Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/06/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 165/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 165/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Ravenna Via Vicoli n. 74, rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Anna Morbidelli, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Ravenna, Viale della Lirica n. 11, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paola Emilia Bellosi, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato in Ravenna, Via Le Corbusier n.33, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte autorizzate depositate in data
14/05/2025 e 15/05/2025, come segue:
1) “dichiarare la separazione personale dei IG.ri e disponendo Parte_1 Controparte_1 per l'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio del comune di Ravenna anno 2018 n. 272 Parte 2 Serie C;
Parte_1
3) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione Per_1 Persona_2 prevalente presso la madre;
4) disporre che il padre terrà con sé i figli a fine settimana alterni, dal venerdì sera alla domenica sera, nonché due pomeriggi alla settimana che verranno concordati tra le parti in base agli impegni reciproci e agli impegni dei minori. Inoltre i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive nel periodo estivo e i genitori divideranno tra di loro la vacanze natalizie e pasquali, rispettando il criterio dell'alternanza;
5) porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 mediante il versamento alla madre, in via anticipata mensile entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 1.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di maggio 2025 (prima rivalutazione maggio 2026);
6) disporre che le spese straordinarie – come da Protocollo del Tribunale di Ravenna che si intende integralmente riportato - saranno a totale carico della madre;
7) disporre che l'assegno unico venga percepito per intero dalla IG.ra ; Pt_1
8) prendere atto che per procedere alla divisione del patrimonio comune il IG. Controparte_1 si impegna ed obbliga a trasferire alla IG.ra , la quale si impegna ed obbliga ad Parte_1 accettare, la sua quota di proprietà, pari al 50%, dell'immobile adibito a casa familiare sito in Ravenna, costituito da una casa abbinata da un lato, da cielo a terra, ai piani primo sottostrada, terra e primo, avente accesso dal civico n. 74 di Via Vicoli, oltre ad un garage con annesso portico al piano terra nel medesimo corpo di fabbrica, oltre ad una porzione di corte accessoria e pertinenziale in proprietà esclusiva, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna sezione Ravenna al foglio 101 particella 1162:
- sub. 5 (graffata con la particella 1162 sub 6) Via Vicoli n. 74 piano S1-T-1, zona censuaria
1, cat. A/7, classe 2, consistenza vani 8, rendita catastale € 1.508,05;
- sub. 2, Via Vicoli n. 74, piano T, zona censuaria 1, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 24, rendita catastale € 127,67.
L'immobile confina con ragioni particella 1162 sub 3, Via Vicoli, map. terreno 517 salvo altri.
9) A fronte del trasferimento dell'immobile di cui al punto che precede e per la definizione di ogni ulteriore rapporto patrimoniale tra le parti, la IG.ra si accollerà, a partire dalla Pt_1 data del trasferimento del bene descritto al precedente art. 8), il pagamento per intero delle rate del mutuo ipotecario fondiario n. 017 01023426 presso filiale di Punta Marina e CP_2 corrisponderà sempre in quella sede –avanti al notaio in una unica soluzione, al Per_3 IG. la somma omnicomprensiva di € 200.000,00 (euro duecentomila). CP_1
10) Il trasferimento dell'immobile verrà effettuato entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della emananda sentenza, o nel maggior termine che si renderà necessario per ottenere le liberazioni dalle garanzie di cui al successivo art. 14, avanti il Notaio Persona_4
11) Trattandosi di attribuzioni patrimoniali costituenti elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della controversia, le parti richiedono fin da ora espressamente l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente, con esenzione da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro,
l'imposta di bollo.
12) Le spese notarili, imposte, tasse ed oneri comunque dovuti in ragione del trasferimento di cui ai precedenti art. 8 e 9 saranno a totale carico delle IG.ra , mentre quelle per la Pt_1 cancellazione della domanda giudiziale di divisione promossa dal IG. saranno a CP_1 carico di quest'ultimo.
13) La IG.ra , inoltre, rinuncia a qualsiasi diritto sulla proprietà dell'azienda Parte_1 denominata “Bar Cascador” con sede in Ravenna Via della Lirica n. 51, acquistata dal IG. in data 6.9.2022 in comunione dei beni. CP_1
14) Il IG. dando atto che la IG.ra ha prestato garanzia fideiussoria n. 316337 CP_1 Parte_1 di € 130.000,00 presso La Cassa di Ravenna S.p.a. in relazione al mutuo chirografario n.
091.611.308675, nonché ulteriore fideiussione omnibus di € 22.100,00 al medesimo Istituto di Credito, sia a garanzia del predetto finanziamento, sia a garanzia di un fido in conto corrente a revoca di € 5.000,00, sia a garanzia di un fido per rilascio fideiussione a privati a garanzia di pagamenti di € 12.000,00 con scadenza 14.5.2028, si obbliga a manlevare e tenere indenne la IG.ra da qualsiasi richiesta di pagamento dovesse pervenirle Parte_1 per le posizioni sopra indicate e nel contempo si obbliga, entro e non oltre 20 giorni precedenti alla data di trasferimento della proprietà di cui ai precedenti art.li da 8 a10, a liberare la IG.ra da tutte le garanzie sopra elencate. Pt_1
15) La IG.ra , nel contempo, si obbliga a manlevare e tenere indenne il IG. da Pt_1 CP_1 eventuali richieste di pagamento che la Banca mutuataria o suoi aventi causa dovessero avanzare nei suoi confronti in relazione al contrato di mutuo ipotecario fondiario n. 017
01023426 contratto con di cui al precedente art. 9 e ad attivarsi per ottenere la CP_2 liberazione del IG. dalle garanzie dal medesimo prestate alla Banca Parte_2 mutuataria, il tutto entro la data del trasferimento dell'immobile di cui ai precedenti art,li da
8 a 10. 16) Il IG. entro il 30.10.2025, ritirerà dalla casa familiare tutti i beni di cui all'elenco CP_1 sottoscritto dalle parti in data 18.4.2024. Tutti i beni ed arredi che resteranno nella casa familiare, sono da considerarsi di proprietà esclusiva della IG.ra . Pt_1
17) Entrambi i coniugi, dandosi reciprocamente atto di aver collaborato durante il matrimonio sia nella azienda Toto Beach Bar di LA Sara e C. s.a.s., sia nel Bar Cascador, senza vincolo di subordinazione, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per l'attività prestata.
18) Il IG. imetterà la querela datata 5.3.2025 di cui al procedimento n 134/2025 R.G.N.R. CP_1 mod. 21bis Procura di Ravenna, accollandosi ogni relativo onere economico.
19) Ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento, dandosi reciprocamente atto di essere entrambi economicamente autonomi.
20) Le parti dichiarano che con l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo, non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo o ragione.
21) Compensare le spese legali.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/01/2025 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio tra loro, celebrato con rito civile in Giamaica in data 05.12.2017, in regime di comunione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2018, atto n. 272, p. II, serie C, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fossero nati i figli minori , nato a [...] il [...], e nata a [...]_2
Ravenna il 24.03.2014.
Nel giudizio è intervenuto ritualmente il P.M. in data 28/03/2025.
Con comparsa depositata in data 11/04/2025 si è costituito in giudizio , che non si Controparte_1
è opposto alla domanda di separazione, ma ha chiesto che la stessa venisse pronunciata a condizioni diverse da quelle indicate dalla controparte.
All'udienza di comparizione del 14/05/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto, nelle more del giudizio, un accordo sulle condizioni accessorie della separazione personale e, nei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c., hanno depositato note scritte contenenti le conclusioni congiunte sopra riportate dalle stesse rassegnate.
La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio.
Il P.M. ha concluso, come in atti, per l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
1. Tanto premesso, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta. Il fallimento del tentativo di conciliazione e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi inducono, infatti, a ritenere sussistente una sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
Sulle conformi conclusioni del PM va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2. Quanto agli accordi intervenuti tra le parti relativi alle condizioni accessorie della separazione, di cui alle conclusioni congiunte sopra riportate, il Collegio osserva come gli stessi non siano contrari a norme imperative o di ordine pubblico, né si pongano in contrasto con gl'interessi tutelati dei figli minori. Pertanto, il Collegio ritiene di poter recepire interamente tali accordi intercorsi tra le parti, dando altresì atto degli ulteriori accordi tra loro, occasionati dalla separazione, di cui alle conclusioni congiunte sopra riportate.
3. Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 165/2025 R.G., così provvede:
a) pronuncia la separazione personale tra (C.F. ), nata a [...] C.F._1
Bollate (MI) il 25.07.1982, e (C.F. ), nato a [...] C.F._2
Ravenna il 20.08.1976, alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito civile in Giamaica in data 05.12.2017, in regime di comunione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2018, atto n. 272, p. II, serie C, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
d) prende atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite. Così deciso in Ravenna, nella camera di conIGlio del 26/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi