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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/06/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
r.g.5251/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice GE FF ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5251/2022 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) con il patrocinio dell'avv. MANCINI AR e dell'avv. MARCELLO C.F._2
DI ROLLO
PARTE ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. PRUITI Controparte_1 C.F._3
AR
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di essere pieno proprietario, per la quota di 1/2, nonché nudo proprietario Parte_1 per l'ulteriore metà (il cui usufrutto spetta ad , dell'appezzamento di terreno sito Parte_2 in Albano Laziale, frazione di Pavona, Via dei Tulipani s.n.c., della superficie catastale di mq 4550,
(censito al N.C.T. del Comune di Albano Laziale al foglio 17, particella n. 22) ha agito in giudizio (unitamente ad al fine di ottenere l'esatta delimitazione del confine rispetto al Parte_2 fondo del convenuto (censito al foglio 17, particella n. 21). Controparte_1 L'attore ha dedotto esistere una situazione di incertezza sull'estensione e confinazione dei fondi, anche in ragione della scrittura privata, datata 19.09.1990, con cui ha concesso Controparte_1 ad (genitore della parte attrice) la servitù di passaggio pedonale e carrabile di “una Persona_1 piccola striscia di terreno, larga cm 60 per tutta la lunghezza, dalla strada via dei Tulipani al fosso di Pian Savelli, della particella n. 21 del foglio 17, sul lato a confine con il lotto distinto in catasto alla particella n. 22”. L'attore ha poi censurato la condotta ostativa del convenuto a risolvere in via stragiudiziale la controversia, rappresentando, altresì, che egli non sia comparso personalmente nella procedura di mediazione, senza giustificato motivo.
costituitosi, ha eccepito che il confine tra i due fondi è ben delimitato;
ha infine Controparte_1 rappresentato che la mancata comparizione al procedimento di mediazione sia stata dovuta a un mero disguido, in quanto spesso gli avvisi di giacenza risultano smarriti per forzatura, da parte di terzi, della cassetta postale. All'esito dell'istruttoria svolta ed espletata mediante CTU, cui le parti hanno pienamente aderito, è stato effettuato il riconfinamento tra i due fondi. Il CTU ha determinato il confine in corrispondenza dei picchetti in ferro infissi a monte e a valle dei fondi, su cui è stato apposto del nastro bianco e rosso, come rappresentato nelle foto allegate alla relazione tecnica (vertice V2 – vertice V5).
I vertici della linea dividente tra le particelle n. 21 e 22 risultano posizionati: il V2 a 0.23 metri dallo spigolo della recinzione n. 2 e il V5 (non materializzato) a 6.16 metri dal punto n. 10 (albero) come evidenziato nelle fotografie allegate alla CTU.
Nel giudizio di regolamento di confini, deve considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte le cui pretese o inutili resistenze siano state disattese (cfr. Cass. n.
3082/2006).
Nel caso in esame la CTU si è resa necessaria proprio per l'incerta delimitazione (a dispetto di quanto sostenuto dal convenuto con la relazione di parte), non risultando recinzioni ad eccezione di un muretto in pietrame posto lungo la via dei Tulipani e risultando essenziale il rilievo topografico che ha condotto al riconfinamento. In tal senso, quindi, le spese di lite e di CTU vanno poste a carico del convenuto, il quale, peraltro, si era opposto alla relativa ammissione. Non provato, inoltre, è l'impedimento relativo alla mancata partecipazione del procedimento di mediazione, con conseguente condanna del convenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo in ragione del dichiarato valore della causa (inferiore ad Euro 1.100,00) secondo i parametri minimi considerata l'esigua attività processuale svolta e il basso grado di complessità della controversia.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara che il confine tra il fondo di proprietà della parte attrice (appezzamento di terreno sito in Albano Laziale, frazione di Pavona, Via dei Tulipani s.n.c., della superficie catastale di mq 4550, censito al N.C.T. del Comune di Albano Laziale al foglio 17, particella n. 22) e quello di proprietà del convenuto (foglio 17, particella n. 21) è determinato in corrispondenza dei picchetti in ferro infissi a monte e a valle dei fondi, su cui è stato apposto del nastro bianco e rosso, come rappresentato nelle foto allegate alla relazione tecnica (vertice
V2 – vertice V5). I vertici della linea dividente tra le particelle n. 21 e 22 risultano posizionati: il V2 a 0.23 metri dallo spigolo della recinzione n. 2 e il V5 (non materializzato) a 6.16 metri dal punto n. 10
(albero) come evidenziato nelle fotografie allegate alla CTU.
- Ordina la trascrizione come per legge della presente sentenza in favore della parte attrice e contro la parte convenuta come in epigrafe generalizzate.
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che liquida in Euro 332,00 per compensi, oltre accessori di legge.
- Condanna il convenuto al versamento all'entrate del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e pari ad Euro
86,00.
- Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Si comunichi.
Velletri, lì 20/06/2025
Il giudice
GE FF
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice GE FF ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5251/2022 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) con il patrocinio dell'avv. MANCINI AR e dell'avv. MARCELLO C.F._2
DI ROLLO
PARTE ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. PRUITI Controparte_1 C.F._3
AR
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di essere pieno proprietario, per la quota di 1/2, nonché nudo proprietario Parte_1 per l'ulteriore metà (il cui usufrutto spetta ad , dell'appezzamento di terreno sito Parte_2 in Albano Laziale, frazione di Pavona, Via dei Tulipani s.n.c., della superficie catastale di mq 4550,
(censito al N.C.T. del Comune di Albano Laziale al foglio 17, particella n. 22) ha agito in giudizio (unitamente ad al fine di ottenere l'esatta delimitazione del confine rispetto al Parte_2 fondo del convenuto (censito al foglio 17, particella n. 21). Controparte_1 L'attore ha dedotto esistere una situazione di incertezza sull'estensione e confinazione dei fondi, anche in ragione della scrittura privata, datata 19.09.1990, con cui ha concesso Controparte_1 ad (genitore della parte attrice) la servitù di passaggio pedonale e carrabile di “una Persona_1 piccola striscia di terreno, larga cm 60 per tutta la lunghezza, dalla strada via dei Tulipani al fosso di Pian Savelli, della particella n. 21 del foglio 17, sul lato a confine con il lotto distinto in catasto alla particella n. 22”. L'attore ha poi censurato la condotta ostativa del convenuto a risolvere in via stragiudiziale la controversia, rappresentando, altresì, che egli non sia comparso personalmente nella procedura di mediazione, senza giustificato motivo.
costituitosi, ha eccepito che il confine tra i due fondi è ben delimitato;
ha infine Controparte_1 rappresentato che la mancata comparizione al procedimento di mediazione sia stata dovuta a un mero disguido, in quanto spesso gli avvisi di giacenza risultano smarriti per forzatura, da parte di terzi, della cassetta postale. All'esito dell'istruttoria svolta ed espletata mediante CTU, cui le parti hanno pienamente aderito, è stato effettuato il riconfinamento tra i due fondi. Il CTU ha determinato il confine in corrispondenza dei picchetti in ferro infissi a monte e a valle dei fondi, su cui è stato apposto del nastro bianco e rosso, come rappresentato nelle foto allegate alla relazione tecnica (vertice V2 – vertice V5).
I vertici della linea dividente tra le particelle n. 21 e 22 risultano posizionati: il V2 a 0.23 metri dallo spigolo della recinzione n. 2 e il V5 (non materializzato) a 6.16 metri dal punto n. 10 (albero) come evidenziato nelle fotografie allegate alla CTU.
Nel giudizio di regolamento di confini, deve considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte le cui pretese o inutili resistenze siano state disattese (cfr. Cass. n.
3082/2006).
Nel caso in esame la CTU si è resa necessaria proprio per l'incerta delimitazione (a dispetto di quanto sostenuto dal convenuto con la relazione di parte), non risultando recinzioni ad eccezione di un muretto in pietrame posto lungo la via dei Tulipani e risultando essenziale il rilievo topografico che ha condotto al riconfinamento. In tal senso, quindi, le spese di lite e di CTU vanno poste a carico del convenuto, il quale, peraltro, si era opposto alla relativa ammissione. Non provato, inoltre, è l'impedimento relativo alla mancata partecipazione del procedimento di mediazione, con conseguente condanna del convenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo in ragione del dichiarato valore della causa (inferiore ad Euro 1.100,00) secondo i parametri minimi considerata l'esigua attività processuale svolta e il basso grado di complessità della controversia.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara che il confine tra il fondo di proprietà della parte attrice (appezzamento di terreno sito in Albano Laziale, frazione di Pavona, Via dei Tulipani s.n.c., della superficie catastale di mq 4550, censito al N.C.T. del Comune di Albano Laziale al foglio 17, particella n. 22) e quello di proprietà del convenuto (foglio 17, particella n. 21) è determinato in corrispondenza dei picchetti in ferro infissi a monte e a valle dei fondi, su cui è stato apposto del nastro bianco e rosso, come rappresentato nelle foto allegate alla relazione tecnica (vertice
V2 – vertice V5). I vertici della linea dividente tra le particelle n. 21 e 22 risultano posizionati: il V2 a 0.23 metri dallo spigolo della recinzione n. 2 e il V5 (non materializzato) a 6.16 metri dal punto n. 10
(albero) come evidenziato nelle fotografie allegate alla CTU.
- Ordina la trascrizione come per legge della presente sentenza in favore della parte attrice e contro la parte convenuta come in epigrafe generalizzate.
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che liquida in Euro 332,00 per compensi, oltre accessori di legge.
- Condanna il convenuto al versamento all'entrate del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e pari ad Euro
86,00.
- Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Si comunichi.
Velletri, lì 20/06/2025
Il giudice
GE FF