Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9244 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09244/2025REG.PROV.COLL.
N. 07324/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7324 del 2024, proposto da
OR OT Kg Des AY AL & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gerhard Brandstätter e Herwig Neulichedl, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Marinuzzi, Mauro Sferrazza e Vincenzo Stumpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 72/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. NI GA e udito per parte appellata l’avv. Dario Marinuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 30.1.2023 OR OT Kg Des AY AL & C. S.a.s. (di seguito anche solo p, per brevità, “OR”) ha presentato alla sede I.N.P.S. di Bolzano (di seguito anche solo “I.N.P.S.”) domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, per il periodo dal 12 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023, con data di inizio effettivo 14 dicembre2022, a causa delle condizioni meteorologiche
In data 28 febbraio 2023 la stessa società ha presentato, sempre alla sede I.N.P.S. di Bolzano, domanda di integrazione salariale ordinaria, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, per il periodo dal 30 gennaio 2023 al 12 febbraio 2023, a causa delle condizioni meteorologiche.
La OR OT S.a.s. ha motivato entrambe le domande come segue: “ DICHIARA: 1. l'attività dell'unità produttiva consiste nella lastricazione con cubetti in porfido di una porzione della piazza centrale (p.f. 5083/1) per la realizzazione di un nuovo parcheggio (nell’abitato di Laion posto a 1.093 m. s.l.m.); 2. il lavoro all'atto della sospensione era stato eseguito al 10%, cioè: allestimento cantiere: recinzione dell'area interessata dai lavori, collocazione delle attrezzature e del materiale necessario, spianatura e livellatura del terreno con utilizzo di sabbia, ghiaia e terra, stesura del massetto ghiaioso e sua rullatura; al momento della posa dei cubetti il lavoro è dovuto essere sospeso, in quanto questa fase necessita di temperature superiori a +3, +4 persistenti per almeno 48 ore; 3. le avverse condizioni climatiche hanno determinato la sospensione dei lavori come da comunicazione dell'assistente amministrativo del Comune di Laion signor Antonino Zema dd. 15/12/2022 che si allega alla presente ”.
1.1 Con due distinti provvedimenti (rispettivamente nr. 140090182414 e 140090182415 entrambi del 19 luglio 2023) l’I.N.P.S. ha rigettato entrambe le suddette domande con la seguente motivazione: “ Considerata l'altitudine del cantiere 1093 m. s.l.m., le lavorazioni allo scoperto, la tipologia di lavorazioni (pavimentazione con cubetti di porfido) non realizzabili con temperature rigide e precipitazioni nevose; constatato dalla relazione tecnica allegata in procedura e resa ai ss. dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che i lavori nel cantiere di Laion sono iniziati in data 05/12/2022 e sospesi, a causa delle temperature rigide e delle forti nevicate, in data 13/12/2022, come dichiarato dal titolare dell'azienda nella relazione tecnica e dalla PEC, allegata in procedura, trasmessa dal segretario Comunale del Comune di Laion; Verificato che le condizioni metereologiche avverse erano già in corso alla data di apertura del cantiere (05/12/2022), temperature rigide e precipitazioni nevose (v. boll. Prov. BZ-Staz. Barbiano Colma, acq. d'uff. - temperature adeguate ad altezza cantiere, nello specifico, si registrano temperature al di sotto di 0°C a far data dal 21/11/2022 e precipitazioni nevose abbondanti e costanti dal giorno 02/12/2022), tant'e che i lavori avrebbero dovuto essere programmati in altro periodo; pertanto, la loro sospensione resta imputabile alla condotta organizzativa aziendale e la domanda viene respinta ”.
1.2 In data 6 marzo 2023 OR ha presentato alla sede I.N.P.S. di Bolzano domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, per il periodo dal 20 febbraio 2023 al 2 aprile 2023, con causale “manutenzione straordinaria”.
In data 18 aprile 2023 la medesima società ha presentato alla sede I.N.P.S. di Bolzano domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, per il periodo dal 3 aprile 2023 al 21 maggio 2023, per la medesima causale (“manutenzione straordinaria”).
A tali domande ha allegato relazioni tecniche e relazione del responsabile della sicurezza, dalle quali si evince, in relazione alla prima domanda, l'inaccessibilità della cava per mancato completamento dei lavori di realizzazione della pista di arroccamento e per il protrarsi degli stessi per motivi legati alla stabilità del versante e per motivi ecologico naturalistici; in relazione alla seconda domanda, la relazione si è basata sull’impraticabilità della cava per lo sgombero necessario di circa 6.000 m³ di materiale porfirico-ghiaioso, il quale sarebbe stato possibile fonte di pericolo per i dipendenti.
1.3 Con due ulteriori distinti provvedimenti (rispettivamente nr. 140090182929 e 140090182930 entrambi del 5 settembre 2023) l’I.N.P.S. ha rigettato entrambe le domande con la seguente motivazione: “ Si respinge per mancanza della causale di cui all'art. 9 del DM 95442/2016, (fattispecie richiesta dal comma 1) non trattandosi di manutenzione straordinaria di alcun impianto, ma di questioni legate alla sicurezza e conseguenti all'impraticabilità del piano di lavoro. A riguardo di ciò, nella relazione tecnica la parte non ha menzionato alcun impianto, né ha prodotto la dichiarazione dell'impresa fornitrice dalla quale si evince l'eccezionalità e l'urgenza dell'intervento di manutenzione. Il tutto appare più riconducibile ad una scelta imprenditoriale ”.
2. Con ricorso notificato il 25 ottobre 2023 e depositato il 3 novembre 2023 OR ha impugnato dinanzi al T.R.G.A di Bolzano, domandone l’annullamento, tutti i suddetti provvedimenti di diniego.
2.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per falsità dei presupposti di fatto e di diritto per non avere l’INPS valutato correttamente i requisiti per l’applicazione dei criteri relativi alla domanda di integrazione salariale ordinaria; contraddittorietà; violazione di legge (artt. 8 e 9 Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2016 nr. 95442; art. 11 comma 2 Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2016 nr. 95442); difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 l. 241/1990 .
3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.R.G.A. ha respinto il ricorso.
4. Con ricorso notificato l’11 settembre 2024 e depositato l’1 ottobre 2024 OR ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
4.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto il primo motivo del ricorso: Eccesso di potere per falsità dei presupposti di fatto e di diritto per non avere l’INPS valutato correttamente i requisiti per l’applicazione dei criteri relativi alla domanda di integrazione salariale ordinaria; contraddittorietà; violazione di legge (art. 11 comma 2 Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2016 nr. 95442); difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 l. 241/1990 in merito ai motivi metereologici ;
2) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto il primo motivo del ricorso: Eccesso di potere per falsità dei presupposti di fatto e di diritto per non avere l’INPS valutato correttamente i requisiti per l’applicazione dei criteri relativi alla domanda di integrazione salariale ordinaria; contraddittorietà; - 13 - violazione di legge (artt. 8 e 9 Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2016 nr. 95442); difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 l. 241/1990 in merito ai motivi di manutenzione straordinaria .
5.In data 11 ottobre 2024 I.N.P.S. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.
6. Nelle date del 6, 20 e 29 ottobre 2025 I.N.P.S. e OR hanno depositato memorie anche in replica.
7. All’udienza pubblica del 20 novembre 2025 la causa è stata introitata in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le censure svolte a mezzo del ricorso di primo grado contro i provvedimenti di reiezione nr. 140090182929 e 140090182930 del 5 settembre 2023 con cui si è contestata la ritenuta insussistenza, da parte di I.N.P.S., dei motivi metereologici indicati a sostegno delle corrispondenti domande di integrazione salariale ordinaria.
Si osserva che era sicuramente prevedibile per l’odierna ricorrente in appello che nel Comune di Laion nel mese di dicembre si potessero verificare precipitazioni e le temperature potessero scendere sotto i 4 °C con impossibilità di proseguire i lavori ovvero necessità di sospenderli ma che il punto focale della censura non sarebbe stato questo quanto la necessità di adempiere alle condizioni contrattuali dell’appalto. In particolare si evidenzia che OR doveva concludere i lavori assunti con il contratto nei termini dettati dal disciplinare tecnico e dalla gara di appalto/affidamento dell’incarico (45 giorni calendariali decorrenti dalla trasmissione della deliberazione della Giunta del Comune di Laion n. 340 del 7 novembre 2022, avvenuta in data 11 novembre 2022) e non si trovava nella condizione di poter indicare la data di inizio lavori con la conseguenza che se, poi, per motivi metereologici, i lavori non hanno potuto essere portati a termine, ciò non sarebbe certamente imputabile all’odierna appellante. Si aggiunge, in proposito, che, quando si sono verificate le condizioni metereologiche avverse la società ha chiesto la sospensione dei lavori e quest’ultima è stata concessa dal Comune.
Si deduce, ancora, che il giudice di prime cure avrebbe errato nell’affermare che “Nella fattispecie in esame, la sospensione dei lavori è stata disposta dalla committenza (doc.ti 8 e 9) senza affatto giustificare l’imprevedibilità della causale eventi meteo, che, per le ragioni di seguito esposte, doveva considerarsi prevedibile secondo l’ordinaria diligenza, motivo per cui la sospensione dell’attività lavorativa della ditta ricorrente è riconducibile al normale rischio d’impresa, derivante dal rapporto contrattuale liberamente stipulato con l’ente committente”. In particolare parte appellante deduce che la normativa di settore non richiede il requisito dell’imprevedibilità della causale eventi meteo stabilendo che “1. Integra la fattispecie ‘eventi meteo’ la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta ad eventi meteorologici.” L’imprevedibilità non sarebbe, quindi, richiesta normativamente per poter accedere alla Cassa integrazione ordinaria.
In ultimo, secondo parte appellante, la sentenza impugnata sarebbe errata anche laddove afferma che “Ebbene, tale prova, «di aver fatto tutto il possibile per evitare tale sospensione/riduzione, assumendo a parametro di riferimento l’ordinaria diligenza che si può pretendere da un imprenditore che operi nel medesimo settore ed in condizioni analoghe», non è stata fornita dall’impresa ricorrente, che non ha assunto informazioni meteorologiche agevolmente ottenibili e pertinenti al luogo di svolgimento dei lavori, idonee a stabilire quantomeno una tendenza meteorologica per il periodo interessato dall’appalto (dicembre 2022) e non ha tenuto in conto elementi di valutazione riferiti al concreto cantiere (altitudine, tipologia di lavoro all’aperto, temperature in atto a inizio lavori e nella decade immediatamente precedente) conformi all’id quod plerumque accidit, non assumendo perciò comportamenti rientranti nell’ordinaria diligenza”. Ciò in quanto:
- il territorio della Provincia di Bolzano consta in gran parte di zone montuose e di paesi in cui nel periodo invernale vi è il rischio di gelo e sarebbe, quindi, impossibile fornire la prova di aver tentato di ottenere altri incarichi in zone con clima meno rigido che consentono l’esecuzione dei lavori;
- i lavori rivestivano carattere di urgenza e, in caso di inottemperanza, il Comune si era riservato il diritto di chiedere il risarcimento del danno; inoltre, al momento dell’aggiudicazione la OR OT KG non avrebbe potuto di certo chiedere la sospensione dei lavori dalla fine del mese di novembre sino alla metà del mese di marzo perché probabilmente si sarebbe verificato il gelo;
- si tratta di un’impresa specializzata nella posatura di porfido e che queste attività di nicchia non permetterebbero una diversificazione delle proprie attività imprenditoriali.
2.1 Il motivo non coglie nel segno.
È, infatti, sufficiente osservare che, quando la società appellante ha accettato di partecipare alla procedura di affidamento, ne conosceva la tempistica oltre che le condizioni concrete in cui sarebbe stata chiamata a svolgere i lavori (la provincia di Bolzano con il suo clima rigido in inverno). Essa si è, quindi, volontariamente esposta, sul piano imprenditoriale, ad un rischio di sospensione dell’attività senza predisporre accorgimenti organizzativi in grado di fare fronte a siffatta prevedibile evenienza (anche in termini di modulazione delle maestranze impegnate sui vari cantieri).
A tale approdo è, peraltro, già giunta la giurisprudenza di questa Sezione proprio con riguardo a fattispecie analoga relativa sempre alla Provincia di Bolzano osservando che:
“ L’art. 11 della d.lgs. n. 148/2015 (“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”) dispone che: “1. Ai dipendenti delle imprese indicate all’articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato”. Contrariamente alla prospettazione di parte appellante, anche nel caso di avverse condizioni metereologiche, la norma richiede che la concessione del beneficio sia subordinata al fatto che la situazione non sia imputabile all’impresa. Al riguardo, va ricordato che l’“istituto della cassa integrazione guadagni opera in via di eccezione alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività, e quindi con regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo l’intervento di garanzia del lavoratore” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2010, nn. 8128 ed 8129) […] Ad ulteriore conferma, si osserva che la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare, con orientamento condivisibile, che “la cd. socializzazione del costo del lavoro interviene in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e di prevedibilità dell'imprenditore, sia che essi attengano a fatti naturali (condizioni stagionali impeditive dell'ordinario andamento dei lavori), sia a fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l'ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa, comprensivi dell'impiego della mano d' opera. Segue che rientrano ordinariamente nella seconda tipologia gli eventi oggettivamente imprevedibili ai quali l'imprenditore non può sottrarsi quali: il caso fortuito, la forza maggiore, il “factum principis”, ovvero l'illecito del terzo. Il loro verificarsi determina, con carattere di ineludibilità, l'interruzione dei lavori con ricaduta sugli oneri di retribuzione dei lavoratori a tal fine assunti. L’evento interruttivo è, invece, imputabile al datore di lavoro, ovvero alla committenza nei casi di contratto di appalto, quando esso si riconduce all'erroneità delle scelte tecniche in sede di progettazione; alla non corretta modulazione ed impegno delle maestranze in relazione all'ordinaria e prevedibile esecuzione del progetto, ovvero all'omessa previsione di possibili situazioni impeditive dell'ordinario prosieguo dei lavori” (Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2010, n. 8218) . 5.1 - Tanto precisato, nel caso di specie, non appare determinante la presenza di condizioni di freddo e gelo − addotte dalla società a giustificazione della sospensione dei lavori – perché dette intemperie devono pur sempre riguardare fatti esterni, imponderabili, e dunque non dominabili da chi organizza l’impiego della mano d’opera dell’impresa. Viceversa, visti i mesi invernali in cui si è verificata la sospensione, deve rilevarsi che le basse temperature riscontrate nella zona geografica di riferimento non appaiono affatto imprevedibili […] Ne deriva che la società appellante avrebbe dovuto, in base al canone dell’ordinaria diligenza, prevedere tali effetti climatici e, quindi, avrebbe dovuto organizzare il lavoro delle proprie maestranze in modo alternativo al fine di non dover ricorrere alla sospensione dei lavori. Al riguardo, la Sezione ha già avuto modo di precisare che «non è sufficiente che la singola causa interruttiva dello svolgimento dell’attività lavorativa integri di per sé gli estremi del caso fortuito o forza maggiore, ma è necessario che la sua realizzazione, globalmente considerata, non sia dipesa dalla condotta del datore di lavoro» (Cons. Stato, sez. VI, 16 maggio 2018, n. 2912). Le caratteristiche della commessa relativa ai lavori poi sospesi e le iniziative intraprese dal direttore dei lavori non risultano idonee a portare ad un diverso esito, tenuto conto del fatto che il requisito della “non imputabilità” all’imprenditore deve intendersi nel senso che «i fatti che hanno causato la contrazione o la sospensione dell’attività di impresa devono risultare estranei non solo all’imprenditore, ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l’istituto dell’integrazione salariale verrebbe inammissibilmente piegato al perseguimento di finalità ad esso estranee e si tradurrebbe, altrettanto inammissibilmente, in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio d’impresa» (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 1251 del 2019; cfr. anche sez. III, 11.12.2019, n. 8434) ” (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 16 luglio 2025, n. 6227; nonché, conforme, in precedenza: Cons. Stato, sez. VI, 25 luglio 2018, n. 4550).
Del resto, è appena il caso di osservare che la condizione di maltempo che ha determinato la sospensione delle attività di cantiere nel caso di specie è stata causata genericamente dal rigido clima invernale senza che venissero in rilievo “singoli eventi meteorologici avversi” di carattere eccezionale (che invece avrebbero potuto determinare una causa integrabile – così Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2025, n. 8037).
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le censure svolte a mezzo del ricorso di primo grado contro i provvedimenti di reiezione nr. 140090182929 e 140090182930 del 5 settembre 2023 con cui si è contestata la ritenuta insussistenza, da parte di I.N.P.S., dei motivi di manutenzione straordinaria indicati a sostegno delle corrispondenti domande di integrazione salariale ordinaria.
Secondo parte appellante il T.A.R. avrebbe errato nell’affermare che “la normativa testé riportata, pertanto, non è idonea a ricomprendere le causali concrete prodotte dalla ditta ricorrente all’INPS: né l'inaccessibilità della cava per mancato completamento dei lavori di realizzazione della pista di arroccamento e per il protrarsi degli stessi per motivi legati alla stabilità del versante e per motivi ecologico naturalistici; né l’impraticabilità della cava per lo sgombero necessario di circa 6000 m³ di materiale porfirico-ghiaioso, il quale sarebbe stato possibile fonte di pericolo per i dipendenti, integrano in alcun modo un imprevedibile «guasto ai macchinari» necessitante una non programmabile ex ante attività di «manutenzione straordinaria»”.
Detta statuizione non sarebbe corretta in quanto il primo giudice non avrebbe ben individuato le due fattispecie previste dall’art. 9 del D.M. n. 95442/2016: a) il guasto ai macchinari; b) “la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità e urgenza che non rientra nella normale manutenzione”.
Osserva parte appellante che la fattispecie per cui è causa, come pure affermato dal T.R.G.A. non rientra certo nell’ipotesi sub a); il primo giudice avrebbe tuttavia omesso di considerare l’ipotesi sub b).
In proposito si deduce che:
- la cava potrebbe essere intesa nel largo senso come un impianto che necessita una manutenzione straordinaria che non poteva essere utilizzata senza mettere in pericolo i lavoratori; la pista di arroccamento farebbe, in particolare, parte integrante di tutto il complesso della cava, come se ne costituisse un impianto;
- ciò sarebbe stato attestato in un’apposita relazione a firma di tecnici competenti in materia che avrebbero descritto dettagliatamente i rischi e l’imprevedibilità degli stessi; in particolare hanno escluso che i rischi fossero prevedibili sin dall’inizio della costruzione della strada e hanno ritenuto che fosse pericoloso per i lavoratori rimanere in cantiere prestando la propria attività in altro luogo di esso; nel dettaglio, se i dipendenti addetti della OR OT KG avessero lavorato a valle mentre veniva costruita la pista di arroccamento, gli stessi avrebbero potuto essere colpiti dai sassi che a causa dei lavori con l’escavatrice cadevano a valle; inoltre, l’’imprevedibilità sarebbe stata data dal fatto che la composizione geologica della montagna non era nota.
Si aggiunge che l’I.N.P.S. avrebbe, in ogni caso, dovuto applicare l’art. 8, comma 2, del D.M. 95442/2016 che tutela i lavoratori prevedendo “2. Integrano le fattispecie «impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità» e «sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori», rispettivamente, la sospensione o riduzione dell'attività per eventi improvvisi e di rilievo, quali alluvioni o terremoti, e la sospensione o riduzione dell'attività per fatti sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell'impresa o dei lavoratori, dovuti ad eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all'impresa”. Sul punto si deduce che:
- quest’ultima disposizione reca, come evincibile dal suo tenore letterale, un’elencazione solo esemplificativa;
-dalla predetta relazione tecnica si evincerebbe che l’attività della ricorrente doveva essere sospesa per fatti non prevedibili e non attribuibili a responsabilità dell'impresa.
Parimenti errata sarebbe, quindi, la sentenza anche laddove ha affermato che “Né l’Amministrazione resistente sarebbe stata obbligata a convertire la causale presentata dalla ditta ricorrente, da «manutenzione straordinaria», ex art. 9 del regolamento ministeriale in precedenza citato, a «impraticabilità dei locali», ai sensi dell’immediatamente precedente art. 8 dello stesso regolamento. Il decreto ministeriale 15 aprile 2016 n. 95442 non prevede infatti alcun obbligo al riguardo e non detta una norma di chiusura di natura integratrice per le causali espressamente individuate agli articoli da 3 a 9, che, di conseguenza, assumono natura tassativa”.
Parte appellante aggiunge, esibendo all’uopo un’immagine della schermata del software impiegato per la presentazione della domanda, che nel caso concreto non sarebbe stata possibile indicare in maniera precisa la causale posto che il programma – se si escludono le ipotesi di COVID - propone 16 causali per la predisposizione della domanda, nelle quali non è contemplata la corrispondente fattispecie. Si osserva che l’impossibilità per i richiedenti di poter indicare nella domanda specificatamente le causali non potrebbe costituire per gli stessi una preclusione all’ottenimento del sussidio. Ciò in quanto, in primo luogo, il programma è concepito dall’I.N.P.S., motivo per cui eventuali errori o imprecisioni o lacune sarebbero addebitabili unicamente all’ente stesso. In secondo luogo, rimarrebbe comunque a carico dell’I.N.P.S. l’obbligo di individuare le norme applicabili sulla base dei fatti prospettati (anche se del caso disponendo un’integrazione istruttoria ovvero attingendo dagli elementi offerti nella relazione tecnica) e, nel caso concreto, la valutazione giuridica se applicare l’articolo 9 o l’articolo 8 del D.M. n. 95442/16.
3.1 Il motivo non merita positivo apprezzamento.
Anzitutto preme rilevare che, come si evince dalla schermata I.N.P.S. riprodotta a pag. 17 del ricorso in appello, tra le possibili causali da indicare a sostegno della domanda di integrazione vi è la “impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità” sicché l’odierna società appellante era in condizione di indicare la causale corretta o, comunque, una causale che per la sua portata ampia ed elastica (“anche per ordine dell’Autorità”) si sarebbe potuta meglio attagliare a quella che è la prospettazione qui offerta.
In ogni caso, a fronte della indicazione di una diversa causale, non era obbligo per l’I.N.P.S. individuane altra concretamente applicabile anche in ragione del fatto che a seconda del tipo di causale indicata muta l’onere di allegazione a carico del richiedente in sede di domanda ed il relativo thema probandum . Ciò anche in considerazione del fatto che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, è “il soggetto richiedente a dover fornire la dimostrazione della sussistenza di tutti gli elementi di carattere eccezionale richiesti dalla normativa per la concessione delle prestazioni CIGO, la cui elargizione determina peraltro un esborso di risorse pubbliche” senza che si possa rovesciare a carico di I.N.P.S. il compito di verificare ex officio la configurabilità di ogni altra possibile causale prevista dalla legge (Cons. Stato, Sez. III, 11 agosto 2022, n. 7098)”» (così, ex multis Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2024, n. 9031).
3.2 Sotto altro profilo non può tacersi che, nel caso di specie, I.N.P.S. ha correttamente rilevato che, in sede istruttoria, la società appellante non ha dimostrato “l’eccezionalità e l’urgenza dell’intervento di manutenzione”, con la conseguenza che “Il tutto appare più riconducibile ad una scelta imprenditoriale”.
Il Collegio è, infatti, dell’avviso che tempi e modalità dell’intervento presso la cava siano da imputare ad una scelta imprenditoriale della società appellante.
E, infatti, a fronte di un’autorizzazione all’ampliamento della pista di arroccamento della cava già rilasciata nel 2019 e di lavori proseguiti per oltre quattro anni, la necessità di procedere a “manutenzione straordinaria” non costituisce un evento improvviso ed imprevedibile ma piuttosto una circostanza che l’imprenditore avrebbe dovuto, anche in ragione della diligenza qualificata richiesta per l’esercizio della propria attività, mettere in conto predisponendo adeguate soluzioni organizzative alternative.
In particolare, nel caso di specie, l’inaccessibilità al piano di lavoro risulta essere stata determinata dal mancato completamento dei lavori di realizzazione della pista di arroccamento, prevista dal progetto di ampliamento e prosecuzione della cava di porfido autorizzato con provvedimento della direttrice della ripartizione provinciale economia n. 2018/385 del 5 giugno 2019 (così, la relazione tecnica dettagliata, allegata sub doc. n. 11 dell’elenco dei documenti prodotti da I.N.P.S. nel giudizio di primo grado).
A ciò deve aggiungersi che nella stessa “Relazione in ordine allo stato di avanzamento dei lavori nel periodo «gennaio-giugno 2023» e derivante pericolo idrogeologico” (doc. 7 allegato al ricorso di primo grado, pag. 2) si dà atto che “La situazione idrogeologica nel tratto di collegamento tra i punti «A» e «B» era ipotizzata sulla base di riscontri di superficie ma non conosciuta nel dettaglio”; sicché v’erano, ben prima del momento in cui è divenuto impraticabile il piano di lavoro, indizi concreti di una situazione di potenziale dissesto.
Ciò avrebbe imposto, in ossequio ai canoni di prudenza e perizia, un tempestivo approfondimento senza attendere che le reali condizioni litologiche e strutturali si palesassero del tutto.
Infine, non si può omettere di considerare che la morfologia dell’area “che poteva favorire il recapito del materiale sul piazzale di cava” (così sempre a pag. 2 della Relazione appena a citata) era sicuramente nota alla società appellante sin dal principio dei lavori.
3.2 È appena il caso di notare che alla medesima conclusione di escludere la sussistenza di cause integrabili anche a voler fare applicazione, come dedotto da parte appellante, sia del disposto dell’art. 9, comma 1, lett. b), che dell’art. 8, comma 2, del D.M. n. 95442/2016.
Ciò in quanto:
- l’art. 9, comma 1, lett. b), fa riferimento ad interventi connotati da condizioni di “eccezionalità e urgenza”;
- l’elencazione fornita dall’ art. 8, comma 2, pur essendo esemplificativa (come evincibile dall’impiego del termine “quali”) fa riferimento comunque a eventi “improvvisi”.
Sicché esulano dal campo di applicazione di entrambe le fattispecie situazioni, come quella che qui viene in rilievo, che vengono a manifestarsi nel tempo e, comunque, come detto, prevedibili.
4. Per le ragioni esposte l’appello è infondato e va respinto.
5. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 26 c.p.a. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante OR OT Kg Des AY AL & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore di I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE De EL, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
NI GA, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI GA | SE De EL |
IL SEGRETARIO