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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11437 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 6691/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6691/2023 promossa da:
la società (p.i. ), con sede in Napoli, alla via San Parte_1 P.IVA_1
Sebastiano 15, in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra , rapp.ta e Parte_2
difesa dall'avv. Marco Pizzuto ( e con lo stesso elett.te dom.to in C.F._1
Napoli, alla via Belvedere 140
ATTRICE
contro con sede in Milano, alla via Benigno Crespi n°19 - Controparte_1
20159, iscritta al n. REA MI-1716504, cod. fisc./p. iva , in P.IVA_2
persona del procuratore Dott. , delegato alla rappresentanza Controparte_2
pagina 1 di 13 e firma sociale, giusta Atto del 05 marzo 2019, rep. n°15522, racc. n°8738, per
Notar Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Dellaccio Persona_1
(c.f.: ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla C.F._2
Via Fedro n°4
CONVENUTA
(C.F. e P. IVA n. ), con sede legale in Milano, Piazza Controparte_3 P.IVA_3
Tre Torri, n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Dellaccio (c.f.:
), del Foro di Napoli, presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._2
in Napoli, alla Via Fedro n°4,
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15-9-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione notificato in data 23-2-2023 parte attrice conveniva in giudizio la in ragione della polizza n°40313690000008, con garanzia Controparte_1
c.d. furto, incendio e rapina, stipulata per il veicolo Audi A1 Sportback, tg.GA395PT,
oggetto di furto totale, per cui chiedeva l'indennizzo nella misura di €.17.700,00, ovvero in altra misura da accertare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione e pagamento delle spese di lite. pagina 2 di 13 Con comparsa depositata in data 15-6-2023 si costituiva in giudizio la CP_1
deducendo di avere provveduto a indennizzare l'istante della somma di €.15.130,00
nelle more del presente procedimento;
chiedeva, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere. In ogni caso, chiedeva il rigetto della domanda, a suo dire,
improcedibile e inammissibile e comunque infondata.
In data 5-11-2025 spiegava intervento nel presente procedimento la CP_3
deducendo che nel corso del giudizio, l'Impresa assicuratrice
[...] [...]
impresa appartenente al aveva conferito l'intera Controparte_4 CP_5
propria azienda assicurativa (comprensiva del totale del portafoglio assicurativo e,
dunque, dell'insieme dei diritti e degli obblighi, compresi debiti e crediti, ai sensi della normativa vigente, relativi a tutte le polizze assicurative nei rami danni di
[...]
in favore di anch'essa appartenente al Controparte_4 Controparte_6
con atto di conferimento di azienda in data 16.12.2024 per Notar CP_5
di Milano, n. 18396 di rep. e n. 10259 di racc., avente efficacia a Persona_2
decorrere dalle ore 23:59 del 31.12.2024. Con il medesimo atto di conferimento d'azienda, aveva mutato la propria denominazione sociale in Controparte_6
Con delibera dell'assemblea straordinaria del 29 gennaio 2025, Controparte_3
iscritta presso il registro delle Imprese di Milano in data 7 febbraio 2025,
[...]
era stata sottoposta a liquidazione volontaria. Controparte_4
Con le note scritte depositate il 16-6-2023 l'istante dava atto di essere stata indennizzata dalla compagnia assicurativa mediante bonifico bancario di euro pagina 3 di 13 15.130,00, eseguito il 31-5-2023, ma deducendo il mancato pagamento da parte della compagnia delle spese di lite, quantificate, in via transattiva, nella misura complessiva di euro 2.738,67 , chiedeva che il giudizio proseguisse per la liquidazione delle spese processuali in favore di parte attrice con attribuzione al difensore anticipatario.
Il G.I. disponeva l'espletamento della procedura della mediazione ex art.5 DL.vo n.28/2010 e all'esito della stessa, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2)E' pacifico tra le parti che la compagnia assicurativa abbia provveduto a liquidare l'indennizzo assicurativo nelle more del presente giudizio con bonifico effettuato in data 31-5-2023 dell'importo di euro 15.130,00.
Va, dunque, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo sopravvenuto un fatto idoneo a privare le parti dell'interesse ad una pronuncia nel merito. In ragione del pagamento intervenuto in corso di giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la pagina 4 di 13 situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo,
transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda pagina 5 di 13 (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n.
8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il pagamento avvenuto successivamente alla notifica della citazione determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass.
26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere non osta la presenza di contrasti circa l'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo il giudice decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando altresì se sussistano le ragioni che giustifichino una totale o parziale compensazione delle spese.
3)Il pagamento avvenuto oramai pendente il giudizio impone la condanna alle spese a carico della compagnia assicurativa, posto che l'adempimento spontaneo del convenuto è intervenuto in corso di causa e il convenuto non ha dedotto l'effettiva insussistenza della causa debendi, risultando così verosimilmente fondata la domanda azionata. pagina 6 di 13 A tal proposito, ritiene il giudicante che il contrasto vada risolto in conformità al principio della soccombenza virtuale, applicato a favore della attrice in considerazione del fatto che la controparte nulla ha dedotto circa l'effettiva insussistenza della causa
debendi.
L'istituto assicuratore ha replicato, alle doglianze di parte attrice, relative al ritardato pagamento dell'indennizzo, affermando che lo stesso non poteva procedere alla liquidazione del danno se non dopo avere ultimato la necessaria istruttoria documentale, che, comunque, richiedeva dei tempi.
Ha, inoltre, evidenziato che per ciò che atteneva all'an debeatur, sebbene dalla denuncia del furto sporta dall'assicurato presso la Questura di Napoli, Commissariato
Vomero, emergesse che il furto del veicolo era avvenuto tra le ore 01,00 del 01/05/2022
e le ore 01,00 del 02/05/2022, dopo la consegna delle chiavi e della documentazione richiesta, veniva rilevato l'ultimo utilizzo delle chiavi, e quindi del veicolo, il giorno
02/05/2022.
Ebbene, osserva il Tribunale che non vi è in atti prova alcuna che il veicolo fosse stato utilizzato l'ultima volta in data 2-5-2022, ragion per cui trattasi di mera asserzione di parte convenuta, non supportata da alcun elemento di prova.
Quanto, poi, alla deduzione dell'istituto assicuratore, secondo cui la liquidazione dell'indennizzo non poteva avvenire prima dell'ultimazione dell'attività istruttoria,
si osserva che dalla documentazione in atti è dato evincere che l'assicurato provvedeva alla trasmissione alla compagnia di quanto da essa richiesto per la pagina 7 di 13 corretta istruzione della pratica di indennizzo in epoca di gran lunga antecedente rispetto alla instaurazione del presente procedimento.
Ed infatti, dalla documentazione allegata si ricava che la compagnia chiedeva la trasmissione della procura notarile a vendere e di tutte le chiavi originali del veicolo con nota in data 13-7-2022 (v.doc.2 depositato da parte convenuta all'atto della sua costituzione in giudizio), e che la parte attrice comunicava, tramite il suo difensore, con pec in data 14-9-2022, di avere “inviato, con corriere, n.2 chiavi del
veicolo oggetto di furto (cfr.ricevuta) e la procura in originale” (v.pec del 14.9.2022
depositata dall'attrice all'atto della sua costituzione in giudizio), circostanza non smentita dalla assicurazione.
Inoltre, risulta per tabulas che con pec del 23-9-2022 l'istante, tramite il suo legale,
comunicava alla compagnia quanto segue: “Nell'interesse della Parte_1
che mi legge per conoscenza, comunico, come da allegati, che il plico contenente le
chiavi dell'Audi oggetto di furto e la procura risultano consegnati. Chiedo di conoscere
il nominativo del liquidatore responsabile e relativo recapito.”. Anche questa circostanza non è stata smentita dall'assicurazione.
E se poniamo mente al fatto che l'atto introduttivo del presente giudizio veniva
Contr notificato alla Ass.ni in data 23-2-2023, se ne ricava che per lungo tempo la compagnia è rimasta inerte, senza adottare alcun tipo di provvedimento nei confronti dell'assicurata, di talchè quest'ultima si è vista costretta a ricorrere all'autorità
giudiziaria. pagina 8 di 13 Va, infine, respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla compagnia per il mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex art.5
DL.vo n.28/2010, posto che l'attrice assolveva alla condizione di procedibilità della domanda a seguito del provvedimento di questo Giudicante del 26-6-2023, con il quale veniva assegnato alle parti il termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione. Anzi, va evidenziato che il verbale di mediazione si chiudeva con esito negativo, stante l'assenza senza giustificato motivo della parte convocata (Tua Ass.ni) (v.verbale di mediazione negativo del 28-6-2023).
Ritenuta, pertanto, la verosimile fondatezza della domanda attorea, e considerato altresì
che il pagamento è intervento in corso di causa, le spese sono poste a carico della compagnia e liquidate come da dispositivo, determinando i compensi nei valori minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale ( e con esclusione della fase istruttoria, che non si è effettivamente svolta), stante la natura documentale della causa e la parvità delle questioni affrontate, essendo intervenuto, medio tempore, il pagamento dell'indennizzo. I compensi relativi al presente giudizio di merito vanno,
quindi, quantificati nella misura complessiva di euro 1700,00.
Anche i compensi relativi alla mediazione (fasi attivazione e negoziazione) vanno liquidati nei valori minimi, essendosi conclusa la mediazione al primo incontro per la mancata comparizione della parte convocata. I compensi relativi alla mediazione vanno, dunque, quantificati nella misura complessiva di euro 662,00.
4)Da ultimo si rileva che con atto depositato in data 5-11-2025 spiegava intervento pagina 9 di 13 nel presente procedimento, ex art.105 cpc, la deducendo che nel Controparte_3
corso del giudizio, l'Impresa assicuratrice impresa Controparte_4
appartenente al , aveva conferito l'intera propria azienda assicurativa CP_5 CP_3
(comprensiva del totale del portafoglio assicurativo e, dunque, dell'insieme dei diritti e degli obblighi, compresi debiti e crediti, ai sensi della normativa vigente, relativi a tutte le polizze assicurative nei rami danni di in favore di Controparte_4 [...]
anch'essa appartenente al con atto di conferimento di CP_6 CP_5
azienda in data 16.12.2024 per Notar di Milano, n. 18396 di rep. e n. Persona_2
10259 di racc., avente efficacia a decorrere dalle ore 23:59 del 31.12.2024. Con il medesimo atto di conferimento d'azienda, aveva mutato la propria Controparte_6
denominazione sociale in Con delibera dell'assemblea straordinaria Controparte_3
del 29 gennaio 2025, iscritta presso il registro delle Imprese di Milano in data 7 febbraio
2025, era stata sottoposta a liquidazione volontaria. In Controparte_4
conseguenza di tali vicende, l' , spiegando intervento volontario, ex Controparte_3
artt.105 e 111 cpc, chiedeva: “1) in via pregiudiziale, ammettersi l'intervento in questo
giudizio della , avendo la stessa acquisito i diritti e gli obblighi di cui Controparte_3
al rapporto per cui è causa e, conseguentemente, dichiararsi l'estromissione dal
Contr giudizio di cui in epigrafe della essendo la stessa divenuta Controparte_4
estranea alla causa de qua, per difetto di legittimazione passiva;
2) in via preliminare, dichiarare la cessata materia del contendere, avendo la CP_1
provveduto all'indennizzo delle somme dovute, pari ad €.15.130,00, al netto delle
[...]
pagina 10 di 13 condizioni contrattuali di polizza.
3) Ancora in via preliminare, rigettare la domanda avversa per la improponibilità,
improcedibilità, nullità e/o inammissibilità e comunque per mancata prova della
legittimazione delle parti.
Nel merito: rigettare la domanda per la sua totale infondatezza, in fatto come in diritto,
e comunque perché già indennizzata la somma dovuta all'istante.
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre il quantum preteso
relativamente al reale ammontare delle somme dovute alla parte attrice.”
Ebbene, osserva il Tribunale che l' ha documentato il conferimento in CP_3
suo favore dell'intera azienda assicurativa di comprensiva del Controparte_4
totale del portafoglio assicurativo (v.atto di conferimento di azienda del 16-12-
2024).
Ora, a norma dell'art.111 cpc “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può
esserne estromesso.”.
pagina 11 di 13 Secondo l'opinione prevalente in dottrina, l'intervento del successore a titolo particolare non appare riconducibile alle ipotesi di intervento volontario (art.105), trattandosi di fattispecie sui generis dal momento che il terzo interviene in un giudizio in cui è titolare del diritto sostanziale controverso e al fine di condizionare una decisione che produrrà
tutti i suoi effetti nei suoi confronti. Il terzo può assumere la qualità di parte anche in quanto chiamato da uno dei contendenti o su ordine del giudice. Se il successore a titolo particolare interviene, il dante causa può essere estromesso: ai fini dell'estromissione occorre la richiesta in tal senso del dante causa e il consenso del successore.
Con atto depositato in data 5-11-2025 chiedeva dichiararsi la sua Controparte_4
estromissione dal presente giudizio.
Come già evidenziato, anche l chiedeva l'estromissione della CP_3 [...]
(v.atto di intervento dell e memoria di replica ex art.190 cpc CP_1 CP_3
depositata dalla stessa).
Con la memoria di replica depositata in data 17-11-2025 l'attrice ha rivolto la sua domanda nei confronti della così manifestando (implicitamente) il suo CP_3
consenso alla estromissione della dal presente giudizio. CP_1
l.a va, dunque , condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_3
come in dispositivo, in favore di parte attrice, con attribuzione al procuratore,
Avv.Marco Pizzuto, e va disposta l'estromissione dal presente giudizio della
[...]
CP_1
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dispone l'estromissione dal presente giudizio della Controparte_1
-dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo;
-condanna la a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si Controparte_3
liquidano in € 264,00 per spese ed € 2.362,00 per compensi professionali (comprensivi di quelli relativi alla fase della mediazione), oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore, Avv.Marco
Pizzuto.
Napoli, 05/12/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6691/2023 promossa da:
la società (p.i. ), con sede in Napoli, alla via San Parte_1 P.IVA_1
Sebastiano 15, in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra , rapp.ta e Parte_2
difesa dall'avv. Marco Pizzuto ( e con lo stesso elett.te dom.to in C.F._1
Napoli, alla via Belvedere 140
ATTRICE
contro con sede in Milano, alla via Benigno Crespi n°19 - Controparte_1
20159, iscritta al n. REA MI-1716504, cod. fisc./p. iva , in P.IVA_2
persona del procuratore Dott. , delegato alla rappresentanza Controparte_2
pagina 1 di 13 e firma sociale, giusta Atto del 05 marzo 2019, rep. n°15522, racc. n°8738, per
Notar Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Dellaccio Persona_1
(c.f.: ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla C.F._2
Via Fedro n°4
CONVENUTA
(C.F. e P. IVA n. ), con sede legale in Milano, Piazza Controparte_3 P.IVA_3
Tre Torri, n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Dellaccio (c.f.:
), del Foro di Napoli, presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._2
in Napoli, alla Via Fedro n°4,
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15-9-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione notificato in data 23-2-2023 parte attrice conveniva in giudizio la in ragione della polizza n°40313690000008, con garanzia Controparte_1
c.d. furto, incendio e rapina, stipulata per il veicolo Audi A1 Sportback, tg.GA395PT,
oggetto di furto totale, per cui chiedeva l'indennizzo nella misura di €.17.700,00, ovvero in altra misura da accertare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione e pagamento delle spese di lite. pagina 2 di 13 Con comparsa depositata in data 15-6-2023 si costituiva in giudizio la CP_1
deducendo di avere provveduto a indennizzare l'istante della somma di €.15.130,00
nelle more del presente procedimento;
chiedeva, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere. In ogni caso, chiedeva il rigetto della domanda, a suo dire,
improcedibile e inammissibile e comunque infondata.
In data 5-11-2025 spiegava intervento nel presente procedimento la CP_3
deducendo che nel corso del giudizio, l'Impresa assicuratrice
[...] [...]
impresa appartenente al aveva conferito l'intera Controparte_4 CP_5
propria azienda assicurativa (comprensiva del totale del portafoglio assicurativo e,
dunque, dell'insieme dei diritti e degli obblighi, compresi debiti e crediti, ai sensi della normativa vigente, relativi a tutte le polizze assicurative nei rami danni di
[...]
in favore di anch'essa appartenente al Controparte_4 Controparte_6
con atto di conferimento di azienda in data 16.12.2024 per Notar CP_5
di Milano, n. 18396 di rep. e n. 10259 di racc., avente efficacia a Persona_2
decorrere dalle ore 23:59 del 31.12.2024. Con il medesimo atto di conferimento d'azienda, aveva mutato la propria denominazione sociale in Controparte_6
Con delibera dell'assemblea straordinaria del 29 gennaio 2025, Controparte_3
iscritta presso il registro delle Imprese di Milano in data 7 febbraio 2025,
[...]
era stata sottoposta a liquidazione volontaria. Controparte_4
Con le note scritte depositate il 16-6-2023 l'istante dava atto di essere stata indennizzata dalla compagnia assicurativa mediante bonifico bancario di euro pagina 3 di 13 15.130,00, eseguito il 31-5-2023, ma deducendo il mancato pagamento da parte della compagnia delle spese di lite, quantificate, in via transattiva, nella misura complessiva di euro 2.738,67 , chiedeva che il giudizio proseguisse per la liquidazione delle spese processuali in favore di parte attrice con attribuzione al difensore anticipatario.
Il G.I. disponeva l'espletamento della procedura della mediazione ex art.5 DL.vo n.28/2010 e all'esito della stessa, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2)E' pacifico tra le parti che la compagnia assicurativa abbia provveduto a liquidare l'indennizzo assicurativo nelle more del presente giudizio con bonifico effettuato in data 31-5-2023 dell'importo di euro 15.130,00.
Va, dunque, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo sopravvenuto un fatto idoneo a privare le parti dell'interesse ad una pronuncia nel merito. In ragione del pagamento intervenuto in corso di giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la pagina 4 di 13 situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo,
transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda pagina 5 di 13 (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n.
8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il pagamento avvenuto successivamente alla notifica della citazione determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass.
26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere non osta la presenza di contrasti circa l'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo il giudice decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando altresì se sussistano le ragioni che giustifichino una totale o parziale compensazione delle spese.
3)Il pagamento avvenuto oramai pendente il giudizio impone la condanna alle spese a carico della compagnia assicurativa, posto che l'adempimento spontaneo del convenuto è intervenuto in corso di causa e il convenuto non ha dedotto l'effettiva insussistenza della causa debendi, risultando così verosimilmente fondata la domanda azionata. pagina 6 di 13 A tal proposito, ritiene il giudicante che il contrasto vada risolto in conformità al principio della soccombenza virtuale, applicato a favore della attrice in considerazione del fatto che la controparte nulla ha dedotto circa l'effettiva insussistenza della causa
debendi.
L'istituto assicuratore ha replicato, alle doglianze di parte attrice, relative al ritardato pagamento dell'indennizzo, affermando che lo stesso non poteva procedere alla liquidazione del danno se non dopo avere ultimato la necessaria istruttoria documentale, che, comunque, richiedeva dei tempi.
Ha, inoltre, evidenziato che per ciò che atteneva all'an debeatur, sebbene dalla denuncia del furto sporta dall'assicurato presso la Questura di Napoli, Commissariato
Vomero, emergesse che il furto del veicolo era avvenuto tra le ore 01,00 del 01/05/2022
e le ore 01,00 del 02/05/2022, dopo la consegna delle chiavi e della documentazione richiesta, veniva rilevato l'ultimo utilizzo delle chiavi, e quindi del veicolo, il giorno
02/05/2022.
Ebbene, osserva il Tribunale che non vi è in atti prova alcuna che il veicolo fosse stato utilizzato l'ultima volta in data 2-5-2022, ragion per cui trattasi di mera asserzione di parte convenuta, non supportata da alcun elemento di prova.
Quanto, poi, alla deduzione dell'istituto assicuratore, secondo cui la liquidazione dell'indennizzo non poteva avvenire prima dell'ultimazione dell'attività istruttoria,
si osserva che dalla documentazione in atti è dato evincere che l'assicurato provvedeva alla trasmissione alla compagnia di quanto da essa richiesto per la pagina 7 di 13 corretta istruzione della pratica di indennizzo in epoca di gran lunga antecedente rispetto alla instaurazione del presente procedimento.
Ed infatti, dalla documentazione allegata si ricava che la compagnia chiedeva la trasmissione della procura notarile a vendere e di tutte le chiavi originali del veicolo con nota in data 13-7-2022 (v.doc.2 depositato da parte convenuta all'atto della sua costituzione in giudizio), e che la parte attrice comunicava, tramite il suo difensore, con pec in data 14-9-2022, di avere “inviato, con corriere, n.2 chiavi del
veicolo oggetto di furto (cfr.ricevuta) e la procura in originale” (v.pec del 14.9.2022
depositata dall'attrice all'atto della sua costituzione in giudizio), circostanza non smentita dalla assicurazione.
Inoltre, risulta per tabulas che con pec del 23-9-2022 l'istante, tramite il suo legale,
comunicava alla compagnia quanto segue: “Nell'interesse della Parte_1
che mi legge per conoscenza, comunico, come da allegati, che il plico contenente le
chiavi dell'Audi oggetto di furto e la procura risultano consegnati. Chiedo di conoscere
il nominativo del liquidatore responsabile e relativo recapito.”. Anche questa circostanza non è stata smentita dall'assicurazione.
E se poniamo mente al fatto che l'atto introduttivo del presente giudizio veniva
Contr notificato alla Ass.ni in data 23-2-2023, se ne ricava che per lungo tempo la compagnia è rimasta inerte, senza adottare alcun tipo di provvedimento nei confronti dell'assicurata, di talchè quest'ultima si è vista costretta a ricorrere all'autorità
giudiziaria. pagina 8 di 13 Va, infine, respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla compagnia per il mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex art.5
DL.vo n.28/2010, posto che l'attrice assolveva alla condizione di procedibilità della domanda a seguito del provvedimento di questo Giudicante del 26-6-2023, con il quale veniva assegnato alle parti il termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione. Anzi, va evidenziato che il verbale di mediazione si chiudeva con esito negativo, stante l'assenza senza giustificato motivo della parte convocata (Tua Ass.ni) (v.verbale di mediazione negativo del 28-6-2023).
Ritenuta, pertanto, la verosimile fondatezza della domanda attorea, e considerato altresì
che il pagamento è intervento in corso di causa, le spese sono poste a carico della compagnia e liquidate come da dispositivo, determinando i compensi nei valori minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale ( e con esclusione della fase istruttoria, che non si è effettivamente svolta), stante la natura documentale della causa e la parvità delle questioni affrontate, essendo intervenuto, medio tempore, il pagamento dell'indennizzo. I compensi relativi al presente giudizio di merito vanno,
quindi, quantificati nella misura complessiva di euro 1700,00.
Anche i compensi relativi alla mediazione (fasi attivazione e negoziazione) vanno liquidati nei valori minimi, essendosi conclusa la mediazione al primo incontro per la mancata comparizione della parte convocata. I compensi relativi alla mediazione vanno, dunque, quantificati nella misura complessiva di euro 662,00.
4)Da ultimo si rileva che con atto depositato in data 5-11-2025 spiegava intervento pagina 9 di 13 nel presente procedimento, ex art.105 cpc, la deducendo che nel Controparte_3
corso del giudizio, l'Impresa assicuratrice impresa Controparte_4
appartenente al , aveva conferito l'intera propria azienda assicurativa CP_5 CP_3
(comprensiva del totale del portafoglio assicurativo e, dunque, dell'insieme dei diritti e degli obblighi, compresi debiti e crediti, ai sensi della normativa vigente, relativi a tutte le polizze assicurative nei rami danni di in favore di Controparte_4 [...]
anch'essa appartenente al con atto di conferimento di CP_6 CP_5
azienda in data 16.12.2024 per Notar di Milano, n. 18396 di rep. e n. Persona_2
10259 di racc., avente efficacia a decorrere dalle ore 23:59 del 31.12.2024. Con il medesimo atto di conferimento d'azienda, aveva mutato la propria Controparte_6
denominazione sociale in Con delibera dell'assemblea straordinaria Controparte_3
del 29 gennaio 2025, iscritta presso il registro delle Imprese di Milano in data 7 febbraio
2025, era stata sottoposta a liquidazione volontaria. In Controparte_4
conseguenza di tali vicende, l' , spiegando intervento volontario, ex Controparte_3
artt.105 e 111 cpc, chiedeva: “1) in via pregiudiziale, ammettersi l'intervento in questo
giudizio della , avendo la stessa acquisito i diritti e gli obblighi di cui Controparte_3
al rapporto per cui è causa e, conseguentemente, dichiararsi l'estromissione dal
Contr giudizio di cui in epigrafe della essendo la stessa divenuta Controparte_4
estranea alla causa de qua, per difetto di legittimazione passiva;
2) in via preliminare, dichiarare la cessata materia del contendere, avendo la CP_1
provveduto all'indennizzo delle somme dovute, pari ad €.15.130,00, al netto delle
[...]
pagina 10 di 13 condizioni contrattuali di polizza.
3) Ancora in via preliminare, rigettare la domanda avversa per la improponibilità,
improcedibilità, nullità e/o inammissibilità e comunque per mancata prova della
legittimazione delle parti.
Nel merito: rigettare la domanda per la sua totale infondatezza, in fatto come in diritto,
e comunque perché già indennizzata la somma dovuta all'istante.
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre il quantum preteso
relativamente al reale ammontare delle somme dovute alla parte attrice.”
Ebbene, osserva il Tribunale che l' ha documentato il conferimento in CP_3
suo favore dell'intera azienda assicurativa di comprensiva del Controparte_4
totale del portafoglio assicurativo (v.atto di conferimento di azienda del 16-12-
2024).
Ora, a norma dell'art.111 cpc “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può
esserne estromesso.”.
pagina 11 di 13 Secondo l'opinione prevalente in dottrina, l'intervento del successore a titolo particolare non appare riconducibile alle ipotesi di intervento volontario (art.105), trattandosi di fattispecie sui generis dal momento che il terzo interviene in un giudizio in cui è titolare del diritto sostanziale controverso e al fine di condizionare una decisione che produrrà
tutti i suoi effetti nei suoi confronti. Il terzo può assumere la qualità di parte anche in quanto chiamato da uno dei contendenti o su ordine del giudice. Se il successore a titolo particolare interviene, il dante causa può essere estromesso: ai fini dell'estromissione occorre la richiesta in tal senso del dante causa e il consenso del successore.
Con atto depositato in data 5-11-2025 chiedeva dichiararsi la sua Controparte_4
estromissione dal presente giudizio.
Come già evidenziato, anche l chiedeva l'estromissione della CP_3 [...]
(v.atto di intervento dell e memoria di replica ex art.190 cpc CP_1 CP_3
depositata dalla stessa).
Con la memoria di replica depositata in data 17-11-2025 l'attrice ha rivolto la sua domanda nei confronti della così manifestando (implicitamente) il suo CP_3
consenso alla estromissione della dal presente giudizio. CP_1
l.a va, dunque , condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_3
come in dispositivo, in favore di parte attrice, con attribuzione al procuratore,
Avv.Marco Pizzuto, e va disposta l'estromissione dal presente giudizio della
[...]
CP_1
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dispone l'estromissione dal presente giudizio della Controparte_1
-dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo;
-condanna la a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si Controparte_3
liquidano in € 264,00 per spese ed € 2.362,00 per compensi professionali (comprensivi di quelli relativi alla fase della mediazione), oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore, Avv.Marco
Pizzuto.
Napoli, 05/12/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
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