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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5190 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5397 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Rosario De Rosa, in virtù di procura C.F._2 in atti
Appellanti
E
C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t., e per essa la sua CP_1 P.IVA_1 mandataria (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria CP_2 P.IVA_2
RO De SI, in virtù di procura in att
Appellata
E
Controparte_3
Appellata contumace
FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione, e – introducendo il Parte_1 Parte_2 giudizio di merito dell'opposizione alla procedura esecutiva immobiliare n. RGE 246/2017 - convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, e per essa CP_3 Pt_3
.
[...]
In particolare, gli attori deducevano che:
– in virtù di contratto di mutuo fondiario stipulato con atto del 20.04.2010, rep. 157242, per notar (con il quale era stata erogata la somma di euro 129.900,00 ed Persona_1 iscritta ipoteca per l'importo di euro 194.852,00), la convenuta Banca aveva avviato una procedura esecutiva immobiliare sull'immobile sito nel Comune di Napoli, Quartiere San
Pietro a Patierno, alla via Bottari n. 64 ex via I traversa a sinistra di Via Luce n. 14, in regime di comunione legale di e della;
Parte_1 Pt_2
-con ricorso in opposizione ex artt. 615 e 617 cpc impugnavano l'atto di pignoramento immobiliare sulla base di vari motivi, quali: nullità della notifica dell'atto di precetto;
carenza di un valido titolo esecutivo, in quanto contratto di mutuo azionato avente natura di mutuo condizionato;
indeterminatezza del credito indicato nell'atto di precetto privo dell'indicazione dei criteri di quantificazione degli importi intimati;
nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto del contratto ed applicazione del piano di ammortamento alla francese;
nullità del mutuo fondiario per il superamento del limite di finanziabilità previsto ex art. 38 TUB;
nullità del pignoramento per difetto di ius postulandi del procuratore che ha sottoscritto l'atto;
-il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 27.10.2017, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e concedeva i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Gli attori così concludevano:
“piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previa sospensione dell'esecuzione
- Dichiarare la nullità del pignoramento immobiliare eseguito a carico degli istanti in mancanza di un precedente valido precetto. -Dichiarare insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, per l'inidoneità del sopra citato contratto di mutuo fondiario del 20 aprile 2010 a valere quale titolo esecutivo per violazione dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.,
-Dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato senza l'osservanza dei limite di finanziabilità di cui all'art. 38 comma 2, T.U.B. è per contrasto con norme imperative. -
Accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 1346, 1418., nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.с.; -Dichiarare indeterminatezza del credito azionato in mancanza gli elementi di calcolo del quantum debeatur e per illiquidità per violazione dei requisiti ex art. 474 c.p.c., -Dichiarare la nullità assoluta del pignoramento per difetto dello ius postulandi del procuratore di parte creditrice. Dichiarare insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata e la nullità del pignoramento immobiliare notificato in data 28/02/2017, alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Il tutto con vittoria di spese e di compensi di causa oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e c.p.a. da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario.”.
2. Si costituiva in giudizio , e per essa la sua mandataria . CP_3 Parte_3
Deduceva che:
- in base al tardivo deposito del ricorso in opposizione (perché esperito solo in data
20.4.2017, rispetto all'atto di precetto notificato in data 12.12.2016 e all'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 28.2.2017) introdotto dagli opponenti, si riteneva ampiamente maturato il termine decadenziale di venti giorni ex art. 617 cpc, tale da comportarne l'inammissibilità ed improcedibilità della proposta opposizione;
- in base all'inconfutabile prova della notifica dell'atto di precetto eseguita nei confronti degli opponenti ed in base all'idoneo titolo esecutivo ex art. 474 cpc, costituito dal contratto di mutuo (attestante l'avvenuta erogazione di somme alla parte opponente, con annesse quietanza delle somme percepite e dichiarazione dell'utilizzo delle stesse per rinegoziare un mutuo ipotecario antecedentemente stipulato con la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti SpA e per ristrutturare l'abitazione adibita a prima casa), si riteneva infondato quanto eccepito in merito;
- in base all'importo ancora dovuto dagli opponenti di euro 129.102,30, oltre interessi dal
2.10.2018 sino al soddisfo, ed atteso che i tassi di interessi applicati risultavano pari alla misura contrattualmente pattuita, non poteva ritenersi derivato alcun interesse indeterminato dall'adottato piano di ammortamento c.d. alla francese, dal momento che quest'ultimo utilizzava una formula di capitalizzazione composta non avente alcun effetto nella determinazione della quota di interessi, in quanto calcolata solo sul capitale residuo.
Ragion per cui, data la legittimità dello strutturato piano di ammortamento, conseguiva l'infondatezza di quanto eccepito in merito alla presunta vessatorietà della clausola anatocistica prevista nel contratto di mutuo e, inoltre, dato quanto operato dalla nel CP_4 rispetto dell'art. 118 TUB, risultava anche infondato quanto eccepito in merito alla presunta vessatorietà della clausola riconosciuta al professionista di poter modificare le disposizioni economiche del contratto;
- in virtù di richiamate massime giurisprudenziali, non poteva ritenersi violato alcun limite di finanziabilità ex art. 38, co. 2, d.lgs 385/1993 del contratto di mutuo del 20.04.2010, tale da risultare questo pienamente valido;
- il procuratore della parte creditrice avendo depositato agli atti di causa l'apposita procura generale alle liti (concessa da , già , del Parte_3 Controparte_5
15.07.2010, rep. 67338, racc. 18159 e, finanche, indicata nell'atto di pignoramento immobiliare), per cui si riteneva infondato il presunto eccepito difetto di ius postulandi;
-l'avversa e reiterata richiesta di sospensione andava disattesa, in quanto improcedibile ed inammissibile, dato il precedente vaglio già avutosi da parte del giudice dell'esecuzione e del collegio adito in sede di reclamo.
Alla luce di quanto suddetto, parte convenuta così concludeva:
“affinché l'adito Tribunale Voglia cosi provvedere: - rigettare in via preliminare la richiesta di sospensione, in quanto inammissibile ed infondata;
NEL MERITO - rigettare la proposta opposizione in quanto inammissibile, improcedibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto;
- condannare gli opponenti al pagamento della somma, che sarà ritenuta congrua in via equitativa a titolo di risarcimento per lite temeraria, oltre al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, secondo la vigente normativa.”.
3. Con comparsa di costituzione ex art. 111 cpc, (in sostituzione di CP_1
, data la cessione di portafoglio di crediti pecuniari avutasi da parte di CP_3 quest'ultima, in ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex l. 130/99 e 58 TUB) e per essa la sua mandataria (quale nuova denominazione sociale di ) CP_2 Parte_3
– interveniva in giudizio, riportandosi a quanto già dedotto in precedenza ed eccependo il difetto di legittimazione passiva relativamente alle doglianze attinenti a fatti antecedenti la cessione, in quanto non opponibili al cessionario, attesa la mutatio nella titolarità dal lato passivo del rapporto controverso.
4. Con sentenza n. 5649, pubblicata il 7.6.2022, il Tribunale di Napoli, così statuiva:
“
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai motivi di opposizione ex art
617 comma 2 c.p.c.;
2. rigetta i motivi di opposizione all'esecuzione; per l'effetto dichiara il diritto ad agire in executivis del creditore già ; Controparte_1 CP_3 3. condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali nei confronti CP_1
in persona del legale rappresentante che liquida in € 13.430,00 per competenze
[...] professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
In motivazione, deduceva che:
-in via preliminare, la cessazione della materia del contendere andava determinata limitatamente ai motivi di opposizione agli atti esecutivi, fase in cui veniva meno l'interesse all'accertamento della situazione sostanziale posta alla base dell'opposizione. Ancora, andava disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di dal CP_6 momento che, in qualità di cessionario del credito subentrato dal lato attivo del contratto di mutuo, le erano opponibili tutte le eccezioni derivanti dal predetto contratto;
-non vi era alcun dubbio in ordine alla legittimazione processuale del procuratore (Avv. Maria
RO de SI) di parte creditrice e della validità dell'atto di pignoramento in virtù di procura rilasciata anteriormente all'instaurazione della procedura esecutiva e debitamente versata in atti;
-attesa la piena equivalenza sul piano giuridico ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo dell'accredito con la traditio rei (come da richiamate pronunce giurisprudenziali e normativa bancaria), e considerato, sul piano fattuale, quanto dichiarato dalle parti in sede di contratto in merito all'utilizzo dell'erogato importo, si riteneva infondato l'eccepito difetto del titolo esecutivo;
- trattandosi di motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2 cpc, proposti tempestivamente e, inoltre, ritenendosi ritualmente avvenuta la notifica ex art. 139, c.
2. cpc, del precetto – nel quale erano state riportate le singole voci componenti l'importo richiesto - nei confronti di entrambi gli esecutati, l'atto di precetto si riteneva pienamente valido;
-risultava non provata la presunta violazione dell'art. 38 TUB, non potendosi attribuire alcuna rilevanza probatoria alla perizia di stima depositata dall'Arch. in data Persona_2
21.1.2018 nel procedimento di esecuzione immobiliare - la quale aveva riconosciuto al bene pignorato un valore di euro 145.104,10, con un prezzo base, ex art. 568 cpc, in euro
135.000,00 – essendo decorso un ampio lasso temporale rispetto alla stipula del contratto di mutuo e in ragione della crisi economica che aveva comportato il crollo del mercato immobiliare a decorrere dal 2011; inoltre, in materia di superamento del tetto di finanziabilità ex art. 38 TUB, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, il contratto di mutuo che superi il limite di finanziabilità altro non sarebbe che un ordinario mutuo ipotecario;
- era infondato quanto eccepito in merito al sistema di ammortamento alla francese e all'anatocismo, dal momento che il predetto sistema utilizzava una formula di capitalizzazione composta non avente alcun effetto nella determinazione della quota di interessi (perché calcolata solo sul capitale residuo), tale da potersi escludere l'anatocismo.
5. ed propongono appello, ritenendo la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata ingiusta ed erronea, tale da dover essere riformata.
Con un primo motivo di gravame, gli appellanti deducono che la società CP_1
(quale interventrice ex art. 111 cpc in prime cure, secondo la quale sarebbe diventata titolare di un portafoglio di crediti di ), essendosi limitata al deposito del solo avviso di CP_3 cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 121 del 15.10.2019) e non anche della copia dello specifico contratto di cessione avente ad oggetto il credito de quo, non abbia dimostrato la propria legittimazione attiva. Ragion per cui, il giudice di prime avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla predetta società.
Con un secondo motivo di gravame, gli appellanti (ritenendo violati e falsamente applicati gli artt. 61, 115 e 116 cpc e l'art. 2697 cc) contestano che il giudice di prime cure – con insufficiente e contraddittoria motivazione - non abbia ritenuto ammissibile la richiesta di
CTU contabile, perché secondo lo stesso presuntivamente fondata su mere asserzioni di principio prive di riscontri oggettivi, tale da ritenersi esplorativa. In particolare, secondo gli appellanti - avendo allegato quanto necessario – il Tribunale avrebbe dovuto disporre la detta consulenza tecnica d'ufficio, quale unico mezzo processuale per verificare l'effettivo dato contabile, così da poter dichiarare la nullità delle clausole contrattuali di mutuo, in quanto violative degli appositi principi normativi.
Con un terzo motivo di appello, gli appellanti asseriscono che il giudice di prime cure abbia errato nel rigettare il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 cpc rivolto alla banca (verso la quale era già stato richiesto ex art. 119 TUB, senza sortire alcun effetto), quale necessario alla ricostruzione delle operazioni poste in essere in virtù del rapporto contrattuale de quo.
Ragion per cui, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la predetta richiesta esibizione, avente ad oggetto specifici documenti sanciti ex art. 119, co.4, d.lgs n. 385/93.
Con il quarto motivo di gravame (ritenendo violati e falsamente applicati gli artt.
1346,1418,1283 e 1284 cc), gli appellanti deducono che il Tribunale – con un'incongruente motivazione - abbia errato nell'escludere la sussistenza del fenomeno anatocistico nel suindicato piano di ammortamento alla francese, avendo ritenuto presupposte determinate regole contrastanti con i solidi principi della scienza della Matematica Finanziaria. Ragion per cui, secondo gli stessi - dopo aver analizzato in maniera dettagliata l'apposita disciplina, tale da ritenere non condivisibili determinate argomentazioni emesse dal giudice di prime cure (come meglio indicato e descritto in atti) – avrebbe dovuto accertare la difformità tra tasso di interesse determinato con il contratto di mutuo rispetto al tasso effettivo di ammortamento applicato nei confronti del , tale da dichiarare la nullità delle clausole Parte_1 dell'anzidetto contratto di mutuo ipotecario;
accertare l'ammontare delle singole rate senza applicazione di anatocismo, nonché – in ordine a quanto documentato - il rapporto dare/avere tra le parti contraenti.
Con un quinto motivo di doglianza, poi, gli appellanti (ritenendo violato l'art. 38 TUB, co.2,
TUB e l'art. 1418 cc), sostengono che il Tribunale sia incorso in errore nel non ritenere violato il limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e, di conseguenza, nell'escludere la sanzione di nullità. Attesa la possibilità di utilizzo da parte del giudizio di merito di prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti, la predetta violazione - attestante il superamento del limite di legge dell'80% - può ritenersi provata legittimamente attraverso le risultanze della
CTU a firma dell'Arch. (resa in un diverso processo, ma con le medesime Persona_3 parti), dalla quale si evince che il valore cauzionale del bene pignorato in contestazione fosse pari ad euro 112.153,00, ovvero inferiore a quello che avrebbe giustificato l'erogazione di un mutuo (pari ad euro 129.900,00). Oltretutto, da un'ulteriore CTU a firma del perito
(resa agli atti della procedura esecutiva avente RGE 622/2019), emerge Persona_4
l'insussistenza di qualsivoglia valore commerciale dell'immobile di proprietà di e Parte_1 della , tale da comprovarne la nullità del mutuo de quo. Pt_2
Con un ultimo e sesto motivo di gravame, gli appellanti (ritenendo violati e falsamente applicati gli artt. 480 cpc e 115 cpc) asseriscono che la sentenza impugnata risulti errata, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe provveduto a ridurre l'importo dovuto nei limiti di un credito pari ad euro 113.671,60, risultante dalla differenza tra l'importo di euro
129.900,00 (somma erogata con il contratto di mutuo) e la somma di euro 16.228,40, corrispondente alle ventotto rate di mutuo già pagate (gli appellanti avevano eccepito il pagamento di tali ratei nel primo giudizio e la nulla aveva osservato, ma Controparte_3 quest'ultima si era limitata ad intimare, nell'atto di pignoramento immobiliare, il pagamento della complessiva somma di euro 129.053,94).
Così dedotto, chiedono:
“IN VIA PRELIMINARE dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'interventrice ex art. 111 c.p.c 2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i Controparte_1 motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
5649/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione XIV Civile, Giudice Dott.ssa Maria
RO NO, nell'ambito del giudizio N. R.G. 520/2018, depositata in cancelleria in data 07/06/2022, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: -
Dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato senza l'osservanza dei limite di finanziabilità di cui all'art. 38 comma 2, T.U.B. è per contrasto con norme imperative.
-Accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 1346, 1418, nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. - Dichiarare indeterminatezza del credito azionato e l'eccessività della somma portata dell'atto di pignoramento e provvedere alla riduzione nei limiti dell'importo dovuto - e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di averne fatto anticipo.”.
6. Si costituisce e per essa la sua mandataria . CP_1 CP_2
In particolare, deduce che:
-in via preliminare, si rileva l'inammissibilità del suindicato gravame, data l'insussistenza dei requisiti previsti ex artt. 342 e 348 bis cpc. Ragion per cui, non sussiste alcuna ragionevole probabilità che la sentenza di prime cure possa essere riformata;
-quanto contestato con il primo motivo di gravame, ovvero della presunta carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna appellata, non risulta ammissibile in questa sede, in quanto tardiva. Inoltre, dopo lo spiegato intervento ex art. 111 cpc di avutosi CP_1 in data 18.07.2021), alcuna eccezione è stata sollevata da parte appellante, se non riservandosi di ciò in sede di comparsa di replica, tale da rendere impossibile all'appellata di provare la propria legittimazione (della quale spettante all'appellante), risultandone così un implicito riconoscimento della stessa da parte di e della;
Parte_1 Pt_2
-quanto censurato con il secondo e terzo motivo di appello risultano, parimenti, inammissibili dal momento che le valutazioni effettuate dal giudice di prime cure, in ordine all'avanzata istanza ex art. 210 cpc e relativa CTU contabile, sono proprie e messe in discussione solo mediante precise indicazioni concernenti l'oggetto della decisione;
-risulta privo di logicità giuridica quanto contestato con il suindicato quarto motivo d'appello, dal momento che, in base a quanto spiegato dalla scienza della Matematica Finanziaria ed in ordine alla corretta interpretazione effettuata dal giudice di prime cure riguardante la modalità di composizione della rata, non si ritiene generato alcun fenomeno anatocistico dall'ammortamento alla francese (come da richiamate massime giurisprudenziali sul punto);
-in merito, poi, a quanto contestato mediante il suindicato quinto motivo d'appello, ovvero sul presunto superamento del limite di finanziabilità, ex art. 38 TUB, si ritiene palesemente infondato, atteso quanto correttamente argomentato dal tribunale in merito all'irrilevanza probatoria della perizia di stima resa dall'Arch. . Inoltre, risulta ugualmente Persona_2 irrilevante la richiamata perizia effettuata dall'Arch. (seppure inesatta Persona_3 nell'indicare l'esatta data d'indagine avvenuta, ma corretta nell'indicazione dei valori riguardanti il cespite cauzionale), in quanto non sarebbe risultata attestante alcun superamento di limite della somma concessa pari ad euro 129.900,00, dovendosi tenere in conto la sussistenza di garanzie accessorie. Ancora, appare infondato anche quanto asserito in sede di ulteriore CTU - depositata in fase di seconda procedura esecutiva immobiliare - in merito al presunto stato abusivo in capo al bene de quo (dal quale non derivante alcuna incommerciabilità dello stesso), in quanto tesi non suffragata da alcun valido elemento probatorio;
-quanto impugnato in merito all'indeterminatezza del credito azionato dall'istituto bancario, risulta privo di fondamento, dal momento che parte appellante è tenuta a versare a parte appellata la somma pari ad euro 129.102,30 (come da documento di sintesi allegato al contratto di mutuo).
Così dedotto, conclude:
“affinché l'Ecc. ma Corte di Appello adita Voglia così provvedere contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE: -. accertare e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 cpc ed, in ogni caso, per i motivi innanzi esposti, accertare e dichiarare la improcedibilità, inammissibilità ed improponibilità dell'appello anche ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
IN VIA PRINCIPALE: -. rigettare l'appello principale proposto in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, per tutto quanto gradatamente esposto nel presente atto, con conferma della sentenza appellata. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
7.Non si è costituita la Controparte_3
8. Con la comparsa conclusionale gli appellanti hanno contestato l'inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata la contumacia di in quanto, benché raggiunta da Controparte_3 corretta notifica dell'atto di appello, non si è costituita.
2.Preliminarmente va dichiarata inammissibile la contestazione della inidoneità del contratto di mutuo in questione a costituire titolo esecutivo, ex art. 474 cpc.
2.1.Con l'atto di appello, infatti, ed non hanno sollevato alcuna Parte_1 Pt_2 contestazione alla parte della sentenza di primo grado con cui il tribunale ha ritenuto che il mutuo in questione integrasse titolo esecutivo (v. pgg. 4 e 5 della sentenza di primo grado).
2.2. La censura è stata sollevata, in appello, per la prima volta, con la comparsa conclusionale.
Come noto, la comparsa conclusionale è funzionale solo alla illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto delle domande e delle eccezioni già tempestivamente e ritualmente avanzate, non per introdurre nuovi temi di indagine e nuove domande o eccezioni (v. Cass.
5478/2006; 315/2012): pertanto, essa deve dichiararsi inammissibile in quanto tardiva.
3. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti contestano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la legittimazione attiva della . CP_1
Deducono che la non abbia dato sufficiente prova che il credito nei confronti di CP_1
ed rientri tra quelli oggetto della cessione “in blocco” avvenuta, da parte Parte_1 Pt_2 della in favore dalla . In particolare, evidenziano che “dalla CP_3 CP_1 documentazione allegata di parte avversa si rinviene la sola copia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.121 del 15.10.2019 e non anche copia dello specifico contratto di cessione avente ad oggetto il credito per cui è causa, non avendo il cessionario provato in alcun modo che il credito vantato nei confronti di parte opponente sia ricompreso fra quelli enunciati nell'avviso della cessione del credito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana” e che gli appellanti, in primo grado, hanno “contestato la titolarità in capo alla cessionaria del credito azionato, o meglio l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco” (v. pg. 9 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica della cessione dei crediti – fatta anche a mezzo della pubblicazione della cessione sulla G.U. – non integra, di per sé, la prova della cessione dei crediti. Nel caso che il debitore contesti l'esistenza della cessione dei crediti, il cessionario non può limitarsi ad indicare l'atto con cui è stata notificata la cessione, devono invece fornire la prova che la cessione dei crediti sia avvenuta.
Nel caso, però in cui il debitore contesti che il suo debito sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione, la prova che il creditore cessionario dovrà fornire è diversa. Infatti, il cessionario non sarà onerato della prova della esistenza della cessione, ma solo del fatto che nell'ambito della cessione - non contestata – rientri anche il debito in questione. Tale prova può essere fornita con ogni mezzo;
per cui, anche la pubblicazione sulla G.U., ove sia sufficientemente precisa nel descrivere il credito oggetto di cessione, può costituire prova del fatto che il credito contestato rientrasse nella cessione.
Sul punto risultano chiarificatrici le parole della Corte di cassazione, nella motivazione della ordinanza n. 17944/2023: “In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 – 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del
02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano
i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario
(di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente
o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”.
3.2. Nella specie, gli appellanti, in primo grado, non hanno messo in dubbio l'esistenza della cessione in blocco di crediti dalla in favore della;
hanno, invece, contestato CP_3 CP_1 che vi fosse la prova che, tra i crediti ceduti, vi fosse anche quello vantato nei loro confronti,
a titolo di mutuo, dalla CP_3
Invero, sulla G.U. n. 121 del 25.10.2019 è stato pubblicato l'avviso di cessione di credito pro-soluto, nel quale si legge che la acquistava, in forza di contratto di cessione CP_1 concluso il 11 ottobre 2019 “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della banca d'Italia n. 139/1991 (i “Crediti”), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1. della
Legge 130, sul seguente sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione.html. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dle Cedente e del Cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
3.3.Il debito intestato a ed nasce da un contratto di mutuo, concluso nel Parte_1 Pt_2
2010: quindi, in ragione della natura e del momento di nascita del rapporto, il debito rientra nella descrizione dei crediti ceduti contenuta nella Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, sin dalla pubblicazione della G.U. è stato messo a disposizione dei debitori l'elenco dei crediti ceduti, in modo che i debitori della potessero, in ogni momento, CP_3 controllare se il loro debito fosse stato o meno oggetto di cessione: gli appellanti non hanno mai contestato che nell'elenco in questione vi fosse compreso anche il loro debito, né hanno mai allegato di avere acceduto al sito internet indicato e di non avere ritrovato elencato anche il loro debito.
3.4. Può dunque concludersi che la abbia fornito sufficiente prova di essere stata CP_1 cessionaria anche del credito vantato dalla nei confronti di ed . CP_3 Parte_1 Pt_2
4. Con il terzo motivo di doglianza, ed lamentano che il tribunale, Parte_1 Pt_2 con motivazione insufficiente, non abbia disposto l'ordine di esibizione, ex art. 210 cpc, degli estratti conto relativi al contratto di mutuo per il periodo dal 20.4.2010 al 28.02.2017.
Sostengono di avere formulato l'istanza di esibizione prima del giudizio e di non avere ricevuto risposta dalla banca;
che la banca, nel corso del giudizio, nulla ha obiettato in ordine alla mancata ricezione della documentazione richiesta prima del giudizio, per cui sul punto si era formata la non contestazione.
Il motivo di appello è infondato.
4.1. In primo luogo, non corrisponde al vero che la banca non abbia contestato che gli appellanti, prima del giudizio, abbiano chiesto, ai sensi dell'art. 119 TUB, la comunicazione di copia della documentazione relativa al rapporto di mutuo. Infatti, a pg. 5 della memoria depositata il 3.4.2019, la così deduceva: “… l'ordine di esibizione formulato dagli CP_1 opponenti è illegittimo, posto che la sua ammissibilità è limitata alla condizione che la stessa abbia richiesto, ben prima del processo, la consegna dei documenti con istanza alla banca ex art. 119 TUB che, solo se inadempiuta, consente la successiva richiesta giudiziale.
E, si ripete, alcuna prova di preventiva comunicazione ex art. 119 Tub è stata fornita da controparte”.
Deve dunque concludersi che la banca abbia espressamente contestato che gli appellanti abbiano richiesto, in via stragiudiziale, la documentazione contabile.
4.2. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (v. Cass 24641/2021; v. anche
Cass. 23861/2022).
4.3. Nella specie, ed non hanno depositato, in primo grado, alcun Parte_1 Pt_2 documento da cui emerga la richiesta alla banca di comunicare la documentazione poi richiesta in sede processuale.
Pertanto, la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc della documentazione bancaria è inammissibile.
4.4. La richiesta di esibizione è inammissibile anche per altra ragione.
4.5. La Corte di legittimità ha precisato che “nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate
e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi”(v. Cass. 12791/2025; v. anche Cass. 10767/2022).
4.6. Nella specie, gli appellanti riconoscono che l'istanza di esibizione ex art. 210 cpc è stata rigettata dal tribunale, il quale ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Al momento di precisare le conclusioni, ed , con le note scritte del Parte_1 Pt_2
2.2.2022, non hanno reiterato la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc, il che lascia presumere che vi abbiano rinunciato.
4.7. Analizzando il contenuto delle note in questione, non può desumersi alcun elemento che faccia intendere che, invece, gli appellanti non abbiano rinunciato all'istanza istruttoria.
Infatti, con la nota in esame ed hanno solo chiesto dichiararsi la Parte_1 Pt_2 cessazione della materia del contendere, in quanto era intervenuta l'estinzione della procedura esecutiva.
Con la comparsa conclusionale, gli appellanti concentravano le difese sulla estinzione della procedura esecutiva e sugli effetti di tale estinzione sul giudizio di opposizione. Né nelle note di udienza, né nella comparsa conclusionale vi è alcun accenno ad istanze istruttorie, neanche generico.
4.8. In conclusione, la mancata reiterazione della istanza di esibizione ex art. 210 cpc, insieme agli ulteriori elementi evidenziati, prova che gli appellanti vi abbiano rinunciato.
Pertanto, essi non possono avanzare un motivo di censura, in appello, chiedendo che questa Corte disponga l'esibizione.
5. Con il quarto motivo di appello, ed lamentano l'erroneità della Parte_1 Pt_2 sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto lecito l'ammortamento “alla francese”.
Sostengono che, invece, il sistema “alla francese” nasconda un anatocismo illecito e che il contratto sia affetto da indeterminatezza nella regolazione negoziale, il che comporta la nullità del contratto di mutuo.
Il motivo non è fondato.
5.1. La recente giurisprudenza di legittimità ha affrontato proprio la questione della liceità del piano di ammortamento alla francese, statuendo che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento
e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (v. Cass. SSUU 15130/2024; v. anche Cass.
1167/2025) e che “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”(v. Cass. 7382/2025).
Nella motivazione della sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 15103/2024 si legge:
“con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali" non si riscontra "un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo
a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” e che "deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura
Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello
c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”.
5.2. Aderendo alla giurisprudenza di legittimità richiamata, questa Corte conclude che il piano di ammortamento “alla francese” del contratto in esame non nasconda alcun fenomeno anatocistico e che non contenga alcuna clausola indeterminata. Pertanto, esso è lecito.
6. Con il rigetto del quarto motivo deve rigettarsi anche il secondo motivo, con il quale gli appellanti lamentano che il tribunale non abbia disposto una CTU, richiesta, in primo grado, per accertare se il contratto di mutuo nascondesse un fenomeno anatocistico.
Atteso che, come detto, deve escludersi alcun anatocismo, risultava irrilevante disporre una
CTU.
7. Con il quinto motivo gli appellanti lamentano la nullità, ex art. 1418 c.c., del contrato di mutuo per violazione dell'art. 35 TUB.
Deducono che l'avere finanziato una quota superiore all'80% del valore dell'immobile ipotecato comporta la violazione di un elemento essenziale del mutuo fondiario, violazione da cui deriva la nullità dello stesso.
Il motivo è infondato.
7.1. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (v. Cass. SSUU
33719/2022).
7.2. Nella specie, dunque, anche ove, per ipotesi, vi sia stato, al momento della concessione del mutuo, un superamento del valore finanziabile, non si sarebbe manifestata alcuna causa di nullità del contratto.
8. Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti lamentano che il tribunale, con la sentenza, non abbia dato risposta alla richiesta di riduzione dell'ammontare della somma portata dal precetto, atteso che la banca non ha tenuto conto dell'intervenuto versamento di
28 ratei.
Il motivo è inammissibile.
8.1. Nell'atto di precetto, notificato il 12.12.2016, si leggeva: La banca, dunque, intimava a ed Parte_1 Pt_2
8.2. Con l'atto di opposizione, in primo grado, ed evidenziavano che il Parte_1 Pt_2 credito oggetto di intimazione non era determinato, in quanto la banca non aveva indicato, nel precetto, le modalità attraverso cui era giunta alla determinazione della somma portata dal precetto.
Nelle conclusioni chiedevano di dichiarare l'indeterminatezza del credito azionato in mancanza degli elementi di calcolo del quantum debeatur e per illiquidità, in violazione dei requisiti ex art. 474 cpc (v. penultima pagina dell'atto di opposizione).
8.3. A fronte di tale censura, il tribunale, in sentenza, ha così motivato: “parimenti, per quanto concerne la censura inerente la nullità del precetto per indeterminatezza, stante la mancata specificazione dell'importo dovuto e dei criteri di calcolo utilizzati, giova in primo luogo osservare che la funzione dell'atto di precetto, quale atto stragiudiziale che precede
l'eventuale instaurazione di un procedimento di esecuzione forzata, consiste nell'assegnare al debitore un termine per adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo previamente notificato e di cui si fa menzione nell'atto di precetto o notificato unitamente a quest'ultimo, con l'avvertimento che in caso di inadempimento si procederà all'azione esecutiva. Pertanto, il creditore nell'atto di precetto, conformemente alla duplice funzione che svolge tale atto ai sensi dell'art. 480 cpc di intimare il pagamento e di preannunziare l'azione esecutiva, deve semplicemente indicare l'ammontare del credito complessivo, atteso che ogni altro elemento in ordine alla quantificazione dello stesso è desumibile dal titolo esecutivo azionato.
Per altro nel caso di specie nel precetto sono analiticamente riportati il capitale, gli interessi di mora e quelli corrispettivi, e le spese ed i compensi per l'atto di precetto, avendo in questo modo contezza i debitori delle singole voci componenti l'importo richiesto” (v. ogg. 7 e 8 della sentenza di primo grado).
8.4. ed , nel proporre appello, hanno contestato l'omessa pronuncia del Parte_1 Pt_2 tribunale in ordine alla domanda di riduzione dell'ammontare della somma portata dal precetto.
Deducono che essi hanno versato 28 ratei di cui la banca non ha tenuto conto nel calcolare la somma ancora dovuta dai mutuatari.
Pertanto, nel formulare le conclusioni, hanno chiesto di “dichiarare indeterminatezza del credito azionato e l'eccessività della somma portata dell'atto di pignoramento e provvedere alla riduzione nei limiti dell'importo dovuto” (v. pg. 35 dell'atto di appello).
8.5. Come evidente, gli appellanti in questa sede formulano una domanda diversa rispetto a quella formulata in primo grado – e a cui il tribunale aveva compiutamente risposto.
In primo grado, gli opponenti avevano lamentato l'indeterminatezza della somma portata dal precetto, perché la banca non aveva specificato i criteri di determinazione dello stessa, mancando di fare riferimento, nel precetto, delle somme pagate, chiedendo di accertare la violazione dell'art. 474 cpc per mancanza dei requisiti da questo imposti;
in appello invece non chiedono più di accertare la illiceità del precetto, ma di ridurre la somma portato dallo stesso, detraendo quanto già in precedenza pagato (28 ratei)..
8.6. Non vi è dunque alcuna omissione di pronuncia da parte del tribunale, al quale non è mai stata sottoposta la cognizione della domanda di riduzione della somma portata dal precetto.
8.7. D'altra parte, la domanda di riduzione della somma portata dal precetto costituisce un novum in appello, in quanto integra un motivo di opposizione al precetto nuovo, non proposto in primo grado, e come tale inammissibile per violazione dell'art. 345 cpc.
9. Ogni altra questione, anche pregiudiziale, deve ritenersi assorbita.
10. Al rigetto dell'appello deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado.
11. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
12. Il valore della controversia è determinato in ragione dell'ammontare della somma portata dal precetto.
Pertanto, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello il cui valore sia compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
13. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in ragione del tenore delle questioni trattate. Pertanto, va liquidata la somma di euro 7.158,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
14. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da ed e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 conferma la sentenza del tribunale di Napoli n. 5649, pubblicata il 7.6.2022;
b) condanna ed al pagamento delle spese, liquidate, Parte_1 Parte_2 in favore di quale mandataria di in euro 7.158,50 a titolo CP_2 Controparte_1 di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5397 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Rosario De Rosa, in virtù di procura C.F._2 in atti
Appellanti
E
C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t., e per essa la sua CP_1 P.IVA_1 mandataria (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria CP_2 P.IVA_2
RO De SI, in virtù di procura in att
Appellata
E
Controparte_3
Appellata contumace
FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione, e – introducendo il Parte_1 Parte_2 giudizio di merito dell'opposizione alla procedura esecutiva immobiliare n. RGE 246/2017 - convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, e per essa CP_3 Pt_3
.
[...]
In particolare, gli attori deducevano che:
– in virtù di contratto di mutuo fondiario stipulato con atto del 20.04.2010, rep. 157242, per notar (con il quale era stata erogata la somma di euro 129.900,00 ed Persona_1 iscritta ipoteca per l'importo di euro 194.852,00), la convenuta Banca aveva avviato una procedura esecutiva immobiliare sull'immobile sito nel Comune di Napoli, Quartiere San
Pietro a Patierno, alla via Bottari n. 64 ex via I traversa a sinistra di Via Luce n. 14, in regime di comunione legale di e della;
Parte_1 Pt_2
-con ricorso in opposizione ex artt. 615 e 617 cpc impugnavano l'atto di pignoramento immobiliare sulla base di vari motivi, quali: nullità della notifica dell'atto di precetto;
carenza di un valido titolo esecutivo, in quanto contratto di mutuo azionato avente natura di mutuo condizionato;
indeterminatezza del credito indicato nell'atto di precetto privo dell'indicazione dei criteri di quantificazione degli importi intimati;
nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto del contratto ed applicazione del piano di ammortamento alla francese;
nullità del mutuo fondiario per il superamento del limite di finanziabilità previsto ex art. 38 TUB;
nullità del pignoramento per difetto di ius postulandi del procuratore che ha sottoscritto l'atto;
-il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 27.10.2017, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e concedeva i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Gli attori così concludevano:
“piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previa sospensione dell'esecuzione
- Dichiarare la nullità del pignoramento immobiliare eseguito a carico degli istanti in mancanza di un precedente valido precetto. -Dichiarare insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, per l'inidoneità del sopra citato contratto di mutuo fondiario del 20 aprile 2010 a valere quale titolo esecutivo per violazione dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.,
-Dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato senza l'osservanza dei limite di finanziabilità di cui all'art. 38 comma 2, T.U.B. è per contrasto con norme imperative. -
Accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 1346, 1418., nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.с.; -Dichiarare indeterminatezza del credito azionato in mancanza gli elementi di calcolo del quantum debeatur e per illiquidità per violazione dei requisiti ex art. 474 c.p.c., -Dichiarare la nullità assoluta del pignoramento per difetto dello ius postulandi del procuratore di parte creditrice. Dichiarare insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata e la nullità del pignoramento immobiliare notificato in data 28/02/2017, alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Il tutto con vittoria di spese e di compensi di causa oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e c.p.a. da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario.”.
2. Si costituiva in giudizio , e per essa la sua mandataria . CP_3 Parte_3
Deduceva che:
- in base al tardivo deposito del ricorso in opposizione (perché esperito solo in data
20.4.2017, rispetto all'atto di precetto notificato in data 12.12.2016 e all'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 28.2.2017) introdotto dagli opponenti, si riteneva ampiamente maturato il termine decadenziale di venti giorni ex art. 617 cpc, tale da comportarne l'inammissibilità ed improcedibilità della proposta opposizione;
- in base all'inconfutabile prova della notifica dell'atto di precetto eseguita nei confronti degli opponenti ed in base all'idoneo titolo esecutivo ex art. 474 cpc, costituito dal contratto di mutuo (attestante l'avvenuta erogazione di somme alla parte opponente, con annesse quietanza delle somme percepite e dichiarazione dell'utilizzo delle stesse per rinegoziare un mutuo ipotecario antecedentemente stipulato con la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti SpA e per ristrutturare l'abitazione adibita a prima casa), si riteneva infondato quanto eccepito in merito;
- in base all'importo ancora dovuto dagli opponenti di euro 129.102,30, oltre interessi dal
2.10.2018 sino al soddisfo, ed atteso che i tassi di interessi applicati risultavano pari alla misura contrattualmente pattuita, non poteva ritenersi derivato alcun interesse indeterminato dall'adottato piano di ammortamento c.d. alla francese, dal momento che quest'ultimo utilizzava una formula di capitalizzazione composta non avente alcun effetto nella determinazione della quota di interessi, in quanto calcolata solo sul capitale residuo.
Ragion per cui, data la legittimità dello strutturato piano di ammortamento, conseguiva l'infondatezza di quanto eccepito in merito alla presunta vessatorietà della clausola anatocistica prevista nel contratto di mutuo e, inoltre, dato quanto operato dalla nel CP_4 rispetto dell'art. 118 TUB, risultava anche infondato quanto eccepito in merito alla presunta vessatorietà della clausola riconosciuta al professionista di poter modificare le disposizioni economiche del contratto;
- in virtù di richiamate massime giurisprudenziali, non poteva ritenersi violato alcun limite di finanziabilità ex art. 38, co. 2, d.lgs 385/1993 del contratto di mutuo del 20.04.2010, tale da risultare questo pienamente valido;
- il procuratore della parte creditrice avendo depositato agli atti di causa l'apposita procura generale alle liti (concessa da , già , del Parte_3 Controparte_5
15.07.2010, rep. 67338, racc. 18159 e, finanche, indicata nell'atto di pignoramento immobiliare), per cui si riteneva infondato il presunto eccepito difetto di ius postulandi;
-l'avversa e reiterata richiesta di sospensione andava disattesa, in quanto improcedibile ed inammissibile, dato il precedente vaglio già avutosi da parte del giudice dell'esecuzione e del collegio adito in sede di reclamo.
Alla luce di quanto suddetto, parte convenuta così concludeva:
“affinché l'adito Tribunale Voglia cosi provvedere: - rigettare in via preliminare la richiesta di sospensione, in quanto inammissibile ed infondata;
NEL MERITO - rigettare la proposta opposizione in quanto inammissibile, improcedibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto;
- condannare gli opponenti al pagamento della somma, che sarà ritenuta congrua in via equitativa a titolo di risarcimento per lite temeraria, oltre al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, secondo la vigente normativa.”.
3. Con comparsa di costituzione ex art. 111 cpc, (in sostituzione di CP_1
, data la cessione di portafoglio di crediti pecuniari avutasi da parte di CP_3 quest'ultima, in ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex l. 130/99 e 58 TUB) e per essa la sua mandataria (quale nuova denominazione sociale di ) CP_2 Parte_3
– interveniva in giudizio, riportandosi a quanto già dedotto in precedenza ed eccependo il difetto di legittimazione passiva relativamente alle doglianze attinenti a fatti antecedenti la cessione, in quanto non opponibili al cessionario, attesa la mutatio nella titolarità dal lato passivo del rapporto controverso.
4. Con sentenza n. 5649, pubblicata il 7.6.2022, il Tribunale di Napoli, così statuiva:
“
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai motivi di opposizione ex art
617 comma 2 c.p.c.;
2. rigetta i motivi di opposizione all'esecuzione; per l'effetto dichiara il diritto ad agire in executivis del creditore già ; Controparte_1 CP_3 3. condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali nei confronti CP_1
in persona del legale rappresentante che liquida in € 13.430,00 per competenze
[...] professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
In motivazione, deduceva che:
-in via preliminare, la cessazione della materia del contendere andava determinata limitatamente ai motivi di opposizione agli atti esecutivi, fase in cui veniva meno l'interesse all'accertamento della situazione sostanziale posta alla base dell'opposizione. Ancora, andava disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di dal CP_6 momento che, in qualità di cessionario del credito subentrato dal lato attivo del contratto di mutuo, le erano opponibili tutte le eccezioni derivanti dal predetto contratto;
-non vi era alcun dubbio in ordine alla legittimazione processuale del procuratore (Avv. Maria
RO de SI) di parte creditrice e della validità dell'atto di pignoramento in virtù di procura rilasciata anteriormente all'instaurazione della procedura esecutiva e debitamente versata in atti;
-attesa la piena equivalenza sul piano giuridico ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo dell'accredito con la traditio rei (come da richiamate pronunce giurisprudenziali e normativa bancaria), e considerato, sul piano fattuale, quanto dichiarato dalle parti in sede di contratto in merito all'utilizzo dell'erogato importo, si riteneva infondato l'eccepito difetto del titolo esecutivo;
- trattandosi di motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2 cpc, proposti tempestivamente e, inoltre, ritenendosi ritualmente avvenuta la notifica ex art. 139, c.
2. cpc, del precetto – nel quale erano state riportate le singole voci componenti l'importo richiesto - nei confronti di entrambi gli esecutati, l'atto di precetto si riteneva pienamente valido;
-risultava non provata la presunta violazione dell'art. 38 TUB, non potendosi attribuire alcuna rilevanza probatoria alla perizia di stima depositata dall'Arch. in data Persona_2
21.1.2018 nel procedimento di esecuzione immobiliare - la quale aveva riconosciuto al bene pignorato un valore di euro 145.104,10, con un prezzo base, ex art. 568 cpc, in euro
135.000,00 – essendo decorso un ampio lasso temporale rispetto alla stipula del contratto di mutuo e in ragione della crisi economica che aveva comportato il crollo del mercato immobiliare a decorrere dal 2011; inoltre, in materia di superamento del tetto di finanziabilità ex art. 38 TUB, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, il contratto di mutuo che superi il limite di finanziabilità altro non sarebbe che un ordinario mutuo ipotecario;
- era infondato quanto eccepito in merito al sistema di ammortamento alla francese e all'anatocismo, dal momento che il predetto sistema utilizzava una formula di capitalizzazione composta non avente alcun effetto nella determinazione della quota di interessi (perché calcolata solo sul capitale residuo), tale da potersi escludere l'anatocismo.
5. ed propongono appello, ritenendo la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata ingiusta ed erronea, tale da dover essere riformata.
Con un primo motivo di gravame, gli appellanti deducono che la società CP_1
(quale interventrice ex art. 111 cpc in prime cure, secondo la quale sarebbe diventata titolare di un portafoglio di crediti di ), essendosi limitata al deposito del solo avviso di CP_3 cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 121 del 15.10.2019) e non anche della copia dello specifico contratto di cessione avente ad oggetto il credito de quo, non abbia dimostrato la propria legittimazione attiva. Ragion per cui, il giudice di prime avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla predetta società.
Con un secondo motivo di gravame, gli appellanti (ritenendo violati e falsamente applicati gli artt. 61, 115 e 116 cpc e l'art. 2697 cc) contestano che il giudice di prime cure – con insufficiente e contraddittoria motivazione - non abbia ritenuto ammissibile la richiesta di
CTU contabile, perché secondo lo stesso presuntivamente fondata su mere asserzioni di principio prive di riscontri oggettivi, tale da ritenersi esplorativa. In particolare, secondo gli appellanti - avendo allegato quanto necessario – il Tribunale avrebbe dovuto disporre la detta consulenza tecnica d'ufficio, quale unico mezzo processuale per verificare l'effettivo dato contabile, così da poter dichiarare la nullità delle clausole contrattuali di mutuo, in quanto violative degli appositi principi normativi.
Con un terzo motivo di appello, gli appellanti asseriscono che il giudice di prime cure abbia errato nel rigettare il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 cpc rivolto alla banca (verso la quale era già stato richiesto ex art. 119 TUB, senza sortire alcun effetto), quale necessario alla ricostruzione delle operazioni poste in essere in virtù del rapporto contrattuale de quo.
Ragion per cui, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la predetta richiesta esibizione, avente ad oggetto specifici documenti sanciti ex art. 119, co.4, d.lgs n. 385/93.
Con il quarto motivo di gravame (ritenendo violati e falsamente applicati gli artt.
1346,1418,1283 e 1284 cc), gli appellanti deducono che il Tribunale – con un'incongruente motivazione - abbia errato nell'escludere la sussistenza del fenomeno anatocistico nel suindicato piano di ammortamento alla francese, avendo ritenuto presupposte determinate regole contrastanti con i solidi principi della scienza della Matematica Finanziaria. Ragion per cui, secondo gli stessi - dopo aver analizzato in maniera dettagliata l'apposita disciplina, tale da ritenere non condivisibili determinate argomentazioni emesse dal giudice di prime cure (come meglio indicato e descritto in atti) – avrebbe dovuto accertare la difformità tra tasso di interesse determinato con il contratto di mutuo rispetto al tasso effettivo di ammortamento applicato nei confronti del , tale da dichiarare la nullità delle clausole Parte_1 dell'anzidetto contratto di mutuo ipotecario;
accertare l'ammontare delle singole rate senza applicazione di anatocismo, nonché – in ordine a quanto documentato - il rapporto dare/avere tra le parti contraenti.
Con un quinto motivo di doglianza, poi, gli appellanti (ritenendo violato l'art. 38 TUB, co.2,
TUB e l'art. 1418 cc), sostengono che il Tribunale sia incorso in errore nel non ritenere violato il limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e, di conseguenza, nell'escludere la sanzione di nullità. Attesa la possibilità di utilizzo da parte del giudizio di merito di prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti, la predetta violazione - attestante il superamento del limite di legge dell'80% - può ritenersi provata legittimamente attraverso le risultanze della
CTU a firma dell'Arch. (resa in un diverso processo, ma con le medesime Persona_3 parti), dalla quale si evince che il valore cauzionale del bene pignorato in contestazione fosse pari ad euro 112.153,00, ovvero inferiore a quello che avrebbe giustificato l'erogazione di un mutuo (pari ad euro 129.900,00). Oltretutto, da un'ulteriore CTU a firma del perito
(resa agli atti della procedura esecutiva avente RGE 622/2019), emerge Persona_4
l'insussistenza di qualsivoglia valore commerciale dell'immobile di proprietà di e Parte_1 della , tale da comprovarne la nullità del mutuo de quo. Pt_2
Con un ultimo e sesto motivo di gravame, gli appellanti (ritenendo violati e falsamente applicati gli artt. 480 cpc e 115 cpc) asseriscono che la sentenza impugnata risulti errata, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe provveduto a ridurre l'importo dovuto nei limiti di un credito pari ad euro 113.671,60, risultante dalla differenza tra l'importo di euro
129.900,00 (somma erogata con il contratto di mutuo) e la somma di euro 16.228,40, corrispondente alle ventotto rate di mutuo già pagate (gli appellanti avevano eccepito il pagamento di tali ratei nel primo giudizio e la nulla aveva osservato, ma Controparte_3 quest'ultima si era limitata ad intimare, nell'atto di pignoramento immobiliare, il pagamento della complessiva somma di euro 129.053,94).
Così dedotto, chiedono:
“IN VIA PRELIMINARE dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'interventrice ex art. 111 c.p.c 2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i Controparte_1 motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
5649/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione XIV Civile, Giudice Dott.ssa Maria
RO NO, nell'ambito del giudizio N. R.G. 520/2018, depositata in cancelleria in data 07/06/2022, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: -
Dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato senza l'osservanza dei limite di finanziabilità di cui all'art. 38 comma 2, T.U.B. è per contrasto con norme imperative.
-Accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 1346, 1418, nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. - Dichiarare indeterminatezza del credito azionato e l'eccessività della somma portata dell'atto di pignoramento e provvedere alla riduzione nei limiti dell'importo dovuto - e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di averne fatto anticipo.”.
6. Si costituisce e per essa la sua mandataria . CP_1 CP_2
In particolare, deduce che:
-in via preliminare, si rileva l'inammissibilità del suindicato gravame, data l'insussistenza dei requisiti previsti ex artt. 342 e 348 bis cpc. Ragion per cui, non sussiste alcuna ragionevole probabilità che la sentenza di prime cure possa essere riformata;
-quanto contestato con il primo motivo di gravame, ovvero della presunta carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna appellata, non risulta ammissibile in questa sede, in quanto tardiva. Inoltre, dopo lo spiegato intervento ex art. 111 cpc di avutosi CP_1 in data 18.07.2021), alcuna eccezione è stata sollevata da parte appellante, se non riservandosi di ciò in sede di comparsa di replica, tale da rendere impossibile all'appellata di provare la propria legittimazione (della quale spettante all'appellante), risultandone così un implicito riconoscimento della stessa da parte di e della;
Parte_1 Pt_2
-quanto censurato con il secondo e terzo motivo di appello risultano, parimenti, inammissibili dal momento che le valutazioni effettuate dal giudice di prime cure, in ordine all'avanzata istanza ex art. 210 cpc e relativa CTU contabile, sono proprie e messe in discussione solo mediante precise indicazioni concernenti l'oggetto della decisione;
-risulta privo di logicità giuridica quanto contestato con il suindicato quarto motivo d'appello, dal momento che, in base a quanto spiegato dalla scienza della Matematica Finanziaria ed in ordine alla corretta interpretazione effettuata dal giudice di prime cure riguardante la modalità di composizione della rata, non si ritiene generato alcun fenomeno anatocistico dall'ammortamento alla francese (come da richiamate massime giurisprudenziali sul punto);
-in merito, poi, a quanto contestato mediante il suindicato quinto motivo d'appello, ovvero sul presunto superamento del limite di finanziabilità, ex art. 38 TUB, si ritiene palesemente infondato, atteso quanto correttamente argomentato dal tribunale in merito all'irrilevanza probatoria della perizia di stima resa dall'Arch. . Inoltre, risulta ugualmente Persona_2 irrilevante la richiamata perizia effettuata dall'Arch. (seppure inesatta Persona_3 nell'indicare l'esatta data d'indagine avvenuta, ma corretta nell'indicazione dei valori riguardanti il cespite cauzionale), in quanto non sarebbe risultata attestante alcun superamento di limite della somma concessa pari ad euro 129.900,00, dovendosi tenere in conto la sussistenza di garanzie accessorie. Ancora, appare infondato anche quanto asserito in sede di ulteriore CTU - depositata in fase di seconda procedura esecutiva immobiliare - in merito al presunto stato abusivo in capo al bene de quo (dal quale non derivante alcuna incommerciabilità dello stesso), in quanto tesi non suffragata da alcun valido elemento probatorio;
-quanto impugnato in merito all'indeterminatezza del credito azionato dall'istituto bancario, risulta privo di fondamento, dal momento che parte appellante è tenuta a versare a parte appellata la somma pari ad euro 129.102,30 (come da documento di sintesi allegato al contratto di mutuo).
Così dedotto, conclude:
“affinché l'Ecc. ma Corte di Appello adita Voglia così provvedere contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE: -. accertare e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 cpc ed, in ogni caso, per i motivi innanzi esposti, accertare e dichiarare la improcedibilità, inammissibilità ed improponibilità dell'appello anche ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
IN VIA PRINCIPALE: -. rigettare l'appello principale proposto in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, per tutto quanto gradatamente esposto nel presente atto, con conferma della sentenza appellata. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
7.Non si è costituita la Controparte_3
8. Con la comparsa conclusionale gli appellanti hanno contestato l'inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata la contumacia di in quanto, benché raggiunta da Controparte_3 corretta notifica dell'atto di appello, non si è costituita.
2.Preliminarmente va dichiarata inammissibile la contestazione della inidoneità del contratto di mutuo in questione a costituire titolo esecutivo, ex art. 474 cpc.
2.1.Con l'atto di appello, infatti, ed non hanno sollevato alcuna Parte_1 Pt_2 contestazione alla parte della sentenza di primo grado con cui il tribunale ha ritenuto che il mutuo in questione integrasse titolo esecutivo (v. pgg. 4 e 5 della sentenza di primo grado).
2.2. La censura è stata sollevata, in appello, per la prima volta, con la comparsa conclusionale.
Come noto, la comparsa conclusionale è funzionale solo alla illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto delle domande e delle eccezioni già tempestivamente e ritualmente avanzate, non per introdurre nuovi temi di indagine e nuove domande o eccezioni (v. Cass.
5478/2006; 315/2012): pertanto, essa deve dichiararsi inammissibile in quanto tardiva.
3. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti contestano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la legittimazione attiva della . CP_1
Deducono che la non abbia dato sufficiente prova che il credito nei confronti di CP_1
ed rientri tra quelli oggetto della cessione “in blocco” avvenuta, da parte Parte_1 Pt_2 della in favore dalla . In particolare, evidenziano che “dalla CP_3 CP_1 documentazione allegata di parte avversa si rinviene la sola copia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.121 del 15.10.2019 e non anche copia dello specifico contratto di cessione avente ad oggetto il credito per cui è causa, non avendo il cessionario provato in alcun modo che il credito vantato nei confronti di parte opponente sia ricompreso fra quelli enunciati nell'avviso della cessione del credito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana” e che gli appellanti, in primo grado, hanno “contestato la titolarità in capo alla cessionaria del credito azionato, o meglio l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco” (v. pg. 9 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica della cessione dei crediti – fatta anche a mezzo della pubblicazione della cessione sulla G.U. – non integra, di per sé, la prova della cessione dei crediti. Nel caso che il debitore contesti l'esistenza della cessione dei crediti, il cessionario non può limitarsi ad indicare l'atto con cui è stata notificata la cessione, devono invece fornire la prova che la cessione dei crediti sia avvenuta.
Nel caso, però in cui il debitore contesti che il suo debito sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione, la prova che il creditore cessionario dovrà fornire è diversa. Infatti, il cessionario non sarà onerato della prova della esistenza della cessione, ma solo del fatto che nell'ambito della cessione - non contestata – rientri anche il debito in questione. Tale prova può essere fornita con ogni mezzo;
per cui, anche la pubblicazione sulla G.U., ove sia sufficientemente precisa nel descrivere il credito oggetto di cessione, può costituire prova del fatto che il credito contestato rientrasse nella cessione.
Sul punto risultano chiarificatrici le parole della Corte di cassazione, nella motivazione della ordinanza n. 17944/2023: “In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 – 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del
02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano
i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario
(di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente
o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”.
3.2. Nella specie, gli appellanti, in primo grado, non hanno messo in dubbio l'esistenza della cessione in blocco di crediti dalla in favore della;
hanno, invece, contestato CP_3 CP_1 che vi fosse la prova che, tra i crediti ceduti, vi fosse anche quello vantato nei loro confronti,
a titolo di mutuo, dalla CP_3
Invero, sulla G.U. n. 121 del 25.10.2019 è stato pubblicato l'avviso di cessione di credito pro-soluto, nel quale si legge che la acquistava, in forza di contratto di cessione CP_1 concluso il 11 ottobre 2019 “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della banca d'Italia n. 139/1991 (i “Crediti”), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1. della
Legge 130, sul seguente sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione.html. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dle Cedente e del Cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
3.3.Il debito intestato a ed nasce da un contratto di mutuo, concluso nel Parte_1 Pt_2
2010: quindi, in ragione della natura e del momento di nascita del rapporto, il debito rientra nella descrizione dei crediti ceduti contenuta nella Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, sin dalla pubblicazione della G.U. è stato messo a disposizione dei debitori l'elenco dei crediti ceduti, in modo che i debitori della potessero, in ogni momento, CP_3 controllare se il loro debito fosse stato o meno oggetto di cessione: gli appellanti non hanno mai contestato che nell'elenco in questione vi fosse compreso anche il loro debito, né hanno mai allegato di avere acceduto al sito internet indicato e di non avere ritrovato elencato anche il loro debito.
3.4. Può dunque concludersi che la abbia fornito sufficiente prova di essere stata CP_1 cessionaria anche del credito vantato dalla nei confronti di ed . CP_3 Parte_1 Pt_2
4. Con il terzo motivo di doglianza, ed lamentano che il tribunale, Parte_1 Pt_2 con motivazione insufficiente, non abbia disposto l'ordine di esibizione, ex art. 210 cpc, degli estratti conto relativi al contratto di mutuo per il periodo dal 20.4.2010 al 28.02.2017.
Sostengono di avere formulato l'istanza di esibizione prima del giudizio e di non avere ricevuto risposta dalla banca;
che la banca, nel corso del giudizio, nulla ha obiettato in ordine alla mancata ricezione della documentazione richiesta prima del giudizio, per cui sul punto si era formata la non contestazione.
Il motivo di appello è infondato.
4.1. In primo luogo, non corrisponde al vero che la banca non abbia contestato che gli appellanti, prima del giudizio, abbiano chiesto, ai sensi dell'art. 119 TUB, la comunicazione di copia della documentazione relativa al rapporto di mutuo. Infatti, a pg. 5 della memoria depositata il 3.4.2019, la così deduceva: “… l'ordine di esibizione formulato dagli CP_1 opponenti è illegittimo, posto che la sua ammissibilità è limitata alla condizione che la stessa abbia richiesto, ben prima del processo, la consegna dei documenti con istanza alla banca ex art. 119 TUB che, solo se inadempiuta, consente la successiva richiesta giudiziale.
E, si ripete, alcuna prova di preventiva comunicazione ex art. 119 Tub è stata fornita da controparte”.
Deve dunque concludersi che la banca abbia espressamente contestato che gli appellanti abbiano richiesto, in via stragiudiziale, la documentazione contabile.
4.2. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (v. Cass 24641/2021; v. anche
Cass. 23861/2022).
4.3. Nella specie, ed non hanno depositato, in primo grado, alcun Parte_1 Pt_2 documento da cui emerga la richiesta alla banca di comunicare la documentazione poi richiesta in sede processuale.
Pertanto, la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc della documentazione bancaria è inammissibile.
4.4. La richiesta di esibizione è inammissibile anche per altra ragione.
4.5. La Corte di legittimità ha precisato che “nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate
e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi”(v. Cass. 12791/2025; v. anche Cass. 10767/2022).
4.6. Nella specie, gli appellanti riconoscono che l'istanza di esibizione ex art. 210 cpc è stata rigettata dal tribunale, il quale ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Al momento di precisare le conclusioni, ed , con le note scritte del Parte_1 Pt_2
2.2.2022, non hanno reiterato la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc, il che lascia presumere che vi abbiano rinunciato.
4.7. Analizzando il contenuto delle note in questione, non può desumersi alcun elemento che faccia intendere che, invece, gli appellanti non abbiano rinunciato all'istanza istruttoria.
Infatti, con la nota in esame ed hanno solo chiesto dichiararsi la Parte_1 Pt_2 cessazione della materia del contendere, in quanto era intervenuta l'estinzione della procedura esecutiva.
Con la comparsa conclusionale, gli appellanti concentravano le difese sulla estinzione della procedura esecutiva e sugli effetti di tale estinzione sul giudizio di opposizione. Né nelle note di udienza, né nella comparsa conclusionale vi è alcun accenno ad istanze istruttorie, neanche generico.
4.8. In conclusione, la mancata reiterazione della istanza di esibizione ex art. 210 cpc, insieme agli ulteriori elementi evidenziati, prova che gli appellanti vi abbiano rinunciato.
Pertanto, essi non possono avanzare un motivo di censura, in appello, chiedendo che questa Corte disponga l'esibizione.
5. Con il quarto motivo di appello, ed lamentano l'erroneità della Parte_1 Pt_2 sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto lecito l'ammortamento “alla francese”.
Sostengono che, invece, il sistema “alla francese” nasconda un anatocismo illecito e che il contratto sia affetto da indeterminatezza nella regolazione negoziale, il che comporta la nullità del contratto di mutuo.
Il motivo non è fondato.
5.1. La recente giurisprudenza di legittimità ha affrontato proprio la questione della liceità del piano di ammortamento alla francese, statuendo che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento
e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (v. Cass. SSUU 15130/2024; v. anche Cass.
1167/2025) e che “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”(v. Cass. 7382/2025).
Nella motivazione della sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 15103/2024 si legge:
“con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali" non si riscontra "un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo
a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” e che "deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura
Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello
c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”.
5.2. Aderendo alla giurisprudenza di legittimità richiamata, questa Corte conclude che il piano di ammortamento “alla francese” del contratto in esame non nasconda alcun fenomeno anatocistico e che non contenga alcuna clausola indeterminata. Pertanto, esso è lecito.
6. Con il rigetto del quarto motivo deve rigettarsi anche il secondo motivo, con il quale gli appellanti lamentano che il tribunale non abbia disposto una CTU, richiesta, in primo grado, per accertare se il contratto di mutuo nascondesse un fenomeno anatocistico.
Atteso che, come detto, deve escludersi alcun anatocismo, risultava irrilevante disporre una
CTU.
7. Con il quinto motivo gli appellanti lamentano la nullità, ex art. 1418 c.c., del contrato di mutuo per violazione dell'art. 35 TUB.
Deducono che l'avere finanziato una quota superiore all'80% del valore dell'immobile ipotecato comporta la violazione di un elemento essenziale del mutuo fondiario, violazione da cui deriva la nullità dello stesso.
Il motivo è infondato.
7.1. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (v. Cass. SSUU
33719/2022).
7.2. Nella specie, dunque, anche ove, per ipotesi, vi sia stato, al momento della concessione del mutuo, un superamento del valore finanziabile, non si sarebbe manifestata alcuna causa di nullità del contratto.
8. Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti lamentano che il tribunale, con la sentenza, non abbia dato risposta alla richiesta di riduzione dell'ammontare della somma portata dal precetto, atteso che la banca non ha tenuto conto dell'intervenuto versamento di
28 ratei.
Il motivo è inammissibile.
8.1. Nell'atto di precetto, notificato il 12.12.2016, si leggeva: La banca, dunque, intimava a ed Parte_1 Pt_2
8.2. Con l'atto di opposizione, in primo grado, ed evidenziavano che il Parte_1 Pt_2 credito oggetto di intimazione non era determinato, in quanto la banca non aveva indicato, nel precetto, le modalità attraverso cui era giunta alla determinazione della somma portata dal precetto.
Nelle conclusioni chiedevano di dichiarare l'indeterminatezza del credito azionato in mancanza degli elementi di calcolo del quantum debeatur e per illiquidità, in violazione dei requisiti ex art. 474 cpc (v. penultima pagina dell'atto di opposizione).
8.3. A fronte di tale censura, il tribunale, in sentenza, ha così motivato: “parimenti, per quanto concerne la censura inerente la nullità del precetto per indeterminatezza, stante la mancata specificazione dell'importo dovuto e dei criteri di calcolo utilizzati, giova in primo luogo osservare che la funzione dell'atto di precetto, quale atto stragiudiziale che precede
l'eventuale instaurazione di un procedimento di esecuzione forzata, consiste nell'assegnare al debitore un termine per adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo previamente notificato e di cui si fa menzione nell'atto di precetto o notificato unitamente a quest'ultimo, con l'avvertimento che in caso di inadempimento si procederà all'azione esecutiva. Pertanto, il creditore nell'atto di precetto, conformemente alla duplice funzione che svolge tale atto ai sensi dell'art. 480 cpc di intimare il pagamento e di preannunziare l'azione esecutiva, deve semplicemente indicare l'ammontare del credito complessivo, atteso che ogni altro elemento in ordine alla quantificazione dello stesso è desumibile dal titolo esecutivo azionato.
Per altro nel caso di specie nel precetto sono analiticamente riportati il capitale, gli interessi di mora e quelli corrispettivi, e le spese ed i compensi per l'atto di precetto, avendo in questo modo contezza i debitori delle singole voci componenti l'importo richiesto” (v. ogg. 7 e 8 della sentenza di primo grado).
8.4. ed , nel proporre appello, hanno contestato l'omessa pronuncia del Parte_1 Pt_2 tribunale in ordine alla domanda di riduzione dell'ammontare della somma portata dal precetto.
Deducono che essi hanno versato 28 ratei di cui la banca non ha tenuto conto nel calcolare la somma ancora dovuta dai mutuatari.
Pertanto, nel formulare le conclusioni, hanno chiesto di “dichiarare indeterminatezza del credito azionato e l'eccessività della somma portata dell'atto di pignoramento e provvedere alla riduzione nei limiti dell'importo dovuto” (v. pg. 35 dell'atto di appello).
8.5. Come evidente, gli appellanti in questa sede formulano una domanda diversa rispetto a quella formulata in primo grado – e a cui il tribunale aveva compiutamente risposto.
In primo grado, gli opponenti avevano lamentato l'indeterminatezza della somma portata dal precetto, perché la banca non aveva specificato i criteri di determinazione dello stessa, mancando di fare riferimento, nel precetto, delle somme pagate, chiedendo di accertare la violazione dell'art. 474 cpc per mancanza dei requisiti da questo imposti;
in appello invece non chiedono più di accertare la illiceità del precetto, ma di ridurre la somma portato dallo stesso, detraendo quanto già in precedenza pagato (28 ratei)..
8.6. Non vi è dunque alcuna omissione di pronuncia da parte del tribunale, al quale non è mai stata sottoposta la cognizione della domanda di riduzione della somma portata dal precetto.
8.7. D'altra parte, la domanda di riduzione della somma portata dal precetto costituisce un novum in appello, in quanto integra un motivo di opposizione al precetto nuovo, non proposto in primo grado, e come tale inammissibile per violazione dell'art. 345 cpc.
9. Ogni altra questione, anche pregiudiziale, deve ritenersi assorbita.
10. Al rigetto dell'appello deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado.
11. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
12. Il valore della controversia è determinato in ragione dell'ammontare della somma portata dal precetto.
Pertanto, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello il cui valore sia compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
13. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in ragione del tenore delle questioni trattate. Pertanto, va liquidata la somma di euro 7.158,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
14. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da ed e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 conferma la sentenza del tribunale di Napoli n. 5649, pubblicata il 7.6.2022;
b) condanna ed al pagamento delle spese, liquidate, Parte_1 Parte_2 in favore di quale mandataria di in euro 7.158,50 a titolo CP_2 Controparte_1 di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini