Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5451/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 30 aprile 2024
da
[...]
Parte_1
Rappresentati e difesi, per procura allegata al ricorso dagli avvocati Gianluca Manini
e Giovanni Trapani, elettivamente domiciliati nel loro studio in Milano, via Oltrocchi, 11 ricorrenti contro
29 Controparte_1
[...]
Convenute contumaci
P_
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tonelli per procura generale alle liti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via B. Cellini n. 21 convenuta
Amministrazione, sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Controparte_6
Maria Zigni e presso il suo Studio elettivamente domiciliata, in Melzo (MI), via Monte
Rosa, 15, per procura alle liti allegata alla memoria.
terze chiamate
OGGETTO: pagamento somme
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 aprile 2024, i ricorrenti, come sopra identificati, hanno Contro convenuto in giudizio 29 e n qualità di datrici di lavoro e CP_1 P_
quale committente, chiedendo all'intestato tribunale di accogliere le conclusioni
[...] di seguito riportate:
“Accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento al V livello del CCNL Logistica spedizioni e trasporto merci tra il Signor e la società Parte_1 Controparte_7
, già in persona del proprio legale rappresentante pro
[...] CP_8 tempore, dal 1/02/2020 sino al 30/04/2022
2) Accertare e dichiarare la validità del credito da lavoro dipendente vantato dal signor nei confronti della società Parte_1 PA
, già in persona del proprio legale rappresentante pro
[...] CP_8 tempore, in conseguenza del rapporto di lavoro intercorso con la medesima società e delle varie voci retributive a questo connesse elencate in narrativa per tutti i motivi riportati e dedotti in atto e per l'effetto condannare la società PA
, già in persona del proprio legale rappresentante pro
[...] CP_8 tempore, a pagare in favore del signor l'importo lordo Parte_1 pari ad € 5.924,28 (Euro cinquemilanovecentoventiquattro/28) oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive straordinarie, come meglio precisato in atto;
3) Accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento al V livello del CCNL Logistica spedizioni e trasporto merci tra il Signor e la società (C.F. Parte_1 CP_1
– P. Iva: ), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore dal P.IVA_1
01/05/2022 sino al 01/02/2023;
4) Accertare e dichiarare la validità del credito da lavoro dipendente vantato dal signor nei confronti della società in persona Parte_1 CP_1 del proprio legale rappresentante pro tempore, in conseguenza del rapporto di lavoro intercorso con la medesima società e delle varie voci retributive a questo connesse elencate in narrativa per tutti i motivi riportati e dedotti in atto e per l'effetto condannare la società in persona del proprio legale rappresentante pro CP_1 tempore, a pagare in favore del signor l'importo lordo Parte_1 pari ad € 1.926,04 (Euro millenovecentoventisei/04) oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive straordinarie, come meglio precisato in atto;
5) Accertare e dichiarare la responsabilità della società committente, , P_ in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, in solido con la società
[...]
e con la società a corrispondere al signor PA CP_1 [...]
i crediti retributivi da questi maturati in conseguenza dei Parte_1 rapporti di lavoro intercorsi con 29 e con ai sensi di quanto previsto CP_10 CP_1 dall'art. 29, D.lgs 276/2003 (Legge Biagi) e per tutti i motivi dedotti in atto e per l'effetto condannare , in persona del proprio legale rappresentante pro P_ tempore, in solido con la società , a corrispondere in PA favore del signor l'importo lordo di € 5.924,28 (Euro Parte_1 cinquemilanovecentoventiquattro/28) oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive straordinarie, così come meglio specificato in atto ed in solido con la società a corrispondere in favore del CP_1 signor l'importo lordo di € 1.926,04 (Euro Parte_1 millenovecentoventisei/04) oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive straordinarie, così come meglio specificato in atto.
6) Accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento al V livello del CCNL Logistica spedizioni e trasporto merci tra il Signor e la società Parte_1 [...] , già in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_7 CP_8 tempore, dal 1/02/2020 sino al 30/04/2022
7) Accertare e dichiarare la validità del credito da lavoro dipendente vantato dal signor nei confronti della società Parte_1 PA
, già in persona del proprio legale rappresentante pro
[...] CP_8 tempore, in conseguenza del rapporto di lavoro intercorso con la medesima società e delle varie voci retributive a questo connesse elencate in narrativa per tutti i motivi riportati e dedotti in atto e per l'effetto condannare la società PA
, già in persona del proprio legale rappresentante pro
[...] CP_8 tempore, a pagare in favore del signor l'importo Parte_1 lordo pari ad € 10.902,89 (Euro diecimilanovecentodue/89) oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive straordinarie, come meglio precisato in atto;
8) Accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento al V livello del CCNL Logistica spedizioni e trasporto merci tra il Signor e la società Parte_1 CP_1
(C.F. – P. Iva: ), in persona del proprio legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore dal 01/05/2022 sino al 31/10/2023;
9) Accertare e dichiarare la validità del credito da lavoro dipendente vantato dal signor nei confronti della società in Parte_1 CP_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, in conseguenza del rapporto di lavoro intercorso con la medesima società e delle varie voci retributive a questo connesse elencate in narrativa per tutti i motivi riportati e dedotti in atto e per l'effetto condannare la società in persona del proprio legale rappresentante pro CP_1 tempore, a pagare in favore del signor l'importo Parte_1 lordo pari ad € 8.040,12 (Euro ottomilaquaranta/12) oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive straordinarie, come meglio precisato in atto;
10) Accertare e dichiarare la responsabilità della società committente, , P_ in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, in solido con la società
[...]
e con la società a corrispondere al ricorrente i PA CP_1 crediti retributivi da questi maturati in conseguenza dei rapporti di lavoro intercorsi con 29 e con ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, D.lgs 276/2003 CP_10 CP_1
(Legge Biagi) e per tutti i motivi dedotti in atto e per l'effetto condannare P_
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, in solido con la società
[...]
, a corrispondere in favore del signor PA Parte_1
l'importo lordo di € 10.902,89 (Euro diecimilanovecentodue/89)
[...] oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive straordinarie, così come meglio specificato in atto ed in solido con la società a corrispondere in favore del signor CP_1 Parte_1
l'importo lordo di € 8.040,12 (Euro ottomilaquaranta/12) oltre interessi e
[...] rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive straordinarie, così come meglio specificato in atto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”
Deducevano i ricorrenti:
-di essere stati dipendenti, entrambi dal 1 febbraio 2020, della società Controparte_8 con contratto a tempo indeterminato, per 39 ore settimanali, inquadrati nel V livello CCNL Logistica, impiegati nell'appalto nel magazzino di P_ Parte_2
;
[...]
-che il rapporto di lavoro si era interrotto il 30 aprile 2022;
-che il 1 maggio 2022 erano stati assunti, sempre con contratto a tempo indeterminato, full time da CP_1
-che tale secondo rapporto si era interrotto il 1 febbraio 2023 per e il 31 ottobre Per_1
2023 per Pt_1
-di aver svolto attività di carico e scarico dalle ore 22 alle ore 7 per sei giorni alla settimana;
-di aver sempre percepito una retribuzione inferiore alle ore lavorate senza le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario diurno (30%), lo straordinario notturno (50%) e lo straordinario festivo notturno (75%).
-che, per tali titoli, il sig. vanta un credito verso 29 Servizi pari a 5924,28 e Per_1 Contr verso di € 1926,04, mentre il sig. di 10.902,82 verso la prima e € 8040,12 Pt_1 verso la seconda. Disposta la chiamata in giudizio di questa si costituiva in giudizio CP_3 contestando le avverse deduzioni e domande delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e chiedendo la chiamata in causa di società consortile alla quale CP_5 era associata 29 Servizi.
nel costituirsi, eccepiva il difetto di legittimazione passiva. CP_5
In ogni caso contestava le deduzioni avversarie.
Assunte le prove ammesse, all'udienza dell'11 giugno 2025 la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Unico il titolo in forza del quale i ricorrenti chiedono il pagamento di differenze retributive, ovvero lo svolgimento di lavoro straordinario, a loro dire, non integralmente, né correttamente pagato dalle società datrici di lavoro.
Benchè l'onere della prova relativa allo svolgimento del lavoro oltre l'orario contrattuale incomba su chi si assume essere creditore, quindi gli odierni ricorrenti, va, comunque, sottolineato come le società, che avrebbero potuto essere gli interlocutori privilegiati di tali pretese (29 Servizi e AGI) hanno deciso di rimanere estranei al giudizio.
Le società costituite anche quali terze chiamate hanno, per contro, contestato l'adibizione all'appalto dei ricorrenti ed asserito di nulla poter sapere in merito all'orario lavorato.
Su tali due circostanze di fatto, si è ritenuto di assumere prova testimoniale che ha fornito i contributi di seguito riportati:
Teste di parte sig. : P_ Testimone_1
“Sono dipendente di con mansioni fino al 28 febbraio 2025 di responsabile P_ reperto frutta e verdura di . Parte_2
Mi viene chiesto se conosco i ricorrenti, non riesco ad associare i nomi ai volti, ma ora che mi vengono sottoposto le fotografie che l'avv.to Trapani dice essere quelle delle loro carte d'identità, li riconosco come persone che hanno lavorato presso il magazzino di . Parte_2
Mi viene chiesto se possa confermare la loro presenza sull'appalto dal febbraio 2020 all'aprile 2022, non sono in grado di dirlo, ricordo di loro nel magazzino, ma non so in che periodo;
mi viene chiesto se posso ricordare fino a quando li ho visti, Per_1 ricordo di non averlo visto da un certo momento in avanti, ma non so da quando, invece era ancora nel magazzino quando io ho cessato il mio lavoro. Pt_1
Mi viene chiesto se so con quale orario lavorassero, so solo che lavoravano di notte, ma non so da che ora a che ora in quanto i loro turni li facevano i responsabili della società da cui erano di dipendenti.
Posso solo dire che il magazzino apriva alle 21-22 e si finivano le attività alle 7 del mattino dopo quando iniziavano le attività di pulizia.
C'erano però periodo, Natale e Pasqua, in cui si poteva finire dopo, intorno alle 8 o alle 9.
Gli addetti a tale turni prolungavano l'orario ma non rimanevano tutti, era il loro responsabile che decideva chi si dovesse fermare e chi no.
Non tutti iniziavano allo stesso orario, alcuni alle 21, altri alle 22 o alle 23.
Il magazzino lavorava sette giorni su sette, credo che gli addetti lavorassero sei giorni su sette con un giorno di riposo.
Mi viene ora detto che il periodo di interesse va fino ad ottobre 2023, in ogni caso confermo quanto ho detto fino ad ora”.
Teste di parte ricorrente sig. : Parte_3
“Sono stato dipendente di 29 servizi e di CP_1
Sono stato dipendente di 29 Servizi tra il 2020 e il 2022, da tale data fino a ottobre
2023 di CP_1
In tale periodo ho lavorato a presso il magazzino frutta e verdura. Parte_2 P_
Ho fatto causa contro le due società sopra indicate ed . P_
La causa è ancora in corso.
Conosco i ricorrenti con i quali ho lavorato.
Io ho iniziato a febbraio 2020 e ricordo i ricorrenti che hanno sempre continuato a lavorare nello stesso magazzino fino ad ottobre 2023.
Abbiamo sempre fatto lo stesso turno, dalle 22 alle 7 del mattino dopo, poteva capitare a volte fino alle 8.
Questo capitava sempre il venerdì mattina ed il sabato mattina perchè il turno a cavallo tra giovedì e venerdi e tra venerdì e sabato richiedeva più lavoro.
Mi viene chiesto se tutta la squadra si fermava fino alle 8 o se solo alcuni, rispondo tutti salvo quelli che avevano chiesto il permesso di uscire prima.
Abbiamo fatto controllare le buste paga ed abbiamo visto che non ci hanno pagato per intero gli straordinari. Ci facevano firmare l'ingresso e l'uscita con indicazione dell'orario, quindi, quando uscivano alle otto risultava che fossimo usciti a quell'ora.
Non ci siamo mai lamentati con le società per il fatto che gli straordinari non erano pagati per intero.
Si lavorava sei giorni alla settimana con un giorno di riposo”.
Teste di parte ricorrente sig. : Parte_4
“Oggi sono dipendente . CP_3
Nel 2020 ero dipendente della 29 servizi, poi di CP_1
Nel periodo 2020-2023 ho lavorato a , magazzino frutta e verdura. Parte_2 P_
Ho lavorato nello stesso luogo ed ancora ci lavoro dal 2005.
Conosco i ricorrenti.
Ho lavorato con loro.
Posso confermare che i ricorrenti hanno lavorato presso tale magazzino dal febbraio 2020 ad ottobre 2023, senza interruzioni.
Facevamo lo stesso turno, iniziavamo alle 22 fino alle 7, ma nei giorni tra giovedì e venerdì e tra venerdì e sabato lavoravamo fino alle 7,30-8.
Questo sempre per tutto l'anno.
Tutta la squadra lavorava se c'era bisogno fino alle 7,.30-8. Contr Ho fatto causa contro 29 servizi, . P_
Non mio hanno pagato come si deve lo straordinario.
All'ingresso non firmavamo, all'uscita sì e a fianco della nostra firma si metteva anche l'orario.
Mi hanno pagato dello straordinario, ma meno di quello lavorato.
Mi sono lamentato con la responsabile del fatto che non mi avessero pagato tutte le ore, lei mi disse che il mese successivo mi avrebbe aggiunto le ore mancanti, ma così non è mai stato.
Si lavorava sei giorni su sette con un giorno di riposo.
Non so se i ricorrenti si siano lamentati del mancato pagamento dello straordinario”
Le deposizioni dei testi comprovano e confermano le deduzioni di parte ricorrente. Pur dovendo dare atto che i testi di parte ricorrente (signori e ) hanno Pt_4 Pt_3 riferito di aver promosso identiche cause tuttora pendenti, non da meno il loro racconto non risulta inficiato per effetto dell'iniziativa intrapresa.
Allorquando si discute dello svolgimento di un orario lavorativo superiore a quello contrattuale, la valutazione del giudice non può che essere riferita al singolo lavoratore, ben potendo un dipendente aver lavorato per un monte ore ed un altro dipendente per uno diverso.
Con il che, sebbene i due testi abbiamo proposto identiche domande, la loro deposizione a favore degli odierni ricorrenti non vale a sostenere ed a supportare le loro pretese.
La loro attendibilità non risulta compromessa neppure per il fatto che, in relazione al periodo lavorativo ed alle modalità di registrazione, abbiano reso dichiarazioni non sovrapponibili, trattandosi di particolari che non incidono sulla prova dell'orario svolto.
L'attendibilità risulta, per contro comprovata dalla deposizione del teste offerto da che, pur inizialmente non ricordando i nomi dei ricorrenti, dopo averne visto P_ le fotografie li ha riconosciuti. Lo stesso ha dato indicazione della fascia oraria nella quale il magazzino al quale erano, pacificamente, addetti i ricorrenti lavorava indicando poi delle varianti di orario che non incidono sulle pretese dei ricorrenti che hanno detto di aver svolto un orario comunque ricompreso in quello indicato dal teste.
In punto quantum, va poi detto che i conteggi non sono stati, specificatamente contestati dalle resistenti e che il difensore dei ricorrenti ha specificato che, quanto al giorno di riposo, pacificamente, osservato, si è tenuto conto della giornata di domenica, escludendo, quindi le superiori maggiorazioni.
, ammettendo la sussistenza di un rapporto contrattuale prima con 29 Servizi e CP_3 Contro poi con ha, tuttavia, eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 29 dlgs 276/03 sull'assunto che il ricorso sia stato depositato il 3 maggio 2024.
Dal registro informatico, tuttavia, lo stesso risulta depositato il 30 aprile 2024, quindi entro il termine di decadenza. ha chiesto l'estromissione dal giudizio sull'assunto che i rapporti CP_5 contrattuali con la committente e l'esecutrice dei servizi appaltati, 29 P_
Servizi, siano intercorsi direttamente con quest'ultima, senza l'intermediazione della società Consortile CP_5
La tesi non appare condivisibile e ciò proprio in forza dei documenti che la parte invoca a sua difesa.
Vi è in atti il contratto di subappalto tra e sottoscritto il 30 gennaio CP_3 CP_5
2020 e, pacificamente riferibile al servizio di movimentazione merci presso il magazzino di che vedeva quale committente ed al quale Parte_2 P_ sono stati adibiti gli odierni ricorrenti (doc. 3 ). In pari data, sub- CP_3 CP_5 appaltatrice ha, in conformità a quanto previsto nel contratto con , chiesto ed CP_3 ottenuto da quest'ultima l'autorizzazione ad affidare alla 29 Servizi l'esecuzione di tali attività (doc. 4 ). CP_3
Non può, quindi, essere revocato in dubbio che il coinvolgimento della 29 Servizi non sia avvenuto per contatto diretto con , ma mediato da CP_3 CP_5
Il fatto che, nella modifica del contratto tra e sottoscritta il 28 P_ CP_3 gennaio, la committente autorizzi il subappalto in favore di 29 Servizi non vale a dimostrare quanto vorrebbe CP_5
Ed, invero, al di là della formula utilizzata, non vi è dubbio che unico è il contratto di appalto di cui si discute, nel contratto i ruoli sono ben definiti: come P_ committente, come appaltatrice, come subappaltatrice e 29 Servizi CP_3 CP_5 come società alla quale quest'ultima ha affidato l'esecuzione dei servizi.
L'autorizzazione data da non vale ad instaurare un rapporto diretto con P_ quest'ultima, né un rapporto diretto tra la e , ma solo a consentire CP_9 CP_3
l'affidamento dei lavori. Contr Per tutte le ragioni sopra riportate, la società e vanno condannate, CP_9 ciascuno in riferimento al periodo nel quale sono state datrici di lavoro dei ricorrenti, al pagamento di quanto richiesto.
A titolo solidale con le stessa, e P_ CP_3 CP_5
Sulla base degli accordi contrattuali assunti dalle società resistenti, va, poi, CP_3 condannata a tenere indenne di quanto dovesse essere condannata a pagare P_ in favore dei ricorrenti, lo stesso vale per verso , tutto ciò in forza CP_5 CP_3 dell'art. 9 del contratto tra e e dell'art. 14 del contratto tra P_ CP_3 CP_3
e CP_5
Clausole rispetto alle quali non si rinviene alcuna invalidità.
Dopo l'avvenuto pagamento, potrà esercitare azione di regresso nei confronti CP_3 di 29 Servizi e di CP_5
In quanto soccombenti le società vanno condannate in solido tra loro a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite determinate € 2500 oltre accessori di legge per ciascuno e il rimborso del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-condanna la in solido con e al Parte_5 P_ CP_3 CP_5 pagamento in favore del ricorrente della somma di € Parte_6 5924,28 e in favore di della somma di € 10.902,89, Parte_1 il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo finale.
-condanna la società in solido con , e al CP_1 P_ CP_3 CP_5 pagamento in favore del ricorrente della somma di € Parte_6
1926,04 e in favore di della somma di € 8040,12, il Parte_1 tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo finale.
-Condanna a tenere indenne e manlevare e a CP_3 P_ CP_5 tenere indenne e manlevare per quando ciascuna sarà chiamata a pagare ai CP_3 ricorrenti.
- con facoltà di regresso, previa prova del pagamento, per nei confronti di 29 CP_3
Servizi e di CP_5
-condanna 29 Servizi, , e Controparte_11 CP_3 CP_5 in solido tra loro a rimborsare a ciascun ricorrente le spese di lite che liquida, per ognuno in € 2500 oltre accessori di legge ed oltre 15% per spese generali e contributo unificato, se versato.
Milano, 11 giugno 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 Servizi e AGI, pur debitamente citate, sono rimaste contumaci
Si è costituita la sola resistente contestando le avverse deduzioni e P_ domande delle quali ha chiesto il rigetto;
contestando altresì l'adibizione continuativo all'appalto dei ricorrenti.
ha richiesto poi al Giudice di autorizzare la chiamata in giudizio di P_
nei cui confronti intendeva esercitare l'azione di garanzia o di CP_3 manleva;
con vittoria di spese.