TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 05/05/2026, n. 8216
TAR
Decreto presidenziale 7 aprile 2023
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TAR
Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
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TAR
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Tardiva applicazione del meccanismo del payback

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che non vi sia violazione del principio di irretroattività, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di sforamento. Le normative successive hanno reso operativo tale obbligo senza innovare sull'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 9-ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015 per irragionevolezza e ingiustizia manifesta

    La Corte Costituzionale ha ritenuto non irragionevoli né sproporzionate le previsioni normative, poiché l'obbligo di ripiano era già noto sin dal 2015 nei suoi tratti essenziali, ancorché non nella sua concreta incidenza. Le imprese avrebbero dovuto considerare le dinamiche del mercato e orientare i propri comportamenti con ordinaria diligenza.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà con le procedure di affidamento contratti pubblici

    Il TAR ha escluso il contrasto del payback con la normativa europea sulle procedure di evidenza pubblica, poiché il meccanismo opera complessivamente sul fatturato delle aziende e non attraverso una rimodulazione dei contratti. Non incide sull'esito delle gare né sul prezzo del prodotto acquistato, ma agisce esternamente sulla sfera patrimoniale dei fornitori.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 32 Cost. per asserita assenza di programmazione sanitaria

    Il TAR richiama l'accordo Governo-Regioni che ha fissato il tetto di spesa e ritiene ragionevole la soluzione adottata, che consente l'applicazione della normativa e un equo contemperamento tra esigenze di prevedibilità e salvaguardia della ratio di equità tra le regioni. Le imprese avrebbero dovuto prevedere rischi sui ricavi e accantonamenti, parametrati almeno al tetto nazionale.

  • Rigettato
    Irrazionalità e ingiustizia manifesta del meccanismo del payback

    Il TAR ha ritenuto ragionevole la fissazione del tetto regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard, applicato uniformemente per il passato, al fine di consentire l'applicazione della normativa e un equo contemperamento tra prevedibilità e equità tra le regioni. Le imprese avrebbero dovuto prevedere rischi sui ricavi.

  • Rigettato
    Irrazionalità e ingiustizia manifesta del meccanismo del payback

    Il TAR ha ritenuto ragionevole la fissazione del tetto regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard, applicato uniformemente per il passato, al fine di consentire l'applicazione della normativa e un equo contemperamento tra prevedibilità e equità tra le regioni. Le imprese avrebbero dovuto prevedere rischi sui ricavi.

  • Rigettato
    Irrazionalità e ingiustizia manifesta del meccanismo del payback

    Il TAR ha ritenuto ragionevole la fissazione del tetto regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard, applicato uniformemente per il passato, al fine di consentire l'applicazione della normativa e un equo contemperamento tra prevedibilità e equità tra le regioni. Le imprese avrebbero dovuto prevedere rischi sui ricavi.

  • Rigettato
    Irrazionalità e ingiustizia manifesta del meccanismo del payback

    Il TAR ha ritenuto ragionevole la fissazione del tetto regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard, applicato uniformemente per il passato, al fine di consentire l'applicazione della normativa e un equo contemperamento tra prevedibilità e equità tra le regioni. Le imprese avrebbero dovuto prevedere rischi sui ricavi.

  • Rigettato
    Irrazionalità e ingiustizia manifesta del meccanismo del payback

    Il TAR ha ritenuto ragionevole la fissazione del tetto regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard, applicato uniformemente per il passato, al fine di consentire l'applicazione della normativa e un equo contemperamento tra prevedibilità e equità tra le regioni. Le imprese avrebbero dovuto prevedere rischi sui ricavi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 05/05/2026, n. 8216
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8216
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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