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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/11/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1119/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1119 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. ANGELINI MASSIMILIANO (C.F. C.F._1
) C.F._2
e nata a [...] il [...] Parte_2
( ) con il patrocinio dell'Avv. ANGELINI MASSIMILIANO CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 18.06.2025 dai coniugi come sopra identificati;
rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni;
Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, apportandovi una lieve modifica e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
viste, inoltre, le note depositate in data 6.11.2025 con le quali i ricorrenti hanno precisato che, dal trasferimento immobiliare disciplinato nel ricorso, discendano unicamente effetti obbligatori;
dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
ritenuto che
ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
ritenuto che
sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
“1. DICHIARARE, alle condizioni successive, liberamente concordate dalle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra e il Sig. celebrato in data Parte_2 Parte_1
09/10/1982 presso il Comune di Dalmine, trascritto nei registri di Stato Civile Anno 1982, Atto n. 69, Parte II, Serie A;
2.OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI PATRIMONIALI: OMOLOGARE l'accordo tra le parti relativo al soddisfacimento definitivo delle obbligazioni economiche derivanti dal matrimonio, concordato secondo le seguenti modalità: -
Debito maturato dal Sig. ei confronti della Sig.ra Ammontante complessivamente a € 142.150,70, derivante Pt_1 Parte_2 da: versamenti di assegni di mantenimento per i figli;
ii.Mancati versamenti di assegni periodici per la moglie;
CP_1
ii.Spese straordinarie non rimborsate;
iiii.Spese legali in sentenza ed interessi legali.
-Soddisfacimento mediante trasferimento immobiliare: Il Sig. si impegna a trasferire a favore della Sig.ra i Pt_1 Parte_2 seguenti beni immobili: a) quota di ½ dell'appartamento sito in Rimini (RN), via Eugenio Curiel, n. 20, Piano 3, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 48, numero 1441, sub. 13, Zona Cens. 1, Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 6,5 vani,
Superficie Catastale Totale 126 mg, Rendita Euro 513,28; b) quota di ½ del garage sito in Rimini (RN), via Eugenio Curiel,
n. 20, Piano Terra identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 48, numero 1441, sub. 5, Zona Cens. 1, Categoria C/6,
Classe 3, Consistenza 24 mg, Superficie Catastale Totale 24 mg, Rendita Euro 133,87;c) quota di ½ del negozio sito in
Rimini (RN), via San Salvador, n. 34, , identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 33, numero 67, sub. 19, Parte_3
Zona Cens. 2, Categoria C/l, Classe 9,Consistenza 32 mg, Superficie Catastale Totale 37 mg, Rendita Euro 1.151,19; d) quota di 1/6 del garage sito in via Pallotta, n. 36, Piano S1, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 53, numero 1447, Per_ sub. 3, Zona Cens. 1, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 28 mg, Superficie Catastale Totale 32 mg, Rendita
135,93; e) quota di 1/6 del garage sito in via San Martino Riparotta, n. 21, Piano S1, identificato al Catasto Fabbricati al
Foglio 51, numero 11197, sub. 9, Zona Cens. 3, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 19 mg, Superficie Catastale Totale pagina 2 di 3 21 mg, Rendita Euro 89,30;
f) quota di 1/6 dell'appartamento sito in via Pallotta, n. 8/a, Piano 1-4, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 53, numero 4, sub. 7, Zona Cens. 2, Categoria A/2, Classe 2, Vani 7,0, Superficie Catastale Totale 150 mg, Rendita Euro
1.453,31; g) quota di 1/6 dell'appartamento sito in via Salvatore Pironi, n. 18, Interno 2, Piano T, identificato al Catasto
Fabbricati al Foglio 48, numero 1287, sub. 15, Zona Cens. 1, Categoria A/3, Classe 4, Vani 5,0, Superficie Catastale
Totale 70 mg, Rendita Euro 394,83. -Titolo del trasferimento: I trasferimenti immobiliari di cui sopra avverranno sia a titolo transattivo e satisfattivo, a tacitazione del debito pregresso maturato dal Sig. nei confronti della Sig.ra - Pt_1 Parte_2
Mantenimento della signora da parte del signor Il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_2 Pt_1 Parte_1 Parte_2
la somma di 400,00 (quattrocento/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, oltre Istat. -
[...]
Effetti del trasferimento: Le parti dichiarano che i trasferimenti patrimoniali immobiliari e mobiliari in oggetto soddisfano integralmente ogni obbligazione economica derivante dal vincolo matrimoniale, rinunciando a ulteriori reciproche pretese economiche. Si impegnano, altresì, a formalizzare gli anzidetti trasferimenti immobiliari avanti al notaio indicato dalla Sig.ra entro il termine che sarà dalla stessa indicato con spese a carico esclusivo del Sig.
3. ORDINARE la Parte_2 Pt_1 trascrizione della sentenza di divorzio presso i registri di Stato Civile del Comune di Dalmine (BG)”
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
➢ Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
il 9.10.1982 in Dalmine (BG) alle condizioni di
[...] Parte_2 cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
➢ Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Dalmine (BG) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 69 Parte II Serie A Anno 1982 ) ;
➢ Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1119 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. ANGELINI MASSIMILIANO (C.F. C.F._1
) C.F._2
e nata a [...] il [...] Parte_2
( ) con il patrocinio dell'Avv. ANGELINI MASSIMILIANO CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 18.06.2025 dai coniugi come sopra identificati;
rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni;
Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, apportandovi una lieve modifica e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
viste, inoltre, le note depositate in data 6.11.2025 con le quali i ricorrenti hanno precisato che, dal trasferimento immobiliare disciplinato nel ricorso, discendano unicamente effetti obbligatori;
dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
ritenuto che
ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
ritenuto che
sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
“1. DICHIARARE, alle condizioni successive, liberamente concordate dalle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra e il Sig. celebrato in data Parte_2 Parte_1
09/10/1982 presso il Comune di Dalmine, trascritto nei registri di Stato Civile Anno 1982, Atto n. 69, Parte II, Serie A;
2.OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI PATRIMONIALI: OMOLOGARE l'accordo tra le parti relativo al soddisfacimento definitivo delle obbligazioni economiche derivanti dal matrimonio, concordato secondo le seguenti modalità: -
Debito maturato dal Sig. ei confronti della Sig.ra Ammontante complessivamente a € 142.150,70, derivante Pt_1 Parte_2 da: versamenti di assegni di mantenimento per i figli;
ii.Mancati versamenti di assegni periodici per la moglie;
CP_1
ii.Spese straordinarie non rimborsate;
iiii.Spese legali in sentenza ed interessi legali.
-Soddisfacimento mediante trasferimento immobiliare: Il Sig. si impegna a trasferire a favore della Sig.ra i Pt_1 Parte_2 seguenti beni immobili: a) quota di ½ dell'appartamento sito in Rimini (RN), via Eugenio Curiel, n. 20, Piano 3, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 48, numero 1441, sub. 13, Zona Cens. 1, Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 6,5 vani,
Superficie Catastale Totale 126 mg, Rendita Euro 513,28; b) quota di ½ del garage sito in Rimini (RN), via Eugenio Curiel,
n. 20, Piano Terra identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 48, numero 1441, sub. 5, Zona Cens. 1, Categoria C/6,
Classe 3, Consistenza 24 mg, Superficie Catastale Totale 24 mg, Rendita Euro 133,87;c) quota di ½ del negozio sito in
Rimini (RN), via San Salvador, n. 34, , identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 33, numero 67, sub. 19, Parte_3
Zona Cens. 2, Categoria C/l, Classe 9,Consistenza 32 mg, Superficie Catastale Totale 37 mg, Rendita Euro 1.151,19; d) quota di 1/6 del garage sito in via Pallotta, n. 36, Piano S1, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 53, numero 1447, Per_ sub. 3, Zona Cens. 1, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 28 mg, Superficie Catastale Totale 32 mg, Rendita
135,93; e) quota di 1/6 del garage sito in via San Martino Riparotta, n. 21, Piano S1, identificato al Catasto Fabbricati al
Foglio 51, numero 11197, sub. 9, Zona Cens. 3, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 19 mg, Superficie Catastale Totale pagina 2 di 3 21 mg, Rendita Euro 89,30;
f) quota di 1/6 dell'appartamento sito in via Pallotta, n. 8/a, Piano 1-4, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 53, numero 4, sub. 7, Zona Cens. 2, Categoria A/2, Classe 2, Vani 7,0, Superficie Catastale Totale 150 mg, Rendita Euro
1.453,31; g) quota di 1/6 dell'appartamento sito in via Salvatore Pironi, n. 18, Interno 2, Piano T, identificato al Catasto
Fabbricati al Foglio 48, numero 1287, sub. 15, Zona Cens. 1, Categoria A/3, Classe 4, Vani 5,0, Superficie Catastale
Totale 70 mg, Rendita Euro 394,83. -Titolo del trasferimento: I trasferimenti immobiliari di cui sopra avverranno sia a titolo transattivo e satisfattivo, a tacitazione del debito pregresso maturato dal Sig. nei confronti della Sig.ra - Pt_1 Parte_2
Mantenimento della signora da parte del signor Il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_2 Pt_1 Parte_1 Parte_2
la somma di 400,00 (quattrocento/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, oltre Istat. -
[...]
Effetti del trasferimento: Le parti dichiarano che i trasferimenti patrimoniali immobiliari e mobiliari in oggetto soddisfano integralmente ogni obbligazione economica derivante dal vincolo matrimoniale, rinunciando a ulteriori reciproche pretese economiche. Si impegnano, altresì, a formalizzare gli anzidetti trasferimenti immobiliari avanti al notaio indicato dalla Sig.ra entro il termine che sarà dalla stessa indicato con spese a carico esclusivo del Sig.
3. ORDINARE la Parte_2 Pt_1 trascrizione della sentenza di divorzio presso i registri di Stato Civile del Comune di Dalmine (BG)”
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
➢ Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
il 9.10.1982 in Dalmine (BG) alle condizioni di
[...] Parte_2 cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
➢ Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Dalmine (BG) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 69 Parte II Serie A Anno 1982 ) ;
➢ Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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