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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 9559/2024 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. MENOLASCINA Parte_1
MARIA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/07/2024, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il ricorrente, nel periodo da settembre 2014 a luglio 2022 ha svolto attività lavorativa in pronta disponibilità attiva in giorni festivi per complessivi n. 16 turni, come analiticamente indicati nel punto n. 3 del presente atto, senza aver mai fruito, nella settimana successiva di alcun giorno di riposo settimanale;
b) per l'effetto, condannare la resistente a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da usura psico-fisica patito per non aver fruito del giorno di riposo compensativo a seguito della prestazione di ore di servizio in pronta disponibilità attiva nelle giornate festive di cui al punto 3 della narrativa del presente ricorso, la somma di €. €.1.200,00, dovuta per n. 16 turni di pronta disponibilità attiva festiva lavorati dal
1 settembre 2014 a luglio 2022, da liquidarsi in via equitativa prendendo come parametro di riferimento la retribuzione giornaliera spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non fruito o di quell'altra diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
c) condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
(art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è
2 consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 9559/2024 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. MENOLASCINA Parte_1
MARIA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/07/2024, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il ricorrente, nel periodo da settembre 2014 a luglio 2022 ha svolto attività lavorativa in pronta disponibilità attiva in giorni festivi per complessivi n. 16 turni, come analiticamente indicati nel punto n. 3 del presente atto, senza aver mai fruito, nella settimana successiva di alcun giorno di riposo settimanale;
b) per l'effetto, condannare la resistente a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da usura psico-fisica patito per non aver fruito del giorno di riposo compensativo a seguito della prestazione di ore di servizio in pronta disponibilità attiva nelle giornate festive di cui al punto 3 della narrativa del presente ricorso, la somma di €. €.1.200,00, dovuta per n. 16 turni di pronta disponibilità attiva festiva lavorati dal
1 settembre 2014 a luglio 2022, da liquidarsi in via equitativa prendendo come parametro di riferimento la retribuzione giornaliera spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non fruito o di quell'altra diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
c) condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
(art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è
2 consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
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