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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7453/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(C.F. ); P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., mentre non vi sono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 co. 2 c.p.c.; considerato che il debitore riveste la qualità di consumatore e che pertanto, sulla scorta dei principi stabiliti da Cass. S.U.9479/2023, deve verificarsi d'ufficio l'eventuale presenza di clausole abusive;
ritenuto che
non abbia natura abusiva la clausola relativa al tasso di interesse moratorio contenuta nel contratto di finanziamento (art. 8), in quanto prevede un tasso pari al 13,51%, che non risulta manifestamente eccessivo in quanto non supera il tasso corrispettivo contrattualmente previsto pari a 9,51% (TAN), aumentato della maggiorazione media degli interessi di mora rilevata dalla Banca
d'Italia nel periodo di riferimento per la tipologia di prestiti in esame (3,1%), a sua volta aumentata della metà (1,55%); manifestamente eccessivo, nel caso di specie, sarebbe quindi un tasso superiore al 14,16%; ritenuto doveroso avvertire il debitore che, in assenza di opposizione al presente decreto ingiuntivo,
l'ingiunto decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo di ulteriori clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile (Cass. S.U. n. 9479 del 06/04/2023); considerato che le spese vanno distratte in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
INGIUNGE A
C.F. Controparte_1 C.F._1
di pagare per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
a) alla parte ricorrente:
- la somma di € 26.653,95;
- gli interessi come da domanda;
b) al procuratore antistatario, Avv. Cosimo Damiano Fabio Mastrorosa:
- le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 286,00 per esborsi e in € 1.370,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo;
AVVERTE la parte ingiunta che, in mancanza di opposizione, non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo di ulteriori clausole del contratto (secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di
Cassazione SS.UU. n. 9479/2023).
Verona, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cristiana Bottazzi
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(C.F. ); P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., mentre non vi sono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 co. 2 c.p.c.; considerato che il debitore riveste la qualità di consumatore e che pertanto, sulla scorta dei principi stabiliti da Cass. S.U.9479/2023, deve verificarsi d'ufficio l'eventuale presenza di clausole abusive;
ritenuto che
non abbia natura abusiva la clausola relativa al tasso di interesse moratorio contenuta nel contratto di finanziamento (art. 8), in quanto prevede un tasso pari al 13,51%, che non risulta manifestamente eccessivo in quanto non supera il tasso corrispettivo contrattualmente previsto pari a 9,51% (TAN), aumentato della maggiorazione media degli interessi di mora rilevata dalla Banca
d'Italia nel periodo di riferimento per la tipologia di prestiti in esame (3,1%), a sua volta aumentata della metà (1,55%); manifestamente eccessivo, nel caso di specie, sarebbe quindi un tasso superiore al 14,16%; ritenuto doveroso avvertire il debitore che, in assenza di opposizione al presente decreto ingiuntivo,
l'ingiunto decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo di ulteriori clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile (Cass. S.U. n. 9479 del 06/04/2023); considerato che le spese vanno distratte in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
INGIUNGE A
C.F. Controparte_1 C.F._1
di pagare per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
a) alla parte ricorrente:
- la somma di € 26.653,95;
- gli interessi come da domanda;
b) al procuratore antistatario, Avv. Cosimo Damiano Fabio Mastrorosa:
- le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 286,00 per esborsi e in € 1.370,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo;
AVVERTE la parte ingiunta che, in mancanza di opposizione, non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo di ulteriori clausole del contratto (secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di
Cassazione SS.UU. n. 9479/2023).
Verona, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cristiana Bottazzi