sociali, un percorso di sostegno alla genitorialità a favore dei genitori;
per i minori una presa in carico psicoterapeutica di entrambi, da disporsi con urgenza, delegando i Servizi Sociali -quale ente affidatario- ad attivare e monitorare tali per i due genitori, due distinti percorsi di aiuto psicologico per entrambi:
e) disporre a carico della madre: a) sino a quando la madre resterà all'estero e, quindi, non dovesse trasferirsi a Milano, il versamento a favore del padre di un assegno mensile di € 1.000,00 (milleeuro) per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 100% della scuola privata (scuola francese) e delle spese sanitarie ed oltre al 70% di tutte le altre spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale;
b) nel caso in cui la madre dovesse trasferirsi a Milano, il versamento a favore del padre di un assegno mensile di € 500,00 (cinquecentoeuro) per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 100% della scuola privata (scuola francese) e delle spese sanitarie ed oltre al 70% di tutte le altre spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale;
c) per il periodo dal 1° ottobre 2023, data di trasferimento della madre a Vienna e di collocamento in via di fatto dei figli presso il padre, e sino alla data di emissione della sentenza conclusiva del presente procedimento, il versamento a favore del padre di un assegno mensile di € 500,00 (cinquecentoeuro) per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento da questo sostenuto nel corso di tale periodo;
f) respingere ogni altra domanda proposta dalla Sig.ra non conforme alle presenti conclusioni. Controparte_1
Per : Controparte_1
1. Disporre che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità genitoriale, con esercizio separato delle questioni di ordinaria amministrazione durante i rispettivi periodi di convivenza dei figli con ciascun genitore;
2. disporre il collocamento dei figli minori presso la residenza della madre a Vienna;
3. disporre che il padre possa continuare a vedere i figli con regolarità, ma con diverse modalità che tengano conto della distanza tra le città di Milano e di Vienna e degli impegni scolastici dei figli;
in particolare che i figli possano trascorrere l'intera pausa scolastica nei mesi di ottobre/novembre e febbraio/marzo con il padre, salvo diverse esigenze dei figli minori;
4. le vacanze natalizie e quelle previste nel periodo aprile/maggio, nonché le vacanze estive suddivise in parti uguali, ivi compresi i giorni di viaggio per il trasferimento.
5. tenuto conto degli accordi economici disporre che il padre continui a versare la somma di euro 500,00= mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie alle condizioni già concordate.
Per il CURATORE SPECIALE DEI MINORI
-Disporre l'affido dei minori all'Ente con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza;
disporre, di conseguenza, che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute e residenza vengano assunte dall'Ente affidatario, in caso di disaccordo tra i genitori, sentiti gli stessi, cui verranno posti a carico gli eventuali oneri di tali decisioni nella misura indicata per la condivisione delle spese straordinarie relative alle minori;
-Confermare il collocamento dei minori recependo la proposta del CTU che ha individuato due modalità a seconda che la mamma resti definitivamente a Milano o non resti definitivamente a Milano;
-Confermare le modalità ed i tempi di frequentazione di ed con i genitori recependo la proposta del Per_4 Per_5 CTU da intendersi qui integralmente trascritta;
-Incaricare i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ATS, ciascuno per la parte di competenza ed in stretta collaborazione tra loro, di:
Garantire e monitorare l'intervento di presa in carico psicoterapeutica dei minori;
Garantire e monitorare un percorso di sostegno alla genitorialità;
Garantire e monitorare un percorso di aiuto psicologico per entrambi i genitori;
-In punto mantenimento e condivisione delle spese straordinarie dei minori il sottoscritto curatore si rimette alla decisione che il Tribunale riterrà più opportuna rispetto alla determinazione dell'eventuale contributo al mantenimento e del contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie dei minori, tenuto conto che ancora oggi non è dato sapere se la mamma resterà o non resterà definitivamente a Milano e, quindi, del tempo di permanenza dei minori presso la stessa.
-Nell'interesse dei minori si chiede che il giudice valuti di disporre l'abbreviazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
- Con vittoria di spese e compensi professionali
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
E hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 19.12.2009 in Slavonski Brod (Croazia), non trascritto in Italia. dall'unione nascevano, i figli , il 7.6.2010, e , il 30.11.2012, entrambi Persona_1 Persona_2
a Grenoble (Francia) dove la coppia si era trasferita, per poi successivamente spostarsi a Vienna, prima di decidere di comune accordo di stabilire la nuova residenza in Milano nel 2018, dove all'atto del deposito del ricorso introduttivo i coniugi, seppur da separati, vivevano, essi, infatti , si separavano consensualmente con verbale del 14.12.2020, omologato in data
30.12.2020 dal Tribunale di Milano che prevedeva l'affido condiviso dei minori, il prevalente collocamento dei minori presso la madre nella casa coniugale di Via Rospigliosi n 1 a Milano, assegnata alla madre e tempi di frequentazione padre/ figli dettagliatamente descritti nel verbale, il contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre per la somma mensile complessiva di euro 500, ed il 50% delle spese extra- assegno, con ricorso depositato in data 29.4.2022 chiedeva lo Parte_1
scioglimento del matrimonio con affido condiviso dei minori, un ampliamento del periodo di permanenza dei minori con sé ed una riduzione del contributo al mantenimento, da determinarsi nella somma complessiva di euro 250, oltre al 50% delle spese extra-assegno, un assegno divorzile in suo favore in misura di € 500,00 mensili,
a sostegno delle sue domande evidenziava un forte legame con i figli che, ormai cresciuti, desiderava poter tenere ancor più con sé, anche per rinsaldare il rapporto dei ragazzi con la nuova compagna, con la quale conviveva, nonché, sul fronte economico, evidenziando il non concretizzarsi delle aspettative lavorative che lo avevano indotto, al momento della separazione, ad obbligarsi al versamento di un assegno perequativo che, invece, non era più in grado di sostenere, circostanza che unita alla differenza reddituale con la moglie, strettamente connessa ai suoi sacrifici professionali, legittimava la richiesta di un assegno divorzile, con comparsa depositata in data 24.10.2022 si costituiva la resistente aderendo alla domanda di affido condiviso, ma opponendosi a quella di modifica della regolamentazione delle visite padre/figli , reputandola non rispondente all'interesse dei figli, in considerazione dei turni lavorativi del padre, delle ridotte dimensioni dell'alloggio in cui questi viveva insieme alla compagna e dove presto avrebbero dovuto accogliere un loro figlio in arrivo;
sotto il profilo economico evidenziava la mancanza di elementi modificativi rispetto al momento della sottoscrizione dell'accordo separativo e dei presupposti per l'assegno divorzile richiesto dal ricorrente, all'udienza presidenziale del 22.11.2022, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza a verbale confermava le condizioni di cui alla separazione, ad eccezione della ripartizione delle spese straordinarie che poneva a carico del padre nella ridotta misura del 30%, in considerazione dell'evidente disparità reddituale tra le parti, quindi nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 20.4.2023, concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale era vistata dal PM senza osservazioni in data 22.11.2022 , con la memoria integrativa del 3.3.2023 il ricorrente preliminarmente rinunziava alla domanda di assegno divorzile, per le motivazioni dettagliatamente indicate, insisteva poi nelle ulteriori domande mostrandosi tuttavia disponibile ad innalzare l'offerta di assegno perequativo per i figli sino ad un totale di € 400,00, ma di non poter continuare a corrispondere € 500,00 come da ordinanza presidenziale anche per l' ormai imminente arrivo di un altro figlio;
con la costituzione in giudizio del 3.4.2023 invece,
insisteva nelle domande già formulate, Controparte_1 alla prima udienza di comparizione innanzi all'istruttore del 20.4.2023 le parti chiedevano ed ottenevano l'assegnazione dei termini ex art 183 VI comma cpc , ed il G.I. rinviava al 19.10.2023, per la decisione dei mezzi istruttori, nelle more del deposito delle relative memorie, con istanza del 19.6.2023 la resistente, a modifica dell'ordinanza presidenziale, chiedeva di essere autorizzata a trasferirsi a Vienna con figli, essendo essa dipendente di Unicredit Austria, che aveva deciso di riorganizzare l'azienda anche con taglio del personale, con impossibilità di prolungare la sua permanenza in Italia – dove era stata temporaneamente distaccata - alle condizioni economiche privilegiate di cui al momento godeva, potendo restare a lavorare a Milano esclusivamente accettando un contratto di lavoro basico senza benefit aziendali, come ad esempio l'appartamento, la retta della scuola per i figli, le coperture assicurative e con la conseguente riduzione dello stipendio, instauratosi il contraddittorio nel sub- procedimento aperto, con comparsa depositata in data
14.7.2023 si costituiva il resistente opponendosi alla richiesta della ricorrente, evidenziando come la conflittualità acutizzatasi dopo la separazione e l'assoluta incomunicabilità tra le parti avrebbero inferto un colpo decisivo alla sua relazione con i figli qualora fossero stati allontanati da Milano, allontanamento che peraltro considerava altamente dannoso anche per i ragazzi che avrebbero dovuto nuovamente stravolgere le loro abitudini, in un momento di estrema fragilità determinata dalle dinamiche familiari alterate, all'udienza del 18.7.2023 comparivano le parti personalmente, insistendo ciascuna nelle proprie domande, quindi con ordinanza dell'1.8.2023 in considerazione dell'elevata conflittualità ed a tutela del superiore interesse dei ragazzi veniva nominato un Curatore speciale dei minori nella persona dell'Avv.
Laura Maria Pietrasanta e disposta ctu psicodiagnostica con incarico alla Dott. che, svolte in Pt_3
contradditorio tra le parti le operazioni peritali e nel pieno rispetto delle indicazioni codicistiche, depositava la relazione in data 7.5.2024, su espressa richiesta del Curatore Speciale, inoltre, ed a totale completamento dell'istruttoria sul punto, all'udienza del 18 ottobre 2024 venivano ascoltati i minori, ad ulteriore garanzia con la presenza dell'ausiliario nella persona della Dott. - soggetto diverso dal CTU - ed alla quale Persona_6 esaurito l'incombente veniva concesso un termine per depositare breve relazione sull'ascolto, così come analogamente e successivamente al suo deposito veniva concesso un termine alle parti per note scritte, con ordinanza dettagliatamente motivata del 13.1.2025 il G.I. respingeva la richiesta della resistente di autorizzazione al trasferimento dei minori a Vienna, invitando nel contempo le parti ad attivare a favore dei minori un percorso di psicoterapia e riservando alla sentenze le ulteriori disposizioni definitive inerenti alla responsabilità genitoriale,
pendente il sub procedimento di causa, il giudizio principale proseguiva nelle sue scansioni procedurali sicché con ordinanza del .. il G.I. così disponeva in ordine alle richieste istruttorie delle parti:
“ rilevato che le prove testimoniali articolate dal ricorrente vertono su circostanze valutative ( capp1,2,6,9) su genericamente articolate ( capp 2,3,4,7,8,10,11) irrilevanti ( capp1,2,3,12,13,14,15); ritenuto irrilevante il chiesto interrogatorio formale;
ritenuto che deve ordinarsi ad entrambe le parti di depositare dichiarazioni redditi relativa agli anni
2022 e 2023 e discolsure aggiornata;
ritenuti irrilevanti gli ordini di esibizione chiesti da parte ricorrente, ritenuto che la causa deve rinviarsi alla udienza del 26.11.2024 già fissata per l'esame della relazione sull'ascolto dei minori nel giudizio cautelare in corso di causa, riservandosi di fissare a detta udienza quella successiva di precisazione delle conclusioni;
PQM
Respinge le richieste istruttorie di parte ricorrente;
Ordina ad entrambe le parti di depositare dichiarazione dei redditi degli anni 2022 e 2023 nonchè disclosure aggiornata entro il 21.11.2024 Rinvia la causa alla udienza del 26.11.2024 ai sensi dell'art 127 ter cpc con termine per note scritte fino alla udienza”
quindi all'esito dell'udienza sostituita, definito contestualmente il sub procedimento con la separata ordinanza già esaminata, il G.I. ritenendo la causa matura per la decisione rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, onerando le parti del deposito della disclosure aggiornata e delle ultime dichiarazioni dei redditi, nel termine concesso parte ricorrente depositava la documentazione richiesta, con le note sostitutive dell'udienza le parti ed il Curatore speciale precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione di gg 20 per comparse conclusionali e ulteriori 20 per memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento Ue 1111/19 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia il ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari i figli minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI.
È infatti di tutta evidenza che la causa sia incentrata maggiormente sulle questioni legate alla genitorialità ed al collocamento dei minori, aspetto in ordine al quale è stata condotta una ampia e meticolosa istruttoria. Le domande economiche sono rimaste sullo sfondo e comunque con esiti intimamente connessi a quelli della domanda principale. In ogni caso con riferimento a queste è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011
n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento. I coniugi hanno contratto matrimonio in data 19.12.2009 in Slavonski Brod (Croazia), non trascritto in Italia e si sono separati consensualmente come da verbale ex art. 711 c.p.c. del 14.12.2020, omologato il 30.1.2020 dal Tribunale di Milano. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 29.4.2022), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza con ciascun genitore
La decisione sottoposta, oggi, al Collegio, riguarda una coppia genitoriale che ha in modo rilevante aumentato la conflittualità e l'incomunicabilità a tutto danno dei figli minori e , Per_4 Per_2
che sono pericolosamente triangolati nella tossica relazione parentale.
E' emerso in giudizio che padre e madre, presi singolarmente, abbiano delle discrete competenze genitoriali che, nei fatti, hanno consentito loro di gestire, seppur tra alti e bassi, l'affidamento condiviso concordato in separazione. Ciò però soltanto sino al momento in cui, già esistenti i primi dissapori e le prime recriminazioni reciproche – per lo più collegate alla nuova convivenza del ricorrente che la moglie reputava limitante della corretta gestione dei figli - non è intervenuta la decisione della resistente di ritornare a vivere in Austria, decisione fondamentalmente sorretta da questioni economiche e di carriera, assunta certamente con la buona fede di ritenere scontata, perché per loro non psicologicamente impattante, l'autorizzazione del Tribunale anche al trasferimento dei figli.
Tuttavia il Giudice istruttore investito della relativa istanza , che doveva avere come unico obiettivo il benessere psico fisico dei minori ai quali deve garantire il miglior progetto di crescita secondo una visione tutelante per i minori medesimi, ha correttamente instaurato un dettagliato e meticoloso contraddittorio, avvalendosi di tutti gli strumenti di ausilio che la legge mette a disposizione per poter giungere alla più equilibrata delle decisioni in questione di così elevata importanza.
Quindi a tutela di ed , è stato dapprima nominato un Curatore speciale di Per_4 Per_2
comprovata esperienza, è stata disposta una CTU con professionista anch'esso di rilevante esperienza e comprovata professionalità e, in ultimo, disposta l'audizione dei minori, alla presenza di un ulteriore esperto, proprio per la necessità di comprendere, durante l'ascolto, non soltanto quanto verbalmente espresso dai ragazzi, ma anche il non verbale, di difficile percezione da parte del Giudice in una situazione così delicata e con un così elevato coinvolgimento emotivo dei ragazzi.
Il risultato di questo elevato lavoro di equipe ha portato ad una conclusione univoca, che il
Collegio ritiene oggi di dover recepire: i ragazzi, non possono, almeno allo stato, essere sradicati dal luogo in cui vivono e sono cresciuti.
Come infatti espressamente sottolineato dalla Dott.ssa alterare la condizione Persona_3
attuale dei minori potrebbe creare ulteriori ferite per lo stato psicologico degli stessi e per la loro futura crescita: essi invero hanno manifestato un disagio emotivo per il quale è necessario mantenere stabile il collocamento a Milano.
Sempre a parere del CTU il proseguire dell'atteggiamento dei genitori, che non appaiono in grado di gestire “ in modo condiviso e cooperativo le decisioni in merito alla crescita dei figli, mancando di comunicazione e cooperazione “ , comporterebbe una tale compromissione della crescita psicologica dei ragazzi - con il rischio concreto di blocco evolutivo e futuro - tanto da spingersi a suggerire al Tribunale di valutare l'intervento massiccio e supportante dei Servizi Sociali, da coinvolgere attivamente fino al recupero della capacità genitoriale, oggi del tutto carente.
Né può bastare il desiderio verbalmente espresso dai ragazzi di trasferirsi a Vienna a scardinare un quadro così dettagliato e qualificato, tanto più che, come emerge anche dalle osservazioni dell'esperto presente alla loro audizione, la sofferenza espressa da entrambi è elevatissima ed è evidente il loro primario desiderio di far cessare la guerra tra i genitori, che rende allarmante il loro futuro: ciò ancor prima ed ancor più del problema della loro collocazione. Poichè pertanto è pacifico che l'ascolto del minore non vincola assolutamente la decisione del Giudice, che ne terrà debito conto ma in comparazione con tutti gli altri elementi emersi, appare evidente che nell'esclusivo interesse dei minori, il loro volere, al momento, debba necessariamente essere disatteso.
D'altronde, una rilevante parte dell'insofferenza manifestata dai ragazzi e posta dalla madre come ulteriore elemento a suffragio della richiesta, deriva dalla condivisione di spazi troppo ridotti con gli altri componenti del nucleo familiare allargato – oltre al padre anche la sorellina piccola, la compagna del padre e spesso la figlia di quest'ultima – condizione questa che verrà agevolmente superato con il reperimento di una abitazione più adeguata che il padre si è impegnato a trovare nell'ipotesi di collocamento prevalente dei figli;
così come verosimilmente anche le tensioni tra il e la sua Parte_1 nuova compagna, lamentate da ed , si allenteranno con l'auspicabile smorzarsi della Per_4 Per_2
conflittualità tra le parti oggi in causa.
Confermato, pertanto, il divieto al trasferimento a Vienna dei ragazzi, i minori resteranno collocati i minori in via prevalente ed anche ai fini della residenza anagrafica presso il padre - nell'attuale abitazione o nella futura che verrà reperita sempre nel territorio di Milano, da cui i ragazzi non vanno allontanati – quanto meno fino ad un eventuale rientro stabile in loco della madre, tuttavia allo stato non ipotizzato dalla di lei difesa.
Il Collegio ritiene, sempre allo stato, di non poter confermare l'affidamento condiviso ai genitori dei due minori. Le parti, infatti, come già ampiamente e diffusamente illustrato, non hanno gli strumenti e le capacità di un costruttivo dialogo e di una collaborazione che possa portarli a giungere concordemente ad assumere le decisioni importanti per la serena ed armonica crescita dei ragazzi, che hanno bisogno di stabilità ed univocità. Un quadro di siffatte carenze impone, pertanto, che al momento venga accolta la conclusione del Curatore Speciale, cui ha aderito anche il ricorrente, di affidamento dei minori ai servizi sociali competenti per territorio, i quali assumeranno quindi le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza. L'affidamento dovrà durare fino a quando i genitori avranno assunto adeguate competenze attraverso i percorsi già avviasti o che verranno attivati e potranno essere in grado di rappresentare un effettivo sostegno i figli minori. Si stima che tale percorso possa essere contenuto in anni 2, come da Legge 184/1983 art. 5 bis, applicabile in via analogica, dalla presente decisione. Nel contempo, poiché il genitore collocatario ha comunque mostrato la capacità di potersi occupare in maniera sufficiente ed adeguata della cura dei figli,
a questo, sempre ai sensi dell'art. 5 bis già citato vengono attribuiti i poteri decisionali ordinari meglio dettagliati in dispositivo.
Quanto ai tempi di permanenza dei minori con la madre, questi chiaramente vengono notevolmente influenzati dalla distanza geografica che la scelta della ha determinato. Parte_1
Dispone pertanto il Collegio che la resistente trascorra con i figli due week end al mese, non consecutivi, dal sabato mattina alla domenica sera – o dal venerdì sera al lunedì mattina qualora gli impegni lavorativi glielo consentano – con orari da indicare al padre non appena conosciuti e comunque almeno due settimane prima ,come oggi avviene;
in difetto di comunicazione essi vengono fin d'ora fissati dal sabato alle 9.30 alla domenica sera alle 20.30. I ragazzi trascorreranno con la madre le intere vacanze della scuola francese di ottobre/ novembre e febbraio/marzo; nel periodo natalizio ad anni alterni con il padre dalla fine delle lezioni sino al 30 Dicembre compreso ovvero dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio, anno 2025 primo periodo con la madre;
ad anni alterni l'intero periodo di vacanze pasquali, anno 2025 con la madre;
durante l'estate quindici giorni durante il mese di luglio e quindici giorni durante quello di agosto, in periodi da concordarsi con il padre entro il 30 aprile di ogni anno;
in difetto di accordo essi vengono individuati in anni alterni dal 1 al 16 luglio compreso e dal 1al 16 agosto compreso, ovvero l'anno successivo dal 17 luglio al 31 luglio e dal 17 agosto al 31 Agosto, anno 2025 primo periodo con la madre.
I costi dei viaggi da e per Milano della resistente e/o dei figli e per la permanenza restano ad intero carico della madre.
Le condizioni economiche
La decisione del Tribunale in ordine al collocamento ed alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei presso ciascun genitore influenza automaticamente le determinazioni economiche in ordine al loro mantenimento . , tuttavia, ha precisato le conclusioni esclusivamente Controparte_1 sul presupposto dell'accoglimento dell' istanza di trasferimento senza alcuna richiesta subordinata, salvo che nella sua comparsa conclusionale comunque sottolineare tutte le spese cui va incontro direttamente per i minori e/o per vederli sino alla loro permanenza a Milano, auspicata breve.
Il ricorrente, invece, evidenziando preliminarmente di non aver ricevuto alcun contributo materno dal momento del collocamento di fatto dei minori presso di sé (ottobre 2023) ha chiesto che stante gli redditi materni e le evidenti differenze reddituali tra i genitori, tenuto conto della necessità indefettibile di reperire una abitazione sufficientemente grande da poter riservare a ed , che l'hanno Per_4 Per_2
reclamata a gran voce, una autonomia di spazi, venga disposto a carico della resistente un assegno nella misura di € 2.00,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Linee guida del Tribunale di
Milano ed oltre ancora al 100% del costo della scuola francese che la madre vuole continuare a garantire ai figli ma che lui con i redditi percepiti ed ai pesi della nuova famiglia non avrebbe possibilità di sostenere.
A riguardo si osserva che le differenze reddituali tra le parti sono di tutta evidenza.
Il ricorrente, come risulta dalla disclosure aggiornata correttamente depositata nei termini assegnati dal G.I. e dalla documentazione reddituale allegata, ha redditi annuali lordi, per l'anno 2023, nel quale ha trovato una stabilità economica, pari € 26.918; ha accantonamenti bancari irrisori e non possiede beni immobili, né beni mobili rilevanti. Con tale modesto importo deve provvedere oltre che a se stesso, alla sua quota di mantenimento ordinario e straordinario dei tre figli.
Ben più florida la situazione di che, del resto, è sempre stata il coniuge Controparte_1
economicamente forte della coppia, e per le cui scelte di carriera la famiglia si è spostata dai vari luoghi di residenza. Ella come manager di CR (Italia e/o Austria) ha negli anni guadagnato cifre ragguardevoli che hanno consentito un elevato tenore di vita anche ai figli.
Al contrario del ricorrente la resistente non ha aggiornato, come da espressa richiesta del G.I. nell'ordinanza del 13.1.2025, né il modello di disclosure né le dichiarazioni dei redditi, cosicché il dato definitivo non è oggi a disposizione del Tribunale.
Tuttavia, anche ai sensi dell'art. 116 cpc, il Collegio reputa non modificata la condizione economica di , ed una conferma, indiretta ma dotata di ampio margine di certezza, si Persona_7
desume dalle dichiarazioni della stessa a sostegno della scelta di tornare a Vienna: solo così avrebbe potuto mantenere inalterata la propria rilevante retribuzione, i propri benefit in termini di casa e di rimborso scuola per i figli.
Ciò posto, e partendo dalla seppur datata disclosure in atti e dalla documentazione allegata, la ricorrente ha prodotto, nell'anno 2023 un reddito lordo di a € 211.361, pari a quindi a 9 volte quello del ricorrente;
ha discreti accantonamenti bancari, non deve affrontare spese abitative né mediche, avendo tra i suoi bonus l'abitazione e l'assicurazione medica.
Appare quindi di tutta evidenza che con disponibilità così elevate possa indubbiamente, anzi debba, contribuire al mantenimento di ed quando si trovano presso il padre, con una cifra Per_4 Per_2 che risulti rispettosa dei criteri di cui all'art. 337 c.c, tenuto conto, si ripete, della necessità per il padre di reperire un nuovo immobile per la famiglia allargata che, in considerazione dell'assegno che verrà posto a carico della madre dovrà avere stanze separate per ciascuno dei due figli, che per la loro stabilità hanno espressamente chiesto spazi autonomi.
In conclusione, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c, si ritiene di porre definitivamente a carico della madre un assegno mensile perequativo per il mantenimento dei due figli minori nella misura complessiva di € 500,00 per il periodo ottobre 2023 - marzo 2025, ed € 2.000 (€ 1.000 per ciascuno) annualmente rivalutabili con decorrenza Aprile 2025; di porre a carico della madre il 100% costo della scuola francese oltre che il 70% delle ulteriori spese straordinarie, come indicate nelle Linee guida L'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito verrà interamente trattenuto da Parte_1
[...]
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo status e la soccombenza di Controparte_1
sulle ulteriori domande, le spese di lite quantificate come da dispositivo vengono integralmente poste a carico della resistente. Le spese del curatore speciale, liquidare come da separato decreto, vengono poste a carico delle parti solidalmente e nella misura del 50% ciascuno ed il pagamento andrà effettuato in favore dell'Erario, essendo il Curatore speciale ammesso al Gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 19.12.2009 in Slavonski Brod (Croazia), non trascritto in Italia;
CP_1
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le opportune annotazioni;
3. , il 7.6.2010, e , ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 al Servizio Persona_8 Persona_2
Sociale del Comune di Milano per un periodo di anni due;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4.Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione e educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
5. Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei figli minori presso il padre e che la madre possa vederli e tenerli con sé con i seguenti tempi e modalità:
-due week end al mese, non consecutivi, dal sabato mattina alla domenica sera – o dal venerdì sera al lunedì mattina qualora gli impegni lavorativi glielo consentano – con orari da indicare al padre non appena conosciuti e comunque almeno due settimane prima come oggi avviene;
in difetto di comunicazione essi vengono fin d'ora fissati dal sabato alle 9.30 alla domenica sera alle 20.30. - le intere vacanze della scuola francese di ottobre/ novembre e febbraio/marzo; nel periodo natalizio ad anni alterni con il padre dalla fine delle lezioni sino al 30 Dicembre compreso ovvero dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio, anno 2025 primo periodo con la madre;
ad anni alterni l'intero periodo di vacanze pasquali, anno 2025 con la madre;
durante l'estate quindici giorni durante il mese di luglio e quindici giorni durante quello di agosto, in periodi da concordarsi con il padre entro il 30 aprile di ogni anno;
in difetto di accordo essi vengono individuati in anni alterni dal 1 al 16 luglio compreso e dal 1al 16 agosto compreso, ovvero l'anno successivo dal 17 luglio al 31 luglio e dal 17 agosto al 31 Agosto, anno 2025 primo periodo con la madre.
6.Incarica il Servizio Sociale affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione materna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, sentiti i minori medesimi, tenuto delle condizioni di loro benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore dei minori e dei genitori;
7.Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
8.Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
b. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
c. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
d. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
f. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
9.Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi ed i minori assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
10.Dispone il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
11.Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
12.Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
13.Incarica il Servizio Sociale affidatario, in collaborazione con i , Controparte_3
ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare/proseguire gli interventi di supporto di supporto socio-educativo anche domiciliari e interventi di supporto psicologico/psicoterapeutico/neuro- psichiatrico per i minori;
14.Incarica il Servizio Sociale affidatario, in collaborazione con i , Controparte_3
ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare/proseguire gli interventi di seguito dettagliati: interventi di supporto alla genitorialità; interventi di supporto psicologico/psicoterapeutico per entrambi i genitori, compatibilmente con la residenza estera della madre;
15.Incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, allargato alla nuova famiglia del padre, e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni trimestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per i minori;
16.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi della CP_3
avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di CP_3
pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale. ,
17.Pone definitivamente a carico della madre un assegno mensile perequativo per il mantenimento dei due figli minori, da versarsi al padre, nella misura complessiva di € 500,00 per il periodo ottobre 2023 - marzo 2025, ed € 2.000 (€ 1.000 per ciascuno) annualmente rivalutabili con decorrenza Aprile 2025, entro il giorno 5 di ogni mese, nonchè il 100% costo della scuola francese oltre che il 70% delle ulteriori spese straordinarie, di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
18.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, venga interamente trattenuto dal padre collocatario;
19.Dispone che i costi per i viaggi e l'alloggio della madre e/o dei minori da Milano a Vienna e viceversa restino interamente a carico di Controparte_1
20.Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano, Controparte_1 in € 7.200,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge, in esse comprese anche le spese per il sub procedimento in corso di causa;
21.Pone a carico delle parti solidalmente e nella misura del 50% ciascuno, le spese di lite sostenute dal
Curatore speciale, che verranno liquidate come da separato decreto .
22.Pone definitivamente a carico di entrambi i genitori, al 50% ciascuno, le spese della CTU già liquidate nel corso del giudizio
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale affidatario, ai Servizi Specialistici dell'ASST di Milano al Giudice Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del provvedimento
Milano, 26.3.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Susanna Terni dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente . dott. Susanna Terni Giudice rel. Est. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 02/05/2022, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 6/2/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26/3/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/01/1975, rappresentato e difeso dall'avv. , con studio in CORSO DI PORTA Parte_2
ROMANA, 52 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/09/1973 , rappresentato e difeso dall'avv. LUCCHINI STEFANO . con studio in PIAZZA
VIRGILIO 3 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON AVV. , Curatore dei Minori , nato il [...], e , Controparte_2 Persona_1 Persona_2
nato il [...], nominato con provvedimento del 1.8.2023, con studio in Milano Via Giotto n.28
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12.5.2022
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Signori e Parte_1 il giorno 19.12.2009 (anno 2009, atto n. 593) in Slavonski Brod (Croazia), non trascritto in Controparte_1 Italia;
b) confermare il rigetto della richiesta di trasferimento dei minori a Vienna svolta dalla madre;
c) ritenuta acquisita al presente procedimento la CTU della Dott.ssa depositata il 7.5.2024 Persona_3 nel sub-procedimento rg. n. 16275-1/2022, disporre l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali territoriali del Comune di Milano come previsto in detta CTU, delegando gli stessi all'attuazione e definizione di un sostegno alla genitorialità con i seguenti obbiettivi: monitorare il nucleo e la qualità delle relazioni genitoriali e genitori/figli; intervenire nelle decisioni di maggiore interesse qualora i genitori non raggiungano un accordo relazionare al giudice il monitoraggio del nucleo e la qualità delle relazioni almeno inizialmente ogni sei mesi, almeno fino a quando la madre definirà il suo progetto lavorativo;
garantire e monitorare due distinti percorsi di ascolto psicoterapeutici a favore dei minori.dc) disporre il collocamento e la regolamentazione dei tempi di permanenza con i genitori come da CTU e quindi come segue: nel caso in cui la madre resti a vivere all'estero (Vienna) e, quindi, non si trasferisca a Milano, i minori resteranno prevalentemente collocati presso il padre presso la cui abitazione avranno la residenza anche ai fini anagrafici, con la seguente regolamentazione dei tempi con la madre: due weekend non consecutivi al mese dal venerdì pomeriggio dopo la scuola sino al lunedì mattina al rientro a scuola;
rispetto alle vacanze scolastiche della scuola francese in autunno (ottobre/novembre) ed in primavera (Pasqua) i minori staranno per un periodo di due terzi con la madre ed un terzo con il padre;
le vacanze invernali ed estive manterranno invece una suddivisione paritaria tra madre e padre;
nel caso in cui la madre dovesse trasferirsi a Milano, i minori trascorreranno un tempo paritario con entrambi i genitori, alternando una settimana presso il padre e una settimana presso la madre (dal lunedì alla domenica); le vacanze saranno equamente suddivise al 50 % mantenendo inalterata l'alternanza delle settimane, precisando che per le vacanze estive a partire dal luglio 2025 i minori staranno i primi 15 giorni con il padre e i successivi 15 giorni con la madre e lo stesso nel successivo mese di agosto, alternando tali periodi tra i genitori di anno in anno;
gli stessi manterranno la residenza anagrafica presso il padre;
d) disporre i seguenti interventi terapeutici: presso i Servizi Sociali, un percorso di sostegno alla genitorialità a favore dei genitori;
per i minori una presa in carico psicoterapeutica di entrambi, da disporsi con urgenza, delegando i Servizi Sociali -quale ente affidatario- ad attivare e monitorare tali per i due genitori, due distinti percorsi di aiuto psicologico per entrambi:
e) disporre a carico della madre: a) sino a quando la madre resterà all'estero e, quindi, non dovesse trasferirsi a Milano, il versamento a favore del padre di un assegno mensile di € 1.000,00 (milleeuro) per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 100% della scuola privata (scuola francese) e delle spese sanitarie ed oltre al 70% di tutte le altre spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale;
b) nel caso in cui la madre dovesse trasferirsi a Milano, il versamento a favore del padre di un assegno mensile di € 500,00 (cinquecentoeuro) per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 100% della scuola privata (scuola francese) e delle spese sanitarie ed oltre al 70% di tutte le altre spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale;
c) per il periodo dal 1° ottobre 2023, data di trasferimento della madre a Vienna e di collocamento in via di fatto dei figli presso il padre, e sino alla data di emissione della sentenza conclusiva del presente procedimento, il versamento a favore del padre di un assegno mensile di € 500,00 (cinquecentoeuro) per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento da questo sostenuto nel corso di tale periodo;
f) respingere ogni altra domanda proposta dalla Sig.ra non conforme alle presenti conclusioni. Controparte_1
Per : Controparte_1
1. Disporre che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità genitoriale, con esercizio separato delle questioni di ordinaria amministrazione durante i rispettivi periodi di convivenza dei figli con ciascun genitore;
2. disporre il collocamento dei figli minori presso la residenza della madre a Vienna;
3. disporre che il padre possa continuare a vedere i figli con regolarità, ma con diverse modalità che tengano conto della distanza tra le città di Milano e di Vienna e degli impegni scolastici dei figli;
in particolare che i figli possano trascorrere l'intera pausa scolastica nei mesi di ottobre/novembre e febbraio/marzo con il padre, salvo diverse esigenze dei figli minori;
4. le vacanze natalizie e quelle previste nel periodo aprile/maggio, nonché le vacanze estive suddivise in parti uguali, ivi compresi i giorni di viaggio per il trasferimento.
5. tenuto conto degli accordi economici disporre che il padre continui a versare la somma di euro 500,00= mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie alle condizioni già concordate.
Per il CURATORE SPECIALE DEI MINORI
-Disporre l'affido dei minori all'Ente con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza;
disporre, di conseguenza, che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute e residenza vengano assunte dall'Ente affidatario, in caso di disaccordo tra i genitori, sentiti gli stessi, cui verranno posti a carico gli eventuali oneri di tali decisioni nella misura indicata per la condivisione delle spese straordinarie relative alle minori;
-Confermare il collocamento dei minori recependo la proposta del CTU che ha individuato due modalità a seconda che la mamma resti definitivamente a Milano o non resti definitivamente a Milano;
-Confermare le modalità ed i tempi di frequentazione di ed con i genitori recependo la proposta del Per_4 Per_5 CTU da intendersi qui integralmente trascritta;
-Incaricare i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ATS, ciascuno per la parte di competenza ed in stretta collaborazione tra loro, di:
Garantire e monitorare l'intervento di presa in carico psicoterapeutica dei minori;
Garantire e monitorare un percorso di sostegno alla genitorialità;
Garantire e monitorare un percorso di aiuto psicologico per entrambi i genitori;
-In punto mantenimento e condivisione delle spese straordinarie dei minori il sottoscritto curatore si rimette alla decisione che il Tribunale riterrà più opportuna rispetto alla determinazione dell'eventuale contributo al mantenimento e del contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie dei minori, tenuto conto che ancora oggi non è dato sapere se la mamma resterà o non resterà definitivamente a Milano e, quindi, del tempo di permanenza dei minori presso la stessa.
-Nell'interesse dei minori si chiede che il giudice valuti di disporre l'abbreviazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
- Con vittoria di spese e compensi professionali
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
E hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 19.12.2009 in Slavonski Brod (Croazia), non trascritto in Italia. dall'unione nascevano, i figli , il 7.6.2010, e , il 30.11.2012, entrambi Persona_1 Persona_2
a Grenoble (Francia) dove la coppia si era trasferita, per poi successivamente spostarsi a Vienna, prima di decidere di comune accordo di stabilire la nuova residenza in Milano nel 2018, dove all'atto del deposito del ricorso introduttivo i coniugi, seppur da separati, vivevano, essi, infatti , si separavano consensualmente con verbale del 14.12.2020, omologato in data
30.12.2020 dal Tribunale di Milano che prevedeva l'affido condiviso dei minori, il prevalente collocamento dei minori presso la madre nella casa coniugale di Via Rospigliosi n 1 a Milano, assegnata alla madre e tempi di frequentazione padre/ figli dettagliatamente descritti nel verbale, il contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre per la somma mensile complessiva di euro 500, ed il 50% delle spese extra- assegno, con ricorso depositato in data 29.4.2022 chiedeva lo Parte_1
scioglimento del matrimonio con affido condiviso dei minori, un ampliamento del periodo di permanenza dei minori con sé ed una riduzione del contributo al mantenimento, da determinarsi nella somma complessiva di euro 250, oltre al 50% delle spese extra-assegno, un assegno divorzile in suo favore in misura di € 500,00 mensili,
a sostegno delle sue domande evidenziava un forte legame con i figli che, ormai cresciuti, desiderava poter tenere ancor più con sé, anche per rinsaldare il rapporto dei ragazzi con la nuova compagna, con la quale conviveva, nonché, sul fronte economico, evidenziando il non concretizzarsi delle aspettative lavorative che lo avevano indotto, al momento della separazione, ad obbligarsi al versamento di un assegno perequativo che, invece, non era più in grado di sostenere, circostanza che unita alla differenza reddituale con la moglie, strettamente connessa ai suoi sacrifici professionali, legittimava la richiesta di un assegno divorzile, con comparsa depositata in data 24.10.2022 si costituiva la resistente aderendo alla domanda di affido condiviso, ma opponendosi a quella di modifica della regolamentazione delle visite padre/figli , reputandola non rispondente all'interesse dei figli, in considerazione dei turni lavorativi del padre, delle ridotte dimensioni dell'alloggio in cui questi viveva insieme alla compagna e dove presto avrebbero dovuto accogliere un loro figlio in arrivo;
sotto il profilo economico evidenziava la mancanza di elementi modificativi rispetto al momento della sottoscrizione dell'accordo separativo e dei presupposti per l'assegno divorzile richiesto dal ricorrente, all'udienza presidenziale del 22.11.2022, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza a verbale confermava le condizioni di cui alla separazione, ad eccezione della ripartizione delle spese straordinarie che poneva a carico del padre nella ridotta misura del 30%, in considerazione dell'evidente disparità reddituale tra le parti, quindi nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 20.4.2023, concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale era vistata dal PM senza osservazioni in data 22.11.2022 , con la memoria integrativa del 3.3.2023 il ricorrente preliminarmente rinunziava alla domanda di assegno divorzile, per le motivazioni dettagliatamente indicate, insisteva poi nelle ulteriori domande mostrandosi tuttavia disponibile ad innalzare l'offerta di assegno perequativo per i figli sino ad un totale di € 400,00, ma di non poter continuare a corrispondere € 500,00 come da ordinanza presidenziale anche per l' ormai imminente arrivo di un altro figlio;
con la costituzione in giudizio del 3.4.2023 invece,
insisteva nelle domande già formulate, Controparte_1 alla prima udienza di comparizione innanzi all'istruttore del 20.4.2023 le parti chiedevano ed ottenevano l'assegnazione dei termini ex art 183 VI comma cpc , ed il G.I. rinviava al 19.10.2023, per la decisione dei mezzi istruttori, nelle more del deposito delle relative memorie, con istanza del 19.6.2023 la resistente, a modifica dell'ordinanza presidenziale, chiedeva di essere autorizzata a trasferirsi a Vienna con figli, essendo essa dipendente di Unicredit Austria, che aveva deciso di riorganizzare l'azienda anche con taglio del personale, con impossibilità di prolungare la sua permanenza in Italia – dove era stata temporaneamente distaccata - alle condizioni economiche privilegiate di cui al momento godeva, potendo restare a lavorare a Milano esclusivamente accettando un contratto di lavoro basico senza benefit aziendali, come ad esempio l'appartamento, la retta della scuola per i figli, le coperture assicurative e con la conseguente riduzione dello stipendio, instauratosi il contraddittorio nel sub- procedimento aperto, con comparsa depositata in data
14.7.2023 si costituiva il resistente opponendosi alla richiesta della ricorrente, evidenziando come la conflittualità acutizzatasi dopo la separazione e l'assoluta incomunicabilità tra le parti avrebbero inferto un colpo decisivo alla sua relazione con i figli qualora fossero stati allontanati da Milano, allontanamento che peraltro considerava altamente dannoso anche per i ragazzi che avrebbero dovuto nuovamente stravolgere le loro abitudini, in un momento di estrema fragilità determinata dalle dinamiche familiari alterate, all'udienza del 18.7.2023 comparivano le parti personalmente, insistendo ciascuna nelle proprie domande, quindi con ordinanza dell'1.8.2023 in considerazione dell'elevata conflittualità ed a tutela del superiore interesse dei ragazzi veniva nominato un Curatore speciale dei minori nella persona dell'Avv.
Laura Maria Pietrasanta e disposta ctu psicodiagnostica con incarico alla Dott. che, svolte in Pt_3
contradditorio tra le parti le operazioni peritali e nel pieno rispetto delle indicazioni codicistiche, depositava la relazione in data 7.5.2024, su espressa richiesta del Curatore Speciale, inoltre, ed a totale completamento dell'istruttoria sul punto, all'udienza del 18 ottobre 2024 venivano ascoltati i minori, ad ulteriore garanzia con la presenza dell'ausiliario nella persona della Dott. - soggetto diverso dal CTU - ed alla quale Persona_6 esaurito l'incombente veniva concesso un termine per depositare breve relazione sull'ascolto, così come analogamente e successivamente al suo deposito veniva concesso un termine alle parti per note scritte, con ordinanza dettagliatamente motivata del 13.1.2025 il G.I. respingeva la richiesta della resistente di autorizzazione al trasferimento dei minori a Vienna, invitando nel contempo le parti ad attivare a favore dei minori un percorso di psicoterapia e riservando alla sentenze le ulteriori disposizioni definitive inerenti alla responsabilità genitoriale,
pendente il sub procedimento di causa, il giudizio principale proseguiva nelle sue scansioni procedurali sicché con ordinanza del .. il G.I. così disponeva in ordine alle richieste istruttorie delle parti:
“ rilevato che le prove testimoniali articolate dal ricorrente vertono su circostanze valutative ( capp1,2,6,9) su genericamente articolate ( capp 2,3,4,7,8,10,11) irrilevanti ( capp1,2,3,12,13,14,15); ritenuto irrilevante il chiesto interrogatorio formale;
ritenuto che deve ordinarsi ad entrambe le parti di depositare dichiarazioni redditi relativa agli anni
2022 e 2023 e discolsure aggiornata;
ritenuti irrilevanti gli ordini di esibizione chiesti da parte ricorrente, ritenuto che la causa deve rinviarsi alla udienza del 26.11.2024 già fissata per l'esame della relazione sull'ascolto dei minori nel giudizio cautelare in corso di causa, riservandosi di fissare a detta udienza quella successiva di precisazione delle conclusioni;
PQM
Respinge le richieste istruttorie di parte ricorrente;
Ordina ad entrambe le parti di depositare dichiarazione dei redditi degli anni 2022 e 2023 nonchè disclosure aggiornata entro il 21.11.2024 Rinvia la causa alla udienza del 26.11.2024 ai sensi dell'art 127 ter cpc con termine per note scritte fino alla udienza”
quindi all'esito dell'udienza sostituita, definito contestualmente il sub procedimento con la separata ordinanza già esaminata, il G.I. ritenendo la causa matura per la decisione rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, onerando le parti del deposito della disclosure aggiornata e delle ultime dichiarazioni dei redditi, nel termine concesso parte ricorrente depositava la documentazione richiesta, con le note sostitutive dell'udienza le parti ed il Curatore speciale precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione di gg 20 per comparse conclusionali e ulteriori 20 per memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento Ue 1111/19 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia il ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari i figli minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI.
È infatti di tutta evidenza che la causa sia incentrata maggiormente sulle questioni legate alla genitorialità ed al collocamento dei minori, aspetto in ordine al quale è stata condotta una ampia e meticolosa istruttoria. Le domande economiche sono rimaste sullo sfondo e comunque con esiti intimamente connessi a quelli della domanda principale. In ogni caso con riferimento a queste è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011
n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento. I coniugi hanno contratto matrimonio in data 19.12.2009 in Slavonski Brod (Croazia), non trascritto in Italia e si sono separati consensualmente come da verbale ex art. 711 c.p.c. del 14.12.2020, omologato il 30.1.2020 dal Tribunale di Milano. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 29.4.2022), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza con ciascun genitore
La decisione sottoposta, oggi, al Collegio, riguarda una coppia genitoriale che ha in modo rilevante aumentato la conflittualità e l'incomunicabilità a tutto danno dei figli minori e , Per_4 Per_2
che sono pericolosamente triangolati nella tossica relazione parentale.
E' emerso in giudizio che padre e madre, presi singolarmente, abbiano delle discrete competenze genitoriali che, nei fatti, hanno consentito loro di gestire, seppur tra alti e bassi, l'affidamento condiviso concordato in separazione. Ciò però soltanto sino al momento in cui, già esistenti i primi dissapori e le prime recriminazioni reciproche – per lo più collegate alla nuova convivenza del ricorrente che la moglie reputava limitante della corretta gestione dei figli - non è intervenuta la decisione della resistente di ritornare a vivere in Austria, decisione fondamentalmente sorretta da questioni economiche e di carriera, assunta certamente con la buona fede di ritenere scontata, perché per loro non psicologicamente impattante, l'autorizzazione del Tribunale anche al trasferimento dei figli.
Tuttavia il Giudice istruttore investito della relativa istanza , che doveva avere come unico obiettivo il benessere psico fisico dei minori ai quali deve garantire il miglior progetto di crescita secondo una visione tutelante per i minori medesimi, ha correttamente instaurato un dettagliato e meticoloso contraddittorio, avvalendosi di tutti gli strumenti di ausilio che la legge mette a disposizione per poter giungere alla più equilibrata delle decisioni in questione di così elevata importanza.
Quindi a tutela di ed , è stato dapprima nominato un Curatore speciale di Per_4 Per_2
comprovata esperienza, è stata disposta una CTU con professionista anch'esso di rilevante esperienza e comprovata professionalità e, in ultimo, disposta l'audizione dei minori, alla presenza di un ulteriore esperto, proprio per la necessità di comprendere, durante l'ascolto, non soltanto quanto verbalmente espresso dai ragazzi, ma anche il non verbale, di difficile percezione da parte del Giudice in una situazione così delicata e con un così elevato coinvolgimento emotivo dei ragazzi.
Il risultato di questo elevato lavoro di equipe ha portato ad una conclusione univoca, che il
Collegio ritiene oggi di dover recepire: i ragazzi, non possono, almeno allo stato, essere sradicati dal luogo in cui vivono e sono cresciuti.
Come infatti espressamente sottolineato dalla Dott.ssa alterare la condizione Persona_3
attuale dei minori potrebbe creare ulteriori ferite per lo stato psicologico degli stessi e per la loro futura crescita: essi invero hanno manifestato un disagio emotivo per il quale è necessario mantenere stabile il collocamento a Milano.
Sempre a parere del CTU il proseguire dell'atteggiamento dei genitori, che non appaiono in grado di gestire “ in modo condiviso e cooperativo le decisioni in merito alla crescita dei figli, mancando di comunicazione e cooperazione “ , comporterebbe una tale compromissione della crescita psicologica dei ragazzi - con il rischio concreto di blocco evolutivo e futuro - tanto da spingersi a suggerire al Tribunale di valutare l'intervento massiccio e supportante dei Servizi Sociali, da coinvolgere attivamente fino al recupero della capacità genitoriale, oggi del tutto carente.
Né può bastare il desiderio verbalmente espresso dai ragazzi di trasferirsi a Vienna a scardinare un quadro così dettagliato e qualificato, tanto più che, come emerge anche dalle osservazioni dell'esperto presente alla loro audizione, la sofferenza espressa da entrambi è elevatissima ed è evidente il loro primario desiderio di far cessare la guerra tra i genitori, che rende allarmante il loro futuro: ciò ancor prima ed ancor più del problema della loro collocazione. Poichè pertanto è pacifico che l'ascolto del minore non vincola assolutamente la decisione del Giudice, che ne terrà debito conto ma in comparazione con tutti gli altri elementi emersi, appare evidente che nell'esclusivo interesse dei minori, il loro volere, al momento, debba necessariamente essere disatteso.
D'altronde, una rilevante parte dell'insofferenza manifestata dai ragazzi e posta dalla madre come ulteriore elemento a suffragio della richiesta, deriva dalla condivisione di spazi troppo ridotti con gli altri componenti del nucleo familiare allargato – oltre al padre anche la sorellina piccola, la compagna del padre e spesso la figlia di quest'ultima – condizione questa che verrà agevolmente superato con il reperimento di una abitazione più adeguata che il padre si è impegnato a trovare nell'ipotesi di collocamento prevalente dei figli;
così come verosimilmente anche le tensioni tra il e la sua Parte_1 nuova compagna, lamentate da ed , si allenteranno con l'auspicabile smorzarsi della Per_4 Per_2
conflittualità tra le parti oggi in causa.
Confermato, pertanto, il divieto al trasferimento a Vienna dei ragazzi, i minori resteranno collocati i minori in via prevalente ed anche ai fini della residenza anagrafica presso il padre - nell'attuale abitazione o nella futura che verrà reperita sempre nel territorio di Milano, da cui i ragazzi non vanno allontanati – quanto meno fino ad un eventuale rientro stabile in loco della madre, tuttavia allo stato non ipotizzato dalla di lei difesa.
Il Collegio ritiene, sempre allo stato, di non poter confermare l'affidamento condiviso ai genitori dei due minori. Le parti, infatti, come già ampiamente e diffusamente illustrato, non hanno gli strumenti e le capacità di un costruttivo dialogo e di una collaborazione che possa portarli a giungere concordemente ad assumere le decisioni importanti per la serena ed armonica crescita dei ragazzi, che hanno bisogno di stabilità ed univocità. Un quadro di siffatte carenze impone, pertanto, che al momento venga accolta la conclusione del Curatore Speciale, cui ha aderito anche il ricorrente, di affidamento dei minori ai servizi sociali competenti per territorio, i quali assumeranno quindi le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza. L'affidamento dovrà durare fino a quando i genitori avranno assunto adeguate competenze attraverso i percorsi già avviasti o che verranno attivati e potranno essere in grado di rappresentare un effettivo sostegno i figli minori. Si stima che tale percorso possa essere contenuto in anni 2, come da Legge 184/1983 art. 5 bis, applicabile in via analogica, dalla presente decisione. Nel contempo, poiché il genitore collocatario ha comunque mostrato la capacità di potersi occupare in maniera sufficiente ed adeguata della cura dei figli,
a questo, sempre ai sensi dell'art. 5 bis già citato vengono attribuiti i poteri decisionali ordinari meglio dettagliati in dispositivo.
Quanto ai tempi di permanenza dei minori con la madre, questi chiaramente vengono notevolmente influenzati dalla distanza geografica che la scelta della ha determinato. Parte_1
Dispone pertanto il Collegio che la resistente trascorra con i figli due week end al mese, non consecutivi, dal sabato mattina alla domenica sera – o dal venerdì sera al lunedì mattina qualora gli impegni lavorativi glielo consentano – con orari da indicare al padre non appena conosciuti e comunque almeno due settimane prima ,come oggi avviene;
in difetto di comunicazione essi vengono fin d'ora fissati dal sabato alle 9.30 alla domenica sera alle 20.30. I ragazzi trascorreranno con la madre le intere vacanze della scuola francese di ottobre/ novembre e febbraio/marzo; nel periodo natalizio ad anni alterni con il padre dalla fine delle lezioni sino al 30 Dicembre compreso ovvero dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio, anno 2025 primo periodo con la madre;
ad anni alterni l'intero periodo di vacanze pasquali, anno 2025 con la madre;
durante l'estate quindici giorni durante il mese di luglio e quindici giorni durante quello di agosto, in periodi da concordarsi con il padre entro il 30 aprile di ogni anno;
in difetto di accordo essi vengono individuati in anni alterni dal 1 al 16 luglio compreso e dal 1al 16 agosto compreso, ovvero l'anno successivo dal 17 luglio al 31 luglio e dal 17 agosto al 31 Agosto, anno 2025 primo periodo con la madre.
I costi dei viaggi da e per Milano della resistente e/o dei figli e per la permanenza restano ad intero carico della madre.
Le condizioni economiche
La decisione del Tribunale in ordine al collocamento ed alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei presso ciascun genitore influenza automaticamente le determinazioni economiche in ordine al loro mantenimento . , tuttavia, ha precisato le conclusioni esclusivamente Controparte_1 sul presupposto dell'accoglimento dell' istanza di trasferimento senza alcuna richiesta subordinata, salvo che nella sua comparsa conclusionale comunque sottolineare tutte le spese cui va incontro direttamente per i minori e/o per vederli sino alla loro permanenza a Milano, auspicata breve.
Il ricorrente, invece, evidenziando preliminarmente di non aver ricevuto alcun contributo materno dal momento del collocamento di fatto dei minori presso di sé (ottobre 2023) ha chiesto che stante gli redditi materni e le evidenti differenze reddituali tra i genitori, tenuto conto della necessità indefettibile di reperire una abitazione sufficientemente grande da poter riservare a ed , che l'hanno Per_4 Per_2
reclamata a gran voce, una autonomia di spazi, venga disposto a carico della resistente un assegno nella misura di € 2.00,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Linee guida del Tribunale di
Milano ed oltre ancora al 100% del costo della scuola francese che la madre vuole continuare a garantire ai figli ma che lui con i redditi percepiti ed ai pesi della nuova famiglia non avrebbe possibilità di sostenere.
A riguardo si osserva che le differenze reddituali tra le parti sono di tutta evidenza.
Il ricorrente, come risulta dalla disclosure aggiornata correttamente depositata nei termini assegnati dal G.I. e dalla documentazione reddituale allegata, ha redditi annuali lordi, per l'anno 2023, nel quale ha trovato una stabilità economica, pari € 26.918; ha accantonamenti bancari irrisori e non possiede beni immobili, né beni mobili rilevanti. Con tale modesto importo deve provvedere oltre che a se stesso, alla sua quota di mantenimento ordinario e straordinario dei tre figli.
Ben più florida la situazione di che, del resto, è sempre stata il coniuge Controparte_1
economicamente forte della coppia, e per le cui scelte di carriera la famiglia si è spostata dai vari luoghi di residenza. Ella come manager di CR (Italia e/o Austria) ha negli anni guadagnato cifre ragguardevoli che hanno consentito un elevato tenore di vita anche ai figli.
Al contrario del ricorrente la resistente non ha aggiornato, come da espressa richiesta del G.I. nell'ordinanza del 13.1.2025, né il modello di disclosure né le dichiarazioni dei redditi, cosicché il dato definitivo non è oggi a disposizione del Tribunale.
Tuttavia, anche ai sensi dell'art. 116 cpc, il Collegio reputa non modificata la condizione economica di , ed una conferma, indiretta ma dotata di ampio margine di certezza, si Persona_7
desume dalle dichiarazioni della stessa a sostegno della scelta di tornare a Vienna: solo così avrebbe potuto mantenere inalterata la propria rilevante retribuzione, i propri benefit in termini di casa e di rimborso scuola per i figli.
Ciò posto, e partendo dalla seppur datata disclosure in atti e dalla documentazione allegata, la ricorrente ha prodotto, nell'anno 2023 un reddito lordo di a € 211.361, pari a quindi a 9 volte quello del ricorrente;
ha discreti accantonamenti bancari, non deve affrontare spese abitative né mediche, avendo tra i suoi bonus l'abitazione e l'assicurazione medica.
Appare quindi di tutta evidenza che con disponibilità così elevate possa indubbiamente, anzi debba, contribuire al mantenimento di ed quando si trovano presso il padre, con una cifra Per_4 Per_2 che risulti rispettosa dei criteri di cui all'art. 337 c.c, tenuto conto, si ripete, della necessità per il padre di reperire un nuovo immobile per la famiglia allargata che, in considerazione dell'assegno che verrà posto a carico della madre dovrà avere stanze separate per ciascuno dei due figli, che per la loro stabilità hanno espressamente chiesto spazi autonomi.
In conclusione, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c, si ritiene di porre definitivamente a carico della madre un assegno mensile perequativo per il mantenimento dei due figli minori nella misura complessiva di € 500,00 per il periodo ottobre 2023 - marzo 2025, ed € 2.000 (€ 1.000 per ciascuno) annualmente rivalutabili con decorrenza Aprile 2025; di porre a carico della madre il 100% costo della scuola francese oltre che il 70% delle ulteriori spese straordinarie, come indicate nelle Linee guida L'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito verrà interamente trattenuto da Parte_1
[...]
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo status e la soccombenza di Controparte_1
sulle ulteriori domande, le spese di lite quantificate come da dispositivo vengono integralmente poste a carico della resistente. Le spese del curatore speciale, liquidare come da separato decreto, vengono poste a carico delle parti solidalmente e nella misura del 50% ciascuno ed il pagamento andrà effettuato in favore dell'Erario, essendo il Curatore speciale ammesso al Gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 19.12.2009 in Slavonski Brod (Croazia), non trascritto in Italia;
CP_1
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le opportune annotazioni;
3. , il 7.6.2010, e , ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 al Servizio Persona_8 Persona_2
Sociale del Comune di Milano per un periodo di anni due;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4.Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione e educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
5. Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei figli minori presso il padre e che la madre possa vederli e tenerli con sé con i seguenti tempi e modalità:
-due week end al mese, non consecutivi, dal sabato mattina alla domenica sera – o dal venerdì sera al lunedì mattina qualora gli impegni lavorativi glielo consentano – con orari da indicare al padre non appena conosciuti e comunque almeno due settimane prima come oggi avviene;
in difetto di comunicazione essi vengono fin d'ora fissati dal sabato alle 9.30 alla domenica sera alle 20.30. - le intere vacanze della scuola francese di ottobre/ novembre e febbraio/marzo; nel periodo natalizio ad anni alterni con il padre dalla fine delle lezioni sino al 30 Dicembre compreso ovvero dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio, anno 2025 primo periodo con la madre;
ad anni alterni l'intero periodo di vacanze pasquali, anno 2025 con la madre;
durante l'estate quindici giorni durante il mese di luglio e quindici giorni durante quello di agosto, in periodi da concordarsi con il padre entro il 30 aprile di ogni anno;
in difetto di accordo essi vengono individuati in anni alterni dal 1 al 16 luglio compreso e dal 1al 16 agosto compreso, ovvero l'anno successivo dal 17 luglio al 31 luglio e dal 17 agosto al 31 Agosto, anno 2025 primo periodo con la madre.
6.Incarica il Servizio Sociale affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione materna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, sentiti i minori medesimi, tenuto delle condizioni di loro benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore dei minori e dei genitori;
7.Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
8.Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
b. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
c. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
d. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
f. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
9.Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi ed i minori assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
10.Dispone il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
11.Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
12.Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
13.Incarica il Servizio Sociale affidatario, in collaborazione con i , Controparte_3
ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare/proseguire gli interventi di supporto di supporto socio-educativo anche domiciliari e interventi di supporto psicologico/psicoterapeutico/neuro- psichiatrico per i minori;
14.Incarica il Servizio Sociale affidatario, in collaborazione con i , Controparte_3
ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare/proseguire gli interventi di seguito dettagliati: interventi di supporto alla genitorialità; interventi di supporto psicologico/psicoterapeutico per entrambi i genitori, compatibilmente con la residenza estera della madre;
15.Incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, allargato alla nuova famiglia del padre, e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni trimestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per i minori;
16.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi della CP_3
avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di CP_3
pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale. ,
17.Pone definitivamente a carico della madre un assegno mensile perequativo per il mantenimento dei due figli minori, da versarsi al padre, nella misura complessiva di € 500,00 per il periodo ottobre 2023 - marzo 2025, ed € 2.000 (€ 1.000 per ciascuno) annualmente rivalutabili con decorrenza Aprile 2025, entro il giorno 5 di ogni mese, nonchè il 100% costo della scuola francese oltre che il 70% delle ulteriori spese straordinarie, di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
18.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, venga interamente trattenuto dal padre collocatario;
19.Dispone che i costi per i viaggi e l'alloggio della madre e/o dei minori da Milano a Vienna e viceversa restino interamente a carico di Controparte_1
20.Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano, Controparte_1 in € 7.200,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge, in esse comprese anche le spese per il sub procedimento in corso di causa;
21.Pone a carico delle parti solidalmente e nella misura del 50% ciascuno, le spese di lite sostenute dal
Curatore speciale, che verranno liquidate come da separato decreto .
22.Pone definitivamente a carico di entrambi i genitori, al 50% ciascuno, le spese della CTU già liquidate nel corso del giudizio
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale affidatario, ai Servizi Specialistici dell'ASST di Milano al Giudice Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del provvedimento
Milano, 26.3.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Susanna Terni dott. Laura Maria Cosmai