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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/06/2024, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3815/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3815 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
RO (CF: , rappresentato e difeso Pt_1 C.F._1
dall'Avv. GIUSEPPE SELLARO, per procura in atti
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.07.2023, ritualmente notificato all' in data CP_1
26.07.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento (art.1 L.18/80) a decorrere dal 10.01.2022, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dei CP_1
ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge. A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 19.12.2022, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 1858/2022, lo riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 18/80, con la decorrenza predetta;
- di aver notificato copia del suddetto decreto di omologa alla sede provinciale dell' in data 02.01.2023 (doc. 3); CP_1
- di aver trasmesso, in data 25.01.2023, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione (doc. 4 e 5)
-che, nonostante il decorso del termine di cui all'art. 445-bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Con ordinanza in data 28.02.2024 la causa, previa dichiarazione di contumacia dell' , è stata rinviata all'udienza del 18.06.2024 – contestualmente sostituita CP_1
da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - per consentire alla parte ricorrente di verificare l'eventuale intervenuto pagamento della prestazione dedotta in lite.
Ebbene, con note depositate in data 15.06.2024, il procuratore del ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento dell'indennità di accompagnamento da parte dell' , come da comunicazione di liquidazione del 22.12.2023, già CP_1
versata in atti.
Parte ricorrente ha chiesto pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo, tuttavia, nella condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Orbene, alla luce di quanto affermato da parte ricorrente in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione in data 22.12.2023, dunque successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, eseguita in data 26.07.2023.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_2
-condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 19/06/2024
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3815 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
RO (CF: , rappresentato e difeso Pt_1 C.F._1
dall'Avv. GIUSEPPE SELLARO, per procura in atti
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.07.2023, ritualmente notificato all' in data CP_1
26.07.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento (art.1 L.18/80) a decorrere dal 10.01.2022, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dei CP_1
ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge. A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 19.12.2022, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 1858/2022, lo riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 18/80, con la decorrenza predetta;
- di aver notificato copia del suddetto decreto di omologa alla sede provinciale dell' in data 02.01.2023 (doc. 3); CP_1
- di aver trasmesso, in data 25.01.2023, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione (doc. 4 e 5)
-che, nonostante il decorso del termine di cui all'art. 445-bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Con ordinanza in data 28.02.2024 la causa, previa dichiarazione di contumacia dell' , è stata rinviata all'udienza del 18.06.2024 – contestualmente sostituita CP_1
da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - per consentire alla parte ricorrente di verificare l'eventuale intervenuto pagamento della prestazione dedotta in lite.
Ebbene, con note depositate in data 15.06.2024, il procuratore del ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento dell'indennità di accompagnamento da parte dell' , come da comunicazione di liquidazione del 22.12.2023, già CP_1
versata in atti.
Parte ricorrente ha chiesto pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo, tuttavia, nella condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Orbene, alla luce di quanto affermato da parte ricorrente in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione in data 22.12.2023, dunque successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, eseguita in data 26.07.2023.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_2
-condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 19/06/2024
Il Giudice
Giorgia Busoli