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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/03/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1306/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Pt_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione depositato in data 6.7.2018, l' esponeva che con atto Pt_1
di precetto notificato in data 31.07.2017, i creditori procedenti, hanno intimato all' il pagamento della somma di € 5.766,33, asseritamene dovute in forza della CP_2
sentenza n. 428/16, con la quale è stato accertato il diritto alla corresponsione dei benefici pensionistici in applicazione della sentenza n.240/94 della Corte
Costituzionale, con condanna dell' al pagamento della somma di €3.505,26, oltre Pt_1
interessi legali sino al soddisfo. Successivamente, in data 24.08.2017, veniva notificato atto di pignoramento. All'udienza di pignoramento, l' proponeva Pt_1 opposizione a verbale ed il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 2.7.2018, considerati i motivi di opposizione, onerava la parte debitrice esecutata alla iscrizione a ruolo della causa con termine sino al 2.9.2018, rinviando la procedura esecutiva all'udienza del 18.2.2019. A sostegno della propria domanda l'istituto deduceva di aver provveduto al pagamento delle somme indicate nel titolo azionato per l'importo
1 di 3505,26 , con corresponsione per ciascun rateo di € 699,01 con interessi dalla data del ricorso sino alla liquidazione.
2. Ritualmente citata in giudizio i ricorrenti non si costituivano pertanto vìse ne dichiara la contumacia
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il25.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
4. L'opposizione risulta fondata e, pertanto, merita accoglimento.
5. Le deduzioni dell' trovano conferma nella documentazione ritualmente prodotta Pt_1
in atti, alla quale i resistenti, stante la loro contumacia, non hanno contrapposto elementi probatori idonei a infirmarne il contenuto.
6. Ne consegue che, alla luce del materiale documentale depositato dall' e rimasto Pt_1 privo di specifica contestazione, deve ritenersi dimostrato l'avvenuto pagamento della prestazione già riconosciuta con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 240/94, in epoca antecedente alla proposizione dell'odierna opposizione.
7. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere accolta.
8. Considerata la natura della controversia e la durata del giudizio, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia così decide
Accoglie l'opposizione.
Dichiara nullo l'atto di precetto opposto
Compensa le spese di giudizio
Così deciso, 28/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1306/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Pt_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione depositato in data 6.7.2018, l' esponeva che con atto Pt_1
di precetto notificato in data 31.07.2017, i creditori procedenti, hanno intimato all' il pagamento della somma di € 5.766,33, asseritamene dovute in forza della CP_2
sentenza n. 428/16, con la quale è stato accertato il diritto alla corresponsione dei benefici pensionistici in applicazione della sentenza n.240/94 della Corte
Costituzionale, con condanna dell' al pagamento della somma di €3.505,26, oltre Pt_1
interessi legali sino al soddisfo. Successivamente, in data 24.08.2017, veniva notificato atto di pignoramento. All'udienza di pignoramento, l' proponeva Pt_1 opposizione a verbale ed il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 2.7.2018, considerati i motivi di opposizione, onerava la parte debitrice esecutata alla iscrizione a ruolo della causa con termine sino al 2.9.2018, rinviando la procedura esecutiva all'udienza del 18.2.2019. A sostegno della propria domanda l'istituto deduceva di aver provveduto al pagamento delle somme indicate nel titolo azionato per l'importo
1 di 3505,26 , con corresponsione per ciascun rateo di € 699,01 con interessi dalla data del ricorso sino alla liquidazione.
2. Ritualmente citata in giudizio i ricorrenti non si costituivano pertanto vìse ne dichiara la contumacia
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il25.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
4. L'opposizione risulta fondata e, pertanto, merita accoglimento.
5. Le deduzioni dell' trovano conferma nella documentazione ritualmente prodotta Pt_1
in atti, alla quale i resistenti, stante la loro contumacia, non hanno contrapposto elementi probatori idonei a infirmarne il contenuto.
6. Ne consegue che, alla luce del materiale documentale depositato dall' e rimasto Pt_1 privo di specifica contestazione, deve ritenersi dimostrato l'avvenuto pagamento della prestazione già riconosciuta con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 240/94, in epoca antecedente alla proposizione dell'odierna opposizione.
7. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere accolta.
8. Considerata la natura della controversia e la durata del giudizio, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia così decide
Accoglie l'opposizione.
Dichiara nullo l'atto di precetto opposto
Compensa le spese di giudizio
Così deciso, 28/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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