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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 7453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7453 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza
La dott.ssa SA TO, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del 16.10.2025, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 19697/24 R.G. Lavoro TRA
, nata Napoli il 05.04.1965, elettivamente domiciliata in Parte_1
Napoli, via Torino n.118, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Rambone. RICORRENTE
E
, già , in persona del Direttore Generale Controparte_1 CP_1 pro tempore, Dott. Ing. , con sede legale in Napoli, via Comunale CP_2 del Principe n.13/a, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Testa, elettivamente domiciliata come in atti in Napoli, via dei Mille n.47. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 16.9.24, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere dipendente dell'Amministrazione resistente, immessa in ruolo, presso il DSB 29 corso
DE con il profilo di inquadramento e la data di assunzione di cui ai cedolini paga allegati agli atti;
di essere turnista, svolgendo la sua prestazione lavorativa su tre turni, per sei giorni lavorativi su sette, e precisamente quello mattutino di ore sei, dalle ore
8.00 alle ore 14.00, quello pomeridiano di sei ore, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e quello di notte di dodici ore, dalle ore 20.00 alle ore 08.00; di percepire a titolo di trattamento economico per le ferie un importo corrispondente alla retribuzione individuale mensile di cui all'art.37, comma 2 lett. c del CCNL integrativo del 20.09.2001 in misura giornaliera, a cui si aggiungono le sole ed esclusive indennità della retribuzione accessoria mensile e non quelle giornalierie;
che le indennità mensili vengono calcolate sempre su 26 giorni indipendentemente dall'effettiva presenza mentre quelle giornaliere si distinguano in quanto calcolate solo sull'effettiva presenza in servizio;
che dal trattamento economico per ferie risulta esclusa l'indennità giornaliera di turno di cui all'art. 44 comma 3 del CCNL 1994/1997 successivamente disciplinata dall'art.86 comma 3 del CCNL Sanità del 21.5.2018 e con decorrenza 01.02.2023 dall'art.106 comma 2; che pertanto ella era creditrice a titolo di differenze retributive relative al trattamento economico per ferie dell'importo di € 498,64.
Ha concluso chiedendo di “A) in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle norme contrattuali richiamate in diritto e precisamente l'art.19 comma 1 del CCNL
01.09.1995 nonché l'art.23, comma 4 del CCNL 19.04.2004 e l'art.33 comma 1 e art
86 comma 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018 e art. 106 del CCNL 2019/2021 nella parte in cui non includono l'indennità giornaliera di turno nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione spettante per i giorni di fruizione delle ferie e per l'effetto condannare l , in persona del Dirigente p.t. domiciliato per Controparte_1
la carica presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli (NA) – alla via Cupa Del
Principe n.13/A ( Ex Ospedale Frullone), al pagamento delle in favore del ricorrente dell'importo di € 498,94, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da quantificare;
B) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario”.
Costituitasi tempestivamente, la ha eccepito preliminarmente la Parte_2
prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. della pretesa creditoria con riferimento al periodo da maggio 2019 ad aprile 2024, assumendo quale atto interruttivo la data di deposito del ricorso del 16.9.2024.
Nel merito ha rilevato l'infondatezza della domanda in quanto, sulla base della previsione della contrattazione collettiva, l'indennità per particolari condizioni di lavoro è prevista esclusivamente per i giorni di effettiva presenza in servizio del dipendente turnista per cui non poteva essere riconosciuta nelle giornate di ferie. Infine, ha osservato che tale indennità non è intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte, non essendo diretta a remunerare la specifica professionalità del lavoratore ma solo una particolare e mutevole modalità, logistica, temporale della prestazione lavorativa.
Ha concluso chiedendo: “1) rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi dedotti nella memoria difensiva;
IN VIA GRADATA: 2) nell'ipotesi di accertamento del diritto di parte ricorrente alla retribuzione per ciascun giorno di ferie comprensiva della “indennità giornaliera di turno”, previo accertamento della parziale prescrizione della pretesa creditoria, limitare il computo della parte variabile alle sole giornate di ferie annuali minime;
IN OGNI CASO: 3) con vittoria di spese e compensi professionali ”.
In esito alla udienza sopra indicata come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Infatti, per come ritenuto dalla Cassazione (Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2023, n. 36197) il dies a quo per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo decorre dal giorno della loro insorgenza e per quelli che maturano alla cessazione a partire da tale data, escludendo il sussistere di un metus in capo al dipendente nei confronti della Pubblica
Amministrazione.
Tanto premesso, in mancanza di atti interruttivi antecedenti la notifica del ricorso, è a quest'ultima che occorre fare capo per individuare detto atto, pertanto alla data del
16.9.2024, con la conseguenza che appaiono prescritte tutte le pretese che concernono il periodo dal 1.5.2019 al 16.9.2019, pretese quantificabili in euro 98,78 ( in quanto dal conteggio allegato al ricorso si evince che tutta la quantificazione relativa a tale anno risale a periodo prescritto e pertanto esaurisce il relativo credito). La restante domanda della ricorrente è in parte fondata, per come ritenuto da altri magistrati della sezione, con sentenze che vengono in questa sede menzionate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. ( sentenza resa nel proc. 6116/23 g.l. dr. Armato, sentenza resa nel proc. 12755/23 , g.l. dr. Bonfiglio, sentenza n. 345/2023 g.l. Cardellicchio. sentenza n. 1668/24 g.l. dr. Manzon), le quali a loro volta si uniformano all'orientamento già espresso dalla Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e di retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Quanto ai fatti, la ricorrente è pacificamente collaboratore professionale sanitario - infermiere operante su tre turni lavorativi.
La doglianza di cui al ricorso si fonda sul fatto che l'attuale computo della retribuzione feriale annuale non tiene conto, nella base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, della cd. indennità turno.
In particolare, per la soluzione della controversia, occorre richiamare la nozione cd.
“europea” di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n.
13425/2019, n. 22401/2020 e n. 37589/2021).
L'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive, l'importo sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti per la indennità giornaliera di turno, per il periodo dal 1.5.2019 al 31.12.2024.
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno
4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012,
e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , Per_1 Per_2 Per_3 C1214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Per_4
Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: “(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si Per_5
può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Z1 e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, AM e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli
Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori
(sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_6
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C1350/06
e C- 520/06, e altri, punto 58). Persona_7
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze BI e altri, punto 58, nonché UL
e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, AM e altri (punto 21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente Per_8
collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza AM e altri cit., punto 24).
All'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza AM e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza AM e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di
Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C1539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
In ordine alla questione controversa questo Giudice, nel prendere atto dell'orientamento dei Giudici di legittimità favorevole alla tesi attorea, ritiene di conformarsi allo stesso, in applicazione del principio di nomofilachia assegnato dall'ordinamento nazionale alle pronunce della Cassazione.
Tanto premesso, appare dirimente ai fini del decidere valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nel caso di specie, l'indennità giornaliera turno è regolata all'art. 86, comma 3, CCNL
Comparto Sanità 2016/2018, il quale prevede che:
“[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a €
4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.
L'interpretazione della citata norma collettiva induce a ritenere che l'indennità oggetto del presente giudizio è attribuita per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte e in particolare a quelli legati alla maggiore gravosità della prestazione lavorativa resa in turni avvicendati e flessibili predisposti unilateralmente dall'azienda per garantire la continuità del servizio pubblico, intrinsecamente collegati e connaturati alle mansioni contrattualmente assegnate al lavoratore, senza assolvere ad alcuna finalità di natura risarcitoria;
tale interpretazione, peraltro, è deducibile anche dal fatto che la disposizione è rubricata come “Indennità per particolari condizioni di lavoro”.
In particolare, tale indennità giornaliera, stante l'indicata finalità, presenta caratteristiche tali da qualificarla come elemento strettamente connesso alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Pertanto, tale voce retributiva è perfettamente riconducibile alla esposta nozione di retribuzione europea e deve ritenersi che sia senza dubbio collegata allo “status del lavoratore”, non rappresentando elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, di cui rappresenta un elemento stabile.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve affermarsi che detta indennità è legata alle mansioni del personale sanitario e tecnico appartenente a determinate categorie (B, C e D), in quanto connesse alle modalità peculiari di svolgimento delle stesse ovvero tese a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione di particolari mansioni, e vanno pertanto incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
In ogni caso, la norma collettiva successiva, quella di cui al CCNL2022, dispone sul punto: art. 106: Indennità di turno, di servizio notturno e festivo
1. L'indennità di cui al presente articolo è finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
2. Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata. (…) 7. Le indennità di cui al presente articolo sostituiscono e disapplicano, a decorrere dall'1 gennaio 2023, le indennità per particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 86, commi 3, 4, 7,
12, 13 e 14 del CCNL 21.5.2018.
Tanto basta perché, per tutto il periodo oggetto di disamina, a cavallo tra i due ccnl,
l'indennità in parola possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Orbene, dall'esame delle buste paga in atti, inerenti al periodo oggetto di rivendicazione, si evince che tale indennità giornaliera è stata corrisposta alla parte ricorrente in modo continuativo.
La normativa contrattuale vigente, però, ne esclude la computabilità ai fini della determinazione della retribuzione da corrispondersi durante i periodi di fruizione delle ferie. In particolare, l'art. 33, comma 1 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio
2018 dispone che la retribuzione spettante durante il periodo feriale è quella cd.
“normale” di cui all'art. 19, comma 1, del CCNL del 1.9.1995, in cui non rientrano le particolari indennità di turno o per lavoro notturno (art.23, comma 4, del CCNL del
19.4.2004) e il cui valore, a decorrere dall'entrata in vigore del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, coincide con la “retribuzione individuale mensile” disciplinata dal comma. 2 lett. c dell'art. 37 (retribuzione base mensile di cui alla lett.b), dal valore comune delle indennità di qualificazione professionale di cui alla tabella B, colonna D, prospetto 2, allegata al CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001, dalla retribuzione individuale d'anzianità, dall'indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 20, CCNL 7.4.99, ove spettante, e da altri eventuali assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per 13 mensilità) che non ricomprende la rivendicata indennità giornaliera.
Tale disciplina contrattuale, pertanto, con l'esclusione dell'indennità di cui al cit. art. 86 dalla nozione di retribuzione “normale” o “retribuzione individuale mensile” utile per la quantificazione del trattamento retributivo erogato nei periodi di fruizione delle ferie, si pone in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, per cui ne deve essere dichiarata la nullità.
Conseguentemente deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente al computo dell'indennità di turno di cui all'art. dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità
2016-2018 nella retribuzione “normale” o nella “retribuzione individuale mensile”, ai fini del calcolo del compenso per i periodi di congedo per ferie.
Nei conteggi elaborati nel ricorso introduttivo per la quantificazione delle differenze retributive spettanti l'importo giornaliero dell'indennità, pari ad €. 4,49 e dal 1.1.2023 pari a euro 2,07, è moltiplicato per il numero di giorni di ferie goduti.
Infatti, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della
Suprema Corte, dunque, emerge che: - la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Pertanto, per quanto esposto, sussiste nella specie una non trascurabile divergenza tra quanto parte ricorrente avrebbe percepito per effetto della inclusione della indennità rivendicata e quanto di fatto percepito nel periodo per cui è causa. La quantificazione delle quote di indennità riconosciute durante le ferie a opera della contrattazione collettiva non esclude la valutazione, in sede giurisdizionale, della loro rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
La contrattazione collettiva, pur nell'autonomia riservata in determinate materie, è pur sempre subordinata alla normativa comunitaria. In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non possono certo consentire di eludere le norme comunitarie, che il giudice è sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita dalla Corte di
Giustizia.
Conclusivamente, va dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi computate nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie della voce denominata “indennità giornaliera di turno” per il periodo dal Contr
1..5.2019 al 31.12.2024 e conseguentemente la convenuta va condannata al pagamento in suo favore delle differenze maturate a tale titolo nel periodo predetto.
In particolare, va computata nella retribuzione dovuta per i periodi ferali fruiti in tale lasso temporale, l'“indennità giornaliera di turno”, per l'importo di € 4,49, ai sensi dell'art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018 e per il periodo dal 1.1.2023 al 31.12.2024, per l'importo di € 2,07.
A tale proposito, in relazione all'esatto dovuto, deve osservarsi quanto segue.
Dalle buste paga in atti si evince, a ben vedere, che l'indennità è stata costantemente percepita dalla ricorrente mensilmente per un numero di giorni inferiore a quelli di volta in volta di servizio.
In tal modo il criterio di calcolo utilizzato da parte attrice finisce per attribuire tale indennità giornaliera in misura superiore per i periodi di congedo per ferie rispetto a quelli di effettivo servizio.
Ciò considerato ai fini di una quantificazione del relativo trattamento economico, in assenza di una previsione nelle fonti legali interne (art. 36 comma 3 Cost., art. 2109 c.c.
e lo stesso art. 10 d. Igs. n. 66 del 2003) di criteri utili per il calcolo della retribuzione da corrispondere durante il periodo feriale, può farsi ricorso alla nozione di retribuzione di riferimento prevista dalla contrattazione collettiva interpretata in modo tale da assicurare la congruità del trattamento affinché “al lavoratore sia garantita "almeno la normale o media retribuzione" secondo quanto disposto dalla Convenzione O.I.L. n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n.157) (Cass.
23819/2015).
Pertanto, melius re perpensa rispetto a propria precedente decisione, come criterio di determinazione equitativo del compenso spettante può ritenersi corretto il riferimento ad una media determinata su una base temporale mensile, così come previsto per la retribuzione individuale di cui al cit. art. 37.
Dall'esame delle buste paga prodotte si evince che, a fronte di un numero di giorni di servizio mensili pari a 26, l'indennità giornaliera è stata mediamente erogata per 20/21 giorni corrispondenti, in linea di massima, all'80% dei giorni di servizio.
Equitativamente, pertanto, il compenso può essere riconosciuto nella misura del 80%.
Pertanto, premesso che l'importo correttamente quantificato per tutti i giorni di ferie, così come conteggiati dalla convenuta quanto al periodo non prescritto (dal 2020 in poi) in un totale di 124, anno per anno, in base a prospetto allegato alla memoria di costituzione e non contestato, considerando anche gli importi diversi per i due diversi periodi, è pari a € 404,3, deve essere riconosciuta come dovuta dalla convenuta al ricorrente la somma di €. 323,44 .
Sul detto importo vanno corrisposti gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalle singole scadenze al saldo.
Non è infatti dovuta la rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 c. 36 L. 724/94, così come interpretato con sentenza della Corte Costituzionale n. 459/2000.
Nei limiti descritti il ricorso può trovare accoglimento mentre per il resto deve essere rigettato. Le spese, compensate per un terzo per l'accoglimento soltanto parziale della domanda, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, previa disapplicazione delle clausole contrattuali nulle, dichiara il diritto della ricorrente di cui in epigrafe a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie l'indennità giornaliera di turno, per il periodo dal
1.1.2020 al 31.12.2024; Contr
2) per l'effetto, condanna l convenuta al pagamento in favore di delle Parte_3
differenze retributive maturate per tale titolo, pari a euro 323,44 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) rigetta per il resto il ricorso;
Contr
4) condanna altresì la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di due terzi delle spese del giudizio, due terzi che liquida in euro 520,00, oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, oltre al rimborso del CU pari a euro
21.50, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo delle dette spese.
Si comunichi.
Napoli, 17.10.2025
Il G.L.
Dr. SA TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza
La dott.ssa SA TO, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del 16.10.2025, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 19697/24 R.G. Lavoro TRA
, nata Napoli il 05.04.1965, elettivamente domiciliata in Parte_1
Napoli, via Torino n.118, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Rambone. RICORRENTE
E
, già , in persona del Direttore Generale Controparte_1 CP_1 pro tempore, Dott. Ing. , con sede legale in Napoli, via Comunale CP_2 del Principe n.13/a, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Testa, elettivamente domiciliata come in atti in Napoli, via dei Mille n.47. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 16.9.24, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere dipendente dell'Amministrazione resistente, immessa in ruolo, presso il DSB 29 corso
DE con il profilo di inquadramento e la data di assunzione di cui ai cedolini paga allegati agli atti;
di essere turnista, svolgendo la sua prestazione lavorativa su tre turni, per sei giorni lavorativi su sette, e precisamente quello mattutino di ore sei, dalle ore
8.00 alle ore 14.00, quello pomeridiano di sei ore, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e quello di notte di dodici ore, dalle ore 20.00 alle ore 08.00; di percepire a titolo di trattamento economico per le ferie un importo corrispondente alla retribuzione individuale mensile di cui all'art.37, comma 2 lett. c del CCNL integrativo del 20.09.2001 in misura giornaliera, a cui si aggiungono le sole ed esclusive indennità della retribuzione accessoria mensile e non quelle giornalierie;
che le indennità mensili vengono calcolate sempre su 26 giorni indipendentemente dall'effettiva presenza mentre quelle giornaliere si distinguano in quanto calcolate solo sull'effettiva presenza in servizio;
che dal trattamento economico per ferie risulta esclusa l'indennità giornaliera di turno di cui all'art. 44 comma 3 del CCNL 1994/1997 successivamente disciplinata dall'art.86 comma 3 del CCNL Sanità del 21.5.2018 e con decorrenza 01.02.2023 dall'art.106 comma 2; che pertanto ella era creditrice a titolo di differenze retributive relative al trattamento economico per ferie dell'importo di € 498,64.
Ha concluso chiedendo di “A) in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle norme contrattuali richiamate in diritto e precisamente l'art.19 comma 1 del CCNL
01.09.1995 nonché l'art.23, comma 4 del CCNL 19.04.2004 e l'art.33 comma 1 e art
86 comma 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018 e art. 106 del CCNL 2019/2021 nella parte in cui non includono l'indennità giornaliera di turno nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione spettante per i giorni di fruizione delle ferie e per l'effetto condannare l , in persona del Dirigente p.t. domiciliato per Controparte_1
la carica presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli (NA) – alla via Cupa Del
Principe n.13/A ( Ex Ospedale Frullone), al pagamento delle in favore del ricorrente dell'importo di € 498,94, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da quantificare;
B) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario”.
Costituitasi tempestivamente, la ha eccepito preliminarmente la Parte_2
prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. della pretesa creditoria con riferimento al periodo da maggio 2019 ad aprile 2024, assumendo quale atto interruttivo la data di deposito del ricorso del 16.9.2024.
Nel merito ha rilevato l'infondatezza della domanda in quanto, sulla base della previsione della contrattazione collettiva, l'indennità per particolari condizioni di lavoro è prevista esclusivamente per i giorni di effettiva presenza in servizio del dipendente turnista per cui non poteva essere riconosciuta nelle giornate di ferie. Infine, ha osservato che tale indennità non è intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte, non essendo diretta a remunerare la specifica professionalità del lavoratore ma solo una particolare e mutevole modalità, logistica, temporale della prestazione lavorativa.
Ha concluso chiedendo: “1) rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi dedotti nella memoria difensiva;
IN VIA GRADATA: 2) nell'ipotesi di accertamento del diritto di parte ricorrente alla retribuzione per ciascun giorno di ferie comprensiva della “indennità giornaliera di turno”, previo accertamento della parziale prescrizione della pretesa creditoria, limitare il computo della parte variabile alle sole giornate di ferie annuali minime;
IN OGNI CASO: 3) con vittoria di spese e compensi professionali ”.
In esito alla udienza sopra indicata come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Infatti, per come ritenuto dalla Cassazione (Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2023, n. 36197) il dies a quo per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo decorre dal giorno della loro insorgenza e per quelli che maturano alla cessazione a partire da tale data, escludendo il sussistere di un metus in capo al dipendente nei confronti della Pubblica
Amministrazione.
Tanto premesso, in mancanza di atti interruttivi antecedenti la notifica del ricorso, è a quest'ultima che occorre fare capo per individuare detto atto, pertanto alla data del
16.9.2024, con la conseguenza che appaiono prescritte tutte le pretese che concernono il periodo dal 1.5.2019 al 16.9.2019, pretese quantificabili in euro 98,78 ( in quanto dal conteggio allegato al ricorso si evince che tutta la quantificazione relativa a tale anno risale a periodo prescritto e pertanto esaurisce il relativo credito). La restante domanda della ricorrente è in parte fondata, per come ritenuto da altri magistrati della sezione, con sentenze che vengono in questa sede menzionate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. ( sentenza resa nel proc. 6116/23 g.l. dr. Armato, sentenza resa nel proc. 12755/23 , g.l. dr. Bonfiglio, sentenza n. 345/2023 g.l. Cardellicchio. sentenza n. 1668/24 g.l. dr. Manzon), le quali a loro volta si uniformano all'orientamento già espresso dalla Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e di retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Quanto ai fatti, la ricorrente è pacificamente collaboratore professionale sanitario - infermiere operante su tre turni lavorativi.
La doglianza di cui al ricorso si fonda sul fatto che l'attuale computo della retribuzione feriale annuale non tiene conto, nella base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, della cd. indennità turno.
In particolare, per la soluzione della controversia, occorre richiamare la nozione cd.
“europea” di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n.
13425/2019, n. 22401/2020 e n. 37589/2021).
L'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive, l'importo sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti per la indennità giornaliera di turno, per il periodo dal 1.5.2019 al 31.12.2024.
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno
4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012,
e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , Per_1 Per_2 Per_3 C1214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Per_4
Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: “(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si Per_5
può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Z1 e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, AM e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli
Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori
(sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_6
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C1350/06
e C- 520/06, e altri, punto 58). Persona_7
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze BI e altri, punto 58, nonché UL
e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, AM e altri (punto 21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente Per_8
collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza AM e altri cit., punto 24).
All'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza AM e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza AM e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di
Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C1539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
In ordine alla questione controversa questo Giudice, nel prendere atto dell'orientamento dei Giudici di legittimità favorevole alla tesi attorea, ritiene di conformarsi allo stesso, in applicazione del principio di nomofilachia assegnato dall'ordinamento nazionale alle pronunce della Cassazione.
Tanto premesso, appare dirimente ai fini del decidere valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nel caso di specie, l'indennità giornaliera turno è regolata all'art. 86, comma 3, CCNL
Comparto Sanità 2016/2018, il quale prevede che:
“[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a €
4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.
L'interpretazione della citata norma collettiva induce a ritenere che l'indennità oggetto del presente giudizio è attribuita per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte e in particolare a quelli legati alla maggiore gravosità della prestazione lavorativa resa in turni avvicendati e flessibili predisposti unilateralmente dall'azienda per garantire la continuità del servizio pubblico, intrinsecamente collegati e connaturati alle mansioni contrattualmente assegnate al lavoratore, senza assolvere ad alcuna finalità di natura risarcitoria;
tale interpretazione, peraltro, è deducibile anche dal fatto che la disposizione è rubricata come “Indennità per particolari condizioni di lavoro”.
In particolare, tale indennità giornaliera, stante l'indicata finalità, presenta caratteristiche tali da qualificarla come elemento strettamente connesso alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Pertanto, tale voce retributiva è perfettamente riconducibile alla esposta nozione di retribuzione europea e deve ritenersi che sia senza dubbio collegata allo “status del lavoratore”, non rappresentando elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, di cui rappresenta un elemento stabile.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve affermarsi che detta indennità è legata alle mansioni del personale sanitario e tecnico appartenente a determinate categorie (B, C e D), in quanto connesse alle modalità peculiari di svolgimento delle stesse ovvero tese a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione di particolari mansioni, e vanno pertanto incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
In ogni caso, la norma collettiva successiva, quella di cui al CCNL2022, dispone sul punto: art. 106: Indennità di turno, di servizio notturno e festivo
1. L'indennità di cui al presente articolo è finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
2. Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata. (…) 7. Le indennità di cui al presente articolo sostituiscono e disapplicano, a decorrere dall'1 gennaio 2023, le indennità per particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 86, commi 3, 4, 7,
12, 13 e 14 del CCNL 21.5.2018.
Tanto basta perché, per tutto il periodo oggetto di disamina, a cavallo tra i due ccnl,
l'indennità in parola possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Orbene, dall'esame delle buste paga in atti, inerenti al periodo oggetto di rivendicazione, si evince che tale indennità giornaliera è stata corrisposta alla parte ricorrente in modo continuativo.
La normativa contrattuale vigente, però, ne esclude la computabilità ai fini della determinazione della retribuzione da corrispondersi durante i periodi di fruizione delle ferie. In particolare, l'art. 33, comma 1 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio
2018 dispone che la retribuzione spettante durante il periodo feriale è quella cd.
“normale” di cui all'art. 19, comma 1, del CCNL del 1.9.1995, in cui non rientrano le particolari indennità di turno o per lavoro notturno (art.23, comma 4, del CCNL del
19.4.2004) e il cui valore, a decorrere dall'entrata in vigore del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, coincide con la “retribuzione individuale mensile” disciplinata dal comma. 2 lett. c dell'art. 37 (retribuzione base mensile di cui alla lett.b), dal valore comune delle indennità di qualificazione professionale di cui alla tabella B, colonna D, prospetto 2, allegata al CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001, dalla retribuzione individuale d'anzianità, dall'indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 20, CCNL 7.4.99, ove spettante, e da altri eventuali assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per 13 mensilità) che non ricomprende la rivendicata indennità giornaliera.
Tale disciplina contrattuale, pertanto, con l'esclusione dell'indennità di cui al cit. art. 86 dalla nozione di retribuzione “normale” o “retribuzione individuale mensile” utile per la quantificazione del trattamento retributivo erogato nei periodi di fruizione delle ferie, si pone in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, per cui ne deve essere dichiarata la nullità.
Conseguentemente deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente al computo dell'indennità di turno di cui all'art. dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità
2016-2018 nella retribuzione “normale” o nella “retribuzione individuale mensile”, ai fini del calcolo del compenso per i periodi di congedo per ferie.
Nei conteggi elaborati nel ricorso introduttivo per la quantificazione delle differenze retributive spettanti l'importo giornaliero dell'indennità, pari ad €. 4,49 e dal 1.1.2023 pari a euro 2,07, è moltiplicato per il numero di giorni di ferie goduti.
Infatti, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della
Suprema Corte, dunque, emerge che: - la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Pertanto, per quanto esposto, sussiste nella specie una non trascurabile divergenza tra quanto parte ricorrente avrebbe percepito per effetto della inclusione della indennità rivendicata e quanto di fatto percepito nel periodo per cui è causa. La quantificazione delle quote di indennità riconosciute durante le ferie a opera della contrattazione collettiva non esclude la valutazione, in sede giurisdizionale, della loro rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
La contrattazione collettiva, pur nell'autonomia riservata in determinate materie, è pur sempre subordinata alla normativa comunitaria. In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non possono certo consentire di eludere le norme comunitarie, che il giudice è sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita dalla Corte di
Giustizia.
Conclusivamente, va dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi computate nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie della voce denominata “indennità giornaliera di turno” per il periodo dal Contr
1..5.2019 al 31.12.2024 e conseguentemente la convenuta va condannata al pagamento in suo favore delle differenze maturate a tale titolo nel periodo predetto.
In particolare, va computata nella retribuzione dovuta per i periodi ferali fruiti in tale lasso temporale, l'“indennità giornaliera di turno”, per l'importo di € 4,49, ai sensi dell'art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018 e per il periodo dal 1.1.2023 al 31.12.2024, per l'importo di € 2,07.
A tale proposito, in relazione all'esatto dovuto, deve osservarsi quanto segue.
Dalle buste paga in atti si evince, a ben vedere, che l'indennità è stata costantemente percepita dalla ricorrente mensilmente per un numero di giorni inferiore a quelli di volta in volta di servizio.
In tal modo il criterio di calcolo utilizzato da parte attrice finisce per attribuire tale indennità giornaliera in misura superiore per i periodi di congedo per ferie rispetto a quelli di effettivo servizio.
Ciò considerato ai fini di una quantificazione del relativo trattamento economico, in assenza di una previsione nelle fonti legali interne (art. 36 comma 3 Cost., art. 2109 c.c.
e lo stesso art. 10 d. Igs. n. 66 del 2003) di criteri utili per il calcolo della retribuzione da corrispondere durante il periodo feriale, può farsi ricorso alla nozione di retribuzione di riferimento prevista dalla contrattazione collettiva interpretata in modo tale da assicurare la congruità del trattamento affinché “al lavoratore sia garantita "almeno la normale o media retribuzione" secondo quanto disposto dalla Convenzione O.I.L. n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n.157) (Cass.
23819/2015).
Pertanto, melius re perpensa rispetto a propria precedente decisione, come criterio di determinazione equitativo del compenso spettante può ritenersi corretto il riferimento ad una media determinata su una base temporale mensile, così come previsto per la retribuzione individuale di cui al cit. art. 37.
Dall'esame delle buste paga prodotte si evince che, a fronte di un numero di giorni di servizio mensili pari a 26, l'indennità giornaliera è stata mediamente erogata per 20/21 giorni corrispondenti, in linea di massima, all'80% dei giorni di servizio.
Equitativamente, pertanto, il compenso può essere riconosciuto nella misura del 80%.
Pertanto, premesso che l'importo correttamente quantificato per tutti i giorni di ferie, così come conteggiati dalla convenuta quanto al periodo non prescritto (dal 2020 in poi) in un totale di 124, anno per anno, in base a prospetto allegato alla memoria di costituzione e non contestato, considerando anche gli importi diversi per i due diversi periodi, è pari a € 404,3, deve essere riconosciuta come dovuta dalla convenuta al ricorrente la somma di €. 323,44 .
Sul detto importo vanno corrisposti gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalle singole scadenze al saldo.
Non è infatti dovuta la rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 c. 36 L. 724/94, così come interpretato con sentenza della Corte Costituzionale n. 459/2000.
Nei limiti descritti il ricorso può trovare accoglimento mentre per il resto deve essere rigettato. Le spese, compensate per un terzo per l'accoglimento soltanto parziale della domanda, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, previa disapplicazione delle clausole contrattuali nulle, dichiara il diritto della ricorrente di cui in epigrafe a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie l'indennità giornaliera di turno, per il periodo dal
1.1.2020 al 31.12.2024; Contr
2) per l'effetto, condanna l convenuta al pagamento in favore di delle Parte_3
differenze retributive maturate per tale titolo, pari a euro 323,44 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) rigetta per il resto il ricorso;
Contr
4) condanna altresì la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di due terzi delle spese del giudizio, due terzi che liquida in euro 520,00, oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, oltre al rimborso del CU pari a euro
21.50, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo delle dette spese.
Si comunichi.
Napoli, 17.10.2025
Il G.L.
Dr. SA TO