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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2024, n. 3204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3204 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6127/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione III CIVILE
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 6127 dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. PICECE ENZA STEFANIA e l'avv. CURATELLA MICHELE
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. BARGONI ALBERTO
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - locazione di beni mobili rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 10 gennaio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 944/2022 Parte_1
con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della , della somma di Controparte_1
€ 11.780,32, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per il noleggio di una macchina spazzatrice, spese di trasporto del mezzo e risarcimento dei danni cagionati al macchinario.
Pagina 1 In particolare, ha esposto che:
- la è una società di servizi edili e manutentivi su complessi Parte_1
immobiliari turistici che ha in carico, tra le altre attività, la manutenzione, gestione e pulizia delle sedi stradali del;
Parte_2
- con contratto del 19.07.2021 l'opponente ha noleggiato dalla una Controparte_1
spazzatrice stradale Bucher CC2020 XL del 2015;
- il prezzo pattuito per il noleggio della spazzatrice stradale era pari a € 2.700,00 mensili oltre IVA, poi inspiegabilmente aumentato da a € 2.750,00; Controparte_1
- la scheda tecnica è stata consegnata soltanto dopo la consegna del veicolo e il corso di formazione contrattualmente pattuito è stato svolto in ritardo e in maniera sbrigativa;
- l'utilizzo del veicolo è stato impedito da malfunzionamenti del motore, dell'acceleratore e del sistema di aspirazione della spazzatura, manifestatisi sin dal primo utilizzo il
4.8.2021;
- l'intervento di riparazione eseguito a seguito delle contestazioni dei suddetti vizi a cura della non ha sortito alcun effetto risolutivo, motivo per il quale il CP_1
mezzo è rimasto fermo e inutilizzabile sino al momento del ritiro avvenuto a settembre
2021.
L'opponente ha, quindi, chiesto di revocare il decreto ingiuntivo con condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.
La i è costituita in giudizio contestando l'avversaria ricostruzione dei fatti Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Ha dedotto che:
- la ha sottoscritto il contratto di noleggio della spazzatrice con canone Controparte_2 mensile in € 2.750,00 ma, contravvenendo a quanto pattuito, non ha versato la cauzione di € 2.750,00 e non ha provveduto neppure al pagamento delle successive fatture emesse;
- il veicolo è stato consegnato in perfette condizioni e il primo giorno lavorativo utile successivo alla consegna, ossia il 4.8.2021, un tecnico specializzato si è recato presso il per spiegare il corretto utilizzo del mezzo che, difatti, veniva Parte_2
regolarmente utilizzato (per 2 ore e 45 minuti per un totale di 6 chilometri);
- in data 5.8.2021 la ha segnalato un unico guasto che è stato Controparte_2 prontamente riparato a spese della tanto che a seguito dell'intervento il Controparte_1
veicolo è stato utilizzato nei seguenti giorni:
5.8.2021 per 1 ora e 24 minuti per un totale di 2 chilometri;
16.08.2021 per oltre 4 ore per un totale di 7 chilometri;
17.08.2021 per oltre 3 ore, per un totale di 8 chilometri;
18.08.2021 per 7 minuti;
19.08.2021 per 1 ora
Pagina 2 38 minuti, per un tragitto di 4 km;
20.08.2021 per 1 ora 30 minuti per un totale di 4 km;
27.08.2021 per oltre 4 ore per un totale di 4 km (doc. da 8 a 22 di parte convenuta), come risultante dalle immagini GPS;
- solo in data 28.8.2021 la dopo aver utilizzato il mezzo per il periodo Parte_1 estivo, inoltrava una pec lamentando l'impossibilità di utilizzo e chiedendo il ritiro del mezzo;
- al momento del ritiro (30.9.2021) il veicolo era in condizioni disastrose e fu sottoposto a riparazione.
La ha, quindi, chiesto di confermare il decreto ingiuntivo e per l'effetto di condannare CP_1 al pagamento di € 11.708,32 oltre interessi moratori. Ha chiesto, altresì, di condannare Parte_1
l'opponente ex art. 96 c.p.c.
La nella prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n.
1. ha eccepito la decadenza e Parte_1
conseguente inammissibilità/nullità della domanda riconvenzionale di condanna ex art. 96 cpc. proposta da per essersi la convenuta costituita tardivamente, ovvero oltre il termine di CP_1 giorni 20 antecedenti l'udienza del 27.09.2022, fissata dal Giudice ex art. 168 bis, 5° comma, cpc.
La causa è stata istruita a mezzo escussione testimoni ed è stata trattenuta a decisione all'udienza del 11.01.2024.
***
Non sono oggetto di contestazione le seguenti circostanze:
- in data 19.07.2021 le parti hanno stipulato un contratto di locazione di autoveicoli senza conducente (noleggio), della durata di tre mesi a decorrere dalla consegna, avente ad oggetto una macchina spazzatrice CC2020; Pt_3
- il mezzo è stato consegnato alla il 30.07.2021; Parte_1
- il 4.08.2021 un tecnico specializzato si recava presso il per mostrare Parte_2
il funzionamento della macchina che veniva avviata e messa in moto;
- il 5.8.2021, a seguito della segnalazione da parte della di un difetto di Parte_1
funzionamento, la faceva intervenire un tecnico elettrauto CP_1
specializzato, sig. la per la riparazione del veicolo che veniva riavviato sul Per_1
posto;
- il 12.8.2021 la chiedeva l'immediato ritiro del mezzo con Parte_1
comunicazione Whatsapp;
- la spazzatrice veniva ritirata da il 30.09.2021; CP_1
Pagina 3 - la non ha mai pagato le fatture oggetto del decreto ingiuntivo, emesse dalla Parte_1
a titolo di noleggio del bene, spese di trasporto e risarcimento danni per la CP_1
riparazione del mezzo.
Le parti controvertono in fatto:
- sulla sussistenza dei vizi e difetti della spazzatrice al momento della consegna e sulla permanenza degli stessi a seguito dell'intervento di riparazione eseguito da
CP_1
- sull'effettivo utilizzo del mezzo da parte della nel periodo dal 7 al Parte_1
28.8.2021 e sulla funzionalità dello stesso;
- sulle condizioni del mezzo alla consegna e al ritiro avvenuto il 30.9.2021 e sulla conseguente imputabilità dei danni riscontrati alla Parte_1
Sul piano giuridico, le questioni controverse attengono al legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente ex art. 1460 c.p.c. e alla sussistenza o meno del diritto dell'opposta a ottenere il corrispettivo pattuito per il noleggio del mezzo (e le relative spese di traporto), nonché al diritto della a ottenere il risarcimento dei danni subiti per le Parte_4
condizioni in cui il mezzo è stato riconsegnato.
Entrambe le parti hanno, poi, invocato l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
La ha eccepito l'inesatto inadempimento della prestazione gravante sulla creditrice Parte_1 derivante dal contratto di noleggio e ha invocato il disposto dell'art. 1460 c.c. per CP_1
paralizzare la pretesa monitoria e ottenere una pronuncia liberatoria dall'obbligo di pagamento del corrispettivo. In particolare, ha allegato che la macchina spazzatrice consegnata ha presentato vizi e difetti di funzionamento sin dal primo utilizzo consistenti in: problemi di accensione, non rispondenza del mezzo ai comandi, mancanza totale della funzione di aspirazione della spazzatura
(che, quindi, invece, di essere aspirata veniva sollevata e proiettata all'esterno). Ha dedotto che il macchinario era, dunque, totalmente inidoneo ad alcuna minimale funzionalità e che lo stesso è rimasto inutilizzato fino al ritiro intimato con pec del 28.8.2021, e già richiesto il 12.8.2021, tramite messaggio WhatsApp.
Di contro la ha dedotto di aver consegnato la macchina spazzatrice in perfette CP_1
condizioni, a seguito di collaudo da parte di apposita ditta e di aver tempestivamente risolto le problematiche di accensione manifestatesi il 5.8.2024 tramite l'intervento sul posto di un tecnico specializzato.
Ha, inoltre, specificamente contestato l'allegazione attorea di mancato utilizzo del mezzo, essendo emerso dai tracciati GPS che, al contrario, lo stesso è stato utilizzato nel periodo tra il 5.8.2021 e il
28.8.2021. Ha dedotto che la pur avendo regolarmente utilizzato il mezzo, non ha Parte_1
Pagina 4 provveduto al pagamento delle rate di noleggio e ha riconsegnato il macchinario in pessime condizioni, invocando in maniera illegittima e pretestuosa, nonché in difetto di buona fede,
l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.
Ciò posto, è necessario verificare se l'eccezione sollevata da parte opponente sia fondata e se effettivamente la macchina spazzatrice presentasse, al momento della consegna e per il periodo in cui è stata detenuta dalla i vizi e i difetti lamentati che la rendessero totalmente o Parte_1 parzialmente inidonea all'uso.
Come recentemente precisato dalla Suprema Corte, l'art. 1460 c.c. consente, a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria.
Tale rimedio non può essere esercitato senza limiti ma è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede
"avuto riguardo alle circostanze" (cfr. Cass. n. 8760/2019).
Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare "se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte"
(massima reiterata: ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 2720 del 04/02/2009, Rv. 606502 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 16822 del 10/11/2003, Rv. 567989 - 01).
Il legittimo esercizio dell'exceptio inadimpleti contractus di cui all'art. 1460 c.c. si fonda, difatti, sulla regola della buona fede oggettiva che impone che la difesa sia proporzionata all'offesa.
L'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c., ha ancora puntualizzato la S.C., “è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: -) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
-) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; -) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non 4/1/1 era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento. L'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale.” (cfr. già cit. Cass. n. 8760/2019).
Pagina 5 Ne consegue che, per quel che in questa sede rileva, occorre verificare se il rifiuto del pagamento integrale del canone di noleggio opposto da sia stato esercitato secondo buona Parte_1 fede poiché i vizi di funzionamento della spazzatrice ne impedivano totalmente l'utilizzo o, comunque, non ne consentivano l'utilizzo in condizione di ordinaria funzionalità.
Il contratto intercorso tra le parti, difatti, è un “contratto di locazione di autoveicoli senza conducente” e, come tale, è disciplinato dalla normativa dettata dagli artt. 1571 c.c. e ss. e, in particolare, per quel che in questa sede rileva, dagli artt. 1575 e 1578 c.c. da coordinare con il disposto dell'art. 1460 c.c., stante l'eccezione formulata dalla parte opponente.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso, tra le tante Cass. n. 12622/2010; n. 12765/2005; n. 2421/2006; Cass. Sez. Un. n. 7448/1993).
Nel caso che in esame la società opponente ha contestato la pretesa creditoria di CP_1 eccependo l'inadempimento di quest'ultima al contratto sottoscritto tra le parti, per averle consegnato un bene difettoso, inidoneo all'uso cui era destinato. A fronte di tale eccezione, grava sull'opponente, in forza del principio della vicinitas, provare l'esistenza dei vizi e difetti della spazzatrice lamentati, quale fatto estintivo dell'altrui pretesa economica. Ed infatti per costante giurisprudenza in tutti i casi in cui “venga in questione la esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte ad un'altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l'onere della prova dei vizi stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità” (Cass. Un. n. 11748/2019; Cass.
22783/2020; Cass. 3587/2021; Cass. n. 9960/2022).
Il predetto principio di recente affermato dalla S.C. a Sezioni Unite in materia di vizi della cosa venduta, era già stato richiamato in materia di locazione dalla precedente pronuncia n. 3548/17
(espressamente richiamata) che “ha stabilito, pur essa in esplicita applicazione del principio di vicinanza della prova, che, in caso di domanda di risoluzione ex art. 1578 c.c., grava sul conduttore l'onere di individuare e dimostrare l'esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso pattuito, spettando, invece, al locatore convenuto di provare, rispettivamente, che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, laddove intenda paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corrispettivo, ovvero di
Pagina 6 averli senza colpa ignorati al momento della consegna, se intenda andare esente dal risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa”.
In sintesi, dunque, “ove venga in questione la esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte ad un'altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre
l'onere della prova dei vizi stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità”.
Grava di contro sulla convenuta opposta (attrice in senso sostanziale) provare di aver correttamente eseguito la prestazione su di lei incombente, ovvero di aver consegnato un bene (la spazzatrice oggetto di noleggio) funzionante, nonché, nella fattispecie in esame, di aver provveduto alle necessarie riparazioni per eliminare i difetti di funzionamento manifestatisi successivamente alla consegna.
Ciò premesso, la ha assolto all'onere su di lei incombente di provare i vizi del bene Parte_1
consegnato, ossia il malfunzionamento del mezzo oggetto di noleggio.
In particolare, l'attrice ha allegato:
- che la spazzatrice fin dalla consegna non funzionava correttamente, oltre ad essere sporca, ovvero carica di rifiuti, e con un finestrino rotto. Tali circostanze sono state confermate dal teste socio della il quale, sentito Testimone_1 Parte_1 all'udienza del 17.04.2023, avanti al Tribunale di Foggia, ha dichiarato: “guidavo la spazzatrice utilizzata per spazzare le strade all'interno del villaggio La Parte_2
spazzatrice in questione era difettata perché si fermava continuamente dopo aver percorso pochi metri (andava continuamente in blocco). (…) non ero presente al momento della consegna del mezzo, ma so, per essermi stato riferito da Testimone_2
(Presidente della , che gli era stato detto che doveva attendere Organizzazione_1
l'arrivo del tecnico per capire le modalità di funzionamento della spazzatrice. (…). Pur non essendo presente al momento della consegna, io ho preso la spazzatrice il giorno dopo e mi sono subito reso conto che la stessa era già sporca e presentava segni di usura. Sulla circostanza nr. 13, confermo che, in quel momento, il cassonetto della spazzatrice era già quasi pieno di spazzatura e non si chiudeva bene. Confermo anche il cap. 14 nel senso che il finestrino del lato passeggero non si chiudeva del tutto.
Confermo anche il cap. 15, il finestrino fu chiuso con della plastica per evitare l'entrata di insetti ed altro. Sul capitolo nr. 16 confermo, per essermi stato riferito da , che Tes_2 il difetto del finestrino fu subito comunicato al d'Aprile, il quale gli disse che avrebbe mandato un elettrauto che avrebbe provveduto personalmente alla sistemazione del finestrino. Sul cap. 17, confermo, per essermi stato riferito da , che l'elettrauto Tes_2
Pagina 7 non riparò il finestrino perché, a suo dire, presentava un guasto meccanico e non elettrico.” (verbale udienza 17.04.2023 Trib. Foggia);
- che a seguito delle contestazioni sollevate circa il mal funzionamento della spazzatrice,
l'opposta in data 5.08.2021 ha inviato un tecnico elettrauto esperto, sig. al Parte_5
fine di riparare i difetti riscontrati. Tale circostanza non è stata contestata da parte opposta, la quale ha espressamente riconosciuto di essere stata contattata da Parte_1
a seguito di problematiche relative all'accensione del veicolo (p. 3 comparsa di costituzione). Il “concessionario per la Puglia della , Parte_6 Tes_3
sentito come testimone ha, infatti, confermato “di aver ricevuto le telefonate
[...]
del Sig. che lamentava i malfunzionamenti del per esporre i guasti del Tes_2 Pt_3 mezzo e io mi premuravo di contattare l'officina di Organizzazione_2
Manfredonia, (…) io non ero presente a tutte queste attività, ma mi sono state fatturate e pagate personalmente come da fattura in mio possesso”; (verbale udienza del 26.4.2023,
Tribunale di Bari)
- che i suddetti interventi riparativi non sono stati risolutivi, in quanto il veicolo ha continuato ad arrestarsi ed a non raccogliere correttamente i rifiuti. Anche tale circostanza trova chiaro riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria, i quali hanno confermato che la spazzatrice non ha funzionato correttamente nemmeno dopo l'intervento riparativo del 5.08.2021 e che CP_1 non si è mai più attivata a riguardo. Sul punto, il teste ha dichiarato “…come Tes_1
risulta anche dal GPS, la spazzatrice è rimasta inattiva sino al 4 agosto 2021. Anche dopo l'arrivo del tecnico inviato dall'officina il mezzo continuò a Parte_7
manifestare i medesimi difetti, nel senso che andava continuamente in blocco. Confermo de relato che il tecnico inviato da il giorno del suo arrivo, diede Parte_7 sbrigativamente solo delle indicazioni verbali sulle modalità d'uso del veicolo, semplicemente accendendolo, ma senza muoverlo. Confermo sempre de relato che dopo
l'arrivo del tecnico, il provò ad accendere il mezzo che si bloccò subito dopo, per Tes_2
cessare definitivamente di camminare. Confermo il capo 22, il mezzo alla fine fu spinto
a braccia nell rimessa della Capo 23, lo confermo, ogni ulteriore Parte_1
tentativo di avviare il mezzo non sortì alcun esito. (…) La spazzatrice aveva anche un difetto di aspirazione della spazzatura, nel senso che non l'aspirava, ma la sollevava e la proiettava all'esterno… chiese di inviargli le foto del display del mezzo per Parte_7
leggere i messaggi di errori che il medesimo mezzo inviava. Sulla circostanza nr. 27, anche dopo l'invio delle foto del display, il mezzo non venne mai riparato e Parte_7
Pagina 8 riferì di non sapere come fare per rimettere in moto la spazzatrice. Aggiunse di non avere altri operai da inviare perché dovevano chiudere per ferie. Il 5 agosto 2021 Tes_2
venne subito contattato da una persona che chiedeva il pagamento della fattura di cauzione, ma gli fu risposto che la fattura sarebbe stata saldata solo all'esito della risoluzione delle problematiche del mezzo. (…) Sul cap. 31, posso solo dire che il tecnico di riuscì a metterla in moto, ma il mezzo Testimone_4
comunque non camminava. Confermo interamente il cap. 32, nel senso che, anche dopo
l'intervento di la spazzatrice, al primo tentativo di riutilizzo, si è Parte_5
nuovamente bloccata per strada mentre la conducevo personalmente ed è stata spinta di nuovo a braccia all'interno della rimessa della Confermo anche il Organizzazione_3
capo 33, il successivamente ricontattato, ci disse che il mezzo doveva essere Parte_5 portato in officina perché non poteva più fare nulla in loco…” (verbale udienza del
17.04.2024, avanti al Tribunale di Foggia); ancora, amministratore del Tes_5
e committente dei servizi di pulizia del villaggio alla Organizzazione_4
, sentito come teste ha dichiarato: “dopo il tentativo a cui ho assistito Parte_1 non l'ho più vista girare nel villaggio (..) il mezzo non ha mai funzionato ed ho assistito
a vari tentativi degli addetti della per mettere in funzione la macchina Parte_1
senza riuscirci;
ho visto un tentativo durato più di qualche ora ed il macchinario invece di raccogliere la spazzatura la sollevava producendo grande polverone”. (verbale udienza 26.04.2023 Tribunale di Bari).
- di aver contestato ad il malfunzionamento del veicolo nelle date Controparte_1
7.8.2021 e 12.8.2021. In particolare, il 12.08.2021 , amministratore e Testimone_2
legale rappresentante della ha espressamente chiesto alla di Parte_1 CP_1
ritirare il veicolo fermo presso l'officina: “Il bonifico non è stato fatto perché la macchina che ci avete consegnato non va bene di conseguenza è nella nostra officina in attesa che venite a ritirarla” (doc. 2 di parte attrice - messaggi WhatsApp).
- di aver inviato una ulteriore pec di contestazione formale ad in data CP_1
28.8.2021 (doc.7), ribadendo le problematiche di funzionamento riscontrate sul macchinario fin dalla consegna, ed insistendo, di conseguenza, per il ritiro dello stesso:
“In data 30/07/2021 ci avete consegnato l'autospazzatrice (…). Dalla suddetta data come Vi risulta dalle numerose chiamate telefoniche, l'utilizzo della stessa è stata continuamente interrotta da problemi tecnici inibendo il materiale funzionamento fino alla decisione dello scrivente, di rimessaggio per mancata possibilità di utilizzo.
Vogliate pertanto provvedere al ritiro del macchinario contestato ad ogni effetto di
Pagina 9 legge provvedendo allo storno di canoni contrattuali non dovuti per vizi occulti del macchinario stesso. Tanto in ossequio alle norme vigenti e dell'affidabilità reciproca contrattuale”.
In sintesi, risulta dalle riportate dichiarazioni testimoniali nonché dalla documentazione prodotta – relativa ai plurimi messaggi di segnalazione del malfunzionamento del mezzo, anche successivamente al tentativo di riparazione eseguito dalla convenuta - che i vizi della spazzatrice consistenti in difficoltà o impossibilità di avviare il mezzo, spegnimento continuo e blocco del macchinario, difetto di aspirazione, non solo sussistevano al momento della consegna del mezzo ma persistevano anche a seguito dell'intervento eseguito il 5.8.2021 da tanto che la Parte_5
con ulteriori messaggi whatsapp del 7.8.2021 e del 12.8.2021 segnalava e contestava Parte_1
nuovamente alla i già riscontrati difetti di funzionamento, intimando il ritiro della dello CP_1 stesso. (“cfr. messaggio del 7.8 “ scusami se ti disturbo di sabato ma solo per dirti che la Tes_3 macchina non va bene per noi e che l'elettrauto ha detto che per sistemarla deve portarla in officina, Appena puoi chiamami!”; messaggio del 12/8 “Il bonifico non è stato fatto perché la macchina che ci avete consegnato non va bene di conseguenza è nella nostra officina in attesa che venite a ritirarla….Poi aspettavo che venivi a vederla , come concordato, ma non sei venuto.
Quindi ti prego di organizzarti per il ritiro!”).
A fronte delle allegazioni attoree e dell'assolvimento dell'onere probatorio relativo alla sussistenza e persistenza dei vizi denunciati, la di contro, non ha provato di aver correttamente CP_1
eseguito la prestazione di cui si tratta. Ed infatti:
- ha sostenuto di aver consegnato la spazzatrice a perfettamente funzionante Parte_1
a seguito di regolare collaudo, allegando a sostegno una fattura della CP_3 ovvero dell'officina che si sarebbe occupata delle relative riparazioni (doc.4). Il titolare della suddetta officina, , escusso come testimone, non ha tuttavia saputo Testimone_6
chiarire il momento esatto in cui tale collaudo sarebbe avvenuto, ovvero se lo stesso giorno o diversi giorni prima della consegna della spazzatrice a “come ho Parte_1
detto, non ricordo con precisione la data in cui abbiamo ritirato il mezzo e quella in cui
l'abbiamo restituito, l'unico riferimento è la fattura che, come ho detto, non emetto mai immediatamente dopo la prestazione ma in genere le emettiamo tutte insieme a fine mese”(verbale udienza 4.05.2023). La fattura in questione è datata 2.08.2021 (doc.4), la spazzatrice è stata consegnata il 30.07.2021. Ipotizzando che, stando alle dichiarazioni rese da , la fattura sia stata emessa non “immediatamente dopo la prestazione ma CP_3
a fine mese” il collaudo potrebbe essere stato effettuato anche diverse settimane prima rispetto alla consegna alla In ogni caso, il fatto che sul mezzo siano state Parte_1
Pagina 10 eseguite delle lavorazioni prima della consegna e che lo stesso sia stato collaudato, come confermato dal teste, perde rilevanza ed è superato dalla circostanza che successivamente alla consegna il macchinario non era comunque funzionante. Né vi è prova, peraltro, che lo stesso fosse perfettamente funzionante al momento della consegna. Sul punto incaricato di trasportare il mezzo presso Testimone_3
in data 30.7.2021, escusso come testimone ha dichiarato: “il giorno della Parte_1
consegna io personalmente ho scaricato spazzatrice arrivata sul carroattrezzi del
Orga soccorso presso il Villaggio “ ” all'ingresso; l'ho accesa, scaricata dal Parte_2
mezzo a terra e nulla più; il mio compito era di scaricarla e l'ho lasciata in consegna accesa al Sig. ma senza provarla”. Ribadiva, altresì, “non ero in grado Testimone_2
di farla funzionare e di spiegarne il funzionamento” e tantomeno “di fare alcun collaudo tecnico” (verbale di udienza del 26.4.2023 presso il Tribunale di Bari);
- non ha negato di essere stata contatta da per alcuni malfunzionamenti del Parte_1
mezzo, legati a problemi di accensione dello stesso, confermando di aver inviato presso la sede dell'opponente, in data 5.8.2021, un tecnico elettrauto esperto, Parte_5 quest'ultimo, pur indicato come testimone dalla difesa della convenuta, non è stato escusso poiché, purtroppo, deceduto nelle more del giudizio;
non è stata, pertanto, fornita alcuna priva della effettiva e completa riparazione del mezzo a tale data, tale da garantirne la corretta funzionalità che, invece, è stata contestata dalla nei Parte_1
giorni successivi (come già esposto). Sul punto, appare ancora opportuno rilevare che, a fronte dei mal funzionamenti verificatisi il 5.8.2021, non assume rilevanza, ai fini della dimostrazione dell'esatto adempimento della prestazione, la circostanza che il 4.8.2021 un incaricato della si sia recato presso il per fornire Org_6 Parte_2 istruzioni sull'uso del macchinario, verificando, in tale occasione, il corretto funzionamento del mezzo;
ciò in quanto, lo si ribadisce, i vizi lamentati si sono manifestati dopo l'intervento di quest'ultimo. Ne consegue che le dichiarazioni rese dal teste sulla perfetta funzionalità del mezzo a seguito della prova dal Testimone_7
medesimo eseguita, della durata di 45 minuti circa, non sono dirimenti poiché già a seguito del suo intervento e comunque da giorno successivo il macchinario manifestava i lamentati e provati difetti di funzionamento. Peraltro, lo stesso teste ha riferito di essere a conoscenza di una segnalazione di malfunzionamento successiva al suo intervento rispetto alla quale non potè intervenire (cfr. verbale di udienza del 22.6.2023 dinanzi al
Tribunale di Foggia “…posso dire di essere stato contattato da per CP_1
andare sul posto, cioè presso il villaggio a fare una dimostrazione sulle Parte_2
Pagina 11 modalità di funzionamento del mezzo. …credo che le circostanze indicate nel capo 10 si riferiscano ad una segnalazione di malfunzionamento successiva al mio intervento;
in quell'occasione, effettivamente, riferii di non potermi recare sul posto… preciso che la mia prova (4.8.2021) durò circa 45 min. e il mezzo era perfettamente funzionante;
mi fu segnalata soltanto la questione del finestrino…circa una decina di giorni dopo il mio intervento, dal ricevetti una telefonata …corredata da una foto Parte_2 whatsapp, ritraente il display del cruscotto della macchina. In quell'occasione io cercai di dare assistenza telefonica, ma senza esito perché capii che non vi era conoscenza del funzionamento della macchina. Mi fu chiesto anche di nuovo di intervenire sul posto ma fui impossibilitato …segnalai questa cosa ad ”). Parte_8
- ha prodotto le immagini GPS (doc. da 8 a 22 di parte convenuta) che illustrano i tragitti percorsi dalla macchina al fine di dimostrare il corretto funzionamento e l'utilizzo del mezzo nel periodo successivo alle contestazioni sollevate;
ha evidenziato come alcuni percorsi abbiano avuto una durata prolungata, fino a 4 ore circa (doc. 15 e 16 di parte convenuta); tuttavia in tutte le immagini GPS compare il simbolo di una chiave ripetuto lungo il tracciato e la dicitura “eventi” che, a detta dell'attore, indicherebbe che il veicolo si era fermato perché non funzionante. Sul punto parte convenuta non ha fornito adeguate spiegazioni ovvero si è limitata a sostenere che il simbolo chiave significherebbe che il veicolo è “acceso”, senza tuttavia produrre alcuna scheda tecnica o manuale d'uso del mezzo che confermi l'allegato significato di tali segnali. I tracciati prodotti in atti da provano solo l'utilizzo della spazzatrice da parte di Org_7
ma non il corretto funzionamento del mezzo, soprattutto a fronte delle già Parte_1
riportate dichiarazioni testimoniali che hanno confermato come il mezzo non abbia mai funzionato correttamente, anche successivamente all'intervento del tecnico Parte_5
Pare opportuno sottolineare sul punto che in data 12.08.2021, quindi successivamente all'intervento dei tecnici di tramite comunicazione whatsapp CP_1 Parte_1
aveva nuovamente contestato alla convenuta il malfunzionamento della spazzatrice, invitandola espressamente a ritirare il mezzo (doc. 2) che, presumibilmente e in mancanza di prova contraria, presentava difetti di funzionamento tali da impedirne l'uso suo proprio. Tale diffida è rimasta senza riscontro, ad eccezione della richiesta di formalizzazione della richiesta di ritiro a mezzo pec, inviata poi solo il successivo
28.8.2021.
Alla luce del riportato quadro probatorio, deve ritenersi che i difetti di malfunzionamento manifestati dalla macchina spazzatrice fossero tali da impedirne o quanto meno ridurne
Pagina 12 notevolmente la possibilità di utilizzo e l'ordinario godimento secondo la destinazione contrattuale e che, quindi, l'eccezione ex art. 1460 c.c. sia stata legittimamente sollevata dall'odierna opponente che, pertanto, non era tenuta al pagamento del canone concordato. Tanto più che a fronte della richiesta di ritiro immediato del bene, la non ha provveduto né al ritiro, né alla CP_1 verifica dello stato di funzionamento del macchinario, né all'esecuzione di interventi di riparazione.
Si richiama sul punto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti dell'art. 1578 c.c., quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto di locazione (sent. n. 2605/95)… La presenza di vizi intrinseci e strutturali di tal genere non configura un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ex art. 1575 c.c., ma altera l'equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sull'idoneità all'uso della cosa locata, al quale può porsi rimedio soltanto con la risoluzione del contratto ovvero con la riduzione del corrispettivo (sent. n. 8729/91)…,. Ben diversa
è l'ipotesi in cui elementi della cosa locata subiscano guasti o deterioramenti per effetto della naturale usura dovuta al tempo o ad accadimenti accidentali. In tal caso è invero operante
l'obbligo del locatore di provvedere alle riparazioni ai sensi dell'art. 1576 c.c., la cui inosservanza determina inadempimento.” (cfr. Cass. n,5682/2001; 094/2005; n. 38084/2021).
Quanto, poi, ai danni di cui alla fattura 304 del 19.11.2021 (doc. n. 4) la convenuta si è limitata ad allegare alcune fotografie (doc. 24) della spazzatrice, asseritamente scattate al momento della riconsegna. Tuttavia, in mancanza di documentazione sullo stato del mezzo al momento della consegna al cliente, non è dato verificare lo stato originario del veicolo che l'opponente ha contestato essere in perfette condizioni. Non vi è prova, pertanto, che i danni riportati dalla spazzatrice siano stati causati dall'opponente né che gli stessi non fossero preesistenti alla consegna del bene.
L'opposizione deve, quindi, essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
La domanda risarcitoria per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma c.p.c. proposta da non può essere accolta. Parte_1
L'applicazione di tale norma, posta a presidio dall'abuso dello strumento processuale (Cass. civ. n.
19285/16), presuppone l'allegazione e la dimostrazione – anche in via indiziaria – della mala fede, intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda, o della colpa grave, intesa come carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. Cass. S.U. n.
22405/2018).
Ciò precisato, deve escludersi che nel caso in esame si versi in una delle ipotesi idonee a far scattare
Pagina 13 la responsabilità in questione. Non è, infatti, emerso dagli atti di causa che fosse CP_1
conscia della infondatezza delle tesi sostenute e che abbia svolto le sue difese in modo strumentale.
Difetta, quindi, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'opposta, richiesto come presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 96 comma c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore della domanda e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 944/2022 emesso e depositato dal Tribunale di Torino il 5.2.2022;
• Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre € 145,50 per spese, nonché rimborso forfettario del 15%, Iva e C.p.a. come per legge e successive occorrende.
Torino, 30 maggio 2024
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato
Pagina 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione III CIVILE
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 6127 dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. PICECE ENZA STEFANIA e l'avv. CURATELLA MICHELE
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. BARGONI ALBERTO
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - locazione di beni mobili rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 10 gennaio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 944/2022 Parte_1
con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della , della somma di Controparte_1
€ 11.780,32, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per il noleggio di una macchina spazzatrice, spese di trasporto del mezzo e risarcimento dei danni cagionati al macchinario.
Pagina 1 In particolare, ha esposto che:
- la è una società di servizi edili e manutentivi su complessi Parte_1
immobiliari turistici che ha in carico, tra le altre attività, la manutenzione, gestione e pulizia delle sedi stradali del;
Parte_2
- con contratto del 19.07.2021 l'opponente ha noleggiato dalla una Controparte_1
spazzatrice stradale Bucher CC2020 XL del 2015;
- il prezzo pattuito per il noleggio della spazzatrice stradale era pari a € 2.700,00 mensili oltre IVA, poi inspiegabilmente aumentato da a € 2.750,00; Controparte_1
- la scheda tecnica è stata consegnata soltanto dopo la consegna del veicolo e il corso di formazione contrattualmente pattuito è stato svolto in ritardo e in maniera sbrigativa;
- l'utilizzo del veicolo è stato impedito da malfunzionamenti del motore, dell'acceleratore e del sistema di aspirazione della spazzatura, manifestatisi sin dal primo utilizzo il
4.8.2021;
- l'intervento di riparazione eseguito a seguito delle contestazioni dei suddetti vizi a cura della non ha sortito alcun effetto risolutivo, motivo per il quale il CP_1
mezzo è rimasto fermo e inutilizzabile sino al momento del ritiro avvenuto a settembre
2021.
L'opponente ha, quindi, chiesto di revocare il decreto ingiuntivo con condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.
La i è costituita in giudizio contestando l'avversaria ricostruzione dei fatti Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Ha dedotto che:
- la ha sottoscritto il contratto di noleggio della spazzatrice con canone Controparte_2 mensile in € 2.750,00 ma, contravvenendo a quanto pattuito, non ha versato la cauzione di € 2.750,00 e non ha provveduto neppure al pagamento delle successive fatture emesse;
- il veicolo è stato consegnato in perfette condizioni e il primo giorno lavorativo utile successivo alla consegna, ossia il 4.8.2021, un tecnico specializzato si è recato presso il per spiegare il corretto utilizzo del mezzo che, difatti, veniva Parte_2
regolarmente utilizzato (per 2 ore e 45 minuti per un totale di 6 chilometri);
- in data 5.8.2021 la ha segnalato un unico guasto che è stato Controparte_2 prontamente riparato a spese della tanto che a seguito dell'intervento il Controparte_1
veicolo è stato utilizzato nei seguenti giorni:
5.8.2021 per 1 ora e 24 minuti per un totale di 2 chilometri;
16.08.2021 per oltre 4 ore per un totale di 7 chilometri;
17.08.2021 per oltre 3 ore, per un totale di 8 chilometri;
18.08.2021 per 7 minuti;
19.08.2021 per 1 ora
Pagina 2 38 minuti, per un tragitto di 4 km;
20.08.2021 per 1 ora 30 minuti per un totale di 4 km;
27.08.2021 per oltre 4 ore per un totale di 4 km (doc. da 8 a 22 di parte convenuta), come risultante dalle immagini GPS;
- solo in data 28.8.2021 la dopo aver utilizzato il mezzo per il periodo Parte_1 estivo, inoltrava una pec lamentando l'impossibilità di utilizzo e chiedendo il ritiro del mezzo;
- al momento del ritiro (30.9.2021) il veicolo era in condizioni disastrose e fu sottoposto a riparazione.
La ha, quindi, chiesto di confermare il decreto ingiuntivo e per l'effetto di condannare CP_1 al pagamento di € 11.708,32 oltre interessi moratori. Ha chiesto, altresì, di condannare Parte_1
l'opponente ex art. 96 c.p.c.
La nella prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n.
1. ha eccepito la decadenza e Parte_1
conseguente inammissibilità/nullità della domanda riconvenzionale di condanna ex art. 96 cpc. proposta da per essersi la convenuta costituita tardivamente, ovvero oltre il termine di CP_1 giorni 20 antecedenti l'udienza del 27.09.2022, fissata dal Giudice ex art. 168 bis, 5° comma, cpc.
La causa è stata istruita a mezzo escussione testimoni ed è stata trattenuta a decisione all'udienza del 11.01.2024.
***
Non sono oggetto di contestazione le seguenti circostanze:
- in data 19.07.2021 le parti hanno stipulato un contratto di locazione di autoveicoli senza conducente (noleggio), della durata di tre mesi a decorrere dalla consegna, avente ad oggetto una macchina spazzatrice CC2020; Pt_3
- il mezzo è stato consegnato alla il 30.07.2021; Parte_1
- il 4.08.2021 un tecnico specializzato si recava presso il per mostrare Parte_2
il funzionamento della macchina che veniva avviata e messa in moto;
- il 5.8.2021, a seguito della segnalazione da parte della di un difetto di Parte_1
funzionamento, la faceva intervenire un tecnico elettrauto CP_1
specializzato, sig. la per la riparazione del veicolo che veniva riavviato sul Per_1
posto;
- il 12.8.2021 la chiedeva l'immediato ritiro del mezzo con Parte_1
comunicazione Whatsapp;
- la spazzatrice veniva ritirata da il 30.09.2021; CP_1
Pagina 3 - la non ha mai pagato le fatture oggetto del decreto ingiuntivo, emesse dalla Parte_1
a titolo di noleggio del bene, spese di trasporto e risarcimento danni per la CP_1
riparazione del mezzo.
Le parti controvertono in fatto:
- sulla sussistenza dei vizi e difetti della spazzatrice al momento della consegna e sulla permanenza degli stessi a seguito dell'intervento di riparazione eseguito da
CP_1
- sull'effettivo utilizzo del mezzo da parte della nel periodo dal 7 al Parte_1
28.8.2021 e sulla funzionalità dello stesso;
- sulle condizioni del mezzo alla consegna e al ritiro avvenuto il 30.9.2021 e sulla conseguente imputabilità dei danni riscontrati alla Parte_1
Sul piano giuridico, le questioni controverse attengono al legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente ex art. 1460 c.p.c. e alla sussistenza o meno del diritto dell'opposta a ottenere il corrispettivo pattuito per il noleggio del mezzo (e le relative spese di traporto), nonché al diritto della a ottenere il risarcimento dei danni subiti per le Parte_4
condizioni in cui il mezzo è stato riconsegnato.
Entrambe le parti hanno, poi, invocato l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
La ha eccepito l'inesatto inadempimento della prestazione gravante sulla creditrice Parte_1 derivante dal contratto di noleggio e ha invocato il disposto dell'art. 1460 c.c. per CP_1
paralizzare la pretesa monitoria e ottenere una pronuncia liberatoria dall'obbligo di pagamento del corrispettivo. In particolare, ha allegato che la macchina spazzatrice consegnata ha presentato vizi e difetti di funzionamento sin dal primo utilizzo consistenti in: problemi di accensione, non rispondenza del mezzo ai comandi, mancanza totale della funzione di aspirazione della spazzatura
(che, quindi, invece, di essere aspirata veniva sollevata e proiettata all'esterno). Ha dedotto che il macchinario era, dunque, totalmente inidoneo ad alcuna minimale funzionalità e che lo stesso è rimasto inutilizzato fino al ritiro intimato con pec del 28.8.2021, e già richiesto il 12.8.2021, tramite messaggio WhatsApp.
Di contro la ha dedotto di aver consegnato la macchina spazzatrice in perfette CP_1
condizioni, a seguito di collaudo da parte di apposita ditta e di aver tempestivamente risolto le problematiche di accensione manifestatesi il 5.8.2024 tramite l'intervento sul posto di un tecnico specializzato.
Ha, inoltre, specificamente contestato l'allegazione attorea di mancato utilizzo del mezzo, essendo emerso dai tracciati GPS che, al contrario, lo stesso è stato utilizzato nel periodo tra il 5.8.2021 e il
28.8.2021. Ha dedotto che la pur avendo regolarmente utilizzato il mezzo, non ha Parte_1
Pagina 4 provveduto al pagamento delle rate di noleggio e ha riconsegnato il macchinario in pessime condizioni, invocando in maniera illegittima e pretestuosa, nonché in difetto di buona fede,
l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.
Ciò posto, è necessario verificare se l'eccezione sollevata da parte opponente sia fondata e se effettivamente la macchina spazzatrice presentasse, al momento della consegna e per il periodo in cui è stata detenuta dalla i vizi e i difetti lamentati che la rendessero totalmente o Parte_1 parzialmente inidonea all'uso.
Come recentemente precisato dalla Suprema Corte, l'art. 1460 c.c. consente, a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria.
Tale rimedio non può essere esercitato senza limiti ma è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede
"avuto riguardo alle circostanze" (cfr. Cass. n. 8760/2019).
Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare "se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte"
(massima reiterata: ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 2720 del 04/02/2009, Rv. 606502 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 16822 del 10/11/2003, Rv. 567989 - 01).
Il legittimo esercizio dell'exceptio inadimpleti contractus di cui all'art. 1460 c.c. si fonda, difatti, sulla regola della buona fede oggettiva che impone che la difesa sia proporzionata all'offesa.
L'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c., ha ancora puntualizzato la S.C., “è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: -) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
-) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; -) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non 4/1/1 era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento. L'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale.” (cfr. già cit. Cass. n. 8760/2019).
Pagina 5 Ne consegue che, per quel che in questa sede rileva, occorre verificare se il rifiuto del pagamento integrale del canone di noleggio opposto da sia stato esercitato secondo buona Parte_1 fede poiché i vizi di funzionamento della spazzatrice ne impedivano totalmente l'utilizzo o, comunque, non ne consentivano l'utilizzo in condizione di ordinaria funzionalità.
Il contratto intercorso tra le parti, difatti, è un “contratto di locazione di autoveicoli senza conducente” e, come tale, è disciplinato dalla normativa dettata dagli artt. 1571 c.c. e ss. e, in particolare, per quel che in questa sede rileva, dagli artt. 1575 e 1578 c.c. da coordinare con il disposto dell'art. 1460 c.c., stante l'eccezione formulata dalla parte opponente.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso, tra le tante Cass. n. 12622/2010; n. 12765/2005; n. 2421/2006; Cass. Sez. Un. n. 7448/1993).
Nel caso che in esame la società opponente ha contestato la pretesa creditoria di CP_1 eccependo l'inadempimento di quest'ultima al contratto sottoscritto tra le parti, per averle consegnato un bene difettoso, inidoneo all'uso cui era destinato. A fronte di tale eccezione, grava sull'opponente, in forza del principio della vicinitas, provare l'esistenza dei vizi e difetti della spazzatrice lamentati, quale fatto estintivo dell'altrui pretesa economica. Ed infatti per costante giurisprudenza in tutti i casi in cui “venga in questione la esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte ad un'altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l'onere della prova dei vizi stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità” (Cass. Un. n. 11748/2019; Cass.
22783/2020; Cass. 3587/2021; Cass. n. 9960/2022).
Il predetto principio di recente affermato dalla S.C. a Sezioni Unite in materia di vizi della cosa venduta, era già stato richiamato in materia di locazione dalla precedente pronuncia n. 3548/17
(espressamente richiamata) che “ha stabilito, pur essa in esplicita applicazione del principio di vicinanza della prova, che, in caso di domanda di risoluzione ex art. 1578 c.c., grava sul conduttore l'onere di individuare e dimostrare l'esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso pattuito, spettando, invece, al locatore convenuto di provare, rispettivamente, che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, laddove intenda paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corrispettivo, ovvero di
Pagina 6 averli senza colpa ignorati al momento della consegna, se intenda andare esente dal risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa”.
In sintesi, dunque, “ove venga in questione la esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte ad un'altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre
l'onere della prova dei vizi stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità”.
Grava di contro sulla convenuta opposta (attrice in senso sostanziale) provare di aver correttamente eseguito la prestazione su di lei incombente, ovvero di aver consegnato un bene (la spazzatrice oggetto di noleggio) funzionante, nonché, nella fattispecie in esame, di aver provveduto alle necessarie riparazioni per eliminare i difetti di funzionamento manifestatisi successivamente alla consegna.
Ciò premesso, la ha assolto all'onere su di lei incombente di provare i vizi del bene Parte_1
consegnato, ossia il malfunzionamento del mezzo oggetto di noleggio.
In particolare, l'attrice ha allegato:
- che la spazzatrice fin dalla consegna non funzionava correttamente, oltre ad essere sporca, ovvero carica di rifiuti, e con un finestrino rotto. Tali circostanze sono state confermate dal teste socio della il quale, sentito Testimone_1 Parte_1 all'udienza del 17.04.2023, avanti al Tribunale di Foggia, ha dichiarato: “guidavo la spazzatrice utilizzata per spazzare le strade all'interno del villaggio La Parte_2
spazzatrice in questione era difettata perché si fermava continuamente dopo aver percorso pochi metri (andava continuamente in blocco). (…) non ero presente al momento della consegna del mezzo, ma so, per essermi stato riferito da Testimone_2
(Presidente della , che gli era stato detto che doveva attendere Organizzazione_1
l'arrivo del tecnico per capire le modalità di funzionamento della spazzatrice. (…). Pur non essendo presente al momento della consegna, io ho preso la spazzatrice il giorno dopo e mi sono subito reso conto che la stessa era già sporca e presentava segni di usura. Sulla circostanza nr. 13, confermo che, in quel momento, il cassonetto della spazzatrice era già quasi pieno di spazzatura e non si chiudeva bene. Confermo anche il cap. 14 nel senso che il finestrino del lato passeggero non si chiudeva del tutto.
Confermo anche il cap. 15, il finestrino fu chiuso con della plastica per evitare l'entrata di insetti ed altro. Sul capitolo nr. 16 confermo, per essermi stato riferito da , che Tes_2 il difetto del finestrino fu subito comunicato al d'Aprile, il quale gli disse che avrebbe mandato un elettrauto che avrebbe provveduto personalmente alla sistemazione del finestrino. Sul cap. 17, confermo, per essermi stato riferito da , che l'elettrauto Tes_2
Pagina 7 non riparò il finestrino perché, a suo dire, presentava un guasto meccanico e non elettrico.” (verbale udienza 17.04.2023 Trib. Foggia);
- che a seguito delle contestazioni sollevate circa il mal funzionamento della spazzatrice,
l'opposta in data 5.08.2021 ha inviato un tecnico elettrauto esperto, sig. al Parte_5
fine di riparare i difetti riscontrati. Tale circostanza non è stata contestata da parte opposta, la quale ha espressamente riconosciuto di essere stata contattata da Parte_1
a seguito di problematiche relative all'accensione del veicolo (p. 3 comparsa di costituzione). Il “concessionario per la Puglia della , Parte_6 Tes_3
sentito come testimone ha, infatti, confermato “di aver ricevuto le telefonate
[...]
del Sig. che lamentava i malfunzionamenti del per esporre i guasti del Tes_2 Pt_3 mezzo e io mi premuravo di contattare l'officina di Organizzazione_2
Manfredonia, (…) io non ero presente a tutte queste attività, ma mi sono state fatturate e pagate personalmente come da fattura in mio possesso”; (verbale udienza del 26.4.2023,
Tribunale di Bari)
- che i suddetti interventi riparativi non sono stati risolutivi, in quanto il veicolo ha continuato ad arrestarsi ed a non raccogliere correttamente i rifiuti. Anche tale circostanza trova chiaro riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria, i quali hanno confermato che la spazzatrice non ha funzionato correttamente nemmeno dopo l'intervento riparativo del 5.08.2021 e che CP_1 non si è mai più attivata a riguardo. Sul punto, il teste ha dichiarato “…come Tes_1
risulta anche dal GPS, la spazzatrice è rimasta inattiva sino al 4 agosto 2021. Anche dopo l'arrivo del tecnico inviato dall'officina il mezzo continuò a Parte_7
manifestare i medesimi difetti, nel senso che andava continuamente in blocco. Confermo de relato che il tecnico inviato da il giorno del suo arrivo, diede Parte_7 sbrigativamente solo delle indicazioni verbali sulle modalità d'uso del veicolo, semplicemente accendendolo, ma senza muoverlo. Confermo sempre de relato che dopo
l'arrivo del tecnico, il provò ad accendere il mezzo che si bloccò subito dopo, per Tes_2
cessare definitivamente di camminare. Confermo il capo 22, il mezzo alla fine fu spinto
a braccia nell rimessa della Capo 23, lo confermo, ogni ulteriore Parte_1
tentativo di avviare il mezzo non sortì alcun esito. (…) La spazzatrice aveva anche un difetto di aspirazione della spazzatura, nel senso che non l'aspirava, ma la sollevava e la proiettava all'esterno… chiese di inviargli le foto del display del mezzo per Parte_7
leggere i messaggi di errori che il medesimo mezzo inviava. Sulla circostanza nr. 27, anche dopo l'invio delle foto del display, il mezzo non venne mai riparato e Parte_7
Pagina 8 riferì di non sapere come fare per rimettere in moto la spazzatrice. Aggiunse di non avere altri operai da inviare perché dovevano chiudere per ferie. Il 5 agosto 2021 Tes_2
venne subito contattato da una persona che chiedeva il pagamento della fattura di cauzione, ma gli fu risposto che la fattura sarebbe stata saldata solo all'esito della risoluzione delle problematiche del mezzo. (…) Sul cap. 31, posso solo dire che il tecnico di riuscì a metterla in moto, ma il mezzo Testimone_4
comunque non camminava. Confermo interamente il cap. 32, nel senso che, anche dopo
l'intervento di la spazzatrice, al primo tentativo di riutilizzo, si è Parte_5
nuovamente bloccata per strada mentre la conducevo personalmente ed è stata spinta di nuovo a braccia all'interno della rimessa della Confermo anche il Organizzazione_3
capo 33, il successivamente ricontattato, ci disse che il mezzo doveva essere Parte_5 portato in officina perché non poteva più fare nulla in loco…” (verbale udienza del
17.04.2024, avanti al Tribunale di Foggia); ancora, amministratore del Tes_5
e committente dei servizi di pulizia del villaggio alla Organizzazione_4
, sentito come teste ha dichiarato: “dopo il tentativo a cui ho assistito Parte_1 non l'ho più vista girare nel villaggio (..) il mezzo non ha mai funzionato ed ho assistito
a vari tentativi degli addetti della per mettere in funzione la macchina Parte_1
senza riuscirci;
ho visto un tentativo durato più di qualche ora ed il macchinario invece di raccogliere la spazzatura la sollevava producendo grande polverone”. (verbale udienza 26.04.2023 Tribunale di Bari).
- di aver contestato ad il malfunzionamento del veicolo nelle date Controparte_1
7.8.2021 e 12.8.2021. In particolare, il 12.08.2021 , amministratore e Testimone_2
legale rappresentante della ha espressamente chiesto alla di Parte_1 CP_1
ritirare il veicolo fermo presso l'officina: “Il bonifico non è stato fatto perché la macchina che ci avete consegnato non va bene di conseguenza è nella nostra officina in attesa che venite a ritirarla” (doc. 2 di parte attrice - messaggi WhatsApp).
- di aver inviato una ulteriore pec di contestazione formale ad in data CP_1
28.8.2021 (doc.7), ribadendo le problematiche di funzionamento riscontrate sul macchinario fin dalla consegna, ed insistendo, di conseguenza, per il ritiro dello stesso:
“In data 30/07/2021 ci avete consegnato l'autospazzatrice (…). Dalla suddetta data come Vi risulta dalle numerose chiamate telefoniche, l'utilizzo della stessa è stata continuamente interrotta da problemi tecnici inibendo il materiale funzionamento fino alla decisione dello scrivente, di rimessaggio per mancata possibilità di utilizzo.
Vogliate pertanto provvedere al ritiro del macchinario contestato ad ogni effetto di
Pagina 9 legge provvedendo allo storno di canoni contrattuali non dovuti per vizi occulti del macchinario stesso. Tanto in ossequio alle norme vigenti e dell'affidabilità reciproca contrattuale”.
In sintesi, risulta dalle riportate dichiarazioni testimoniali nonché dalla documentazione prodotta – relativa ai plurimi messaggi di segnalazione del malfunzionamento del mezzo, anche successivamente al tentativo di riparazione eseguito dalla convenuta - che i vizi della spazzatrice consistenti in difficoltà o impossibilità di avviare il mezzo, spegnimento continuo e blocco del macchinario, difetto di aspirazione, non solo sussistevano al momento della consegna del mezzo ma persistevano anche a seguito dell'intervento eseguito il 5.8.2021 da tanto che la Parte_5
con ulteriori messaggi whatsapp del 7.8.2021 e del 12.8.2021 segnalava e contestava Parte_1
nuovamente alla i già riscontrati difetti di funzionamento, intimando il ritiro della dello CP_1 stesso. (“cfr. messaggio del 7.8 “ scusami se ti disturbo di sabato ma solo per dirti che la Tes_3 macchina non va bene per noi e che l'elettrauto ha detto che per sistemarla deve portarla in officina, Appena puoi chiamami!”; messaggio del 12/8 “Il bonifico non è stato fatto perché la macchina che ci avete consegnato non va bene di conseguenza è nella nostra officina in attesa che venite a ritirarla….Poi aspettavo che venivi a vederla , come concordato, ma non sei venuto.
Quindi ti prego di organizzarti per il ritiro!”).
A fronte delle allegazioni attoree e dell'assolvimento dell'onere probatorio relativo alla sussistenza e persistenza dei vizi denunciati, la di contro, non ha provato di aver correttamente CP_1
eseguito la prestazione di cui si tratta. Ed infatti:
- ha sostenuto di aver consegnato la spazzatrice a perfettamente funzionante Parte_1
a seguito di regolare collaudo, allegando a sostegno una fattura della CP_3 ovvero dell'officina che si sarebbe occupata delle relative riparazioni (doc.4). Il titolare della suddetta officina, , escusso come testimone, non ha tuttavia saputo Testimone_6
chiarire il momento esatto in cui tale collaudo sarebbe avvenuto, ovvero se lo stesso giorno o diversi giorni prima della consegna della spazzatrice a “come ho Parte_1
detto, non ricordo con precisione la data in cui abbiamo ritirato il mezzo e quella in cui
l'abbiamo restituito, l'unico riferimento è la fattura che, come ho detto, non emetto mai immediatamente dopo la prestazione ma in genere le emettiamo tutte insieme a fine mese”(verbale udienza 4.05.2023). La fattura in questione è datata 2.08.2021 (doc.4), la spazzatrice è stata consegnata il 30.07.2021. Ipotizzando che, stando alle dichiarazioni rese da , la fattura sia stata emessa non “immediatamente dopo la prestazione ma CP_3
a fine mese” il collaudo potrebbe essere stato effettuato anche diverse settimane prima rispetto alla consegna alla In ogni caso, il fatto che sul mezzo siano state Parte_1
Pagina 10 eseguite delle lavorazioni prima della consegna e che lo stesso sia stato collaudato, come confermato dal teste, perde rilevanza ed è superato dalla circostanza che successivamente alla consegna il macchinario non era comunque funzionante. Né vi è prova, peraltro, che lo stesso fosse perfettamente funzionante al momento della consegna. Sul punto incaricato di trasportare il mezzo presso Testimone_3
in data 30.7.2021, escusso come testimone ha dichiarato: “il giorno della Parte_1
consegna io personalmente ho scaricato spazzatrice arrivata sul carroattrezzi del
Orga soccorso presso il Villaggio “ ” all'ingresso; l'ho accesa, scaricata dal Parte_2
mezzo a terra e nulla più; il mio compito era di scaricarla e l'ho lasciata in consegna accesa al Sig. ma senza provarla”. Ribadiva, altresì, “non ero in grado Testimone_2
di farla funzionare e di spiegarne il funzionamento” e tantomeno “di fare alcun collaudo tecnico” (verbale di udienza del 26.4.2023 presso il Tribunale di Bari);
- non ha negato di essere stata contatta da per alcuni malfunzionamenti del Parte_1
mezzo, legati a problemi di accensione dello stesso, confermando di aver inviato presso la sede dell'opponente, in data 5.8.2021, un tecnico elettrauto esperto, Parte_5 quest'ultimo, pur indicato come testimone dalla difesa della convenuta, non è stato escusso poiché, purtroppo, deceduto nelle more del giudizio;
non è stata, pertanto, fornita alcuna priva della effettiva e completa riparazione del mezzo a tale data, tale da garantirne la corretta funzionalità che, invece, è stata contestata dalla nei Parte_1
giorni successivi (come già esposto). Sul punto, appare ancora opportuno rilevare che, a fronte dei mal funzionamenti verificatisi il 5.8.2021, non assume rilevanza, ai fini della dimostrazione dell'esatto adempimento della prestazione, la circostanza che il 4.8.2021 un incaricato della si sia recato presso il per fornire Org_6 Parte_2 istruzioni sull'uso del macchinario, verificando, in tale occasione, il corretto funzionamento del mezzo;
ciò in quanto, lo si ribadisce, i vizi lamentati si sono manifestati dopo l'intervento di quest'ultimo. Ne consegue che le dichiarazioni rese dal teste sulla perfetta funzionalità del mezzo a seguito della prova dal Testimone_7
medesimo eseguita, della durata di 45 minuti circa, non sono dirimenti poiché già a seguito del suo intervento e comunque da giorno successivo il macchinario manifestava i lamentati e provati difetti di funzionamento. Peraltro, lo stesso teste ha riferito di essere a conoscenza di una segnalazione di malfunzionamento successiva al suo intervento rispetto alla quale non potè intervenire (cfr. verbale di udienza del 22.6.2023 dinanzi al
Tribunale di Foggia “…posso dire di essere stato contattato da per CP_1
andare sul posto, cioè presso il villaggio a fare una dimostrazione sulle Parte_2
Pagina 11 modalità di funzionamento del mezzo. …credo che le circostanze indicate nel capo 10 si riferiscano ad una segnalazione di malfunzionamento successiva al mio intervento;
in quell'occasione, effettivamente, riferii di non potermi recare sul posto… preciso che la mia prova (4.8.2021) durò circa 45 min. e il mezzo era perfettamente funzionante;
mi fu segnalata soltanto la questione del finestrino…circa una decina di giorni dopo il mio intervento, dal ricevetti una telefonata …corredata da una foto Parte_2 whatsapp, ritraente il display del cruscotto della macchina. In quell'occasione io cercai di dare assistenza telefonica, ma senza esito perché capii che non vi era conoscenza del funzionamento della macchina. Mi fu chiesto anche di nuovo di intervenire sul posto ma fui impossibilitato …segnalai questa cosa ad ”). Parte_8
- ha prodotto le immagini GPS (doc. da 8 a 22 di parte convenuta) che illustrano i tragitti percorsi dalla macchina al fine di dimostrare il corretto funzionamento e l'utilizzo del mezzo nel periodo successivo alle contestazioni sollevate;
ha evidenziato come alcuni percorsi abbiano avuto una durata prolungata, fino a 4 ore circa (doc. 15 e 16 di parte convenuta); tuttavia in tutte le immagini GPS compare il simbolo di una chiave ripetuto lungo il tracciato e la dicitura “eventi” che, a detta dell'attore, indicherebbe che il veicolo si era fermato perché non funzionante. Sul punto parte convenuta non ha fornito adeguate spiegazioni ovvero si è limitata a sostenere che il simbolo chiave significherebbe che il veicolo è “acceso”, senza tuttavia produrre alcuna scheda tecnica o manuale d'uso del mezzo che confermi l'allegato significato di tali segnali. I tracciati prodotti in atti da provano solo l'utilizzo della spazzatrice da parte di Org_7
ma non il corretto funzionamento del mezzo, soprattutto a fronte delle già Parte_1
riportate dichiarazioni testimoniali che hanno confermato come il mezzo non abbia mai funzionato correttamente, anche successivamente all'intervento del tecnico Parte_5
Pare opportuno sottolineare sul punto che in data 12.08.2021, quindi successivamente all'intervento dei tecnici di tramite comunicazione whatsapp CP_1 Parte_1
aveva nuovamente contestato alla convenuta il malfunzionamento della spazzatrice, invitandola espressamente a ritirare il mezzo (doc. 2) che, presumibilmente e in mancanza di prova contraria, presentava difetti di funzionamento tali da impedirne l'uso suo proprio. Tale diffida è rimasta senza riscontro, ad eccezione della richiesta di formalizzazione della richiesta di ritiro a mezzo pec, inviata poi solo il successivo
28.8.2021.
Alla luce del riportato quadro probatorio, deve ritenersi che i difetti di malfunzionamento manifestati dalla macchina spazzatrice fossero tali da impedirne o quanto meno ridurne
Pagina 12 notevolmente la possibilità di utilizzo e l'ordinario godimento secondo la destinazione contrattuale e che, quindi, l'eccezione ex art. 1460 c.c. sia stata legittimamente sollevata dall'odierna opponente che, pertanto, non era tenuta al pagamento del canone concordato. Tanto più che a fronte della richiesta di ritiro immediato del bene, la non ha provveduto né al ritiro, né alla CP_1 verifica dello stato di funzionamento del macchinario, né all'esecuzione di interventi di riparazione.
Si richiama sul punto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti dell'art. 1578 c.c., quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto di locazione (sent. n. 2605/95)… La presenza di vizi intrinseci e strutturali di tal genere non configura un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ex art. 1575 c.c., ma altera l'equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sull'idoneità all'uso della cosa locata, al quale può porsi rimedio soltanto con la risoluzione del contratto ovvero con la riduzione del corrispettivo (sent. n. 8729/91)…,. Ben diversa
è l'ipotesi in cui elementi della cosa locata subiscano guasti o deterioramenti per effetto della naturale usura dovuta al tempo o ad accadimenti accidentali. In tal caso è invero operante
l'obbligo del locatore di provvedere alle riparazioni ai sensi dell'art. 1576 c.c., la cui inosservanza determina inadempimento.” (cfr. Cass. n,5682/2001; 094/2005; n. 38084/2021).
Quanto, poi, ai danni di cui alla fattura 304 del 19.11.2021 (doc. n. 4) la convenuta si è limitata ad allegare alcune fotografie (doc. 24) della spazzatrice, asseritamente scattate al momento della riconsegna. Tuttavia, in mancanza di documentazione sullo stato del mezzo al momento della consegna al cliente, non è dato verificare lo stato originario del veicolo che l'opponente ha contestato essere in perfette condizioni. Non vi è prova, pertanto, che i danni riportati dalla spazzatrice siano stati causati dall'opponente né che gli stessi non fossero preesistenti alla consegna del bene.
L'opposizione deve, quindi, essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
La domanda risarcitoria per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma c.p.c. proposta da non può essere accolta. Parte_1
L'applicazione di tale norma, posta a presidio dall'abuso dello strumento processuale (Cass. civ. n.
19285/16), presuppone l'allegazione e la dimostrazione – anche in via indiziaria – della mala fede, intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda, o della colpa grave, intesa come carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. Cass. S.U. n.
22405/2018).
Ciò precisato, deve escludersi che nel caso in esame si versi in una delle ipotesi idonee a far scattare
Pagina 13 la responsabilità in questione. Non è, infatti, emerso dagli atti di causa che fosse CP_1
conscia della infondatezza delle tesi sostenute e che abbia svolto le sue difese in modo strumentale.
Difetta, quindi, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'opposta, richiesto come presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 96 comma c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore della domanda e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 944/2022 emesso e depositato dal Tribunale di Torino il 5.2.2022;
• Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre € 145,50 per spese, nonché rimborso forfettario del 15%, Iva e C.p.a. come per legge e successive occorrende.
Torino, 30 maggio 2024
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato
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