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1 gennaio 2006
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23 aprile 2008
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30 giugno 2015
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Art. 216. (( (Comunicazione delle operazioni infragruppo) )) (( 1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all'IVASS, ad intervalli regolari e almeno una volta l'anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell'articolo 215-quinquies, comma 1.
2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all'IVASS con la massima tempestivita' le operazioni infragruppo molto significative.
3. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia e alla significativita' delle operazioni, le operazioni da assoggettare a comunicazione fissando, altresi', le modalita' e i termini per le comunicazioni stesse.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere effettuate in modo centralizzato dall'ultima impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante di cui all'articolo 210, comma 2.
Nel caso in cui la societa' controllante non e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, la societa' di partecipazione assicurativa, la societa' di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che puo' trasmettere le informazioni in modo centralizzato.
5. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre il tipo di operazioni infragruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di operazioni rilevanti, l'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate tengono conto delle societa' appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi. ))
2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all'IVASS con la massima tempestivita' le operazioni infragruppo molto significative.
3. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia e alla significativita' delle operazioni, le operazioni da assoggettare a comunicazione fissando, altresi', le modalita' e i termini per le comunicazioni stesse.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere effettuate in modo centralizzato dall'ultima impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante di cui all'articolo 210, comma 2.
Nel caso in cui la societa' controllante non e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, la societa' di partecipazione assicurativa, la societa' di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che puo' trasmettere le informazioni in modo centralizzato.
5. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre il tipo di operazioni infragruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di operazioni rilevanti, l'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate tengono conto delle societa' appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi. ))
Commentari • 8
- 1. Contributo a fondo perduto previsto dal Dl “Rilancio”https://www.finanzaefisco.com/ · 1
Art. 25 Contributo a fondo perduto 1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi. 2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti …
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Giurisprudenza • 4
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