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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/10/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 525/2025
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], codice Parte_1
fiscale , con il patrocinio dell'Avv. Marta Mangeli del Foro di Ancona (C.F. C.F._1
, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Ancona (AN), C.F._2
via XXIX Settembre 2/O, con domicilio digitale in PEC: Email_1
- parte ricorrente -
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia, in Venezia (VE), Piazza S. Marco, 63, PEC:
Email_2
- parte resistente -
OGGETTO: Riconoscimento status di “Vittima del Dovere”.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“previa disapplicazione del provvedimento impugnato, e previo rigetto di tutte le avverse eccezioni,
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito emettere decisione definitiva con cui: Tribunale di Treviso
accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che il sig. è Vittima del Parte_1
dovere ex art. 1 c. 563 L. n. 266/2005 e/o equiparato ex art. 1 comma 564 della L. 266/2005 in
relazione alle lesioni sopra descritte riportate in servizio.
accertare e dichiarare che l'invalidità complessiva conseguenza diretta delle lesioni occorse in
servizio, già riconosciute si dipendenti da causa di servizio, corrisponde all'8% o al diverso grado
risultante in seguito all'espletata istruttoria;
accertare e dichiarare che il resistente è obbligato a riconoscere il ricorrente Vittima del CP_1
dovere e/o equiparato per le infermità riportate, con ogni consequenziale obbligo anche di
inserimento del suo nominativo nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006 nonché di
ogni ulteriore incombenza di legge;
accertare e dichiarare che il convenuto è obbligato al riconoscimento in favore del CP_1
ricorrente di tutti i benefici assistenziali previsti dalla vigente normativa per le Vittime del Dovere
nei modi e nelle misure di legge tenuto conto della quantificazione della invalidità complessiva del
8% effettuata dal ctp o di quella risultante all'esito di eventuale espletanda ctu, e
conseguentemente:
condannare il resistente a riconoscere al ricorrente i benefici: della speciale elargizione CP_1
prevista dalla L. n. 206/2004, art. 5, comma 1, D.P.R. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. a), n. 1 D.L.
n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n. 222/2007 in misura pari a € 2000 per ogni
punto percentuale di invalidità complessiva dell'8% o del grado risultante in seguito all'espletata
istruttoria, oltre accessori di legge e rivalutazione ISTAT;
nonché accertare e dichiarare la spettanza al ricorrente degli ulteriori benefici che la Legge
riconosce alla Vittime del dovere ovvero esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione
sanitaria (art. 4 comma 1 lettera a punto 2 del DPR 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della
L. 266/2005); assegnazione di borse di studio (art. 4 comma 1 lettera b punto 3 del DPR 243/2006
attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. 266/2005, art. 4 della L. 407/1998 attuato con DPR
- 2 - Tribunale di Treviso
318/2001 poi modificato con DPR 58/2009); collocamento obbligatorio (art. 4 comma 1 lettera b
punto 2 del DPR 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. 266/2005, art. 4 della L.
407/1998 L. 68/99); assistenza psicologica a carico dello Stato art. 4 comma 1 lettera c punto 2 del
DPR 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. 266/2005); esenzione dall'imposta sui
redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle Vittime del dovere (art. 1 comma 211 L. n.
232/2016).
Condannare il resistente alla rifusione di tutte le spese competenze ed onorari di giudizio CP_1
con distrazione a favore dell'Avvocato antistatario.”
Per parte resistente:
“Voglia il giudice del lavoro adito, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
in via preliminare, accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento
dello status di vittima del dovere e comunque la prescrizione del diritto azionato da parte
ricorrente;
In via subordinata, qualora si ritenessero sussistenti le condizioni per il riconoscimento dello status
di vittima del dovere, si eccepisce la prescrizione degli assegni antecedenti i 10 anni dalla
presentazione della domanda, depositata nel maggio 2016, ex art. 2946 c.c.
con riferimento ai benefici previdenziali richiesti, si accerti il difetto di giurisdizione dell'AGO, in
favore della Corte dei Conti, come da allegata sentenza della Corte d'appello di Roma 2025.
con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.04.2025, il Sig. , già Assistente Capo della Polizia di Parte_1
Stato, conveniva in giudizio il per ottenere il riconoscimento dello status di Controparte_1
“Vittima del Dovere”.
Il ricorrente allegava che in data 08.06.1992, mentre si trovava in servizio presso il Compartimento
Polizia Postale di Milano, era stato comandato a svolgere un'operazione di scorta a un furgone
- 3 - Tribunale di Treviso
blindato portavalori delle . Alle ore 08:50 circa, mentre era alla guida dell'autovettura CP_2
di servizio, deduceva di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale con un altro veicolo che,
immettendosi da una via laterale, non rispettava l'obbligo di dare la precedenza. Il ricorrente esponeva che le condizioni del fondo stradale, reso scivoloso dalla pioggia, non gli avevano consentito di arrestare il veicolo ed evitare la collisione. A seguito dell'impatto, riportava un
“trauma distorsivo del rachide cervicale”, infermità per la quale, con verbale del 07.02.1995, gli veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.
Il ricorrente precisava di aver presentato in data 31.05.2016 istanza amministrativa per il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere, ma il resistente la rigettava con CP_1
provvedimento n. 559/C/73950/SG del 15.05.2019, motivando che non ricorrevano i presupposti di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Il ricorrente sosteneva che l'evento dovesse essere inquadrato nell'ipotesi di cui al comma 563 della
L. 266/2005, poiché il servizio di scorta a portavalori era un'attività di ordine pubblico finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, specie nel contesto storico del 1992, caratterizzato da un clima politico turbato da atti di terrorismo e dal dilagare di reati violenti contro il patrimonio e l'incolumità delle persone.
In via subordinata, deduceva che la fattispecie dovesse rientrare nell'ambito applicativo del comma
564 della medesima legge, poiché l'evento si era verificato in occasione di una “missione” e in
“particolari condizioni ambientali od operative”, individuabili nella condotta di guida sconsiderata del conducente terzo e nelle avverse condizioni meteorologiche.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , il quale contestava in fatto e in diritto Controparte_1
le pretese avversarie e ne chiedeva l'integrale rigetto.
In via preliminare, la parte convenuta eccepiva la prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2946 c.c.,
essendo trascorsi più di dieci anni dalla data di entrata in vigore della L. n. 266/2005 (01.01.2006)
alla data di presentazione della domanda amministrativa (31.05.2016). Nel merito, la difesa erariale
- 4 - Tribunale di Treviso
eccepiva l'infondatezza della domanda, deducendo la manifesta carenza dei presupposti normativi.
L'amministrazione negava che un ordinario incidente stradale, sebbene occorso durante il servizio,
potesse integrare l'esposizione a un rischio specifico e qualificato, eccedente l'ordinarietà dei compiti d'istituto, necessario per il riconoscimento richiesto. In particolare, sottolineava come l'evento difettasse di quel “quid pluris” richiesto dalla consolidata giurisprudenza per configurare le
“particolari condizioni ambientali od operative” di cui al comma 564, concetto che non poteva essere sovrapposto al mero riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Infine, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti per alcuni dei benefici assistenziali richiesti.
La causa, data la sua natura documentale, è stata trattata e discussa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e viene ora decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, va comunque rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . Sul CP_1
punto, si aderisce al più recente, ma ormai stabile, orientamento della giurisprudenza di legittimità,
che ha ritenuto imprescrittibile lo status di vittima del dovere. Accolta una più ampia nozione di status, “inteso come posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una
determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua”, la Suprema
Corte ha sancito un principio generale di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni assistenziali garantite dall'art. 38 Cost. Pertanto, “rivestendo la condizione di vittima del dovere, tipizzata
dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, la natura di 'status', consegue
l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale
'status' trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”
(cfr. Cass. 30.5.2022, n. 17440).
- 5 - Tribunale di Treviso
L'azione di accertamento dello status è dunque imprescrittibile, mentre si prescrivono nel termine ordinario decennale le sole provvidenze economiche.
Superata detta eccezione preliminare, la domanda è però infondata nel merito.
Segnatamente, con l'art. 1, comma 562 e ss. della legge 23.12.2005 n. 266, è stata prevista una peculiare forma di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli, ordinari, in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici, con una progressiva estensione dei benefici, già previsti per le vittime del terrorismo, a favore delle vittime del dovere.
Nello specifico, i successivi commi nn. 563 e 564 del medesimo art. 1 suddetto hanno previsto che:
“563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità
permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di
lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilità.”
“564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità
permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni
di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute
dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
- 6 - Tribunale di Treviso
Il D.P.R.
7.7.2006 n. 243, all'art. 1, ha poi chiarito che per “particolari condizioni ambientali od operative” devono intendersi “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il
sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a
maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di
istituto”.
La giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia ha costantemente evidenziato l'esigenza di non confondere i requisiti per il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere su quello, nel caso di specie già riconosciuto al ricorrente, di dipendenza delle lesioni da causa di servizio.
Si è pertanto affermato che ““perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una
infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di
servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre,
dunque, che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni»,
che è concetto aggiuntivo e specifico, che presuppone una distinzione tra lo svolgimento ordinario
del servizio e quello legato a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello
proprio dei compiti di istituto, osservando che «particolare» è la causa di danno che non è comune
alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio” (Cass. n. 16852/2024).”
Venendo al caso di specie, anche a voler prescindere dal rilievo dell'abnorme lasso di tempo intercorso tra il fatto asseritamente dannoso e la diagnosi medica in relazione alla quale viene invocata la condanna dell'amministrazione all'erogazione delle provvidenze richieste e dai non peregrini dubbi sulla sussistenza di un effettivo nesso di causalità tra il primo e la seconda, si ritiene
– a tutto voler concedere – che la causa dell'invalidità patita dal ricorrente sia ascrivibile ad un evento (un ordinario incidente nella circolazione stradale, cagionato dalla condotta imprudente di un terzo) inidoneo ad integrare né alcuna delle ipotesi di cui al comma 563 della L. 266/2005, né quella del successivo comma 564.
- 7 - Tribunale di Treviso
Non la prima, in quanto il sinistro non è stato l'effetto diretto di un'azione di “contrasto alla criminalità” (intesa in termini tecnici come attività d'indagine o di repressione di reati) o di un servizio preordinato al mantenimento dell' “ordine pubblico” (ossia come tutela della pacifica convivenza civile e della sicurezza collettiva in particolari contesti di aggregazioni o assembramenti di persone), ma la conseguenza di un rischio generico della circolazione stradale al quale chiunque,
e in particolare chi svolge servizio automontato, è esposto.
Non la seconda, poiché la condotta colposa di un altro utente della strada e le condizioni del manto stradale bagnato non costituiscono quelle circostanze straordinarie contemplate dal comma 564
come fattori idonei a generare un rischio anomalo e significativamente superiore a quello proprio dei compiti istituzionali.
Adottando una nozione oggettiva delle “particolari condizioni ambientali e operative”, si deve concludere, mutuando la terminologia e i principi espressi dalla Suprema Corte, che il coinvolgimento in un incidente stradale non rappresenti altro che una possibile e ordinaria concretizzazione del rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso ad un servizio di scorta o di pattuglia automontata.
In altri termini, se ogni servizio su strada porta in sé il rischio di essere coinvolti in un sinistro stradale, non si vede come il caso di specie possa dirsi connotato da un elemento di rischio fuori dal comune e dall'ordinario, deviante rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, comunque connaturato all'andamento di una tale attività istituzionale.
Difettando le “particolari condizioni ambientali od operative” di cui al co. 564 L. 266/2005, nonché
i presupposti specifici del precedente comma 563 lett. a) e b), al ricorrente non può dunque essere riconosciuto lo status di vittima del dovere o di soggetto ad esse equiparato.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con
- 8 - Tribunale di Treviso
applicazione dei valori minimi ed esclusione del compenso per la fase istruttoria in quanto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente Sig. a rifondere il convenuto le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che liquida in € 3.689,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Treviso, 29/10/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 525/2025
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], codice Parte_1
fiscale , con il patrocinio dell'Avv. Marta Mangeli del Foro di Ancona (C.F. C.F._1
, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Ancona (AN), C.F._2
via XXIX Settembre 2/O, con domicilio digitale in PEC: Email_1
- parte ricorrente -
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia, in Venezia (VE), Piazza S. Marco, 63, PEC:
Email_2
- parte resistente -
OGGETTO: Riconoscimento status di “Vittima del Dovere”.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“previa disapplicazione del provvedimento impugnato, e previo rigetto di tutte le avverse eccezioni,
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito emettere decisione definitiva con cui: Tribunale di Treviso
accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che il sig. è Vittima del Parte_1
dovere ex art. 1 c. 563 L. n. 266/2005 e/o equiparato ex art. 1 comma 564 della L. 266/2005 in
relazione alle lesioni sopra descritte riportate in servizio.
accertare e dichiarare che l'invalidità complessiva conseguenza diretta delle lesioni occorse in
servizio, già riconosciute si dipendenti da causa di servizio, corrisponde all'8% o al diverso grado
risultante in seguito all'espletata istruttoria;
accertare e dichiarare che il resistente è obbligato a riconoscere il ricorrente Vittima del CP_1
dovere e/o equiparato per le infermità riportate, con ogni consequenziale obbligo anche di
inserimento del suo nominativo nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006 nonché di
ogni ulteriore incombenza di legge;
accertare e dichiarare che il convenuto è obbligato al riconoscimento in favore del CP_1
ricorrente di tutti i benefici assistenziali previsti dalla vigente normativa per le Vittime del Dovere
nei modi e nelle misure di legge tenuto conto della quantificazione della invalidità complessiva del
8% effettuata dal ctp o di quella risultante all'esito di eventuale espletanda ctu, e
conseguentemente:
condannare il resistente a riconoscere al ricorrente i benefici: della speciale elargizione CP_1
prevista dalla L. n. 206/2004, art. 5, comma 1, D.P.R. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. a), n. 1 D.L.
n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n. 222/2007 in misura pari a € 2000 per ogni
punto percentuale di invalidità complessiva dell'8% o del grado risultante in seguito all'espletata
istruttoria, oltre accessori di legge e rivalutazione ISTAT;
nonché accertare e dichiarare la spettanza al ricorrente degli ulteriori benefici che la Legge
riconosce alla Vittime del dovere ovvero esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione
sanitaria (art. 4 comma 1 lettera a punto 2 del DPR 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della
L. 266/2005); assegnazione di borse di studio (art. 4 comma 1 lettera b punto 3 del DPR 243/2006
attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. 266/2005, art. 4 della L. 407/1998 attuato con DPR
- 2 - Tribunale di Treviso
318/2001 poi modificato con DPR 58/2009); collocamento obbligatorio (art. 4 comma 1 lettera b
punto 2 del DPR 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. 266/2005, art. 4 della L.
407/1998 L. 68/99); assistenza psicologica a carico dello Stato art. 4 comma 1 lettera c punto 2 del
DPR 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. 266/2005); esenzione dall'imposta sui
redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle Vittime del dovere (art. 1 comma 211 L. n.
232/2016).
Condannare il resistente alla rifusione di tutte le spese competenze ed onorari di giudizio CP_1
con distrazione a favore dell'Avvocato antistatario.”
Per parte resistente:
“Voglia il giudice del lavoro adito, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
in via preliminare, accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento
dello status di vittima del dovere e comunque la prescrizione del diritto azionato da parte
ricorrente;
In via subordinata, qualora si ritenessero sussistenti le condizioni per il riconoscimento dello status
di vittima del dovere, si eccepisce la prescrizione degli assegni antecedenti i 10 anni dalla
presentazione della domanda, depositata nel maggio 2016, ex art. 2946 c.c.
con riferimento ai benefici previdenziali richiesti, si accerti il difetto di giurisdizione dell'AGO, in
favore della Corte dei Conti, come da allegata sentenza della Corte d'appello di Roma 2025.
con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.04.2025, il Sig. , già Assistente Capo della Polizia di Parte_1
Stato, conveniva in giudizio il per ottenere il riconoscimento dello status di Controparte_1
“Vittima del Dovere”.
Il ricorrente allegava che in data 08.06.1992, mentre si trovava in servizio presso il Compartimento
Polizia Postale di Milano, era stato comandato a svolgere un'operazione di scorta a un furgone
- 3 - Tribunale di Treviso
blindato portavalori delle . Alle ore 08:50 circa, mentre era alla guida dell'autovettura CP_2
di servizio, deduceva di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale con un altro veicolo che,
immettendosi da una via laterale, non rispettava l'obbligo di dare la precedenza. Il ricorrente esponeva che le condizioni del fondo stradale, reso scivoloso dalla pioggia, non gli avevano consentito di arrestare il veicolo ed evitare la collisione. A seguito dell'impatto, riportava un
“trauma distorsivo del rachide cervicale”, infermità per la quale, con verbale del 07.02.1995, gli veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.
Il ricorrente precisava di aver presentato in data 31.05.2016 istanza amministrativa per il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere, ma il resistente la rigettava con CP_1
provvedimento n. 559/C/73950/SG del 15.05.2019, motivando che non ricorrevano i presupposti di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Il ricorrente sosteneva che l'evento dovesse essere inquadrato nell'ipotesi di cui al comma 563 della
L. 266/2005, poiché il servizio di scorta a portavalori era un'attività di ordine pubblico finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, specie nel contesto storico del 1992, caratterizzato da un clima politico turbato da atti di terrorismo e dal dilagare di reati violenti contro il patrimonio e l'incolumità delle persone.
In via subordinata, deduceva che la fattispecie dovesse rientrare nell'ambito applicativo del comma
564 della medesima legge, poiché l'evento si era verificato in occasione di una “missione” e in
“particolari condizioni ambientali od operative”, individuabili nella condotta di guida sconsiderata del conducente terzo e nelle avverse condizioni meteorologiche.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , il quale contestava in fatto e in diritto Controparte_1
le pretese avversarie e ne chiedeva l'integrale rigetto.
In via preliminare, la parte convenuta eccepiva la prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2946 c.c.,
essendo trascorsi più di dieci anni dalla data di entrata in vigore della L. n. 266/2005 (01.01.2006)
alla data di presentazione della domanda amministrativa (31.05.2016). Nel merito, la difesa erariale
- 4 - Tribunale di Treviso
eccepiva l'infondatezza della domanda, deducendo la manifesta carenza dei presupposti normativi.
L'amministrazione negava che un ordinario incidente stradale, sebbene occorso durante il servizio,
potesse integrare l'esposizione a un rischio specifico e qualificato, eccedente l'ordinarietà dei compiti d'istituto, necessario per il riconoscimento richiesto. In particolare, sottolineava come l'evento difettasse di quel “quid pluris” richiesto dalla consolidata giurisprudenza per configurare le
“particolari condizioni ambientali od operative” di cui al comma 564, concetto che non poteva essere sovrapposto al mero riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Infine, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti per alcuni dei benefici assistenziali richiesti.
La causa, data la sua natura documentale, è stata trattata e discussa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e viene ora decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, va comunque rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . Sul CP_1
punto, si aderisce al più recente, ma ormai stabile, orientamento della giurisprudenza di legittimità,
che ha ritenuto imprescrittibile lo status di vittima del dovere. Accolta una più ampia nozione di status, “inteso come posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una
determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua”, la Suprema
Corte ha sancito un principio generale di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni assistenziali garantite dall'art. 38 Cost. Pertanto, “rivestendo la condizione di vittima del dovere, tipizzata
dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, la natura di 'status', consegue
l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale
'status' trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”
(cfr. Cass. 30.5.2022, n. 17440).
- 5 - Tribunale di Treviso
L'azione di accertamento dello status è dunque imprescrittibile, mentre si prescrivono nel termine ordinario decennale le sole provvidenze economiche.
Superata detta eccezione preliminare, la domanda è però infondata nel merito.
Segnatamente, con l'art. 1, comma 562 e ss. della legge 23.12.2005 n. 266, è stata prevista una peculiare forma di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli, ordinari, in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici, con una progressiva estensione dei benefici, già previsti per le vittime del terrorismo, a favore delle vittime del dovere.
Nello specifico, i successivi commi nn. 563 e 564 del medesimo art. 1 suddetto hanno previsto che:
“563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità
permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di
lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilità.”
“564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità
permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni
di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute
dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
- 6 - Tribunale di Treviso
Il D.P.R.
7.7.2006 n. 243, all'art. 1, ha poi chiarito che per “particolari condizioni ambientali od operative” devono intendersi “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il
sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a
maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di
istituto”.
La giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia ha costantemente evidenziato l'esigenza di non confondere i requisiti per il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere su quello, nel caso di specie già riconosciuto al ricorrente, di dipendenza delle lesioni da causa di servizio.
Si è pertanto affermato che ““perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una
infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di
servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre,
dunque, che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni»,
che è concetto aggiuntivo e specifico, che presuppone una distinzione tra lo svolgimento ordinario
del servizio e quello legato a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello
proprio dei compiti di istituto, osservando che «particolare» è la causa di danno che non è comune
alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio” (Cass. n. 16852/2024).”
Venendo al caso di specie, anche a voler prescindere dal rilievo dell'abnorme lasso di tempo intercorso tra il fatto asseritamente dannoso e la diagnosi medica in relazione alla quale viene invocata la condanna dell'amministrazione all'erogazione delle provvidenze richieste e dai non peregrini dubbi sulla sussistenza di un effettivo nesso di causalità tra il primo e la seconda, si ritiene
– a tutto voler concedere – che la causa dell'invalidità patita dal ricorrente sia ascrivibile ad un evento (un ordinario incidente nella circolazione stradale, cagionato dalla condotta imprudente di un terzo) inidoneo ad integrare né alcuna delle ipotesi di cui al comma 563 della L. 266/2005, né quella del successivo comma 564.
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Non la prima, in quanto il sinistro non è stato l'effetto diretto di un'azione di “contrasto alla criminalità” (intesa in termini tecnici come attività d'indagine o di repressione di reati) o di un servizio preordinato al mantenimento dell' “ordine pubblico” (ossia come tutela della pacifica convivenza civile e della sicurezza collettiva in particolari contesti di aggregazioni o assembramenti di persone), ma la conseguenza di un rischio generico della circolazione stradale al quale chiunque,
e in particolare chi svolge servizio automontato, è esposto.
Non la seconda, poiché la condotta colposa di un altro utente della strada e le condizioni del manto stradale bagnato non costituiscono quelle circostanze straordinarie contemplate dal comma 564
come fattori idonei a generare un rischio anomalo e significativamente superiore a quello proprio dei compiti istituzionali.
Adottando una nozione oggettiva delle “particolari condizioni ambientali e operative”, si deve concludere, mutuando la terminologia e i principi espressi dalla Suprema Corte, che il coinvolgimento in un incidente stradale non rappresenti altro che una possibile e ordinaria concretizzazione del rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso ad un servizio di scorta o di pattuglia automontata.
In altri termini, se ogni servizio su strada porta in sé il rischio di essere coinvolti in un sinistro stradale, non si vede come il caso di specie possa dirsi connotato da un elemento di rischio fuori dal comune e dall'ordinario, deviante rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, comunque connaturato all'andamento di una tale attività istituzionale.
Difettando le “particolari condizioni ambientali od operative” di cui al co. 564 L. 266/2005, nonché
i presupposti specifici del precedente comma 563 lett. a) e b), al ricorrente non può dunque essere riconosciuto lo status di vittima del dovere o di soggetto ad esse equiparato.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con
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applicazione dei valori minimi ed esclusione del compenso per la fase istruttoria in quanto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente Sig. a rifondere il convenuto le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che liquida in € 3.689,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Treviso, 29/10/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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