CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
EO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 234/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marchirolo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
02/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente: Codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese voglia, disattesa ogni contraria istanza od eccezione della parte resistente Comune di Marchirolo Ufficio Tributi, accertare e dichiarare illegittimo e/o nullo il sollecito di pagamento/avviso di accertamento ex articolo 1 comma 161 della Legge
27 dicembre 2006 numero 196 provv. Numero 112 del 14.11.2024 avente ad oggetto l'omesso versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019; con vittoria di spese del presente giudizio.
Parte resistente: non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 giugno 2025 Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, l'atto (rubricato “Sollecito di pagamento/avviso d'accertamento”) numero 112 emesso dall'Amministrazione Comunale di Marchirolo per TARI relativa all'anno 2019.
Con il detto provvedimento l'Amministrazione Comunale determinava la somma dovuta per imposta non versata con riguardo al cespite sito in Indirizzo_1 in 287,00 Euro oltre spese di notificazione.
Con il ricorso in esame il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del tributo.
L'Amministrazione Comunale di Marchirolo non si costituiva in giudizio.
Ad esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, la causa veniva decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
La Corte di Cassazione, infatti, affermando un principio pienamente condivisibile, ha statuito che “…la tassa per lo smaltimento rifiuti…” al pari di altre imposte comunali, “…è elemento strutturale di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una causa debendi di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione imposta…” e pertanto essa “…va considerata come obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile in forza del quale si prescrive in cinque anni, tra l'altro periodicamente ad anno od in termini più brevi>….." (Cass. ordinanza numero 13683 del 3 luglio 2020).
Dalla documentazione in atti emerge che l'atto impugnato é stato notificato, a mezzo raccomandata, il 3 aprile 2025 e che il piego è stato consegnato dall'ente impositore all'ufficio postale il 25 marzo 2025.
Deve però rilevarsi che il termine quinquennale di prescrizione è rimasto sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 sulla base di una serie di norme emanate, nel detto periodo, a seguito dell'emergenza sanitaria da “Covid 19” (primo provvedimento: articoli 67 e 68 del Decreto Legge numero 18 del 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 numero 27; ultimo provvedimento: articolo 9 del
Decreto Legge 25 maggio 2021 numero 73 convertito, con modificazioni, nella Legge 23 luglio 2021 numero
106).
Il ricorso va pertanto respinto senza statuizione sulle spese processuali posto che la parte resistente non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione monocratica respinge il ricorso.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 12 dicembre 2025
il Giudice
Dott. Carmelo Leotta
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
EO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 234/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marchirolo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
02/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente: Codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese voglia, disattesa ogni contraria istanza od eccezione della parte resistente Comune di Marchirolo Ufficio Tributi, accertare e dichiarare illegittimo e/o nullo il sollecito di pagamento/avviso di accertamento ex articolo 1 comma 161 della Legge
27 dicembre 2006 numero 196 provv. Numero 112 del 14.11.2024 avente ad oggetto l'omesso versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019; con vittoria di spese del presente giudizio.
Parte resistente: non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 giugno 2025 Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, l'atto (rubricato “Sollecito di pagamento/avviso d'accertamento”) numero 112 emesso dall'Amministrazione Comunale di Marchirolo per TARI relativa all'anno 2019.
Con il detto provvedimento l'Amministrazione Comunale determinava la somma dovuta per imposta non versata con riguardo al cespite sito in Indirizzo_1 in 287,00 Euro oltre spese di notificazione.
Con il ricorso in esame il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del tributo.
L'Amministrazione Comunale di Marchirolo non si costituiva in giudizio.
Ad esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, la causa veniva decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
La Corte di Cassazione, infatti, affermando un principio pienamente condivisibile, ha statuito che “…la tassa per lo smaltimento rifiuti…” al pari di altre imposte comunali, “…è elemento strutturale di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una causa debendi di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione imposta…” e pertanto essa “…va considerata come obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile in forza del quale si prescrive in cinque anni, tra l'altro periodicamente ad anno od in termini più brevi>….." (Cass. ordinanza numero 13683 del 3 luglio 2020).
Dalla documentazione in atti emerge che l'atto impugnato é stato notificato, a mezzo raccomandata, il 3 aprile 2025 e che il piego è stato consegnato dall'ente impositore all'ufficio postale il 25 marzo 2025.
Deve però rilevarsi che il termine quinquennale di prescrizione è rimasto sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 sulla base di una serie di norme emanate, nel detto periodo, a seguito dell'emergenza sanitaria da “Covid 19” (primo provvedimento: articoli 67 e 68 del Decreto Legge numero 18 del 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 numero 27; ultimo provvedimento: articolo 9 del
Decreto Legge 25 maggio 2021 numero 73 convertito, con modificazioni, nella Legge 23 luglio 2021 numero
106).
Il ricorso va pertanto respinto senza statuizione sulle spese processuali posto che la parte resistente non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione monocratica respinge il ricorso.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 12 dicembre 2025
il Giudice
Dott. Carmelo Leotta