Decreto presidenziale 7 aprile 2023
Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
Sentenza 5 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 05/05/2026, n. 8216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8216 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08216/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01921/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1921 del 2023, proposto da
UM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Francesca Monterossi, Antonia Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariafrancesca Monterossi in Roma, via Emilio De Cavalieri n. 11, come da procura in atti;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I. del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (le “Linee Guida”);
di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, ove occorrer possa:
– l'“accordo, ai sensi dell''art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7.11.2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
– la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 recante “Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015 n. 78 come modificato dall''art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018 n. 145;
– il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”;
– l''intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14.09.2022;
– l''intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.09.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il consigliere AC TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. – Con ricorso straordinario proposto il 12 gennaio 2023, UM s.p.a., società produttrice di presidi sanitari, ha chiesto l’annullamento:
- del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I. del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;
– dell’accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7.11.2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
– della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015 n. 78 come modificato dall’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018 n. 145;
– il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”;
– dell'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14.09.2022;
– dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.09.2022.
Si tratta di atti e provvedimenti assunti in relazione agli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (c.d. payback sanitario).
2. – Nel ricorso straordinario la ricorrente aveva dedotto:
1) “Tardiva” applicazione del meccanismo del payback di cui al d.m. 06.07.2022 – illegittimita’ propria ed illegittimità derivata.
Il Decreto Ministeriale in contestazione è stato adottato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione delle previsioni anche dell’art. 18 del D.L. 09.08.2022 n. 115 (decreto aiuti bis).
Tale disposizione normativa, come innanzi indicato, ha definito il procedimento finalizzato alla definizione della soglia di superamento del tetto di spesa in materia di forniture di dispositivi medici con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quindi avrebbe introdotto una regolamentazione retroattiva, facendo richiamo espresso ad annualità antecedenti rispetto alla entrata in vigore della suddetta legge.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9-ter, comma 9 bis, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78. Eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Sviamento.
Il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, viene calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico.
Lo scostamento andrebbe calcolato raffrontando, nello specifico, la spesa con i modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE; tali modelli tuttavia sono per definizione generici e astratti.
Di conseguenza, il riferimento al tetto e al relativo sforamento sarebbe meramente indicativo, sommario, incerto.
3) Eccesso di potere per contraddittorietà del meccanismo designato dal d.m. del 06.07.2022 con le procedura di affidamento contratti pubblici.
I Servizi Sanitari Nazionali procedono all’acquisto di dispositivi medici mediante gare pubbliche, quindi ne predeterminano i fabbisogni che costituiscono, dunque, i parametri designati nella lex specialis ai fini della partecipazione alla relativa procedura di affidamento.
Pertanto una unilaterale – facendo riferimento ad una sola delle parti contrattuali – rideterminazione delle condizioni predeterminate nel bando sfocerebbe in una non autorizzata – in quanto non condivisa dall’altra parte contrattuale – ritrattazione di pattuizioni già cristallizzate in un precedente bando e rispetto alla quale non vi sono di certo ragioni di pubblico interesse tali da giustificarne una modifica così tanto radicale.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9-ter, comma 9 bis, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78. Eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Sviamento. Violazione dell’art. 32 Cost.
Sarebbe violato l’art. 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute come fondamentale., essendovi alla base di questa previsione un dovere della programmazione sanitaria di anteporre la tutela della salute dei cittadini (che rappresenta il motivo principale dell’istituzione del Ssn) a tutte le scelte, compatibilmente alle risorse economiche disponibili: una delle modalità attraverso cui si estrinseca la “centralità della persona” quale “principio organizzativo” su cui si fonda il nostro SSN.
3. - Con atto di costituzione in giudizio depositato il 6 febbraio 2023 e notificato il giorno successivo (tempestivo, dunque, rispetto all’opposizione al ricorso straordinario, notificata alla ricorrente il 26 gennaio 2023).
In tale atto la ricorrente ripropone, nella sostanza, i medesimi motivi del ricorso straordinario, precisando “Con il presente ricorso la stessa società intende impugnare anche le Linee guida adottate per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano, pure in corso di impugnazione nonché gli altri atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali.”
4. – Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni chiedendo il rigetto del ricorso.
5. - In corso di causa è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025.
Tale norma, come noto, ha disposto che “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite ”.
6. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026.
IR
1. – In via preliminare va rilevato che non consta dagli atti di causa l’adesione della ricorrente al meccanismo estintivo ex lege dell’obbligazione dedotta nei provvedimenti impugnati di cui si è dato conto in narrativa, per cui l’impugnazione deve essere decisa nel merito.
2. – Va poi respinta l’istanza di riunione del presente giudizio con altri proposti dalla medesima società ricorrente nella medesima materia, alcuni dei quali chiamati all’odierna udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato ed altri fissati per altra e successiva udienza di smaltimento dell’arretrato, cui la ricorrente chiede di rinviare anche i giudizi fissati per l’udienza odierna.
Tale ultima circostanza, a parere del Collegio, risulta decisiva per la reiezione dell’istanza di riunione, in quanto quest’ultima, riguardando un numero elevato di ricorsi, avrebbe l’effetto di determinare -anche solo potenzialmente- la violazione dei criteri di fissazione dei ricorsi selezionati per le udienze straordinarie di smaltimento stabiliti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa alla luce dell’art. 4 del DPCM 30 dicembre 2021.
Peraltro, va osservato che il presente giudizio, pure soggettivamente connesso con quelli indicati dalla ricorrente nella sua istanza di riunione, è suscettibile di autonoma decisione, in quanto gli atti in esso gravati costituiscono i presupposti di quelli adottati dalle Regioni “a valle” del procedimento legato all’estinzione delle obbligazioni che la normativa di riferimento ha introdotto in capo alle aziende del settore, i quali, a loro volta, risultano impugnati da UM in autonomi giudizi.
Pertanto, stante quanto sopra, e considerato che ai sensi dell’art. 70 c.p.a. la riunione di ricorsi legati da vincoli di connessione soggettiva od oggettiva non è mai obbligatoria e resta rimessa ad una valutazione di mera opportunità, afferente a ragioni di economia processuale, della loro trattazione congiunta, il Collegio ritiene di procedere alla decisione del ricorso in esame senza necessità di riunione con i connessi giudizi indicati dalla ricorrente; e così accadrà anche per questi ultimi, almeno per ciò che attiene a quelli, tra di essi, che sono chiamati all’odierna udienza.
3. – Il ricorso deve essere respinto.
E ciò alla luce dei precedenti di questo TAR intervenuti su ricorsi sovrapponibili a quello oggetto del presente giudizio (fra tante,Tar Lazio, III- quater , 7 maggio 2025, n. 8733 e 8735) – da cui questo Collegio non trova ragione per doversi discostare.
4. – Non possono trovare accoglimento le doglianze con cui la società ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati per l’asserita irragionevolezza del meccanismo del c.d. payback per le annualità 2015-2018.
Sul punto, infatti, è sufficiente osservare che la sentenza Corte costituzionale 22 luglio 2024, n. 140 ha ritenuto non irragionevoli né sproporzionate le previsioni contenute nell’art. 9- ter d.l. n. 78 del 2015, come convertito, nella misura in cui queste hanno inciso sul periodo 2015-2018, osservando:
- che « per quel che riguarda la denunciata violazione del principio di irretroattività … non è nella specie ravvisabile la portata retroattiva delle disposizioni censurate [in quanto] le imprese fornitrici dei dispositivi medici erano consapevoli fin dal 2015, ancor prima dell’indizione delle gare pubbliche, dell’esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento, che derivava dalle previsioni normative risalenti appunto al 2015 [e] lo ius superveniens del 2022, con l’introduzione del comma 9-bis nell’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, ha solo stabilito di rendere concretamente operative le esistenti procedure per addivenire al ripiano degli sforamenti a carico delle imprese fornitrici (come si evince dalla rubrica dell’art. 18 del d.l. n. 115 del 2022, come convertito), senza tuttavia innovare sull’aspetto sostanziale della vicenda, già oggetto di una chiara e accessibile disciplina »;
- che « le sopravvenienze normative, di natura solo procedimentale, che a partire dal 2022 hanno reso operativo l’obbligo di ripiano a carico delle imprese fornitrici, non abbiano influito, in modo costituzionalmente insostenibile, sull’affidamento che le parti private riponevano nel mantenimento del prezzo di vendita dei dispositivi medici [e ciò tenuto conto che] il predetto obbligo di ripiano e del conseguente esborso ex post era comunque già noto sin dal 2015 nei suoi tratti essenziali, ancorché non nella sua concreta incidenza a carico di ciascuna impresa ».
Inoltre, la sentenza Tar Lazio, III- quater , 7 maggio 2025, n. 8735 – nel respingere doglianze sovrapponibili a quelle spiegate dall’odierna ricorrente – ha condivisibilmente sottolineato:
- che « già dall’entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e quindi dallo svolgimento delle procedure di gara subito successive, il sistema del c.d. payback era sostanzialmente noto. Ciò sia con riguardo alle quote di ripiano posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici (che sono pari al 40 per cento per l’anno 2015, al 45 per cento per l’anno 2016, al 50 per cento per l’anno 2017 e al 50 per cento per l’anno 2018), sia con riguardo alla misura entro la quale ciascuna azienda è chiamata a concorrere alle predette quote (in «misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario regionale o provinciale») »;
- che « con specifico riferimento alla fissazione del tetto di spesa regionale, su cui si appuntano le doglianze della società ricorrente, deve ricordarsi che era già nota la quantificazione del tetto di spesa nazionale (fissato, a decorrere dal 2014, al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard). Questa misura è stata, poi, confermata per tutte le regioni, indistintamente, nel 2019 » e che « quindi, anche se la determinazione del tetto di spesa regionale è avvenuto successivamente rispetto alle procedure di gara svoltesi e ai contratti conclusi nelle annualità 2015-2018, la società ricorrente, come le altre imprese del settore, ben avrebbero potuto e dovuto assumere la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento cui conformare la propria azione . Ciò ancor più in considerazione del fatto che, come si è detto, l’accordo raggiunto tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente (atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019) ha fissato, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, il tetto regionale proprio al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard, ossia nella stessa misura del tetto nazionale, che era, o avrebbe dovuto essere secondo l’ordinaria diligenza, ben noto alle imprese fornitrici di dispositivi sanitarie, come tali destinatarie della disciplina del c.d. payback »;
- che « in definitiva … le … imprese del settore, si dovevano ritenere già edotte, ex ante, dell’alea e dei rischi contrattuali insiti nella fornitura dei dispositivi medici, proprio sulla base delle norme già vigenti, e chiare nella loro formulazione, venendo in considerazione possibili rischi derivanti dalla (pur sempre prevedibile) fornitura in eccesso dei dispositivi medici rispetto al tetto di spesa individuato dal legislatore »; che le stesse conseguentemente « non potevano fare affidamento nel mantenimento del prezzo di vendita dei dispositivi medici, in quanto – occorre ribadirlo – l’obbligo di ripiano e il conseguente esborso ex post era comunque già noto sin dal 2015 nei suoi tratti essenziali, ancorché non nella sua concreta incidenza a carico di ciascuna impresa »; che pertanto le stesse imprese « avrebbero dovuto considerare, in un’ottica di ordinaria diligenza, le dinamiche del mercato di riferimento, caratterizzato da simile previsione; e, di conseguenza, ben avrebbero potuto e dovuto orientare i propri comportamenti ».
5. – Neppure possono essere accolte le doglianze che si appellano alla asserita violazione della normativa in materia di formulazione delle offerte nelle procedure ad evidenza pubblica, attraverso le quali le Regioni ordinariamente si approvvigionano dei dispositivi oggetto della normativa di cui i provvedimenti gravati sono applicazione.
Al riguardo, oltre a doversi ribadire quanto su affermato circa la sostanziale notorietà di detta normativa sin dal 2015, osserva il Collegio che la sentenza di questo TAR, sez. III- quater , 7 maggio 2025, n. 8735 ha condivisibilmente escluso il contrasto della normativa primaria in materia di payback con la normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica, notando che « il c.d. payback rimane estraneo alle procedure di affidamento e al contenuto dei singoli contratti stipulati con le amministrazioni: per come è strutturato, il ripianamento opera in maniera complessiva sul fatturato delle aziende (per la quota maturata a seguito della vendita di dispositivi medici al SSN) e non attraverso una rimodulazione dei contratti »; osservando che tale meccanismo « quindi, non altera l’esito delle gare pubbliche, perché non incide né sull’entità della fornitura richiesta né sul prezzo finale del prodotto acquistato, ma agisce ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori, in modo peraltro, come si è spiegato, non imprevedibile [e] ciò perché, lo si ribadisce, fin dal momento della partecipazione alle gare, (gli operatori erano consapevoli) dell’esistenza di un tetto di spesa nazionale pari al 4,4 per cento per l’acquisto di dispositivi medici e della circostanza che, nel caso di sforamento dei tetti regionali, avrebbe dovuto concorrere al ripianamento dello stesso insieme alle regioni, [sicché gli stessi] anche al momento della presentazione dell’offerta, erano consapevoli (o avrebbero dovuto esserlo, in base alla ordinaria diligenza) che sussisteva la possibilità che una parte del totale delle somme percepite, o da percepire nel caso di aggiudicazione della gara, avrebbe dovuto essere corrisposta ai fini della compartecipazione alla spesa pubblica sanitaria ».
6. – I restanti motivi, che invocano la violazione dell’art. 32 Cost. per asserita assenza di programmazione nella materia e la pretesa opinabilità dei criteri per la fissazione dei tetti di spesa possono essere congiuntamente esaminate, in quanto infondati pe rle ragioni che di seguito si esporranno.
Si richiama, in primo luogo, quanto su ricordato circa l’accordo raggiunto tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente mediante l’atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019, che ha fissato il tetto per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.
Ed inoltre, come rilevato da TAR Lazio, III- quater , 7 maggio 2025, n. 8735:
- per un verso, non può sostenersi che la definizione nel 2019 dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018 (come detto, in misura pari al limite di spesa del 4,4% già fissato come limite di spesa a livello nazionale dal 2014) avvenendo ex post abbia leso la libertà delle imprese di programmare correttamente le proprie attività, tenuto conto che una corretta rappresentazione contabile nei propri bilanci anche da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici avrebbe dovuto suggerire di prevedere rischi sui ricavi iscritti con l’appostazione di opportuni accantonamenti, in assenza di un tetto regionale, almeno parametrati al già noto tetto nazionale fissato al 4,4%.;
- per altro verso, la soluzione adottata nell’accordo del 2019 di non procedere a una differenziazione dei tetti regionali per il periodo 2015-2018 (che, stante il vincolo di necessario complessivo rispetto del tetto nazionale del 4,4% previsto dalla normativa, avrebbe comportato l’applicazione di un tetto più basso in alcune regioni, incidendo in maniera più intensa sulle imprese che avevano nelle stesse operato, che si sarebbero potute trovare a fronteggiare un payback maggiore di quello che le stesse avrebbero potuto ragionevolmente preventivare considerando il tetto nazionale), applicando in maniera uniforme (per il passato) il tetto nazionale del 4,4% (salva la considerazione – per la determinazione dei tetti per le annualità future – della diversa composizione dell’offerta sanitaria di ogni regione, cfr. ultimo “considerato” della delibera), appare ragionevole e idonea a consentire l’applicazione della normativa di cui all’art. 9- ter , comma 1, lett. b), d.l. n, 78/2015 realizzando un equo contemperamento tra esigenze di prevedibilità della misura del tetto (garantita – in sede di prima applicazione – dalla fissazione per le annualità trascorse di un tetto regionale uniforme in misura pari a quello nazionale previamente stabilito) e salvaguardia della ratio di equità tra le regioni sottesa al criterio di coerenza dei tetti regionali di spesa per i dispositivi medici con la composizione pubblico-privata dell'offerta sanitaria nelle regioni (fissata dalla considerazione prospettica relativa alla determinazione dei tetti per le annualità future).
Inoltre, quanto alla base di calcolo del contributo, la sentenza Tar Lazio, III- quater , 7 maggio 2025, n. 8733 ha notato che « la circostanza che la fornitura di dispositivi medici è sovente accompagnata dalla prestazione di servizi avrebbe dovuto indurre le imprese del settore, edotte, come si è detto, sin dal 2015 del meccanismo del c.d. payback, a fatturare correttamente, e quindi distinguendo, il costo della fornitura e quello del servizio .
Infatti, è chiara, nell’impianto normativo di riferimento, la nozione di fatturato, che, nel meccanismo del c.d.payback, afferisce esclusivamente al prezzo del dispositivo medico fornito e non anche agli eventuali servizi che, in via accessoria ed aggiuntiva, possono essere “somministrati” dall’impresa aggiudicataria.
Questi costi sono chiaramente distinti, in quanto riferiti a prestazioni diverse: non già la fornitura di un bene, ma l’erogazione di un servizio.
Peraltro, come dedotto anche dall’amministrazione statale, le linee guida del modello CE, fin dal 2001, distinguono gli acquisti di beni sanitari (tra i quali sono inclusi i dispositivi medici) dagli acquisti di servizi sanitari. Pertanto, [l’eventuale] inserimento del costo dei servizi accessori nella voce di spesa relativa all’acquisto di dispositivi medici non può essere imputato all’attività del Ministero della Salute ».
7. – In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso è infondato, e va respinto.
Le spese, per la novità della questione al tempo della proposizione del ricorso, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AV, Presidente
AC TR, Consigliere, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AC TR | RI AV |
IL SEGRETARIO