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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/06/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6472/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6472/2018 promossa da:
, , Parte_1 CP_1 Parte_2 [...]
, con il patrocinio dell'Avv. Lorena Pt_2 Parte_3
Ciuffoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
-attori-
Contro
, con il patrocinio dell'IO AV ed Controparte_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio
-convenuto-
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni degli attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione, per i motivi esposti in narrativa, dichiarare tenuta e condannare la convenuta signora (oggi il signor Controparte_2 CP_2 quale erede costituito della defunta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti Controparte_2 subiti dall'attore a causa dell'allagamento e delle infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento della convenuta, quantificati in complessivi € 7.783,06; voglia altresì condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori, IVA e CAP come per legge.” Conclusioni del convenuto: “Dichiarare inammissibili e comunque respingere in quanto sostanzialmente e giuridicamente infondate le domande formulate dagli attori nei confronti del convenuto alla luce delle argomentazioni ed eccezioni tutte esposte in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal signor agli odierni attori;
in ogni caso condannare gli CP_2 attori al pagamento di tutte le spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Esponevano gli attori nell'atto introduttivo del giudizio che: -la signora era Controparte_2 proprietaria di un appartamento in Perugia, Viale San Sisto n. 81, sito al secondo piano dell'edificio, sovrastante gli immobili di proprietà degli attori, adibiti a farmacia e a studi medici;
-in data
11.12.2017 il Dr. titolare della omonima Farmacia e della società San Lorenzo Gestioni Snc, Pt_1 era costretto a richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco a causa di forti infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore;
i Vigili del Fuoco, giunti sul posto, trovavano “nell'appartamento della signora un rubinetto dell'acqua aperto e poi chiuso dal marito presente sul posto. La CP_2
persona presente, ha dichiarato che tale rubinetto era rimasto aperto senza farci caso e alla riapertura del contatore ha allagato l'intero appartamento;
(…) l'allagamento ha interessato parte degli ambulatori sottostanti e una parte del soffitto della farmacia, coinvolgendo dei scaffali contenente farmaci, anche una parte delle scale condominiali sono state interessate dall'allagamento” (all. n. 1 all'atto di citazione, relazione VV.FF. 11.12.2017); -il giorno successivo, 12.12.2017, il Dr. Pt_1 era costretto a richiedere un nuovo intervento dei Vigili del Fuoco a causa del ripetersi all'interno degli studi medici e della farmacia delle infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore;
i Vigili del
Fuoco, di nuovo giunti sul posto, hanno provveduto a “far giungere in posto il sig. , CP_2 marito della proprietaria, e far intercettare il flusso dell'acqua dal contatore” (all. n. 2 all'atto di citazione, relazione VV.FF. 12.12.017); -per i danni provocati all'immobile di proprietà della
[...]
gli interventi necessari per il ripristino e risanamento sono stati quantificati in € 1.830,00 CP_3
(1.500,00 più IVA) come da preventivo della ditta OV (all. n. 3 all'atto di citazione); -per i danni provocati all'immobile di proprietà della San Lorenzo Gestioni Snc, adibiti a studi medici e condotti in locazione da diversi professionisti, gli interventi necessari per il ripristino e risanamento sono stati quantificati in € 5.063,00 (4.150 più IVA) come da preventivo della ditta OV (all. n.
4 all'atto di citazione); -la dottoressa conduttrice di uno degli studi medici Controparte_4 danneggiati dall'allagamento, presentava inoltre al Dr. richiesta di risarcimento dei danni subiti Pt_1
a causa dell'accaduto, richiedendone il rimborso per complessivi € 890,06 (730,00 più IVA) (all. n. 5 e Part 6 all'atto di citazione); tramite il legale, con rispettive raccomandate ha Controparte_5 immediatamente richiesto il risarcimento dei danni subiti sia alla proprietaria dell'appartamento signora CP_
che all'amministratrice del condominio signora , a quest'ultima anche al fine di attivare la CP_2 eventuale copertura della polizza assicurativa del condominio (all. n. 7 e 8 all'atto di citazione); -in data
23.5.2018 la compagnia assicuratrice del condominio comunicava che non avrebbe indennizzato il pagina 2 di 5 sinistro poiché la garanzia CS 05 “conduzione degli appartamenti” opera solo se i danni da bagnamento sono provocati da rottura accidentale di elettrodomestici e relativi allacciamenti, mentre nel caso di specie l'allagamento era stato provocato da un rubinetto lasciato aperto (all. n. 9 all'atto di citazione, comunicazione del liquidatore ); -con ulteriore raccomandata Controparte_7
A/R del 6 giugno 2018 la SI.ra e il suo legale erano notiziati di quanto comunicato dalla CP_2
compagnia assicuratrice;
era inoltre richiesto il risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti (all. n. 10 all'atto di citazione); -seguiva la notifica dell'atto di citazione.
Alla prima udienza del 3 luglio 2019, essendo nel frattempo deceduta la signora , su CP_2
richiesta degli attori il Giudice rinviava la causa alla successiva udienza del 13 maggio 2020 autorizzando la notifica dell'atto di citazione agli eredi della convenuta nei termini di legge.
Si costituiva in giudizio il signor , vedovo della defunta CP_2 Controparte_2
contestava il convenuto la domanda formulata dagli attori, chiedendone il rigetto;
rappresentava il convenuto l'impossibilità concreta, per comportamento degli attori, di verificare l'entità dei danni, a fronte della mancata contestazione del verificarsi dell'evento; evidenziava che non gli era stato mai stato consentito, neanche a persona di sua fiducia, di verificare l'entità dei danni, con la conseguenza della contestazione della sussistenza del nesso causale in relazione a tutti i danni asseritamente patiti;
fin dall'evento, infatti, il SInor si era comportato diligentemente ed aveva cercato di verificare CP_2
l'entità dei danni subiti dagli odierni attori, circostanza evidenziata nella missiva inviata in data
22.01.2018 con la quale il procuratore del convenuto chiedeva “la possibilità di far ispezionare i locali oggetto dei presunti danni anche da un tecnico di fiducia…” atteso che “al SI. , marito CP_2 della SI.ra è stato impedito l'accesso ai locali” (doc. n. 4 allegato alla comparsa di Controparte_2
costituzione). Concludeva rassegnando le richieste sopra trascritte.
All'udienza del 20.10.2021 il Giudice Dott.ssa Innocenzi ha disposto l'esperimento del tentativo di mediazione rinviando la causa alla successiva udienza del 6 aprile 2022. La procedura di mediazione, introdotta dagli attori e rubricata al n. 683/2021 R.G. dell'Organismo di Mediazione
Forense della , si concludeva con esito negativo al primo incontro del 3 Controparte_8 febbraio 2022. Successivamente, all'udienza del 18 maggio 2023 l'avv. AV in nome e per conto del proprio patrocinato offriva la somma complessiva di € 2.500,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa, azione e richiesta degli attori, attraverso due assegni circolari dell'importo di € 1.250,00 ciascuno intestati l'uno alla e l'altro alla San Lorenzo Gestioni Snc;
i titoli erano accettati Controparte_3
dagli attori quale acconto sulle somme maggiori richieste a titolo di risarcimento danni.
Erano escussi in qualità di testimoni: - i SIg.ri e Vigili Testimone_1 Testimone_2
del Fuoco intervenuti sul posto chiamati dal Dr. in data 11 e 12 dicembre 2017 i quali hanno Pt_1
pagina 3 di 5 confermato il contenuto della relazione di servizio, l'accertamento dei danni provocati agli studi medici e anche alla farmacia (anche attraverso l'esame di documentazione fotografica) ed hanno altresì confermato che l'origine degli spargimenti di acqua era stata individuata in un rubinetto lasciato aperto all'interno dell'appartamento della signora , come agli stessi confermato anche dal marito della CP_2
signora, odierno convenuto, signor , presente sul posto;
- la dottoressa CP_2 Tes_3
all'epoca dei fatti dipendente della farmacia, la quale ha confermato di aver visto le
[...] infiltrazioni e lo spargimento di acqua provenienti dal soffitto all'interno della farmacia, anche attraverso il riconoscimento di immagini fotografiche;
- il SI. il quale ha Persona_1
dichiarato e confermato di essere stato incaricato dal Dr. di predisporre alcuni preventivi e poi Pt_1
di eseguire le opere di ripristino sia degli studi medici che della farmacia, riconoscendo le immagini fotografiche ed i preventivi prodotti in giudizio dalla difesa degli attori.
Dalle immagini versate in atti, non specificamente contestate e, per l'effetto, facenti piena prova dello stato dei luoghi per effetto del disposto di cui all'art. 2712 cod. civ. (“le riproduzioni fotografiche
…… di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”), emergono dati di non poco rilievo: vistosi fenomeni di infiltrazioni idriche provenienti dalla proprietà di parte convenuta hanno provocato l'allagamento lamentato da parte attrice nell'immobile di sua proprietà.
Ai fini di causa tanto basta per affermare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati dagli attori e l'immobile di proprietà del convenuto, mentre nessun rilievo assumono in causa le ragioni dell'allagamento dell'immobile dei convenuti, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 2051 cod. civ. in forza del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Peraltro, la parte convenuta non ha neppure allegato doversi ricondurre l'allagamento al caso fortuito, ragion per cui, in qualità di custode, risponde per i danni causati all'appartamento sottostante quello di sua proprietà (l'art. 2051 c.c. stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, non essendovi alcun dubbio che la custodia delle tubazioni e dell'intero immobile fosse in capo a soggetto che, di fatto, aveva la possibilità di effettuare un efficace controllo e di intervenire tempestivamente in caso di pericolo, al fine di eliminare e/o di attenuare le conseguenze dannose che ne sono derivate;
spettava esclusivamente a quest'ultimo, al fine di essere esonerato dalla responsabilità imputatagli, dimostrare il caso fortuito).
In relazione alla portata dei danni lamentati dagli attori, occorre avere riguardo, oltre che alle immagini fotografiche di cui si è detto, alla documentazione attestante le riparazioni eseguite nell'immobile e agli arredi ivi contenuti. Gli attori hanno depositato i preventivi e le successive fatture pagina 4 di 5 attestanti l'esecuzione dei lavori: -per i danni provocati all'immobile di proprietà della CP_3
gli interventi necessari per il ripristino e risanamento sono stati quantificati in € 1.830,00
[...]
(1.500,00 più IVA) come da preventivo della ditta OV (all. n. 3 all'atto di citazione); -per i danni provocati all'immobile di proprietà della San Lorenzo Gestioni Snc, adibiti a studi medici e condotti in locazione da diversi professionisti, gli interventi necessari per il ripristino e risanamento sono stati quantificati in € 5.063,00 (4.150 più IVA) come da preventivo della ditta OV (all. n.
4 all'atto di citazione); -la dottoressa conduttrice di uno degli studi medici Controparte_4 danneggiati dall'allagamento, presentava inoltre al Dr. richiesta di risarcimento dei danni subiti Pt_1
a causa dell'accaduto, richiedendone il rimborso per complessivi € 890,06 (730,00 più IVA) (all. n. 5 e
6 all'atto di citazione).
Le somme offerte dal convenuto, ed accettate dagli attori quale mero acconto sul maggior dovuto, non possono pertanto ritenersi satisfattive, risultando provati i danni subiti nella proprietà degli attori e quantificati in atti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e condanna il SI. , erede di CP_2 [...]
al pagamento in favore di , CP_2 Parte_1 [...]
, della somma di € 7.783,06, oltre interessi Controparte_9
legali dalla domanda al saldo, dalla quale saranno decurtate le somme percepite in acconto dagli attori.
Condanna il SI. , erede di al pagamento in favore degli attori delle CP_2 Controparte_2 spese di lite liquidate in € 3.500,00 per spese e compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Perugia, 16 giugno 2025 Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6472/2018 promossa da:
, , Parte_1 CP_1 Parte_2 [...]
, con il patrocinio dell'Avv. Lorena Pt_2 Parte_3
Ciuffoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
-attori-
Contro
, con il patrocinio dell'IO AV ed Controparte_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio
-convenuto-
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni degli attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione, per i motivi esposti in narrativa, dichiarare tenuta e condannare la convenuta signora (oggi il signor Controparte_2 CP_2 quale erede costituito della defunta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti Controparte_2 subiti dall'attore a causa dell'allagamento e delle infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento della convenuta, quantificati in complessivi € 7.783,06; voglia altresì condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori, IVA e CAP come per legge.” Conclusioni del convenuto: “Dichiarare inammissibili e comunque respingere in quanto sostanzialmente e giuridicamente infondate le domande formulate dagli attori nei confronti del convenuto alla luce delle argomentazioni ed eccezioni tutte esposte in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal signor agli odierni attori;
in ogni caso condannare gli CP_2 attori al pagamento di tutte le spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Esponevano gli attori nell'atto introduttivo del giudizio che: -la signora era Controparte_2 proprietaria di un appartamento in Perugia, Viale San Sisto n. 81, sito al secondo piano dell'edificio, sovrastante gli immobili di proprietà degli attori, adibiti a farmacia e a studi medici;
-in data
11.12.2017 il Dr. titolare della omonima Farmacia e della società San Lorenzo Gestioni Snc, Pt_1 era costretto a richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco a causa di forti infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore;
i Vigili del Fuoco, giunti sul posto, trovavano “nell'appartamento della signora un rubinetto dell'acqua aperto e poi chiuso dal marito presente sul posto. La CP_2
persona presente, ha dichiarato che tale rubinetto era rimasto aperto senza farci caso e alla riapertura del contatore ha allagato l'intero appartamento;
(…) l'allagamento ha interessato parte degli ambulatori sottostanti e una parte del soffitto della farmacia, coinvolgendo dei scaffali contenente farmaci, anche una parte delle scale condominiali sono state interessate dall'allagamento” (all. n. 1 all'atto di citazione, relazione VV.FF. 11.12.2017); -il giorno successivo, 12.12.2017, il Dr. Pt_1 era costretto a richiedere un nuovo intervento dei Vigili del Fuoco a causa del ripetersi all'interno degli studi medici e della farmacia delle infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore;
i Vigili del
Fuoco, di nuovo giunti sul posto, hanno provveduto a “far giungere in posto il sig. , CP_2 marito della proprietaria, e far intercettare il flusso dell'acqua dal contatore” (all. n. 2 all'atto di citazione, relazione VV.FF. 12.12.017); -per i danni provocati all'immobile di proprietà della
[...]
gli interventi necessari per il ripristino e risanamento sono stati quantificati in € 1.830,00 CP_3
(1.500,00 più IVA) come da preventivo della ditta OV (all. n. 3 all'atto di citazione); -per i danni provocati all'immobile di proprietà della San Lorenzo Gestioni Snc, adibiti a studi medici e condotti in locazione da diversi professionisti, gli interventi necessari per il ripristino e risanamento sono stati quantificati in € 5.063,00 (4.150 più IVA) come da preventivo della ditta OV (all. n.
4 all'atto di citazione); -la dottoressa conduttrice di uno degli studi medici Controparte_4 danneggiati dall'allagamento, presentava inoltre al Dr. richiesta di risarcimento dei danni subiti Pt_1
a causa dell'accaduto, richiedendone il rimborso per complessivi € 890,06 (730,00 più IVA) (all. n. 5 e Part 6 all'atto di citazione); tramite il legale, con rispettive raccomandate ha Controparte_5 immediatamente richiesto il risarcimento dei danni subiti sia alla proprietaria dell'appartamento signora CP_
che all'amministratrice del condominio signora , a quest'ultima anche al fine di attivare la CP_2 eventuale copertura della polizza assicurativa del condominio (all. n. 7 e 8 all'atto di citazione); -in data
23.5.2018 la compagnia assicuratrice del condominio comunicava che non avrebbe indennizzato il pagina 2 di 5 sinistro poiché la garanzia CS 05 “conduzione degli appartamenti” opera solo se i danni da bagnamento sono provocati da rottura accidentale di elettrodomestici e relativi allacciamenti, mentre nel caso di specie l'allagamento era stato provocato da un rubinetto lasciato aperto (all. n. 9 all'atto di citazione, comunicazione del liquidatore ); -con ulteriore raccomandata Controparte_7
A/R del 6 giugno 2018 la SI.ra e il suo legale erano notiziati di quanto comunicato dalla CP_2
compagnia assicuratrice;
era inoltre richiesto il risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti (all. n. 10 all'atto di citazione); -seguiva la notifica dell'atto di citazione.
Alla prima udienza del 3 luglio 2019, essendo nel frattempo deceduta la signora , su CP_2
richiesta degli attori il Giudice rinviava la causa alla successiva udienza del 13 maggio 2020 autorizzando la notifica dell'atto di citazione agli eredi della convenuta nei termini di legge.
Si costituiva in giudizio il signor , vedovo della defunta CP_2 Controparte_2
contestava il convenuto la domanda formulata dagli attori, chiedendone il rigetto;
rappresentava il convenuto l'impossibilità concreta, per comportamento degli attori, di verificare l'entità dei danni, a fronte della mancata contestazione del verificarsi dell'evento; evidenziava che non gli era stato mai stato consentito, neanche a persona di sua fiducia, di verificare l'entità dei danni, con la conseguenza della contestazione della sussistenza del nesso causale in relazione a tutti i danni asseritamente patiti;
fin dall'evento, infatti, il SInor si era comportato diligentemente ed aveva cercato di verificare CP_2
l'entità dei danni subiti dagli odierni attori, circostanza evidenziata nella missiva inviata in data
22.01.2018 con la quale il procuratore del convenuto chiedeva “la possibilità di far ispezionare i locali oggetto dei presunti danni anche da un tecnico di fiducia…” atteso che “al SI. , marito CP_2 della SI.ra è stato impedito l'accesso ai locali” (doc. n. 4 allegato alla comparsa di Controparte_2
costituzione). Concludeva rassegnando le richieste sopra trascritte.
All'udienza del 20.10.2021 il Giudice Dott.ssa Innocenzi ha disposto l'esperimento del tentativo di mediazione rinviando la causa alla successiva udienza del 6 aprile 2022. La procedura di mediazione, introdotta dagli attori e rubricata al n. 683/2021 R.G. dell'Organismo di Mediazione
Forense della , si concludeva con esito negativo al primo incontro del 3 Controparte_8 febbraio 2022. Successivamente, all'udienza del 18 maggio 2023 l'avv. AV in nome e per conto del proprio patrocinato offriva la somma complessiva di € 2.500,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa, azione e richiesta degli attori, attraverso due assegni circolari dell'importo di € 1.250,00 ciascuno intestati l'uno alla e l'altro alla San Lorenzo Gestioni Snc;
i titoli erano accettati Controparte_3
dagli attori quale acconto sulle somme maggiori richieste a titolo di risarcimento danni.
Erano escussi in qualità di testimoni: - i SIg.ri e Vigili Testimone_1 Testimone_2
del Fuoco intervenuti sul posto chiamati dal Dr. in data 11 e 12 dicembre 2017 i quali hanno Pt_1
pagina 3 di 5 confermato il contenuto della relazione di servizio, l'accertamento dei danni provocati agli studi medici e anche alla farmacia (anche attraverso l'esame di documentazione fotografica) ed hanno altresì confermato che l'origine degli spargimenti di acqua era stata individuata in un rubinetto lasciato aperto all'interno dell'appartamento della signora , come agli stessi confermato anche dal marito della CP_2
signora, odierno convenuto, signor , presente sul posto;
- la dottoressa CP_2 Tes_3
all'epoca dei fatti dipendente della farmacia, la quale ha confermato di aver visto le
[...] infiltrazioni e lo spargimento di acqua provenienti dal soffitto all'interno della farmacia, anche attraverso il riconoscimento di immagini fotografiche;
- il SI. il quale ha Persona_1
dichiarato e confermato di essere stato incaricato dal Dr. di predisporre alcuni preventivi e poi Pt_1
di eseguire le opere di ripristino sia degli studi medici che della farmacia, riconoscendo le immagini fotografiche ed i preventivi prodotti in giudizio dalla difesa degli attori.
Dalle immagini versate in atti, non specificamente contestate e, per l'effetto, facenti piena prova dello stato dei luoghi per effetto del disposto di cui all'art. 2712 cod. civ. (“le riproduzioni fotografiche
…… di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”), emergono dati di non poco rilievo: vistosi fenomeni di infiltrazioni idriche provenienti dalla proprietà di parte convenuta hanno provocato l'allagamento lamentato da parte attrice nell'immobile di sua proprietà.
Ai fini di causa tanto basta per affermare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati dagli attori e l'immobile di proprietà del convenuto, mentre nessun rilievo assumono in causa le ragioni dell'allagamento dell'immobile dei convenuti, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 2051 cod. civ. in forza del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Peraltro, la parte convenuta non ha neppure allegato doversi ricondurre l'allagamento al caso fortuito, ragion per cui, in qualità di custode, risponde per i danni causati all'appartamento sottostante quello di sua proprietà (l'art. 2051 c.c. stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, non essendovi alcun dubbio che la custodia delle tubazioni e dell'intero immobile fosse in capo a soggetto che, di fatto, aveva la possibilità di effettuare un efficace controllo e di intervenire tempestivamente in caso di pericolo, al fine di eliminare e/o di attenuare le conseguenze dannose che ne sono derivate;
spettava esclusivamente a quest'ultimo, al fine di essere esonerato dalla responsabilità imputatagli, dimostrare il caso fortuito).
In relazione alla portata dei danni lamentati dagli attori, occorre avere riguardo, oltre che alle immagini fotografiche di cui si è detto, alla documentazione attestante le riparazioni eseguite nell'immobile e agli arredi ivi contenuti. Gli attori hanno depositato i preventivi e le successive fatture pagina 4 di 5 attestanti l'esecuzione dei lavori: -per i danni provocati all'immobile di proprietà della CP_3
gli interventi necessari per il ripristino e risanamento sono stati quantificati in € 1.830,00
[...]
(1.500,00 più IVA) come da preventivo della ditta OV (all. n. 3 all'atto di citazione); -per i danni provocati all'immobile di proprietà della San Lorenzo Gestioni Snc, adibiti a studi medici e condotti in locazione da diversi professionisti, gli interventi necessari per il ripristino e risanamento sono stati quantificati in € 5.063,00 (4.150 più IVA) come da preventivo della ditta OV (all. n.
4 all'atto di citazione); -la dottoressa conduttrice di uno degli studi medici Controparte_4 danneggiati dall'allagamento, presentava inoltre al Dr. richiesta di risarcimento dei danni subiti Pt_1
a causa dell'accaduto, richiedendone il rimborso per complessivi € 890,06 (730,00 più IVA) (all. n. 5 e
6 all'atto di citazione).
Le somme offerte dal convenuto, ed accettate dagli attori quale mero acconto sul maggior dovuto, non possono pertanto ritenersi satisfattive, risultando provati i danni subiti nella proprietà degli attori e quantificati in atti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e condanna il SI. , erede di CP_2 [...]
al pagamento in favore di , CP_2 Parte_1 [...]
, della somma di € 7.783,06, oltre interessi Controparte_9
legali dalla domanda al saldo, dalla quale saranno decurtate le somme percepite in acconto dagli attori.
Condanna il SI. , erede di al pagamento in favore degli attori delle CP_2 Controparte_2 spese di lite liquidate in € 3.500,00 per spese e compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Perugia, 16 giugno 2025 Il Giudice
Rosa Lavanga
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