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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4484/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA LASCARIS 34, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. PORCARO VINCENZA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA LASCARIS 34, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. PORCARO VINCENZA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo, il 10/4/2002 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 29/9/2025.
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 26/9/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1-I coniugi e , vivranno separati con Parte_1 Controparte_1 obbligo di reciproco rispetto e con dichiarazione espressa di non interferire reciprocamente nella vita privata e pubblica di ciascuno;
2-La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , sita in Controparte_1
Carini Via Chiovaro n. 126,verrà assegnata allo stesso e le spese relative alle utenze luce, acqua, gas, nonché i tributi, resteranno ovviamente a carico esclusivo dello stesso;
3-I figli e , ormai maggiorenni, saranno Per_1 Per_2 liberi di frequentare a loro piacimento entrambi i genitori vivendo presso l'abitazione dell'uno o dell'altro;
4-I ragazzi convivono con i genitori ma non necessitano di assegno di mantenimento. I coniugi comunque provvederanno, in relazione alle proprie sostanze e separatamente, al mantenimento parziale degli stessi tenuto conto che i ragazzi, pur non avendo trovato ad oggi una collocazione lavorativa stabile, si arrangiano con lavoretti che assicurano loro determinate entrate.
Le spese straordinarie degli stessi invece saranno sopportate da entrambi i coniugi nella misura del 50%;
5-I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nessun assegno di mantenimento è previsto a favore dell'uno o dell'altro;
6- La sig.ra non appena saranno ultimati i lavori di Parte_1 ristrutturazione, già in corso, di una unità immobiliare di proprietà del padre
, si trasferirà presso il nuovo domicilio. Ciò avverrà entro il Controparte_2
30.04.2026;
Il Sig. pertanto si impegna a condividere, nel mutuo rispetto, la CP_1
2 attuale casa coniugale con la moglie, consentendo che la stessa rimanga ivi ad abitare, unitamente ai ragazzi, questo finchè i lavori presso la nuova abitazione non verranno ultimati;
7-Il Sig. si impegna a provvedere all'acquisto di una camera CP_1 matrimoniale e di tutti gli arredi necessari per allestire la camera della figlia
, nonché a far si che la moglie prelevi dalla casa coniugale oltre ai propri Per_2 effetti personali gli arredi qui di seguito elencati: Il credenzone che si trova nel salone in quanto regalo dei nonni, la lavatrice, il tavolo della cucina,
l'aspirapolvere, i puzzle, la scarpiera , metà del corredo, metà dei servizi di piatti, bicchieri e pentole, e piccoli elettrodomestici da cucina, oltre che i regali di nozze pervenuti alla stessa dalla propria famiglia di origine;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 4484/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 26/9/2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 12 p. 2, serie A, dell'anno 2002).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale
3 dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4484/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA LASCARIS 34, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. PORCARO VINCENZA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA LASCARIS 34, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. PORCARO VINCENZA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo, il 10/4/2002 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 29/9/2025.
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 26/9/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1-I coniugi e , vivranno separati con Parte_1 Controparte_1 obbligo di reciproco rispetto e con dichiarazione espressa di non interferire reciprocamente nella vita privata e pubblica di ciascuno;
2-La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , sita in Controparte_1
Carini Via Chiovaro n. 126,verrà assegnata allo stesso e le spese relative alle utenze luce, acqua, gas, nonché i tributi, resteranno ovviamente a carico esclusivo dello stesso;
3-I figli e , ormai maggiorenni, saranno Per_1 Per_2 liberi di frequentare a loro piacimento entrambi i genitori vivendo presso l'abitazione dell'uno o dell'altro;
4-I ragazzi convivono con i genitori ma non necessitano di assegno di mantenimento. I coniugi comunque provvederanno, in relazione alle proprie sostanze e separatamente, al mantenimento parziale degli stessi tenuto conto che i ragazzi, pur non avendo trovato ad oggi una collocazione lavorativa stabile, si arrangiano con lavoretti che assicurano loro determinate entrate.
Le spese straordinarie degli stessi invece saranno sopportate da entrambi i coniugi nella misura del 50%;
5-I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nessun assegno di mantenimento è previsto a favore dell'uno o dell'altro;
6- La sig.ra non appena saranno ultimati i lavori di Parte_1 ristrutturazione, già in corso, di una unità immobiliare di proprietà del padre
, si trasferirà presso il nuovo domicilio. Ciò avverrà entro il Controparte_2
30.04.2026;
Il Sig. pertanto si impegna a condividere, nel mutuo rispetto, la CP_1
2 attuale casa coniugale con la moglie, consentendo che la stessa rimanga ivi ad abitare, unitamente ai ragazzi, questo finchè i lavori presso la nuova abitazione non verranno ultimati;
7-Il Sig. si impegna a provvedere all'acquisto di una camera CP_1 matrimoniale e di tutti gli arredi necessari per allestire la camera della figlia
, nonché a far si che la moglie prelevi dalla casa coniugale oltre ai propri Per_2 effetti personali gli arredi qui di seguito elencati: Il credenzone che si trova nel salone in quanto regalo dei nonni, la lavatrice, il tavolo della cucina,
l'aspirapolvere, i puzzle, la scarpiera , metà del corredo, metà dei servizi di piatti, bicchieri e pentole, e piccoli elettrodomestici da cucina, oltre che i regali di nozze pervenuti alla stessa dalla propria famiglia di origine;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 4484/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 26/9/2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 12 p. 2, serie A, dell'anno 2002).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale
3 dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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