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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
570/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 570/2020 promossa da:
(P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Mazzocchi
Nunzio (C.F. domiciliato presso lo studio sito C.F._1
in Caserta (CE) alla Via Pollio, 18;
-attore- contro n persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa ( ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli (NA) alla
Via Chiatamone n. 63;
-convenuta-
CONCLUSIONI: come in atti
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
ha convenuto in giudizio la chiedendone la Controparte_1
condanna al pagamento dell'indennizzo spettante in forza della polizza
“Globale Fabbricati” n. 403725374, deducendo di avere subito, nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2019, un danno alle coperture del fabbricato condominiale in conseguenza di un evento atmosferico eccezionale.
L'attore ha rappresentato di aver prontamente denunciato il sinistro alla compagnia, la quale, tramite proprio fiduciario, procedeva alla stima dei danni, quantificati in euro 15.000,00, senza tuttavia provvedere alla relativa liquidazione.
Si è costituita la contestando la fondatezza Controparte_1
della domanda e sostenendo, da un lato, l'asserita nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza e, dall'altro, l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1901 c.c., sul presupposto che l'evento dannoso si sarebbe verificato nei giorni 22–23 febbraio 2019, in un periodo in cui, pur essendo la polizza emessa, il premio non era ancora stato corrisposto.
2 In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine alla pretesa nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della domanda.
L'eccezione non merita accoglimento.
Dalla lettura dell'atto di citazione emergono, infatti, con sufficiente precisione gli elementi essenziali della pretesa attorea, individuazione della polizza invocata, descrizione del sinistro, indicazione della data dell'evento, natura e ammontare del danno richiesto, elementi che hanno consentito alla convenuta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, come dimostrato dalla dettagliata comparsa di costituzione e dalle difese svolte nel merito.
Anche a voler ravvisare irregolarità formali, le stesse devono ritenersi comunque sanate ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., atteso che la compagnia si è costituita in giudizio articolando compiute difese senza allegare un concreto pregiudizio derivante dalla dedotta indeterminatezza.
Nel merito, l'esame della controversia impone di verificare se, in relazione alla data di accadimento del sinistro, la garanzia assicurativa fosse o meno operativa ai sensi dell'art. 1901 c.c.
L'attore ha sempre collocato l'evento lesivo nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2019, indicando come effetti immediatamente percepiti il distacco del manto di guaina e di elementi della grondaia. Tale ricostruzione è rimasta costante e coerente sin dalla denuncia interna del
5 marzo 2019 ed è stata confermata nella successiva richiesta risarcitoria del 19 settembre 2019, senza che emergessero versioni alternative o oscillazioni nel tempo.
3 È pacifico che la polizza sia stata emessa il 14 febbraio 2019 e che il premio sia stato corrisposto il 26 febbraio 2019. Come noto, l'art. 1901, comma 1, c.c. prevede che l'assicurazione resti sospesa sino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio;
ne consegue che, a partire dalle ore
24 del 26 febbraio 2019, la copertura risulta pienamente efficace.
La compagnia sostiene che il sinistro deve essere retrodatato ai giorni
22–23 febbraio, valorizzando i bollettini meteorologici e alcuni passaggi della relazione del proprio fiduciario. Tuttavia, tale tesi non trova adeguato riscontro nelle risultanze istruttorie.
È vero che nei giorni 22 e 23 febbraio furono registrate raffiche di vento di particolare intensità nella zona;
tuttavia, la perizia non afferma affatto che i danni riscontrati sul tetto del siano stati prodotti in Parte_1
quelle date.
Al contrario, il tecnico prende espressamente atto che la denuncia dell'amministratore indica come data del sinistro la notte 26/27 febbraio e, partendo proprio da tale ricostruzione, procede alla stima del danno.
Ancor più significativo è che la perizia si concluda con l'individuazione di un “danno totale indennizzabile” pari a euro 15.000,00, somma determinata dopo l'applicazione dei criteri contrattuali di scoperto e franchigia.
Una tale impostazione è difficilmente compatibile con l'ipotesi di un sinistro ritenuto dal perito “fuori copertura”: se l'evento fosse stato considerato tecnicamente non indennizzabile, non vi sarebbe stata ragione di procedere alla quantificazione del danno né, soprattutto, di definirlo come “indennizzabile”.
4 Alla luce di tali elementi, la ricostruzione dell'attore, ancorata a dati documentali immediati e coerenti, risulta preferibile rispetto alla diversa versione prospettata dalla convenuta, la quale non fornisce una prova contraria specifica e convincente circa l'effettivo verificarsi del danno in un momento anteriore al ripristino della copertura.
Sul punto, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'assicurato deve provare la verificazione del sinistro e la sua riconducibilità al rischio garantito, mentre grava sull'assicuratore – che eccepisca l'inoperatività della polizza
– l'onere di dimostrare il fatto impeditivo costituito dalla sospensione ex art. 1901 c.c. (Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2018, n. 9054; Cass. civ., sez.
III, 14 novembre 2017, n. 26876).
Nella specie, tale prova contraria non è stata fornita: la convenuta si limita a prospettare una diversa possibile data di verificazione dell'evento, senza tuttavia dimostrare che i danni riscontrati sul tetto del fossero già presenti o percepibili nei giorni precedenti, né Parte_1
che il distacco fosse tecnicamente riconducibile alle raffiche del 22–23 febbraio piuttosto che a quelle della notte 26/27, anch'esse idonee – secondo la stessa perizia – a generare danni su una pluralità di edifici della zona.
Pertanto, deve ritenersi provato che il sinistro si sia verificato in un momento in cui la garanzia era pienamente operativa e che l'attore abbia diritto all'indennizzo contrattuale.
Quanto al quantum, non residuano contestazioni specifiche: l'attore chiede la somma di euro 15.000,00, corrispondente al danno
5 “indennizzabile” determinato dalla stessa perizia fiduciaria della compagnia.
La domanda, pertanto, va integralmente accolta.
Gli interessi legali decorrono dalla ricezione della formale richiesta risarcitoria inoltrata dal via PEC in data 19 settembre 2019, Parte_1
documentalmente provata.
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 15.000,00, oltre interessi
[...]
legali dalla data del 19.09.2019 al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre, spese vive, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attore.
Così, 10/12/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 570/2020 promossa da:
(P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Mazzocchi
Nunzio (C.F. domiciliato presso lo studio sito C.F._1
in Caserta (CE) alla Via Pollio, 18;
-attore- contro n persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa ( ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli (NA) alla
Via Chiatamone n. 63;
-convenuta-
CONCLUSIONI: come in atti
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
ha convenuto in giudizio la chiedendone la Controparte_1
condanna al pagamento dell'indennizzo spettante in forza della polizza
“Globale Fabbricati” n. 403725374, deducendo di avere subito, nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2019, un danno alle coperture del fabbricato condominiale in conseguenza di un evento atmosferico eccezionale.
L'attore ha rappresentato di aver prontamente denunciato il sinistro alla compagnia, la quale, tramite proprio fiduciario, procedeva alla stima dei danni, quantificati in euro 15.000,00, senza tuttavia provvedere alla relativa liquidazione.
Si è costituita la contestando la fondatezza Controparte_1
della domanda e sostenendo, da un lato, l'asserita nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza e, dall'altro, l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1901 c.c., sul presupposto che l'evento dannoso si sarebbe verificato nei giorni 22–23 febbraio 2019, in un periodo in cui, pur essendo la polizza emessa, il premio non era ancora stato corrisposto.
2 In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine alla pretesa nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della domanda.
L'eccezione non merita accoglimento.
Dalla lettura dell'atto di citazione emergono, infatti, con sufficiente precisione gli elementi essenziali della pretesa attorea, individuazione della polizza invocata, descrizione del sinistro, indicazione della data dell'evento, natura e ammontare del danno richiesto, elementi che hanno consentito alla convenuta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, come dimostrato dalla dettagliata comparsa di costituzione e dalle difese svolte nel merito.
Anche a voler ravvisare irregolarità formali, le stesse devono ritenersi comunque sanate ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., atteso che la compagnia si è costituita in giudizio articolando compiute difese senza allegare un concreto pregiudizio derivante dalla dedotta indeterminatezza.
Nel merito, l'esame della controversia impone di verificare se, in relazione alla data di accadimento del sinistro, la garanzia assicurativa fosse o meno operativa ai sensi dell'art. 1901 c.c.
L'attore ha sempre collocato l'evento lesivo nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2019, indicando come effetti immediatamente percepiti il distacco del manto di guaina e di elementi della grondaia. Tale ricostruzione è rimasta costante e coerente sin dalla denuncia interna del
5 marzo 2019 ed è stata confermata nella successiva richiesta risarcitoria del 19 settembre 2019, senza che emergessero versioni alternative o oscillazioni nel tempo.
3 È pacifico che la polizza sia stata emessa il 14 febbraio 2019 e che il premio sia stato corrisposto il 26 febbraio 2019. Come noto, l'art. 1901, comma 1, c.c. prevede che l'assicurazione resti sospesa sino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio;
ne consegue che, a partire dalle ore
24 del 26 febbraio 2019, la copertura risulta pienamente efficace.
La compagnia sostiene che il sinistro deve essere retrodatato ai giorni
22–23 febbraio, valorizzando i bollettini meteorologici e alcuni passaggi della relazione del proprio fiduciario. Tuttavia, tale tesi non trova adeguato riscontro nelle risultanze istruttorie.
È vero che nei giorni 22 e 23 febbraio furono registrate raffiche di vento di particolare intensità nella zona;
tuttavia, la perizia non afferma affatto che i danni riscontrati sul tetto del siano stati prodotti in Parte_1
quelle date.
Al contrario, il tecnico prende espressamente atto che la denuncia dell'amministratore indica come data del sinistro la notte 26/27 febbraio e, partendo proprio da tale ricostruzione, procede alla stima del danno.
Ancor più significativo è che la perizia si concluda con l'individuazione di un “danno totale indennizzabile” pari a euro 15.000,00, somma determinata dopo l'applicazione dei criteri contrattuali di scoperto e franchigia.
Una tale impostazione è difficilmente compatibile con l'ipotesi di un sinistro ritenuto dal perito “fuori copertura”: se l'evento fosse stato considerato tecnicamente non indennizzabile, non vi sarebbe stata ragione di procedere alla quantificazione del danno né, soprattutto, di definirlo come “indennizzabile”.
4 Alla luce di tali elementi, la ricostruzione dell'attore, ancorata a dati documentali immediati e coerenti, risulta preferibile rispetto alla diversa versione prospettata dalla convenuta, la quale non fornisce una prova contraria specifica e convincente circa l'effettivo verificarsi del danno in un momento anteriore al ripristino della copertura.
Sul punto, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'assicurato deve provare la verificazione del sinistro e la sua riconducibilità al rischio garantito, mentre grava sull'assicuratore – che eccepisca l'inoperatività della polizza
– l'onere di dimostrare il fatto impeditivo costituito dalla sospensione ex art. 1901 c.c. (Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2018, n. 9054; Cass. civ., sez.
III, 14 novembre 2017, n. 26876).
Nella specie, tale prova contraria non è stata fornita: la convenuta si limita a prospettare una diversa possibile data di verificazione dell'evento, senza tuttavia dimostrare che i danni riscontrati sul tetto del fossero già presenti o percepibili nei giorni precedenti, né Parte_1
che il distacco fosse tecnicamente riconducibile alle raffiche del 22–23 febbraio piuttosto che a quelle della notte 26/27, anch'esse idonee – secondo la stessa perizia – a generare danni su una pluralità di edifici della zona.
Pertanto, deve ritenersi provato che il sinistro si sia verificato in un momento in cui la garanzia era pienamente operativa e che l'attore abbia diritto all'indennizzo contrattuale.
Quanto al quantum, non residuano contestazioni specifiche: l'attore chiede la somma di euro 15.000,00, corrispondente al danno
5 “indennizzabile” determinato dalla stessa perizia fiduciaria della compagnia.
La domanda, pertanto, va integralmente accolta.
Gli interessi legali decorrono dalla ricezione della formale richiesta risarcitoria inoltrata dal via PEC in data 19 settembre 2019, Parte_1
documentalmente provata.
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 15.000,00, oltre interessi
[...]
legali dalla data del 19.09.2019 al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre, spese vive, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attore.
Così, 10/12/2025
Il Giudice
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